Decreto cautelare 10 marzo 2021
Ordinanza cautelare 26 marzo 2021
Sentenza 4 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto cautelare 10/03/2021, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/03/2021
N. 00235/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 235 del 2021, proposto da
Fra & Ar Società Agricola a Responsabilità Limitata Semplificata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Alberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rovolon, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio ;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
di Procedura Fallimentare della Società “Agenzia per la Trasformazione Territoriale in Veneto S.p.A.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, anche con misura monocratica
1. della nota prot. 001518 del 19/02/2021 Notifica di approvazione ed attivazione diritto di prelazione formulata dal Comune di Rovolon (PD) ai sensi art. 62 D. Lgs. 22/01/2004, n. 42;
2. della determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 8 del 18/02/2021 – Reg. generale n. 31 del 18/02/2021 di resa esecuzione della suddetta volontà consiliare manifestata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 17/02/2021;
3. della deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 17/02/2021 ad oggetto “Esercizio diritto di prelazione per l'acquisizione ai sensi art. 62 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 a patrimonio comunale di parte del complesso immobiliare denominato “Villa Da Rio, Rubini, Canal detta La Colombara”;
4. della deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 27/01/2021 ad oggetto "Approvazione progetto di valorizzazione parte del Complesso immobiliare denominato “Villa Da Rio, Rubini, Canal detta la Colombara” e atto di indirizzo all'acquisizione mediante attivazione procedura prelativa ai sensi art. 62 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”;
5. della deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 31/12/2020 ad oggetto “Acquisizione e valorizzazione della Torre Colombara e relative pertinenze mediante attivazione procedura prelativa ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. 42/2004”;
6. della deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 14/09/2020 ad oggetto “Dichiarazione interesse all'acquisizione e alla valorizzazione della Torre Colombara e delle relative pertinenze già oggetto di piano urbanistico attuativo approvato con delibera C.C. n. 45 del 29.11.2005”;
7. della nota della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Servizio III, n. 0005355 –P del 17/02/2021;
8. della nota della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Servizio III, n. 0005797-P del 19/02/2021;
9. di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e comunque connesso, ancorché non conosciuto e non nominato;
- nonché per la condanna del Comune di Rovolon al risarcimento dei danni da liquidarsi anche in via equitativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche, proposta ai sensi dell'articolo 56 cod. proc. amm., per la sospensione degli atti del procedimento con cui il Comune Rovolon ha esercitato il diritto prelazione per l'acquisizione di parte del complesso immobiliare denominato “ Villa Da Rio, Rubini, Canal detta La Colombara ”;
Rilevato in particolare che l’estrema gravità e urgenza è prospettata in relazione all’eventualità che la procedura vada a rogito di vendita prima della data fissata per la trattazione collegiale della domanda cautelare;
Rilevato altresì che il Comune - sentito ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 56 cod. proc. amm. - ha rappresentato che non intende stipulare il contratto prima che sulla domanda cautelare si sia pronunciato il Collegio, con il contraddittorio delle parti;
Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di misura cautelare monocratica;
Ritenuto altresì di anticipare la trattazione collegiale della domanda cautelare alla camera di consiglio del 24 marzo 2021;
Ritenuto infine - avuto riguardo agli aspetti tecnico-giuridici della controversia e in particolare alla complessità della ricostruzione in fatto – di accogliere la domanda con cui, contestualmente al deposito del ricorso, la società ricorrente chiede l’autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali secondo quanto stabilito dall’art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016;
P.Q.M.
Respinge la domanda di misura cautelare monocratica e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 24 marzo 2021.
Accoglie la domanda di autorizzazione alla deroga dei limiti dimensionali.
Questo decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso il giorno 10 marzo 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO