Cass. civ., sez. III, sentenza 18/09/1985, n. 4699
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Sentenza 18 settembre 1985

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Poiché la rinnovazione tacita del contratto di locazione, ai sensi dell'art. 1597 cod. civ., postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la Mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, qualora questi abbia manifestato con la disdetta la sua volontà di porre termine al rapporto, la suddetta rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell'immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente Azione di rilascio, occorrendo invece un suo comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto. ( Conf 3462/84, mass n 435485; ( Conf 4149/83, mass n 429100; ( Conf 5173/79, mass n 401789).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 18/09/1985, n. 4699
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4699
    Data del deposito : 18 settembre 1985

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