Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 6006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6006 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, sezione 10a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Anna Maria Pezzullo, alla odierna udienza di discussione, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23811 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
, (C.F. , quale procuratore di Parte_1 C.F._1 sé stesso ed elettivamente domiciliato presso il suo con studio sito in Portici
(NA), alla via A. Diaz 3/d
APPELLANTE
E
(C.F. rappresentata e difesa ope Controparte_1 P.IVA_1 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici in CP_1 via Diaz n. 11, domicilia per legge
APPELLATA
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Femiano, giusta procura generale alle liti rilasciata dal Sindaco, con atto Rep. N. 22594, Racc. n.10527 del
27/09/2022, rogato dal Notaio , con esso elettivamente Persona_1
Piazza Municipio n.1.
APPELLATO
Conclusioni delle parti: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso e pedissequo decreto d'udienza ritualmente notificati, l'appellante in epigrafe impugnava la sentenza del Giudice di Pace n° 9642/2022, emessa in data 16/03/2022 e pubblicata in data 18/03/2022, con cui quest'ultimo rigettava la sua opposizione avverso l'ordinanza prefettizia n. 00233094 del
9.7.2020 notificata il 25.8.2020, conseguente al verbale di contravvenzione al
C.d.S. n. B19123957563 del 4.10.2019 emesso a suo carico dalla Polizia
Municipale del per violazione dell'art. 158 c. 2 D) e 5 del Controparte_2
C.d.S. in quanto sostava con il veicolo di sua proprietà nello spazio riservato alla fermata dei mezzi pubblici.
In primo grado, l'appellante censurava l'impugnata ordinanza prefettizia nonché il verbale di contravvenzione eccependo i seguenti motivi:1) difetto di motivazione del provvedimento del Prefetto, con particolare riguardo all'assenza di qualunque valutazione in merito alla ricorrenza nel caso di specie della fattispecie della fermata, consentita dal Cds, e non della sosta del veicolo;
2) nullità dal verbale per assenza di sottoscrizione autografa da parte dell'agente accertatore o del verbalizzante.
Si costituiva la a mezzo funzionario delegato del Controparte_1
che, contestando l'avverso dedotto in giudizio, chiedeva il Controparte_2 rigetto del ricorso in quanto infondato.
Il Giudice di Pace, ritenuta non operante nel caso di specie l'esimente dello stato di necessità, rigettava il ricorso e confermava il provvedimento del
Prefetto.
Interposto appello, il censurava la sentenza emessa, eccependo il Pt_1 vizio di extra petizione di quest'ultima, laddove egli aveva dedotto, nel merito, di essersi fermato per un brevissimo lasso di tempo sulla fermata dedicata ai mezzi pubblici per andare ad acquistare un farmaco nella farmacia posta nelle vicinanze, con conseguente ricorrenza della fattispecie, consentita, della fermata e non della sosta, ma giammai egli, come argomentato dal Giudice di Pace, aveva invocato in suo favore l'esimente dello stato di necessità. Per tali ragioni, il chiedeva l'accoglimento dell'appello, Pt_1 con conseguente riforma dell'impugnata sentenza.
- 2 - Si costituiva la che, contestando l'avverso dedotto in Controparte_1 giudizio, domandava il rigetto dell'appello in quanto infondato.
Si costituiva, altresì, il che eccepiva il suo “difetto di Controparte_2 legittimazione passiva” (rectius di titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio) in relazione alla controversia in esame e chiedeva, pertanto, una pronuncia in conformità.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata alla data odierna per la discussione del ricorso.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che l'appello è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
Tanto premesso, va esaminata l'eccezione di carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio avanzata dal CP_2
che, invero, è fondata e meritevole di accoglimento. In tal senso, il
[...]
Tribunale condivide la tesi propugnata dall'ente appellato che, del resto, ha trovato vieppiù conforto nella giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In tema di violazioni del codice della strada, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia per infrazione accertata dalla polizia municipale, legittimata passiva, a norma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981 (“ratione temporis” applicabile), come precedentemente richiamato dall'art. 205 del codice della strada (nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione sopravvenuta per effetto del d.lgs. n. 150 del 2011), è unicamente
l'autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione, ovvero il Prefetto, sicché è inammissibile l'impugnazione proposta in tale giudizio dal CP_2 per difetto di legittimazione dello stesso” (cfr. ex multis: Cass. civ. Sez. II,
Ord., 26-09-2018, n. 22885).
Sulla scorta di tale granitico orientamento, va dunque dichiarata, nel caso di specie, la carenza di titolarità dal lato passivo del Controparte_2
Venendo ai motivi di appello, è certamente fondata la doglianza di extra petizione sollevata dall'appellante, laddove, in effetti, in alcun punto del ricorso promosso in primo grado egli ha giammai sollevato l'esimente dello stato di necessità in suo favore. Ciò nonostante, il gravame non può essere accolto.
Il ha, infatti, sostenuto di aver solamente fermato il suo veicolo sulla Pt_1 zona riservata alla fermata dei mezzi pubblici per un brevissimo lasso di tempo, un minuto circa, come dimostrato dal raffronto tra lo scontrino versato in atti della farmacia, ove è indicato l'orario delle 15:20, e quello indicato nel verbale di contravvenzione (15:19). Senonché, a parte il fatto che lo scontrino prodotto non prova che l'appellante si sia recato, subito dopo l'acquisto del
- 3 - farmaco, verso la macchina per ripartire, ma, in ogni caso, anche a voler accedere alla tesi del , la condotta da lui tenuta ed accertata nel Pt_1 verbale di contravvenzione contestato integra la sosta, vietata, e non quella della fermata. Per convincersi di ciò basta richiamare le norme del Codice della Strada che regolamentano la sosta e la fermata. L'art 157 Cds stabilisce, infatti, che: “Agli effetti delle presenti norme: (…) b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente”. Dalla semplice lettura della norma richiamata, si ricava, dunque, che: mentre l'ipotesi della fermata ricorre quando vi è la sospensione temporanea della marcia del veicolo ed al fine di consentire la salita o la discesa di passeggeri o per altre esigenze di brevissima durata ed il conducente deve essere presente e pronto a ripartire;
l'ipotesi della sosta, invece, si realizza quando vi è la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento del conducente.
Pertanto, nel caso di specie, proprio l'esibizione dello scontrino e il dedotto allontanamento dal veicolo da parte dell'appellante, inducono a ritenere che costui si sia allontanato dal veicolo e che, quindi, risulta integrata l'ipotesi della sosta e non della fermata. Se così è, poiché l'art 158 co 2 lett. d) stabilisce che: “La sosta di un veicolo è inoltre vietata: (…) d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza (…)” e considerato ancora che l'appellante non ha contestato di aver sostato il veicolo sulla fermata dell'autobus, né in effetti avrebbe potuto se non con lo strumento della querela di falso, il verbale di contravvenzione elevatogli nonché l'opposta ordinanza-ingiunzione non possono che essere confermati.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato al DM 147/22, attesa la semplicità delle questioni trattate, per lo scaglione di valore in cui ricade la controversia. Nei riguardi del CP_2
considerato la definizione in rito del giudizio nei suoi riguardi e che in
[...] ogni caso il gravame spiegato conteneva principaliter censure nei confronti dell'ordinanza-ingiunzione pare opportuno disporre la compensazione delle spese di lite.
- 4 - Va dato atto che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma quater D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17,
L. n. 228/2012, applicabile ai giudizi di impugnazione introdotti dopo il
30/1/2013.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara il difetto di titolarità passiva del Controparte_2
b) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
c) Condanna la parte appellante al pagamento in favore della CP_1 delle spese di lite che liquida in € 332 per compensi
[...] professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e
CPA, come per legge;
d) Compensa le spese di lite tra l'appellante e il Controparte_2
È dato atto che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma quater D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.
Così deciso in Napoli, il 16/06/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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