Articolo 23 della Legge 24 aprile 1980, n. 146
Articolo 22Articolo 24
Versione
28 aprile 1980
Art. 23.
Ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , il complessivo finanziamento dello Stato per le attivita' di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato e per quelle di formazione professionale residue svolte nelle regioni a statuto speciale, nonche' per il finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e' fissato, per l'anno finanziario 1980, in lire 30 miliardi.
Entrata in vigore il 28 aprile 1980