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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/04/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2032/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2032 del R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 10.09.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., rimessa per la decisione in data 4.12.2024, vertente TRA
, P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Brogno;
OPPONENTE
E
Controparte_1
P.IVA , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2 p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Vincenzo Maradei;
OPPOSTA
E
, CF. , in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e Controparte_2 P.IVA_3 difesa dall'avv. Nicola Greco;
TERZA CHIAMATA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 429/2021/pagamento quota sociale prestazioni C.P.
Anziani/domanda di manleva formulata nei confronti della . Controparte_2
Conclusioni: come in atti e verbali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 21.05.2021, l' in persona del suo legale Parte_2 rappresentante p.t., ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 429/2021, emesso in data 12.04.2021 e notificato il 13 successivo, all'esito del procedimento iscritto al numero di ruolo 1052/2021 R.G.A.C., con il quale il Tribunale di Cosenza gli ha ingiunto di pagare, in favore della società odierna opposta, la somma complessiva di € 132.043,93, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze delle fatture al soddisfo ed oltre spese legali, in forza delle seguenti fatture: per l'anno 2019 Fattura n. 178 del 26.11.2019 dell'importo di € 24.647,32 (quota sociale ottobre); Fattura n. 3 del 10.01.2020 dell'importo di € 24.122,21 (quota sociale novembre); Fattura n. 6 del 15.01.2020 dell'importo di € 25.018,20 (quota sociale dicembre) per complessivi euro 73.787,73. Per l'anno 2020 Fattura n. 116 del 13.11.2020 dell'importo di € 19.020,31 (quota sociale ottobre); Fattura n. 118 del pagina 1 di 12 21.12.2020 dell'importo di € 18.233,03 (quota sociale novembre); Fattura n. 003 del 18.01.2021 dell'importo di € 21.002,86 (quota sociale dicembre) per complessivi euro 58.256,20. Stando al ricorso per decreto ingiuntivo, il credito trarrebbe origine dai contratti sottoscritti dalle parti, per gli anni 2019 e 2020 ed allegati al ricorso monitorio, “per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie per conto ed a carico del servizio sanitario regionale”, in virtù dei quali la
[...]
, con sede in , ha emesso le tre fatture per l'anno 2019 e le tre Controparte_3 CP_1 fatture per l'anno 2020 sopra menzionate, per un importo complessivo di € 132.043,93, in ragione del servizio prestato per degenza anziani, ospiti della struttura per i periodi già specificati. Con la spiegata opposizione, l' ha preliminarmente dedotto il proprio difetto di Parte_2 legittimazione passiva, in quanto, dal momento che il credito azionato in via monitoria ha ad oggetto quote sociali, competerebbe, a suo dire, al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Parte Regione Calabria trasferire i fondi necessari per disporne il pagamento, in mancanza del quale l' non può assumere alcun impegno di spesa e non può, pertanto, essere considerata tenuta alla corresponsione di alcunché, non possedendo un capitolo di bilancio specifico che giustifichi il preteso pagamento.
Conseguentemente, anche il ritardo nel pagamento del capitale dovuto a titolo di quota sociale - in forza del quale si chiedono all' gli interessi ai sensi dell'art. 1256, comma 2 c.c., Parte_2 nonché dall'art. 3 D.Lgs. n. 231/2002 - non è alla medesima imputabile, perché, ha ribadito l'opponente, in assenza del trasferimento delle somme da parte della l' non ha CP_2 Pt_2 disponibilità economica per provvedere al pagamento;
in subordine, dovrebbe essere considerata tenuta al pagamento degli interessi, solo con decorrenza dalla data in cui l' ha effettivamente Pt_1 impegnato i relativi fondi in bilancio;
da ultimo, ha dedotto non essere dovuti gli interessi prima dell'effettivo incasso della somme erogate dalla e del conseguente impegno di spesa, stante CP_2 Parte l'inesigibilità del credito, come emerge dai contratti sottoscritti, in cui l' si è impegnata al pagamento della quota complessivamente gravante sul Fondo Sanitario. dalla quale è distinta la quota a carico del Fondo Sociale. Parte Alla luce di tali ragioni, l' ha chiesto preliminarmente di essere autorizzata alla Parte_2 chiamata del terzo in garanzia ex art 106 c.p.c.; nel merito, ha poi chiesto “a) previa Controparte_2 revoca del D.I. opposto illegittimo, nullo ed infondato per le ragioni esposte accertare e dichiarare che in assenza del trasferimento delle risorse ex L. n. 11/2015 da parte della , Controparte_2 Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria, l'
[...]
non può procedere al pagamento della quota sociale e, pertanto, ex art. 1256 Parte_1 comma II c.c. e/o ex art. 3 D.Lgs. n. 231/2002, non è responsabile del ritardo nel pagamento degli importi richiesti a titolo di quota sociale e non può essere, conseguentemente, condannata al pagamento dei relativi interessi previa revoca del D.I. opposto perché inammissibile e/o illegittimo e/o invalido e/o comunque infondato in fatto e/o in diritto per le ragioni esposte;
IN VIA SUBORDINATA, salvo gravame: in caso di accoglimento della domanda di chiamata in causa della articolata in via principale e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento Controparte_2 delle richieste formulate in via principale, nell'ipotesi in cui il Giudice ritenga dunque che, difformemente da quanto previsto in contratto, pur in assenza dell'impegno di spesa e della relativa copertura finanziaria e al di là del trasferimento delle risorse da parte del dipartimento tutela della Part salute e politiche sanitarie della , l' avrebbe dovuto e potuto provvedere Controparte_2 tempestivamente al pagamento della quota sociale relativa alle prestazioni oggetto del decreto Part ingiuntivo, condannare la in p. l. r. p. t. a pagare in luogo dell' a titolo garanzia Controparte_2
pagina 2 di 12 Part e/o manleva la somma che le sarà addebitata a titolo di interessi e/o a manlevare l' da ogni pretesa dell'istante condannandola a rifonderle quanto sarà eventualmente tenuta a pagare;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste avanzate ai precedenti punti, limitare la condanna dell' all'importo riconosciuto come Parte_2 dovuto a titolo di interessi calcolandone, per ciascuna fattura azionata, la relativa decorrenza al tasso legale e comunque a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di adozione della delibera di Part impegno di spesa da parte dell' ovvero a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di adozione della delibera di recepimento del decreto del dirigente generale del dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie con cui è stato trasferito l'importo riconosciuto ai fini del pagamento delle quote sociali ovvero a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di effettivo incasso delle somme stanziate dal dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie ex art. 5 l. r. n. 11/2015 e fino Part alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento da parte dell' ”. La causa è stata iscritta al numero di ruolo 2032/2021 R.G.
///
Costituitasi tempestivamente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.10.2021, Controparte_1 CP_1 [...]
”, quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva, ha rappresentato che, per effetto CP_1 della legge regionale n. 11/2015, i capitoli di spesa precedentemente assegnati al Dipartimento
“Sviluppo economico Lavoro, Formazione e Politiche sociali”, per garantire la spesa della quota sociale delle strutture sociosanitarie, sono stati trasferiti nel Bilancio dipartimentale Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, quali Risorse autonome regionali;
ha poi precisato che, “specularmente alla registrazione dei ricavi, ai fini della corretta contabilizzazione è stato richiesto alle Controparte_4 di creare nel proprio piano dei conti, specifici sottoconti in cui registrare gli “accadimenti” relativi all'acquisto e alla remunerazione della quota sociale delle prestazioni socio-sanitarie, erogate dalle strutture accreditate, senza che tale operazione vada ad impattare sul risultato della gestione dei Conti economici aziendali. Le risorse finanziarie disponibili e stanziate nel bilancio regionale vengono ripartite in base al fatturato presentato dalle singole Aziende territoriali e, comunque, fino alla concorrenza dello stanziamento totale di bilancio su base semestrale. [..] Inoltre, l'opposta ha fatto presente che “per gli anni 2019 e 2020, oggetto della pretesa incardinata nel decreto ingiuntivo opposto, in realtà, la ha, non solo decretato l'impegno di spesa ma, altresì, ha già Controparte_2 provveduto al trasferimento dei fondi necessari (cfr. documentazione allegata Controparte_2 decreto dirigenziale n. 12812 del 17.10.2019 e n. 11316 del 05.11.2020). Pertanto, l' è stata messa in condizione di poter effettuare i pagamenti in favore delle Parte_2 SSR e nello specifico in favore della società opposta ma si è resa, comunque, inadempiente”. Di conseguenza, la società opposta ha insistito nel suo diritto a vedersi riconosciuti, oltre al capitale anche gli interessi moratori e, pertanto, previa concessione dell'esecutività del decreto opposto, ha chiesto l'integrale rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
///
Con provvedimento del 15.12.2021, questo Giudice ha autorizzato la chiamata in causa della CP_2
che si è costituita nel presente giudizio, in persona del Presidente p.t., con comparsa di
[...] costituzione e risposta del 12.02.2022; la ha eccepito il proprio difetto di legittimazione CP_2 passiva atteso che, l'accordo annuale di acquisto delle prestazioni viene sottoscritto tra
[...]
e Struttura accreditata e prevede sia la tipologia di prestazioni acquistate, che il loro limite Parte_1 insuperabile (cd. budget). Rispetto a detto atto negoziale che regolamenta i rapporti tra e Pt_1
pagina 3 di 12 Struttura, ha evidenziato la terza chiamata, la resta parte non sottoscrivente, dunque terza ed CP_2 estranea, rispetto alla quale nulla può essere opposto. A ciò -a dire della consegue, pertanto, CP_2 anche l'evidente inammissibilità della domanda di garanzia avanzata dall' nei suoi confronti, Pt_2 Parte considerata altresì l'invalidità del contratto concluso tra e Struttura, per mancanza di copertura finanziaria;
tuttavia, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta sussistente la legittimazione della quest'ultima ha chiesto al Tribunale adito di accertare e dichiarare non dovuti Controparte_2 gli interessi moratori, in ragione della natura del rapporto instaurato tra le parti di concessione amministrativa, differente dalle ipotesi di “transazioni commerciali” disciplinate dal decreto legislativo n. 231/2001 e s.m.i..
/// Con provvedimento dell'8.06.2022, questo Giudice, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, ha concesso, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.; nessuna delle parti ha provveduto al deposito delle relative memorie. All'udienza del 10.09.2024, presenti i difensori per tutte le parti costituite, il difensore di parte opposta ha fatto presente che nelle more del giudizio è intervenuto l'integrale pagamento del capitale. La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
È seguito il deposito di comparsa conclusionale da parte della con la quale la Controparte_2 medesima ha insistito nelle medesime richieste ed eccezioni, nonché il deposito di comparsa conclusionale da parte dell'opposta, con la quale, la struttura sanitaria ribadendo di aver ricevuto Parte l'integrale pagamento del capitale da parte dell' ha insistito per vedersi riconosciuta la corresponsione degli interessi moratori, di cui al D.Lgs. 231/2002, per il ritardo sui pagamenti, calcolati dalla data delle singole fatture, fino alla data effettiva dei mandati di pagamento, per un totale di € 21.387,61.
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In via preliminare, è incontestata tra le parti, oltre che documentata, la ricorrenza dei contratti scritti intervenuti per gli anni 2019 e 2020 fra la struttura sanitaria e l' Controparte_1 Pt_2 aventi ad oggetto le prestazioni dedotte in monitorio. Incontestato altresì è l'avvenuto
[...] espletamento da parte della struttura delle prestazioni fatturate. Parte Occorre a questo punto esaminare anzitutto l'eccezione dell' che ha opposto il difetto di sua legittimazione passiva in ordine al pagamento delle prestazioni rientranti nella cosiddetta “quota sociale”. Ed in proposito deve rilevarsi come sia pressocché unanime l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito in ordine alla legittimazione passiva dell' quale soggetto tenuto Parte_2 ai pagamenti pretesi, dovendosi escludere la legittimazione passiva della poiché Controparte_2
“le prestazioni socio sanitarie fornite da una apposita struttura accreditata sulla base di una convenzione stipulata con una , senza la partecipazione della , sono demandate Controparte_5 CP_2 Part alla , che si occupa anche dell'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento. Alla regione sono riservati solo compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali è compresa anche la ripartizione tra le asl delle risorse economiche necessarie per l'effettuazione dei predetti interventi, ma deve escludersi che l'esecuzione delle prestazioni rese dalla struttura in favore degli assistiti possa far sorgere obbligazioni a carico della regione, rimasta estranea alla stipulazione della convenzione con l' e comunque priva di ogni competenza al riguardo” (Tribunale Reggio Calabria sez. I, Pt_2
02/11/2022, n. 1232).
pagina 4 di 12 Con particolare riferimento alla domanda di pagamento avente ad oggetto la quota sociale, occorre richiamare l'arresto della Corte di Cassazione n. 11925/2017, che, in ordine alla domanda di pagamento della quota sociale rivolta alla , ha chiarito che “al di fuori dei casi in cui Controparte_2 sia la stessa legge a prevedere l'instaurazione di rapporti con i terzi, in virtù dell'inerenza dell'atto da cui derivano all'esercizio di funzioni proprie o all'intervento diretto nelle vicende di enti da essa dipendenti, la rimane normalmente estranea alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari, CP_2 essendo titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore, con la conseguenza che, in mancanza di un'espressa disposizione di legge che lo consenta, non sono ad essa riferibili in via diretta gli effetti degli atti posti in essere dai predetti enti nell'esercizio delle rispettive funzioni. Una siffatta disposizione non è rintracciabile nel caso in esame, non potendo essere ravvisata né nell'art. 7 della legge regionale n. 23 del 2003, avente, come si è detto, una portata riferibile esclusivamente ai rapporti finanziari interni all'area dei servizi socio-sanitari, né nell'art. 13 della legge regionale n. 24 del 2008, il quale anzi, nell'attribuire esclusivamente alle asl la competenza in ordine alla stipulazione dei contratti con le strutture accreditate, depone chiaramente in senso contrario all'efficacia diretta di tali contratti nei confronti della (cfr. Cass., Sez. I, 31 ottobre 2016, nn. 22037, 22038 e 22039; CP_2 11 novembre 2016, n. 23067)…..(…..)… la correttezza giuridica della ricostruzione compiuta nelle precedenti sentenze non risulta inficiata dal richiamo alle più recenti norme regionali, che hanno previsto l'istituzione di un apposito fondo regionale per le prestazioni sociosanitarie, da iscriversi nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario”, perché “la natura finanziaria di tali disposizioni, collocate nella legge regionale di stabilità o nei relativi collegati, e non recanti alcun accenno all'assunzione diretta dei predetti debiti da parte della suona anzi come un'ulteriore CP_2 conferma della portata meramente interna degli obblighi assunti da quest'ultima, aventi come controparti esclusivamente le asl, non rivestendo alcuna importanza, a tal fine, la circostanza che non sia stata prevista una specifica disciplina al riguardo, né la ripartizione delle risorse finanziarie tra le asl, dal momento che, in assenza di apposite disposizioni, i rapporti finanziari tra queste ultime e la sono regolati dalla legge istitutiva e dai provvedimenti amministrativi di volta in volta adottati CP_2 dagli organi competenti”. Nel segno della Corte di Cassazione è l'orientamento di questa Sezione (cfr. sent. n. 2023/2022 Dott.ssa ordinanza n. 680/2019 Dott. Bloise), rimanendo estranea la rispetto al Per_1 CP_2 contratto stipulato, avendo l'ente competenza di programmazione, coordinamento e vigilanza CP_2
e non potendo avere rilievo, di conseguenza, gli atti assunti dalla al fine di regolare i rapporti CP_2
Parte interni fra e non potendo pertanto dipendere l'adempimento nei pagamenti, al quale è CP_2
Parte tenuta direttamente l' contraente, dal riversamento in suo favore dei relativi fondi dalla CP_2 non potendo gravare sul creditore i ritardi nella predisposizione delle risorse economiche e gravando
Parte invece sull' la responsabilità per il ritardo nei pagamenti. Giova ulteriormente ricordare pronunce di egual tenore in cui si è sempre ritenuta la sola legittimazione
Parte passiva dell' che, nella specie, è tenuta al pagamento nei limiti del budget contrattualizzato rispettivamente per gli anni 2019 e 2020 per la quota del 50% a carico del Fondo Sanitario Regionale e per la quota del 50% a carico del Fondo Sociale Regionale, escluso qualsivoglia coinvolgimento della sul punto, l'indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità prima richiamato era CP_2 stato già in precedenza affermato dalla Suprema Corte sempre sull'interpretazione del sistema sanitario delineato dai provvedimenti della , affermando in tre distinti arresti (Cass. nn. 22037, Controparte_2 22038 e 22039/2016), che “le obbligazioni derivanti dall'esecuzione di prestazioni socio-sanitarie rese
pagina 5 di 12 in regime di accreditamento, non sono direttamente a carico della cui - in mancanza di CP_2 un'espressa disposizione di legge che gli affidi la concreta gestione dei servizi - sono demandati unicamente compiti di programmazione, coordinamento cui - in mancanza di un'espressa disposizione di legge che gli affidi la concreta gestione dei servizi - sono demandati unicamente compiti di Part programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali anche la ripartizione tra le delle risorse economiche, mentre è riservato a queste ultime ogni potere d'intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, ivi compresa l'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento” (cfr. altresì Cass. nn. 7745/2020, 18604/2020, 28024/2019).
Da ultimo, Cass. 6788/2024, seppur per un caso in parte differente, ha ripreso, confermandolo, l'orientamento ora citato “quanto alla riferibilità alla delle obbligazioni nascenti Controparte_2 dalle convenzioni stipulate da imprese che offrono servizi socio-assistenziali e Aziende sanitarie locali nella Regione Calabria, remunerate in parte con somme provenienti dal Fondo Sociale Regionale, a quelle già ripetutamente decise da questa Corte (Cass. ord. n. 34287/2023; Cass. n. 18604/2020; Cass.
n. 7745/2020). Con tale consolidato orientamento, dal quale non c'è ragione di discostarsi, si è riconosciuto che la disciplina che demanda alle (o ogni potere d'intervento diretto in Pt_3 Pt_2 materia di assistenza socio-sanitaria nella , ivi compresa l'instaurazione di rapporti Controparte_2 contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento, riserva alla i soli compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza, tra CP_2
i quali è compresa anche la ripartizione tra le (o delle risorse economiche necessarie per Pt_3 Pt_2
l'effettuazione dei predetti interventi, cosicché deve escludersi che l'esecuzione delle prestazioni rese Part dalla in favore degli assistiti abbia potuto far sorgere obbligazioni a carico della CP_2
, essendo questa rimasta estranea alla stipulazione della convenzione con l'
[...] Parte_2
e priva di ogni competenza al riguardo;
né rilevava in contrario il richiamo all'art. 7 della L.R. n. 23 del 2003, che ha posto a carico del Fondo Sociale Regionale una quota del corrispettivo delle predette prestazioni, trattandosi di una disposizione che, oltre ad essere stata superata dalla successiva evoluzione legislativa, non poteva comportare una responsabilità diretta a carico della nei CP_2 confronti delle strutture accreditate, essendo destinata ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra la e l' (o competente per territorio (vedi in tal CP_2 Pt_3 Pt_2 senso Cass. ord, n.34287/2023; Cass. n. 38187/2021; Cass. n. 11924/2017)…..” Tanto ritenuto, deve ritenersi infondata l'eccezione di inesigibilità del credito fino alla “adozione della delibera aziendale di impegno di spesa o prima della data di adozione della delibera di recepimento del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie o prima della data di effettivo incasso delle somme stanziate dal Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie”. Parte Né l'intervenuta emanazione della L.R. n. 11/2015 invocata dall' opponente consente di discostarsi da tale orientamento. Parte Sul punto l' invoca la LR. 11/2015 che “all'art. 5, disposizioni in materia di prestazioni sociali, Part prevede che il pagamento delle Quote Sociali venga effettuato dall' con il trasferimento di risorse finanziarie finalizzate da parte del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria del “ Fondo regionale per le prestazioni sociosanitarie”, senza oneri a carico del SSR. Il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria con note 344791/2015, 372742/2015, n. 374470/2015, ha regolamentato le modalità di pagamento delle Quote Sociali da aprile 2015 in poi. È evidente che, in assenza del trasferimento delle risorse dalla CP_2
pagina 6 di 12 Part questa non possa essere condannata al pagamento degli interessi maturati in quanto il ritardo del pagamento non è imputabile alla medesima…”. Invero tali disposizioni, in quanto espressione di un potere di programmazione e di indirizzo, sono volte a disciplinare lo stanziamento delle risorse e non risultano idonee ad escludere la legittimazione Parte passiva diretta dell' in quanto si limitano a prevedere un trasferimento di competenze economiche dal Fondo regionali per le prestazioni sociosanitarie (attinente al Dipartimento Politiche Sociali) al
Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, senza prevedere una gestione diretta da parte della dei rapporti con le strutture accreditate e non sono idonee ad escludere la responsabilità CP_2 contrattuale dei soggetti chiamati alla stipula delle convenzioni con le strutture sanitarie. Unico soggetto chiamato a rispondere anche del pagamento della quota sociale, pertanto, è l' Pt_2
soggetto tenuto all'adempimento in ragione degli obblighi nascenti dalle convenzioni
[...] Parte intervenute fra l' e la struttura, essendo rimasta estranea al vincolo contrattuale la nei CP_2 Parte confronti della quale risulta infondata altresì la chiamata dell' in manleva in ordine alle somme dovute a titolo di interessi moratori.
Ed infatti, per come espresso dalla Corte di Appello di Catanzaro con le sentenze nn. 713 e 714 del
22.6.2022, la legislazione regionale della -in quel caso artt. 17 e 18 della L.R. Controparte_2
22/2007 e art 13, co.3, LR 24/2008- non implica l'insorgere di un'obbligazione a carico della CP_2 per il pagamento della quota sociale: “Proprio perché il quadro normativo di riferimento attribuisce alla ( “competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del Controparte_2 coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore” (tra i quali è compresa anche la ripartizione tra le delle risorse economiche necessarie per l'effettuazione dei predetti interventi demandata alla giunta regionale) – per usare le stesse parole della Suprema Corte – è da escludere che sia configurabile sic et sempliciter, in assenza di una norma ad hoc, una posizione di diritto soggettivo della ad essere tenuta indenne di quanto da essa versato alla struttura socio- Pt_2 sanitaria a titolo di corrispettivo delle prestazioni contrattualmente pattuite;
un tale diritto si porrebbe, infatti, in insanabile contrasto con l'esigenza già sopra richiamata di rimettere in via esclusiva alla ( la pianificazione e la programmazione della spesa sociale, nei limiti delle CP_2 risorse disponibili sul relativo capitolo di bilancio, e di non esporla neanche in via indiretta, come pretenderebbe l'( agli effetti economici negativi derivanti dalle iniziative unilateralmente assunte Pt_2 dalle asp mediante la stipulazione di contratti con le strutture socio sanitarie private ai quali è rimasta estranea.
Né in senso contrario può valorizzarsi quanto affermato dalla Cassazione nelle pronunce n. 11924 e 11925 del 2017, pure richiamate nella sentenza n. 18604 del 2020, in ordine alla rilevanza interna della disposizione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 23 del 2003, come modificata dagli articoli 17 e 18 della legge n. 22 del 2007, non essendo sostituibile con un provvedimento giurisdizionale l'attività procedimentale della necessaria ad assicurare la copertura finanziaria della spesa di Part assistenza socio sanitaria e la sua ripartizione tra le . In questo senso merita, allora, condivisione la tesi della secondo cui “non esiste meccanismo normativo che possa imporre per via giudiziaria alla di integrare ex post il proprio capitolo di CP_2 bilancio, e, quindi, di trasferire somme così “reperite” alle (Corte di Appello di Catanzaro, CP_4 sentenze ora citate).
In merito, infine, non risulta dirimente altra pronuncia della Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n. Parte 316 del 19.3.2024. Tale pronuncia, in merito alla questione circa l'imputabilità all' del ritardo nel pagina 7 di 12 pagamento delle fatture emesse in relazione alla quota sociale per le prestazioni erogate dalle strutture Parte sanitarie, per il mancato trasferimento dei fondi all' da parte della ha affermato CP_2 Part
“L' , dunque, non ha potuto provvedere al pagamento della quota gravante sul Fondo Sociale per le prestazioni eseguite negli anni in questione non avendo….. la disponibilità delle relative risorse nonché un capitolo di bilancio specifico su cui imputare la relativa spesa. In assenza di una previsione contrattuale,….. in assenza del trasferimento delle somme stanziate dal
, ai sensi dell'art. 1256 comma II c.c. ed art. 3 D. Lgs n. 231/2002, Parte_5 non poteva essere considerata responsabile del ritardo nell'adempimento e, pertanto, essere condannata al pagamento dei chiesti interessi, non essendo il ritardato pagamento alla medesima imputabile e, conseguentemente, pagare gli interessi maturati per l'esecuzione delle prestazioni negli anni in questione, non avendo potuto, prima dell'effettivo incasso delle somme stanziate, procedere al conseguente impegno di spesa ed al successivo pagamento”. La sentenza della Corte di Appello testé citata, ha condannato la al pagamento in Controparte_2 Parte Parte favore dell' degli interessi moratori, al cui pagamento l' a sua volta, era stata condannata in favore della struttura convenzionata. Trattasi di sentenza contraria all'univoco orientamento espresso in senso opposto dalla Corte di Cassazione e dalla giurisprudenza di merito. Per come evidenziato in recente arresto di questa Sezione (Sent. N. 503/2025 del 18.3.2025, Dott.ssa
Rombolà su Banca Dati di Merito), quanto espresso nella sentenza n. 316/2024 della Corte di Appello di Catanzaro “non consente di superare l'obiezione già sollevata e fatta propria sia dalla Corte d'Appello (nelle sentenze 712, 713 e 714 del 22 giugno 2022) che dalla Corte di Cassazione (Sez. I, 7.9.2020, n. 18604), secondo cui i contratti di cui si discute non producono alcun effetto nella sfera giuridica e patrimoniale della CP_2
In particolare, per un verso, non è ravvisabile un autonomo titolo di responsabilità in capo alla
(e, a tale riguardo, la presenza dell'apposito capitolo di bilancio non determina, in CP_2 automatico, la capienza del medesimo, che non risulta in alcun modo provata), per altro verso, non è stata raggiunta la prova contrattuale della fissazione delle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, né sussiste alcun elemento dal quale emerge che la era nelle condizioni di CP_2 effettuare tempestivamente il flusso di trasferimenti funzionali al corretto adempimento da parte dell'( iò in quanto non sussiste cognizione diretta – da parte della dei rapporti (e dei Pt_2 CP_2 vincoli di pagamento) rispetto ai quali essa è rimasta estranea, sicchè non possono ricadere su di essa le conseguenze pregiudizievoli dei medesimi. Diversamente opinando, si giungerebbe alla conclusione per cui la (Regione) sarebbe costretta a farsi carico delle conseguenze connesse al mancato rispetto degli obblighi contrattuali (di cui la stessa non Parte ha contezza, non essendo parte contrattuale) assunti dall'( in forza della propria autonomia amministrativa e patrimoniale. Parte In conclusione, la non può essere tenuta a garantire l'( dalle conseguenze CP_2 pregiudizievoli connesse al ritardo nei pagamenti contrattualmente stabiliti tra quest'ultima e le singole strutture sanitarie”. Questo giudice condivide le considerazioni espresse nella sentenza del Tribunale di Cosenza n. Parte 503/2025 ora citata, attesa l'estraneità della al rapporto contrattuale intervenuto fra l' e la CP_2 Parte struttura convenzionata e la conseguente piena responsabilità dell' rispetto all'adempimento degli obblighi nascenti a suo carico dalla convenzione con la struttura suddetta, dei cui termini la CP_2 non ha diretta cognizione.
pagina 8 di 12 Parte L in conclusione, è l'unico soggetto tenuto al pagamento anche degli importi dovuti a titolo di
“quota sociale” ed a titolo di interessi moratori per il ritardo nel loro pagamento, rimanendo confinata Parte ad un rapporto tutto interno fra l'Ente Regione e le e privo di rilievo esterno, la funzione della di trasferimento dei fondi atti a finanziare l'espletamento delle attività proprie delle Controparte_2 Parte
Tanto ritenuto, a questo punto deve darsi atto dell'intervenuto integrale pagamento da parte dell' Pt_2 della sorte capitale portata dalle fatture azionate in sede monitoria, per come riconosciuto
[...] dalla medesima parte opposta. Parte Tale circostanza non determina, diversamente da quanto sostenuto dai procuratori dell' e della all'udienza del 10.9.2024, la cessazione della materia del contendere, permanendo Controparte_2 contestazione fra le parti in ordine al soggetto tenuto al pagamento ed in ordine alla dovutezza degli interessi ex D. Lgs. 231/2002. Invero “…in tema di opposizione a Decreto Ingiuntivo, ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del relativo giudizio, impone la revoca del decreto opposto e l'emissione di una sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato” (Cass. 15 luglio 2002 n. 10229). Il giudice dell'opposizione, infatti, in quanto è investito dell'accertamento del merito della pretesa creditoria sia in ordine all'an che in ordine al quantum, nell'ipotesi in cui sia accertato il credito preteso e residui parte del debito non estinta è chiamato a rendere per tale parte del debito una pronuncia di condanna.
E, infatti, quanto alla domanda per il pagamento degli interessi ex D. Lgs. 231/2002, nella quale l'opposta insiste, il decreto legislativo n. 231 del 2002 ha previsto CP_1 Controparte_1 un termine per il pagamento e l'automatica decorrenza degli interessi, non essendo necessaria la preventiva messa in mora, ed ha previsto un interesse più elevato del saggio di interesse legale tale che sia satisfattivo per il creditore.
Ai sensi dell'articolo 2, co. 2, del D.lgs. n. 231 del 2002, per transazioni commerciali si intendono i contratti comunque denominati, tra imprese, ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, comportanti - in via esclusiva o prevalente - la consegna di merci o la prestazione di servizi verso il pagamento di un prezzo. La disposizione, pertanto, trova applicazione anche nel caso in esame.
Con riguardo al profilo della debenza degli interessi al saggio e secondo la decorrenza di cui al d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., invero è ormai pacifico l'indirizzo della giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, anche dell'intestato Tribunale, sulla questione, a mente del quale anche le prestazioni sanitarie rese in regime di convenzione debbono rientrare nel novero delle transazioni commerciali, non integrando, invece, gli estremi della concessione amministrativa. E difatti, come chiarito dalle Sezioni Unite “rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell' art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002 , le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in CP_6 forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato”
(Cassazione civile , sez. un. , 14/12/2023 , n. 35092).
“Nel contesto delle prestazioni sanitarie fornite a individui assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale da strutture private operate in base al preaccreditamento, è fondamentale riconoscere che la natura
pagina 9 di 12 pubblicistica del rapporto tra l'ente pubblico competente e la struttura già accreditata non esclude, in caso di ritardo nei pagamenti dovuti come compenso, la natura contrattuale sottostante alla richiesta di interessi moratori. Questi interessi derivano sempre da un'ottica civilistica di contratto
a prestazioni correlate a un corrispettivo, anche se inseriti all'interno di un contesto di intervento pubblico. Il contratto stipulato prevede l'obbligo dell'ente pubblico di retribuire, secondo le condizioni
e i limiti stabiliti, specifiche prestazioni mediche offerte dalla struttura privata” (Cassazione civile sez.
I, 02/09/2024, n.23477). L'art. 4 del Decreto 231/2002 stabilisce che gli interessi di mora decorrono automaticamente, senza la necessità di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per l'adempimento previsto dalle parti (Cassazione civile, sez. III, 31/05/2019, n. 14911). L'automatismo di applicazione degli interessi moratori in caso di ritardo nei pagamenti opera in modo generalizzato dal 1° gennaio 2013 (data di entrata in vigore della modifica apportata al D.L. 231/2002 dal D.Lgs. 192/2012). Nello specifico, l'art. 4 D.Lgs. 231/2002, come sostituito dal D. Lgs. 192/2012 e smi., così dispone:
“
1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti espressamente.
La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.
4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma
2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto”. Parte In ragione dell'avvenuto pagamento della somma capitale da parte dell' ma non anche degli Part intessi moratori, si impone comunque la revoca del decreto ingiuntivo con condanna dell' al pagamento degli interessi di cui al D.lgs n. 231/2002, che sono dovuti con decorrenza dalle scadenze di ciascuna fattura ex art. 4 D.lgs. n. 231/2002, fino al saldo effettivo.
pagina 10 di 12 Parte opposta con la comparsa conclusionale ha fornito un conteggio degli interessi richiesti, tenuto conto dei mandati di pagamento dalla medesima opposta indicati nella comparsa conclusionale (Mandato di pagamento n. 8529 del 27.06.2022 per il pagamento fatture relative all'anno 2019; Mandato di pagamento n. 6486 del 20.05.2022 per il pagamento fatture relative all'anno 2020), conteggio che tuttavia non risulta conforme alla normativa appena citata, in quanto gli interessi sono stati calcolati a decorrere dalla data di ricezione delle fatture.
Premesso che parte opposta già nel monitorio ha allegato la copia delle fatture azionate in formato elettronico recanti la data di ricezione all'interno di fatture PA e/o comunque recanti la data di emissione della fattura elettronica e che parte opponente non ha formulato contestazione in merito alla ricezione delle fatture, gli interessi di mora sulla sorte capitale delle fatture impagate, ex art. 5 d.lgs.
231/2002, devono farsi decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza (che, nel caso in esame, stante la mancanza di diversa pattuizione, è pari a trenta giorni dalla data di ricevimento ai sensi della lettera a) dell'art. 4 DLgs. 231/2002) delle fatture come imposto dall'art. 4, comma 1, del medesimo testo normativo. Sulla base della richiamata previsione normativa, gli interessi di mora ex art. 5 D.Lgs.
231/2002 vengono calcolati come di seguito: Fattura elettronica n. 178 del 26.11.2019 dell'importo di € 24.647,32 pagamento 27.6.2022, interessi di mora decorrenti dal 27.12.2019 pari ad euro 4.932,17; Fattura elettronica n. 3 del 10.01.2020 dell'importo di € 24.122,21 pagamento 27.6.2022 interessi di mora decorrenti dal 10.2.2020 pari ad euro 4.589,18; Fattura elettronica n. 6 del 15.01.2020 dell'importo di € 25.018,20 pagamento 27.6.2022 interessi di mora decorrenti dal 15.2.2020 pari ad euro 4.732,20;
Fattura elettronica n. 116 del 13.11.2020 dell'importo di € 19.020,31 pagamento 20.5.2022 interessi di mora decorrenti dal 14.12.2020 pari ad euro 2.176,14; Fattura elettronica n. 118 del 21.12.2020 dell'importo di € 18.233,03 pagamento 20.5.2022 interessi di mora decorrenti dal 21.1.2021 pari ad euro 1.934,20; Fattura elettronica n. 003 del 18.01.2021 dell'importo di € 21.002,86 pagamento 20.5.2022 interessi di mora decorrenti dal 18.2.2021 pari ad euro 2.099,13; e vengono quindi quantificati in complessivi euro 20.463,02.
Ed allora, dato atto del pagamento della sorte capitale, essendo ancora da corrispondere gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento delle fatture azionate, l'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e l' deve essere Parte_2 condannata al pagamento del credito residuo pari a complessivi euro 20.463,02 a titolo di interessi Parte moratori come sopra calcolati. Devono infine essere rigettate le domande formulate dall' nei confronti della terza chiamata a titolo di garanzia e manleva e/o per essere dalla Controparte_2 manlevata dal pagamento delle somme pretese a titolo di interessi. CP_2 Le spese di lite nel rapporto tra l'opposta e l'opponente Controparte_1 Pt_2 seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate come in dispositivo,
[...] Parte_2 applicando i valori minimi della tariffa in base al valore della causa (scaglione € 52.001,00- 260.000,00), per le fasi studio, introduttiva e decisionale.
Ricorrendo orientamenti di merito contrastanti e rilevato che al momento non sono intervenute pronunce di legittimità in ordine alla problematica giuridica specificamente affrontata, ricorrono giusti Parte motivi per la compensazione delle spese di lite nel rapporto tra l'opponente e la terza chiamata
. Controparte_2
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza, eccezione e deduzione ed assorbita ogni altra questione, così decide, per quanto in parte motiva:
- accoglie, ai sensi di cui in motivazione, l'opposizione proposta dall' Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 429/2021, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 429/2021, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 12.04.2021 nel procedimento monitorio n.
1052/2021 R.G. e condanna, per quanto in parte motiva, l'opponente Parte_1 al pagamento in favore di
[...] Controparte_1
dell'importo di euro 20.463,02 a titolo di interessi moratori
[...] come calcolati in motivazione;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della e rigetta le domande formulate Controparte_2 dall' nei confronti della terza chiamata;
Parte_1 Controparte_2
- condanna l' a rifondere in favore di Parte_1 [...]
, le spese di lite che si Controparte_1 CP_1 Controparte_1 liquidano in € 4.217,00 per competenze, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, nonché CPA e IVA, come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
- compensa interamente tra la parte opponente e la terza Parte_1 chiamata le spese di lite. Controparte_2
Cosenza, 28 aprile 2025. Il Giudice
dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2032 del R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 10.09.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., rimessa per la decisione in data 4.12.2024, vertente TRA
, P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Brogno;
OPPONENTE
E
Controparte_1
P.IVA , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2 p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Vincenzo Maradei;
OPPOSTA
E
, CF. , in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e Controparte_2 P.IVA_3 difesa dall'avv. Nicola Greco;
TERZA CHIAMATA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 429/2021/pagamento quota sociale prestazioni C.P.
Anziani/domanda di manleva formulata nei confronti della . Controparte_2
Conclusioni: come in atti e verbali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 21.05.2021, l' in persona del suo legale Parte_2 rappresentante p.t., ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 429/2021, emesso in data 12.04.2021 e notificato il 13 successivo, all'esito del procedimento iscritto al numero di ruolo 1052/2021 R.G.A.C., con il quale il Tribunale di Cosenza gli ha ingiunto di pagare, in favore della società odierna opposta, la somma complessiva di € 132.043,93, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze delle fatture al soddisfo ed oltre spese legali, in forza delle seguenti fatture: per l'anno 2019 Fattura n. 178 del 26.11.2019 dell'importo di € 24.647,32 (quota sociale ottobre); Fattura n. 3 del 10.01.2020 dell'importo di € 24.122,21 (quota sociale novembre); Fattura n. 6 del 15.01.2020 dell'importo di € 25.018,20 (quota sociale dicembre) per complessivi euro 73.787,73. Per l'anno 2020 Fattura n. 116 del 13.11.2020 dell'importo di € 19.020,31 (quota sociale ottobre); Fattura n. 118 del pagina 1 di 12 21.12.2020 dell'importo di € 18.233,03 (quota sociale novembre); Fattura n. 003 del 18.01.2021 dell'importo di € 21.002,86 (quota sociale dicembre) per complessivi euro 58.256,20. Stando al ricorso per decreto ingiuntivo, il credito trarrebbe origine dai contratti sottoscritti dalle parti, per gli anni 2019 e 2020 ed allegati al ricorso monitorio, “per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie per conto ed a carico del servizio sanitario regionale”, in virtù dei quali la
[...]
, con sede in , ha emesso le tre fatture per l'anno 2019 e le tre Controparte_3 CP_1 fatture per l'anno 2020 sopra menzionate, per un importo complessivo di € 132.043,93, in ragione del servizio prestato per degenza anziani, ospiti della struttura per i periodi già specificati. Con la spiegata opposizione, l' ha preliminarmente dedotto il proprio difetto di Parte_2 legittimazione passiva, in quanto, dal momento che il credito azionato in via monitoria ha ad oggetto quote sociali, competerebbe, a suo dire, al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Parte Regione Calabria trasferire i fondi necessari per disporne il pagamento, in mancanza del quale l' non può assumere alcun impegno di spesa e non può, pertanto, essere considerata tenuta alla corresponsione di alcunché, non possedendo un capitolo di bilancio specifico che giustifichi il preteso pagamento.
Conseguentemente, anche il ritardo nel pagamento del capitale dovuto a titolo di quota sociale - in forza del quale si chiedono all' gli interessi ai sensi dell'art. 1256, comma 2 c.c., Parte_2 nonché dall'art. 3 D.Lgs. n. 231/2002 - non è alla medesima imputabile, perché, ha ribadito l'opponente, in assenza del trasferimento delle somme da parte della l' non ha CP_2 Pt_2 disponibilità economica per provvedere al pagamento;
in subordine, dovrebbe essere considerata tenuta al pagamento degli interessi, solo con decorrenza dalla data in cui l' ha effettivamente Pt_1 impegnato i relativi fondi in bilancio;
da ultimo, ha dedotto non essere dovuti gli interessi prima dell'effettivo incasso della somme erogate dalla e del conseguente impegno di spesa, stante CP_2 Parte l'inesigibilità del credito, come emerge dai contratti sottoscritti, in cui l' si è impegnata al pagamento della quota complessivamente gravante sul Fondo Sanitario. dalla quale è distinta la quota a carico del Fondo Sociale. Parte Alla luce di tali ragioni, l' ha chiesto preliminarmente di essere autorizzata alla Parte_2 chiamata del terzo in garanzia ex art 106 c.p.c.; nel merito, ha poi chiesto “a) previa Controparte_2 revoca del D.I. opposto illegittimo, nullo ed infondato per le ragioni esposte accertare e dichiarare che in assenza del trasferimento delle risorse ex L. n. 11/2015 da parte della , Controparte_2 Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria, l'
[...]
non può procedere al pagamento della quota sociale e, pertanto, ex art. 1256 Parte_1 comma II c.c. e/o ex art. 3 D.Lgs. n. 231/2002, non è responsabile del ritardo nel pagamento degli importi richiesti a titolo di quota sociale e non può essere, conseguentemente, condannata al pagamento dei relativi interessi previa revoca del D.I. opposto perché inammissibile e/o illegittimo e/o invalido e/o comunque infondato in fatto e/o in diritto per le ragioni esposte;
IN VIA SUBORDINATA, salvo gravame: in caso di accoglimento della domanda di chiamata in causa della articolata in via principale e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento Controparte_2 delle richieste formulate in via principale, nell'ipotesi in cui il Giudice ritenga dunque che, difformemente da quanto previsto in contratto, pur in assenza dell'impegno di spesa e della relativa copertura finanziaria e al di là del trasferimento delle risorse da parte del dipartimento tutela della Part salute e politiche sanitarie della , l' avrebbe dovuto e potuto provvedere Controparte_2 tempestivamente al pagamento della quota sociale relativa alle prestazioni oggetto del decreto Part ingiuntivo, condannare la in p. l. r. p. t. a pagare in luogo dell' a titolo garanzia Controparte_2
pagina 2 di 12 Part e/o manleva la somma che le sarà addebitata a titolo di interessi e/o a manlevare l' da ogni pretesa dell'istante condannandola a rifonderle quanto sarà eventualmente tenuta a pagare;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste avanzate ai precedenti punti, limitare la condanna dell' all'importo riconosciuto come Parte_2 dovuto a titolo di interessi calcolandone, per ciascuna fattura azionata, la relativa decorrenza al tasso legale e comunque a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di adozione della delibera di Part impegno di spesa da parte dell' ovvero a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di adozione della delibera di recepimento del decreto del dirigente generale del dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie con cui è stato trasferito l'importo riconosciuto ai fini del pagamento delle quote sociali ovvero a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di effettivo incasso delle somme stanziate dal dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie ex art. 5 l. r. n. 11/2015 e fino Part alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento da parte dell' ”. La causa è stata iscritta al numero di ruolo 2032/2021 R.G.
///
Costituitasi tempestivamente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.10.2021, Controparte_1 CP_1 [...]
”, quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva, ha rappresentato che, per effetto CP_1 della legge regionale n. 11/2015, i capitoli di spesa precedentemente assegnati al Dipartimento
“Sviluppo economico Lavoro, Formazione e Politiche sociali”, per garantire la spesa della quota sociale delle strutture sociosanitarie, sono stati trasferiti nel Bilancio dipartimentale Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, quali Risorse autonome regionali;
ha poi precisato che, “specularmente alla registrazione dei ricavi, ai fini della corretta contabilizzazione è stato richiesto alle Controparte_4 di creare nel proprio piano dei conti, specifici sottoconti in cui registrare gli “accadimenti” relativi all'acquisto e alla remunerazione della quota sociale delle prestazioni socio-sanitarie, erogate dalle strutture accreditate, senza che tale operazione vada ad impattare sul risultato della gestione dei Conti economici aziendali. Le risorse finanziarie disponibili e stanziate nel bilancio regionale vengono ripartite in base al fatturato presentato dalle singole Aziende territoriali e, comunque, fino alla concorrenza dello stanziamento totale di bilancio su base semestrale. [..] Inoltre, l'opposta ha fatto presente che “per gli anni 2019 e 2020, oggetto della pretesa incardinata nel decreto ingiuntivo opposto, in realtà, la ha, non solo decretato l'impegno di spesa ma, altresì, ha già Controparte_2 provveduto al trasferimento dei fondi necessari (cfr. documentazione allegata Controparte_2 decreto dirigenziale n. 12812 del 17.10.2019 e n. 11316 del 05.11.2020). Pertanto, l' è stata messa in condizione di poter effettuare i pagamenti in favore delle Parte_2 SSR e nello specifico in favore della società opposta ma si è resa, comunque, inadempiente”. Di conseguenza, la società opposta ha insistito nel suo diritto a vedersi riconosciuti, oltre al capitale anche gli interessi moratori e, pertanto, previa concessione dell'esecutività del decreto opposto, ha chiesto l'integrale rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
///
Con provvedimento del 15.12.2021, questo Giudice ha autorizzato la chiamata in causa della CP_2
che si è costituita nel presente giudizio, in persona del Presidente p.t., con comparsa di
[...] costituzione e risposta del 12.02.2022; la ha eccepito il proprio difetto di legittimazione CP_2 passiva atteso che, l'accordo annuale di acquisto delle prestazioni viene sottoscritto tra
[...]
e Struttura accreditata e prevede sia la tipologia di prestazioni acquistate, che il loro limite Parte_1 insuperabile (cd. budget). Rispetto a detto atto negoziale che regolamenta i rapporti tra e Pt_1
pagina 3 di 12 Struttura, ha evidenziato la terza chiamata, la resta parte non sottoscrivente, dunque terza ed CP_2 estranea, rispetto alla quale nulla può essere opposto. A ciò -a dire della consegue, pertanto, CP_2 anche l'evidente inammissibilità della domanda di garanzia avanzata dall' nei suoi confronti, Pt_2 Parte considerata altresì l'invalidità del contratto concluso tra e Struttura, per mancanza di copertura finanziaria;
tuttavia, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta sussistente la legittimazione della quest'ultima ha chiesto al Tribunale adito di accertare e dichiarare non dovuti Controparte_2 gli interessi moratori, in ragione della natura del rapporto instaurato tra le parti di concessione amministrativa, differente dalle ipotesi di “transazioni commerciali” disciplinate dal decreto legislativo n. 231/2001 e s.m.i..
/// Con provvedimento dell'8.06.2022, questo Giudice, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, ha concesso, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.; nessuna delle parti ha provveduto al deposito delle relative memorie. All'udienza del 10.09.2024, presenti i difensori per tutte le parti costituite, il difensore di parte opposta ha fatto presente che nelle more del giudizio è intervenuto l'integrale pagamento del capitale. La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
È seguito il deposito di comparsa conclusionale da parte della con la quale la Controparte_2 medesima ha insistito nelle medesime richieste ed eccezioni, nonché il deposito di comparsa conclusionale da parte dell'opposta, con la quale, la struttura sanitaria ribadendo di aver ricevuto Parte l'integrale pagamento del capitale da parte dell' ha insistito per vedersi riconosciuta la corresponsione degli interessi moratori, di cui al D.Lgs. 231/2002, per il ritardo sui pagamenti, calcolati dalla data delle singole fatture, fino alla data effettiva dei mandati di pagamento, per un totale di € 21.387,61.
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In via preliminare, è incontestata tra le parti, oltre che documentata, la ricorrenza dei contratti scritti intervenuti per gli anni 2019 e 2020 fra la struttura sanitaria e l' Controparte_1 Pt_2 aventi ad oggetto le prestazioni dedotte in monitorio. Incontestato altresì è l'avvenuto
[...] espletamento da parte della struttura delle prestazioni fatturate. Parte Occorre a questo punto esaminare anzitutto l'eccezione dell' che ha opposto il difetto di sua legittimazione passiva in ordine al pagamento delle prestazioni rientranti nella cosiddetta “quota sociale”. Ed in proposito deve rilevarsi come sia pressocché unanime l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito in ordine alla legittimazione passiva dell' quale soggetto tenuto Parte_2 ai pagamenti pretesi, dovendosi escludere la legittimazione passiva della poiché Controparte_2
“le prestazioni socio sanitarie fornite da una apposita struttura accreditata sulla base di una convenzione stipulata con una , senza la partecipazione della , sono demandate Controparte_5 CP_2 Part alla , che si occupa anche dell'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento. Alla regione sono riservati solo compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali è compresa anche la ripartizione tra le asl delle risorse economiche necessarie per l'effettuazione dei predetti interventi, ma deve escludersi che l'esecuzione delle prestazioni rese dalla struttura in favore degli assistiti possa far sorgere obbligazioni a carico della regione, rimasta estranea alla stipulazione della convenzione con l' e comunque priva di ogni competenza al riguardo” (Tribunale Reggio Calabria sez. I, Pt_2
02/11/2022, n. 1232).
pagina 4 di 12 Con particolare riferimento alla domanda di pagamento avente ad oggetto la quota sociale, occorre richiamare l'arresto della Corte di Cassazione n. 11925/2017, che, in ordine alla domanda di pagamento della quota sociale rivolta alla , ha chiarito che “al di fuori dei casi in cui Controparte_2 sia la stessa legge a prevedere l'instaurazione di rapporti con i terzi, in virtù dell'inerenza dell'atto da cui derivano all'esercizio di funzioni proprie o all'intervento diretto nelle vicende di enti da essa dipendenti, la rimane normalmente estranea alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari, CP_2 essendo titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore, con la conseguenza che, in mancanza di un'espressa disposizione di legge che lo consenta, non sono ad essa riferibili in via diretta gli effetti degli atti posti in essere dai predetti enti nell'esercizio delle rispettive funzioni. Una siffatta disposizione non è rintracciabile nel caso in esame, non potendo essere ravvisata né nell'art. 7 della legge regionale n. 23 del 2003, avente, come si è detto, una portata riferibile esclusivamente ai rapporti finanziari interni all'area dei servizi socio-sanitari, né nell'art. 13 della legge regionale n. 24 del 2008, il quale anzi, nell'attribuire esclusivamente alle asl la competenza in ordine alla stipulazione dei contratti con le strutture accreditate, depone chiaramente in senso contrario all'efficacia diretta di tali contratti nei confronti della (cfr. Cass., Sez. I, 31 ottobre 2016, nn. 22037, 22038 e 22039; CP_2 11 novembre 2016, n. 23067)…..(…..)… la correttezza giuridica della ricostruzione compiuta nelle precedenti sentenze non risulta inficiata dal richiamo alle più recenti norme regionali, che hanno previsto l'istituzione di un apposito fondo regionale per le prestazioni sociosanitarie, da iscriversi nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario”, perché “la natura finanziaria di tali disposizioni, collocate nella legge regionale di stabilità o nei relativi collegati, e non recanti alcun accenno all'assunzione diretta dei predetti debiti da parte della suona anzi come un'ulteriore CP_2 conferma della portata meramente interna degli obblighi assunti da quest'ultima, aventi come controparti esclusivamente le asl, non rivestendo alcuna importanza, a tal fine, la circostanza che non sia stata prevista una specifica disciplina al riguardo, né la ripartizione delle risorse finanziarie tra le asl, dal momento che, in assenza di apposite disposizioni, i rapporti finanziari tra queste ultime e la sono regolati dalla legge istitutiva e dai provvedimenti amministrativi di volta in volta adottati CP_2 dagli organi competenti”. Nel segno della Corte di Cassazione è l'orientamento di questa Sezione (cfr. sent. n. 2023/2022 Dott.ssa ordinanza n. 680/2019 Dott. Bloise), rimanendo estranea la rispetto al Per_1 CP_2 contratto stipulato, avendo l'ente competenza di programmazione, coordinamento e vigilanza CP_2
e non potendo avere rilievo, di conseguenza, gli atti assunti dalla al fine di regolare i rapporti CP_2
Parte interni fra e non potendo pertanto dipendere l'adempimento nei pagamenti, al quale è CP_2
Parte tenuta direttamente l' contraente, dal riversamento in suo favore dei relativi fondi dalla CP_2 non potendo gravare sul creditore i ritardi nella predisposizione delle risorse economiche e gravando
Parte invece sull' la responsabilità per il ritardo nei pagamenti. Giova ulteriormente ricordare pronunce di egual tenore in cui si è sempre ritenuta la sola legittimazione
Parte passiva dell' che, nella specie, è tenuta al pagamento nei limiti del budget contrattualizzato rispettivamente per gli anni 2019 e 2020 per la quota del 50% a carico del Fondo Sanitario Regionale e per la quota del 50% a carico del Fondo Sociale Regionale, escluso qualsivoglia coinvolgimento della sul punto, l'indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità prima richiamato era CP_2 stato già in precedenza affermato dalla Suprema Corte sempre sull'interpretazione del sistema sanitario delineato dai provvedimenti della , affermando in tre distinti arresti (Cass. nn. 22037, Controparte_2 22038 e 22039/2016), che “le obbligazioni derivanti dall'esecuzione di prestazioni socio-sanitarie rese
pagina 5 di 12 in regime di accreditamento, non sono direttamente a carico della cui - in mancanza di CP_2 un'espressa disposizione di legge che gli affidi la concreta gestione dei servizi - sono demandati unicamente compiti di programmazione, coordinamento cui - in mancanza di un'espressa disposizione di legge che gli affidi la concreta gestione dei servizi - sono demandati unicamente compiti di Part programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali anche la ripartizione tra le delle risorse economiche, mentre è riservato a queste ultime ogni potere d'intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, ivi compresa l'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento” (cfr. altresì Cass. nn. 7745/2020, 18604/2020, 28024/2019).
Da ultimo, Cass. 6788/2024, seppur per un caso in parte differente, ha ripreso, confermandolo, l'orientamento ora citato “quanto alla riferibilità alla delle obbligazioni nascenti Controparte_2 dalle convenzioni stipulate da imprese che offrono servizi socio-assistenziali e Aziende sanitarie locali nella Regione Calabria, remunerate in parte con somme provenienti dal Fondo Sociale Regionale, a quelle già ripetutamente decise da questa Corte (Cass. ord. n. 34287/2023; Cass. n. 18604/2020; Cass.
n. 7745/2020). Con tale consolidato orientamento, dal quale non c'è ragione di discostarsi, si è riconosciuto che la disciplina che demanda alle (o ogni potere d'intervento diretto in Pt_3 Pt_2 materia di assistenza socio-sanitaria nella , ivi compresa l'instaurazione di rapporti Controparte_2 contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento, riserva alla i soli compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza, tra CP_2
i quali è compresa anche la ripartizione tra le (o delle risorse economiche necessarie per Pt_3 Pt_2
l'effettuazione dei predetti interventi, cosicché deve escludersi che l'esecuzione delle prestazioni rese Part dalla in favore degli assistiti abbia potuto far sorgere obbligazioni a carico della CP_2
, essendo questa rimasta estranea alla stipulazione della convenzione con l'
[...] Parte_2
e priva di ogni competenza al riguardo;
né rilevava in contrario il richiamo all'art. 7 della L.R. n. 23 del 2003, che ha posto a carico del Fondo Sociale Regionale una quota del corrispettivo delle predette prestazioni, trattandosi di una disposizione che, oltre ad essere stata superata dalla successiva evoluzione legislativa, non poteva comportare una responsabilità diretta a carico della nei CP_2 confronti delle strutture accreditate, essendo destinata ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra la e l' (o competente per territorio (vedi in tal CP_2 Pt_3 Pt_2 senso Cass. ord, n.34287/2023; Cass. n. 38187/2021; Cass. n. 11924/2017)…..” Tanto ritenuto, deve ritenersi infondata l'eccezione di inesigibilità del credito fino alla “adozione della delibera aziendale di impegno di spesa o prima della data di adozione della delibera di recepimento del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie o prima della data di effettivo incasso delle somme stanziate dal Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie”. Parte Né l'intervenuta emanazione della L.R. n. 11/2015 invocata dall' opponente consente di discostarsi da tale orientamento. Parte Sul punto l' invoca la LR. 11/2015 che “all'art. 5, disposizioni in materia di prestazioni sociali, Part prevede che il pagamento delle Quote Sociali venga effettuato dall' con il trasferimento di risorse finanziarie finalizzate da parte del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria del “ Fondo regionale per le prestazioni sociosanitarie”, senza oneri a carico del SSR. Il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria con note 344791/2015, 372742/2015, n. 374470/2015, ha regolamentato le modalità di pagamento delle Quote Sociali da aprile 2015 in poi. È evidente che, in assenza del trasferimento delle risorse dalla CP_2
pagina 6 di 12 Part questa non possa essere condannata al pagamento degli interessi maturati in quanto il ritardo del pagamento non è imputabile alla medesima…”. Invero tali disposizioni, in quanto espressione di un potere di programmazione e di indirizzo, sono volte a disciplinare lo stanziamento delle risorse e non risultano idonee ad escludere la legittimazione Parte passiva diretta dell' in quanto si limitano a prevedere un trasferimento di competenze economiche dal Fondo regionali per le prestazioni sociosanitarie (attinente al Dipartimento Politiche Sociali) al
Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, senza prevedere una gestione diretta da parte della dei rapporti con le strutture accreditate e non sono idonee ad escludere la responsabilità CP_2 contrattuale dei soggetti chiamati alla stipula delle convenzioni con le strutture sanitarie. Unico soggetto chiamato a rispondere anche del pagamento della quota sociale, pertanto, è l' Pt_2
soggetto tenuto all'adempimento in ragione degli obblighi nascenti dalle convenzioni
[...] Parte intervenute fra l' e la struttura, essendo rimasta estranea al vincolo contrattuale la nei CP_2 Parte confronti della quale risulta infondata altresì la chiamata dell' in manleva in ordine alle somme dovute a titolo di interessi moratori.
Ed infatti, per come espresso dalla Corte di Appello di Catanzaro con le sentenze nn. 713 e 714 del
22.6.2022, la legislazione regionale della -in quel caso artt. 17 e 18 della L.R. Controparte_2
22/2007 e art 13, co.3, LR 24/2008- non implica l'insorgere di un'obbligazione a carico della CP_2 per il pagamento della quota sociale: “Proprio perché il quadro normativo di riferimento attribuisce alla ( “competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del Controparte_2 coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore” (tra i quali è compresa anche la ripartizione tra le delle risorse economiche necessarie per l'effettuazione dei predetti interventi demandata alla giunta regionale) – per usare le stesse parole della Suprema Corte – è da escludere che sia configurabile sic et sempliciter, in assenza di una norma ad hoc, una posizione di diritto soggettivo della ad essere tenuta indenne di quanto da essa versato alla struttura socio- Pt_2 sanitaria a titolo di corrispettivo delle prestazioni contrattualmente pattuite;
un tale diritto si porrebbe, infatti, in insanabile contrasto con l'esigenza già sopra richiamata di rimettere in via esclusiva alla ( la pianificazione e la programmazione della spesa sociale, nei limiti delle CP_2 risorse disponibili sul relativo capitolo di bilancio, e di non esporla neanche in via indiretta, come pretenderebbe l'( agli effetti economici negativi derivanti dalle iniziative unilateralmente assunte Pt_2 dalle asp mediante la stipulazione di contratti con le strutture socio sanitarie private ai quali è rimasta estranea.
Né in senso contrario può valorizzarsi quanto affermato dalla Cassazione nelle pronunce n. 11924 e 11925 del 2017, pure richiamate nella sentenza n. 18604 del 2020, in ordine alla rilevanza interna della disposizione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 23 del 2003, come modificata dagli articoli 17 e 18 della legge n. 22 del 2007, non essendo sostituibile con un provvedimento giurisdizionale l'attività procedimentale della necessaria ad assicurare la copertura finanziaria della spesa di Part assistenza socio sanitaria e la sua ripartizione tra le . In questo senso merita, allora, condivisione la tesi della secondo cui “non esiste meccanismo normativo che possa imporre per via giudiziaria alla di integrare ex post il proprio capitolo di CP_2 bilancio, e, quindi, di trasferire somme così “reperite” alle (Corte di Appello di Catanzaro, CP_4 sentenze ora citate).
In merito, infine, non risulta dirimente altra pronuncia della Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n. Parte 316 del 19.3.2024. Tale pronuncia, in merito alla questione circa l'imputabilità all' del ritardo nel pagina 7 di 12 pagamento delle fatture emesse in relazione alla quota sociale per le prestazioni erogate dalle strutture Parte sanitarie, per il mancato trasferimento dei fondi all' da parte della ha affermato CP_2 Part
“L' , dunque, non ha potuto provvedere al pagamento della quota gravante sul Fondo Sociale per le prestazioni eseguite negli anni in questione non avendo….. la disponibilità delle relative risorse nonché un capitolo di bilancio specifico su cui imputare la relativa spesa. In assenza di una previsione contrattuale,….. in assenza del trasferimento delle somme stanziate dal
, ai sensi dell'art. 1256 comma II c.c. ed art. 3 D. Lgs n. 231/2002, Parte_5 non poteva essere considerata responsabile del ritardo nell'adempimento e, pertanto, essere condannata al pagamento dei chiesti interessi, non essendo il ritardato pagamento alla medesima imputabile e, conseguentemente, pagare gli interessi maturati per l'esecuzione delle prestazioni negli anni in questione, non avendo potuto, prima dell'effettivo incasso delle somme stanziate, procedere al conseguente impegno di spesa ed al successivo pagamento”. La sentenza della Corte di Appello testé citata, ha condannato la al pagamento in Controparte_2 Parte Parte favore dell' degli interessi moratori, al cui pagamento l' a sua volta, era stata condannata in favore della struttura convenzionata. Trattasi di sentenza contraria all'univoco orientamento espresso in senso opposto dalla Corte di Cassazione e dalla giurisprudenza di merito. Per come evidenziato in recente arresto di questa Sezione (Sent. N. 503/2025 del 18.3.2025, Dott.ssa
Rombolà su Banca Dati di Merito), quanto espresso nella sentenza n. 316/2024 della Corte di Appello di Catanzaro “non consente di superare l'obiezione già sollevata e fatta propria sia dalla Corte d'Appello (nelle sentenze 712, 713 e 714 del 22 giugno 2022) che dalla Corte di Cassazione (Sez. I, 7.9.2020, n. 18604), secondo cui i contratti di cui si discute non producono alcun effetto nella sfera giuridica e patrimoniale della CP_2
In particolare, per un verso, non è ravvisabile un autonomo titolo di responsabilità in capo alla
(e, a tale riguardo, la presenza dell'apposito capitolo di bilancio non determina, in CP_2 automatico, la capienza del medesimo, che non risulta in alcun modo provata), per altro verso, non è stata raggiunta la prova contrattuale della fissazione delle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, né sussiste alcun elemento dal quale emerge che la era nelle condizioni di CP_2 effettuare tempestivamente il flusso di trasferimenti funzionali al corretto adempimento da parte dell'( iò in quanto non sussiste cognizione diretta – da parte della dei rapporti (e dei Pt_2 CP_2 vincoli di pagamento) rispetto ai quali essa è rimasta estranea, sicchè non possono ricadere su di essa le conseguenze pregiudizievoli dei medesimi. Diversamente opinando, si giungerebbe alla conclusione per cui la (Regione) sarebbe costretta a farsi carico delle conseguenze connesse al mancato rispetto degli obblighi contrattuali (di cui la stessa non Parte ha contezza, non essendo parte contrattuale) assunti dall'( in forza della propria autonomia amministrativa e patrimoniale. Parte In conclusione, la non può essere tenuta a garantire l'( dalle conseguenze CP_2 pregiudizievoli connesse al ritardo nei pagamenti contrattualmente stabiliti tra quest'ultima e le singole strutture sanitarie”. Questo giudice condivide le considerazioni espresse nella sentenza del Tribunale di Cosenza n. Parte 503/2025 ora citata, attesa l'estraneità della al rapporto contrattuale intervenuto fra l' e la CP_2 Parte struttura convenzionata e la conseguente piena responsabilità dell' rispetto all'adempimento degli obblighi nascenti a suo carico dalla convenzione con la struttura suddetta, dei cui termini la CP_2 non ha diretta cognizione.
pagina 8 di 12 Parte L in conclusione, è l'unico soggetto tenuto al pagamento anche degli importi dovuti a titolo di
“quota sociale” ed a titolo di interessi moratori per il ritardo nel loro pagamento, rimanendo confinata Parte ad un rapporto tutto interno fra l'Ente Regione e le e privo di rilievo esterno, la funzione della di trasferimento dei fondi atti a finanziare l'espletamento delle attività proprie delle Controparte_2 Parte
Tanto ritenuto, a questo punto deve darsi atto dell'intervenuto integrale pagamento da parte dell' Pt_2 della sorte capitale portata dalle fatture azionate in sede monitoria, per come riconosciuto
[...] dalla medesima parte opposta. Parte Tale circostanza non determina, diversamente da quanto sostenuto dai procuratori dell' e della all'udienza del 10.9.2024, la cessazione della materia del contendere, permanendo Controparte_2 contestazione fra le parti in ordine al soggetto tenuto al pagamento ed in ordine alla dovutezza degli interessi ex D. Lgs. 231/2002. Invero “…in tema di opposizione a Decreto Ingiuntivo, ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del relativo giudizio, impone la revoca del decreto opposto e l'emissione di una sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato” (Cass. 15 luglio 2002 n. 10229). Il giudice dell'opposizione, infatti, in quanto è investito dell'accertamento del merito della pretesa creditoria sia in ordine all'an che in ordine al quantum, nell'ipotesi in cui sia accertato il credito preteso e residui parte del debito non estinta è chiamato a rendere per tale parte del debito una pronuncia di condanna.
E, infatti, quanto alla domanda per il pagamento degli interessi ex D. Lgs. 231/2002, nella quale l'opposta insiste, il decreto legislativo n. 231 del 2002 ha previsto CP_1 Controparte_1 un termine per il pagamento e l'automatica decorrenza degli interessi, non essendo necessaria la preventiva messa in mora, ed ha previsto un interesse più elevato del saggio di interesse legale tale che sia satisfattivo per il creditore.
Ai sensi dell'articolo 2, co. 2, del D.lgs. n. 231 del 2002, per transazioni commerciali si intendono i contratti comunque denominati, tra imprese, ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, comportanti - in via esclusiva o prevalente - la consegna di merci o la prestazione di servizi verso il pagamento di un prezzo. La disposizione, pertanto, trova applicazione anche nel caso in esame.
Con riguardo al profilo della debenza degli interessi al saggio e secondo la decorrenza di cui al d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., invero è ormai pacifico l'indirizzo della giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, anche dell'intestato Tribunale, sulla questione, a mente del quale anche le prestazioni sanitarie rese in regime di convenzione debbono rientrare nel novero delle transazioni commerciali, non integrando, invece, gli estremi della concessione amministrativa. E difatti, come chiarito dalle Sezioni Unite “rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell' art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002 , le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in CP_6 forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato”
(Cassazione civile , sez. un. , 14/12/2023 , n. 35092).
“Nel contesto delle prestazioni sanitarie fornite a individui assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale da strutture private operate in base al preaccreditamento, è fondamentale riconoscere che la natura
pagina 9 di 12 pubblicistica del rapporto tra l'ente pubblico competente e la struttura già accreditata non esclude, in caso di ritardo nei pagamenti dovuti come compenso, la natura contrattuale sottostante alla richiesta di interessi moratori. Questi interessi derivano sempre da un'ottica civilistica di contratto
a prestazioni correlate a un corrispettivo, anche se inseriti all'interno di un contesto di intervento pubblico. Il contratto stipulato prevede l'obbligo dell'ente pubblico di retribuire, secondo le condizioni
e i limiti stabiliti, specifiche prestazioni mediche offerte dalla struttura privata” (Cassazione civile sez.
I, 02/09/2024, n.23477). L'art. 4 del Decreto 231/2002 stabilisce che gli interessi di mora decorrono automaticamente, senza la necessità di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per l'adempimento previsto dalle parti (Cassazione civile, sez. III, 31/05/2019, n. 14911). L'automatismo di applicazione degli interessi moratori in caso di ritardo nei pagamenti opera in modo generalizzato dal 1° gennaio 2013 (data di entrata in vigore della modifica apportata al D.L. 231/2002 dal D.Lgs. 192/2012). Nello specifico, l'art. 4 D.Lgs. 231/2002, come sostituito dal D. Lgs. 192/2012 e smi., così dispone:
“
1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti espressamente.
La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.
4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma
2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto”. Parte In ragione dell'avvenuto pagamento della somma capitale da parte dell' ma non anche degli Part intessi moratori, si impone comunque la revoca del decreto ingiuntivo con condanna dell' al pagamento degli interessi di cui al D.lgs n. 231/2002, che sono dovuti con decorrenza dalle scadenze di ciascuna fattura ex art. 4 D.lgs. n. 231/2002, fino al saldo effettivo.
pagina 10 di 12 Parte opposta con la comparsa conclusionale ha fornito un conteggio degli interessi richiesti, tenuto conto dei mandati di pagamento dalla medesima opposta indicati nella comparsa conclusionale (Mandato di pagamento n. 8529 del 27.06.2022 per il pagamento fatture relative all'anno 2019; Mandato di pagamento n. 6486 del 20.05.2022 per il pagamento fatture relative all'anno 2020), conteggio che tuttavia non risulta conforme alla normativa appena citata, in quanto gli interessi sono stati calcolati a decorrere dalla data di ricezione delle fatture.
Premesso che parte opposta già nel monitorio ha allegato la copia delle fatture azionate in formato elettronico recanti la data di ricezione all'interno di fatture PA e/o comunque recanti la data di emissione della fattura elettronica e che parte opponente non ha formulato contestazione in merito alla ricezione delle fatture, gli interessi di mora sulla sorte capitale delle fatture impagate, ex art. 5 d.lgs.
231/2002, devono farsi decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza (che, nel caso in esame, stante la mancanza di diversa pattuizione, è pari a trenta giorni dalla data di ricevimento ai sensi della lettera a) dell'art. 4 DLgs. 231/2002) delle fatture come imposto dall'art. 4, comma 1, del medesimo testo normativo. Sulla base della richiamata previsione normativa, gli interessi di mora ex art. 5 D.Lgs.
231/2002 vengono calcolati come di seguito: Fattura elettronica n. 178 del 26.11.2019 dell'importo di € 24.647,32 pagamento 27.6.2022, interessi di mora decorrenti dal 27.12.2019 pari ad euro 4.932,17; Fattura elettronica n. 3 del 10.01.2020 dell'importo di € 24.122,21 pagamento 27.6.2022 interessi di mora decorrenti dal 10.2.2020 pari ad euro 4.589,18; Fattura elettronica n. 6 del 15.01.2020 dell'importo di € 25.018,20 pagamento 27.6.2022 interessi di mora decorrenti dal 15.2.2020 pari ad euro 4.732,20;
Fattura elettronica n. 116 del 13.11.2020 dell'importo di € 19.020,31 pagamento 20.5.2022 interessi di mora decorrenti dal 14.12.2020 pari ad euro 2.176,14; Fattura elettronica n. 118 del 21.12.2020 dell'importo di € 18.233,03 pagamento 20.5.2022 interessi di mora decorrenti dal 21.1.2021 pari ad euro 1.934,20; Fattura elettronica n. 003 del 18.01.2021 dell'importo di € 21.002,86 pagamento 20.5.2022 interessi di mora decorrenti dal 18.2.2021 pari ad euro 2.099,13; e vengono quindi quantificati in complessivi euro 20.463,02.
Ed allora, dato atto del pagamento della sorte capitale, essendo ancora da corrispondere gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento delle fatture azionate, l'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e l' deve essere Parte_2 condannata al pagamento del credito residuo pari a complessivi euro 20.463,02 a titolo di interessi Parte moratori come sopra calcolati. Devono infine essere rigettate le domande formulate dall' nei confronti della terza chiamata a titolo di garanzia e manleva e/o per essere dalla Controparte_2 manlevata dal pagamento delle somme pretese a titolo di interessi. CP_2 Le spese di lite nel rapporto tra l'opposta e l'opponente Controparte_1 Pt_2 seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate come in dispositivo,
[...] Parte_2 applicando i valori minimi della tariffa in base al valore della causa (scaglione € 52.001,00- 260.000,00), per le fasi studio, introduttiva e decisionale.
Ricorrendo orientamenti di merito contrastanti e rilevato che al momento non sono intervenute pronunce di legittimità in ordine alla problematica giuridica specificamente affrontata, ricorrono giusti Parte motivi per la compensazione delle spese di lite nel rapporto tra l'opponente e la terza chiamata
. Controparte_2
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza, eccezione e deduzione ed assorbita ogni altra questione, così decide, per quanto in parte motiva:
- accoglie, ai sensi di cui in motivazione, l'opposizione proposta dall' Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 429/2021, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 429/2021, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 12.04.2021 nel procedimento monitorio n.
1052/2021 R.G. e condanna, per quanto in parte motiva, l'opponente Parte_1 al pagamento in favore di
[...] Controparte_1
dell'importo di euro 20.463,02 a titolo di interessi moratori
[...] come calcolati in motivazione;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della e rigetta le domande formulate Controparte_2 dall' nei confronti della terza chiamata;
Parte_1 Controparte_2
- condanna l' a rifondere in favore di Parte_1 [...]
, le spese di lite che si Controparte_1 CP_1 Controparte_1 liquidano in € 4.217,00 per competenze, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, nonché CPA e IVA, come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
- compensa interamente tra la parte opponente e la terza Parte_1 chiamata le spese di lite. Controparte_2
Cosenza, 28 aprile 2025. Il Giudice
dott.ssa Lucia Angela Marletta
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