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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/05/2025, n. 2708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2708 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di TA, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3467/2019 R.G., avente ad oggetto: contratto bancari promosso da
LA SFINGE SRL con sede in Via Filippo Corridoni 17 - 95030 Gravina di TA (CT), n.
13, partita iva in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 Parte_1
[...]
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
; C.F._1
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Umberto Filici giusta procura allegata in atti;
attori
contro
, con sede in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, partita iva , CP_1 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato
Carmelo Tresca giusta procura in atti;
convenuta
***
All'udienza del 4.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 20.02.2019, la Sfinge s.r.l. nonché Parte_1
quale fideiussore, premettendo di aver stipulato con il contratto di mutuo n. Controparte_1
1 03661316 in data 5.5.2017 ed il conto corrente n. 431968 con apertura di credito, hanno citato in giudizio l'istituto di credito chiedendo l'accertamento della nullità dei contratti in questione e la conseguente condanna della banca alla restituzione dell'indebito, oltre al risarcimento del danno. Con riguardo al contratto di mutuo, gli attori hanno lamentato la violazione degli artt.
117 e 125 bis TUB, l'usurarietà originaria del mutuo per la previsione di interessi superiori al tasso soglia e di interessi anatocistici, la violazione dell'art. 1346 c.c., la nullità della clausola floor, nullità della clausola di salvaguardia nonché la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria. In relazione al conto corrente, parte attrice ha dedotto la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., delle condizioni generali dei contratti di apertura del credito e di conto corrente e l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto;
la nullità del rapporti per l'applicazione illegittima di interessi ultralegali, l'anatocismo e la pattuizione di interessi usurari;
l'illegittima applicazione di costi, spese e commissione di gestione del rapporto. Hanno chiesto, pertanto,
l'accertamento delle nullità suindicate e, previa consulenza tecnica d'ufficio, la condanna della banca convenuta alla restituzione di quanto indebitamente versato, oltre al risarcimento del danno.
Con comparsa di risposta del 28.5.2019 si è costituito in giudizio Controparte_1
contestando la fondatezza delle domande di parte attrice, di cui ne ha chiesto il rigetto, con condanna al pagamento delle spese processuali.
Alla prima udienza del 10.9.2019 è stato concesso il termine per espletare la mediazione obbligatoria;
indi, a seguito di alcuni differimenti d'ufficio, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni. All'udienza del 4.11.2024 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti e, nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sono state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per l'irregolare esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
L'art. 4 d. lgs. n. 28/2010 prevede che l'istanza di mediazione vada presentata presso un organismo di mediazione avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Tale regola vale anche nell'ipotesi di svolgimento dell'incontro di mediazione in videoconferenza e non ammette eccezioni, salvo diverso accordo tra le parti.
Nel caso di specie parte attrice ha adito l'organismo di mediazione denominato i Conciliatori
Professionisti con sede a LA (in via Matrice n. 33/39) ed a TA (in Viale Vittorio Veneto
2 n. 122). Ne consegue che risulta rispettato il criterio di competenza territoriale previsto dall'art. 4, dovendosi ritenere sufficiente che nel circondario del tribunale territorialmente competente per la controversia si trovi una sede secondaria dell'organismo di mediazione,
regolarmente comunicata ed iscritta presso il Ministero di Giustizia, perché il procedimento possa considerarsi correttamente radicato presso di essa.
3. Tanto premesso, occorre evidenziare che, con la comparsa conclusionale, gli attori hanno rinunciato ad una pluralità di domande. Nello specifico, con riguardo al mutuo, gli attori hanno rinunciato alla domanda di accertamento della nullità per difformità tra l' previsto in Pt_2
contratto rispetto a quello in concreto riscontrato ed alla nullità della clausola di estinzione anticipata. In ordine al conto corrente, gli attori hanno rinunciato alle domande di accertamento delle nullità per l'illegittima applicazione degli interessi ultralegali, per la violazione della legge 108/1996 e per l'applicazione di spese e commissioni non pattuite.
Alla luce delle superiori rinunce, gli attori hanno chiesto, pertanto, l'accertamento della nullità del piano di ammortamento alla francese per l'utilizzo di un regime finanziario composto e per l'indeterminatezza del tasso di interesse in relazione al mutuo ed alla nullità del conto corrente per l'applicazione di interessi anatocistici e per l'applicazione della C.I.V. non pattuita.
3. Le domande attoree non sono fondate.
3.1 Con riguardo al mutuo, giova rilevare che, con il contratto del 5.5.2017, il ha CP_1
concesso alla società Sfinge s.r.l. un finanziamento di euro 100.000,00 da restituire in diciannove rate mensili, secondo un piano di ammortamento alla francese, con un tasso variabile annuo convertibile mensilmente “determinato in misura pari a 5,200 punti in più dell'Euribor, 3 (tre) mesi base 365 – media percentuale mese precedente, con tasso aggiornato mensilmente con decorrenza inizio mese solare”. Il contratto di mutuo in questione ha previsto un tasso di mora fissato in 2 punti percentuali superiore al tasso corrispettivo, con taeg al 12,625%.
Ciò detto, la domanda di accertamento della nullità per l'applicazione del piano di ammortamento alla francese non è fondata.
È noto che le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 15130/2024 hanno affermato il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato
tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto,
3 per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della
normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Contrariamente a quanto da ultimo dedotto dagli attori, i medesimi principi di diritto affermati in materia di mutuo a tasso fisso sono trasponibili nel contratto di mutuo a tasso variabile.
In questi termini, si è di recente espressa la Corte di legittimità, affermando che “in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile,
non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo
precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in
linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione
dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro
ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente
rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri
noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (Cass. n. 7382/2025).
Nel caso in esame, il piano di ammortamento allegato al contratto indica la misura dell'importo erogato, la durata del prestito, l'importo delle rate per quota capitale ed interessi, sicché deve escludersi la prospettata nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto
(doc. 2 fascicolo parte convenuta).
Per quanto sopra, la residua domanda di accertamento della nullità del contratto di mutuo va rigettata.
3.2 Con riguardo al rapporto di conto corrente, in ordine alla capitalizzazione degli interessi debitori va brevemente ricordato l'ormai noto revirement della giurisprudenza di legittimità in ordine alla sussistenza di “usi contrari” cui fa riferimento l'art. 1283 c.c. quando vieta il c.d. anatocismo.
Con l'orientamento, inaugurato dalla decisione n. 2374/99 della Corte di Cassazione e rapidamente consolidatosi (cfr., per tutte, Cass., sez. un. n. 21095/04), la Suprema Corte ha
4 negato la natura normativa degli usi in materia bancaria e ha ritenuto la nullità delle clausole bancarie che prevedevano interessi anatocistici.
È noto, altresì, che l'art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, introdotto dall'art. 25, comma 3,
d.lgs. n. 342/1999, ha demandato al CICR la determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (precisando che va assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi, sia debitori che creditori). Conseguentemente, il
CICR, con delibera del giorno 09/02/2000 (cfr. art. 2, comma 2), ha stabilito che nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Nel caso di specie, il contratto di conto corrente n. 431968 del 3.5.2015 (doc. 5, pag. 18) prevede la pari periodicità trimestrale degli interessi attivi e passivi. Analoga periodicità è
pattuita nei due contratti di apertura di credito del 28.4.2017 e del 31.7.2018, sicché la doglianza di parte attrice va rigettata.
Parimenti infondata è la domanda relativa all'illegittima applicazione della commissione di istruttoria veloce.
In diritto si osserva che con il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazione in legge n.
214/2011, è stato introdotto nel TUB l'art. 117 bis, poi modificato con d.l. n. 29/2012, convertito con modificazione in legge n. 62/2012.
Nella formulazione dell'art. 117 bis attualmente vigente, è stabilito al secondo comma che “a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di
conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore
assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento”.
Il decreto ministeriale n. 644/2012 (Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'articolo 117 bis del Testo unico bancario) ha specificato, inoltre, che la CIV non deve eccedere i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per eseguire l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi.
Nel caso di specie, si osserva che il contratto di conto corrente e le successive aperture di credito prevedono il suindicato onere in caso di sconfinamento, nel rispetto delle previsioni contenute nell'art 4 della delibera CICR del 30.6.2012, secondo cui la CIV va determinata in 5 misura fissa ed in valore assoluto con possibilità per i clienti non consumatori (come la società
attrice) di differenziare gli importi se l'importo dello sconfinamento superi 5.000 euro e per un massimo di tre scaglioni.
Ed infatti, nei citati documenti contrattuali è previsto che la commissione in esame sia pari a
100 euro per gli sconfinamenti entro 5.000 euro, 150 euro per gli sconfinamenti entro 30.000
euro e 220 euro per gli sconfinamenti oltre 30.000 euro.
Per quanto sopra, deve ritenersi legittima la pattuizione e concreta applicazione, da parte della banca, della commissione di istruttoria veloce.
Per quanto sopra, le domande dichiarative vanno rigettate, rimanendo assorbite le connesse domande condannatorie.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 2.538,50, somma ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto della ridotta complessità delle questioni e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di TA, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3467/2019
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
RIGETTA le domande attoree;
CONDANNA La Sfinge s.r.l. e in solido tra loro, al pagamento delle Parte_1
spese processuali in favore di che liquida in euro 2.538,50, oltre spese Controparte_1
generali, iva e c.p.a.
Così deciso in TA, il 22 maggio 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di TA, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3467/2019 R.G., avente ad oggetto: contratto bancari promosso da
LA SFINGE SRL con sede in Via Filippo Corridoni 17 - 95030 Gravina di TA (CT), n.
13, partita iva in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 Parte_1
[...]
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
; C.F._1
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Umberto Filici giusta procura allegata in atti;
attori
contro
, con sede in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, partita iva , CP_1 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato
Carmelo Tresca giusta procura in atti;
convenuta
***
All'udienza del 4.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 20.02.2019, la Sfinge s.r.l. nonché Parte_1
quale fideiussore, premettendo di aver stipulato con il contratto di mutuo n. Controparte_1
1 03661316 in data 5.5.2017 ed il conto corrente n. 431968 con apertura di credito, hanno citato in giudizio l'istituto di credito chiedendo l'accertamento della nullità dei contratti in questione e la conseguente condanna della banca alla restituzione dell'indebito, oltre al risarcimento del danno. Con riguardo al contratto di mutuo, gli attori hanno lamentato la violazione degli artt.
117 e 125 bis TUB, l'usurarietà originaria del mutuo per la previsione di interessi superiori al tasso soglia e di interessi anatocistici, la violazione dell'art. 1346 c.c., la nullità della clausola floor, nullità della clausola di salvaguardia nonché la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria. In relazione al conto corrente, parte attrice ha dedotto la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., delle condizioni generali dei contratti di apertura del credito e di conto corrente e l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto;
la nullità del rapporti per l'applicazione illegittima di interessi ultralegali, l'anatocismo e la pattuizione di interessi usurari;
l'illegittima applicazione di costi, spese e commissione di gestione del rapporto. Hanno chiesto, pertanto,
l'accertamento delle nullità suindicate e, previa consulenza tecnica d'ufficio, la condanna della banca convenuta alla restituzione di quanto indebitamente versato, oltre al risarcimento del danno.
Con comparsa di risposta del 28.5.2019 si è costituito in giudizio Controparte_1
contestando la fondatezza delle domande di parte attrice, di cui ne ha chiesto il rigetto, con condanna al pagamento delle spese processuali.
Alla prima udienza del 10.9.2019 è stato concesso il termine per espletare la mediazione obbligatoria;
indi, a seguito di alcuni differimenti d'ufficio, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni. All'udienza del 4.11.2024 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti e, nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sono state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per l'irregolare esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
L'art. 4 d. lgs. n. 28/2010 prevede che l'istanza di mediazione vada presentata presso un organismo di mediazione avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Tale regola vale anche nell'ipotesi di svolgimento dell'incontro di mediazione in videoconferenza e non ammette eccezioni, salvo diverso accordo tra le parti.
Nel caso di specie parte attrice ha adito l'organismo di mediazione denominato i Conciliatori
Professionisti con sede a LA (in via Matrice n. 33/39) ed a TA (in Viale Vittorio Veneto
2 n. 122). Ne consegue che risulta rispettato il criterio di competenza territoriale previsto dall'art. 4, dovendosi ritenere sufficiente che nel circondario del tribunale territorialmente competente per la controversia si trovi una sede secondaria dell'organismo di mediazione,
regolarmente comunicata ed iscritta presso il Ministero di Giustizia, perché il procedimento possa considerarsi correttamente radicato presso di essa.
3. Tanto premesso, occorre evidenziare che, con la comparsa conclusionale, gli attori hanno rinunciato ad una pluralità di domande. Nello specifico, con riguardo al mutuo, gli attori hanno rinunciato alla domanda di accertamento della nullità per difformità tra l' previsto in Pt_2
contratto rispetto a quello in concreto riscontrato ed alla nullità della clausola di estinzione anticipata. In ordine al conto corrente, gli attori hanno rinunciato alle domande di accertamento delle nullità per l'illegittima applicazione degli interessi ultralegali, per la violazione della legge 108/1996 e per l'applicazione di spese e commissioni non pattuite.
Alla luce delle superiori rinunce, gli attori hanno chiesto, pertanto, l'accertamento della nullità del piano di ammortamento alla francese per l'utilizzo di un regime finanziario composto e per l'indeterminatezza del tasso di interesse in relazione al mutuo ed alla nullità del conto corrente per l'applicazione di interessi anatocistici e per l'applicazione della C.I.V. non pattuita.
3. Le domande attoree non sono fondate.
3.1 Con riguardo al mutuo, giova rilevare che, con il contratto del 5.5.2017, il ha CP_1
concesso alla società Sfinge s.r.l. un finanziamento di euro 100.000,00 da restituire in diciannove rate mensili, secondo un piano di ammortamento alla francese, con un tasso variabile annuo convertibile mensilmente “determinato in misura pari a 5,200 punti in più dell'Euribor, 3 (tre) mesi base 365 – media percentuale mese precedente, con tasso aggiornato mensilmente con decorrenza inizio mese solare”. Il contratto di mutuo in questione ha previsto un tasso di mora fissato in 2 punti percentuali superiore al tasso corrispettivo, con taeg al 12,625%.
Ciò detto, la domanda di accertamento della nullità per l'applicazione del piano di ammortamento alla francese non è fondata.
È noto che le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 15130/2024 hanno affermato il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato
tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto,
3 per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della
normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Contrariamente a quanto da ultimo dedotto dagli attori, i medesimi principi di diritto affermati in materia di mutuo a tasso fisso sono trasponibili nel contratto di mutuo a tasso variabile.
In questi termini, si è di recente espressa la Corte di legittimità, affermando che “in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile,
non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo
precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in
linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione
dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro
ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente
rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri
noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (Cass. n. 7382/2025).
Nel caso in esame, il piano di ammortamento allegato al contratto indica la misura dell'importo erogato, la durata del prestito, l'importo delle rate per quota capitale ed interessi, sicché deve escludersi la prospettata nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto
(doc. 2 fascicolo parte convenuta).
Per quanto sopra, la residua domanda di accertamento della nullità del contratto di mutuo va rigettata.
3.2 Con riguardo al rapporto di conto corrente, in ordine alla capitalizzazione degli interessi debitori va brevemente ricordato l'ormai noto revirement della giurisprudenza di legittimità in ordine alla sussistenza di “usi contrari” cui fa riferimento l'art. 1283 c.c. quando vieta il c.d. anatocismo.
Con l'orientamento, inaugurato dalla decisione n. 2374/99 della Corte di Cassazione e rapidamente consolidatosi (cfr., per tutte, Cass., sez. un. n. 21095/04), la Suprema Corte ha
4 negato la natura normativa degli usi in materia bancaria e ha ritenuto la nullità delle clausole bancarie che prevedevano interessi anatocistici.
È noto, altresì, che l'art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, introdotto dall'art. 25, comma 3,
d.lgs. n. 342/1999, ha demandato al CICR la determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (precisando che va assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi, sia debitori che creditori). Conseguentemente, il
CICR, con delibera del giorno 09/02/2000 (cfr. art. 2, comma 2), ha stabilito che nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Nel caso di specie, il contratto di conto corrente n. 431968 del 3.5.2015 (doc. 5, pag. 18) prevede la pari periodicità trimestrale degli interessi attivi e passivi. Analoga periodicità è
pattuita nei due contratti di apertura di credito del 28.4.2017 e del 31.7.2018, sicché la doglianza di parte attrice va rigettata.
Parimenti infondata è la domanda relativa all'illegittima applicazione della commissione di istruttoria veloce.
In diritto si osserva che con il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazione in legge n.
214/2011, è stato introdotto nel TUB l'art. 117 bis, poi modificato con d.l. n. 29/2012, convertito con modificazione in legge n. 62/2012.
Nella formulazione dell'art. 117 bis attualmente vigente, è stabilito al secondo comma che “a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di
conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore
assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento”.
Il decreto ministeriale n. 644/2012 (Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'articolo 117 bis del Testo unico bancario) ha specificato, inoltre, che la CIV non deve eccedere i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per eseguire l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi.
Nel caso di specie, si osserva che il contratto di conto corrente e le successive aperture di credito prevedono il suindicato onere in caso di sconfinamento, nel rispetto delle previsioni contenute nell'art 4 della delibera CICR del 30.6.2012, secondo cui la CIV va determinata in 5 misura fissa ed in valore assoluto con possibilità per i clienti non consumatori (come la società
attrice) di differenziare gli importi se l'importo dello sconfinamento superi 5.000 euro e per un massimo di tre scaglioni.
Ed infatti, nei citati documenti contrattuali è previsto che la commissione in esame sia pari a
100 euro per gli sconfinamenti entro 5.000 euro, 150 euro per gli sconfinamenti entro 30.000
euro e 220 euro per gli sconfinamenti oltre 30.000 euro.
Per quanto sopra, deve ritenersi legittima la pattuizione e concreta applicazione, da parte della banca, della commissione di istruttoria veloce.
Per quanto sopra, le domande dichiarative vanno rigettate, rimanendo assorbite le connesse domande condannatorie.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 2.538,50, somma ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto della ridotta complessità delle questioni e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di TA, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3467/2019
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
RIGETTA le domande attoree;
CONDANNA La Sfinge s.r.l. e in solido tra loro, al pagamento delle Parte_1
spese processuali in favore di che liquida in euro 2.538,50, oltre spese Controparte_1
generali, iva e c.p.a.
Così deciso in TA, il 22 maggio 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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