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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/10/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 834 del ruolo degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Luigi Labonia) Parte_1 appellante
E
(avv. Marco Vetere) Controparte_1 appellato
E
(avv.ti Gilda Avena, Umberto Ferrato e Francesco Muscari Tomaioli) CP_2 appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Opposizione a intimazione di pagamento. Prescrizione crediti contributivi.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. ha adito il tribunale di Cosenza con ricorso del Controparte_1
18.7.2023 per opporsi all'intimazione di pagamento che gli era stata notificata il
Pag. 1 di 4 18.5.2023 dall' , a seguito del mancato versamento Parte_1 anche dei contributi previdenziali rivendicati dall' con la cartella esattoriale CP_2 meglio distinta in atti.
2. Il tribunale, riconosciuta al solo ente impositore la legittimazione passiva ad interloquire sull'eccezione di prescrizione sollevate dall'opponente, l'ha accolta e ha condannato l'Agenzia esattrice al pagamento delle spese di lite.
3. L appella il solo capo della sentenza con cui il tribunale ha accolto Pt_1
l'eccezione di prescrizione, perché sostiene di averne validamente e tempestivamente interrotto il corso.
4. L' ha aderito all'impugnazione. CP_2
5. Nella resistenza del contribuente, che ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, la Corte ha disposto la trattazione cartolare dell'udienza di discussione e, acquisite le note prodotte dalle parti, la decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. L'appello è inammissibile perché è stato proposto da un soggetto non legittimato che, come tale, era stato espressamente riconosciuto dal tribunale con incensurata statuizione.
7. Ed è una statuizione della cui correttezza non si potrebbe comunque dubitare perché la legittimazione a contraddire nel merito della situazione sostanziale dedotta in giudizio compete al solo ente impositore, che ne è l'unico titolare, e non anche, quindi, all'esattore il quale ricopre la mera veste di destinatario del pagamento.
8. Da ciò consegue che l'esattore non è legittimato ad interporre gravame avverso la pronuncia di primo grado per dolersi, come nella specie ha fatto, della dichiarata estinzione del credito per prescrizione, non potendosi ammettere l'esperimento dell'impugnazione per far valere un diritto altrui1.
Pag. 2 di 4 9. E non è sufficiente che l' , titolare del credito azionato, abbia aderito CP_2 all'impugnazione proposta dall'Agenzia esattrice, giacché, per evitare la formazione del giudicato sullo sfavorevole pronunciamento di primo grado, avrebbe dovuto tempestivamente e autonomamente interporre gravame2.
10. L'appello va dunque dichiarato inammissibile per carenza di una delle condizioni dell'azione.
11. Le spese del grado si compensano nei confronti dell' , che CP_2 all'appellante è accomunato dallo stesso interesse, e a favore della vittoriosa parte privata, distratte ex art. 93 c.p.c., si liquidano come da dispositivo in ragione dell'importo del credito contributivo controverso (pari a € 2.366,76 oltre somme aggiuntive) e dei parametri fissati dal DM Giustizia n. 55/2014.
12. L'esito dell'impugnazione impone di dare atto dei requisiti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato a carico di chi l'ha proposta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
, con ricorso depositato il 24.7.2024, avverso la sentenza del Parte_1 tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 149/24 pubblicata in data 26.1.2024, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere a le spese del grado CP_1 Parte_2 che, distratte a favore del suo difensore, liquida in 1.500 euro oltre accessori e rimborsi di legge;
3. Compensa tra le altre parti le spese del grado;
Pag. 3 di 4
4. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 15/10/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
La Presidente
dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 4 di 4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. n. 28222/2022: “correttamente la Corte territoriale ha ritenuto la legittimazione del solo ente impositore a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva ed non legittimata ad CP_3 interporre gravame avverso la pronuncia di primo grado per dolersi dell'estinzione del credito per CP_ prescrizione, statuizione avverso la quale l avrebbe dovuto tempestivamente interporre gravame”.
Vds. anche Cass. n. 18812/2022 e Cass. n. 7514/2022. 2 Cfr. Cass. n. 7372/2024, che dopo aver richiamato i principi della Sezioni Unite in materia di riscossione dei crediti previdenziali, secondo cui la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete soltanto all'ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in causa (Cass SSUU n. 7514/2022) e dopo avere evidenziato che “Il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, salvo che, sulla questione, si sia formato il giudicato interno, ricollegandosi tale profilo al principio dettato dall'art. 81 cpc, che impedisce di far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge”, ha ritenuto che in merito alla prescrizione della pretesa, nessun interesse può riconoscersi ad all'impugnazione della statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in CP_4 ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 834 del ruolo degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Luigi Labonia) Parte_1 appellante
E
(avv. Marco Vetere) Controparte_1 appellato
E
(avv.ti Gilda Avena, Umberto Ferrato e Francesco Muscari Tomaioli) CP_2 appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Opposizione a intimazione di pagamento. Prescrizione crediti contributivi.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. ha adito il tribunale di Cosenza con ricorso del Controparte_1
18.7.2023 per opporsi all'intimazione di pagamento che gli era stata notificata il
Pag. 1 di 4 18.5.2023 dall' , a seguito del mancato versamento Parte_1 anche dei contributi previdenziali rivendicati dall' con la cartella esattoriale CP_2 meglio distinta in atti.
2. Il tribunale, riconosciuta al solo ente impositore la legittimazione passiva ad interloquire sull'eccezione di prescrizione sollevate dall'opponente, l'ha accolta e ha condannato l'Agenzia esattrice al pagamento delle spese di lite.
3. L appella il solo capo della sentenza con cui il tribunale ha accolto Pt_1
l'eccezione di prescrizione, perché sostiene di averne validamente e tempestivamente interrotto il corso.
4. L' ha aderito all'impugnazione. CP_2
5. Nella resistenza del contribuente, che ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, la Corte ha disposto la trattazione cartolare dell'udienza di discussione e, acquisite le note prodotte dalle parti, la decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. L'appello è inammissibile perché è stato proposto da un soggetto non legittimato che, come tale, era stato espressamente riconosciuto dal tribunale con incensurata statuizione.
7. Ed è una statuizione della cui correttezza non si potrebbe comunque dubitare perché la legittimazione a contraddire nel merito della situazione sostanziale dedotta in giudizio compete al solo ente impositore, che ne è l'unico titolare, e non anche, quindi, all'esattore il quale ricopre la mera veste di destinatario del pagamento.
8. Da ciò consegue che l'esattore non è legittimato ad interporre gravame avverso la pronuncia di primo grado per dolersi, come nella specie ha fatto, della dichiarata estinzione del credito per prescrizione, non potendosi ammettere l'esperimento dell'impugnazione per far valere un diritto altrui1.
Pag. 2 di 4 9. E non è sufficiente che l' , titolare del credito azionato, abbia aderito CP_2 all'impugnazione proposta dall'Agenzia esattrice, giacché, per evitare la formazione del giudicato sullo sfavorevole pronunciamento di primo grado, avrebbe dovuto tempestivamente e autonomamente interporre gravame2.
10. L'appello va dunque dichiarato inammissibile per carenza di una delle condizioni dell'azione.
11. Le spese del grado si compensano nei confronti dell' , che CP_2 all'appellante è accomunato dallo stesso interesse, e a favore della vittoriosa parte privata, distratte ex art. 93 c.p.c., si liquidano come da dispositivo in ragione dell'importo del credito contributivo controverso (pari a € 2.366,76 oltre somme aggiuntive) e dei parametri fissati dal DM Giustizia n. 55/2014.
12. L'esito dell'impugnazione impone di dare atto dei requisiti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato a carico di chi l'ha proposta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
, con ricorso depositato il 24.7.2024, avverso la sentenza del Parte_1 tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 149/24 pubblicata in data 26.1.2024, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere a le spese del grado CP_1 Parte_2 che, distratte a favore del suo difensore, liquida in 1.500 euro oltre accessori e rimborsi di legge;
3. Compensa tra le altre parti le spese del grado;
Pag. 3 di 4
4. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 15/10/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
La Presidente
dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 4 di 4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. n. 28222/2022: “correttamente la Corte territoriale ha ritenuto la legittimazione del solo ente impositore a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva ed non legittimata ad CP_3 interporre gravame avverso la pronuncia di primo grado per dolersi dell'estinzione del credito per CP_ prescrizione, statuizione avverso la quale l avrebbe dovuto tempestivamente interporre gravame”.
Vds. anche Cass. n. 18812/2022 e Cass. n. 7514/2022. 2 Cfr. Cass. n. 7372/2024, che dopo aver richiamato i principi della Sezioni Unite in materia di riscossione dei crediti previdenziali, secondo cui la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete soltanto all'ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in causa (Cass SSUU n. 7514/2022) e dopo avere evidenziato che “Il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, salvo che, sulla questione, si sia formato il giudicato interno, ricollegandosi tale profilo al principio dettato dall'art. 81 cpc, che impedisce di far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge”, ha ritenuto che in merito alla prescrizione della pretesa, nessun interesse può riconoscersi ad all'impugnazione della statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in CP_4 ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui.