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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 50/2024 R.G.
Appello Sentenza Tribunale Brindisi
N.1166 del 28.6.2023
Oggetto: differenze retributive per mansioni superiori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere
dott. Domenico MONTERISI Giudice ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in materia di lavoro, in grado d'appello, iscritta al n. 50.2024 del Ruolo
Generale Sez. lav. Appelli, promossa, attualmente,
da
, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Maurizio Parte_1
Dell'Anna, domiciliatario
APPELLANTE
contro
per procura in atti, dall'avv. Antonio Mazzone
APPELLATA
Appellante incidentale
All'udienza dell'11.6.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO
L'odierno appellante, già dipendente 6° livello della epigrata dal 9.4.2014 all'8.1.2015, nel pregresso grado, ha chiesto, per effetto del rivendicato, e non riconosciuto, inquadramento al 4° livello del CCNL dipendenti da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, la condanna del datore di lavoro al pagamento di € 4.236, 34, oltre accessori.
La domanda, avversata dalla è stata rigettata con condanna del soccombente alle spese;
il giudice non ha dato corso all'istruttoria richiesta perché “…avendo il ricorrente dedotto di avere svolto le mansioni elencate nel IV livello del CCNL – ma riferibili anche ai livelli V e
VI – per un periodo di 9 mesi, lo stesso alla luce della richiamata disciplina, è stato correttamente inquadrato nel livello VI del ccnl di riferimento, non avendo maturato il numero di mesi di servizio necessari all'inquadramento superiore…”
Avverso la sentenza è stato proposto, con ricorso del 25.1.2024, tempestivo appello da con reiterazione della domanda già avanzata nel primo grado;
Parte_1
si è censurato il decisum perché in violazione dell'art 134 cpc e degli artt 24 e 111 Cost., inoltre il giudice non ha concesso alle parti un termine per il deposito di note conclusive,
e ha omesso di pronunciarsi su domande del ricorso introduttivo.
La indicata in epigrafe, in aderenza a quanto statuito, ha ribadito l'infondatezza dell'appello chiedendone il rigetto con vittoria di spese;
ha proposto appello incidentale lamentando l'illegittimo rigetto, nella motivazione resa, delle preliminari eccezioni di decadenza dall'azione e prescrizione dei diritti.
All'odierna udienza, dopo discussione, si è decisa la causa come da separato dispositivo del quale si è data pubblica lettura.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi l'improcedibilità dell'appello incidentale proposto dalla evocata esso pur depositato tempestivamente, giusta le previsioni dell'art 436 cpc, in violazione di ulteriore prescrizione di tale art. non è mai stato notificato alla controparte, da ciò consegue l'insindacabilità di ogni ragione prospettata.
I motivi dell'appello oltre a risolversi, quanto alla cronologia e svolgimento del rapporto lavorativo inter partes, in una mera reiterazione delle argomentazioni già spese in I grado nel ricorso introduttivo, ovvero nella circostanza che si sarebbero disimpegnate mansioni di un livello di inquadramento (4° e 5°) superiore a quello riconosciuto (6°) sono del tutto inconferenti con le ragioni esposte dal giudice sia per il rigetto della domanda che per il rigetto delle richieste istruttorie.
Occorre rilevare che la Corte di Cassazione (sez. Un 27199.2017) in merito alla specificità dei motivi d'appello ha precisato che “..gli artt 342 e 434 cod. proc civ……….vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado..”; come ulteriormente chiarito dalla predetta Corte “..quello che viene richiesto- in nome del criterio di razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando perché queste siano censurabili..”
Orbene il giudice del pregresso grado ha chiaramente evidenziato a) che il credito rivendicato aveva quale presupposto logico e giuridico differenze retributive conseguenti allo svolgimento di mansioni superiori, b) che le disimpegnate mansioni, come indicate in ricorso, riguardavano senza differenza alcuna il disconosciuto 4° e 5° livello nonché il
6° del cit. CCNL, giusta la previsione del combinato disposto dell'art 3 D.M. 10.12.2010
n. 269 e art 31 del CCNL, c) che, in maniera dirimente, l'acquisizione del superiore livello non era data dallo svolgimento di una determinata mansione, peraltro comune ai tre livelli, ma dalla permanenza, per un determinato periodo previsto dalla contrattazione collettiva, nel livello di provenienza rispetto a quello di destinazione e che d) pacificamente il ricorrente non aveva maturato il tempo necessario di permanenza nel livello di provenienza prima di poter accedere a quello di destinazione.
Corollario di ciò è stata, correttamente, la valutazione di superfluità della prova testimoniale richiesta (“…alla luce della disciplina richiamata, è irrilevante quale sia la specifica mansione svolta, in quanto tutte le mansioni che il ricorrente asserisce di aver espletato rientrano nelle mansioni dei livelli IV, V e VI e nella medesima disciplina applicabile, ragione per cui il giudicante ha ritenuto superfluo l'ascolto dei testi sul punto…”) e ciò, ritiene la Corte proprio in ragione dell'applicazione dei principi del giusto processo, a sproposito richiamati nell'odierno ricorso in appello.
I motivi d'appello palesano l'inesistenza di ogni e qualsiasi dialogo con la sentenza;
dai medesimi si evince che le ragioni esposte dal giudice, a fondamento del rigetto della domanda e delle presupposte istanze istruttorie, volutamente, o meno, sono state ignorate o non comprese, perché, ripetesi, sulle motivazioni espresse nella gravata sentenza, in appello non è stato speso un solo rigo.
Al rigetto dell'appello segue la condanna alle spese del giudizio dell'appellante
P.Q.M.
Visto l'art. 437 cpc definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 25.1.2024 da nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
28.6.2023 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
dichiara improcedibile l'appello incidentale rigetta l'appello condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 1.400 ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge
Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. n. 115.2012, da atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Lecce l'11.6.2025
Il Presidente
Dr Gennaro LOMBARDI