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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 01/08/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3831/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 3831/2024 promossa da:
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GIAMPAOLO GAVIO del Foro di Pavia;
OPPONENTE contro
(C.F: ; P.I: ) e per essa la Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
C.F: ), in forza di procura speciale in data 25.11.2019 a rogito notaio CP_2 P.IVA_3 dott.ssa di Milano, rep. n. 34.945, racc. n. 11.871, registrata a Milano - DP II il Persona_1
26.11.2019 al n. 52441 Serie 1T (doc. lett. A), in persona del suo procuratore dott. Controparte_3 giusta procura in autentica notarile in data 02.08.2023, rep. n. 10859, racc. n. 6172, registrata all'Ufficio Territoriale Atti Pubblici di Milano DP II in data 08.08.2023 al n. 82894, Serie 1T (doc. lett. B), rappresentata e difesa dagli Avv.ti VINCENZO BERGAMASCO e FABIO FUGAZZA, entrambi del Foro di Milano;
OPPOSTA
e con l'intervento di
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. ROBERTO CP_4 C.F._2
GOLDA PERINI del Foro di Milano;
TERZO INTERVENUTO
Oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria.
Conclusioni:
- parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e previa ogni pronuncia e/o declaratoria del caso, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: Poiché la presente opposizione è fondata su prova scritta stante la presenza nel contratto di fideiussione sottoscritto in data 21.10.2005 dalla Sig.ra nata il Parte_1
18.02.1946 a EG (MI) e residente in [...],
C.F. , della clausola F) in deroga all'art. 1957 c.c. la cui accertata e C.F._1 dichiarata nullità per contrarietà alla normativa antitrust e relativa conseguente reviviscenza del termine di decadenza codicistico determina la nullità, revocabilità e/o comunque l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pavia n. 1015/2020 del 08.06.2020 – R.G. n. 2232/2020, dichiarato esecutivo in data 12.11.2020, in attesa della decisione del presente gravame circa la reale sussistenza del diritto del creditore
[...] posto alla base dell'esecuzione immobilare n. 195/2023 R.G.E. pendente Controparte_1 avanti l'intestato Tribunale. NEL MERITO: Accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione specifica sottoscritta in data 21.10.2005 dalla Sig.ra Parte_1 nata il [...] a [...] e residente in [...]con LO (MI), via C.
Ponti, 8, C.F. , per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) Legge n. C.F._1
287/1990 (c.d. Legge Antitrust), in virtù dell'adesione al modello ABI vietata e, dunque, frutto di una intesa anticoncorrenziale anche essa vietata ed esistente e persistente oltre
l'anno 2005, con riferimento alle clausole nn. 2, 6 ed 8 dello schema ABI, riprodotte nelle calusole C), F) e K) della garanzia oggetto della presente opposizione e conseguentemente accertare e dichiarare, con riferimento alla clausola F) della fideiussione 21.10.2005,
l'intervenuta decadenza da parte dell'odierna convenuta opposta attesa la riviviscenza del disposto ex art. 1957 C.C. con conseguente estinzione della fideiussione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1015/2020 emesso dal Tribunale di Pavia in data
05.06.2020. IN VIA ISTRUTTORIA: A completamento della documentazione prodotta dall'odierno attore in opposizione circa la dimostrazione dell'esistenza e persistenza sull'intero territorio nazionale, con riguardo al modulo ABI per fideiussioni specifiche, di una intesa illecita a monte tra imprese bancarie lesiva della concorrenza, anche a distanza cronologica dal perimetro temporale dell'accertamento condotto dalla Banca d'Italia conclusosi con il provvedimento n. 55/2005, si avanza istanza affinchè la S.V. Ill.ma voglia ordinare ex art 210 cp.c. l'esibizione da parte di un campione significativo di principali
Istituti bancari presenti sul territorio nazionale del modulo standard dagli stessi utilizzato per le fideiussioni specifiche in epoca coeva a quella della stipulazione per la garanzia di cui è causa. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio.”;
- parte opposta: “nel merito e in via definitiva: respingere l'opposizione e tutte le domande proposte dalla sig.ra , confermando il decreto ingiuntivo opposto e Parte_1 condannandola comunque, se del caso in via riconvenzionale, per il titolo di cui al predetto decreto, al pagamento a favore di dell'importo di € 604.582,31 per Controparte_1 il titolo di cui al ricorso, oltre agli interessi di mora da calcolarsi nella misura convenzionalemente pattuita, con riferimento all'anno civile (365/365), del Tasso Effettivo
Globale Medio (TEG), rilevato dal Ministro del Tesoro ai sensi della L. n. 108/96 relativamente alle classi di importo delle operazioni di leasing e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, vigente nel periodo di insolvenza, maggiorato della metà dal dovuto al saldo;
sempre nel merito e in via definitiva: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'intervento svolto dal sig. sia perché parti del giudizio di opposizione a CP_4 decreto ingiuntivo possono essere unicamente il creditore e il debitore ingiunto, sia in ogni caso in quanto il rapporto dedotto dal terzo intervenuto non è in alcun modo connesso all'oggetto della presente causa;
In ogni caso: con vittoria di spese e dei compensi professionali di causa sia nei confronti dell'attrice opponente sia nei confronti del terzo intervenuto.”;
- terzo intervenuto: “in via preliminare: a fronte delle eccezioni sollevate nel presente atto di opposizione dalla Sig.ra e a quelle esposte anche nella presente Parte_1 comparsa di costituzione in merito alla nullità parziale della garanzia dalla stessa rilasciata in data 21.10.2005 per contrarietà alla normativa antitrust di cui alla Legge
287/1990, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Milano n. 1015/2020 del 08.06.2020 – R.G. n. 2232/2020 in attesa della decisione del presente gravame circa la reale sussistenza del diritto del creditore
[...] posto alla base dell'instaurata esecuzione immobiliare n. 195/2023 Controparte_1
R.G.E. pendente avanti questo Tribunale. Nel merito: accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione specifica sottoscritta in data 21.10.2005 dalla Sig.ra
[...]
, per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) Legge n. 287/1990 (c.d. Legge Parte_1
Antitrust), in virtù dell'adesione al modello ABI vietata e, dunque, frutto di una intesa anticoncorrenziale anche essa vietata, con riferimento alle clausole nn. 2, 6 ed 8 dello schema ABI, riprodotte all'interno della garanzia oggetto della presente opposizione e conseguentemente accertare e dichiarare, con riferimento alla clausola F) della fideiussione 21.10.2005, l'intervenuta decadenza da parte dell'odierna convenuta opposta attesa la riviviscenza del disposto ex art. 1957 C.C. con conseguente estinzione della fideiussione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1015/2020 emesso dal
Tribunale di Pavia in data 05.06.2020. Con ogni vittoria in ordine alle spese di lite.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dello svolgimento del processo Con decreto ingiuntivo n. 1015/2020 emesso da questo Tribunale in data 08.06.2020, si intimava a in qualità di fideiussore, il pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 604.582,31, oltre interessi e spese, quale saldo a debito del contratto di locazione finanziaria concesso in data 21.10.2005 da Intesa Leasing S.p.A. alla società Akro-Flex di
NA TO & C. S.a.s., dichiarata fallita il 02.05.2018, in favore della quale l'ingiunta aveva prestato fideiussione specifica.
Il decreto ingiuntivo, notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., veniva dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. con decreto n. cron. 1612/2020 del 16.11.2020, non avendo l'ingiunta proposto opposizione nei termini.
Avviata la procedura esecutiva immobiliare (R.G.E. n. 195/2023), l'esecutata si costituiva allegando la propria qualità di consumatore e chiedendo al G.E., sulla base dei principi sanciti dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 9479/2023, la concessione del termine per promuovere l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il provvedimento ingiuntivo emesso in carenza della necessaria indagine, da parte del giudice del procedimento monitorio, sulla eventuale presenza di clausole vessatorie o abusive nei confronti del consumatore.
Il G.E., all'udienza del 04.09.2024, accoglieva l'istanza e concedeva alla debitrice esecutata il termine di quaranta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione in opposizione ex art. 650 c.p.c. notificato in data 14.10.2024, Parte_1
a introdotto il presente giudizio di cognizione, eccependo:
[...]
- la nullità parziale della fideiussione specifica rilasciata in data 21.10.2005 per contrarietà alla L. 10 ottobre 1990, n. 287 (L. Antitrust), in quanto le condizioni di contratto riprodurrebbero pedissequamente lo schema predisposto dall'ABI nel 2003 e censurato dalla
Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, presentando le tre clausole di
“reviviscenza” (art. 2), di “rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.” (art. 6) e di “sopravvivenza”
(art. 8), applicate uniformemente da vari istituti di credito, anche per le fideiussioni non omnibus;
conseguentemente, la decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c., stante il mancato rispetto del termine di sei mesi per intraprendere serie e sollecite iniziative giudiziali nei confronti del debitore, come imposto dalla norma, non potendo, invece, valorizzarsi a tal fine il mero atto stragiudiziale;
- la nullità, in ogni caso, della clausola di cui alla “lett. f)” del contratto di fideiussione, contenente la deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c. sul termine semestrale per intraprendere l'azione ad opera del creditore, in quanto ricompresa nel novero delle clausole ritenute vessatorie, sia ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c., sia ai sensi dell'art. 33 cod. cons., non essendo stata oggetto di trattativa individuale con il consumatore, come invece richiesto dall'art. 34 cod. cons.
In ragione di ciò, l'opponente ha chiesto in via preliminare di sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 1015/2020, ai sensi dell'art. 649 c.p.c.; nel merito, per i motivi sopra esposti, di accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione specifica del 21.10.2005 e, per l'effetto, l'intervenuta decadenza del creditore opposto ex art. 1957 c.c., con conseguente estinzione della fideiussione e revoca dell'emesso provvedimento monitorio.
Si è costituita ritualmente in giudizio rappresentata da Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione spiegata e la conferma del decreto ingiuntivo.
Svolte le verifiche preliminari, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. per il deposito delle memorie integrative.
Nelle more, con comparsa di intervento volontario del 13.02.2025, premesso di essere CP_4 creditore verso la stessa opponente in forza di 188 effetti cambiari avvallati per l'importo di €
2.199.037,30, scaduti ed impagati, dichiarava di intervenire in via adesiva dipendente nel presente giudizio, sostenendone le ragioni e i motivi di opposizione avverso il titolo ottenuto dalla banca opposta, al fine di vedersi tutelato il proprio interesse creditorio.
Sciolta la riserva assunta all'udienza del 26.02.2024 è stata motivatamente respinta l'istanza ex art. 649 c.p.c., non ritenendo sussistere i “gravi motivi” per sospendere l'esecutività del decreto opposto;
la causa, di natura documentale, è stata rimessa all'udienza del 18.06.2025 per la decisione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con la concessione dei termini perentori di cui agli artt. 281 quinquies e 189 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. La fattispecie prospettata nel presente giudizio concerne - in estrema sintesi - la deduzione, con il rimedio dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., della doglianza sull'emissione del decreto ingiuntivo ottenuto da (già prima Controparte_1 Controparte_5 CP_6
e ancor prima Intesa Leasing S.p.A.), divenuto definitivo ex art. 647 c.p.c. per mancata
[...] opposizione, in carenza di controllo, da parte del giudice del procedimento monitorio, del carattere eventualmente abusivo per il “fideiussore-consumatore” di alcune clausole (nella specie, le clausole corrispondenti a quelle che l'Autorità garante per la concorrenza nel settore bancario - all'epoca la
Banca d'Italia - aveva accertato essere in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n. 287 del
1990, ove applicate in modo uniforme) del contratto di fideiussione specifica prestata dall'opponente in data 21.10.2005 a garanzia delle obbligazioni relative ad un contratto di locazione finanziaria stipulato dalla società Akro-Flex di NA TO & C. S.a.s., dichiarata fallita il
02.05.2018, posto a base del provvedimento monitorio. Va altresì premesso che, intervenendo in questo giudizio a sostegno delle ragioni spiegate da anche l'interventore volontario quale (asserito) creditore della Parte_1 CP_4 parte adiuvata, ha svolto i medesimi rilievi in diritto proposti dall'opponente circa la nullità delle clausole del contratto di fideiussione, chiedendo, tra l'altro, la revoca del decreto ingiuntivo.
§2. Ragioni di pregiudizialità logica consigliano di esaminare, preliminarmente, la legittimità dell'intervento volontario spiegato in questa sede dal terzo.
2.1 In linea generale, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ammissibile l'intervento volontario del terzo, nelle sue tre forme di intervento principale, litisconsortile e adesivo (cfr. da ultimo Cass. n. 29406/2022).
Si è osservato, infatti, che “nessuna norma limita l'intervento del terzo nel giudizio di opposizione”, né tale divieto potrebbe (più) trovare giustificazione sulla base della concezione della natura impugnatoria del giudizio di opposizione, essendo la giurisprudenza di legittimità ormai prevalentemente orientata nel riconoscere la natura ordinaria del predetto giudizio (ribadita, tra l'altro, da Cass. Sez. Un., n. 927/2022), il quale deve considerarsi un ordinario processo di cognizione che devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice controllo della legittimità del decreto di ingiunzione (Cass., Sez. Un., n. 19246/2010).
2.2 Nel caso di specie, l'intervento in causa del terzo va certamente inquadrato nell'art. 105, comma
2 c.p.c., norma che regola il c.d. intervento adesivo dipendente, che ricorre quando si faccia valere in giudizio nei confronti di una (o alcune) delle parti non un proprio diritto soggettivo, ma un mero interesse che abbia rilievo giuridico, in quanto l'esito della lite possa tradursi per l'interveniente in un vantaggio o in uno svantaggio (cfr. Cass. n. 427/1966).
2.3 In ordine alla definizione giuridica dell'interesse “ad adiuvandum”, così come elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, si è affermato che esso non deve assurgere a diritto da dedurre nel processo in corso, ma non può neppure concretarsi in un interesse di mero fatto (cfr. Cass. n.
25145/2014; Cass. n. 364/2014; Cass. n. 17193/2015; Cass. n. 2237/2016), dovendo consistere in un interesse giuridicamente qualificato in ordine all'esito del giudizio pendente tra altre parti.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito, a questo proposito, che “l'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento adesivo dipendente nel processo in corso fra altri soggetti (art. 105
c.p.c., comma 2, c.p.c.), deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere - anche solo in via indiretta o riflessa - pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 15422/2016). In altri termini, “l'intervento adesivo dipendente del terzo è consentito ove l'interveniente sia titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti o da esso dipendente e non di mero fatto, attesa la necessità che la soccombenza della parte determini un pregiudizio totale o parziale al diritto vantato dal terzo quale effetto riflesso del giudicato” (cfr. Cass. n. 25145/2014; conf. Cass. n. 20953/2018; v. Cass. n.
23256/2019, la quale ribadisce che “La legittimazione ad adiuvandum ex art. 105 c.p.c., comma 2, presuppone che il giudicato destinato a formarsi tra le parti del giudizio arrechi una lesione ad un interesse giuridico e non meramente fattuale del terzo interveniente (cfr. Cass., sent. n. 364 del
2014). Un siffatto intervento è consentito solo ove l'interveniente sia titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti o da esso dipendente (v. Cass., S.U., sent. n. 23304 del 2016).”).
2.4 Dunque, l'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento adesivo dipendente nel processo in corso fra altri soggetti presuppone la titolarità, in capo al terzo, di una situazione sostanziale collegata al rapporto dedotto in giudizio, tale da esporre l'interveniente agli effetti riflessi del giudicato.
Si pensi, a titolo esemplificativo: (i) all'intervento del contraente nei sub-rapporti obbligatori
(sublocazione, sub-deposito, sub-appalto, sub-mandato, sub-comodato, etc.) (Cass. n. 23235/2013)
e, più in generale, negli acquisti a titolo derivativo, fattispecie nelle quali il diritto dell'avente causa dipende dalla validità del titolo in forza del quale ha acquistato il proprio dante causa (Cass. n.
23969/2013); (ii) all'intervento del socio di una società, il quale abbia un personale interesse al riconoscimento della bontà delle ragioni dalla società medesima vantabili nel giudizio, ravvisabile nella ipotesi in cui dall'accoglimento delle domande esperite contro la società possa derivare un depauperamento del patrimonio sociale suscettibile di risolversi nella diminuzione del valore dei diritti di partecipazione all'ente societario e, quindi, in un pregiudizio economico personale dei soci
(Cass. n. 6201/1997; Cass. n. 82/2000); (iii) all'intervento volontario spiegato in un giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 1137 c.c., dai singoli condomini in favore del al fine di sostenere la validità della deliberazione impugnata da altro Parte_2 condomino (Cass. n. 2636/2021); (iv) all'intervento dei successivi chiamati che abbiano accettato l'eredità, nel giudizio promosso dal creditore ai sensi dell'art. 524 c.c. per essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome ed in luogo del debitore rinunziante, al fine di sostenere le ragioni del debitore rinunziante (Cass. n. 3548/1995).
2.5 La situazione del terzo legittimato ad intervenire in causa per aderire alle ragioni della parte coinvolta nel giudizio deve essere, quindi, giuridicamente meritevole in ragione del nesso di interdipendenza (non necessariamente genetico) che lega la posizione a quella della parte principale, di modo che il terzo sia esposto - sia pure in modo mediato - agli effetti della pronuncia resa inter alios. 2.6 Se, invece, il terzo ha un interesse di mero fatto a che una delle parti del rapporto principale risulti vittoriosa in un giudizio, non può essergli riconosciuta alcuna legittimazione ad intervenire
“ad adiuvandum” (cfr. Cass. n. 1111/2003). Sul punto si afferma che “l'interveniente adesivo ha un interesse di fatto all'esito favorevole della controversia, determinato dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose della decisione, interesse che non è idoneo ad attribuirgli un autonomo diritto da far valere nel rapporto controverso” (cfr. Cass. n. 2928/1995).
2.7 Orbene, nel caso di specie l'intervenuto non ha provato la titolarità di un rapporto giuridico connesso o dipendente con quello dedotto in lite, tale da esporlo agli effetti riflessi del giudicato.
Risulta evidente che l'interesse del terzo (asserito) creditore ad un esito favorevole del presente giudizio di opposizione proposto dalla sua (asserita) debitrice per contrastare le pretese di altro creditore (banca opposta), è un interesse di mero fatto, non giuridico, che non legittima l'intervento adesivo dipendente.
Invero, l'interesse di vedere conservato il patrimonio del debitore, che costituisce la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. su cui qualunque creditore fa affidamento per soddisfare il proprio credito (anche eventuale), non è idoneo a legittimare l'intervento “ad adiuvandum” nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto da altro creditore, siccome afferente ad un rapporto giuridico che non può essere pregiudicato per effetto (indiretto o riflesso) dell'eventuale disconoscimento delle ragioni del debitore opponente.
2.8 Va ulteriormente precisato che, nella fattispecie in esame, dedurre l'esistenza di uno o più rapporti cartolari con la parte adiuvata, asseritamente nascenti dalla emissione di tanti titoli cambiari
(non prodotti), non consente neppure di verificare il sottostante rapporto fondamentale, giustificativo dell'attribuzione che il vincolo cambiario vorrebbe realizzare, sul quale l'esito della presente controversia andrebbe, in tesi, indirettamente ad incidere.
Né può dirsi che l'interesse “ad adiuvandum” dell'intervenuto - ove pure se ne volesse riconoscere la rilevanza giuridica - sia “concreto ed attuale” (come richiesto da Cass. n. 23256/2019), non avendo il terzo allegato e prodotto alcun elemento comprovante l'esistenza di tali requisiti.
Pertanto, in via preliminare, l'intervento spiegato da nel presente giudizio si ritiene CP_4 inammissibile.
§3. Nel merito si osserva quanto segue.
3.1 Come accennato, l'opposizione tardiva spiegata in questa sede dalla parte opponente - invocando i principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.
9479/2023, in ragione della qualifica di consumatore rispetto al contratto di fideiussione (e non alle parti del contratto principale) - tende a mettere in discussione la stabilità del decreto ingiuntivo n. 1015/2020 ottenuto in data 08.06.2020 da mandataria di Controparte_2 Controparte_1 notificato e non opposto nei termini, per ciò dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. il
16.11.2020, in quanto è mancato il controllo officioso del giudice del procedimento monitorio sulla eventuale presenza di clausole “abusive” del contratto che è fonte del credito ingiunto.
3.2 È noto che, in materia, è intervenuta dapprima la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione
Europea del 17.05.2022 (in cause riunite C-693/19, 1503, e C-831/19, Banco di Desio CP_7
e della Brianza, a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Milano con ordinanze del
10 agosto 2019 e del 31 ottobre 2019) e, poi, quella delle Sezioni Unite n. 9479 del 2023 citata, rimodulando in profondità alcuni principi fondamentali del processo civile nazionale, primo fra tutti quello della intangibilità del giudicato derivante dalla mancata opposizione al decreto monitorio.
3.2.1 Sul punto, la Corte Europea ha sancito che “l'art. 6, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come "consumatore" ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo”.
3.2.2 Intervenute sulla questione con la nota sentenza n. 9479/2023, all'esito di una approfondita analisi delle premesse, le Sezioni Unite della Cassazione, nel delineare un'interpretazione dell'art. 650 c.p.c. conforme alla disciplina eurounitaria, con riguardo alla sola ipotesi di mancato controllo giudiziale sull'abusività delle clausole contrattuali nella fase monitoria, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “Fase monitoria: Il giudice del monitorio: deve svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia;
(…) c) all'esito del controllo: comma 1) se rileva l'abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all'accoglimento parziale del ricorso;
comma 2) se, invece, il controllo sull'abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione;
(…) Fase di cognizione Il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.: una volta investito dell'opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale;
procederà, quindi, secondo le forme di rito.”.
3.2.3 Nella motivazione si legge: par. 9.1] “L'opposizione tardiva consente al debitore consumatore di recuperare la tutela, piena ed effettiva, di cui non ha potuto usufruire e permette al giudice di svolgere…quella delibazione integrale non effettuata in precedenza…, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, totale o parziale, sia quando la nullità riguardi una clausola che inficia solo il quantum debeatur, sia quando essa incida integralmente sull'an debeatur…” - “Ne' può dirsi che
l'opposizione ex art. 650 c.p.c. sia rimedio non aderente ai principi espressi dalla giurisprudenza della CG (anche con le sentenze del 17 maggio 2022), adducendo che esso, pur garantendo il necessario controllo officioso sul carattere abusivo delle clausole contrattuali ad opera del giudice dell'esecuzione, demanda, però, ad una sede giudiziale distinta la declaratoria di nullità di esse…”. par. 9.2] “Viene, poi, in rilievo - nei termini in precedenza delineati (p.p. 5, 6 e 8.1.) - il piano che intercetta il principio dell'autonomia procedurale degli Stati membri. - Sotto questo profilo,
l'opposizione tardiva si lascia preferire perché è rimedio che l'ordinamento stesso appresta contro il giudicato (cfr. Cass., S.U., 16 novembre 1998, n. 11549; Cass., 6 ottobre 2005, n. 19429; Cass.,
24 marzo 2021, n. 8299) e, quindi, consente, anzitutto, di mantenere ferma la configurazione del decreto ingiuntivo non opposto quale provvedimento idoneo a passare in giudicato formale e a produrre effetti di giudicato sostanziale. - Inoltre, in quanto rimedio di sistema contro il giudicato, tale soluzione permette, anche nel limitato campo del decreto ingiuntivo non opposto in materia consumeristica, di fare salvo il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile. -
Al tempo stesso, l'opposizione ex art. 650 c.p.c. si presenta come risposta coerente rispetto ai dicta della CG, giacché è idonea a rimettere in discussione il risultato di condanna conseguito dal creditore con il decreto ingiuntivo non opposto proprio in ragione del carattere abusivo della clausola del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria, così da poter determinare la caducazione di quel decreto ovvero la riduzione del suo importo quale conseguenza della dichiarazione della natura abusiva di una o più clausole, con sentenza - come detto - suscettibile di passare in giudicato formale e con attitudine al giudicato sostanziale. Ed ancora, tale soluzione consente di non derogare alla regola (tra le tante, Cass., 18 febbraio 2015, n. 3277 e Cass., 14 febbraio 2020, n. 3716) secondo cui in sede di opposizione all'esecuzione, ove alla base dell'opposizione sia posto un titolo esecutivo giudiziale, non possono farsi valere fatti impeditivi anteriori alla formazione del titolo, così da non mettere in discussione la natura di titolo esecutivo giudiziale del decreto ingiuntivo non opposto.”.
3.2.4 Nelle pronunce successive, la Corte di Cassazione ha precisato che dalla decisione delle Sezioni Unite “può desumersi un principio di diritto che può tradursi, in termini congruenti con la tradizione giuridica nazionale, nel senso che il giudicato derivante da mancata opposizione del decreto ingiuntivo copre quanto espressamente dedotto ed anche il deducibile, ma, quanto a quest'ultimo, non pure le questioni in tema di tutela del consumatore assicurata dalla disciplina
Eurounitaria, sussistendo in capo al giudice il potere-dovere di esaminarle pure d'ufficio” (cfr.
Cass. n. 15324/2023).
3.2.5 È stato ulteriormente chiarito che “Il decisum della Corte di Giustizia si colloca all'interno di una cornice giuridica e culturale che riconosce l'importanza, sia nell'ordinamento unionale sia in quello degli ordinamenti nazionali, del principio dell'autorità di cosa giudicata (p. 57) e che non attribuisce alla tutela del consumatore una prevalenza assoluta, ammettendo, al contrario, che essa rivesta carattere recessivo rispetto alle norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una decisione, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività" (p.
58). Il che implica che il primato dell'ordinamento sovranazionale, conformato dai principi di equivalenza e di effettività, deve essere garantito attraverso un meccanismo di complementarietà funzionale delle norme processuali nazionali che non esclude la flessione della disciplina interna sul processo quando debbano essere garantiti gli standard di garanzia richiesti dal diritto Eurounitario. Ciò che si richiede è di trovare un punto di equilibrio
"tra le esigenze di certezza dei rapporti giuridici, presidiate dal principio di immutabilità della decisione, e quelle di effettività della tutela del consumatore imposte dalla direttiva 93/13/CEE".
(cfr. Cass. n. 27909/2023).
3.3 Ora, in relazione alle contestazioni della opponente fondate sulla nullità parziale delle clausole del contratto di fideiussione, siccome ritenute conformi a quelle del modello predisposto dall'ABI che l'Autorità garante per la concorrenza nel settore bancario - all'epoca la Banca d'Italia - con il provvedimento n. 55 del 02.05.2005 aveva accertato essere in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett.
a), della L. n. 287 del 1990 (entrambi prodotti agli atti del giudizio), merita rilevare che il principio espresso dalla Corte di Giustizia non è generalizzabile a qualsiasi nullità negoziale, trovando il suo fondamento nella speciale tutela riconosciuta ai consumatori dall'ordinamento comunitario, destinatari di uno speciale regime giuridico, sicché l'autorità del giudicato è destinato a recedere non in relazione a qualsiasi violazione della disciplina antitrust, ma soltanto per quella che, in concreto, possa tradursi in un pregiudizio per i diritti del consumatore, indi meritevole di essere riconosciuta (e rilevata anche ex officio) come “nullità di protezione” nei contratti stipulati dal consumatore.
Il superamento del giudicato ha quindi un ambito circoscritto, essendo limitato alla tutela consumeristica, restando, per contro, coperte dal giudicato tutte le altre questioni che esulano dalla tutela consumeristica.
3.4 Nel caso di specie, dai motivi dell'atto di opposizione tardiva emerge una tendenziale sovrapposizione, da parte dell'opponente, ad argomentare la nullità ex art. 1419 c.c. derivante dalla violazione della normativa antitrust (che può essere invocata da qualsiasi contraente, anche professionale) come si fosse al cospetto di una nullità di protezione secondo la disciplina consumeristica (che può essere invocata soltanto dal consumatore-persona fisica).
Le due nullità operano, invece, su piani e sotto profili diversi, anche se dedotte in relazione ad una stessa clausola (nel caso di specie, la clausola “f)” di deroga all'art. 1957 c.c., che potrebbe non essere nulla rispetto alla violazione della normativa antitrust e, invece, ritenuta “abusiva” ai fini della tutela consumeristica).Per tale ragione, si ritiene che non possano essere fatte valere con il rimedio dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., secondo i principi di diritto sopra evidenziati, le nullità delle clausole della fideiussione de qua (cfr. doc. 8 fasc. oppon.; v. doc. 2 fasc. opp. per le condizioni generali di contratto) ritenute conformi agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI per la fideiussione (omnibus) a garanzia delle operazioni bancarie per violazione dell'art. 2 comma lett. a)
L. n. 287 del 1990 in relazione al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, se non nei limiti in cui tali clausole siano anche vessatorie ai sensi della disciplina consumeristica.
3.5 Tale accertamento appare, peraltro, in questa sede superfluo e irrilevante - come d'altronde riconosciuto dalla stessa difesa di parte opponente (v. a pag. 15 citazione) - in relazione alle clausole c.d. di “reviviscenza” (lett. C) e di “sopravvivenza” (lett. H), non essendo poste a fondamento del credito ingiunto (quindi, una loro eventuale nullità non inciderebbe né sull'an né sul quantum debeatur).
3.6 Valga, comunque, una ulteriore considerazione.
3.6.1 La violazione della normativa antitrust viene invocata, principalmente, al fine di sentire caducata la clausola di deroga al 1957 c.c. (lett. F), con conseguente liberazione del fideiussore.
Tuttavia, come già evidenziato nell'ordinanza di rigetto della sospensiva (ord. 04.03.2025), la fideiussione de qua è specifica, in quanto rilasciata a garanzia del solo contratto di locazione finanziaria n. 846593 sottoscritto dalla debitrice principale Akro-Flex di NA TO & C.
S.a.s con Intesa Leasing S.p.A. (cfr. doc. 3 e 4 fasc. mon.) e non anche di altri rapporti intercorsi tra la stessa e la società finanziaria o la banca.
3.6.2 Atteggiandosi, dunque, la fideiussione sottoscritta in data 21.10.2005 dall'odierna opponente quale fideiussione specifica, perché riguardante il solo contratto di leasing concesso alla Akro-Flex di NA TO & C. S.a.s e non anche altre obbligazioni da questa contratte a diverso titolo verso la banca, non coglie nel segno la dedotta invalidità “derivata” della clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. prevista nel contratto, dovendosi al riguardo ribadire, condividendo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario e prevalente, che il provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'Italia non la reputa di per sé illegittima, ma solo se inserita nell'ambito di una fideiussione
“omnibus” che sia conforme al modello ABI integrante intesa anticoncorrenziale nei termini indicati dal citato art. 2 della legge n. 287/1990.
3.6.3 È stato chiarito che il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus (e in particolare per le sole fideiussioni omnibus dei periodi oggetto di analisi) non a quelle “prestate per un affare particolare” (v. in particolare, Cass. n. 21841/2024), fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce (cfr. tra le tante, Cass. n. 19401/2024; Cass. n. 26847/2024; Cass. n.
30383/2024; Cass. n. 657/2025; Cass. 2432/2025; Cass. n. 2683/2025; Cass. n. 7385/2025; Cass. n.
8669/2025; da ultimo anche Cass. n. 17163/2025 e Cass. n. 18005/2025).
3.6.4 L'opponente non apporta argomenti dirimenti per discostarsi dal ragionamento seguito nelle richiamate pronunce della giurisprudenza di legittimità, né convince la motivazione di Cass. n.
27243/2024 (l'unica che, senza particolare approfondimento, pare ritenere il principio affermato da
Cass. Sez. Un. n. 41994/2021 applicabile a tutte le fideiussioni stipulate “a valle” di intese anticoncorrenziali, comprese le fideiussioni specifiche).
3.7 Ne deriva che non è possibile ritenere, in relazione al citato provvedimento della Banca d'Italia
n. 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale la garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità (cfr. Cass. n. 10689/2024).
Sicché, spetta(va) all'opponente che ha eccepito la nullità parziale della fideiussione specifica dimostrare con altri mezzi l'esistenza l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata.
A questo riguardo, per completezza, va detto che la raccolta delle fideiussioni specifiche prodotte dall'opponente - non oggetto di scrutinio da parte di Banca d'Italia - come proposte da vari istituti bancari e non solo (come le società finanziarie) nel periodo 2004-2011 (cfr. doc.
9-15 e 22-23 fasc. oppon.), per quanto molto diverse tra loro (talune raccolte anche in atti notarili), pur potendo contenere le tre clausole in questione, non consentono di ritenere provata, anche solo a livello indiziario, la reciproca correlazione tra loro e l'uniforme applicazione in quanto frutto di un'intesa anticoncorrenziale tra imprese, accordo rispetto al quale avrebbe partecipato anche la concedente Intesa Leasing S.p.A., volta ad influenzare il comportamento sul mercato.
3.8 In conclusione, per tutte le considerazioni svolte, l'eccezione di cui al primo motivo di opposizione va disattesa.
§4. Quanto alla applicazione della disciplina del consumatore e alla censura relativa alla clausola di deroga all'art. 1957 c,c., si osserva quanto segue.
4.1 Va premesso che, in ossequio al principio secondo cui “nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 5868/2023), nel caso di specie non è in discussione la qualifica di “consumatore” in capo alla parte opponente- persona fisica;
oltre al vaglio preliminare già compiuto dal G.E., in difetto di contrarie deduzioni e di elementi comprovanti l'esistenza di collegamenti funzionali che la legano alla società, deve presumersi che la stessa abbia rilasciato la fideiussione specifica in favore della società utilizzatrice del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria, agendo per scopi estranei alla sua attività professionale o imprenditoriale.
4.2 Deve inoltre rilevarsi (come evidenziato anche dall'opposta) che il contratto di fideiussione specifica in questione è stato stipulato in data 21.10.2005, dunque, in epoca precedente al D.Lgs. n.
206 del 2005 (Codice del consumo), entrato in vigore il 23.10.2005 (v. art. 142 Cod. cons.).
4.3 La disciplina normativa a tutela dei consumatori applicabile ratione temporis è dunque quella previgente di cui agli artt. 1469 bis e ss c.c.
Per quanto qui di interesse, il vecchio testo dell'art. 1469 bis c.c. (ora art. 33 del Codice del consumo) recitava: «Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore. [I]. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. [II]. In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma. [III]. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di: (…) 18) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
».
4.4 Ora, dall'esame delle condizioni generali di fideiussione, prodotto in atti dall'opposta (cfr. doc.
2 fasc. opp.), risulta prevista - alla “lett. F” - una clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., che testualmente stabilisce: “Il fideiussore Vi dispensa dall'onere di agire nei confronti dell'utilizzatore nei termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. rimanendo obbligato – in deroga a tale norma – anche se non abbiate proposto le relative istanze contro l'utilizzatore, coobbligati od aventi causa o non le abbiate continuate”.
Siffatta clausola ha l'effetto di impedire al fideiussore di far valere la decadenza del creditore negligente per non essersi tempestivamente attivato e per non avere con diligenza continuato le proprie istanze verso il debitore principale.
4.5 Non si disconosce l'orientamento giurisprudenziale, formatosi in epoca recente, secondo cui la clausola in deroga all'art. 1957 c.c. è da ritenersi vessatoria nei confronti del consumatore, in quanto limita la facoltà di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria prestata e determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Si nota, infatti, che se è vero che nell'ambito di un contratto di fideiussione, in generale, è conosciuto il principio per cui “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (così, in relazione alla derogabilità dell'art. 1957 c.c., Cass. n. 28943/2017; Cass. n. 21867/2013; Cass. n. 9245/2007), tuttavia quando il fideiussore è qualificabile come “consumatore”, tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionato secondo i modi e le forme previste dalla disciplina consumeristica, con onere per il professionista di provare che le clausole (presuntivamente vessatorie) sono state oggetto di trattativa individuale ex art. 34 comma 5 del Codice del consumo
(già art. 1469-ter c.c.), non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c.
Tali principi sono stati di recente affermati anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
27558/2023), la quale ha ritenuto “vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente.”, in quanto “senz'altro deponente per
l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c.,” spettando, pur sempre, al giudice di merito “verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto”. 4.6 Orbene, ritiene il Tribunale che, anche ragionando nei termini della delineata prospettiva del consumatore, l'odierna opponente non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti per evocare l'applicazione dell'art. 1957 c.c., ai fini della eccezione di decadenza dell'azione del creditore opposto. E ciò per due principali ragioni.
4.6.1 In primo luogo, perché, nel contratto di fideiussione in esame, le parti hanno altresì concordato (“lett. E”) che i diritti derivanti dalla fideiussione rimangano integri fino alla totale estinzione del debito garantito, anche in caso di “procedure concorsuali a carico dell'utilizzatore”, cosicché l'estinzione della fideiussione viene ad essere ricollegata non alla scadenza del debito principale, bensì all'estinzione dell'obbligazione principale, escludendo in tal modo l'operatività del termine decadenziale a favore del fideiussore.
Sul punto, sempre secondo la costante giurisprudenza di legittimità, si è affermato che la disposizione di cui all'art. 1957 c.c. non si applica quando sia stato espressamente convenuto che la fideiussione, anche se prestata per un'obbligazione specifica, si estingua soltanto al momento dell'estinzione dell'obbligazione principale, e cioè con l'integrale soddisfacimento del debito garantito, non essendo dunque l'azione del creditore, in tal caso, soggetta ad alcun termine di decadenza (cfr. Cass. n. 17638/2025; Cass. n. 26906/2023; Cass. n. 16836/2015).
4.6.2 In secondo luogo, perché, ove anche si volesse ritenere pure tale ultima clausola, quale deroga implicita alla limitazione temporale fissata dall'art. 1957 c.c., vessatoria per il fideiussore- consumatore [in relazione ratione temporis all'art. 1469 bis c.c., n. 18), riprodotto all'art. 33, lett. t)
Cod. cons.] ed inefficace in difetto di una trattativa individuale da parte del professionista,
l'applicazione nella specie dell'art. 1957 c.c. non comporta l'estinzione della garanzia prestata dall'opponente con il contratto in disamina (cfr. doc. 8 e doc. 2 cit.), trattandosi di una fideiussione
“solidale” (v. lett. D), “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta” (v. lett. G), per la quale risulta sufficiente, ad impedire la decadenza, anche l'invio tempestivo di una intimazione stragiudiziale di pagamento, contro l'uno o l'altro dei condebitori solidali, a scelta del creditore.
Invero, secondo quello che è l'orientamento giurisprudenziale maggioritario e preferibile, nei contratti di fideiussione, come quello in esame, ove le parti abbiano - validamente - convenuto che il pagamento debba avvenire a "semplice richiesta scritta", in luogo della proposizione di un'azione giudiziaria (secondo la tradizionale esegesi della norma), può essere intesa quale deroga dell'art. 1957 c.c. solo limitatamente alla modalità e alla natura della iniziativa da assumere nei confronti del debitore principale, e non anche al termine semestrale ivi previsto (cfr. Cass. n. 13078/2008; Cass.
16285/2016; Cass. n. 22346/2017; Cass. n. 16938/2024; più di recente, Cass. n. 660/2025; Cass. n.
11321/2025).
Ne deriva, pertanto, che, ai fini della valutazione circa il rispetto o meno del termine semestrale previsto dalla norma, il giudice deve prendere in considerazione non già - come reiteratamente sostenuto dall'opponente e dal terzo intervenuto - l'atto compiuto per l'attivazione della tutela giurisdizionale del diritto, bensì il momento in cui, scaduta l'obbligazione principale, è stata formalmente presentata la richiesta di pagamento.
4.7 Nel caso in esame è documentato, oltre che non contestato dalla stessa opponente (ex art. 115
c.p.c.; v. anche pag. 17 citazione e pag. 18 memoria ex art. 171-ter, n. 1), che la società finanziaria, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui alle condizioni generali del contratto di leasing,
a fronte del reiterato inadempimento della società utilizzatrice nel pagamento dei canoni, abbia comunicato in data 09.11.2010 - sia alla debitrice principale che al fideiussore - la lettera di risoluzione dal rapporto con richiesta di pagamento di quanto dovuto (cfr. doc. 3 fasc. opp.).
Pertanto, a nulla rileva che la richiesta di decreto ingiuntivo sia stata formulata dalla banca oltre la scadenza del termine semestrale previsto dall'art 1957 c.c., essendo sufficiente, come si
è detto, che nel predetto termine la richiesta di pagamento sia stata inviata alla debitrice principale e al garante anche con un atto stragiudiziale, come avvenuto nella fattispecie.
Evitata, così, ogni decadenza, per le successive iniziative recuperatorie [nella specie, avviate dopo il fallimento della Akro-Flex di NA TO & C. S.a.s., dichiarato dal Tribunale di Pavia con sentenza n. 45/2018 del 02.05.2018, con istanza tardiva di insinuazione al passivo in data
17.07.2019, sub. doc. 10, 13 fasc. mon.; e con il ricorso monitorio depositato il 04.06.2020, nel proc. n. R.G. 2232/2020], valga il termine ordinario decennale di prescrizione stante quanto previsto dall'ultimo comma della norma citata.
4.8 Il ragionamento svolto non porta a diverse conclusioni anche avendo riguardo alle clausole vessatorie contemplate dal Codice civile (art. 1341 e 1342 c.c.).
§5. In definitiva, l'opposizione è nel suo complesso infondata e va rigettata;
segue, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo n. 1015/2020 emesso dal Tribunale di Pavia in data 08.06.2020, già dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. con provvedimento del 16.11.2020.
5.1 Nel regolamento delle spese di lite occorre fare applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 91 e 97 c.p.c.
Come la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, “il soggetto che interviene in un giudizio tra altre parti, facendo propria la posizione di uno dei contendenti ed assumendo attiva posizione di contrasto verso l'altro, resta soggetto al principio della soccombenza, ai fini della regolamentazione delle spese, prescindendo da ogni questione sulla legittimazione o sull'interesse ad intervenire” (cfr. Cass. n. 6880/1997; Cass. n. 2894/1999; conf. Cass. n. 12025/2017; Cass. n.
10786/2025). Stante poi la prescrizione normativa di cui all'art. 97 c.p.c., comma 1 secondo periodo, che consente al giudice di “pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune di esse, quando hanno interesse comune”, è stato affermato che, al fine della condanna in solido di più soccombenti alle spese di giudizio ai sensi dell'art. 97 c.p.c., il requisito dell'interesse comune non postula la loro qualità di parti in un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, ma può anche discendere dalla identità delle questioni sollevate o dibattute ovvero nella convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria (v. sulla nozione di interesse comune: Cass. Sez. Un., n.
1536/1987; Cass. n. 6739/1988, Cass. n. 4155/1989, Cass. n. 1100/1995; Cass. n. 5825/1996; Cass.
n. 6761/2005 e, da ult. Cass. n. 9876/2018); ne consegue che la condanna solidale può ricorrere nei confronti dell'interveniente ad adiuvandum e della parte adiuvata.
5.2 Per le controversie di valore compreso tra € 520.000,00 ad € 1.000.000,00, la liquidazione delle spese di lite, secondo i parametri dell'art. 6 D.M. 55/2014, come mod. dal D.M. n. 147/2022, consente un aumento percentuale (“fino al 30%”) che si ritiene equo stabilire, tenuto conto dell'entità del credito ingiunto e della natura e complessità delle questioni dibattute in giudizio, nel
10% in più dei parametri previsti per le cause di valore sino ad € 520.000,00 (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, parametri medi) ed è fatta come nel dispositivo, in misura comunque non superiore a quanto richiesto nella nota spese in atti ex art. 75 disp.att. c.p.c. Va altresì riconosciuta, in favore della parte opposta vittoriosa, la maggiorazione sul compenso prevista dall'art. 4, co. 1 bis D.M. 55/2014 e s.m.i., che si reputa equo stabilire nella stessa misura del 10 %
(“…è ulteriormente aumentato fino al 30%...”) per la sola fase introduttiva, avuto riguardo alle modalità di attuazione dei collegamenti ipertestuali eseguiti unicamente nella comparsa di costituzione e risposta, del numero dei documenti allegati e della concreta utilità della
“navigazione” consentita all'interno dell'atto difensivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara inammissibile l'intervento volontario adesivo dipendente svolto da in CP_4 favore di Parte_1
• rigetta l'opposizione tardiva proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1015/2020 emesso dal Controparte_1
Tribunale di Pavia in data 08.06.2020 (R.G. n. 2232/2020), già dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. con provvedimento del 16.11.2020;
• condanna le parti soccombenti e in solido tra loro ex art. Parte_1 CP_4
97 c.p.c., al rimborso delle spese del giudizio in favore della parte opposta vittoriosa, che si liquidano in € 32.446,59 per compensi (così determinati: € 4.607,00 fase studio;
€ 3.039,00 fase intr., € 13.534,00 fase istr./tratt., € 8.013,00 fase dec., € 2.919,30 per aumento del 10% ex art. 6 D.M. 55/2014 e s.m.; € 334,29 per aumento del 10% per la fase introduttiva, già adeguata con l'aumento che precede, ex art. 4 co. 1 bis D.M. 55/2014 e s.m.) oltre 15% rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così è deciso in Pavia, lì 1 agosto 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 3831/2024 promossa da:
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GIAMPAOLO GAVIO del Foro di Pavia;
OPPONENTE contro
(C.F: ; P.I: ) e per essa la Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
C.F: ), in forza di procura speciale in data 25.11.2019 a rogito notaio CP_2 P.IVA_3 dott.ssa di Milano, rep. n. 34.945, racc. n. 11.871, registrata a Milano - DP II il Persona_1
26.11.2019 al n. 52441 Serie 1T (doc. lett. A), in persona del suo procuratore dott. Controparte_3 giusta procura in autentica notarile in data 02.08.2023, rep. n. 10859, racc. n. 6172, registrata all'Ufficio Territoriale Atti Pubblici di Milano DP II in data 08.08.2023 al n. 82894, Serie 1T (doc. lett. B), rappresentata e difesa dagli Avv.ti VINCENZO BERGAMASCO e FABIO FUGAZZA, entrambi del Foro di Milano;
OPPOSTA
e con l'intervento di
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. ROBERTO CP_4 C.F._2
GOLDA PERINI del Foro di Milano;
TERZO INTERVENUTO
Oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria.
Conclusioni:
- parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e previa ogni pronuncia e/o declaratoria del caso, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: Poiché la presente opposizione è fondata su prova scritta stante la presenza nel contratto di fideiussione sottoscritto in data 21.10.2005 dalla Sig.ra nata il Parte_1
18.02.1946 a EG (MI) e residente in [...],
C.F. , della clausola F) in deroga all'art. 1957 c.c. la cui accertata e C.F._1 dichiarata nullità per contrarietà alla normativa antitrust e relativa conseguente reviviscenza del termine di decadenza codicistico determina la nullità, revocabilità e/o comunque l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pavia n. 1015/2020 del 08.06.2020 – R.G. n. 2232/2020, dichiarato esecutivo in data 12.11.2020, in attesa della decisione del presente gravame circa la reale sussistenza del diritto del creditore
[...] posto alla base dell'esecuzione immobilare n. 195/2023 R.G.E. pendente Controparte_1 avanti l'intestato Tribunale. NEL MERITO: Accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione specifica sottoscritta in data 21.10.2005 dalla Sig.ra Parte_1 nata il [...] a [...] e residente in [...]con LO (MI), via C.
Ponti, 8, C.F. , per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) Legge n. C.F._1
287/1990 (c.d. Legge Antitrust), in virtù dell'adesione al modello ABI vietata e, dunque, frutto di una intesa anticoncorrenziale anche essa vietata ed esistente e persistente oltre
l'anno 2005, con riferimento alle clausole nn. 2, 6 ed 8 dello schema ABI, riprodotte nelle calusole C), F) e K) della garanzia oggetto della presente opposizione e conseguentemente accertare e dichiarare, con riferimento alla clausola F) della fideiussione 21.10.2005,
l'intervenuta decadenza da parte dell'odierna convenuta opposta attesa la riviviscenza del disposto ex art. 1957 C.C. con conseguente estinzione della fideiussione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1015/2020 emesso dal Tribunale di Pavia in data
05.06.2020. IN VIA ISTRUTTORIA: A completamento della documentazione prodotta dall'odierno attore in opposizione circa la dimostrazione dell'esistenza e persistenza sull'intero territorio nazionale, con riguardo al modulo ABI per fideiussioni specifiche, di una intesa illecita a monte tra imprese bancarie lesiva della concorrenza, anche a distanza cronologica dal perimetro temporale dell'accertamento condotto dalla Banca d'Italia conclusosi con il provvedimento n. 55/2005, si avanza istanza affinchè la S.V. Ill.ma voglia ordinare ex art 210 cp.c. l'esibizione da parte di un campione significativo di principali
Istituti bancari presenti sul territorio nazionale del modulo standard dagli stessi utilizzato per le fideiussioni specifiche in epoca coeva a quella della stipulazione per la garanzia di cui è causa. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio.”;
- parte opposta: “nel merito e in via definitiva: respingere l'opposizione e tutte le domande proposte dalla sig.ra , confermando il decreto ingiuntivo opposto e Parte_1 condannandola comunque, se del caso in via riconvenzionale, per il titolo di cui al predetto decreto, al pagamento a favore di dell'importo di € 604.582,31 per Controparte_1 il titolo di cui al ricorso, oltre agli interessi di mora da calcolarsi nella misura convenzionalemente pattuita, con riferimento all'anno civile (365/365), del Tasso Effettivo
Globale Medio (TEG), rilevato dal Ministro del Tesoro ai sensi della L. n. 108/96 relativamente alle classi di importo delle operazioni di leasing e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, vigente nel periodo di insolvenza, maggiorato della metà dal dovuto al saldo;
sempre nel merito e in via definitiva: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'intervento svolto dal sig. sia perché parti del giudizio di opposizione a CP_4 decreto ingiuntivo possono essere unicamente il creditore e il debitore ingiunto, sia in ogni caso in quanto il rapporto dedotto dal terzo intervenuto non è in alcun modo connesso all'oggetto della presente causa;
In ogni caso: con vittoria di spese e dei compensi professionali di causa sia nei confronti dell'attrice opponente sia nei confronti del terzo intervenuto.”;
- terzo intervenuto: “in via preliminare: a fronte delle eccezioni sollevate nel presente atto di opposizione dalla Sig.ra e a quelle esposte anche nella presente Parte_1 comparsa di costituzione in merito alla nullità parziale della garanzia dalla stessa rilasciata in data 21.10.2005 per contrarietà alla normativa antitrust di cui alla Legge
287/1990, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Milano n. 1015/2020 del 08.06.2020 – R.G. n. 2232/2020 in attesa della decisione del presente gravame circa la reale sussistenza del diritto del creditore
[...] posto alla base dell'instaurata esecuzione immobiliare n. 195/2023 Controparte_1
R.G.E. pendente avanti questo Tribunale. Nel merito: accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione specifica sottoscritta in data 21.10.2005 dalla Sig.ra
[...]
, per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) Legge n. 287/1990 (c.d. Legge Parte_1
Antitrust), in virtù dell'adesione al modello ABI vietata e, dunque, frutto di una intesa anticoncorrenziale anche essa vietata, con riferimento alle clausole nn. 2, 6 ed 8 dello schema ABI, riprodotte all'interno della garanzia oggetto della presente opposizione e conseguentemente accertare e dichiarare, con riferimento alla clausola F) della fideiussione 21.10.2005, l'intervenuta decadenza da parte dell'odierna convenuta opposta attesa la riviviscenza del disposto ex art. 1957 C.C. con conseguente estinzione della fideiussione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1015/2020 emesso dal
Tribunale di Pavia in data 05.06.2020. Con ogni vittoria in ordine alle spese di lite.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dello svolgimento del processo Con decreto ingiuntivo n. 1015/2020 emesso da questo Tribunale in data 08.06.2020, si intimava a in qualità di fideiussore, il pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 604.582,31, oltre interessi e spese, quale saldo a debito del contratto di locazione finanziaria concesso in data 21.10.2005 da Intesa Leasing S.p.A. alla società Akro-Flex di
NA TO & C. S.a.s., dichiarata fallita il 02.05.2018, in favore della quale l'ingiunta aveva prestato fideiussione specifica.
Il decreto ingiuntivo, notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., veniva dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. con decreto n. cron. 1612/2020 del 16.11.2020, non avendo l'ingiunta proposto opposizione nei termini.
Avviata la procedura esecutiva immobiliare (R.G.E. n. 195/2023), l'esecutata si costituiva allegando la propria qualità di consumatore e chiedendo al G.E., sulla base dei principi sanciti dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 9479/2023, la concessione del termine per promuovere l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il provvedimento ingiuntivo emesso in carenza della necessaria indagine, da parte del giudice del procedimento monitorio, sulla eventuale presenza di clausole vessatorie o abusive nei confronti del consumatore.
Il G.E., all'udienza del 04.09.2024, accoglieva l'istanza e concedeva alla debitrice esecutata il termine di quaranta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione in opposizione ex art. 650 c.p.c. notificato in data 14.10.2024, Parte_1
a introdotto il presente giudizio di cognizione, eccependo:
[...]
- la nullità parziale della fideiussione specifica rilasciata in data 21.10.2005 per contrarietà alla L. 10 ottobre 1990, n. 287 (L. Antitrust), in quanto le condizioni di contratto riprodurrebbero pedissequamente lo schema predisposto dall'ABI nel 2003 e censurato dalla
Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, presentando le tre clausole di
“reviviscenza” (art. 2), di “rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.” (art. 6) e di “sopravvivenza”
(art. 8), applicate uniformemente da vari istituti di credito, anche per le fideiussioni non omnibus;
conseguentemente, la decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c., stante il mancato rispetto del termine di sei mesi per intraprendere serie e sollecite iniziative giudiziali nei confronti del debitore, come imposto dalla norma, non potendo, invece, valorizzarsi a tal fine il mero atto stragiudiziale;
- la nullità, in ogni caso, della clausola di cui alla “lett. f)” del contratto di fideiussione, contenente la deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c. sul termine semestrale per intraprendere l'azione ad opera del creditore, in quanto ricompresa nel novero delle clausole ritenute vessatorie, sia ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c., sia ai sensi dell'art. 33 cod. cons., non essendo stata oggetto di trattativa individuale con il consumatore, come invece richiesto dall'art. 34 cod. cons.
In ragione di ciò, l'opponente ha chiesto in via preliminare di sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 1015/2020, ai sensi dell'art. 649 c.p.c.; nel merito, per i motivi sopra esposti, di accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione specifica del 21.10.2005 e, per l'effetto, l'intervenuta decadenza del creditore opposto ex art. 1957 c.c., con conseguente estinzione della fideiussione e revoca dell'emesso provvedimento monitorio.
Si è costituita ritualmente in giudizio rappresentata da Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione spiegata e la conferma del decreto ingiuntivo.
Svolte le verifiche preliminari, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. per il deposito delle memorie integrative.
Nelle more, con comparsa di intervento volontario del 13.02.2025, premesso di essere CP_4 creditore verso la stessa opponente in forza di 188 effetti cambiari avvallati per l'importo di €
2.199.037,30, scaduti ed impagati, dichiarava di intervenire in via adesiva dipendente nel presente giudizio, sostenendone le ragioni e i motivi di opposizione avverso il titolo ottenuto dalla banca opposta, al fine di vedersi tutelato il proprio interesse creditorio.
Sciolta la riserva assunta all'udienza del 26.02.2024 è stata motivatamente respinta l'istanza ex art. 649 c.p.c., non ritenendo sussistere i “gravi motivi” per sospendere l'esecutività del decreto opposto;
la causa, di natura documentale, è stata rimessa all'udienza del 18.06.2025 per la decisione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con la concessione dei termini perentori di cui agli artt. 281 quinquies e 189 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. La fattispecie prospettata nel presente giudizio concerne - in estrema sintesi - la deduzione, con il rimedio dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., della doglianza sull'emissione del decreto ingiuntivo ottenuto da (già prima Controparte_1 Controparte_5 CP_6
e ancor prima Intesa Leasing S.p.A.), divenuto definitivo ex art. 647 c.p.c. per mancata
[...] opposizione, in carenza di controllo, da parte del giudice del procedimento monitorio, del carattere eventualmente abusivo per il “fideiussore-consumatore” di alcune clausole (nella specie, le clausole corrispondenti a quelle che l'Autorità garante per la concorrenza nel settore bancario - all'epoca la
Banca d'Italia - aveva accertato essere in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n. 287 del
1990, ove applicate in modo uniforme) del contratto di fideiussione specifica prestata dall'opponente in data 21.10.2005 a garanzia delle obbligazioni relative ad un contratto di locazione finanziaria stipulato dalla società Akro-Flex di NA TO & C. S.a.s., dichiarata fallita il
02.05.2018, posto a base del provvedimento monitorio. Va altresì premesso che, intervenendo in questo giudizio a sostegno delle ragioni spiegate da anche l'interventore volontario quale (asserito) creditore della Parte_1 CP_4 parte adiuvata, ha svolto i medesimi rilievi in diritto proposti dall'opponente circa la nullità delle clausole del contratto di fideiussione, chiedendo, tra l'altro, la revoca del decreto ingiuntivo.
§2. Ragioni di pregiudizialità logica consigliano di esaminare, preliminarmente, la legittimità dell'intervento volontario spiegato in questa sede dal terzo.
2.1 In linea generale, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ammissibile l'intervento volontario del terzo, nelle sue tre forme di intervento principale, litisconsortile e adesivo (cfr. da ultimo Cass. n. 29406/2022).
Si è osservato, infatti, che “nessuna norma limita l'intervento del terzo nel giudizio di opposizione”, né tale divieto potrebbe (più) trovare giustificazione sulla base della concezione della natura impugnatoria del giudizio di opposizione, essendo la giurisprudenza di legittimità ormai prevalentemente orientata nel riconoscere la natura ordinaria del predetto giudizio (ribadita, tra l'altro, da Cass. Sez. Un., n. 927/2022), il quale deve considerarsi un ordinario processo di cognizione che devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice controllo della legittimità del decreto di ingiunzione (Cass., Sez. Un., n. 19246/2010).
2.2 Nel caso di specie, l'intervento in causa del terzo va certamente inquadrato nell'art. 105, comma
2 c.p.c., norma che regola il c.d. intervento adesivo dipendente, che ricorre quando si faccia valere in giudizio nei confronti di una (o alcune) delle parti non un proprio diritto soggettivo, ma un mero interesse che abbia rilievo giuridico, in quanto l'esito della lite possa tradursi per l'interveniente in un vantaggio o in uno svantaggio (cfr. Cass. n. 427/1966).
2.3 In ordine alla definizione giuridica dell'interesse “ad adiuvandum”, così come elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, si è affermato che esso non deve assurgere a diritto da dedurre nel processo in corso, ma non può neppure concretarsi in un interesse di mero fatto (cfr. Cass. n.
25145/2014; Cass. n. 364/2014; Cass. n. 17193/2015; Cass. n. 2237/2016), dovendo consistere in un interesse giuridicamente qualificato in ordine all'esito del giudizio pendente tra altre parti.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito, a questo proposito, che “l'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento adesivo dipendente nel processo in corso fra altri soggetti (art. 105
c.p.c., comma 2, c.p.c.), deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere - anche solo in via indiretta o riflessa - pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 15422/2016). In altri termini, “l'intervento adesivo dipendente del terzo è consentito ove l'interveniente sia titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti o da esso dipendente e non di mero fatto, attesa la necessità che la soccombenza della parte determini un pregiudizio totale o parziale al diritto vantato dal terzo quale effetto riflesso del giudicato” (cfr. Cass. n. 25145/2014; conf. Cass. n. 20953/2018; v. Cass. n.
23256/2019, la quale ribadisce che “La legittimazione ad adiuvandum ex art. 105 c.p.c., comma 2, presuppone che il giudicato destinato a formarsi tra le parti del giudizio arrechi una lesione ad un interesse giuridico e non meramente fattuale del terzo interveniente (cfr. Cass., sent. n. 364 del
2014). Un siffatto intervento è consentito solo ove l'interveniente sia titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti o da esso dipendente (v. Cass., S.U., sent. n. 23304 del 2016).”).
2.4 Dunque, l'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento adesivo dipendente nel processo in corso fra altri soggetti presuppone la titolarità, in capo al terzo, di una situazione sostanziale collegata al rapporto dedotto in giudizio, tale da esporre l'interveniente agli effetti riflessi del giudicato.
Si pensi, a titolo esemplificativo: (i) all'intervento del contraente nei sub-rapporti obbligatori
(sublocazione, sub-deposito, sub-appalto, sub-mandato, sub-comodato, etc.) (Cass. n. 23235/2013)
e, più in generale, negli acquisti a titolo derivativo, fattispecie nelle quali il diritto dell'avente causa dipende dalla validità del titolo in forza del quale ha acquistato il proprio dante causa (Cass. n.
23969/2013); (ii) all'intervento del socio di una società, il quale abbia un personale interesse al riconoscimento della bontà delle ragioni dalla società medesima vantabili nel giudizio, ravvisabile nella ipotesi in cui dall'accoglimento delle domande esperite contro la società possa derivare un depauperamento del patrimonio sociale suscettibile di risolversi nella diminuzione del valore dei diritti di partecipazione all'ente societario e, quindi, in un pregiudizio economico personale dei soci
(Cass. n. 6201/1997; Cass. n. 82/2000); (iii) all'intervento volontario spiegato in un giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 1137 c.c., dai singoli condomini in favore del al fine di sostenere la validità della deliberazione impugnata da altro Parte_2 condomino (Cass. n. 2636/2021); (iv) all'intervento dei successivi chiamati che abbiano accettato l'eredità, nel giudizio promosso dal creditore ai sensi dell'art. 524 c.c. per essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome ed in luogo del debitore rinunziante, al fine di sostenere le ragioni del debitore rinunziante (Cass. n. 3548/1995).
2.5 La situazione del terzo legittimato ad intervenire in causa per aderire alle ragioni della parte coinvolta nel giudizio deve essere, quindi, giuridicamente meritevole in ragione del nesso di interdipendenza (non necessariamente genetico) che lega la posizione a quella della parte principale, di modo che il terzo sia esposto - sia pure in modo mediato - agli effetti della pronuncia resa inter alios. 2.6 Se, invece, il terzo ha un interesse di mero fatto a che una delle parti del rapporto principale risulti vittoriosa in un giudizio, non può essergli riconosciuta alcuna legittimazione ad intervenire
“ad adiuvandum” (cfr. Cass. n. 1111/2003). Sul punto si afferma che “l'interveniente adesivo ha un interesse di fatto all'esito favorevole della controversia, determinato dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose della decisione, interesse che non è idoneo ad attribuirgli un autonomo diritto da far valere nel rapporto controverso” (cfr. Cass. n. 2928/1995).
2.7 Orbene, nel caso di specie l'intervenuto non ha provato la titolarità di un rapporto giuridico connesso o dipendente con quello dedotto in lite, tale da esporlo agli effetti riflessi del giudicato.
Risulta evidente che l'interesse del terzo (asserito) creditore ad un esito favorevole del presente giudizio di opposizione proposto dalla sua (asserita) debitrice per contrastare le pretese di altro creditore (banca opposta), è un interesse di mero fatto, non giuridico, che non legittima l'intervento adesivo dipendente.
Invero, l'interesse di vedere conservato il patrimonio del debitore, che costituisce la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. su cui qualunque creditore fa affidamento per soddisfare il proprio credito (anche eventuale), non è idoneo a legittimare l'intervento “ad adiuvandum” nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto da altro creditore, siccome afferente ad un rapporto giuridico che non può essere pregiudicato per effetto (indiretto o riflesso) dell'eventuale disconoscimento delle ragioni del debitore opponente.
2.8 Va ulteriormente precisato che, nella fattispecie in esame, dedurre l'esistenza di uno o più rapporti cartolari con la parte adiuvata, asseritamente nascenti dalla emissione di tanti titoli cambiari
(non prodotti), non consente neppure di verificare il sottostante rapporto fondamentale, giustificativo dell'attribuzione che il vincolo cambiario vorrebbe realizzare, sul quale l'esito della presente controversia andrebbe, in tesi, indirettamente ad incidere.
Né può dirsi che l'interesse “ad adiuvandum” dell'intervenuto - ove pure se ne volesse riconoscere la rilevanza giuridica - sia “concreto ed attuale” (come richiesto da Cass. n. 23256/2019), non avendo il terzo allegato e prodotto alcun elemento comprovante l'esistenza di tali requisiti.
Pertanto, in via preliminare, l'intervento spiegato da nel presente giudizio si ritiene CP_4 inammissibile.
§3. Nel merito si osserva quanto segue.
3.1 Come accennato, l'opposizione tardiva spiegata in questa sede dalla parte opponente - invocando i principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.
9479/2023, in ragione della qualifica di consumatore rispetto al contratto di fideiussione (e non alle parti del contratto principale) - tende a mettere in discussione la stabilità del decreto ingiuntivo n. 1015/2020 ottenuto in data 08.06.2020 da mandataria di Controparte_2 Controparte_1 notificato e non opposto nei termini, per ciò dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. il
16.11.2020, in quanto è mancato il controllo officioso del giudice del procedimento monitorio sulla eventuale presenza di clausole “abusive” del contratto che è fonte del credito ingiunto.
3.2 È noto che, in materia, è intervenuta dapprima la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione
Europea del 17.05.2022 (in cause riunite C-693/19, 1503, e C-831/19, Banco di Desio CP_7
e della Brianza, a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Milano con ordinanze del
10 agosto 2019 e del 31 ottobre 2019) e, poi, quella delle Sezioni Unite n. 9479 del 2023 citata, rimodulando in profondità alcuni principi fondamentali del processo civile nazionale, primo fra tutti quello della intangibilità del giudicato derivante dalla mancata opposizione al decreto monitorio.
3.2.1 Sul punto, la Corte Europea ha sancito che “l'art. 6, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come "consumatore" ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo”.
3.2.2 Intervenute sulla questione con la nota sentenza n. 9479/2023, all'esito di una approfondita analisi delle premesse, le Sezioni Unite della Cassazione, nel delineare un'interpretazione dell'art. 650 c.p.c. conforme alla disciplina eurounitaria, con riguardo alla sola ipotesi di mancato controllo giudiziale sull'abusività delle clausole contrattuali nella fase monitoria, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “Fase monitoria: Il giudice del monitorio: deve svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia;
(…) c) all'esito del controllo: comma 1) se rileva l'abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all'accoglimento parziale del ricorso;
comma 2) se, invece, il controllo sull'abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione;
(…) Fase di cognizione Il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.: una volta investito dell'opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale;
procederà, quindi, secondo le forme di rito.”.
3.2.3 Nella motivazione si legge: par. 9.1] “L'opposizione tardiva consente al debitore consumatore di recuperare la tutela, piena ed effettiva, di cui non ha potuto usufruire e permette al giudice di svolgere…quella delibazione integrale non effettuata in precedenza…, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, totale o parziale, sia quando la nullità riguardi una clausola che inficia solo il quantum debeatur, sia quando essa incida integralmente sull'an debeatur…” - “Ne' può dirsi che
l'opposizione ex art. 650 c.p.c. sia rimedio non aderente ai principi espressi dalla giurisprudenza della CG (anche con le sentenze del 17 maggio 2022), adducendo che esso, pur garantendo il necessario controllo officioso sul carattere abusivo delle clausole contrattuali ad opera del giudice dell'esecuzione, demanda, però, ad una sede giudiziale distinta la declaratoria di nullità di esse…”. par. 9.2] “Viene, poi, in rilievo - nei termini in precedenza delineati (p.p. 5, 6 e 8.1.) - il piano che intercetta il principio dell'autonomia procedurale degli Stati membri. - Sotto questo profilo,
l'opposizione tardiva si lascia preferire perché è rimedio che l'ordinamento stesso appresta contro il giudicato (cfr. Cass., S.U., 16 novembre 1998, n. 11549; Cass., 6 ottobre 2005, n. 19429; Cass.,
24 marzo 2021, n. 8299) e, quindi, consente, anzitutto, di mantenere ferma la configurazione del decreto ingiuntivo non opposto quale provvedimento idoneo a passare in giudicato formale e a produrre effetti di giudicato sostanziale. - Inoltre, in quanto rimedio di sistema contro il giudicato, tale soluzione permette, anche nel limitato campo del decreto ingiuntivo non opposto in materia consumeristica, di fare salvo il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile. -
Al tempo stesso, l'opposizione ex art. 650 c.p.c. si presenta come risposta coerente rispetto ai dicta della CG, giacché è idonea a rimettere in discussione il risultato di condanna conseguito dal creditore con il decreto ingiuntivo non opposto proprio in ragione del carattere abusivo della clausola del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria, così da poter determinare la caducazione di quel decreto ovvero la riduzione del suo importo quale conseguenza della dichiarazione della natura abusiva di una o più clausole, con sentenza - come detto - suscettibile di passare in giudicato formale e con attitudine al giudicato sostanziale. Ed ancora, tale soluzione consente di non derogare alla regola (tra le tante, Cass., 18 febbraio 2015, n. 3277 e Cass., 14 febbraio 2020, n. 3716) secondo cui in sede di opposizione all'esecuzione, ove alla base dell'opposizione sia posto un titolo esecutivo giudiziale, non possono farsi valere fatti impeditivi anteriori alla formazione del titolo, così da non mettere in discussione la natura di titolo esecutivo giudiziale del decreto ingiuntivo non opposto.”.
3.2.4 Nelle pronunce successive, la Corte di Cassazione ha precisato che dalla decisione delle Sezioni Unite “può desumersi un principio di diritto che può tradursi, in termini congruenti con la tradizione giuridica nazionale, nel senso che il giudicato derivante da mancata opposizione del decreto ingiuntivo copre quanto espressamente dedotto ed anche il deducibile, ma, quanto a quest'ultimo, non pure le questioni in tema di tutela del consumatore assicurata dalla disciplina
Eurounitaria, sussistendo in capo al giudice il potere-dovere di esaminarle pure d'ufficio” (cfr.
Cass. n. 15324/2023).
3.2.5 È stato ulteriormente chiarito che “Il decisum della Corte di Giustizia si colloca all'interno di una cornice giuridica e culturale che riconosce l'importanza, sia nell'ordinamento unionale sia in quello degli ordinamenti nazionali, del principio dell'autorità di cosa giudicata (p. 57) e che non attribuisce alla tutela del consumatore una prevalenza assoluta, ammettendo, al contrario, che essa rivesta carattere recessivo rispetto alle norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una decisione, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività" (p.
58). Il che implica che il primato dell'ordinamento sovranazionale, conformato dai principi di equivalenza e di effettività, deve essere garantito attraverso un meccanismo di complementarietà funzionale delle norme processuali nazionali che non esclude la flessione della disciplina interna sul processo quando debbano essere garantiti gli standard di garanzia richiesti dal diritto Eurounitario. Ciò che si richiede è di trovare un punto di equilibrio
"tra le esigenze di certezza dei rapporti giuridici, presidiate dal principio di immutabilità della decisione, e quelle di effettività della tutela del consumatore imposte dalla direttiva 93/13/CEE".
(cfr. Cass. n. 27909/2023).
3.3 Ora, in relazione alle contestazioni della opponente fondate sulla nullità parziale delle clausole del contratto di fideiussione, siccome ritenute conformi a quelle del modello predisposto dall'ABI che l'Autorità garante per la concorrenza nel settore bancario - all'epoca la Banca d'Italia - con il provvedimento n. 55 del 02.05.2005 aveva accertato essere in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett.
a), della L. n. 287 del 1990 (entrambi prodotti agli atti del giudizio), merita rilevare che il principio espresso dalla Corte di Giustizia non è generalizzabile a qualsiasi nullità negoziale, trovando il suo fondamento nella speciale tutela riconosciuta ai consumatori dall'ordinamento comunitario, destinatari di uno speciale regime giuridico, sicché l'autorità del giudicato è destinato a recedere non in relazione a qualsiasi violazione della disciplina antitrust, ma soltanto per quella che, in concreto, possa tradursi in un pregiudizio per i diritti del consumatore, indi meritevole di essere riconosciuta (e rilevata anche ex officio) come “nullità di protezione” nei contratti stipulati dal consumatore.
Il superamento del giudicato ha quindi un ambito circoscritto, essendo limitato alla tutela consumeristica, restando, per contro, coperte dal giudicato tutte le altre questioni che esulano dalla tutela consumeristica.
3.4 Nel caso di specie, dai motivi dell'atto di opposizione tardiva emerge una tendenziale sovrapposizione, da parte dell'opponente, ad argomentare la nullità ex art. 1419 c.c. derivante dalla violazione della normativa antitrust (che può essere invocata da qualsiasi contraente, anche professionale) come si fosse al cospetto di una nullità di protezione secondo la disciplina consumeristica (che può essere invocata soltanto dal consumatore-persona fisica).
Le due nullità operano, invece, su piani e sotto profili diversi, anche se dedotte in relazione ad una stessa clausola (nel caso di specie, la clausola “f)” di deroga all'art. 1957 c.c., che potrebbe non essere nulla rispetto alla violazione della normativa antitrust e, invece, ritenuta “abusiva” ai fini della tutela consumeristica).Per tale ragione, si ritiene che non possano essere fatte valere con il rimedio dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., secondo i principi di diritto sopra evidenziati, le nullità delle clausole della fideiussione de qua (cfr. doc. 8 fasc. oppon.; v. doc. 2 fasc. opp. per le condizioni generali di contratto) ritenute conformi agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI per la fideiussione (omnibus) a garanzia delle operazioni bancarie per violazione dell'art. 2 comma lett. a)
L. n. 287 del 1990 in relazione al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, se non nei limiti in cui tali clausole siano anche vessatorie ai sensi della disciplina consumeristica.
3.5 Tale accertamento appare, peraltro, in questa sede superfluo e irrilevante - come d'altronde riconosciuto dalla stessa difesa di parte opponente (v. a pag. 15 citazione) - in relazione alle clausole c.d. di “reviviscenza” (lett. C) e di “sopravvivenza” (lett. H), non essendo poste a fondamento del credito ingiunto (quindi, una loro eventuale nullità non inciderebbe né sull'an né sul quantum debeatur).
3.6 Valga, comunque, una ulteriore considerazione.
3.6.1 La violazione della normativa antitrust viene invocata, principalmente, al fine di sentire caducata la clausola di deroga al 1957 c.c. (lett. F), con conseguente liberazione del fideiussore.
Tuttavia, come già evidenziato nell'ordinanza di rigetto della sospensiva (ord. 04.03.2025), la fideiussione de qua è specifica, in quanto rilasciata a garanzia del solo contratto di locazione finanziaria n. 846593 sottoscritto dalla debitrice principale Akro-Flex di NA TO & C.
S.a.s con Intesa Leasing S.p.A. (cfr. doc. 3 e 4 fasc. mon.) e non anche di altri rapporti intercorsi tra la stessa e la società finanziaria o la banca.
3.6.2 Atteggiandosi, dunque, la fideiussione sottoscritta in data 21.10.2005 dall'odierna opponente quale fideiussione specifica, perché riguardante il solo contratto di leasing concesso alla Akro-Flex di NA TO & C. S.a.s e non anche altre obbligazioni da questa contratte a diverso titolo verso la banca, non coglie nel segno la dedotta invalidità “derivata” della clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. prevista nel contratto, dovendosi al riguardo ribadire, condividendo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario e prevalente, che il provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'Italia non la reputa di per sé illegittima, ma solo se inserita nell'ambito di una fideiussione
“omnibus” che sia conforme al modello ABI integrante intesa anticoncorrenziale nei termini indicati dal citato art. 2 della legge n. 287/1990.
3.6.3 È stato chiarito che il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus (e in particolare per le sole fideiussioni omnibus dei periodi oggetto di analisi) non a quelle “prestate per un affare particolare” (v. in particolare, Cass. n. 21841/2024), fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce (cfr. tra le tante, Cass. n. 19401/2024; Cass. n. 26847/2024; Cass. n.
30383/2024; Cass. n. 657/2025; Cass. 2432/2025; Cass. n. 2683/2025; Cass. n. 7385/2025; Cass. n.
8669/2025; da ultimo anche Cass. n. 17163/2025 e Cass. n. 18005/2025).
3.6.4 L'opponente non apporta argomenti dirimenti per discostarsi dal ragionamento seguito nelle richiamate pronunce della giurisprudenza di legittimità, né convince la motivazione di Cass. n.
27243/2024 (l'unica che, senza particolare approfondimento, pare ritenere il principio affermato da
Cass. Sez. Un. n. 41994/2021 applicabile a tutte le fideiussioni stipulate “a valle” di intese anticoncorrenziali, comprese le fideiussioni specifiche).
3.7 Ne deriva che non è possibile ritenere, in relazione al citato provvedimento della Banca d'Italia
n. 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale la garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità (cfr. Cass. n. 10689/2024).
Sicché, spetta(va) all'opponente che ha eccepito la nullità parziale della fideiussione specifica dimostrare con altri mezzi l'esistenza l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata.
A questo riguardo, per completezza, va detto che la raccolta delle fideiussioni specifiche prodotte dall'opponente - non oggetto di scrutinio da parte di Banca d'Italia - come proposte da vari istituti bancari e non solo (come le società finanziarie) nel periodo 2004-2011 (cfr. doc.
9-15 e 22-23 fasc. oppon.), per quanto molto diverse tra loro (talune raccolte anche in atti notarili), pur potendo contenere le tre clausole in questione, non consentono di ritenere provata, anche solo a livello indiziario, la reciproca correlazione tra loro e l'uniforme applicazione in quanto frutto di un'intesa anticoncorrenziale tra imprese, accordo rispetto al quale avrebbe partecipato anche la concedente Intesa Leasing S.p.A., volta ad influenzare il comportamento sul mercato.
3.8 In conclusione, per tutte le considerazioni svolte, l'eccezione di cui al primo motivo di opposizione va disattesa.
§4. Quanto alla applicazione della disciplina del consumatore e alla censura relativa alla clausola di deroga all'art. 1957 c,c., si osserva quanto segue.
4.1 Va premesso che, in ossequio al principio secondo cui “nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 5868/2023), nel caso di specie non è in discussione la qualifica di “consumatore” in capo alla parte opponente- persona fisica;
oltre al vaglio preliminare già compiuto dal G.E., in difetto di contrarie deduzioni e di elementi comprovanti l'esistenza di collegamenti funzionali che la legano alla società, deve presumersi che la stessa abbia rilasciato la fideiussione specifica in favore della società utilizzatrice del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria, agendo per scopi estranei alla sua attività professionale o imprenditoriale.
4.2 Deve inoltre rilevarsi (come evidenziato anche dall'opposta) che il contratto di fideiussione specifica in questione è stato stipulato in data 21.10.2005, dunque, in epoca precedente al D.Lgs. n.
206 del 2005 (Codice del consumo), entrato in vigore il 23.10.2005 (v. art. 142 Cod. cons.).
4.3 La disciplina normativa a tutela dei consumatori applicabile ratione temporis è dunque quella previgente di cui agli artt. 1469 bis e ss c.c.
Per quanto qui di interesse, il vecchio testo dell'art. 1469 bis c.c. (ora art. 33 del Codice del consumo) recitava: «Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore. [I]. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. [II]. In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma. [III]. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di: (…) 18) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
».
4.4 Ora, dall'esame delle condizioni generali di fideiussione, prodotto in atti dall'opposta (cfr. doc.
2 fasc. opp.), risulta prevista - alla “lett. F” - una clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., che testualmente stabilisce: “Il fideiussore Vi dispensa dall'onere di agire nei confronti dell'utilizzatore nei termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. rimanendo obbligato – in deroga a tale norma – anche se non abbiate proposto le relative istanze contro l'utilizzatore, coobbligati od aventi causa o non le abbiate continuate”.
Siffatta clausola ha l'effetto di impedire al fideiussore di far valere la decadenza del creditore negligente per non essersi tempestivamente attivato e per non avere con diligenza continuato le proprie istanze verso il debitore principale.
4.5 Non si disconosce l'orientamento giurisprudenziale, formatosi in epoca recente, secondo cui la clausola in deroga all'art. 1957 c.c. è da ritenersi vessatoria nei confronti del consumatore, in quanto limita la facoltà di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria prestata e determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Si nota, infatti, che se è vero che nell'ambito di un contratto di fideiussione, in generale, è conosciuto il principio per cui “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (così, in relazione alla derogabilità dell'art. 1957 c.c., Cass. n. 28943/2017; Cass. n. 21867/2013; Cass. n. 9245/2007), tuttavia quando il fideiussore è qualificabile come “consumatore”, tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionato secondo i modi e le forme previste dalla disciplina consumeristica, con onere per il professionista di provare che le clausole (presuntivamente vessatorie) sono state oggetto di trattativa individuale ex art. 34 comma 5 del Codice del consumo
(già art. 1469-ter c.c.), non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c.
Tali principi sono stati di recente affermati anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
27558/2023), la quale ha ritenuto “vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente.”, in quanto “senz'altro deponente per
l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c.,” spettando, pur sempre, al giudice di merito “verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto”. 4.6 Orbene, ritiene il Tribunale che, anche ragionando nei termini della delineata prospettiva del consumatore, l'odierna opponente non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti per evocare l'applicazione dell'art. 1957 c.c., ai fini della eccezione di decadenza dell'azione del creditore opposto. E ciò per due principali ragioni.
4.6.1 In primo luogo, perché, nel contratto di fideiussione in esame, le parti hanno altresì concordato (“lett. E”) che i diritti derivanti dalla fideiussione rimangano integri fino alla totale estinzione del debito garantito, anche in caso di “procedure concorsuali a carico dell'utilizzatore”, cosicché l'estinzione della fideiussione viene ad essere ricollegata non alla scadenza del debito principale, bensì all'estinzione dell'obbligazione principale, escludendo in tal modo l'operatività del termine decadenziale a favore del fideiussore.
Sul punto, sempre secondo la costante giurisprudenza di legittimità, si è affermato che la disposizione di cui all'art. 1957 c.c. non si applica quando sia stato espressamente convenuto che la fideiussione, anche se prestata per un'obbligazione specifica, si estingua soltanto al momento dell'estinzione dell'obbligazione principale, e cioè con l'integrale soddisfacimento del debito garantito, non essendo dunque l'azione del creditore, in tal caso, soggetta ad alcun termine di decadenza (cfr. Cass. n. 17638/2025; Cass. n. 26906/2023; Cass. n. 16836/2015).
4.6.2 In secondo luogo, perché, ove anche si volesse ritenere pure tale ultima clausola, quale deroga implicita alla limitazione temporale fissata dall'art. 1957 c.c., vessatoria per il fideiussore- consumatore [in relazione ratione temporis all'art. 1469 bis c.c., n. 18), riprodotto all'art. 33, lett. t)
Cod. cons.] ed inefficace in difetto di una trattativa individuale da parte del professionista,
l'applicazione nella specie dell'art. 1957 c.c. non comporta l'estinzione della garanzia prestata dall'opponente con il contratto in disamina (cfr. doc. 8 e doc. 2 cit.), trattandosi di una fideiussione
“solidale” (v. lett. D), “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta” (v. lett. G), per la quale risulta sufficiente, ad impedire la decadenza, anche l'invio tempestivo di una intimazione stragiudiziale di pagamento, contro l'uno o l'altro dei condebitori solidali, a scelta del creditore.
Invero, secondo quello che è l'orientamento giurisprudenziale maggioritario e preferibile, nei contratti di fideiussione, come quello in esame, ove le parti abbiano - validamente - convenuto che il pagamento debba avvenire a "semplice richiesta scritta", in luogo della proposizione di un'azione giudiziaria (secondo la tradizionale esegesi della norma), può essere intesa quale deroga dell'art. 1957 c.c. solo limitatamente alla modalità e alla natura della iniziativa da assumere nei confronti del debitore principale, e non anche al termine semestrale ivi previsto (cfr. Cass. n. 13078/2008; Cass.
16285/2016; Cass. n. 22346/2017; Cass. n. 16938/2024; più di recente, Cass. n. 660/2025; Cass. n.
11321/2025).
Ne deriva, pertanto, che, ai fini della valutazione circa il rispetto o meno del termine semestrale previsto dalla norma, il giudice deve prendere in considerazione non già - come reiteratamente sostenuto dall'opponente e dal terzo intervenuto - l'atto compiuto per l'attivazione della tutela giurisdizionale del diritto, bensì il momento in cui, scaduta l'obbligazione principale, è stata formalmente presentata la richiesta di pagamento.
4.7 Nel caso in esame è documentato, oltre che non contestato dalla stessa opponente (ex art. 115
c.p.c.; v. anche pag. 17 citazione e pag. 18 memoria ex art. 171-ter, n. 1), che la società finanziaria, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui alle condizioni generali del contratto di leasing,
a fronte del reiterato inadempimento della società utilizzatrice nel pagamento dei canoni, abbia comunicato in data 09.11.2010 - sia alla debitrice principale che al fideiussore - la lettera di risoluzione dal rapporto con richiesta di pagamento di quanto dovuto (cfr. doc. 3 fasc. opp.).
Pertanto, a nulla rileva che la richiesta di decreto ingiuntivo sia stata formulata dalla banca oltre la scadenza del termine semestrale previsto dall'art 1957 c.c., essendo sufficiente, come si
è detto, che nel predetto termine la richiesta di pagamento sia stata inviata alla debitrice principale e al garante anche con un atto stragiudiziale, come avvenuto nella fattispecie.
Evitata, così, ogni decadenza, per le successive iniziative recuperatorie [nella specie, avviate dopo il fallimento della Akro-Flex di NA TO & C. S.a.s., dichiarato dal Tribunale di Pavia con sentenza n. 45/2018 del 02.05.2018, con istanza tardiva di insinuazione al passivo in data
17.07.2019, sub. doc. 10, 13 fasc. mon.; e con il ricorso monitorio depositato il 04.06.2020, nel proc. n. R.G. 2232/2020], valga il termine ordinario decennale di prescrizione stante quanto previsto dall'ultimo comma della norma citata.
4.8 Il ragionamento svolto non porta a diverse conclusioni anche avendo riguardo alle clausole vessatorie contemplate dal Codice civile (art. 1341 e 1342 c.c.).
§5. In definitiva, l'opposizione è nel suo complesso infondata e va rigettata;
segue, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo n. 1015/2020 emesso dal Tribunale di Pavia in data 08.06.2020, già dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. con provvedimento del 16.11.2020.
5.1 Nel regolamento delle spese di lite occorre fare applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 91 e 97 c.p.c.
Come la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, “il soggetto che interviene in un giudizio tra altre parti, facendo propria la posizione di uno dei contendenti ed assumendo attiva posizione di contrasto verso l'altro, resta soggetto al principio della soccombenza, ai fini della regolamentazione delle spese, prescindendo da ogni questione sulla legittimazione o sull'interesse ad intervenire” (cfr. Cass. n. 6880/1997; Cass. n. 2894/1999; conf. Cass. n. 12025/2017; Cass. n.
10786/2025). Stante poi la prescrizione normativa di cui all'art. 97 c.p.c., comma 1 secondo periodo, che consente al giudice di “pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune di esse, quando hanno interesse comune”, è stato affermato che, al fine della condanna in solido di più soccombenti alle spese di giudizio ai sensi dell'art. 97 c.p.c., il requisito dell'interesse comune non postula la loro qualità di parti in un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, ma può anche discendere dalla identità delle questioni sollevate o dibattute ovvero nella convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria (v. sulla nozione di interesse comune: Cass. Sez. Un., n.
1536/1987; Cass. n. 6739/1988, Cass. n. 4155/1989, Cass. n. 1100/1995; Cass. n. 5825/1996; Cass.
n. 6761/2005 e, da ult. Cass. n. 9876/2018); ne consegue che la condanna solidale può ricorrere nei confronti dell'interveniente ad adiuvandum e della parte adiuvata.
5.2 Per le controversie di valore compreso tra € 520.000,00 ad € 1.000.000,00, la liquidazione delle spese di lite, secondo i parametri dell'art. 6 D.M. 55/2014, come mod. dal D.M. n. 147/2022, consente un aumento percentuale (“fino al 30%”) che si ritiene equo stabilire, tenuto conto dell'entità del credito ingiunto e della natura e complessità delle questioni dibattute in giudizio, nel
10% in più dei parametri previsti per le cause di valore sino ad € 520.000,00 (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, parametri medi) ed è fatta come nel dispositivo, in misura comunque non superiore a quanto richiesto nella nota spese in atti ex art. 75 disp.att. c.p.c. Va altresì riconosciuta, in favore della parte opposta vittoriosa, la maggiorazione sul compenso prevista dall'art. 4, co. 1 bis D.M. 55/2014 e s.m.i., che si reputa equo stabilire nella stessa misura del 10 %
(“…è ulteriormente aumentato fino al 30%...”) per la sola fase introduttiva, avuto riguardo alle modalità di attuazione dei collegamenti ipertestuali eseguiti unicamente nella comparsa di costituzione e risposta, del numero dei documenti allegati e della concreta utilità della
“navigazione” consentita all'interno dell'atto difensivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara inammissibile l'intervento volontario adesivo dipendente svolto da in CP_4 favore di Parte_1
• rigetta l'opposizione tardiva proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1015/2020 emesso dal Controparte_1
Tribunale di Pavia in data 08.06.2020 (R.G. n. 2232/2020), già dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. con provvedimento del 16.11.2020;
• condanna le parti soccombenti e in solido tra loro ex art. Parte_1 CP_4
97 c.p.c., al rimborso delle spese del giudizio in favore della parte opposta vittoriosa, che si liquidano in € 32.446,59 per compensi (così determinati: € 4.607,00 fase studio;
€ 3.039,00 fase intr., € 13.534,00 fase istr./tratt., € 8.013,00 fase dec., € 2.919,30 per aumento del 10% ex art. 6 D.M. 55/2014 e s.m.; € 334,29 per aumento del 10% per la fase introduttiva, già adeguata con l'aumento che precede, ex art. 4 co. 1 bis D.M. 55/2014 e s.m.) oltre 15% rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così è deciso in Pavia, lì 1 agosto 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti