Decreto 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, decreto 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
1711 / 2025 V.G.
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE II CIVILE
Il Giudice
letto il ricorso per la conferma di misure protettive ai sensi dell'art. 18 c.c.i.i. depositato da
[...]
(C.F. e P.I. ), con sede legale in Rogno, Via Parte_1 P.IVA_1
Vittorio Veneto n. 20/A, in persona del legale rappresentante pro tempore e socio accomandatario,
sig. (C.F. ), difesa e rappresentata dall'Avv. Enzo Adamo;
Parte_1 CodiceFiscale_1
visti gli atti e la documentazione allegata al ricorso;
lette le memorie depositate dai creditori ed Controparte_1 Controparte_2
a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza;
rilevato che:
la società ricorrente ha depositato in data 14 marzo 2025 ricorso per la conferma delle misure protettive ai sensi dell'art. 18 c.c.i.i. nei confronti di tutti i creditori.
il ricorso è stato presentato nel termine previsto dal comma primo dell'art. 19 c.c.i.i. ed è corredato dalla documentazione prevista dal comma secondo;
è stata fissata udienza entro dieci giorni dal deposito del ricorso, come prescritto dall'art. 19 comma terzo c.c.i.i.;
considerato che:
lo stato di crisi della società è comprovato dalla situazione economica e patrimoniale al 31 dicembre
2024;
il piano di risanamento - con il quale la società prevede di pagare, entro il 31 dicembre 2027, il ceto creditorio come segue: (a) soddisfazione integrale delle spese di procedura, prededuzioni e privilegi
(ad eccezione di parte delle sanzioni tributarie, con interessi, oggetto di stralcio, tramite la proposta di transazione fiscale, di cui all'art. 23, comma 2 bis, del C.C.I.I.); (b) soddisfazione parziale dei
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fino a concorrenza del loro debito di euro 381.138,00, nei confronti della Società, come esposto al 31
dicembre 2024, potrebbe raggiungere una percentuale di soddisfo del 16% circa – secondo quanto dichiarato all'odierna udienza dall'esperto dott. “non appare irragionevole né Per_1
manifestamente infondato”;
l'esperto ha confermato l'esistenza delle trattative e la funzionalità delle misure protettive richieste a consentire il loro perfezionamento, esprimendo parere favorevole alla loro concessione;
non si è opposta alle misure protettive, Controparte_1
ha formulato opposizione sulla scorta di argomenti che, nei limiti della Controparte_2
sommaria cognizione esperibile in questa sede, appaiono contrastanti con il parere dell'esperto e comunque infondati;
ritenuto che:
la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, disciplinati dagli artt.
12 e seguenti c.c.i.i., costituisce strumento destinato all'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza “quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa”;
nell'ambito di tale procedura, ai sensi dell'art. 18 c.c.i.i. l'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con separata e successiva istanza, l'applicazione di misure protettive del patrimonio, che opera automaticamente dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto. Le misure così applicate sono soggette a conferma da parte del Tribunale nel procedimento ex art. 19 c.c.i.i.;
la valutazione del Tribunale ai fini della conferma delle misure richieste attiene alla funzionalità delle medesime a garantire il soddisfacimento degli obiettivi propri della procedura di composizione negoziata, che vanno individuati, da un lato, nel risanamento dell'attività di impresa, dall'altro nel
2 buon esito delle trattative che consenta la risoluzione della crisi prima dell'accesso ad una procedura concorsuale;
nell'effettuare tale valutazione, il Giudice deve operare un bilanciamento, ex ante e in concreto, tra l'interesse del debitore alla soluzione negoziale (e non concorsuale) della propria crisi, e quello dei creditori a non subire un pregiudizio irreparabile dall'applicazione delle misure;
deve quindi essere accertata la sussistenza del duplice presupposto del fumus boni iuris, da identificarsi nella sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi di applicazione della disciplina e nel rilievo di sussistenza dei presupposti di risanabilità, e nel periculum in mora, consistente nell'accertamento dell'impedimento che l'eventuale disapplicazione delle misure apporterebbe al buon esito delle trattative e al risanamento dell'impresa, tenuto altresì conto delle posizioni dei creditori;
rilevato che:
sussistono i presupposti soggettivo e oggettivo richiesti dall'art. 12 c.c.i.i., in quanto la società riveste la qualifica di imprenditore commerciale e vi è una ragionevole possibilità di risanamento dell'impresa;
nessuno dei creditori evocati in giudizio ha opposto un qualche danno specifico che deriverebbe dalla conferma delle misure;
le misure richieste appaiono idonee a consentire l'esito favorevole delle trattative;
ritenuto che:
il fatto che la società ricorrente abbia chiesto la conferma di tutte le misure protettive indicate nell'art. 18 c.c.i.i., senza specificarle, nei confronti di tutti i creditori indistintamente si giustifica con l'utilità
delle misure per il mantenimento delle condizioni dettate nel piano (del resto, le misure protettive previste nell'ambito del procedimento di composizione negoziata della crisi hanno effetto ex lege dal momento della pubblicazione dell'istanza nei confronti di tutti i creditori senza distinzione, cosicché
il debitore appare certamente legittimato a richiederne la conferma erga omnes, mentre è onere dei creditori rappresentare le ragioni ostative all'applicazione nei loro confronti);
3 in conclusione, sussistono i presupposti per la conferma delle misure protettive nei confronti di tutti i creditori, per il termine massimo di giorni 120;
P.Q.M.
conferma le misure protettive previste dall'art. 18 c.c.i.i. in favore della società
[...]
(C.F. e P.I. , con sede legale in Rogno, Via Vittorio Parte_1 P.IVA_1
Veneto n. 20/A, per la durata di giorni 120 dalla data (13 marzo 2025) di pubblicazione della domanda, stabilendo che:
i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della società
sopra identificata e sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa, né possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore;
le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano;
dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non possono essere pronunciate né la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale né la sentenza di accertamento dello stato di insolvenza, salvo che il
Tribunale disponga la revoca delle misure protettive.
Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti e al Registro delle imprese, da effettuarsi entro il giorno successivo alla decisione.
Bergamo, 24 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Vincenzo Domenico Scibetta
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