TRIB
Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/05/2024, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 2 del mese di maggio dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
276/2014 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. SALVATORE SALMERI in sostituzione dell'avv. ANNA NATOLI, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. GIORGIO MAGISTRO in sostituzione dell'avv. NATALE BONFIGLIO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice monocratico del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso questo
Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 276/2014 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) in proprio e nella qualità di rappresentante legale CodiceFiscale_1 di c.f. ), rappresentato e difeso, come da Parte_2 P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. Anna Natoli, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante (c.f.
[...] Controparte_1
– p.i. ), rappresentato e difeso, come da CodiceFiscale_2 P.IVA_2 procura in atti, dall'avv. Natale Bonfiglio presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPOSTO avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo e a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 12 febbraio 2014 proponeva Parte_1 opposizione contro il decreto provvisoriamente esecutivo n. 546/2013 e il relativo atto di precetto con cui gli era stato ingiunto, in proprio e nella qualità di rappresentante di il pagamento dell'importo di € 8.676,42 – oltre Parte_2
2 interessi e spese – in favore della ditta quale corrispettivo Controparte_1 per le prestazioni resegli e che avrebbero dovuto essere saldate a mezzo di assegno n. 3608683982 – 07, tratto su banca ma non incassato perché Org_1 protestato.
Nella resistenza del convenuto, costituitosi con comparsa del 10 maggio 2014, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile e la causa era istruita a mezzo di C.T.U. (depositata il 31 gennaio 2016) e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30 novembre 2016.
Dopo plurimi differimenti il giudizio perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 24 marzo 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Quindi con ordinanza si invitava a comporre bonariamente la lite e la causa era da ultimo rinviata all'odierna udienza, ove viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio;
profilo, quest'ultimo, eventualmente rilevante solo sul regolamento delle spese nella fase monitoria (v., e.g., Cass., n.
6663/2002).
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto
(v., per tutte, Cass. n. 6091/2020).
In particolare, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
Nella specie sono pacifici tanto l'esistenza del rapporto fondamentale, quanto l'inadempimento dell'opponente che, invero, non li ha mai contestati.
3 censura il decreto ingiuntivo nella parte in cui gli intima il Parte_1 pagamento della somma in proprio e non solamente nella veste di legale rappresentante della ed eccepisce l'altrui inadempimento per Parte_2
l'esistenza di vizi idonei a ridurre il valore dell'opera, spiegando altresì domanda riconvenzionale di compensazione del
contro
-credito, previa riduzione del prezzo, e di risarcimento del danno.
L'opposizione è solo parzialmente fondata.
In premessa va chiarito che non si ravvisa in astratto alcun conflitto di interessi – rimasto indimostrato pure in concreto – nella difesa a mezzo di unico difensore del legale rappresentante della società e dell'amministratore in proprio.
Perciò, a differenza di quanto sostenuto dall'opposto, la procura alla lite è valida.
Nel merito non è stato sollevato alcun dubbio né sulla qualità soggettiva dell'opponente che si è definito – e mai tale qualifica è stata smentita – rappresentante legale della né sulla riferibilità a quest'ultima della Parte_2 prestazione eseguita dalla ditta opposta.
L'autonomia patrimoniale perfetta tra società e suo rappresentante legale-socio impediva allora di emettere il decreto ingiuntivo nei confronti del in Parte_1 proprio. Pertanto, il provvedimento monitorio va revocato in parte qua e deve dichiararsi che non sussiste il diritto di procedere in executivis.
Sul punto non colgono nel segno le considerazioni dell'opposto.
Se è vero infatti che – ex art. 14 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 – “[c]hi appone la firma sull'assegno bancario quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato per effetto dell'assegno bancario come se l'avesse firmato in proprio, e, se ha pagato, ha gli stessi diritti che avrebbe avuto il preteso rappresentato. La stessa disposizione si applica al rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri”, nondimeno la qualità di rappresentante legale della società in capo all'opponente non è mai stata contestata né ex verbis né ex actis, in quest'ultimo caso cioè mediante la produzione di una visura da cui si evincesse che costui fosse un falsus procurator.
È invece fondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla Controparte_1
, che ha contestato il decorso del termine per la denuncia dei vizi rispetto al
[...] possibile inquadramento del contratto come compravendita, appalto e prestazione d'opera.
4 Posto che gli accordi intercorsi tra le parti riguardavano la fornitura e la posa in opera di alcuni manufatti e che ciò consente di dare prevalenza al profilo di facere funzionale alla concreta fruizione della struttura adibita a centro termale e non già a quello di dare (Cass., n. 5935/2018), a fronte delle censure dell'opposto, il committente aveva l'onere di provare di aver denunciato i vizi dell'opera – vuoi ex art. 1667 vuoi ex art. 2226 c.c. – dal momento della scoperta, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione di garanzia (v., e.g., Cass., n. 6774/2001; Cass.,
n. 14039/2007; Cass., n. 4908/2015).
– le cui memorie devono invero ritenersi ammissibili Parte_1 giacché la pendenza del giudizio si determina al momento del deposito del ricorso monitorio (i.e. 11 dicembre 2013, v. e.g. Cass., n. 4987/2016) ed è quindi anteriore al dies a quo indicato dall'art. 16 bis d.l. n. 179/2012 (i.e. 30 giugno 2014) – si è solo limitato a produrre il verbale di sequestro preventivo dell'immobile del 25 luglio
2011, ma non ha chiesto di provare né quando la struttura è stata dissequestrata né il momento a partire da cui è effettivamente venuto a conoscenza dei vizi censurati
(nella specie, in sintesi, ossidazione dei materiali).
Pertanto, i mezzi istruttori articolati (interrogatorio formale e prova per testi) sono da considerarsi in ogni caso irrilevanti, mentre le C.T.U. disposta in corso di causa era esplorativa.
L'omessa dimostrazione della data di scoperta dei vizi determina, da un lato, il rigetto delle domande riconvenzionali conseguenziali spiegate da Parte_2
(compensazione previa riduzione del prezzo e risarcimento danni, questi ultimi rimasti tra l'altro indimostrati) e, dall'altro, la conferma del decreto ingiuntivo emesso, imponendo altresì di dichiarare che il creditore ha diritto di procedere esecutivamente solo nei suoi confronti.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Considerato che gli opponenti – l'uno integralmente vittorioso, l'altro integralmente soccombente – sono stati rappresentati dal medesimo difensore, esse vanno compensate per metà, mentre la restante metà va posta a carico di Controparte_2
e liquidata, come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in
5 vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 26.000 e con distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Le spese relative al contributo unificato e ai diritti di segreteria nonché quelle di
C.T.U. vanno posti per metà a carico di e per l'altra metà sulla Parte_2
in forza della soccombenza rispetto alla posizione di Controparte_1 in proprio. Parte_1
Non sussistono i presupposti per applicare la sanzione di cui all'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 276/2014 R.G. così decide:
1) accoglie l'opposizione di in proprio e, per l'effetto, Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 546/2013 emesso nei suoi confronti, dichiarando altresì che la non ha diritto di procedere Controparte_1 esecutivamente;
2) rigetta l'opposizione di e, per l'effetto, dichiara che nei suoi Parte_2 confronti il decreto ingiuntivo n. 546/2013 è definitivamente esecutivo e che la ha diritto di procedere esecutivamente;
Controparte_1
3) condanna a rifondere alla Parte_2 Controparte_1 metà delle spese di lite, liquidate in € 2.538,50 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, compensando la restante metà, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
4) pone le spese relative al contributo unificato e ai diritti di segreteria nonché quelle di C.T.U. per metà a carico di e per l'altra metà a carico della Parte_2
. Controparte_1
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 2 maggio 2024.
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
6