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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/06/2025, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Merj Giuri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4602 del ruolo generale del contenzioso dell'anno 2021,
avente per oggetto"Vendita di cose mobili' discussa oralmente e decisa all'udienza del
24.6.2025
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Montagna, mandato Parte_1
in atti
ATTRICE
rappresentato e difeso dall'Avv. Cristian Parte_2
Zambrini, mandato in atti
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo. Va ritenuta legittima la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle
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forme di motivazione c.d. indiretta - risulta definitivamente codificata dall'art. 16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati. Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione"
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concretamente adottata (scrive Cass. 27.7.2006 n. 17145: “La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica e adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"); le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Con atto di citazione Parte_1 citava in giudizio Parte_ 2 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale. 2) Per gli effetti dichiarare risolto il contratto e conseguentemente condannare alla restituzione delle somme Parte_2 ricevute a saldo dalla sig.ra Pt_1 pari ad euro 2.000,00unitamente alla somma di altri €2.000,00 euro a titolo di caparra, come previsto da contratto, 3) Per gli effetti, condannare , al risarcimento dei Parte_2 و danni subiti dalla sig.ra Parte_1 a seguito dell'inadempimento, da liquidarsi in euro 2.400,00, pari alla somma spesa per l'acquisto di un altro abito presso altro Atelier, o nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo"
Riferiva l'attrice di essersi recata in data 20.02.2019 presso l' CP_1 convenuto per l'acquisto del suo abito da sposa, acquisto che di fatto si perfezionava nella stipula del contratto avente ad oggetto un abito di
Per_1 modello Lesley.
Precisava che in quella occasione aveva indossato un “abito prova” e non l'abito che 1 CP_2 le avrebbe dovuto consegnare.
In forza del contratto de quo, la sig.ra Pt_1 pagava l'importo richiesto per l'acquisto dell'abito, mentre l' CP_2 si impegnava ad ordinare il modello nella taglia corrispondente alle misure della cliente, puntualmente prese dal personale.
Nonostante le sue rimostranze il personale addetto dell' CP_2 fissava la prima prova soltanto in data
10 maggio alle ore 16:00, poi rimandata dall CP_2 alla settimana successiva.
La sig.ra Pt_1 ormai in preda al panico, perché mancava poco al lieto evento, decideva di cercare un riscontro in un altro Atelier di Foggia dove si recava per provare lo stesso abito, ma taglia 32. Dopo aver indossato quel vestito, la Pt_1 capiva che quella sarebbe stata la taglia adatta per lei e quindi lo faceva presente al titolare di Parte_2 che si impegnava a procurarle l'abito della taglia richiesta, senza tuttavia consegnarlo.
Per tali ragioni Parte_1 chiedeva accertarsi l'inadempimento contrattuale della convenuta con condanna della stessa al risarcimento del danno.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva contestando quanto ex Parte_2 adverso eccepito
La causa veniva istruita con interrogatorio formale e prova per testi.
All'udienza odierna le parti venivano invitate a discutere oralmente la causa.
Le domande di parte attrice sono infondate.
Volendo riassumere l'oggetto del presente giudizio, occorre chiedersi se l' CP_2 convenuto,il quale pacificamente si era impegnato (tra la fine di maggio e i primi di giugno 2019) a consegnare alla Pt_1 un abito mod. Lesley taglia 32, si sia reso inadempiente, oppure se la mancata consegna dello stesso
(circostanza anch'essa pacifica) sia da addebitare al comportamento della Pt_1
Dalla ricostruzione dei fatti fornita dalla stessa Pt_1 emerge chiaramente che fino al mese di maggio del
2019 costei non sapeva nemmeno dell'esistenza, per quel modello, della taglia 32. Ciò emerge chiaramente dalla lettura sia dell'atto di citazione che delle memorie conclusive in cui la Pt_1 dichiara che
"Preso atto di ciò, e fatto presente al titolare di Parte_2 che fosse necessario l'ordine della taglia giusta e che l'abito della sua taglia non necessitasse di adattamento alcuno perché appariva cucito addosso alla sig.ra Pt_1 lo stesso si impegnò ad ordinare la taglia corrispondente alla misura provata...”.
Ciò conferma quanto dichiarato dalla parte convenuta, ossia che a febbraio 2019 la Pt_1 si recò presso l' CP_2 dove provò l'abito che desiderava nella taglia che in quel momento era disponibile in negozio, affidandosi ai consigli del personale, senza fare una esplicita richiesta in ordine alla taglia 32. Solo dopo aver scoperto che per quel modello esisteva anche la taglia 32 si recò dall'odierno convenuto pretendendo la consegna di un abito di quella specifica taglia.
Richiesta a cui, come riferito dalla stessa Pt_1 Parte_2 acconsentì.
Ciononostante, la Pt_1 lamenta il fatto che l'abito non le fu mai consegnato e che fu costretta ad acquistarlo da un CP_2 di Foggia.
Parte_2 non consegnò l'abito emerge chiaramente dallo scambio Invero, il motivo per cui epistolare depositato in atti. Nella missiva del 2.7.2019 per il tramite del proprio difensore rassicurava la Parte_2 cliente dichiarando che le avrebbe consegnato l'abito nei tempi concordati, senza alcun pericolo. A tale missiva la Pt_1 rispondeva con lettera del 5.7.2019 a firma dell'Avv. Montagna con la quale, eccependo l'inadempimento contrattuale dell' CP_2 si chiedeva la restituzione del doppio della caparra, oltre al risarcimento del danno, per un totale di 5.000 euro. Richiesta che in realtà era stata fatta già con missiva del 29.6.2019. Ciò in quanto in atti non si ravvisano diffide ad adempiere, ma solo diffide alla restituzione del doppio delle somme versate e del risarcimento del danno. La Pt_1 durante l'interrogatorio su domanda “E' vero che...ben prima della data fissata per il matrimonio, veniva invitata più volte, per telefono e per pec, a recarsi presso l'atelier perché le venisse consegnato l'abito pronto" l'attrice rispondeva "Non è vera la circostanza sub f). mi contattavano in data 19.7.2019 e rispondevo a mezzo pec per il tramite del mio legale". In atti risulta allegata tale PEC in cui si legge "Facendo seguito alla Vs. del 18 luglio c.a.,
..formulo la presente in nome e per conto della sig.ra al fine di richiederVi l'indicazione Parte_1 della taglia pervenuta presso la società Vs. assistita con annessa esibizione dell'ordine effettuato e della bolla di accompagnamento proveniente dal distributore. Preciso, inoltre, che la sig.ra Pt_1 non ha ricevuto alcuna mail da parte del servizio clienti di Parte_2
Appare quindi evidente che quandol CP_2 diffidò la sig. Pt_1 a recarsi in loco per la consegna dell'abito, costei non si dichiarò disponibile a riceverlo, rifiutando di fatto la consegna dell'abito che, verosimilmente, aveva già acquistato presso l' CP_2 di Foggia, e quindi non aveva più interesse.
Invero sulla data di acquisto dell'abito presso l'Atelier di Foggia non vi è certezza in quanto in atti non vi è alcun riferimento temporale a tale acquisto.
Né è possibile sostenere che il 18.7.2019 fosse ormai tardi per l'adempimento atteso che il matrimonio era previsto per il 25.7.2019 e, come dichiarato dalla stessa Pt_1 l'abito taglia 32 non avrebbe richiesto alcuna modifica.
Da qui il rigetto delle domande di parte attrice perché infondate.
Sulle spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
rigetta le domande di parte attrice perché infondate;
Per l'effetto condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta che
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quantifica in euro 2.540,00 per competenze professionali, euro 150,00 per spese, oltre iva, ca e accessori come per legge.
Sentenza pubblicata ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Lecce, 24.6.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Merj Giuri