Sentenza 1 ottobre 2025
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Il giudice è garante della dignità della persona? di Carmela Salazar 1. Il giudice è garante della dignità della persona? Il bel volume di Roberto Conti, Scelte di vita o di morte: il giudice è garante della dignità umana? Relazione di cura, DAT e “congedo dalla vita” dopo la l. n. 219/2017, Roma, 2019, mostra come rispondere a questa domanda risulti facile e difficile al tempo stesso. Appare facile rispondere positivamente, considerando il rapporto privilegiato che, nel nostro ordinamento, la magistratura intrattiene con i diritti fondamentali, i quali – come afferma la sent. n. 85/2013 della Corte costituzionale, la prima sul “caso Ilva” – «nel loro insieme costituiscono espressione …
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Il giudice è garante della dignità della persona? di Carmela Salazar 1. Il giudice è garante della dignità della persona? Il bel volume di Roberto Conti, Scelte di vita o di morte: il giudice è garante della dignità umana? Relazione di cura, DAT e “congedo dalla vita” dopo la l. n. 219/2017, Roma, 2019, mostra come rispondere a questa domanda risulti facile e difficile al tempo stesso. Appare facile rispondere positivamente, considerando il rapporto privilegiato che, nel nostro ordinamento, la magistratura intrattiene con i diritti fondamentali, i quali – come afferma la sent. n. 85/2013 della Corte costituzionale, la prima sul “caso Ilva” – «nel loro insieme costituiscono espressione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/10/2025, n. 2578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2578 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 784/2018, riservata in decisione alla udienza del
3 giugno 2025, con assegnazione alle parti di giorni 60 per il deposito delle memorie conclusionali e di ulteriori 20 giorni per quelle di replica, venuti a scadere il 22 settembre 2025;
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura a margine Parte_1 C.F._1 dell'atto di citazione, dall'avv. Achille Pascià, presso il cui studio elettivamente domicilia in San
IU AN (Na), alla via Scudieri n. 185.
- ATTORE-
CONTRO
in persona del suo legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato, dall'Avv. Francesco Maria La Mantia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Giosuè Carducci n.42,
- CONVENUTA-
E
DOTT. (C.F.: , rappresentato e difeso, giusta Controparte_2 C.F._2 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
16.04.2018, dall'avv. Paolo Nunziata, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nola (Na), alla via San Paolo Belsito n. 79;
- CONVENUTO – NONCHE'
ASSICURATRICE P.IVA , in persona del procuratore speciale Controparte_3 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione risposta depositata telematicamente in data 18.02.2019, dagli avv.ti Giulio Gonnella e Anna Paola Bellistri, unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio del secondo difensore in Castellammare di Stabia
(NA) alla via Denza n. 24;
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA -
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il dott. Parte_1 [...]
e la per sentirli condannare al risarcimento dei danni CP_2 Controparte_4 patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'errato intervento di “addominoplastica, correzione di ginecomastia e liposuzione” praticatogli in data 21.09.2015 presso la struttura sanitaria convenuta, per un totale di euro 122.260,50, come meglio descritti in citazione.
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto, in particolare che: - aveva denunciato immediatamente le anomalie visibili ad occhio nudo conseguenti all'intervento subito, ovvero un enorme cicatrice al basso ventre, l'ombelico posizionato lateralmente alla linea alba (destra), con aumento di diametro del foro e la rimanenza di materiale adiposo ai fianchi;
- a fronte dell'inerzia del dott. , per CP_2 porre rimedio agli errori da questi commessi aveva dovuto rivolgersi ad altro chirurgo estetico, dott.
e sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico di revisione addominoplastica per Persona_1 mal posizionamento dell'ombelico eseguito presso la medesima casa di cura in data 12.02.2016; - non era stato adeguatamente informato dalla struttura sanitaria circa i rischi connessi al trattamento chirurgico, essendogli stato sottoposto un modello di consenso informato assolutamente generico e redatto in modo del tutto inidoneo a comprovare quali informazioni nel caso concreto fossero state effettivamente fornite.
2. Si è costituita in giudizio la (d'ora innanzi per brevità “ Controparte_4 CP_4
), contestando ogni sua responsabilità nell'esecuzione dell'intervento addebitabile, in via
[...] esclusiva, agli operatori sanitari in difetto dell'allegazione specifica di un inadempimento delle prestazioni riconducibili al cd contratto di spedalità e della prova del nesso causale tra la condotta assuntamente negligente del medico esecutore ed i danni subiti. Ha contrastato, inoltre, la fondatezza della richiesta di risarcimento del danno per violazione del diritto di autodeterminazione, sostenendo di aver assolto pienamente all'obbligo informativo sulla stessa incombente ed ha evidenziato, infine,
l'esorbitanza della quantificazione dei danni offerta in citazione.
3. Si è, altresì, costituito in giudizio il convenuto dott. che ha contestato la fondatezza CP_2 della formulata domanda, obiettando che il paziente non aveva rispettato l'obbligo contrattualmente assunto di informare il chirurgo del manifestarsi di effetti collaterali o risultati poco soddisfacenti e che l'intervento di addominoplastica doveva considerarsi correttamente riuscito in quanto eseguito in conformità alle linee guida dettate dalla comunità scientifica e senza complicazioni perioperatorie e postoperatorie. Ha poi specificamente contrastato le singole voci di danno richieste dall'attore e lamentato la violazione dell'art. 12 della L. 24/2017 per non avere l'attore evocato in giudizio direttamente la compagnia assicurativa, litisconsorte necessaria. Ha, quindi, chiesto ed ottenuto di essere autorizzato alla chiamata in causa nei confronti della per essere Parte_2 manlevato e garantito.
4. Quest'ultima, costituitasi, a sua volta ha eccepito: - l'inoperatività della polizza assicurativa per violazione dell'art. 1892 c.c. ed 1 e 7 delle condizioni contrattuali per avere il dott. CP_2 dolosamente omesso di informare la compagnia all'atto della sottoscrizione del contratto di assicurazione dell'erronea esecuzione dell'intervento in danno dell'odierno attore di cui non poteva non essere a conoscenza alla luce della prospettazione dei fatti contenuta in citazione e della esecuzione dell'intervento di riparazione presso la stessa;
- la natura “in secondo rischio” CP_4 della garanzia prestata;
- l'infondatezza della domanda attorea o comunque la con-causalità del secondo intervento chirurgico subito dal nella determinazione dei danni lamentati;
- la Pt_1 previsione della franchigia contrattualmente pattuita nella misura del 10%.
5. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'ascolto di un unico teste ammesso per il solo medico convenuto e l'espletamento di una ctu medica affidata ai dottori e . Chiesti chiarimenti e disposta la Persona_2 Persona_3 rinnovazione delle operazioni peritali, a seguito del deposito dell'elaborato definitivo, la causa all'udienza del 12.12.2024, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 9 luglio 2024), è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 3 giugno 2025. Indi, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, è stata riservata a sentenza con concessione del duplice termine di legge per lo scambio degli scritti conclusionali, così giungendo alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In via pregiudiziale e ai fini della verifica dell'integralità del contraddittorio, va osservato che - contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto dott. - correttamente l'attore non ha CP_2 evocato in giudizio la compagnia di assicurazione, non essendo configurabile, allo stato, il litisconsorzio necessario contemplato dall'art. 12 della Legge n. 24/2017, in ragione dell'assenza dei decreti ministeriali attuativi.
Difatti è da evidenziare che il decreto 15 dicembre 2023, n. 232, di cui al comma 6 dell'art. 10 della
Legge Gelli-Bianco, sebbene sia stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51, dell'01.03.2024, nel rispetto della vacatio legis, è entrato in vigore il 16.03.2024, conseguentemente, solo a partire dalla sua entrata in vigore può ritenersi applicabile la previsione di cui all'art. 12 delle Legge citata, in base al quale è ammissibile l'azione diretta del danneggiato nei confronti della Compagnia assicurativa al fine di sentirla condannare al pagamento diretto, in forza della normativa speciale, del risarcimento dei danni subiti dal paziente presso la struttura sanitaria assicurata. Invero, in base al principio tempus regit actum, considerata la natura strettamente processuale della norma di cui all'art. 12 della L. 24/2017, la stessa può applicarsi retroattivamente, cioè nell'ambito di giudizi aventi ad oggetto fatti lesivi antecedenti al 16.03.2024, ma limitatamente ai giudizi istaurati dopo la sua entrata in vigore (si v. Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 965 del 29 aprile 2024; Tribunale di Pavia, ordinanza 19 febbraio 2022). In questo senso, quindi, sebbene la Legge Gelli-Bianco preveda la partecipazione obbligatoria di tutte le parti coinvolte nel tentativo conciliativo, ivi inclusa la Compagnia Assicurativa, tuttavia la medesima Legge, nel disciplinare l'azione diretta nei confronti dell'Assicurazione, stabilisce espressamente che rimane salvo quanto previsto dall'articolo relativo all'accertamento tecnico preventivo e quindi che la partecipazione delle compagnie assicurative a detto procedimento conciliativo non può essere subordinata alle condizioni previste per l'esercizio dell'azione diretta nel merito.
2. Deve poi essere declinata la certa procedibilità della domanda, per essere stata la stessa fatta precedere dal tentativo obbligatorio di mediazione (conclusosi con esito negativo), alternativo all'espletamento del procedimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c.
3. Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e merita di essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esplicitate.
3.1. Si premette che il caso di specie deve essere inquadrato sotto l'egida della responsabilità contrattuale, ritenuto che deve considerarsi ininfluente, in questa sede, la promulgazione della L. n.
24 del 2017 - che, all'art. 7, comma 3, prevede che il professionista che operi all'interno di una struttura sanitaria pubblica o privata risponda del proprio operato ex art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente - non potendo tale legge applicarsi a fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore, in ragione della regola generale di cui all'art. 11 disp. prel. c.c. (cfr., in argomento, Trib. Avellino 12/10/17, n. 1806). Tale conclusione, già sostenuta dalla prevalente giurisprudenza di merito, risulta avvalorata dal recente arresto di Cass. n. 28994/2019, secondo cui le norme sostanziali contenute nella L. n. 24/17, tra cui l'art. 7 co. 3, non hanno portata retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore.
3.2.Per quanto attiene, invece, alle disposizioni della L. n. 189/12, di conversione del D.L. n. 158/12
(cd. decreto Balduzzi), si è già da tempo precisato in giurisprudenza che l'art. 3, co. 1, di tale legge
- nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile' - non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (Cass. n. 27391/14; Cass. n. 8940/14).
Sicché, ricondotta anche la responsabilità del singolo sanitario, per fatti antecedenti all'entrata in vigore della legge , nell'ambito della disciplina di tipo contrattuale (ex art. 1173 c.c.), Parte_3 deve altresì soggiungersi che, trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c.
Tale diligenza si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico - con impiego delle energie, dei mezzi e delle tecniche obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata - finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (v., in termini similari, Cass. n. 12995/06). La misura dello sforzo dovuto dal debitore, inoltre, deve essere calibrata (oltre che in relazione al tipo di attività imposta per il soddisfacimento dell'interesse creditorio) sul grado di specializzazione del professionista, nonché sul grado di efficienza della struttura in cui il primo opera. Sicché, dal medico altamente specializzato ed inserito in una struttura di eccellenza è esigibile una diligenza più elevata di quella esigibile, dinanzi al medesimo caso clinico, da parte del medico con minore specializzazione o inserito in una struttura meno avanzata (cfr. Cass. n. 17143/12). Il normale esito della prestazione dipenderà, allora, da una pluralità di fattori, quali il tipo di intervento, le condizioni generali del paziente, l'attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche (stato dell'arte), l'organizzazione dei mezzi adeguati al raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, e risponderà dunque ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso concreto.
Pacifico è poi l'inserimento della posizione dell'ente ospedaliero all'interno di un sinallagma contrattuale. Rileva in particolare il Tribunale che la Suprema Corte di Cassazione con sentenza 1° luglio 2002, n.
9556 ha confermato l'orientamento alla stregua del quale, in ipotesi di intervento chirurgico non correttamente eseguito, quella della casa di cura (ovvero dell'ente ospedaliero) è ascrivibile al novero della responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione che la stessa casa di cura assume, direttamente con i pazienti, di prestare la propria organizzazione aziendale per l'esecuzione dell'intervento richiesto: ed infatti, all'adempimento dell'obbligazione predetta è collegata la rimunerazione della prestazione promessa, in essa incluso anche il costo inteso come rischio dell'esercizio dell'attività di impresa della casa di cura. In particolare, si è in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto contratto di spedalità), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del servizio sanitario nazionale insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo latu sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., all'uopo, anche 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 8 gennaio 1999, n. 103).
Peraltro, così ricostruita la fattispecie, la struttura certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 cod. civ. A tale proposito, peraltro, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito - così sgombrando il campo da qualsivoglia dubbio ed equivoco - che rispetto al detto inquadramento dogmatico non rileva la circostanza per cui il medico che eseguì l'intervento fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass. 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura (ovvero all'ospedale) per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore.
La riconduzione dell'obbligazione professionale del sanitario nell'ambito di un modello di "tipo contrattuale", e della eventuale responsabilità che ne consegua nell'ambito di quella da inadempimento ex artt. 1218 ss. c.c., ha, poi, i suoi corollari anche sotto il profilo probatorio. Ove, infatti, sia dedotta una responsabilità del sanitario per l'inesatto adempimento della prestazione, secondo la giurisprudenza di legittimità da ultimo consolidatasi, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del "contatto") e dell'evento dannoso, nonché, anche tramite presunzioni, del nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", con l'azione o omissione dei sanitari, per essere anche l'eziologia parte del fatto costitutivo dedotto che l'attore deve provare (in tali termini,
Cass. n. 18392/2017), restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, e dunque inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 10050/2022; Cass. n.
26907/2020; Cass. n. 18102/2020; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 3704/2018;
Cass. n. 29315/2017; Cass. n. 18392/2017; Cass. n. 11789/2016).
Precisamente, dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale - quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo (che, peraltro, si distingue dall'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze dannose, finalizzata a delimitare, a valle, i confini della già accertata responsabilità risarcitoria) - si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che sarà rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass. 20904/13).
Viceversa, provato il nesso di causalità tra condotta del danneggiante e danno, da parte del danneggiato, spetterà al primo (il danneggiante) dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione, cioè il caso fortuito (così, in motivazione, Cass. n. 18392/17).
In sintesi, in tema di responsabilità di tipo contrattuale del medico nei confronti del paziente, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo, invece, a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass. n. 24073/2017, n.
975/2009, n. 577/2008 e n. 11488/2004).
3.3. Posta, in diritto, la premessa che precede relativa al regime giuridico, anche probatorio, del rapporto controverso, si osserva come l'attuale giudizio è volto ad accertare eventuali responsabilità del dott. operante presso la struttura sanitaria convenuta, il quale non eseguiva CP_2 correttamente l'intervento chirurgico di “addominoplastica, correzione di ginecomastia e liposuzione”, facendo residuare: - numerose e deturpanti cicatrici, - il mal posizionamento dell'ombelico e la rimanenza di materiale adiposo sui fianchi. Orbene: a) il paziente deve provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove malattie, senza dovere sobbarcarsi l'onere di provare specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale;
b) il medico (ovvero l'ente ospedaliero o la struttura sanitaria - cfr. l'art. 1228 cod. civ. -) deve dimostrare che la prestazione fu eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile
(cfr. anche Cass. 18 aprile 2005, n. 7997). Orbene, l'accertamento del nesso causale deve essere compiuto con le regole del diritto: e dunque alla luce dei principi consacrati negli artt. 40 e 41 cod. pen. applicabile anche in tema di illecito civile od inadempimento contrattuale, un valido nesso causale tra una condotta ed un evento di danno può ritenersi sussistente allorché ricorrano due condizioni: che la condotta abbia costituito un antecedente necessario dell'evento e l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento.
3.4. ha certamente fornito la prova del titolo mediante il deposito della Parte_1 documentazione medica e delle cartelle cliniche. Del resto, la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti, non solo non è stato affatto contestata, ma risulta confermata dalle stesse difese dei convenuti, che espressamente ammettono che l'attore è stato sottoposto in data 21.09.2015 ad un intervento di addominoplastica condotto dal dott. presso la , così avvalorando CP_2 Controparte_4 la sussistenza di tale rapporto, sì da aprire all'applicazione dei principi ermeneutici surrichiamati, propri dell'art. 1218 c.c.
È altrettanto pacifico che l'intervento avesse finalità puramente estetiche, essendosi l'attore sottoposto allo stesso al fine di correggere un difetto e/o migliorare il proprio aspetto fisico.
Il collegio peritale nominato in corso di causa (composto da un medico legale e da un chirurgo estetico) le cui conclusioni si ritiene di condividere, ha accertato un inadempimento professionale solo parziale all'accordo contrattuale dedotto in giudizio, configurando una responsabilità solo del convenuto esecutore del primo intervento.
I CTU nominati, che hanno condotto le indagini sulle foto prodotte dall'attore e mai seriamente contestate dai convenuti (se non all'esito dell'invio della bozza peritale), hanno accertato che “la qualità delle cicatrici non è dipesa dall'atto chirurgico in sé ma dalla qualità della pelle del paziente, tenendo conto che le suture sono state eseguite su tessuti in tensione (difatti anche dopo l'intervento di revisione eseguito dal dott. le cicatrici appaiono discromiche e diastasate)”. Nella Per_1 fattispecie, infatti, “il paziente aveva subito una notevole perdita di peso, circa 30 kg e la sua pelle presentava smagliature ed era distrofica, il che poteva essere indicativa per una cattiva cicatrizzazione non imputabile all'atto chirurgico. Prova ne è la cicatrice del post operatorio del secondo intervento chirurgico (il cui obiettivo era di riposizione l'ombelico nella sua posizione naturale, abbassare la cicatrice in regione pubica e completare la lipoaspirazione sui fianchi), che appare sicuramente più lineare, ma comunque slargata e discromica”.
Hanno, invece, affermato che il dott. ha sicuramente errato nel posizionare l'ombelico CP_2 nella sua giusta locazione, che a fine dell'intervento appariva dislocato lateramente di circa 1,5 cm dalla linea mediana dell'addome, il che ha comportato la necessità di un secondo intervento in ragione dell'insoddisfacente risultato estetico ottenuto.
Hanno, in particolare, specificato che l'errore del chirurgo è stato quello di non prendere in considerazione i punti fondamentali della parete addominale, anche in mancanza di disegno operatorio, ovvero linea alba, direzione dei peli, spine iliache anterosuperiori,
Hanno, quindi, quantificato il danno biologico nella misura del 4-5 %.
Per quanto concerne l'inabilità temporanea, conseguente all'intervento, questa è stata totale per giorni
15 totale e parziale al 50%per giorni 15.
La relazione dei consulenti nominati appare, dunque, condivisibile in ragione della precisione dei rilievi svolti e della congruità dei giudizi espressi ed in virtù del superamento delle osservazioni alla consulenza sollevate dalle parti cui espressamente si rimanda. In particolare, priva di consistenza si appalesa la doglianza nella quale ha insistito anche negli scritti conclusionali la casa di cura, che mira a invalidare l'operato svolto dagli ausiliari dell'ufficio siccome eseguito unicamente sulla scorta delle fotografie del post- operatorio dell'intervento eseguito dal dott. . Ed invero, come CP_2 anticipato le stesse non sono state tempestivamente contestate e unitamente alla documentazione medica presente in atti sono idonee a soddisfare senza dubbio l'onere del paziente di provare i danni di cui chiede il ristoro, senza che possa ritenersi necessario a tal fine la sottoposizione ad un accertamento tecnico preventivo prima di sottoporsi al secondo intervento, scelta rimessa a una libera valutazione della parte. Del resto, le considerazioni svolte dai nominati consulenti risultano confortate dal diario clinico operatorio presente in Cartella Clinica del 2 intervento eseguito dal Dott. , Per_1 dove si legge: “Ombelico isolato, viene posizionato nella corretta posizione, chiusura della cicatrice pregressa dove era alloggiato scorrettamente l'ombelico”.
È poi appena il caso di evidenziare come il dott. non possa andare esente da responsabilità CP_2 per una presunta violazione del paziente dell'obbligo contrattualmente previsto di informare il medico degli esiti insoddisfacenti dell'intervento, poiché in ogni caso una clausola che esclude o limita preventivamente la responsabilità per dolo o colpa grave, è nulla in quanto la tutela della salute è un diritto fondamentale e una norma di ordine pubblico.
3.5. Passando alla liquidazione del danno, come solitamente avviene in giudizi analoghi, non esistendo per il giudice precisi riferimenti normativi che indicano criteri certi di liquidazione, viene fatto riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano così come aggiornate.
Prima dell'ultimo aggiornamento le tabelle milanesi prevedevano la liquidazione di entrambe le voci di danno (morale e biologico) e che queste, quindi, “pervengono - non correttamente - all'indicazione di un valore monetario complessivo costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno”
(Cass. 25164/20). La componente morale del danno, da accertare caso per caso, non deve essere considerata come sempre presente e che quindi, anche per questo motivo, la SC ha stigmatizzato le tabelle milanesi per la sussistenza di un erroneo automatismo nella liquidazione.
A seguito di tale intervento nomofilattico il Tribunale di Milano si è adeguato elaborando una nuova tabella, sostituendo a quella elaborata nella edizione del 2018 che recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale, una aggiornata ove, fermo il valore monetario unitario, è stata indicato l'importo di ciascuna delle citate componenti. Pertanto, posto che nel caso in esame non è stata data la prova del danno morale e inteso come “rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato” (Cass cit) tale voce di danno non può essere liquidata in quanto del tutto sfornita di supporto probatorio, oltre che articolata in maniera generica.
Alla luce delle nuove tabelle adottate dal Tribunale meneghino proprio facendo seguito alla predetta sentenza della Cassazione n. 25164/2020 ed aggiornate al 2024, considerando una percentuale di invalidità nella misura del 4% ed in considerazione dell'età del danneggiato all'epoca del primo intervento (27), si ottiene una somma di euro 5.758,00.
Accanto a tale importo si stima un danno per ITT di 15 giorni ed una parziale di 15 giorni ad un tasso medio del 50%, alla luce della medesima tabella già richiamata, di euro 2.587,50.
Il totale del danno biologico risarcibile ammonta dunque ad euro 8.345,50 somma cui andranno condannati la convenuta struttura sanitaria ed il dott , in solido tra loro. CP_2
Va, in proposito, osservato che “In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con
i corresponsabili, senza che tale domanda possa ricavarsi dalle eccezioni con cui il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato.” (cfr., in tal senso ed “ex permultis”, Cass. civ., sez. III, 25 agosto 2006, 18497).
Ora va detto che la responsabilità contrattuale della struttura nei confronti del paziente danneggiato, non solo potrà ricorrere per il fatto del personale medico dipendente o del personale ausiliario, ma altresì potrà essere affermata per l'eventuale insufficienza o inidoneità dell'organizzazione della struttura stessa, a prescindere dalla responsabilità o dall'eventuale mancanza di responsabilità del medico. La struttura sanitaria può esercitare l'azione di regresso, sia in tutto che in parte, nei confronti del medico, atteso che, come si è detto, quest'ultimo assume la veste di ausiliario di cui si è avvalso il debitore nell'adempimento della obbligazione, ex art. 1228 c.c. In questa ipotesi, infatti, è possibile la prova che il danno subito dal paziente sia esclusivamente imputabile al medico e tuttavia la struttura sarà chiamata a risponderne, nei confronti del paziente, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. come del resto, per quanto si dirà, occorso nel caso di specie. Ebbene si deve dar seguito all'ultimo orientamento in tema di azione di regresso sulla scorta di una recente sentenza ( n. 29001/21) che ha confermato un filone giurisprudenziale che si va sempre più affermando a mente del quale “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati.”
Donde, non essendo stato nella specie allegato un comportamento del sanitario del tutto dissonante rispetto ad una ordinaria condotta, non può che essere riconosciuta una responsabilità sanitaria paritaria della casa di cura e del medico. Vanno poi riconosciuti gli interessi legali, dal settembre 2015 alla data di deposito della sentenza, sulla somma di euro 8.345,50 da devalutarsi alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di euro 8.345,50 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo.
3.6. Non merita, invece, di trovare accoglimento la domanda volta al risarcimento delle spese mediche sostenute (in difetto della produzione di documentazione idonea a provarne l'effettivo esborso, essendo state offerte in comunicazione delle mere fatture non quietanze e senza l'indicazione della modalità di pagamento effettuata) e di quelle future (non essendo stata data prova in ordine agli interventi che eventualmente l'attore dovrà subire).
3.7. In citazione l'attore lamenta, inoltre, di non essere stato adeguatamente informato circa la natura dell'intervento chirurgico, nonché sui rischi dello stesso.
3.7.1. In relazione alla spiegata domanda di violazione del consenso informato si osserva che "In tema di attività medico-chirurgica, il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee
a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medicochirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all'uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico, né rilevando, ai fini della completezza ed effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell'informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone"
(Cass. n. 2177/2016 così massimata). Va comunque precisato che, nel caso in cui il paziente lamenti una lesione alla salute quale conseguenza del mancato (o corretto) consenso è necessario fornire adeguata prova, anche sotto il profilo dell'allegazione, che la condotta omessa avrebbe evitato l'evento ove fosse stata tenuta: se, cioè, l'adempimento da parte del medico dei suoi doveri informativi avrebbe prodotto l'effetto della non esecuzione dell'intervento chirurgico dal quale lo stato patologico è poi derivato. Deve quindi potersi affermare che il paziente avrebbe rifiutato l'intervento ove fosse stato compiutamente informato, giacché altrimenti la condotta positiva omessa dal medico (informazione, ai fini dell'acquisizione di un consapevole consenso) non avrebbe comunque evitato l'evento (lesione della salute).
Nel caso di specie, sul punto non sono state dedotte istanze istruttorie che potessero confermare l'allegazione espressa. In sostanza non vi è alcuna prova che nonostante la prospettazione dei possibili rischi, l'attore non si sarebbe sottoposto all'intervento chirurgico de quo.
3.7.2. Diversa è l'ipotesi del danno di per sé cagionato dalla mancata informazione, quale lesione del diritto all'autodeterminazione.
Si ricorda che quest'ultimo si configura quale vero e proprio diritto della persona che trova fondamento nei principi espressi negli artt. 2,13 e 32 della Costituzione (sent. 438/2008 della Corte
Costituzionale), senza che assuma alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno. Ciò perché, sotto questo profilo, ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica (Cass. n. 20894/2012; anche n. 16543/2011).
Così, in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, di talché l'errata esecuzione di quest'ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell'obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti - rispettivamente, all'autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all'integrità psicofisica - pregiudicati nelle due differenti ipotesi (Cass. n. 2854/2015). Ricorrendo la seconda fattispecie, “l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori - anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione - a condizione che sia allegata e provata, da parte dell'attore, l'esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto fondamentale alla autodeterminazione in sé considerato, sempre che essi superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o fastidi” (da ultimo, Sez. 3, ord. 22 agosto 2018, n. 20885, Rv. 650433-01), restando, peraltro, inteso che tale prova potrà darsi anche a mezzo di presunzioni, “la cui efficienza dimostrativa seguirà una sorta di ideale scala ascendente, a seconda della gravità delle condizioni di salute e della necessarietà dell'operazione” (da ultimo Cass. 1043/19).
Nel caso di specie non sono state allegate quali lesioni del diritto all'autodeterminazione si siano concretizzate nella coscienza del paziente dal momento che costituirà oggetto di danno risarcibile la lesione dell'autodeterminazione tutte le volte che, e solo se, il paziente abbia subito le inaspettate conseguenze dell'intervento senza la necessaria e consapevole predisposizione ad affrontarle e ad accettarle, trovandosi invece del tutto impreparato di fronte ad esse, ovvero una corretta informazione avrebbe consentito al paziente la necessaria preparazione ad affrontare il periodo post-operatorio nella piena e necessaria consapevolezza di tutte le sue possibili conseguenze.
Nessuna allegazione è stata offerta che possa consentire al Tribunale di accertare quale ed in cosa sia consistita la sofferenza ed il turbamento derivato al paziente sottoposto ad atto terapeutico inconsapevole diverso dal danno alla salute.
L'istante, infatti, non ha allegato né provato che tipo di patimento, diversi dal danno alla salute, abbia sofferto successivamente all'intervento eseguito dal dott. . CP_2
Difatti, la sola violazione del diritto di autodeterminazione si identifica con il cd. danno evento che non è risarcibile ex sé, potendosi di converso risarcire solo il cd. danno – conseguenza “In materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa"(cfr Cass. n. 24471/20).
4. Deve essere a questo punto esaminata la domanda di manleva proposta dal dott. nei CP_2 confronti della propria compagnia di assicurazione.
4.1. ha eccepito, in primo luogo, l'inoperatività della copertura assicurativa Parte_2 per violazione dell'art. 1892 c.c., per avere il convenuto – con dolo o colpa grave – taciuto circostanze che, se rese note, l'avrebbero indotta a non stipulare il contratto assicurativo, o comunque ad escludere dall'oggetto della copertura il sinistro occorso a . Parte_1
L'art. 1892 c.c. dispone che laddove vengano rese dall'assicurato dichiarazioni inesatte o reticenti,
“che siano rilevanti ai fini della manifestazione del consenso al contratto da parte dell'assicuratore, questi ha la possibilità di chiedere l'annullamento del contratto se tale reticenza venga scoperta prima che il sinistro si verifichi, oppure di rifiutare il pagamento dell'indennizzo, anche lasciando in vita il contratto, se la reticenza venga scoperta dopo il sinistro, ovvero prima del sinistro, ma quando quest'ultimo si verifichi entro tre mesi” (Cass. n. 11905 del 19.6.2020).
Per giurisprudenza consolidata la norma in esame presuppone la concomitante sussistenza di tre requisiti, ovvero: a) la dichiarazione inesatta, o una reticenza dell'assicurato; b) l'influenza di tale dichiarazione o reticenza ai fini della reale rappresentazione del rischio;
c) la sussistenza del dolo o della colpa grave dell'assicurato (cfr. Cass. 5115/1994).
Non è sufficiente, dunque, che vi sia un'informazione inesatta e/o reticente, sia essa dolosa o gravemente colposa, ma occorre altresì che tale circostanza abbia assunto, nella prospettiva dell'assicuratore, un valore determinante nella formazione del suo consenso, e, in particolar modo sul rischio assicurato, la cui prova incombe a carico dello stesso assicuratore.
Nella specie, innanzitutto, non vi è prova che al momento della sottoscrizione della polizza il medico convenuto avesse contezza del sinistro occorso al e pur a voler dedurre dalle circostanza dal Pt_1 fatto che il paziente fu sottoposto sei mesi più tardi ad un intervento correttivo presso la medesima casa di cura non può non evidenziarsi come si è limitata ad allegare la Parte_2 circostanza asseritamente omessa, ed a dedurne la rilevanza sul processo di formazione della volontà contrattuale, ma non ha fornito alcun elemento effettivo di prova riguardo al peso che tale circostanza avrebbe potuto avere, tantomeno ha precisato in alcun modo l'incidenza che tale reticenza avrebbe potuto avere sul rischio contrattuale e ad indicare, in senso alternativo e sulla base di circostanziati elementi di fatto, magari relativi ad altri contratti posti in essere per la stessa tipologia di rischio, a quali diverse condizioni (ovviamente più vantaggiose per la compagnia) la polizza sarebbe stata in ipotesi stipulata.
Pertanto, l'eccezione è infondata e va disattesa.
4.2. Parimenti, va rigettata l'eccezione con cui invoca l'applicabilità dell'art. Parte_2
1914 c.c..
La chiamata in causa deduce che, essendo l'attività contestata al convenuto stata espletata presso la
Casa di Cura Santa Lucia di San IU AN, aderente all'Associazione Italiana Ospedalità
Privata (AIOP), con conseguente obbligo di copertura assicurativa per il personale (ex art. 25 del
Contratto Collettivo di Lavoro per il personale medico), l'assicurato avrebbe perso il diritto alla garanzia assicurativa per non aver chiamato in causa la predetta struttura ospedaliera, né richiesto alla medesima il nominativo della compagnia assicurativa a tanto incaricata. Sul punto occorre evidenziare, in primo luogo, l'inconferenza del richiamo all'art. 1914 c.c.
(discorrendo la norma dell'obbligo dell'assicurato di fare il possibile per evitare o diminuire il danno oggetto di assicurazione, e non dell'indennizzo da corrispondere), ed in secondo luogo che la chiamata in causa non ha fornito alcun tipo di prova dell'effettiva sussistenza di tale ulteriore rapporto assicurativo. Un conto, difatti, è la prova dell'adesione della struttura all'AIOP, peraltro da riferirsi – al più – al periodo 2002-2005, altro è l'effettiva esistenza ed operatività al caso in esame di una polizza assicurativa in favore del convenuto.
4.3. E', invece, fondata la difesa con cui la chiamata in causa eccepisce l'esistenza di uno scoperto, pari al 10% delle somme da corrispondere (art. 20 delle condizioni generali di contratto).
Per l'effetto, la domanda di manleva formulata dal dott. risulta fondata e CP_2 Parte_2 va condannata a manlevare il convenuto delle somme – ivi comprese quelle relative alle
[...] spese di lite, ai sensi dell'art. 1917, 3° comma, c.c. - che quest' ultimo sarà chiamato a versare in forza dei motivi che precedono, detratto lo scoperto del 10%.
5. Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
6. Le spese di lite, del presente giudizio seguono la soccombenza dei convenuti, ex art. 91 c.p.c., che vanno condannati, in solido tra loro in ragione della comunanza dell'interesse alla causa ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a rifondere quelle sostenute dall'attore per la difesa nel presente giudizio.
Alla liquidazione delle stesse si provvede, in assenza del deposito di specifica notula da parte del patrono della parte attorea vittoriosa, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022, per le cause di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00 (così determinato in base all'ammontare del risarcimento in concreto riconosciuto).
Si precisa, inoltre, che quanto alle spese vive vengono riconosciute solo quelle della marca di euro
27,00, mancando in atti la prova degli esborsi relativi alle notifiche e al contributo unificato
(risultante a debito).
6.1. Le stesse devono poi essere distratte in favore dell'avv. Achille Pascià, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
6.2. Per il principio di causalità devono, inoltre, essere poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese della CTU espletata in corso di causa, come liquidate con decreto che contestualmente si emette, con diritto della parte che le ha eventualmente anticipate ad ottenerne il rimborso.
6.3. Data la soccombenza di rispetto alla domanda di manleva proposta dal Parte_2 dott. , la prima va condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dal secondo, CP_2 con liquidazione come in dispositivo in applicazione dei medesimi criteri poc'anzi illustrati.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda giudiziale, accerta la paritaria responsabilità dei convenuti
Dott. e in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 Controparte_4 nella causazione dei danni subiti dall'attore;
2) per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore dell'importo di euro 8.345,50, oltre interessi sulla somma devalutata alla data del 21 settembre 2015 per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di euro 8.345,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo;
3) condanna il dott. e la in persona del legale CP_2 Controparte_4 rappresentante p.t., al pagamento in favore del difensore antistatario dell'attore, avv. Achille Pascià, delle spese del presente giudizio, che si liquidano, complessivamente, in euro 27,00 per esborsi ed euro 5.077,00 (di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro
1.680,00 per quella istruttoria ed euro 1.701,00 per quella decisionale) per compensi professionali forensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva, cpa;
4) pone a carico del dott. e della in persona del legale CP_2 Controparte_4 rappresentante p.t., le spese relative alle CTU come liquidate con separato decreto che contestualmente si emette, con diritto della parte che le abbia eventualmente anticipate ad ottenerne il rimborso;
5) in accoglimento della domanda di manleva proposta dal dott. nei confronti di Controparte_2
condanna quest'ultima, in persona del legale rappresentante p.t., a Parte_2 tenere indenne il primo dal pagamento di tutte le somme di cui lo stesso è tenuto in virtù delle statuizioni di cui ai capi 1), 2), 3) e 4) del presente dispositivo, nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Nola, 1ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Cennamo