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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 27/05/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
1565 /2024 R.G.
All'udienza del giorno 27 maggio 2025, avanti al g.i. dott.ssa Filippetta Signorello,
sono comparsi:
per parte attrice l'Avv. Rocco Di Miceli in sostituzione dell'Avv. Parte_1
LAUDICINA LEONARDO PATRIZIO
per parte convenuta l'Avv. Francesca Maggio in sostituzione dell'Avv. FERRECCHIA CP_1
GENNARO e dell'Avv. SILVESTRI.
Entrambi i procuratori si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti.
L'Avv. Di Miceli conclude e discute la causa chiedendo l'accoglimento delle domande articolate con l'atto introduttivo.
L'Avv. Maggio conclude e discute la causa riportandosi a tutti gli atti e scritti difensivi nonché alle note conclusionali depositate, chiedendo il rigetto dell'azione, vinte le spese.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore _________, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, il giudice ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del magistrato: 1 dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1565/2024 R.G.
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato all'atto introduttivo, C.F._1
dall'Avv. LAUDICINA LEONARDO PATRIZIO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-attore-opponente
E
Succursale italiana con sede legale in Milano Controparte_2
(P. IVA e C.F.: 12548990964) Rea MI: 2668656, subentrata ex art. 2504 bis c.c., con effetto dall'1.01.2023,
a seguito di fusione per incorporazione di nella società , con atto del CP_3 CP_1
28/12/2022 rep 6717/5063 a rogito del Notaio , rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1
Gennaro Ferrecchia, nonché dall'Avv. Massimiliano Silvestri, , con studio sito in Lecce, in virtù di procura in calce all'atto di precetto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio lo studio dell'Avv. Francesca
Maggio,
-convenuto-opposto
Conclusioni delle parti:
Attore: Voglia il Tribunale accertare e dichiarare la nullità ovvero l'annullabilità, inesistenza e/o inefficacia con ogni statuizione dell'atto di precetto notificato da con sede Parte_2
legale in Milano, Via Giovanni Antonio Amadeo n. 59, in persona del legale rappresentante pro tempore,
(partita Iva: – Rea MI:2668656 al signor in data 01/10/2024 per tutti P.IVA_1 Parte_1
2 i motivi sopra esposti;
- accertare e dichiarare la nullità ovvero annullabilità, inesistenza e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 915/2021 e della sentenza n. 428/2024 del 21/05/2024 indicato nell'impugnato atto di precetto notificato da con sede legale in Milano, Via Parte_2
Giovanni Antonio Amadeo n. 59, in persona del legale rappresentante pro tempore, (partita Iva:
) – Rea MI:2668656, per tutti i motivi sopra esposti e per gli effetti, - accertare e dichiarare P.IVA_1
che con sede legale in Milano, Via Giovanni Antonio Amadeo Parte_2 Parte_2
n. 59, in persona del legale rappresentante pro tempore, (partita Iva: ) – Rea MI:2668656 P.IVA_1
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Convenuto: Voglia il Tribunale rigettare la domanda formulata dall'opponente in quanto assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo addotto a sostegno della promossa opposizione, l'odierno intimato opponente contesta la sussistenza della legittimazione attiva, rectius titolarità del credito azionato, in capo alla società opposta, ritenendo che il mero negozio giuridico di fusione per incorporazione non sia di per sé solo idoneo a dimostrare l'avvenuta cessione di credito.
Per tali motivi insiste per l'accoglimento delle domande svolte.
L'opposta, contrastati gli assunti avversari, ha rimarcato l'infondatezza degli stessi per errata interpretazione delle conseguenze del negozio giuridico.
Nello specifico, ha ribadito che non si è trattato di una cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., bensì di un'operazione di fusione per incorporazione di una società nell'altra.
Ha poi aggiunto che tutti i rapporti giuridici, anche di natura processuale, si sono trasferiti in capo all'incorporante che, peraltro, ha coltivato il giudizio poi definito con la sentenza-titolo esecutivo dell'atto di precetto opposto.
Per tali motivi ha chiesto il rigetto dell'azione.
3 Il procedimento, ammesse le rispettive produzioni documentali, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
*******
L'opposizione è infondata e non merita di essere accolta.
L'istituto della fusione per incorporazione, disciplinato dall'art. 2504 e seguenti c.c., differisce totalmente dalla cessione di crediti in blocco, disciplinata dal T.U.B., invocata da parte opponente.
La fusione è un'operazione societaria straordinaria disciplinata dagli articoli 2501 e seguenti C.c. consistente nella compenetrazione in un'unica organizzazione sociale di più organizzazioni autonome che può tipicamente attuarsi in due differenti modi: - mediante l'intreccio e l'assorbimento di più organizzazioni sociali autonome in una nuova organizzazione sociale, c.d. fusione in senso proprio;
- mediante l'assorbimento di una o più organizzazioni autonome in un'altra società preesistente che continua a sussistere, assumendo una nuova articolazione, c.d. fusione per incorporazione.
Con particolare riferimento alla fusione per incorporazione, l'articolo 2504 bis c.c. prevede che “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”.
Valorizzando l'attuale formulazione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 8 febbraio
2006, n. 2637, hanno affermato che l'art. 2504bis, comma 1, c.c. escluderebbe qualsivoglia effetto estintivo della fusione, la quale si risolverebbe “in una vicenda meramente evolutiva dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo”.
Con la riforma del diritto societario, dunque, la natura estintiva della fusione ha ceduto il passo alla concezione modificativo - evolutiva, dalla quale è scaturito il radicale ripensamento dei risvolti processuali derivanti dalla medesima operazione straordinaria.
Si è in particolare affermato che, ove, in corso di procedimento, sopraggiungano gli effetti di un'operazione di fusione: - non si avrà interruzione del procedimento.
Con la sentenza 30 luglio 2021, n. 21970, le Sezioni Unite, tornate sul tema degli effetti processuali della fusione al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale che si era creato, hanno affermato il principio
4 secondo cui “la fusione per incorporazione estingue la società incorporata”, non potendosi conseguentemente ritenere validamente iniziato il processo da o contro una società incorporata.
La fusione, dando vita ad una vicenda modificativa dell'atto costitutivo per tutte le società che vi partecipano, comporterebbe un fenomeno di concentrazione sia economica, sia giuridica. La conseguenza di tale concentrazione è che tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare la società incorporata o fusa dovranno essere imputati ad un diverso soggetto giuridico, ossia la società incorporante o la società risultante dalla fusione. Poiché a seguito della fusione la società incorporata viene cancellata dal registro delle imprese e cessano di esistere la denominazione sociale, la sede sociale, gli organi amministrativi e di controllo, il capitale nominale, non avrebbe senso parlare di permanenza di una società, quale mera entità astratta, se tutte le posizioni riferite alla medesima società sono cessate e i rapporti giuridici attivi e passivi sono imputati ad un soggetto diverso. Pertanto, la naturale conclusione
è che dal momento dell'iscrizione della fusione nel Registro Imprese, la società incorporata subisce un fenomeno di estinzione, come evento uguale e contrario all'iscrizione avvenuta all'atto di costituzione della società stessa, di cui all'art. 2330 c.c.
Più nello specifico la Suprema Corte ha affermato che: “La fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro indipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati”.
Sotto il profilo processuale le Sezioni Unite osservano che “(…) la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subire e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata;
viceversa quest'ultima, non mantenendo la propria soggettività dopo l'avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva”.
5 Le Sezioni Unite hanno poi proseguito nella loro disamina dell'istituto, osservando come, in virtù della dizione dell'art. 2504bis c.c., la fusione, quale circostanza sopravvenuta nel corso di un processo, non costituisca evento idoneo a cagionarne l'interruzione.
La Corte ha affermato nello specifico che: “Nel caso della fusione, dunque, è la legge stessa a disporre, mediante l'art. 2504-bis cod. cov., che il processo non debba essere interrotto: ma ciò non perché la società incorporata, fusa o scissa, sia ancora esistente, ma semplicemente perché la incorporante, la società risultante dalla fusione o le società beneficiarie sono, di volta in volta, i soggetti divenuti titolari sia di quel rapporto sostanziale, sia del corrispondente c.d. rapporto processuale, ossia del giudizio che quello abbia ad oggetto”.
Sulla medesima scia si è mantenuta la giurisprudenza successiva a questa pronuncia.
In conclusione, alla luce di tali orientamenti, è pacifico che qualora la fusione per incorporazione avvenga durante il corso del giudizio, questa non comporta l'interruzione del processo di cui la società incorporata era parte, atteso che dovrà considerarsi automaticamente parte la società incorporante per effetto della automatica prosecuzione dei rapporti prevista dall'art. 2504-bis c.c.
Dunque, nei giudizi pendenti, alla prima difesa utile, sarà semplicemente opportuno dare atto e documentare l'avvenuta incorporazione, circostanza debitamente documentata dall'odierna opposta che ha proseguito e coltivato il giudizio di opposizione a d.i. promosso contro la società incorporata.
Concludendo, in applicazione dei principi su richiamati, l'eccepito difetto di legittimazione ad agire sollevato dall'opponente è assolutamente privo di fondatezza e, addirittura, contrario alla previsione normativa: la società incorporante subentra di diritto a tutte le posizioni attive e passive, sia sostanziali che processuali esistenti in capo all'incorporata.
Tanto porta al rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1565 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
6 rigetta la presente opposizione poiché infondata, condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, Parte_1 CP_1
liquidate in € 3.600,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie ed oneri di legge,
Così deciso in Marsala in data 27/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
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SEZIONE CIVILE
1565 /2024 R.G.
All'udienza del giorno 27 maggio 2025, avanti al g.i. dott.ssa Filippetta Signorello,
sono comparsi:
per parte attrice l'Avv. Rocco Di Miceli in sostituzione dell'Avv. Parte_1
LAUDICINA LEONARDO PATRIZIO
per parte convenuta l'Avv. Francesca Maggio in sostituzione dell'Avv. FERRECCHIA CP_1
GENNARO e dell'Avv. SILVESTRI.
Entrambi i procuratori si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti.
L'Avv. Di Miceli conclude e discute la causa chiedendo l'accoglimento delle domande articolate con l'atto introduttivo.
L'Avv. Maggio conclude e discute la causa riportandosi a tutti gli atti e scritti difensivi nonché alle note conclusionali depositate, chiedendo il rigetto dell'azione, vinte le spese.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore _________, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, il giudice ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del magistrato: 1 dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1565/2024 R.G.
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato all'atto introduttivo, C.F._1
dall'Avv. LAUDICINA LEONARDO PATRIZIO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-attore-opponente
E
Succursale italiana con sede legale in Milano Controparte_2
(P. IVA e C.F.: 12548990964) Rea MI: 2668656, subentrata ex art. 2504 bis c.c., con effetto dall'1.01.2023,
a seguito di fusione per incorporazione di nella società , con atto del CP_3 CP_1
28/12/2022 rep 6717/5063 a rogito del Notaio , rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1
Gennaro Ferrecchia, nonché dall'Avv. Massimiliano Silvestri, , con studio sito in Lecce, in virtù di procura in calce all'atto di precetto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio lo studio dell'Avv. Francesca
Maggio,
-convenuto-opposto
Conclusioni delle parti:
Attore: Voglia il Tribunale accertare e dichiarare la nullità ovvero l'annullabilità, inesistenza e/o inefficacia con ogni statuizione dell'atto di precetto notificato da con sede Parte_2
legale in Milano, Via Giovanni Antonio Amadeo n. 59, in persona del legale rappresentante pro tempore,
(partita Iva: – Rea MI:2668656 al signor in data 01/10/2024 per tutti P.IVA_1 Parte_1
2 i motivi sopra esposti;
- accertare e dichiarare la nullità ovvero annullabilità, inesistenza e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 915/2021 e della sentenza n. 428/2024 del 21/05/2024 indicato nell'impugnato atto di precetto notificato da con sede legale in Milano, Via Parte_2
Giovanni Antonio Amadeo n. 59, in persona del legale rappresentante pro tempore, (partita Iva:
) – Rea MI:2668656, per tutti i motivi sopra esposti e per gli effetti, - accertare e dichiarare P.IVA_1
che con sede legale in Milano, Via Giovanni Antonio Amadeo Parte_2 Parte_2
n. 59, in persona del legale rappresentante pro tempore, (partita Iva: ) – Rea MI:2668656 P.IVA_1
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Convenuto: Voglia il Tribunale rigettare la domanda formulata dall'opponente in quanto assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo addotto a sostegno della promossa opposizione, l'odierno intimato opponente contesta la sussistenza della legittimazione attiva, rectius titolarità del credito azionato, in capo alla società opposta, ritenendo che il mero negozio giuridico di fusione per incorporazione non sia di per sé solo idoneo a dimostrare l'avvenuta cessione di credito.
Per tali motivi insiste per l'accoglimento delle domande svolte.
L'opposta, contrastati gli assunti avversari, ha rimarcato l'infondatezza degli stessi per errata interpretazione delle conseguenze del negozio giuridico.
Nello specifico, ha ribadito che non si è trattato di una cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., bensì di un'operazione di fusione per incorporazione di una società nell'altra.
Ha poi aggiunto che tutti i rapporti giuridici, anche di natura processuale, si sono trasferiti in capo all'incorporante che, peraltro, ha coltivato il giudizio poi definito con la sentenza-titolo esecutivo dell'atto di precetto opposto.
Per tali motivi ha chiesto il rigetto dell'azione.
3 Il procedimento, ammesse le rispettive produzioni documentali, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
*******
L'opposizione è infondata e non merita di essere accolta.
L'istituto della fusione per incorporazione, disciplinato dall'art. 2504 e seguenti c.c., differisce totalmente dalla cessione di crediti in blocco, disciplinata dal T.U.B., invocata da parte opponente.
La fusione è un'operazione societaria straordinaria disciplinata dagli articoli 2501 e seguenti C.c. consistente nella compenetrazione in un'unica organizzazione sociale di più organizzazioni autonome che può tipicamente attuarsi in due differenti modi: - mediante l'intreccio e l'assorbimento di più organizzazioni sociali autonome in una nuova organizzazione sociale, c.d. fusione in senso proprio;
- mediante l'assorbimento di una o più organizzazioni autonome in un'altra società preesistente che continua a sussistere, assumendo una nuova articolazione, c.d. fusione per incorporazione.
Con particolare riferimento alla fusione per incorporazione, l'articolo 2504 bis c.c. prevede che “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”.
Valorizzando l'attuale formulazione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 8 febbraio
2006, n. 2637, hanno affermato che l'art. 2504bis, comma 1, c.c. escluderebbe qualsivoglia effetto estintivo della fusione, la quale si risolverebbe “in una vicenda meramente evolutiva dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo”.
Con la riforma del diritto societario, dunque, la natura estintiva della fusione ha ceduto il passo alla concezione modificativo - evolutiva, dalla quale è scaturito il radicale ripensamento dei risvolti processuali derivanti dalla medesima operazione straordinaria.
Si è in particolare affermato che, ove, in corso di procedimento, sopraggiungano gli effetti di un'operazione di fusione: - non si avrà interruzione del procedimento.
Con la sentenza 30 luglio 2021, n. 21970, le Sezioni Unite, tornate sul tema degli effetti processuali della fusione al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale che si era creato, hanno affermato il principio
4 secondo cui “la fusione per incorporazione estingue la società incorporata”, non potendosi conseguentemente ritenere validamente iniziato il processo da o contro una società incorporata.
La fusione, dando vita ad una vicenda modificativa dell'atto costitutivo per tutte le società che vi partecipano, comporterebbe un fenomeno di concentrazione sia economica, sia giuridica. La conseguenza di tale concentrazione è che tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare la società incorporata o fusa dovranno essere imputati ad un diverso soggetto giuridico, ossia la società incorporante o la società risultante dalla fusione. Poiché a seguito della fusione la società incorporata viene cancellata dal registro delle imprese e cessano di esistere la denominazione sociale, la sede sociale, gli organi amministrativi e di controllo, il capitale nominale, non avrebbe senso parlare di permanenza di una società, quale mera entità astratta, se tutte le posizioni riferite alla medesima società sono cessate e i rapporti giuridici attivi e passivi sono imputati ad un soggetto diverso. Pertanto, la naturale conclusione
è che dal momento dell'iscrizione della fusione nel Registro Imprese, la società incorporata subisce un fenomeno di estinzione, come evento uguale e contrario all'iscrizione avvenuta all'atto di costituzione della società stessa, di cui all'art. 2330 c.c.
Più nello specifico la Suprema Corte ha affermato che: “La fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro indipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati”.
Sotto il profilo processuale le Sezioni Unite osservano che “(…) la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subire e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata;
viceversa quest'ultima, non mantenendo la propria soggettività dopo l'avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva”.
5 Le Sezioni Unite hanno poi proseguito nella loro disamina dell'istituto, osservando come, in virtù della dizione dell'art. 2504bis c.c., la fusione, quale circostanza sopravvenuta nel corso di un processo, non costituisca evento idoneo a cagionarne l'interruzione.
La Corte ha affermato nello specifico che: “Nel caso della fusione, dunque, è la legge stessa a disporre, mediante l'art. 2504-bis cod. cov., che il processo non debba essere interrotto: ma ciò non perché la società incorporata, fusa o scissa, sia ancora esistente, ma semplicemente perché la incorporante, la società risultante dalla fusione o le società beneficiarie sono, di volta in volta, i soggetti divenuti titolari sia di quel rapporto sostanziale, sia del corrispondente c.d. rapporto processuale, ossia del giudizio che quello abbia ad oggetto”.
Sulla medesima scia si è mantenuta la giurisprudenza successiva a questa pronuncia.
In conclusione, alla luce di tali orientamenti, è pacifico che qualora la fusione per incorporazione avvenga durante il corso del giudizio, questa non comporta l'interruzione del processo di cui la società incorporata era parte, atteso che dovrà considerarsi automaticamente parte la società incorporante per effetto della automatica prosecuzione dei rapporti prevista dall'art. 2504-bis c.c.
Dunque, nei giudizi pendenti, alla prima difesa utile, sarà semplicemente opportuno dare atto e documentare l'avvenuta incorporazione, circostanza debitamente documentata dall'odierna opposta che ha proseguito e coltivato il giudizio di opposizione a d.i. promosso contro la società incorporata.
Concludendo, in applicazione dei principi su richiamati, l'eccepito difetto di legittimazione ad agire sollevato dall'opponente è assolutamente privo di fondatezza e, addirittura, contrario alla previsione normativa: la società incorporante subentra di diritto a tutte le posizioni attive e passive, sia sostanziali che processuali esistenti in capo all'incorporata.
Tanto porta al rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1565 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
6 rigetta la presente opposizione poiché infondata, condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, Parte_1 CP_1
liquidate in € 3.600,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie ed oneri di legge,
Così deciso in Marsala in data 27/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
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