TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/05/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1723/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1723/2017 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GRILLARI FRANCO ed elettivamente domiciliato in Via Chiesa Matrice, 3 89020 San
Pietro di Caridà presso il difensore;
ATTORE contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
VECCHIO GIOVANNI SISTO ed elettivamente domiciliato in Via Tondo 83 89861
Tropea presso il difensore:
CONVENUTO
OGGETTO: pagamento corrispettivo contratto di appalto
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio al fine di sentirlo condannare al pagamento di € Controparte_1
5.137,00 (Iva compresa) a titolo di saldo del corrispettivo contrattuale per i lavori previsti dal contratto e di ulteriori €.3.386,00 (Iva compresa) a titolo di compenso per pagina 1 di 11 gli ulteriori lavori ordinati dal committente e non previsti dal contratto formulando le seguenti conclusioni:
“ voglia l'On.le Tribunale adito: 1) Accertare e dichiarare che il convenuto CP_1
si è reso inadempiente rispetto all'obbligo di pagare a la
[...] Parte_1 somma di €.5.137,00 (Iva compresa) per lavori previsti dal contratto e l'ulteriore somma di €.3.386,00 (Iva compresa) per lavori non previsti dal contratto ed ordinati dal committente;
2) Per l'effetto, condannare a pagare a Controparte_1 Pt_1
le somme anzidette, oltre accessori legge, a decorrere dal 27.10.2015, data
[...] della prima richiesta di pagamento, ovvero dall'8.10.2016, data dell'ultima costituzione in mora inoltrata al convenuto ovvero, ancora, dalla data ritenuta di giustizia. 3) Condannare alla rifusione di spese e competenze di Controparte_1 giudizio”.
A fondamento della domanda ha esposto che
- in data 21 luglio 2014 le parti dell'odierno giudizio concludevano un contratto di appalto in forza del quale il convenuto commissionava a , in CP_1 Parte_1 qualità di titolare dell'omonima impresa, l'esecuzione dei lavori di “risanamento conservativo, rafforzamento sismico ed adeguamento igienico sanitario su un fabbricato per civile abitazione, sito in Dinami, alla via V. Emanuele, riportato in catasto al foglio 38, particelle nn.303 sub 3 e 800.”
- il corrispettivo, ai sensi dell'art.3 del contratto, era pattuito a corpo in €.60.000,00
(sessantamila/00), oltre IVA al 10% (come per legge, secondo la tipologia di intervento), per complessivi €.66.000,00.
- il committente, in corso d'opera, in aggiunta ai lavori previsti dal contratto, ordinava due varianti per ulteriori €.1.660,00 (Iva compresa) ed €.1.726,00 (Iva compresa), per complessivi €.3.386,00 di guisa che il totale del corrispettivo dovuto all'impresa era divenuto pari ad €.69.386,00;
- la Direzione Lavori, a sua volta, disponeva la realizzazione di ulteriori interventi di dettaglio meglio indicati nella nota di comunicazione contabile del 27.10.15 inviata dall'impresa al committente per un importo complessivo di €.2.428,00 per cui pagina 2 di 11 l'importo del corrispettivo complessivamente dovuto dal committente aumentava ad
€.71.480,00;
- alla data del 27 ottobre 2015 l' aveva emesso diverse fatture per un Parte_2 importo complessivo pari a €.55.580,00 e il committente aveva eseguito pagamenti per un totale di €.50.443,00 come riportato nella suddetta nota a firma del Pt_1
27 ottobre 2015, inviata alla direzione Lavori ed al Committente e mai contestata;
-con la stessa nota l' sollecitava il pagamento di €.5.137,00 (Iva Parte_2 compresa) per i lavori previsti dal contratto e già eseguiti e fatturati a quella data, oltre ad intimare il pagamento della somma di €.3.386,00 (Iva compresa) per i lavori non previsti dal contratto, eseguiti e fatturati, ed il pagamento dell'ulteriore somma di €.2.428,00 per l'esecuzione dei lavori di dettaglio disposti dalla Direzione Lavori già eseguiti;
- rimasto il sollecito di pagamento senza effetto, con nota del 5 novembre 2015
, comunicava tanto al committente quanto alla Direzione Lavori la Pt_1 CP_1 propria intenzione di sospendere i lavori fino all'integrale pagamento del debito nel frattempo maturato a suo carico e alla effettiva regolarizzazione della contabilità di tutti i lavori, sia previsti dal contratto sia extracontrattuali, fino a quel punto eseguiti;
- in data 23 gennaio 2016 l'Avv. Paolo Paglianiti, nell'interesse del committente, intimava all'attore la ripresa dei lavori, sul presupposto che il committente, lungi dall'esser inadempiente, avrebbe corrisposto quasi l'intero importo previsto dal contratto;
- in riscontro alla predetta comunicazione, l'attore precisava che, a fronte del mancato pagamento nonostante i diversi solleciti, la condotta di era Pt_1 legittimata dall'art.1460 c.c. contestualmente dichiarando la propria disponibilità a riprendere immediatamente l'esecuzione dei lavori ove il committente avesse CP_1 pagato la somma (ancora) dovuta di €.9.223,00 e che il contratto era da intendersi risolto, ai sensi degli artt.1453-1454 CC, ove il committente non avesse CP_1 pagato detta somma entro i successivi 15 giorni, facendo salvo il diritto di Pt_1
pagina 3 di 11 chiedere la verifica e contabilizzazione di tutti i lavori eseguiti nonché il diritto di agire come per legge per il recupero del proprio credito;
- con nota dell'8 giugno 2016, indirizzata al committente ed al Direttore CP_1
Lavori, è stata reiterata la richiesta di pagamento dell'importo complessivo di
€.9.223,00, già richiesto in precedenza, con contestuale nuova costituzione in mora del committente, sotto comminatoria di risoluzione del contratto per suo inadempimento, ai sensi degli artt.1453-1454 c.c.;
- con nota del 09/08/2016 il Direttore dei Lavori comunicava all' che Parte_2 in data 02/08/2016 veniva depositato il certificato di collaudo statico delle strutture
(fino a quel punto realizzate dalla stessa impresa) presso l'Ufficio Tecnico decentrato regionale a seguito del quale i lavori strutturali eseguiti dall' venivano Parte_2
“accettati cosi come realizzati” e che rispetto ai lavori eseguiti dall'impresa non erano rilevati difetti esecutivi visibili e che, pertanto, gli stessi lavori possono considerarsi regolarmente eseguiti, contestualmente, informando che, a seguito della risoluzione del contratto di appalto, il committente aveva affidato l'esecuzione dei pochi CP_1 lavori residui ad altra ditta.
Si è costituito in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 concluso e chiedendo il rigetto della domanda.
A tal fine il convenuto ha eccepito che, per far fronte al pagamento dei lavori, contraeva un mutuo con la banca , la quale pagava direttamente il Pt_3 corrispettivo dei lavori alla allo stato di avanzamento dei lavori e dopo la Parte_4 presentazione delle fatture.
Ha chiarito, quanto ai lavori aggiunti in corso d'opera che, in disparte il fatto che gli stessi non era nemmeno elencati nell'atto di citazione, era stato effettivamente stabilito in corso d'opera l'installazione di un impianto di riscaldamento a pannelli radianti in luogo di quello con i radiatori tradizionali previsto nel contratto di appalto e che il costo di tale lavoro avrebbe dovuto essere compensato con quello con impianto tradizionale non realizzato mentre il costo dei materiali era a carico del committente.
pagina 4 di 11 Ha specificato che, come ammesso dallo stesso attore, molti dei lavori previsti dal contratto non erano completi come emerge anche dal verbale di costatazione del 28 e
29 giugno 2016 redatto all'esito del sopralluogo effettuato congiuntamente dai tecnici delle parti.
Ha dedotto di aver corrisposto alla una somma pari a euro 61.573,00 Pt_4 Pt_1 come emerge dagli estratti conto bancari prodotti nel fascicolo di parte convenuta e che l'odierno attore dichiarava di aver ricevuto somme ben inferiori a quelle effettive, omettendo di fare menzione dell'assegno di euro 5.000 incassato in data 15.03.2016
e del bonifico di euro 5.500,00 del 12.05.2016 oltre dei pagamenti in contante che in più occasioni aveva effettuato.
Ha quindi rilevato che dalla data di messa in mora e fino a maggio 2016, CP_1 aveva corrisposto alla ditta una somma superiore a quella richiesta ovvero la somma complessiva di euro 10.500,00 cosicché l'attore non poteva giustificare di non aver completato i lavori eccependo l'inadempimento del committente.
Con la memoria ex art. 183 co.6 n.1 c.p.c. l'attore ha precisato la domanda spiegata in citazione chiedendo di accertare e dichiarare che il convenuto si è reso inadempiente rispetto all'obbligo di pagare a la somma di €.5.007,3 Parte_1 per lavori previsti dal contratto dedotto in giudizio, eseguiti e fatturati, ed €.4.786,01 per lavori non previsti dal contratto, parimenti eseguiti da , fatturati e non Pt_1 pagati e, per l'effetto, di condannarlo a pagare le somme anzidette, oltre accessori legge.
Concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c. per il deposito delle memorie e rigettate le istanze istruttorie, il mutato Giudice Istruttore rinviava per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 4.11.2024, dopo diversi rinvii di ufficio sempre per la precisazione delle conclusioni, il sottoscritto magistrato, medio tempore subentrato nella titolarità del fascicolo in data 22.01.24, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è parzialmente fondata.
L'attore, in qualità di titolare della ditta appaltatrice, ha agito al fine di ottenere la condanna del committente, previo accertamento del suo inadempimento, al pagina 5 di 11 pagamento del corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei lavori previsti dal contratto di appalto e per quelli previsti in corso d'opera nonché disposti dal direttore dei lavori.
Più precisamente, l'attore ha chiesto il pagamento della somma di €.5.137,00 (Iva compresa) per i lavori previsti dal contratto già eseguiti e fatturati, oltre a €.3.386,00
(Iva compresa) per i lavori non previsti dal contratto, eseguiti e fatturati e all'ulteriore somma di €.2.428,00 per l'esecuzione dei lavori di dettaglio disposti dalla Direzione Lavori.
A tal fine ha richiamato la nota del 27/10/2015 ( all. 2 atto di citazione) inviata al convenuto e al direttore dei lavori e mai contestata con cui ha sollecitato il committente al pagamento delle somme sopra indicate, specificando di avere emesso, quanto ai lavori affidati sulla base del contratto e già eseguiti, fatture per un totale di €.55.580,00 ( Fatt.n°4 12/09/2014 €.6.000,00 Fatt.n°2 23/10/2014
€.13.060,30 Fatt.n°3 03/12/2014 €.11.770,00 Fatt.n°4 22/05/2015 €.16.500,00
Fatt. 15/09/2015 €.8.250,00) e di avere ricevuto soltanto seguenti pagamenti: 1° pagamento €.6.000,00 2° pagamento €.11.873,00 3° pagamento €.10.070,00 4° pagamento €.15.000,00 5° pagamento €.7.500,00 per un Totale €.50.443,0.
Per i lavori in corso d'opera, in aggiunta ai lavori previsti dal contratto, eseguiti e fatturati ha poi richiesto il pagamento di ulteriori €.1.660,00 (Iva compresa) ed
€.1.726,00 (Iva compresa), per complessivi €.3.386,00, ovvero il pagamento dell'ulteriore somma di €.2.428,00 per l'esecuzione dei lavori di dettaglio disposti dalla Direzione Lavori e già eseguiti.
Con la memoria ex art. 183 co.6 n.1 c.p.c., tuttavia, l'attore ha precisato che, come emergeva da un mero confronto tra le somme portate dalle fatture emesse e i pagamenti eseguiti dal la somma ancora dovuta, in relazione ai lavori CP_1 contrattuali eseguiti, era pari a €.5.007, a titolo di Iva dal momento che il convenuto si era limitato a pagare il solo imponibile portato da ciascuna delle fatture emesse.
Il convenuto, a fronte delle superiori deduzioni, ha eccepito di non essere incorso in alcun inadempimento avendo pagato a seguito della costituzione in mora la complessiva somma di euro 10.500 (5.500 con assegno incassato il 15.03.2016 e pagina 6 di 11 5.000 con bonifico del 12.05.2016) e, quindi, un importo perfino superiore a quanto preteso e che, al contrario, la sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore era del tutto illegittima a fronte dei pagamenti già eseguiti e nonostante molti dei lavori non fossero stati ancora completati come risultava dal verbale di costatazione dei lavori del 18 e 29 giugno 1016.
Così ragguagliate le posizioni delle parti in causa, giova rimarcare che l'oggetto della pretesa va identificato nel corrispettivo del contratto di appalto, sicché occorre muovere dalla giurisprudenza in tema di onere della prova nelle azioni contrattuali di adempimento. Come statuito di recente dalla Suprema Corte, riproponendo il proprio tralaticio insegnamento, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tale caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza della obbligazione. Tali principi valgono pure nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento della obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente, per il creditore istante - o per il debitore che ha sollevato la eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. - la mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sulla controparte l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento” (Cassazione civile, sez. I, 5 agosto 2019,
n. 20891).
Nel caso di specie, il ricorrente deduce proprio un inesatto adempimento, in termini di pagamento parziale del corrispettivo, in luogo dell'intera somma dovuta.
pagina 7 di 11 Da altra parte, il debitore non ha provato di avere adempiuto in modo esatto alle proprie prestazioni, non avendo pagato l'intero corrispettivo dovuto per i lavori eseguiti.
Nello specifico, a fondamento delle proprie pretese l'attore produce il contratto di appalto, ove è indicato, ai sensi dell'art.3 del contratto, il prezzo a corpo in
€.60.000,00 (sessantamila/00), oltre IVA al 10% (come per legge, secondo la tipologia di intervento), per complessivi €.66.000,00.
L'attore ha inoltre prodotto le fatture aventi ad oggetto il pagamento dei lavori previsti in contratto sia quelle relative ai lavori aggiunti in corso d'opera ovvero disposti dal direttore dei lavori.
Dalla documentazione in atti emerge che, con riferimento ai lavori previsti in contratto, a ciascuna delle fatture prodotte dall'attore corrispondono dei bonifici eseguiti dal committente (vedi all. 12-16 comparsa di costituzione e risposta) e recanti come causale il saldo della fattura con specifica indicazione dei relativi elementi identificativi.
Con ciò può ritenersi che il committente abbia ratificato i lavori per la somma indicata in fattura così giustificando la richiesta da parte dell'odierno attore della residua somma fatturata e non pagata.
Sul punto la mancata contestazione delle fatture emesse dalla ditta, in uno con l'esecuzione dei corrispondenti pagamenti tramite bonifico (l'ultimo dei quali del maggio 2016), rende del tutto irrilevante quanto dedotto dal convenuto il quale, richiamando il verbale di sopralluogo, successivamente redatto in data 28 e 29 giugno 2016 (all. 9 comparsa di costituzione e risposta), eccepisce che la mancata ultimazione di alcuni dei lavori non consentirebbe all'attore di avanzare alcuna pretesa sulle somme residue.
A ciò si aggiunga che, come risulta dalla nota del direttore dei lavori del 9.08.2016, a seguito di collaudo, il committente ha accettato i lavori strutturali per come realizzati confermando che gli stessi erano eseguiti a regola d'arte.
pagina 8 di 11 Accertata per le ragioni sopra chiarite la spettanza delle somme portate in fatture in relazione ai lavori previsti dal contratto ed eseguiti dall'attore, va quindi verificato se il convenuto abbia esattamente adempiuto al pagamento del corrispettivo maturato.
Ebbene, dalla disamina della documentazione versata in atti, emerge che i bonifici effettuati dal committente non corrispondono all'intero saldo di ciascuna fattura, in quanto la somma versata coincide con il solo imponibile al netto dell'IVA che non è stata pagata.
Sul punto va precisato che, solo in sede di precisazione della domanda con la memoria ex art. 183 co.6 n.1 c.p.c., l'attore nel quantificare il corrispettivo richiesto ricomprende anche la fattura n. 3 del 2016 di €.
5.500 la quale risulta, come eccepito dallo stesso convenuto, effettivamente pagata – sempre al netto dell'IVA - dal committente con bonifico del 12.05.2016 di euro 5.000 (all.16 comparsa di costituzione e risposta).
Pertanto, il pagamento di € 5.000 effettuato con bonifico del 12.05.2016 costituisce il saldo di un ulteriore acconto – al netto dell'Iva – effettuato dal committente per i lavori eseguiti dall'impresa in base al contratto. Ne deriva che, contrariamente a quanto eccepito dal convenuto, la somma versata con il bonifico in questione non è compresa in quella richiesta dall'attore a titolo di Iva non pagata su tutte le fatture emesse.
Altresì non costituisce pagamento riferibile ai lavori eseguiti e pattuiti nel contratto dedotto in giudizio l'assegno di €.5.000,00 n°1043320240-01 in quanto relativo a lavori eseguiti da nell'anno 2013 presso altro fabbricato, come documentati Pt_1 dalla fattura n°8 del 03/12/2014, emessa da nei confronti di Pt_1 CP_1 recante la dicitura “Pagamento: AB n°1043320240, Banco di Napoli Filiale di Vibo
Valentia”.
Nessun pregio può assumere l'eccezione del convenuto secondo cui dal resoconto del dovuto l'attore avrebbe dovuto scomputare i lavori previsti dal contratto e non eseguiti e ciò perché si è limitato a una contestazione generica senza individuare in modo specifico i lavori non eseguiti e il loro prezzo in rapporto con il corrispettivo complessivo del contratto.
pagina 9 di 11 Ne consegue che l'attore, avendo emesso fatture per complessivi euro 61.080,3 a fronte di pagamenti eseguiti dal convenuto per euro 56.073,3 ha diritto ad ottenere la residua somma di euro 5,007,3 a titolo di Iva non pagata.
Quanto ai lavori in corso d'opera e a quelli disposti dal direttore dei lavori, giova precisare che l'art. 6 del contratto di appalto in atti stabilisce che “per eventuali altri lavori oltre a quelli previsti in contratto e ordinati dal direttore dei lavori saranno concordati preventivamente prezzo e quantità con il committente e il direttore dei lavori e saranno contabilizzati a misura”.
Tuttavia, l'attore si è limitato ad allegare le fatture relative ai lavori in corso d'opera le quali non sono sottoscritte dal committente per cui trattasi di atti provenienti da una sola parte inidonei a provare che i lavori elencati in fattura siano stati quelli concordati e che il prezzo pattuito sia quello ivi indicato. Parimenti, con riguardo ai lavori disposti dal direttore dei lavori, nulla ha prodotto l'attore al fine di comprovare il previo accordo con il committente circa prezzo e quantità. A tal fine nessuna valenza probatoria può assumere la nota del 27.10.15 avente ad oggetto la comunicazione di contabilità proveniente dalla ditta appaltatrice e non specificatamente accettata dal committente.
Per tali ragioni la domanda può essere solo parzialmente accolta con conseguenza condanna del convenuto al pagamento a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per i lavori previsti dal contratto di appalto per cui è causa della somma di euro 5.007,3.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 147/2022 parametri medi tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni altra eccezione o istanza disattesa così provvede:
- in accoglimento parziale della domanda attorea dichiara che il convenuto è tenuto al pagamento della somma di €.5.007,3 a titolo di saldo per lavori previsti dal contratto di appalto oltre interessi dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
pagina 10 di 11 - condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese di lite che si liquidano in euro 3.397,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Vibo Valentia, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
-
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1723/2017 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GRILLARI FRANCO ed elettivamente domiciliato in Via Chiesa Matrice, 3 89020 San
Pietro di Caridà presso il difensore;
ATTORE contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
VECCHIO GIOVANNI SISTO ed elettivamente domiciliato in Via Tondo 83 89861
Tropea presso il difensore:
CONVENUTO
OGGETTO: pagamento corrispettivo contratto di appalto
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio al fine di sentirlo condannare al pagamento di € Controparte_1
5.137,00 (Iva compresa) a titolo di saldo del corrispettivo contrattuale per i lavori previsti dal contratto e di ulteriori €.3.386,00 (Iva compresa) a titolo di compenso per pagina 1 di 11 gli ulteriori lavori ordinati dal committente e non previsti dal contratto formulando le seguenti conclusioni:
“ voglia l'On.le Tribunale adito: 1) Accertare e dichiarare che il convenuto CP_1
si è reso inadempiente rispetto all'obbligo di pagare a la
[...] Parte_1 somma di €.5.137,00 (Iva compresa) per lavori previsti dal contratto e l'ulteriore somma di €.3.386,00 (Iva compresa) per lavori non previsti dal contratto ed ordinati dal committente;
2) Per l'effetto, condannare a pagare a Controparte_1 Pt_1
le somme anzidette, oltre accessori legge, a decorrere dal 27.10.2015, data
[...] della prima richiesta di pagamento, ovvero dall'8.10.2016, data dell'ultima costituzione in mora inoltrata al convenuto ovvero, ancora, dalla data ritenuta di giustizia. 3) Condannare alla rifusione di spese e competenze di Controparte_1 giudizio”.
A fondamento della domanda ha esposto che
- in data 21 luglio 2014 le parti dell'odierno giudizio concludevano un contratto di appalto in forza del quale il convenuto commissionava a , in CP_1 Parte_1 qualità di titolare dell'omonima impresa, l'esecuzione dei lavori di “risanamento conservativo, rafforzamento sismico ed adeguamento igienico sanitario su un fabbricato per civile abitazione, sito in Dinami, alla via V. Emanuele, riportato in catasto al foglio 38, particelle nn.303 sub 3 e 800.”
- il corrispettivo, ai sensi dell'art.3 del contratto, era pattuito a corpo in €.60.000,00
(sessantamila/00), oltre IVA al 10% (come per legge, secondo la tipologia di intervento), per complessivi €.66.000,00.
- il committente, in corso d'opera, in aggiunta ai lavori previsti dal contratto, ordinava due varianti per ulteriori €.1.660,00 (Iva compresa) ed €.1.726,00 (Iva compresa), per complessivi €.3.386,00 di guisa che il totale del corrispettivo dovuto all'impresa era divenuto pari ad €.69.386,00;
- la Direzione Lavori, a sua volta, disponeva la realizzazione di ulteriori interventi di dettaglio meglio indicati nella nota di comunicazione contabile del 27.10.15 inviata dall'impresa al committente per un importo complessivo di €.2.428,00 per cui pagina 2 di 11 l'importo del corrispettivo complessivamente dovuto dal committente aumentava ad
€.71.480,00;
- alla data del 27 ottobre 2015 l' aveva emesso diverse fatture per un Parte_2 importo complessivo pari a €.55.580,00 e il committente aveva eseguito pagamenti per un totale di €.50.443,00 come riportato nella suddetta nota a firma del Pt_1
27 ottobre 2015, inviata alla direzione Lavori ed al Committente e mai contestata;
-con la stessa nota l' sollecitava il pagamento di €.5.137,00 (Iva Parte_2 compresa) per i lavori previsti dal contratto e già eseguiti e fatturati a quella data, oltre ad intimare il pagamento della somma di €.3.386,00 (Iva compresa) per i lavori non previsti dal contratto, eseguiti e fatturati, ed il pagamento dell'ulteriore somma di €.2.428,00 per l'esecuzione dei lavori di dettaglio disposti dalla Direzione Lavori già eseguiti;
- rimasto il sollecito di pagamento senza effetto, con nota del 5 novembre 2015
, comunicava tanto al committente quanto alla Direzione Lavori la Pt_1 CP_1 propria intenzione di sospendere i lavori fino all'integrale pagamento del debito nel frattempo maturato a suo carico e alla effettiva regolarizzazione della contabilità di tutti i lavori, sia previsti dal contratto sia extracontrattuali, fino a quel punto eseguiti;
- in data 23 gennaio 2016 l'Avv. Paolo Paglianiti, nell'interesse del committente, intimava all'attore la ripresa dei lavori, sul presupposto che il committente, lungi dall'esser inadempiente, avrebbe corrisposto quasi l'intero importo previsto dal contratto;
- in riscontro alla predetta comunicazione, l'attore precisava che, a fronte del mancato pagamento nonostante i diversi solleciti, la condotta di era Pt_1 legittimata dall'art.1460 c.c. contestualmente dichiarando la propria disponibilità a riprendere immediatamente l'esecuzione dei lavori ove il committente avesse CP_1 pagato la somma (ancora) dovuta di €.9.223,00 e che il contratto era da intendersi risolto, ai sensi degli artt.1453-1454 CC, ove il committente non avesse CP_1 pagato detta somma entro i successivi 15 giorni, facendo salvo il diritto di Pt_1
pagina 3 di 11 chiedere la verifica e contabilizzazione di tutti i lavori eseguiti nonché il diritto di agire come per legge per il recupero del proprio credito;
- con nota dell'8 giugno 2016, indirizzata al committente ed al Direttore CP_1
Lavori, è stata reiterata la richiesta di pagamento dell'importo complessivo di
€.9.223,00, già richiesto in precedenza, con contestuale nuova costituzione in mora del committente, sotto comminatoria di risoluzione del contratto per suo inadempimento, ai sensi degli artt.1453-1454 c.c.;
- con nota del 09/08/2016 il Direttore dei Lavori comunicava all' che Parte_2 in data 02/08/2016 veniva depositato il certificato di collaudo statico delle strutture
(fino a quel punto realizzate dalla stessa impresa) presso l'Ufficio Tecnico decentrato regionale a seguito del quale i lavori strutturali eseguiti dall' venivano Parte_2
“accettati cosi come realizzati” e che rispetto ai lavori eseguiti dall'impresa non erano rilevati difetti esecutivi visibili e che, pertanto, gli stessi lavori possono considerarsi regolarmente eseguiti, contestualmente, informando che, a seguito della risoluzione del contratto di appalto, il committente aveva affidato l'esecuzione dei pochi CP_1 lavori residui ad altra ditta.
Si è costituito in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 concluso e chiedendo il rigetto della domanda.
A tal fine il convenuto ha eccepito che, per far fronte al pagamento dei lavori, contraeva un mutuo con la banca , la quale pagava direttamente il Pt_3 corrispettivo dei lavori alla allo stato di avanzamento dei lavori e dopo la Parte_4 presentazione delle fatture.
Ha chiarito, quanto ai lavori aggiunti in corso d'opera che, in disparte il fatto che gli stessi non era nemmeno elencati nell'atto di citazione, era stato effettivamente stabilito in corso d'opera l'installazione di un impianto di riscaldamento a pannelli radianti in luogo di quello con i radiatori tradizionali previsto nel contratto di appalto e che il costo di tale lavoro avrebbe dovuto essere compensato con quello con impianto tradizionale non realizzato mentre il costo dei materiali era a carico del committente.
pagina 4 di 11 Ha specificato che, come ammesso dallo stesso attore, molti dei lavori previsti dal contratto non erano completi come emerge anche dal verbale di costatazione del 28 e
29 giugno 2016 redatto all'esito del sopralluogo effettuato congiuntamente dai tecnici delle parti.
Ha dedotto di aver corrisposto alla una somma pari a euro 61.573,00 Pt_4 Pt_1 come emerge dagli estratti conto bancari prodotti nel fascicolo di parte convenuta e che l'odierno attore dichiarava di aver ricevuto somme ben inferiori a quelle effettive, omettendo di fare menzione dell'assegno di euro 5.000 incassato in data 15.03.2016
e del bonifico di euro 5.500,00 del 12.05.2016 oltre dei pagamenti in contante che in più occasioni aveva effettuato.
Ha quindi rilevato che dalla data di messa in mora e fino a maggio 2016, CP_1 aveva corrisposto alla ditta una somma superiore a quella richiesta ovvero la somma complessiva di euro 10.500,00 cosicché l'attore non poteva giustificare di non aver completato i lavori eccependo l'inadempimento del committente.
Con la memoria ex art. 183 co.6 n.1 c.p.c. l'attore ha precisato la domanda spiegata in citazione chiedendo di accertare e dichiarare che il convenuto si è reso inadempiente rispetto all'obbligo di pagare a la somma di €.5.007,3 Parte_1 per lavori previsti dal contratto dedotto in giudizio, eseguiti e fatturati, ed €.4.786,01 per lavori non previsti dal contratto, parimenti eseguiti da , fatturati e non Pt_1 pagati e, per l'effetto, di condannarlo a pagare le somme anzidette, oltre accessori legge.
Concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c. per il deposito delle memorie e rigettate le istanze istruttorie, il mutato Giudice Istruttore rinviava per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 4.11.2024, dopo diversi rinvii di ufficio sempre per la precisazione delle conclusioni, il sottoscritto magistrato, medio tempore subentrato nella titolarità del fascicolo in data 22.01.24, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è parzialmente fondata.
L'attore, in qualità di titolare della ditta appaltatrice, ha agito al fine di ottenere la condanna del committente, previo accertamento del suo inadempimento, al pagina 5 di 11 pagamento del corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei lavori previsti dal contratto di appalto e per quelli previsti in corso d'opera nonché disposti dal direttore dei lavori.
Più precisamente, l'attore ha chiesto il pagamento della somma di €.5.137,00 (Iva compresa) per i lavori previsti dal contratto già eseguiti e fatturati, oltre a €.3.386,00
(Iva compresa) per i lavori non previsti dal contratto, eseguiti e fatturati e all'ulteriore somma di €.2.428,00 per l'esecuzione dei lavori di dettaglio disposti dalla Direzione Lavori.
A tal fine ha richiamato la nota del 27/10/2015 ( all. 2 atto di citazione) inviata al convenuto e al direttore dei lavori e mai contestata con cui ha sollecitato il committente al pagamento delle somme sopra indicate, specificando di avere emesso, quanto ai lavori affidati sulla base del contratto e già eseguiti, fatture per un totale di €.55.580,00 ( Fatt.n°4 12/09/2014 €.6.000,00 Fatt.n°2 23/10/2014
€.13.060,30 Fatt.n°3 03/12/2014 €.11.770,00 Fatt.n°4 22/05/2015 €.16.500,00
Fatt. 15/09/2015 €.8.250,00) e di avere ricevuto soltanto seguenti pagamenti: 1° pagamento €.6.000,00 2° pagamento €.11.873,00 3° pagamento €.10.070,00 4° pagamento €.15.000,00 5° pagamento €.7.500,00 per un Totale €.50.443,0.
Per i lavori in corso d'opera, in aggiunta ai lavori previsti dal contratto, eseguiti e fatturati ha poi richiesto il pagamento di ulteriori €.1.660,00 (Iva compresa) ed
€.1.726,00 (Iva compresa), per complessivi €.3.386,00, ovvero il pagamento dell'ulteriore somma di €.2.428,00 per l'esecuzione dei lavori di dettaglio disposti dalla Direzione Lavori e già eseguiti.
Con la memoria ex art. 183 co.6 n.1 c.p.c., tuttavia, l'attore ha precisato che, come emergeva da un mero confronto tra le somme portate dalle fatture emesse e i pagamenti eseguiti dal la somma ancora dovuta, in relazione ai lavori CP_1 contrattuali eseguiti, era pari a €.5.007, a titolo di Iva dal momento che il convenuto si era limitato a pagare il solo imponibile portato da ciascuna delle fatture emesse.
Il convenuto, a fronte delle superiori deduzioni, ha eccepito di non essere incorso in alcun inadempimento avendo pagato a seguito della costituzione in mora la complessiva somma di euro 10.500 (5.500 con assegno incassato il 15.03.2016 e pagina 6 di 11 5.000 con bonifico del 12.05.2016) e, quindi, un importo perfino superiore a quanto preteso e che, al contrario, la sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore era del tutto illegittima a fronte dei pagamenti già eseguiti e nonostante molti dei lavori non fossero stati ancora completati come risultava dal verbale di costatazione dei lavori del 18 e 29 giugno 1016.
Così ragguagliate le posizioni delle parti in causa, giova rimarcare che l'oggetto della pretesa va identificato nel corrispettivo del contratto di appalto, sicché occorre muovere dalla giurisprudenza in tema di onere della prova nelle azioni contrattuali di adempimento. Come statuito di recente dalla Suprema Corte, riproponendo il proprio tralaticio insegnamento, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tale caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza della obbligazione. Tali principi valgono pure nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento della obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente, per il creditore istante - o per il debitore che ha sollevato la eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. - la mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sulla controparte l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento” (Cassazione civile, sez. I, 5 agosto 2019,
n. 20891).
Nel caso di specie, il ricorrente deduce proprio un inesatto adempimento, in termini di pagamento parziale del corrispettivo, in luogo dell'intera somma dovuta.
pagina 7 di 11 Da altra parte, il debitore non ha provato di avere adempiuto in modo esatto alle proprie prestazioni, non avendo pagato l'intero corrispettivo dovuto per i lavori eseguiti.
Nello specifico, a fondamento delle proprie pretese l'attore produce il contratto di appalto, ove è indicato, ai sensi dell'art.3 del contratto, il prezzo a corpo in
€.60.000,00 (sessantamila/00), oltre IVA al 10% (come per legge, secondo la tipologia di intervento), per complessivi €.66.000,00.
L'attore ha inoltre prodotto le fatture aventi ad oggetto il pagamento dei lavori previsti in contratto sia quelle relative ai lavori aggiunti in corso d'opera ovvero disposti dal direttore dei lavori.
Dalla documentazione in atti emerge che, con riferimento ai lavori previsti in contratto, a ciascuna delle fatture prodotte dall'attore corrispondono dei bonifici eseguiti dal committente (vedi all. 12-16 comparsa di costituzione e risposta) e recanti come causale il saldo della fattura con specifica indicazione dei relativi elementi identificativi.
Con ciò può ritenersi che il committente abbia ratificato i lavori per la somma indicata in fattura così giustificando la richiesta da parte dell'odierno attore della residua somma fatturata e non pagata.
Sul punto la mancata contestazione delle fatture emesse dalla ditta, in uno con l'esecuzione dei corrispondenti pagamenti tramite bonifico (l'ultimo dei quali del maggio 2016), rende del tutto irrilevante quanto dedotto dal convenuto il quale, richiamando il verbale di sopralluogo, successivamente redatto in data 28 e 29 giugno 2016 (all. 9 comparsa di costituzione e risposta), eccepisce che la mancata ultimazione di alcuni dei lavori non consentirebbe all'attore di avanzare alcuna pretesa sulle somme residue.
A ciò si aggiunga che, come risulta dalla nota del direttore dei lavori del 9.08.2016, a seguito di collaudo, il committente ha accettato i lavori strutturali per come realizzati confermando che gli stessi erano eseguiti a regola d'arte.
pagina 8 di 11 Accertata per le ragioni sopra chiarite la spettanza delle somme portate in fatture in relazione ai lavori previsti dal contratto ed eseguiti dall'attore, va quindi verificato se il convenuto abbia esattamente adempiuto al pagamento del corrispettivo maturato.
Ebbene, dalla disamina della documentazione versata in atti, emerge che i bonifici effettuati dal committente non corrispondono all'intero saldo di ciascuna fattura, in quanto la somma versata coincide con il solo imponibile al netto dell'IVA che non è stata pagata.
Sul punto va precisato che, solo in sede di precisazione della domanda con la memoria ex art. 183 co.6 n.1 c.p.c., l'attore nel quantificare il corrispettivo richiesto ricomprende anche la fattura n. 3 del 2016 di €.
5.500 la quale risulta, come eccepito dallo stesso convenuto, effettivamente pagata – sempre al netto dell'IVA - dal committente con bonifico del 12.05.2016 di euro 5.000 (all.16 comparsa di costituzione e risposta).
Pertanto, il pagamento di € 5.000 effettuato con bonifico del 12.05.2016 costituisce il saldo di un ulteriore acconto – al netto dell'Iva – effettuato dal committente per i lavori eseguiti dall'impresa in base al contratto. Ne deriva che, contrariamente a quanto eccepito dal convenuto, la somma versata con il bonifico in questione non è compresa in quella richiesta dall'attore a titolo di Iva non pagata su tutte le fatture emesse.
Altresì non costituisce pagamento riferibile ai lavori eseguiti e pattuiti nel contratto dedotto in giudizio l'assegno di €.5.000,00 n°1043320240-01 in quanto relativo a lavori eseguiti da nell'anno 2013 presso altro fabbricato, come documentati Pt_1 dalla fattura n°8 del 03/12/2014, emessa da nei confronti di Pt_1 CP_1 recante la dicitura “Pagamento: AB n°1043320240, Banco di Napoli Filiale di Vibo
Valentia”.
Nessun pregio può assumere l'eccezione del convenuto secondo cui dal resoconto del dovuto l'attore avrebbe dovuto scomputare i lavori previsti dal contratto e non eseguiti e ciò perché si è limitato a una contestazione generica senza individuare in modo specifico i lavori non eseguiti e il loro prezzo in rapporto con il corrispettivo complessivo del contratto.
pagina 9 di 11 Ne consegue che l'attore, avendo emesso fatture per complessivi euro 61.080,3 a fronte di pagamenti eseguiti dal convenuto per euro 56.073,3 ha diritto ad ottenere la residua somma di euro 5,007,3 a titolo di Iva non pagata.
Quanto ai lavori in corso d'opera e a quelli disposti dal direttore dei lavori, giova precisare che l'art. 6 del contratto di appalto in atti stabilisce che “per eventuali altri lavori oltre a quelli previsti in contratto e ordinati dal direttore dei lavori saranno concordati preventivamente prezzo e quantità con il committente e il direttore dei lavori e saranno contabilizzati a misura”.
Tuttavia, l'attore si è limitato ad allegare le fatture relative ai lavori in corso d'opera le quali non sono sottoscritte dal committente per cui trattasi di atti provenienti da una sola parte inidonei a provare che i lavori elencati in fattura siano stati quelli concordati e che il prezzo pattuito sia quello ivi indicato. Parimenti, con riguardo ai lavori disposti dal direttore dei lavori, nulla ha prodotto l'attore al fine di comprovare il previo accordo con il committente circa prezzo e quantità. A tal fine nessuna valenza probatoria può assumere la nota del 27.10.15 avente ad oggetto la comunicazione di contabilità proveniente dalla ditta appaltatrice e non specificatamente accettata dal committente.
Per tali ragioni la domanda può essere solo parzialmente accolta con conseguenza condanna del convenuto al pagamento a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per i lavori previsti dal contratto di appalto per cui è causa della somma di euro 5.007,3.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 147/2022 parametri medi tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni altra eccezione o istanza disattesa così provvede:
- in accoglimento parziale della domanda attorea dichiara che il convenuto è tenuto al pagamento della somma di €.5.007,3 a titolo di saldo per lavori previsti dal contratto di appalto oltre interessi dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
pagina 10 di 11 - condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese di lite che si liquidano in euro 3.397,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Vibo Valentia, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
-
pagina 11 di 11