Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/02/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 9451/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...], Parte_1 C.F._1
l'08/11/1973, ed ivi residente in [...]41, elettivamente domiciliata presso e nello studio del'Avv. Anna Cerbara che la rappresenta e la difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Gian Marco Peruggi, come da procura in atti
- Parte attrice - nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], ed ivi CP_1 C.F._2
residente in [...]17, contumace
- Parte convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per la ricorrente: “affinché il Giudice voglia determinare la somma dovuta a titolo di contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne e non autosufficiente, Per_1
in un importo non inferiore ad Euro 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato in data 19/10/2023, la Sig.ra ha convenuto in Parte_1
giudizio Sig. , chiedendo che venisse disposto l'affidamento esclusivo del CP_1
figlio minore , nato in data [...], avuto dalla relazione sentimentale e Per_1
convivenza more uxorio intrattenuta con lo stesso fino all'anno 2015, e che venisse condannato al versamento dell'importo pari ad € 400,00 mensili a titolo di un contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nonostante la regolarità della notifica svolta all'indirizzo di residenza risultante dai certificati anagrafici ove il convenuto è risultato trasferito e quindi rinnovata presso il posto di lavoro, il Sig. non si è costituito in giudizio ne è comparso all'udienza del 13/05/2024, CP_1
rimanendo contumace.
Stante l'intervenuta maggiore età del figlio con conseguente cessazione della materia del contendere in punto affidamento del medesimo, la causa è stata quindi istruita mediante indagini di polizia tributaria sui redditi e sul patrimonio del convenuto, all'esito delle quali è stata rinviata all'udienza cartolare del 17/10/2024 per la precisazione delle conclusioni, che parte ricorrente ha precisato come in epigrafe reiterando unicamente la domanda in punto economico, ed è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda è fondata e merita pieno accoglimento.
Giova brevemente ricordare, in linea di diritto, che a norma degli artt. 147, 315 bis e 316 bis c.c., l'obbligo dei genitori di concorrere ciascuno in proporzione ai propri redditi al mantenimento dei figli non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura fintanto che i figli non abbiano raggiunto una propria indipendenza ed autosufficienza economica, giustificandosi tale diritto nell'ambito ed entro i limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo che tenga conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni naturali del figlio.
Da ciò discende un inscindibile collegamento tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, per cui il diritto al mantenimento del figlio viene meno non solo laddove abbia raggiunto l'autosufficienza economica ma anche qualora il figlio, abusando di quel diritto, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica.
La valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno ch'essi siano con i genitori o con uno di essi, va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, “caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari”, in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com'è stato evidenziato in dottrina, in “forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani” (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993).
Ai sensi dell'art. 337 septies c.c., poi, in caso di separazione, divorzio o scioglimento dell'unione familiare il giudice può disporre a carico dei genitori un contributo economico periodico al mantenimento del figlio maggiorenne da versarsi direttamente in suo favore ovvero a favore dell'altro genitore con esso convivente.
Pertanto, il genitore che agisca nei confronti dell'altro genitore per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, che è condizione legittimante l'azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere compiuto, in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha l'onere di introdurre nel processo.
Orbene, nel caso di specie, è indubbio che il figlio maggiorenne delle parti, che al momento dell'introduzione del giudizio era ancora minorenne, non sia ancora economicamente autosufficiente, avendo egli quasi 19 anni e dovendo ancora ultimare il ciclo di studi scolastici superiori.
È altrettanto pacifico oltre che provato in via documentale il fatto che il figlio viva Per_1
ancora con la madre, la quale si fa carico integrale e in via diretta a tutti gli oneri di mantenimento dello stesso, con la conseguenza che sussiste il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto un contributo economico periodico a carico dell'altro genitore a titolo di concorso al mantenimento del figlio.
Ciò posto, come è noto, la quantificazione del contributo economico al mantenimento del figlio ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della “adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlio che si deve mantenere in ragione della sua età, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ciò in applicazione dei principi generali da sempre applicati in materia e sanciti ora in particolare dall'art. 337 ter, co. IV, c.c.
Nel caso in esame, tenuto conto delle esigenze di vita del figlio in ragione della sua età di quasi 19 anni - il quale soffre peraltro di una forma di epilessia per cui gli è stata riconosciuta l'invalidità -, alla luce dell'assenza di qualsivoglia contributo paterno al mantenimento dello stesso e delle condizioni economiche del padre il quale, dalla documentazione acquisita, percepisce un reddito pari a circa € 11.000,00 annui, appare congruo in assenza di allegazioni da parte del convenuto l'importo richiesto pari ad € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016. Il tutto con decorrenza dalla domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del convenuto nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi, stante l'esiguità dell'istruttoria, di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 per le cause di volontaria giurisdizione dal valore compreso fra € 5.201,00 ed € 26.000,00 calcolato ai sensi dell'art. 13 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 337 septies c.c.
CONDANNA il Sig. al pagamento in favore della Sig.ra CP_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese dell'importo mensile pari ad € 400,00, oltre rivalutazione Istat,
a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , nato a [...] Persona_2
il 22/12/2005, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016, con decorrenza dalla domanda;
CONDANNA il Sig. al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 CP_1
per compensi di avvocato, oltre al 15% di spese generali, CPA ed IVA se dovuta. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 13/12/2024
Il Giudice Delegato Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini