Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/06/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
RG 2832 / 2022
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena Responsabilita ex Sezione Unica artt. 2049 -
2051 - 2052
c.c.
IL TRIBUNALE DI SIENA
In persona del Giudice dott. Marianna Serrao ha pronunciato , in grado d'appello . la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2832/2022 R.G., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con sede in Roma, via Bergamini n. 50 domiciliata ai fini della presente procedura in Siena via Paolo Cesarini 2 presso e nello studio dell'avv. Testa Giuliana ( che la rappresenta e difende, Email_1 giusto m APPELLANTE E
(c.f. ), residente in Roma ed Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Siena, Via dei Rossi, 44, presso lo studio dell'avvocato Andrea Mori Pometti (codice fiscale ) che lo C.F._2 rappresenta e difende per delega in calce alla comp
APPELLATO
Oggetto: appello – risarcimento ex art. 2051 c.c Conclusioni:
Per parte appellante : Piaccia all'On. Tribunale di Siena adito, respinta ogni contraria istanza,
1. ritenere fondate le motivazioni del presente gravame e per l'effetto annullare la sentenza impugnata e condannare il convenuto alla restituzione del ricevuto in seguito alla sentenza di primo grado che consiste in € 2863,45 di risarcimento oltre interessi legali e rivalutazione ad oggi, oltre ad € 1834,24 di spese legali, per un totale di € 4.697,69;
2.condannare il convenuto al pagamento degli onorari e delle spese dei due gradi di giudizio, come da separata notula che verrà depositata entro i termini come da foglio di conclusioni prodotto all'udienza di discussione;
Pagina 1
con vittoria delle spese processuali. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato ha Parte_1 chiesto la riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Montepulciano, con la quale è stata riconosciuta la responsabilità dell'appellante ex art. 2051 c..c. per l'incidente occorso ad il quale il giorno 26.02.2021 Persona_1 mentre percorreva a bordo de di ( Controparte_1 attore e appellato) l'autostrada A1 con direzione su a Valdichiana e Chiusi a causa , secondo l'appellato ,di uno pneumatico di grosse dimensioni.
Si costituiva l'appellato per chiedere la conferma della sentenza impugnata . Lamenta l'appellante l'erronea interpretazione dell'art. 2051 c.c. da parte del Giudice di Pace sia riguardo all'onere probatorio del danneggiato sia riguardo alla prova del caso fortuito gravante sul custode , trattandosi nella specie di danno che era impossibile da evitare per la società anche usando la massima diligenza, attesa la difficoltà oggettiva del controllo dell'intera rete autostradale e considerato che nessun altro aveva impattato prima nello pneumatico e nessuno l'aveva segnalato, nonostante l'intenso traffico .
Lamentava altresì che il primo giudice male aveva interpretato la documentazione depositata dalla convenuta . Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto dell'impugnazione dovendo ascriversi l'incidente alla responsabilità di che non aveva posto in Parte_1 essere la necessaria attività di controllo .
L'oggetto della presente controversia attiene alla tradizionale tematica dell'attività custodiale. In proposito deve sottolinearsi che la norma dell'art. 2051 c.c. la quale si riferisce sia a beni mobili che immobili, contempla quali unici presupposti applicativi la custodia e la derivazione del danno dalla cosa (cfr. Cass., sent. n. 20427/2008, Cass., sent. n. 4279/2008 e Cass., sent. n. 858/2008). Il primo presupposto, vale a dire la custodia, consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa e cioè in qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di custodia .Custodi sono infatti tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa (cfr. Cassazione 20317/2005) e custodi sono innanzi tutto i proprietari ma anche i conduttori .
Può configurarsi a carico dell'ente proprietario o concessionario di autostrada un rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. stante la relativa disponibilità e l'effettiva possibilità , in linea generale , di controllo della situazione della circolazione e delle carreggiate. Circa il secondo requisito per l'applicazione della responsabilità da custodia, il soggetto danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, ha l'onere di dimostrare che l'evento si è prodotto quale conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni, che conferiscono cioè alla cosa quella più volte indicata in giurisprudenza come "idoneità al nocumento". Non è invece richiesta anche la prova della intrinseca dannosità o pericolosità della cosa, qualità invece rilevante per la diversa fattispecie prevista dall'art. 2050 c.c. Tutte le cose, infatti, anche quelle normalmente innocue, sono infatti suscettibili di assumere ed esprimere
Pagina 2 potenzialità dannose e ciò o per un loro dinamismo intrinseco, o per l'insorgenza esterna di agenti dannosi, risultando invece ormai superata la distinzione tra cose inerti e cose intrinsecamente pericolose in quanto idonee a produrre lesioni a persone e cose in virtù di connaturale dinamismo o per l'effetto di concause umane o naturali (cfr. Cassazione 28811/2008, Cassazione 25243/2006, Cassazione 20825/2006). Ne deriva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra una vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva che trova giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode. Da ciò consegue che, in aderenza all'inequivocabile disposizione letterale della norma, tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno recante i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante non per escludere la colpa, bensì quale profilo oggettivo al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sì che anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambito sociale) e dell'inevitabilità, non rilevando che il danno sia derivato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (cfr. ex plurimis Cassazione 26051/2008, Cassazione 24755/2008, Cassazione 20477/2008, Cassazione 4279/2008).
Tuttavia , e con riferimento all'onere della prova, all'attore compete dimostrare l'esistenza del rapporto eziologico tra res ed evento lesivo;
il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore causale estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale La ratio della norma va individuata nel principio dell'esposizione al pericolo o all'assunzione del rischio, ovvero nell'imputare il costo del danno al soggetto che si trovava, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata per evitarlo nel modo più conveniente. In altre parole, l'art. 2051 c.c. pone a carico del danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità
Si legga Cass. Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021 In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. La prova del nesso causale si presenta particolarmente delicata nei casi, come quello oggi in esame, in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla
Pagina 3 cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, (Cass., ord. n. 56/2016). Sotto il profilo dell'onere della prova, dunque, la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2051 c.c. comporta che la parte attrice debba provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo ed il convenuto, per liberarsi, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso di causalità ovvero la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo nonché ogni altra circostanza idonea a stabilire se – effettivamente - la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi.
Il Giudice di Pace , pur ampiamente soffermandosi sulla giurisprudenza in materia di responsabilità da cose in custodia e in particolare sulla prova del caso fortuito a carico del danneggiante non ha fatto corretto uso del principio dell'onere della prova gravante sul danneggiato.
Si legge nella pronuncia impugnata
RB , il primo giudice , pur , poco dopo, affermando che trattasi di questione di fatto ,rimessa al giudice , omette di considerare che l'attore in primo grado non ha offerto un'adeguata ricostruzione dell'evento che consenta di affermare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo , con ciò non assolvendo all'onere della prova sullo stesso gravante . L'attore , nell'atto introduttivo del giudizio davanti al Giudice di Pace si limita ad affermare che “ l'autovettura Mercedes .. riportava considerevoli danni per l'improvviso e imprevedibile impatto contro parte di un pneumatico di un veicolo industriale , che si trovava pericolosamente abbandonato sulla normale corsia di marcia “
Non pare sufficiente l'annotazione della Polizia di Stato intervenuta dopo l'impatto che si è limitata a dare atto delle dichiarazioni dei due conducenti ( uno rimasto estraneo alla vicenda in giudizio e non chiamato a rendere testimonianza pur essendone note le generalità) i quali entrambi hanno dichiarato di aver impattato sul pneumatico intorno alle 20,35 ( cfr dichiarazioni rese alla Polizia) - quindi quasi contemporaneamente . L'attore non ha chiarito a quale velocità procedesse l'autovettura di sua proprietà, né esattamente quale manovra sia stata posta in essere , ovvero la dinamica del sinistro su strada in condizioni metereologiche buone e di piena visibilità ( cfr verbale Polizia) e in presenza non di uno pneumatico intero , come tale particolarmente ingombrante e rigido, ma di parti di esso ( frammenti gommosi pertinenti un battistrada di un veicolo industriale , si legge nell'annotazione di servizio degli agenti intervenuti) così che
, per mera ipotesi, l'incidente potrebbe essersi verificato per distrazione o manovra non consona del conducente . Il materiale probatorio fornito al Giudice di Pace non era , dunque, idoneo a poter stabilire la sequenza causale dell'avvenimento , rimanendo l'onere probatorio richiesto al danneggiato non sufficientemente adempiuto e non bastando la verosimiglianza dell'evento . La disamina sulla ricorrenza del caso fortuito e è evidentemente ultronea. In accoglimento dell'appello dev'essere riformata la sentenza impugnata e disporsi la restituzione dell'importo versato ( circostanza non contestata pari ad € 4.697,69 , oltre interessi legali dalla domanda esclusa la rivalutazione trattandosi di debito di valuta.
Le spese di lite . le spese seguono la soccombenza, dovranno essere sopportate
Pagina 4 dall'attore , liquidate come in dispositivo, per fase di studio, introduttiva , istruttoria e decisoria per il primo grado ( ai minimi tabellari per la fase decisoria) e per fase di studio, introduttiva , e decisoria sui valori minimi tabellari le due ultime fasi in ragione dell'attività processuale svolta
P.Q.M.
il Tribunale di Siena, in grado d'appello definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto riforma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellato alla restituzione in favore dell'appellante dell'importo di € 4.697,69 oltre interessi legali dalla domanda al saldo 3) Condanna l'appellato alla rifusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 1052,50 per compensi per la fase di primo grado e in € 174,00 per spese ed € 850.50 per compenso per il presente giudizio oltre , oltre 15% rimborso forfetario , iva e c.p.a. come per legge. Così deciso in Siena, il 30 maggio 2025
IL GIUDICE Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Pagina 5