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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/03/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 25.3.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n.r.g. 2778/2017
TRA
Parte_1 Parte_2
P.I. C.F. ), con Sede in Roma, Via IV Novembre n. 144, in persona P.IVA_1 P.IVA_2
del Direttore Regionale in carica pro-tempore della Direzione Regionale della Sicilia, giusta determina Pres. del 20.06.2016 prot. n. 231, rappresentato e difeso, dall'avv. Milena Pt_2
Sindoni in virtù di procura generale alle liti in notar di Palermo del 19 gennaio Persona_1
2023 Repertorio n 2536 , registrato a Palermo il 26 gennaio 2023 al n 2748/1T , si costituisce quale nuovo difensore e procuratore dell' in sostituzione del precedente, eleggendo Parte_2
domicilio c/o Avvocatura Distrettuale INAIL in Messina via Garibaldi 122
Ricorrente
CONTRO
, residente in [...], già titolare della cessata, CP_1
omonima Ditta individuale;
Resistente/Contumace
E nato a [...] il [...] Controparte_2 CodiceFiscale_1
) residente in Rometta Via Gramsci elettivamente domiciliato in Messina Via Lenzi 5
[...] presso lo studio dell'avv. Giuseppe Zanghì che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 29/5/2017
l' adiva questo Tribunale per sentir condannare i sigg.ri e in solido al Pt_2 CP_1 CP_2
pagamento della somma di € 542.409,18 salvo miglior conteggio e miglioramenti del valor capitale della rendita superstiti, a titolo di regresso ex artt.10 e 11 del D.P.R. n°1124/65 quali responsabili civili, nella loro rispettiva qualità di datore di lavoro e committente dei lavori, nello svolgimento dei quali si era verificato in data 09/01/2009 il decesso del sig. Per_2
[...]
Premetteva che a seguito del suddetto incidente mortale gli odierni resistenti venivano sottoposti a procedimento penale (134/2009) in esito al quale ne veniva accertata in via definitiva la responsabilità penale a vario titolo per violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Esponeva ancora l' che a cagione del decesso provvedeva a corrispondere ai congiunti Pt_2
della vittima i seguenti importi per un ammontare complessivo di € 542.409,18 (assegno funerario pari ad € 1.833,81; valore capitale rendita superstiti calcolato al 22.05.17 pari ad €
340.093,18; acconti e ratei pagati fino al 22.05.17 pari ad € 192.353,64; interessi su ratei pagati pari ad € 8.128,55) come da attestazione di credito del 22.05.2017 versata in atti.
Si costituiva in giudizio il chiedendo preliminarmente di poter chiamare in garanzia il CP_2
affinchè, in forza dell'intercorso contrato di appalto, lo manlevasse dall'eventuale CP_1 esborso di somme a qualunque titolo versate all' Pt_2
Nel merito contestava le domande dell' eccependo la mancanza di nesso causale tra il Pt_2 resto commesso e l'evento morte a carico del lavoratore;
la mancanza di responsabilità nell'evento dannoso;
la mancanza di ingerenza del nello svolgimento dei lavori;
CP_2 rischio elettivo in capo al e/o concorso di colpa nella causazione dell'evento; difetto Per_2
di addebitabilità dell'evento morte al difetto di cumulo di interessi e rivalutazione. CP_2 Il , benchè regolarmente citato dall' e in garanzia dal non si costituiva CP_1 Pt_2 CP_2
rimanendo contumace.
Ritenuto di procedere allo stato degli atti, le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. Esame delle domande dell'ente ricorrente.
2.1 Posizione di CP_1
La domanda di regresso svolta dall' ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n°1124/65 nei Pt_2
confronti del datore di lavoro di appare pienamente fondata. Per_2
La normativa invocata dall'ente ricorrente prevede all'art. 10: L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.
Nonostante l'assicurazione predetta, permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato.
Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il
Codice civile.
E all'art. 11: L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.
(37) ((78))
La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente
a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente. Applicando le suddette disposizioni al caso di specie si può senz'altro dichiarare la responsabilità civile del nella sua qualità di datore di lavoro e la fondatezza dell'azione CP_1 di regresso intrapresa dall' Pt_2
Nel merito la responsabilità del è già stata accertata con sentenza penale di condanna CP_1 passata in giudicato e, nella contumacia del convenuto, questo giudice ritiene di poter fare proprie le conclusioni cui è giunto il Tribunale Penale nel procedimento n. 134/2009 intentato contro il . CP_1
2.2 Posizione di Controparte_2
L' agisce in regresso, sempre ai sensi degli artt. 10 e 11 dpr 1124/65, anche nei confronti Pt_2 del nella sua qualità di committente. CP_2
Secondo la prospettazione dell'ente l'azione sarebbe giustificata dall'invocata normativa sul presupposto del fatto che “l'azione di regresso non riguarda solo il rapporto assicurativo ma anche e soprattutto l'obbligo di sicurezza con la conseguenza che l' può (e deve) Pt_2 esercitare l'azione di regresso anche nei confronti di chi, pur non rivestendo la qualifica di datore di lavoro, sia comunque destinatario della normativa antinfortunistica proprio perché anche su questi grava l'obbligo di tutelare l'incolumità di tutti i lavoratori inseriti nella propria organizzazione.
Pertanto anche il è legittimato passivo nel presente giudizio ai sensi dell'art. 11 del CP_2
T.U. 1124/65.” (cfr. ricorso introduttivo pag. 7)
Cita a sostegno delle tesi sopra avanzata la sentenza della Suprema Corte 4482/2012.
L'assunto, tuttavia, è infondato e la sentenza citata appare erroneamente interpretata (e trascritta).
Secondo la citata pronuncia La speciale azione di regresso spettante iure proprio all' ai Pt_2
sensi degli art. 10 e 11 d.P.R. 1124/1965 è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, a prescindere dal titolo contrattuale e dalla TIPOLOGIA
LAVORATIVA CHE LI LEGA AL DATORE DI LAVORO. Appare di tutta evidenza che l'estensione dell'azione di regresso possa riguardare esclusivamente soggetti terzi comunque legati al datore di lavoro da rapporti lavorativi.
Viceversa, nei confronti di soggetti terzi estranei al rapporto assicurativo, l' è tenuto ad Pt_2
esperire l'azione di surroga ai sensi dell'art. 1916 c.c. da incardinare innanzi al Tribunale
Ordinario e non in funzione di Giudice del Lavoro.
In termini si è espressa la Cassazione civile con la sentenza n. 29219/2019 secondo la quale:
Con la surrogazione ex art. 1916 c.c. l' agisce contro i terzi responsabili, estranei al Pt_2
rapporto assicurativo, per il rimborso delle indennità corrisposte all'infortunato o ai suoi superstiti azionando il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato, mentre con
l'azione di regresso ex artt. 10 e 11 del T.U. n. 1124 del 1965 , agendo contro il datore di lavoro che debba rispondere penalmente delle lesioni o che sia civilmente responsabile dell'operato di un soggetto del quale sia accertata con sentenza la responsabilità, fa valere in giudizio un proprio diritto che origina dal rapporto assicurativo, così che la qualificazione della domanda come azione di surroga determina la competenza del giudice civile, mentre
l'inquadramento della stessa entro l'azione di regresso radica la competenza del giudice del lavoro.
Ed ancora, “l'azione di regresso dell' , esperibile non solo nei confronti del titolare del Pt_2
rapporto assicurativo, ma anche di chi, assumendo una posizione di garanzia nel luogo di lavoro, ha l'obbligo di tutelare l'incolumità degli occupati al di là della qualifica formale di datore di lavoro, in caso di opere svolte in esecuzione di un contratto di appalto può essere esercitata anche nei confronti del committente, quale garante della vigilanza relativa alle misure di protezione da adottare in concreto, e del direttore dei lavori, di cui risulti la concreta ingerenza nell'esecuzione dei lavori e nella specifica materia della sicurezza”. (Cass. Civ. sent.
n. 10/01/2023, n.375).
Pertanto, nel caso di specie, l'azione di surroga svolta dall' nei confronti del Pt_2 CP_2 appare inammissibile e va respinta in quanto è stata accertata la penale responsabilità del secondo solo per non aver preventivamente controllato l'affidabilità tecnica della ditta e il possesso di CP_3
Pertanto, nel caso di specie, l'azione di surroga svolta dall' nei confronti del Pt_2 CP_2 appare inammissibile e va respinta.
3. Domanda di manleva del nei confronti del . CP_2 CP_1
Parimenti inammissibile risulta la domanda di manleva svolta dal nei confronti del CP_2
in quanto il titolo dedotto in giudizio dal quale deriverebbe la pretesa (contratto di CP_1
appalto) è estraneo al presente giudizio oltre che non provato in quanto non risulta che il abbia allegato agli atti di causa il contratto di appalto né ha chiesto di provarne CP_2
l'esistenza.
In ogni caso, il rigetto della domanda di regresso azionata dall' nei confronti del Pt_2 CP_2
renderebbe superfluo lo scrutinio della domanda di rivalsa che, comunque, attiene a rapporti eminentemente civilistici che esulano dalla competenza di questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/22 come da dispositivo.
P.Q.M.
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio
2778/2017, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie la domanda di regresso svolta dall' nei confronti di e per Pt_2 CP_1
l'effetto lo condanna al pagamento in favore dell' della somma di € 542.409,18 Pt_2
oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2) Dichiara inammissibile la domanda di regresso svolta dall' nei confronti di Pt_2 [...]
; CP_2
3) Dichiara inammissibile la domanda di manleva svolta dal nei confronti del CP_2
; CP_1
4) Condanna al pagamento delle spese in favore dell' quantificate in € CP_1 Pt_2
a Città Metropolitana di Messina quantificate in € 18.916,00 oltre spese generali, cpa, iva e rimborso del C.U. come per legge;
5) Compensa le spese tra l' e in ragione delle difficoltà Parte_2 Controparte_2
interpretative della fattispecie.
Così deciso in Messina il 26.3.2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando