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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/01/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
all'udienza del 30.5.2024, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 476/2023
promossa
da - appellante – Parte_1
Avv.ti Vito Tirrito e Matteo Pennati
contro
Controparte_1
- appellato - Dott.ri Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, CP_5 CP_6 CP_7
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 107/2023 del Tribunale di Lucca, pubblicata il 27.1.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 27.1.2023 il Tribunale di Lucca ha parzialmente accolto l'opposizione proposta da vverso l'ordinanza ingiunzione, Parte_1 notificatagli dall' di Lucca Controparte_1 CP_8
il 24.2.2021 (come risulta dalla relata di notifica doc. 1
[...] dell'amministrazione, la diversa data indicata dall'appellante è evidentemente frutto di errore materiale, essendo anteriore anche alla data di emissione dell'ordinanza), con la quale l'amministrazione aveva ingiunto alla parte privata il pagamento del complessivo importo di €
10.396,75 a titolo di sanzioni amministrative, conseguenti alla dedotta violazione degli obblighi prescritti da diverse norme in materia di lavoro, riferite alle posizioni di tre lavoratrici ( e Persona_1 Per_2
, che l'opponente aveva impiegato nella sua organizzazione Persona_3 di impresa (un ristorante con insegna Ristorante Europa a Torre del
Lago). Più specificamente, all'esito di un accertamento ispettivo avviato con un primo accesso del 5.12.2015 e conclusosi con verbale del Con 14.4.2017, aveva addebitato a a) di avere impiegato senza Pt_1 alcuna formalizzazione la prestazione di dal 17.5.2014 Persona_1 fino alla formale assunzione, avvenuta il 14.6.2014; b) di non avere consentito la fruizione del riposo settimanale nel mese di agosto 2014 a e a c) di non avere correttamente registrato Persona_1 Per_2 nei libri aziendali la prestazione di tutte e tre le lavoratrici ( Per_1 Per_2
e , che avrebbero lavorato con un orario maggiore di quello Per_3 formalizzato;
d) di non avere pagato o comunque di avere pagato con ritardo gli assegni familiari dovuti a e di non averle Per_1 correttamente anticipato l'indennità di malattia;
e) di avere comunicato oltre il termine previsto dalla legge di cinque giorni la cessazione del rapporto di lavoro di Per_1
2. La parte privata aveva opposto l'ingiunzione, assumendo la violazione del termine previsto dall'art. 14 della L. 689/1981, in quanto l'accertamento avrebbe avuto una durata incongrua (circa un anno e mezzo) rispetto alle esigenze istruttorie dell'indagine (relativa a una piccola impresa) e alla natura delle violazioni (almeno in parte riscontrabili documentalmente) e nel merito contestando la fondatezza degli addebiti. Aveva concluso in tesi per l'annullamento, in tutto o in parte dell'ordinanza ingiunzione opposta, in ipotesi per la riduzione delle sanzioni al minimo edittale.
2 3. Costituitosi l'ispettorato per resistere, il Tribunale ha escusso vari testimoni e quindi ha deciso accogliendo l'opposizione limitatamente alle violazioni rappresentate dal ritardo nell'invio della comunicazione di assunzione di e dal ritardo nel pagamento di indennità di Per_1 malattia e assegni familiari (questioni su cui non merita soffermarsi, in quanto non devolute in questo grado dall'amministrazione, sul punto soccombente). Ha invece assunto l'effettività degli ulteriori addebiti
(relativi al periodo non formalizzato quanto alla posizione di Per_1 all'orario in effetti osservato dalle lavoratrici, che sarebbe stato superiore a quello indicato nel LUL, al mancato rispetto del riposo settimanale nel mese di agosto 2014 quanto alle posizioni di e Per_1 Per_2
4. Il primo giudice ha ritenuto sussistenti tali violazioni, in quanto sia la maggior durata del rapporto di lavoro di sia l'orario Per_1 effettivamente osservato dalle lavoratrici e i riposi loro riconosciuti sarebbero emersi “dalle dichiarazioni incrociate delle tre interessate” (così testualmente la decisione di primo grado). Né sarebbe stato pensabile, secondo il Tribunale, che gli orari da loro indicati come lavorati includessero anche le pause per il pranzo e il tempo trascorso in azienda fuori del lavoro “per stare a chiacchierare o a giocare a carte”, come invece sostenuto da dato che sarebbe “oggettivamente ben chiara la Pt_1 differenza tra il tempo speso in attività lavorative e i momenti divaganti”
(così ancora la decisione impugnata). Quanto poi al mancato godimento del riposo settimanale, il primo giudice ha ritenuto senz'altro attendibili le dichiarazioni rese dalle lavoratrici, considerata la natura dell'attività dell'opponente (un ristorante), per cui sarebbe stato del tutto verosimile che esso fosse aperto ininterrottamente nel mese di agosto.
5. La parte privata impugna la decisione e ne chiede la parziale riforma e quindi l'integrale accoglimento delle domande già svolte in primo grado, affidando le proprie ragioni a due motivi. Con il primo lamenta che il
Tribunale abbia fatto malgoverno del materiale istruttorio di causa, in
3 quanto avrebbe richiamato, a fondamento della decisione, le deposizioni delle lavoratrici interessate all'accertamento in modo del tutto generico e inoltre senza specificare se le dichiarazioni in effetti utilizzate ai fini del decidere siano state quelle raccolte in sede ispettiva o invece in giudizio.
In ogni caso, secondo l'appellante, la pronuncia sarebbe errata: se infatti il primo giudice avesse inteso riferirsi alle dichiarazioni rese in sede ispettiva, egli ne avrebbe erroneamente apprezzato il rilievo probatorio, in quanto esse avrebbero al più potuto essere valutate al fine di integrare le evidenze istruttorie raccolte nel contraddittorio delle parti in giudizio. Ove invece il riferimento fosse stato fatto alle dichiarazioni delle testimoni in giudizio, il relativo contenuto non sarebbe stato comunque correttamente apprezzato, in quanto da quelle dichiarazioni non sarebbe stato possibile trarre alcuna conferma né della maggior durata del rapporto di Per_1
(anzi sul punto la deposizione della teste avrebbe offerto elementi Tes_1 in contrario), né del diverso orario osservato dalle lavoratrici rispetto a quello formalizzato, né infine della mancata fruizione dei riposi da parte di e In contrario i testi escussi avrebbero avvalorato la Per_1 Per_2 prospettazione dell'opponente secondo cui le pause sarebbero state regolarmente fruite e le lavoratrici si sarebbero trattenute al ristorante anche dopo la cessazione della prestazione (per varie ragioni personali).
6. Con il secondo motivo, svolto espressamente in subordine, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sulla dedotta violazione dell'art. 14 D.L.gs. 689/1981, difesa di cui argomenta la fondatezza, come già in primo grado, assumendo che la durata dell'indagine ispettiva non sia stata congrua rispetto al numero dei lavoratori cui si sarebbero riferite le violazioni e alla natura delle violazioni stesse, che sarebbero state almeno in parte documentali.
7. Si è costituita l'amministrazione per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione avversaria.
4 8. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito la Corte ritiene l'appello infondato. E' infondato innanzi tutto il primo motivo, relativo al merito dell'accertamento. Sul punto deve rilevarsi come costituisca jus receptum l'affermazione secondo cui “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (per tutte Cass. n.
9251/2010). Inoltre, è stato precisato (Cass. n. 24208/2020) che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, (cfr. Cass. n. 17555/02), e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell' ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati” (così da ultimo ma ex plurimis Cass. 6271/2024).
9. Ora, facendo applicazione di questi principi nella specie, è un fatto che dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva dalle lavoratrici interessate all'accertamento ( e le violazioni poi oggetto di Per_1 Per_2 Per_3 contestazione e di cui ancora si controverte (la durata effettiva del rapporto di l'orario di tutte e tre, i riposi goduti o invece non Per_1
5 goduti da e nell'agosto 2014) emergessero in maniera Per_1 Per_2 univoca. Infatti: a) la circostanza che avesse cominciato a Per_1 lavorare nel ristorante dell'opponente, non alla metà di giugno del 2014
(come secondo la formale assunzione), ma circa un mese prima, a metà di maggio del 2014, come da lei denunciato all'ispettorato del lavoro (con Con una richiesta di intervento del marzo 2015; cfr. doc. C5 di ), era confermata agli ispettori sia da (nelle dichiarazioni da lei rese il Per_2
16.5.2016; cfr. doc. C12 sempre dell'amministrazione), sia da (cfr. Per_3
Con le dichiarazioni del 30.5.2016; cfr. doc. C14 di ); b) il fatto poi che né né vessero goduto nel mese di agosto di 2014 del riposo Per_1 Per_2 settimanale, risultava dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva, non solo da (il 15.11.2016; cfr. doc. C10 dell'amministrazione) e il Per_1 Per_2
31.5.2016, ancora il doc. C12), ma anche da (sempre le Per_3
Con dichiarazioni del 30.5.2016 doc. C14 di ); c) le lavoratrici avevano reso agli ispettori dichiarazioni (riportate ai documenti sopra indicati) assolutamente univoche e concordanti anche in relazione agli orari poi da loro osservati, che erano diversi e superiori rispetto a quelli registrati nel LUL (in specie tutte avevano dichiarato che, fino a metà giugno e poi a partire dalla riapertura delle scuole a settembre, il locale era stato aperto solo nei fine settimana, mentre nel periodo intermedio era stato aperto sei giorni su sette dalla metà di giugno e per tutto il mese di luglio e tutti i giorni il mese di agosto;
tutte avevano detto di come e Per_1 avessero lavorato almeno 8 ore nei giorni di apertura nei fine Per_2 settimana, almeno 40 ore settimanali dopo la metà di giugno, mentre secondo le sue stesse dichiarazioni, aveva lavorato sempre con gli Per_3 orari previsti dal suo contratto, compreso il mese di luglio 2014, nel quale invece sul LUL non erano state registrate ore lavorate).
10. E merita rilevare come tali dichiarazioni, rese non molto dopo i fatti, avessero riguardato circostanze specifiche, prive di qualunque elemento valutativo, apprezzabili quindi immediatamente in termini di
6 verità/falsità sia dalle dichiaranti sia dagli ispettori verbalizzanti. In particolare non è seriamente dubitabile che, rendendo quelle precise dichiarazioni, le lavoratrici si riferissero, quanto all'orario da loro osservato, al loro tempo di lavoro, non potendo non essere evidente (come correttamente rilevato dal Tribunale) la differenza tra il tempo dedicato all'esecuzione della prestazione lavorativa e quello invece passato con colleghi e familiari, negli stessi locali del ristorante, ma dopo il lavoro
(come secondo le difese di le lavoratrici avrebbero fatto, per varie Pt_1 ragioni personali).
11. E' un dato che occorre tenere presente quando si proceda al confronto tra queste dichiarazioni e quelle rese in giudizio soprattutto da e molto più generiche e in alcuni punti contrastanti con Per_2 Per_3 quanto da loro riferito agli ispettori (in particolare a dichiarato che Per_2 avrebbe cominciato a lavorare a giugno, mentre ha riferito Per_1 Per_3 di come tutti i dipendenti avessero un giorno di riposo). Un contrasto di cui però non emerge alcuna ragionevole spiegazione. Il che, ad avviso della Corte, impone di ritenere maggiormente attendibili le dichiarazioni rese agli ispettori, perché tra loro del tutto concordanti e inoltre più vicine ai fatti, quindi molto più precise, e soprattutto rese, in particolare quelle Con di e che non avevano sollecitato l'intervento di , senza Per_2 Per_3 alcuna consapevolezza delle possibili conseguenze per l'odierno appellante.
12. Del resto merita rilevare come, quanto a una delle violazioni (quella relativa alla data di effettiva assunzione di , la veridicità delle Per_1
Con affermazioni della lavoratrice (e ora in giudizio di ) risulti con una certa chiarezza anche dalla deposizione della teste (coniuge Tes_1 dell'appellante): secondo il racconto fatto dalla teste al Tribunale infatti avrebbe cominciato a lavorare nel ristorante di a giugno, Per_1 Pt_1 circostanza che la teste avrebbe ricordato in quanto il suo compleanno era il 7 giugno e avrebbe regalato alla figlia in quell'occasione Per_1
7 un pupazzo. Dal che deve evidentemente desumersi che già Per_1 lavorasse il 7 giugno e che quindi l'effettiva assunzione fosse stata antecedente al 14 giugno, quando il rapporto era stato formalizzato
13. Deve quindi concludersi, come detto, per l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici in sede ispettiva e il primo motivo di appello va respinto.
14. Ma è infondato anche il secondo motivo, relativo alla tempestiva notificazione del verbale di accertamento. In proposito è più che consolidata nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui:
“In tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art.
14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale”
(Cass. 20977/2024).
15. Ora nelle specie non può trascurarsi come l'amministrazione, nel periodo compreso tra il primo accesso ispettivo nel dicembre 2015 e la notifica del verbale nel 2017, abbia compiuto vari atti istruttori, sentendo più volte le tre lavoratrici e ciò senza apprezzabile soluzione di continuità.
Né le dichiarazioni raccolte e i documenti acquisiti appaiono superflui, dato che l'indagine ispettiva era diretta (anche) all'accertamento dell'effettivo svolgimento di prestazioni lavorative che si assumevano non correttamente formalizzate, un'indagine quindi relativa anche a fatti
8 senz'altro non attestati da documenti, diversamente da quanto assume l'opponente (l'utilità delle diverse dichiarazioni delle lavoratrici emerge anzi positivamente dato che in ciascuna le dichiaranti hanno fornito informazioni ulteriori rispetto alle precedenti audizioni). Anche il secondo motivo va quindi respinto e con esso integralmente l'appello.
16. Le spese del grado, come infra liquidate, devono seguire al soccombenza.
17. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 1.587,20 oltre accessori di legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 30.5.2024
Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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