Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 01/04/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 466/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento avverso la sentenza n. 416/2022 pubblicata in data 2.3.2022 dal Giudice del Lavoro di Palmi vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv. Giovanni Taccone ( fax: Parte_1
0966.610511 – PEC: e Maurizio Tettè (fax; Email_1
0966.610511 – PEC: Email_2
– appellante -
E in proprio e quale mandatario di Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv. Angela Maria Rosa Fazio, Angelo CP_2
Labrini, Angela Fazio, Dario Adornato, Valeria Grandizio e Ettore Triolo, sia congiuntamente che disgiuntamente (notificazioni e comunicazioni all'indirizzo di E posta elettronica certificata Email_3
-appellati nonchè
rappresentata e difesa, dall'avv. Controparte_3
Eleonora Perugini (numero di Fax: 0984/71032 o all'indirizzo PEC:
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CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'originario ricorso ha chiesto di dichiarare che nessuna somma era Pt_1
dovuta in relazione al carico risultante dall'estratto di ruolo richiesto all'Agente della riscossione preposto, in ordine a debiti di natura contributiva previdenziale e avvisi di addebito relativi a contributi IVS fissi gestione lavoro autonomo n.
39420120002675983000, 39420120004478567000, 39420130000038107000,
39420130001338988000, 39420130002837508000, 39420140000914007000 e
39420140002476710000 per gli anni 2010-2011-2012-2013, caducati per intervenuta prescrizione.
CP_ Si costituivano ed mentre l' rimaneva CP_2 Controparte_3
contumace..
Il Giudice adito, all'esito dell'udienza del 02.03.2022, ha emesso la seguente decisione: -accoglie il ricorso;
- dichiara compensate le spese di lite.
In particolare, qualificava la domanda come di accertamento negativo del credito contributivo e, pur dando atto dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale circa l'interesse ad agire, riteneva quest'ultimo sussistente.
Inoltre, dava atto dell'esistenza di difformità di opinioni giurisprudenziali relativamente alla durata del termine di prescrizione (se decennale o quinquennale)
e dichiarava l'intervenuta prescrizione dei crediti portati da tale avviso di addebito, per decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Dichiarava interamente compensate le spese tra le parti, motivando tale decisione con l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale (Il contrasto giurisprudenziale sopra evidenziato giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.).
Avverso la sentenza propone appello il ricorrente limitatamente alla disposta compensazione delle spese, deducendo che il contrasto al quale il Giudice si riferiva è quello riguardante il termine di prescrizione della cartella esattoriale dopo la sua notifica risolto già con l'intervento delle SS.UU risalente al 2016, cui avevano fatto seguito altre sentenze confermative della durata quinquennale del termine.
L' ha chiesto il rigetto dell'appello, ritenendo corretta la CP_4
compensazione delle spese di lite in presenza di contrasti giurisprudenziali ed evidenziando altresì che invocata condanna al rimborso delle spese sarebbe ingiusta alla stregua della sopravvenuta inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in applicazione dell'art. 3 bis d.L. 146/2021.
L ha resistito, deducendo che : Controparte_5
-l'estratto di ruolo è atto non impugnabile;
-gli avvisi di addebito presupposti sono atti interamente formati e notificati dall' , in virtù di quanto disposto dall'art 30 DL 78/2010, così come convertito CP_1
dalla L. 122/2010 rispetto ai quali il Concessionario non ha alcuna titolarità;
Sono state depositate note nel termine del 10.5.2024, fissato nel decreto ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8.10. 2024.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va chiarito che nessuna influenza sull'odierno thema decidendum può assumere il disposto dell'art. 3 bis d.L. 146/2021, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo
48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Al riguardo, con la recente sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n.
26283, si è affermato che la norma in questione si applica ai procedimenti pendenti, ma tale regime va però pur sempre coordinato con le regole che governano il procedimento, e specificamente con il principio della formazione del giudicato interno, che nella specie si è indubbiamente concretizzato per effetto della mancata impugnazione della statuizione espressa del giudice sulla sussistenza dell'interesse ad agire, essendo configurabile il giudicato interno anche con riguardo all'interesse ad agire (Sez. L, Sentenza n. 1981 del 08/03/1999).
La definitività di tale accertamento non può essere intaccata - per giurisprudenza costante – neppure dalle modifiche normative che siano intervenute nel corso del procedimento, come è avvenuto nel caso in esame, essendosi puntualizzato che
“Le modifiche normative incidenti sulla questione dedotta in lite, entrate in vigore nel corso del giudizio d'appello, non contenenti un'espressa previsione di retroattività, non possono essere invocate ed applicate in contrasto con il giudicato interno formatosi sulla questione, tanto più se la soluzione prospettata in conformità con la nuova norma comporti l'introduzione di una nuova "causa petendi", non compresa nella domanda originaria e nell'atto di appello.
(Sez. 5, Sentenza n. 18230 del 29/08/2007).
Con altra pronuncia, che tra l'altro si occupava dell'applicabilità di una norma –
l'art. 43 L. n. 289 del 2002 - la quale, dettando disposizioni in materia di contributi per i lavoratori dello spettacolo, prevedeva l'applicazione di esse “…anche per le posizioni contributive per le quali il relativo contenzioso in essere non è definito alla data di entrata in vigore della presente legge", ha tuttavia ribadito l'intangibilità del giudicato interno, precisando che “Lo “ius superveniens" è applicabile di ufficio, ma tale applicabilità va combinata col principio dell'onere di impugnazione e di preclusione. L'applicabilità dello "ius superveniens" trova un limite nella formazione del giudicato interno. Se lo "ius superveniens" viene emanato, come nella fattispecie, pendente il giudizio di appello, occorre esaminare se sia formato tra le parti un giudicato interno in ragione della mancata impugnazione di una statuizione del giudice di primo grado. (Sez
L. Sentenza n. 21382 del 07/08/2008).
Nel caso in esame è indubbio che circa la sussistenza dell'interesse ad agire il giudice di primo grado si fosse espresso esplicitamente e che tale parte della pronuncia abbia dato luogo a un giudicato interno, in assenza di impugnazione
(principale o incidentale) da parte degli odierni appellati.
Sicchè resta ferma la decisione sull'intervenuta prescrizione dei crediti.
Tanto premesso, l'appello è inammissibile.
La decisione di compensare le spese del giudizio è stata motivata dal giudice di primo grado in ragione della sussistenza di un contrasto giurisprudenziale, che, però, non riguardava solo la durata del termine prescrizionale, come invece assume l'appellante, bensì anche l'interesse a proporre opposizione avverso gli estratti di ruolo, come si evince chiaramente dal fatto che la sentenza si dilunga nella illustrazione di tale contrasto, definendolo “serio” e dando atto di avere modificato il proprio ordinamento sul punto. Viceversa, sulla questione del termine di prescrizione quinquennale o decennale il primo giudice si limita a riportare i termini del pregresso contrasto dando atto però della sua risoluzione con la pronuncia a Sezioni unite n. 23397/2016, intervenuta cioè ben quattro anni prima dell'introduzione del ricorso in esame, il che rafforza la conclusione che il contrasto giurisprudenziale valorizzato nel regolamento delle spese di lite debba riferirsi alla tematica dell' interesse ad agire.
Non vi è ragione per ritenere che la sentenza, nel dare atto che “Il contrasto giurisprudenziale sopra evidenziato giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.” intendesse riferirsi solo alle diversità di opinioni giurisprudenziali riguardanti la durata del termine di prescrizione e non a quelle riferibili all'interesse ad agire, sia perché l'uso della parola “contrasto”, al singolare, non è significativa, ben potendo essere riferita all'intero quadro delle divergenze prima illustrate, sia perché non si comprenderebbe per quale motivo il giudice non avrebbe dovuto porre a base della decisione di compensare quel contrasto su cui si era ampiamente dilungato e rispetto al quale aveva addirittura spiegato di avere mutato la propria opinione.
Poiché l'appello non affronta per nulla questa parte della decisione sulla compensazione, esso è da qualificare come inammissibile, per violazione dei requisiti fissati dall'art. 434 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avendo riguardo al valore della causa, corrispondente all'importo delle spese cui avrebbe avuto diritto l'appellante per il giudizio di primo grado, se l'appello fosse stato accolto (IV scaglione, € 3.290,00, valori dimidiati ), con applicazione delle tariffe minime del DM n. 147/2022 , II scaglione, stante la semplicità delle questioni trattate.
L'appellante è obbligato al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
la corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_5
, ed avverso la sentenza n. 416/2022 pubblicata in data
[...] CP_1 CP_2
2.3.2022 dal Giudice del Lavoro di Palmi : dichiara inammissibile l'appello; condanna l'appellante a rifondere agli appellati e (da intendere quale CP_1 CP_2
unica parte) e le spese di questo grado, che Controparte_5 liquida in € 961,5, oltre accessori di legge;
dà atto che l'appellante è obbligato al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso, nella camera di consiglio dell'8.10.2024 .
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Massimo Gullino)