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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/06/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di EG Calabria , nella persona del Giudice unico, in funzione di giudice del lavoro, dott. ssa Paola Gargano , all'udienza del 09/06/2025 nel procedimento n. 688 /2025 R.G.A.C. ha pronunciato , ai sensi dell'art.429 c.p.c., la seguente SENTENZA
Con motivi contestuali della decisione e di cui ha dato lettura in pubblica udienza
TRA
, C.F. Parte_1 C.F._1 avv.ti Franco Le Arfuso ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in EG Calabria, via Madonna delle Nevi 2 - Palazzo Aton;
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente
[...]
in EG Calabria, viale Calabria n.82, presso la Sede dell'Avvocatura rappresentato e difeso dall'avv. TRIOLO ETTORE, CP_1 giusta procura in
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATPO num. R.G. 1776/2024 art. 445 bis 6° co. c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra in data 11/09/2023 presentava all' Parte_1
domanda finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell'invalidità CP_1
civile ai sensi della legge 30.03.71 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, con richiesta di indennità di accompagnamento ex L. n. 18/ 80
e L. 508/88, altresì domanda per il riconoscimento dello status di persona portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3,
Legge 104/92.
La Commissione medica di EG Calabria, dopo aver sottoposto a visita l'interessata, la riconosceva “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509788
L.124/98) medio-grave 67%-99%” e “portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 Legge 104/1992”.
Con istanza di A.T.P ex art. 445 bis c.p.c. depositata presso il Tribunale di
EG Calabria- Sezione Lavoro , chiedeva di ottenere riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L. n. 18/ 80 - L.
508/88, nonché le condizioni per ottenere il riconoscimento dei benefici riconosciuti ai portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92.
L' accertamento tecnico preventivo veniva espletato e riconosceva la ricorrente “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età, medio- grave 67%-99%” come già riscontrato dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile dell' e “portatore di handicap ai sensi dell'art.3, comma 1, L. CP_1
5.2.1992, n.104”.
Concessi i termini per proporre contestazione, veniva presentato atto di dissenso e quindi nei termini dell'art. 445 bis c.p.c. veniva proposto dalla ricorrente, ricorso innanzi all'intestato Tribunale, con il quale contestava la
CTU depositata nel corso dell'ATPO. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico-legale e l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' resistendo al CP_1
ricorso e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, sulla base della documentazione in atti, ritenuto superfluo un approfondimento istruttorio, la causa è stata decisa come da dispositivo, con motivazione contestuale.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
Invero, le censure della difesa di parte ricorrente si sostanziano essenzialmente nella considerazione che le patologie da cui è affetta “demenza
vascolare da atrofia cerebrale accertata strumentalmente, poliartrosi diffusa con deficit statico-dinamico da coxartrosi, spondilodiscoartrosi del rachide con deficit deambulatorio,
esiti di frattura del malleolo peroneale e del malleolo tibiale caviglia destra trattata con placche e vite metalliche, incontinenza sfinterica stabilizzata” avrebbero dovuto portare il CTU a ritenere la mancanza di autonomia e la necessità per la stessa assistenza continua perché non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e tale quadro clinico compromette in modo irreversibile la qualità della vita dell'istante e ne riduce l'autonomia personale, correlata all'età, a tal punto da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione da parte dei familiari lavoratori, e rende necessario l'utilizzo di presidi medici e ausili sanitari riconosciuti dal SSN ai soggetti in stato di handicap grave.
In realtà , il consulente, dr.ssa , “dopo un'attenta valutazione di Persona_1
tutti gli elementi che emergono dalla documentazione sanitaria presente agli atti, in considerazione dell'obiettività clinica rilevata, si ritiene di poter affermare che la ricorrente,
nata a [...] il [...], è affetta dalle seguenti Parte_1
infermità a carattere permanente: “Artrosi polidistrettuale con lieve deficit statico-
dinamico, vasculopatia cerebrale cronica con turbe mnesiche e deflessione timica, ipertensione arteriosa, incontinenza urinaria”. In considerazione delle suddette infermità, si precisa che
la ricorrente è affetta da severa artrosi al rachide cervico-dorso-lombare, con rachialgia persistente e necessità di utilizzo di corsetto lombare di sostegno, coxartrosi bilaterale e
limitazione funzionale articolarità della T-T destra in esito a pregressa frattura bimalleolare. Tuttavia, nonostante le problematiche artrosiche descritte, il deficit statico-
dinamico è apparso di lieve entità, possibile in autonomia e con appoggio o ausilio di bastone.
In merito alla vasculopatia cerebrale cronica TAC documentata, in considerazione del colloquio avuto con la ricorrente in sede di visita peritale, si ritiene che quest'ultima sia
ancora in grado di stabilire se, come e quando svolgere i comuni atti della vita quotidiana, in quanto il soggetto è apparso vigile, collaborante, orientato nel tempo e nello spazio, capace di comprendere le domande poste dalla sottoscritta e rispondere in maniera congrua” e
conclude : “si ritiene di poter considerare la ricorrente: “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età (difficoltà medio-
gravi – 67%-99%)”; in merito alla condizione di handicap, si ritiene di poter rispondere affermando che la ricorrente NON è affetta da minorazioni che riducono l'autonomia
personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3,
comma 3, Legge n. 104/92)”.
Le argomentazioni del CTU, appaiono condivisibili in quanto conformi alle norme di scienza ed esperienza medica, immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e formulate nel rispetto della normativa vigente.
Giova rammentare che, ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento , deve accertarsi che il richiedente si trovi in condizioni impossibilità a deambulare o di non autosufficienza dovendosi intendere, nel primo caso, una condizione che determina la necessità di un accompagnatore e riguarda gli invalidi che non deambulano neanche con l'aiuto di presidi ortopedici, e nel secondo il bisogno di assistenza continua che si concretizza tutte le volte in cui viene a mancare l'autonomia nel compiere un insieme significativo di funzioni esistenziali proprie di un soggetto sano di pari età
(vestirsi, nutrirsi, espletare bisogni fisiologici, preparare i cibi, spostamento in ambiente domestico, capacità di accudire alle faccende domestiche,
lettura, messa in funzione di elettrodomestici, ecc…) tale che ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana risulti alterato. Nulla di tutto ciò è stato riscontrato nel caso in esame.
Pertanto, in difetto di comprovati elementi contrari, le censure si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, senza, tuttavia, assumere rilievo in questa sede ove rilevano invece eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano alla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
In definitiva, alla stregua dei documenti versati in atti, non si ravvisa la necessità di un ulteriore approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Le spese processuali vengono regolate tenuto conto della presenza dei requisiti per l'esonero della parte ricorrente dal loro pagamento, ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c..
Le spese di CTU relative al procedimento di ATPO n. 1776/2024 sono poste a carico dell' liquidate con separato provvedimento CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di EG Calabria , in funzione di Giudice del Lavoro e della
Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione: • Rigetta il ricorso proposto da parte ricorrente, ex art. 445-bis, comma 6
c.p.c.;
• Compensa le spese di lite tra le parti;
• Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u della fase di A.T.P., CP_1
liquidate come da separato decreto.
Così deciso in EG Calabria, 09/06/2025
Il Giudice
dr.ssa Paola Gargano