Articolo 725 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 728Articolo 730
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20 febbraio 2020
Art. 725. Corso di applicazione 1. Per i sottotenenti e tenenti dei ruoli normali, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato che superino i corsi delle scuole di applicazione, il nuovo ordine di anzianita' e' determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste nel regolamento. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 relative alla determinazione dell'anzianita' si applicano anche agli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario. 2. Gli ufficiali di cui al comma 1 che non superino per una sola volta uno degli anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo ((e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianita' assoluta)) . Gli ufficiali di cui al comma 1 che superino il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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