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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/09/2025, n. 2487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2487 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2572/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2572/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA MONTE Parte_1 C.F._1 AMIATA N. 14 01100 VITERBO presso lo studio dell'avv. CALABRESE GIUSEPPINA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in C.SO DI PORTA ROMANA, 122 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. CORBO' FILIPPO MARIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
(C.F. ,. Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
sulle seguenti conclusioni. Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis– in via principale e nel Parte_1 merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2597/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione decima Civile, Giudice Dott.ssa Lucia Francesca Iori, nell'ambito del giudizio N.R.G. 41703/2020, depositata in cancelleria in data 08/03/2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: Nel merito: premesso ogni accertamento e declaratoria del caso, e reietta ogni avversa istanza, -accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità o in mero subordine il concorso di colpa del Controparte_3 nella causazione del sinistro de quo quale conducente /proprietario del veicolo Jeep modello Renegade
[...] targato FC572NZ, assicurata presso la – accertare e dichiarare la copertura Controparte_4 assicurativa della e per l'effetto di quanto sopra – condannare Controparte_1 CP_4
pagina 1 di 8 Co
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e/o in solido tra loro il Sig. . Controparte_4 al risarcimento/pagamento di tutti i danni sopra descritti e cioè del danno biologico, Controparte_2 morale, esistenziale, inabilità temporanea, spese mediche sostenute e documentate, per un totale complessivo di Euro 488.187,04 (che si può dividere riprendendo i paragrafi che precedono in (Danno biologico e morale – differenziale E. 268.026,43; danno esistenziale E. 94.383,00; danno patrimoniale differenziale E. 39.043,38; spese mediche vive ecc. E. 82.207,07; demolizione moto e suo valore risarcibile E. 3.450,00) ovvero di quel diverso importo maggiore o, salvo gravame, minore, che risulterà dovuto ed accertato in corso di causa anche a seguito di eventuale C.T.U. tecnica e/o medica e/o contabile (per le quali si fa istanza fin da ora in caso di contestazione della ricostruzione dei fatti e dei luoghi, dei conteggi), oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. – rifondere all'attore tutte le spese del C.T.U. anticipate dallo stesso e non e le spese vive sostenute per il presente giudizio per i propri CTP. – in ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari. Comprensivi delle spese generali ex art. 15 D.M. n. 585/94, con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, - in via pregiudiziale Controparte_1 e/o preliminare accertare e dichiarare inammissibile l'appello proposto, per mancanza dei presupposti previsti dall'art. 342 c.p.c., così novellato post riforma Cartabia. Nel merito rigettare integralmente l'appello proposto, sia in punto an che quantum debeatur, dal Sig. per la riforma della sentenza n. 2597/24 del Tribunale di Parte_1 Milano, pubblicata in data 08.03.2024, giacché infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, con vittoria delle spese e compensi di questa fase del procedimento, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. In via istruttoria, ci si oppone alle richieste istruttorie reiterate in tale sede da parte appellante con un generico richiamo alle quelle non ammesse e/o rigettate in primo grado, atteso che il giudice di prime cure ha avuto cura di istruire la posizione sentendo tutti i testi indicati dal Sig. sui capitoli di Pt_1 prova ritenuti conferenti ai fini del giudizio, nonché ammettendo C.T.U. medico legale e successivo supplemento di C.T.U. per ciò che attiene il quantum
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, (in avanti solo ) conveniva in Parte_1 Pt_1 giudizio avanti il Tribunale di Milano (in avanti anche solo ) Controparte_4 CP_1 quale assicuratore del veicolo jeep Tg FC572NZ, ed ( in avanti solo Controparte_2
in qualità di proprietario conducente il veicolo, per ottenere l'accertamento della CP_2 responsabilità esclusiva e la condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non, oltre interessi subiti a seguito del sinistro occorso in data 13.9. 2018. Allegava che, trovandosi alla guida del proprio motoveicolo, nel riprendere la marcia con il favore del segnale verde, dopo essersi fermato all'intersezione semaforica, era stato investito dall'auto condotta da riportando a seguito del sinistro gravi lesioni in ragione delle quali era stato CP_2 anche instaurato procedimento penale, conclusosi con sentenza ex art. 444 c.p.p. e la condanna del convenuto. Si costituiva l'assicurazione che, contraddette le avversarie deduzioni, chiedeva rigettarsi in toto le domande risarcitorie formulate da , perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non Pt_1 provate, ritenendo esaustiva e satisfattiva la complessiva somma di € 119.543,87 corrisposta dall' In via subordinata, previo accertamento della dinamica e dei danni effettivamente subiti, CP_5 da , chiedeva la riduzione delle pretese attoree azionate, anche in ragione del concorso di Pt_1 colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Il Tribunale di Milano, dichiarata la contumacia di svolta istruttoria mediante escussione CP_2 di testimoni, espletata C.T.U. medico legale, successivamente fatta oggetto di integrazione, con sentenza n. 2597/ 2024, pubblicata il 8.3.2024, ha dichiarato la responsabilità concorrente di e di nella determinazione del sinistro, rispettivamente nella misura del 25% e del Pt_1 CP_2 pagina 2 di 8 75 % e, tenuto conto di quanto già versato dall' a titolo di danno biologico, pari ad euro CP_5 67.397,72, ha condannato i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento in favore di Parte_1 dei danni non patrimoniali e patrimoniali da questi patiti che, tenuto conto della somma già riconosciuta, ha liquidato, rispettivamente, in euro 67.397,72 ed in euro 61.172,12, oltre rivalutazione ed interessi, compensando tra le parti, in ragione della soccombenza parziale reciproca, le spese di lite nella misura della metà, e disponendo le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti al 50%. In particolare il Tribunale di prime cure, ricostruita la dinamica del sinistro, ritenuta la velocità tenuta da non adeguata, anche sulla scorta dell'accertamento CP_2 svolto in sede penale, ha ritenuto che, non potendosi applicare la presunzione di paritaria responsabilità ex art. 2054 c.c., il conducente dell'auto avesse determinato in via prevalente il sinistro, avendo per contro l'attore omesso di tenere un contegno di massima cautela in prossimità della intersezione semaforica.In ordine al quantum, richiamati gli esiti della espletata c.t.u., ed in applicazione delle tabelle milanesi, ha individuato l'importo passibile di liquidazione a titolo di danno non patrimoniale, sia a titolo di danno biologico permanente, sia a titolo di inabilità temporanea, assoluta e parziale, operata sulla sola componente del danno cd dinamico - relazionale la maggiorazione del 28% in ragione della personalizzazione, ed ha infine detratto quanto già riconosciuto dall' Quanto al danno patrimoniale ha riconosciuto come dovuti gli importi CP_5 sostenuti per spese mediche, nonché le spese giudiziali sostenute anche in sede penale, quelle anticipate per un viaggio a Palermo programmato e non realizzato, mentre ha escluso quelle connesse al danneggiamento del veicolo, non avendo la parte provato che quanto risarcito dalla compagnia non fosse satisfativo.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , avuto riguardo sia all'an che al quantum: Pt_1 a)quanto all'an l'appellante lamenta che il giudica abbia ricostruito in maniera errata la dinamica del sinistro, e che non abbia proceduto al riconoscimento di una responsabilità esclusiva in capo a nella determinazione dell'evento occorso, ciò avuto particolare riguardo alla valutazione CP_2 dei fatti e della documentazione in atti, sia per quanto attiene il funzionamento dell'impianto semaforico, che avrebbe proiettato luce rossa per il conducente del veicolo investitore, nonché per non avere ritenuto la condotta del conducente il motoveicolo rispettosa delle norme di comune prudenza e sicurezza, con ciò escludendo che la condotta di avesse efficacia causale CP_2 assorbente;
il giudice non avrebbe tenuto in dovuta considerazione l'accertamento della colpa assunto in sede penale, accompagnato anche dalla irrogazione della sanzione amministrativa, tale per cui il concorso di colpa sarebbe superato anche per via indiziaria;
b)in conseguenza del riconoscimento della interale responsabilità del sinistro in capo a CP_2 ha censurato anche l'individuazione del quantum reiterando conclusivamente la pretesa economica dettagliata in primo grado;
c)in ordine alle spese di lite, sempre in funzione dell'invocato riconoscimento della responsabilità esclusiva di l'appellante ha lamentato l'applicazione della compensazione e la condanna CP_2 paritaria alle spese di c.t.u.
Ha infine chiesto la riforma della sentenza impugnata mediante il riconoscimento della responsabilità esclusiva di con conseguente condanna della parte integralmente CP_2 soccombente alle spese di lite e di c.t.u., rinnovando la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie non ammesse o rigettate in primo grado, Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita che, contraddette Controparte_4 le avverse pretese, ha chiesto la conferma della sentenza di prime cure.
pagina 3 di 8 All'esito dell'udienza di prima comparizione del 27.3.2015, dichiarata la contumacia di CP_2 il consigliere ha fissato udienza in data 12.6.2025 ex art. 352 c.p.c. assegnando alle parti i termini previsti dalla legge;
in detta udienza, svoltasi in forma cartolare la causa è stata rimessa al collegio che l'ha assunta in decisione per essere discussa e decisa nella camera di consiglio del 18.6.2024.
***** L'appello è fondato per quanto attiene il riconoscimento di un contributo causale esclusivo in capo a CP_2
Il giudice di primo grado, richiamandosi ai documenti in atti, alle testimonianze ed argomenti spesi nella sentenza ex art. 444 c.p.p., ha ricostruito la dinamica del sinistro, giungendo ad accertare che ha superato l'incrocio semaforico quando il segnale proiettava quantomeno luce gialla CP_2
(segnalando l'imminente alternarsi della luce rossa1) e che procedesse ad una velocità superiore ai 50 km/ h, in ogni caso non adeguata allo stato dei luoghi, descritti in sede di relazione di incidente stradale come “una intersezione complessa” 2. Per di più dalla medesima relazione di incidente stradale si evince che il veicolo condotto da che era l'unico in quel frangente a provenire CP_2 dal suo senso di marcia, non ha lasciato tracce di frenata ma ha subitaneamente impattato il motoveicolo di , che è stato sbalzato di circa 7-8 metri. In tal senso la teste ha Pt_1 Tes_1 affermato “preciso che l'attore si trovava nel primo terzo del secondo incrocio quando arrivava una macchina di colore scuro, non ricordo la marca, a velocità sostenuta dalla destra che investiva e faceva sbalzare l'attore di numerosi metri e cadere per terra.”
La ricostruzione operata dagli operanti e la testimonianza del teste oculare depongono per essere ripartito al primo incrocio allo scattare della segnalazione semaforica verde a lui Pt_1 favorevole, in maniera avanzata rispetto ad altri veicoli, ed avere proseguito la propria marcia, raggiungendo la seconda intersezione, ad una velocità del tutto consona.Non è stato efficacemente contraddetto il passaggio della sentenza con cui il giudice ha dato atto che dopo l'iniziale avvio della propria marcia Quinto “quindi ha proseguito raggiungendo la seconda intersezione (distante circa
pagina 4 di 8 36 metri e con il verde che è scattato dopo tre secondi dalla sua ripartenza) ad una velocità raggiunta attorno ai 40 km/h (all'urto era attorno ai 25 km/h)” (p.9 sentenza impugnata). Infine risulta coerente con le risultanze in atti che si sia trovato a riprendere e percorrere la propria corsia di Pt_1 marcia, dopo essersi arrestato alla prima intersezione semaforica allo scattare del rosso, anticipando gli altri mezzi provenienti dalla medesima corsia, per essere poi intercettato e impattato dal veicolo condotto da Non è quindi un caso che il veicolo di si sia CP_2 CP_2 trovato ad essere il solo a provenire da via Chinotto e approssimarsi alla intersezione, avendo fondatamente omesso di dare seguito alle indicazioni provenienti dal semaforo -quantomeno- giallo, ma anzi tentando di superare l'incrocio proprio nel frangente in cui stava per scattare il rosso per i veicoli provenienti dalla medesima via Chinotto. La velocità tenuta da è quindi CP_2 coerente con la consapevolezza in capo a costui che l'attraversamento della intersezione scontava il rischio dell'imminente ripresa del flusso veicolare da Via Novara verso Piazza Amati, tant'è che si è accinto a superare l'incrocio repentinamente. La ricostruita dinamica trova conferma nel fatto che l'urto è avvenuto tra la parte anteriore dell'auto e il fianco destro della moto.
Orbene, seppure è consolidato il principio secondo cui “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (da ultimo Cass.Sez. 3 , Ordinanza n. 33483 del 19/12/2024), la ricostruzione operata non lascia spazio alla individuazione di una condotta “disinvolta” da parte di . In Pt_1 effetti la sentenza impugnata, pur affermando che non vi è prova che la velocità tenuta da Pt_1 fosse “anche solo inadeguata allo stato dei luoghi”, non appare abbia debitamente considerato che il danneggiato, potendo confidare sulla precedenza offertagli dalla segnalazione semaforica verde, trovandosi in posizione avanzata rispetto agli altri veicoli, ha subito un impatto che non avrebbe in alcun modo potuto evitare, non essendo stata individuata dal giudice di prime cure quale circostanza in fatto avrebbe dovuto fondare la adozione di maggiori cautele. Le tracce di frenate del motociclo, come rilevate dagli agenti verbalizzanti intervenuti in loco, estese con andamento rettilineo, danno conto dell'assenza di un avvistamento del veicolo condotto da in un CP_2 tempo utile a mettere in campo una manovra di emergenza per evitare il sinistro, ciò tenuto conto che nel frangente stava tentando di superare l'intersezione, il cui attraversamento gli era CP_2 in quel momento inibito, ha verosimilmente posto in atto una manovra repentina. La condotta di non è pertanto caratterizzata solo dall'essersi posta in contrasto con le CP_2 norme del codice della strada, ma in concreto è stata accompagnata da elementi (mancato rispetto del segnale semaforico, velocità di guida non adeguata alla complessità della intersezione stradale) che fondano la sua responsabilità esclusiva nella determinazione dell'evento, anche a prescindere dalla valenza che l'appellante vorrebbe assegnare alla sentenza ex art. 444 c.p.p.
Deve pertanto richiamarsi che “la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero pagina 5 di 8 dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto” (Cass Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 4130 del 16/02/2017 ).Nel caso in esame ha assolto il proprio onere Pt_1 provando di avere tenuto un comportamento non solo conforme alle regole del codice della strada, ma esente anche da colpa generica nei limiti della normale diligenza pretendibile alle condizioni date. L'avere il primo giudice individuato la condotta omessa, in relazione alla quale ancorare un contributo causale da parte di , nel “non avere tenuto in prossimità della intersezione Pt_1 semaforica…un contegno di massima cautela, integrato dal quantomeno rallentare anche alla seconda intersezione”( p.
9.sentenza impugnata), non trova avallo nella ricostruzione che operata che vede avere ripreso la marcia con il favore della luce semaforica verde, a velocità Pt_1 adeguata allo stato dei luoghi, e procedere sulla propria corsia di marcia senza potersi avvedere del repentino sopraggiungere del veicolo condotto da CP_2
L'accoglimento della censura in ordine all'an e all'applicazione dell'art 2054 c.c. comporta che deve essere rideterminato l'ammontare del danno oggetto di condanna in favore di . Pt_1
Deve prendersi atto che l'appellante ha affermato che “la somma da riconoscere a titolo di risarcimento danni patito dal Dott. deve essere pari quindi al 100% del suo ammontare e Parte_1 non al 75% dello stesso”.
L'appellante non ha svolto censure rispetto alle valutazioni assunte dal giudice di prime cure, sulla scorta degli accertamenti svolti dal c.t.u., quanto alla individuazione della percentuale del 31% di danno biologico permanente ( p.13 e ss c.t.u.) e alla maggiorazione del 28% sulla sola componente del danno dinamico relazionale in termini tali da individuare il danno non patrimoniale complessivamente sofferto nella misura di euro 208.804,50 (p.17 sentenza impugnata), somma che, in virtù del l'accertato contributo causale esclusivo in capo a deve essere CP_2 riconosciuta nella sua interezza. Da tale importo deve essere decurtata la somma di euro di euro 89.205,66 riconosciuta dall'ente assistenziale sicchè il danno non patrimoniale deve essere liquidato in euro 119.598,84.L'appello non ha investito gli interessi sicchè su tale somma vanno calcolati gli interessi compensativi come previsto in sentenza, e interessi legali dalla sentenza al saldo. Il danno patrimoniale da liquidarsi deve poi individuarsi in euro 81.562,83. Anche su tale somma, come previsto in sentenza, non censurata sul punto, vanno calcolati gli interessi compensativi come da sentenza, dalla data delle singole fatture alla sentenza, e interessi legali dalla sentenza al saldo.
Del tutto generico il richiamo a pretese maggiori, o comunque diverse da quelle riconosciute dal giudice di primo grado, fatta salva la elisa decurtazione del 25% a titolo di contributo causale da parte di . E' del tutto nuova, inammissibile, oltre che inutile, la richiesta di c.t.u. contabile. Pt_1
Da quanto sopra esposto consegue che la sentenza di primo grado debba essere riformata avuto riguardo all'individuazione dell'importo da riconoscere a sia a titolo di danno patrimoniale Pt_1
pagina 6 di 8 che a titolo di danno non patrimoniale, in ragione del riconosciuto contributo causale esclusivo nella determinazione dell'evento in capo a CP_2
In ordine alle spese di lite deve richiamarsi il principio secondo cui in tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, il giudice di appello, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale ( Cass. n.19989/ 2021¸Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259).
All'esito complessivo della lite ha visto accolta la propria domanda, con il riconoscimento Pt_1 in appello di un importo maggiore rispetto a quello riconosciuto in primo grado, ma apprezzabilmente inferiore a quanto richiesto, atteso che anche nel presente grado, seppure non svolgendo argomenti a supporto, è stata reiterata la domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'importo di complessivi Euro 488.187,04. Ricorrono giusti motivi, in ragione dell'accoglimento limitato della domanda per compensare le spese di lite di entrambi i gradi nella misura di un quarto, con condanna delle parti soccombenti, in solido tra loro, al pagamento dei restanti tre quarti.
Le spese sono liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, applicando per lo scaglione da 52.001,00 e 260.000,00, in ragione della individuazione del valore della causa in base al decisum, nonché i parametri medi per entrambi i gradi di giudizio.
La doglianza che investe il riparto delle sese di c.t.u. è stata, sinteticamente, declinata in ragione del totale accoglimento delle ragioni dell'appellante, e non merita accoglimento. Poiché la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio, le relative spese rientrano, tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
in parziale riforma della sentenza n. 2597/ 2024 del Tribunale di Milano, così dispone:
[...]
1) accertata la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro occorso Controparte_2 in data 13.9.2018, condanna in solido con Controparte_4 Controparte_2
pagina 7 di 8 a corrispondere in favore di a titolo di danni non patrimoniali, decurtato CP_2 Parte_1
l'importo riconosciuto dall'Inps, il complessivo importo di euro 119.598,84, e a titolo di danno patrimoniale il complessivo importo di euro 81.562,83;
2) dichiara le spese di lite compensate tra le parti nella misura di un quarto e condanna
[...]
in solido con a rifondere a i restanti Controparte_4 Controparte_2 Parte_1 tre quarti delle stesse, liquidate, per il giudizio di primo grado, per l'intero, in euro 14.103,00, oltre 15% per rimborso spese generali sui compensi, iva se dovuta e c.p.a. di legge, e, per il presente grado di giudizio, per l'intero, in euro 9.991,00, oltre 15% per rimborso spese generali sui compensi, iva se dovuta e c.p.a. di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Milano il 18.6.2025
Il Consigliere est Roberta Nunnari
Il Presidente Francesco Distefano
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 41 C.d.S. riporta al co.10 “Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza;
in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza.11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto;
in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.” 2 Se ne riporta uno stralcio :
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2572/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA MONTE Parte_1 C.F._1 AMIATA N. 14 01100 VITERBO presso lo studio dell'avv. CALABRESE GIUSEPPINA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in C.SO DI PORTA ROMANA, 122 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. CORBO' FILIPPO MARIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
(C.F. ,. Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
sulle seguenti conclusioni. Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis– in via principale e nel Parte_1 merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2597/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione decima Civile, Giudice Dott.ssa Lucia Francesca Iori, nell'ambito del giudizio N.R.G. 41703/2020, depositata in cancelleria in data 08/03/2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: Nel merito: premesso ogni accertamento e declaratoria del caso, e reietta ogni avversa istanza, -accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità o in mero subordine il concorso di colpa del Controparte_3 nella causazione del sinistro de quo quale conducente /proprietario del veicolo Jeep modello Renegade
[...] targato FC572NZ, assicurata presso la – accertare e dichiarare la copertura Controparte_4 assicurativa della e per l'effetto di quanto sopra – condannare Controparte_1 CP_4
pagina 1 di 8 Co
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e/o in solido tra loro il Sig. . Controparte_4 al risarcimento/pagamento di tutti i danni sopra descritti e cioè del danno biologico, Controparte_2 morale, esistenziale, inabilità temporanea, spese mediche sostenute e documentate, per un totale complessivo di Euro 488.187,04 (che si può dividere riprendendo i paragrafi che precedono in (Danno biologico e morale – differenziale E. 268.026,43; danno esistenziale E. 94.383,00; danno patrimoniale differenziale E. 39.043,38; spese mediche vive ecc. E. 82.207,07; demolizione moto e suo valore risarcibile E. 3.450,00) ovvero di quel diverso importo maggiore o, salvo gravame, minore, che risulterà dovuto ed accertato in corso di causa anche a seguito di eventuale C.T.U. tecnica e/o medica e/o contabile (per le quali si fa istanza fin da ora in caso di contestazione della ricostruzione dei fatti e dei luoghi, dei conteggi), oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. – rifondere all'attore tutte le spese del C.T.U. anticipate dallo stesso e non e le spese vive sostenute per il presente giudizio per i propri CTP. – in ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari. Comprensivi delle spese generali ex art. 15 D.M. n. 585/94, con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, - in via pregiudiziale Controparte_1 e/o preliminare accertare e dichiarare inammissibile l'appello proposto, per mancanza dei presupposti previsti dall'art. 342 c.p.c., così novellato post riforma Cartabia. Nel merito rigettare integralmente l'appello proposto, sia in punto an che quantum debeatur, dal Sig. per la riforma della sentenza n. 2597/24 del Tribunale di Parte_1 Milano, pubblicata in data 08.03.2024, giacché infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, con vittoria delle spese e compensi di questa fase del procedimento, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. In via istruttoria, ci si oppone alle richieste istruttorie reiterate in tale sede da parte appellante con un generico richiamo alle quelle non ammesse e/o rigettate in primo grado, atteso che il giudice di prime cure ha avuto cura di istruire la posizione sentendo tutti i testi indicati dal Sig. sui capitoli di Pt_1 prova ritenuti conferenti ai fini del giudizio, nonché ammettendo C.T.U. medico legale e successivo supplemento di C.T.U. per ciò che attiene il quantum
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, (in avanti solo ) conveniva in Parte_1 Pt_1 giudizio avanti il Tribunale di Milano (in avanti anche solo ) Controparte_4 CP_1 quale assicuratore del veicolo jeep Tg FC572NZ, ed ( in avanti solo Controparte_2
in qualità di proprietario conducente il veicolo, per ottenere l'accertamento della CP_2 responsabilità esclusiva e la condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non, oltre interessi subiti a seguito del sinistro occorso in data 13.9. 2018. Allegava che, trovandosi alla guida del proprio motoveicolo, nel riprendere la marcia con il favore del segnale verde, dopo essersi fermato all'intersezione semaforica, era stato investito dall'auto condotta da riportando a seguito del sinistro gravi lesioni in ragione delle quali era stato CP_2 anche instaurato procedimento penale, conclusosi con sentenza ex art. 444 c.p.p. e la condanna del convenuto. Si costituiva l'assicurazione che, contraddette le avversarie deduzioni, chiedeva rigettarsi in toto le domande risarcitorie formulate da , perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non Pt_1 provate, ritenendo esaustiva e satisfattiva la complessiva somma di € 119.543,87 corrisposta dall' In via subordinata, previo accertamento della dinamica e dei danni effettivamente subiti, CP_5 da , chiedeva la riduzione delle pretese attoree azionate, anche in ragione del concorso di Pt_1 colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Il Tribunale di Milano, dichiarata la contumacia di svolta istruttoria mediante escussione CP_2 di testimoni, espletata C.T.U. medico legale, successivamente fatta oggetto di integrazione, con sentenza n. 2597/ 2024, pubblicata il 8.3.2024, ha dichiarato la responsabilità concorrente di e di nella determinazione del sinistro, rispettivamente nella misura del 25% e del Pt_1 CP_2 pagina 2 di 8 75 % e, tenuto conto di quanto già versato dall' a titolo di danno biologico, pari ad euro CP_5 67.397,72, ha condannato i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento in favore di Parte_1 dei danni non patrimoniali e patrimoniali da questi patiti che, tenuto conto della somma già riconosciuta, ha liquidato, rispettivamente, in euro 67.397,72 ed in euro 61.172,12, oltre rivalutazione ed interessi, compensando tra le parti, in ragione della soccombenza parziale reciproca, le spese di lite nella misura della metà, e disponendo le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti al 50%. In particolare il Tribunale di prime cure, ricostruita la dinamica del sinistro, ritenuta la velocità tenuta da non adeguata, anche sulla scorta dell'accertamento CP_2 svolto in sede penale, ha ritenuto che, non potendosi applicare la presunzione di paritaria responsabilità ex art. 2054 c.c., il conducente dell'auto avesse determinato in via prevalente il sinistro, avendo per contro l'attore omesso di tenere un contegno di massima cautela in prossimità della intersezione semaforica.In ordine al quantum, richiamati gli esiti della espletata c.t.u., ed in applicazione delle tabelle milanesi, ha individuato l'importo passibile di liquidazione a titolo di danno non patrimoniale, sia a titolo di danno biologico permanente, sia a titolo di inabilità temporanea, assoluta e parziale, operata sulla sola componente del danno cd dinamico - relazionale la maggiorazione del 28% in ragione della personalizzazione, ed ha infine detratto quanto già riconosciuto dall' Quanto al danno patrimoniale ha riconosciuto come dovuti gli importi CP_5 sostenuti per spese mediche, nonché le spese giudiziali sostenute anche in sede penale, quelle anticipate per un viaggio a Palermo programmato e non realizzato, mentre ha escluso quelle connesse al danneggiamento del veicolo, non avendo la parte provato che quanto risarcito dalla compagnia non fosse satisfativo.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , avuto riguardo sia all'an che al quantum: Pt_1 a)quanto all'an l'appellante lamenta che il giudica abbia ricostruito in maniera errata la dinamica del sinistro, e che non abbia proceduto al riconoscimento di una responsabilità esclusiva in capo a nella determinazione dell'evento occorso, ciò avuto particolare riguardo alla valutazione CP_2 dei fatti e della documentazione in atti, sia per quanto attiene il funzionamento dell'impianto semaforico, che avrebbe proiettato luce rossa per il conducente del veicolo investitore, nonché per non avere ritenuto la condotta del conducente il motoveicolo rispettosa delle norme di comune prudenza e sicurezza, con ciò escludendo che la condotta di avesse efficacia causale CP_2 assorbente;
il giudice non avrebbe tenuto in dovuta considerazione l'accertamento della colpa assunto in sede penale, accompagnato anche dalla irrogazione della sanzione amministrativa, tale per cui il concorso di colpa sarebbe superato anche per via indiziaria;
b)in conseguenza del riconoscimento della interale responsabilità del sinistro in capo a CP_2 ha censurato anche l'individuazione del quantum reiterando conclusivamente la pretesa economica dettagliata in primo grado;
c)in ordine alle spese di lite, sempre in funzione dell'invocato riconoscimento della responsabilità esclusiva di l'appellante ha lamentato l'applicazione della compensazione e la condanna CP_2 paritaria alle spese di c.t.u.
Ha infine chiesto la riforma della sentenza impugnata mediante il riconoscimento della responsabilità esclusiva di con conseguente condanna della parte integralmente CP_2 soccombente alle spese di lite e di c.t.u., rinnovando la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie non ammesse o rigettate in primo grado, Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita che, contraddette Controparte_4 le avverse pretese, ha chiesto la conferma della sentenza di prime cure.
pagina 3 di 8 All'esito dell'udienza di prima comparizione del 27.3.2015, dichiarata la contumacia di CP_2 il consigliere ha fissato udienza in data 12.6.2025 ex art. 352 c.p.c. assegnando alle parti i termini previsti dalla legge;
in detta udienza, svoltasi in forma cartolare la causa è stata rimessa al collegio che l'ha assunta in decisione per essere discussa e decisa nella camera di consiglio del 18.6.2024.
***** L'appello è fondato per quanto attiene il riconoscimento di un contributo causale esclusivo in capo a CP_2
Il giudice di primo grado, richiamandosi ai documenti in atti, alle testimonianze ed argomenti spesi nella sentenza ex art. 444 c.p.p., ha ricostruito la dinamica del sinistro, giungendo ad accertare che ha superato l'incrocio semaforico quando il segnale proiettava quantomeno luce gialla CP_2
(segnalando l'imminente alternarsi della luce rossa1) e che procedesse ad una velocità superiore ai 50 km/ h, in ogni caso non adeguata allo stato dei luoghi, descritti in sede di relazione di incidente stradale come “una intersezione complessa” 2. Per di più dalla medesima relazione di incidente stradale si evince che il veicolo condotto da che era l'unico in quel frangente a provenire CP_2 dal suo senso di marcia, non ha lasciato tracce di frenata ma ha subitaneamente impattato il motoveicolo di , che è stato sbalzato di circa 7-8 metri. In tal senso la teste ha Pt_1 Tes_1 affermato “preciso che l'attore si trovava nel primo terzo del secondo incrocio quando arrivava una macchina di colore scuro, non ricordo la marca, a velocità sostenuta dalla destra che investiva e faceva sbalzare l'attore di numerosi metri e cadere per terra.”
La ricostruzione operata dagli operanti e la testimonianza del teste oculare depongono per essere ripartito al primo incrocio allo scattare della segnalazione semaforica verde a lui Pt_1 favorevole, in maniera avanzata rispetto ad altri veicoli, ed avere proseguito la propria marcia, raggiungendo la seconda intersezione, ad una velocità del tutto consona.Non è stato efficacemente contraddetto il passaggio della sentenza con cui il giudice ha dato atto che dopo l'iniziale avvio della propria marcia Quinto “quindi ha proseguito raggiungendo la seconda intersezione (distante circa
pagina 4 di 8 36 metri e con il verde che è scattato dopo tre secondi dalla sua ripartenza) ad una velocità raggiunta attorno ai 40 km/h (all'urto era attorno ai 25 km/h)” (p.9 sentenza impugnata). Infine risulta coerente con le risultanze in atti che si sia trovato a riprendere e percorrere la propria corsia di Pt_1 marcia, dopo essersi arrestato alla prima intersezione semaforica allo scattare del rosso, anticipando gli altri mezzi provenienti dalla medesima corsia, per essere poi intercettato e impattato dal veicolo condotto da Non è quindi un caso che il veicolo di si sia CP_2 CP_2 trovato ad essere il solo a provenire da via Chinotto e approssimarsi alla intersezione, avendo fondatamente omesso di dare seguito alle indicazioni provenienti dal semaforo -quantomeno- giallo, ma anzi tentando di superare l'incrocio proprio nel frangente in cui stava per scattare il rosso per i veicoli provenienti dalla medesima via Chinotto. La velocità tenuta da è quindi CP_2 coerente con la consapevolezza in capo a costui che l'attraversamento della intersezione scontava il rischio dell'imminente ripresa del flusso veicolare da Via Novara verso Piazza Amati, tant'è che si è accinto a superare l'incrocio repentinamente. La ricostruita dinamica trova conferma nel fatto che l'urto è avvenuto tra la parte anteriore dell'auto e il fianco destro della moto.
Orbene, seppure è consolidato il principio secondo cui “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (da ultimo Cass.Sez. 3 , Ordinanza n. 33483 del 19/12/2024), la ricostruzione operata non lascia spazio alla individuazione di una condotta “disinvolta” da parte di . In Pt_1 effetti la sentenza impugnata, pur affermando che non vi è prova che la velocità tenuta da Pt_1 fosse “anche solo inadeguata allo stato dei luoghi”, non appare abbia debitamente considerato che il danneggiato, potendo confidare sulla precedenza offertagli dalla segnalazione semaforica verde, trovandosi in posizione avanzata rispetto agli altri veicoli, ha subito un impatto che non avrebbe in alcun modo potuto evitare, non essendo stata individuata dal giudice di prime cure quale circostanza in fatto avrebbe dovuto fondare la adozione di maggiori cautele. Le tracce di frenate del motociclo, come rilevate dagli agenti verbalizzanti intervenuti in loco, estese con andamento rettilineo, danno conto dell'assenza di un avvistamento del veicolo condotto da in un CP_2 tempo utile a mettere in campo una manovra di emergenza per evitare il sinistro, ciò tenuto conto che nel frangente stava tentando di superare l'intersezione, il cui attraversamento gli era CP_2 in quel momento inibito, ha verosimilmente posto in atto una manovra repentina. La condotta di non è pertanto caratterizzata solo dall'essersi posta in contrasto con le CP_2 norme del codice della strada, ma in concreto è stata accompagnata da elementi (mancato rispetto del segnale semaforico, velocità di guida non adeguata alla complessità della intersezione stradale) che fondano la sua responsabilità esclusiva nella determinazione dell'evento, anche a prescindere dalla valenza che l'appellante vorrebbe assegnare alla sentenza ex art. 444 c.p.p.
Deve pertanto richiamarsi che “la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero pagina 5 di 8 dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto” (Cass Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 4130 del 16/02/2017 ).Nel caso in esame ha assolto il proprio onere Pt_1 provando di avere tenuto un comportamento non solo conforme alle regole del codice della strada, ma esente anche da colpa generica nei limiti della normale diligenza pretendibile alle condizioni date. L'avere il primo giudice individuato la condotta omessa, in relazione alla quale ancorare un contributo causale da parte di , nel “non avere tenuto in prossimità della intersezione Pt_1 semaforica…un contegno di massima cautela, integrato dal quantomeno rallentare anche alla seconda intersezione”( p.
9.sentenza impugnata), non trova avallo nella ricostruzione che operata che vede avere ripreso la marcia con il favore della luce semaforica verde, a velocità Pt_1 adeguata allo stato dei luoghi, e procedere sulla propria corsia di marcia senza potersi avvedere del repentino sopraggiungere del veicolo condotto da CP_2
L'accoglimento della censura in ordine all'an e all'applicazione dell'art 2054 c.c. comporta che deve essere rideterminato l'ammontare del danno oggetto di condanna in favore di . Pt_1
Deve prendersi atto che l'appellante ha affermato che “la somma da riconoscere a titolo di risarcimento danni patito dal Dott. deve essere pari quindi al 100% del suo ammontare e Parte_1 non al 75% dello stesso”.
L'appellante non ha svolto censure rispetto alle valutazioni assunte dal giudice di prime cure, sulla scorta degli accertamenti svolti dal c.t.u., quanto alla individuazione della percentuale del 31% di danno biologico permanente ( p.13 e ss c.t.u.) e alla maggiorazione del 28% sulla sola componente del danno dinamico relazionale in termini tali da individuare il danno non patrimoniale complessivamente sofferto nella misura di euro 208.804,50 (p.17 sentenza impugnata), somma che, in virtù del l'accertato contributo causale esclusivo in capo a deve essere CP_2 riconosciuta nella sua interezza. Da tale importo deve essere decurtata la somma di euro di euro 89.205,66 riconosciuta dall'ente assistenziale sicchè il danno non patrimoniale deve essere liquidato in euro 119.598,84.L'appello non ha investito gli interessi sicchè su tale somma vanno calcolati gli interessi compensativi come previsto in sentenza, e interessi legali dalla sentenza al saldo. Il danno patrimoniale da liquidarsi deve poi individuarsi in euro 81.562,83. Anche su tale somma, come previsto in sentenza, non censurata sul punto, vanno calcolati gli interessi compensativi come da sentenza, dalla data delle singole fatture alla sentenza, e interessi legali dalla sentenza al saldo.
Del tutto generico il richiamo a pretese maggiori, o comunque diverse da quelle riconosciute dal giudice di primo grado, fatta salva la elisa decurtazione del 25% a titolo di contributo causale da parte di . E' del tutto nuova, inammissibile, oltre che inutile, la richiesta di c.t.u. contabile. Pt_1
Da quanto sopra esposto consegue che la sentenza di primo grado debba essere riformata avuto riguardo all'individuazione dell'importo da riconoscere a sia a titolo di danno patrimoniale Pt_1
pagina 6 di 8 che a titolo di danno non patrimoniale, in ragione del riconosciuto contributo causale esclusivo nella determinazione dell'evento in capo a CP_2
In ordine alle spese di lite deve richiamarsi il principio secondo cui in tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, il giudice di appello, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale ( Cass. n.19989/ 2021¸Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259).
All'esito complessivo della lite ha visto accolta la propria domanda, con il riconoscimento Pt_1 in appello di un importo maggiore rispetto a quello riconosciuto in primo grado, ma apprezzabilmente inferiore a quanto richiesto, atteso che anche nel presente grado, seppure non svolgendo argomenti a supporto, è stata reiterata la domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'importo di complessivi Euro 488.187,04. Ricorrono giusti motivi, in ragione dell'accoglimento limitato della domanda per compensare le spese di lite di entrambi i gradi nella misura di un quarto, con condanna delle parti soccombenti, in solido tra loro, al pagamento dei restanti tre quarti.
Le spese sono liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, applicando per lo scaglione da 52.001,00 e 260.000,00, in ragione della individuazione del valore della causa in base al decisum, nonché i parametri medi per entrambi i gradi di giudizio.
La doglianza che investe il riparto delle sese di c.t.u. è stata, sinteticamente, declinata in ragione del totale accoglimento delle ragioni dell'appellante, e non merita accoglimento. Poiché la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio, le relative spese rientrano, tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
in parziale riforma della sentenza n. 2597/ 2024 del Tribunale di Milano, così dispone:
[...]
1) accertata la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro occorso Controparte_2 in data 13.9.2018, condanna in solido con Controparte_4 Controparte_2
pagina 7 di 8 a corrispondere in favore di a titolo di danni non patrimoniali, decurtato CP_2 Parte_1
l'importo riconosciuto dall'Inps, il complessivo importo di euro 119.598,84, e a titolo di danno patrimoniale il complessivo importo di euro 81.562,83;
2) dichiara le spese di lite compensate tra le parti nella misura di un quarto e condanna
[...]
in solido con a rifondere a i restanti Controparte_4 Controparte_2 Parte_1 tre quarti delle stesse, liquidate, per il giudizio di primo grado, per l'intero, in euro 14.103,00, oltre 15% per rimborso spese generali sui compensi, iva se dovuta e c.p.a. di legge, e, per il presente grado di giudizio, per l'intero, in euro 9.991,00, oltre 15% per rimborso spese generali sui compensi, iva se dovuta e c.p.a. di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Milano il 18.6.2025
Il Consigliere est Roberta Nunnari
Il Presidente Francesco Distefano
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 41 C.d.S. riporta al co.10 “Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza;
in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza.11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto;
in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.” 2 Se ne riporta uno stralcio :