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Ordinanza 26 marzo 2025
Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 660 / 2025
Il giudice Valentina Di Salvo,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 26/03/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
vista la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza a parte convenuta,
non costituitasi;
emette la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 21.02.2025, i ricorrenti e Parte_1 Pt_2
chiedono ordinarsi all'amministrazione convenuta, l'assegnazione, per l'anno
[...]
scolastico 2024/2025 in favore del figlio minore , portatore di Persona_1
handicap ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, di un assistente per l'autonomia e la comunicazione per 25 ore settimanali come previsto dal piano educativo individualizzato
(c.d. P.E.I.). Con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, il in persona del sindaco Controparte_1
pro tempore, non si è costituito in giudizio, rimanendo così contumace.
*****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del il quale, nonostante Controparte_1
la regolare notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio.
Va premesso che, secondo i principi civilistici in tema di onere della prova, i presupposti della tutela cautelare ex art. 700 c.p.c., consistenti nel fumus boni iuris - da intendersi come verosimile fondatezza della pretesa che il ricorrente fa valere in giudizio - e nel periculum in
mora - cioè il rischio che i tempi di svolgimento di un ordinario giudizio di cognizione possano arrecare un pregiudizio imminente e irreparabile al diritto vantato - devono essere provati in giudizio da chi agisce per far valere il proprio diritto, ossia sulla parte ricorrente.
Quanto al fumus, va rilevato, sulla scorta della documentazione medica versata in atti, che il minore è portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, della Persona_1
legge 104/1992, e che lo stesso, in quanto tale, necessita dell'intervento di un assistente per l'autonomia e la comunicazione per 25 ore settimanali, come previsto dal P.E.I. prodotto in giudizio.
Ciò detto, si osserva che, al fine di dare attuazione al principio di uguaglianza formale e sostanziale sancito dall'art. 3 Cost., la legge 67/2006 ha introdotto il divieto di ogni pratica discriminatoria, diretta e indiretta, in pregiudizio delle persone con disabilità, prevedendo nuovi strumenti di tutela in favore delle stesse contro qualsivoglia comportamento che di fatto le ponga in una situazione di esclusione ed emarginazione;
ne consegue che ogni condotta, anche omissiva, dell'Amministrazione, che abbia l'effetto di porre il soggetto disabile in una condizione svantaggiata rispetto agli altri, rientra necessariamente nella nozione di discriminazione c.d. indiretta.
A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cassazione n.
25011/2014), il diritto della persona disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale la cui tutela passa attraverso l'attivarsi della pubblica amministrazione per il suo
riconoscimento e la sua garanzia, mediante le doverose misure di integrazione e sostegno atte a
rendere possibile ai portatori di disabilità la frequenza delle scuole, a partire dalla materna, così come affermato anche dalla Corte Costituzionale (si veda, sul punto, la sentenza n. 215/1987),
secondo cui la frequenza scolastica è, insieme alle pratiche di cura e riabilitazione e al proficuo inserimento nella famiglia, un essenziale fattore di recupero del soggetto portatore di handicap e di superamento della sua potenziale emarginazione, in un complesso intreccio in cui ciascuno di tali elementi interagisce sull'altro, contribuendo al complessivo sviluppo della personalità.
Sul punto, va rilevato che la figura dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione rientra
– al pari dell'insegnante di sostegno – tra le misure di integrazione e sostegno previste dal nostro ordinamento al fine di garantire l'effettività del diritto all'istruzione del soggetto con disabilità e che pertanto la mancata assegnazione di tale assistente configura una condotta idonea a porre in essere una discriminazione c.d. indiretta, in quanto tale vietata dalla legge n. 67/2006; ne deriva che, a causa dell'omissione perpetrata dall'amministrazione convenuta, il minore si è trovato in una situazione di svantaggio rispetto agli altri alunni e che, stante la natura discriminatoria della predetta condotta omissiva, deve esserne ordinata la cessazione mediante riconoscimento ed assegnazione al minore , Persona_1
per l'anno scolastico in corso 2024/2025, dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione per il numero di ore (segnatamente, 25) indicato nel piano educativo individualizzato, salvo eventuali variazioni della situazione di fatto della minore con riferimento alle necessità di educazione ed istruzione accertata dagli organismi a ciò preposti.
Nella specie, emerge altresì la sussistenza del periculum in mora, dato che l'attesa dei tempi di un giudizio ordinario vanificherebbe l'effetto di una pronuncia favorevole, rischiando così di lasciare la minore priva di adeguato sostegno per l'anno scolastico in corso.
Per le suesposte ragioni, il ricorso risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Il peso delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, accertata la natura discriminatoria della condotta posta in essere dall'amministrazione convenuta, ordina a quest'ultima l'immediata e pronta assegnazione,
in favore del minore , di un assistente all'autonomia e alla Persona_1
comunicazione per 25 ore settimanali, conformemente al piano educativo individualizzato elaborato per l'anno scolastico 2024/2025;
condanna l'amministrazione convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi 800,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA
e spese forfettarie al 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Agrigento, 26/03/2025.
Il Giudice
Valentina Di Salvo
SEZIONE LAVORO
R.G. 660 / 2025
Il giudice Valentina Di Salvo,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 26/03/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
vista la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza a parte convenuta,
non costituitasi;
emette la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 21.02.2025, i ricorrenti e Parte_1 Pt_2
chiedono ordinarsi all'amministrazione convenuta, l'assegnazione, per l'anno
[...]
scolastico 2024/2025 in favore del figlio minore , portatore di Persona_1
handicap ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, di un assistente per l'autonomia e la comunicazione per 25 ore settimanali come previsto dal piano educativo individualizzato
(c.d. P.E.I.). Con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, il in persona del sindaco Controparte_1
pro tempore, non si è costituito in giudizio, rimanendo così contumace.
*****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del il quale, nonostante Controparte_1
la regolare notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio.
Va premesso che, secondo i principi civilistici in tema di onere della prova, i presupposti della tutela cautelare ex art. 700 c.p.c., consistenti nel fumus boni iuris - da intendersi come verosimile fondatezza della pretesa che il ricorrente fa valere in giudizio - e nel periculum in
mora - cioè il rischio che i tempi di svolgimento di un ordinario giudizio di cognizione possano arrecare un pregiudizio imminente e irreparabile al diritto vantato - devono essere provati in giudizio da chi agisce per far valere il proprio diritto, ossia sulla parte ricorrente.
Quanto al fumus, va rilevato, sulla scorta della documentazione medica versata in atti, che il minore è portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, della Persona_1
legge 104/1992, e che lo stesso, in quanto tale, necessita dell'intervento di un assistente per l'autonomia e la comunicazione per 25 ore settimanali, come previsto dal P.E.I. prodotto in giudizio.
Ciò detto, si osserva che, al fine di dare attuazione al principio di uguaglianza formale e sostanziale sancito dall'art. 3 Cost., la legge 67/2006 ha introdotto il divieto di ogni pratica discriminatoria, diretta e indiretta, in pregiudizio delle persone con disabilità, prevedendo nuovi strumenti di tutela in favore delle stesse contro qualsivoglia comportamento che di fatto le ponga in una situazione di esclusione ed emarginazione;
ne consegue che ogni condotta, anche omissiva, dell'Amministrazione, che abbia l'effetto di porre il soggetto disabile in una condizione svantaggiata rispetto agli altri, rientra necessariamente nella nozione di discriminazione c.d. indiretta.
A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cassazione n.
25011/2014), il diritto della persona disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale la cui tutela passa attraverso l'attivarsi della pubblica amministrazione per il suo
riconoscimento e la sua garanzia, mediante le doverose misure di integrazione e sostegno atte a
rendere possibile ai portatori di disabilità la frequenza delle scuole, a partire dalla materna, così come affermato anche dalla Corte Costituzionale (si veda, sul punto, la sentenza n. 215/1987),
secondo cui la frequenza scolastica è, insieme alle pratiche di cura e riabilitazione e al proficuo inserimento nella famiglia, un essenziale fattore di recupero del soggetto portatore di handicap e di superamento della sua potenziale emarginazione, in un complesso intreccio in cui ciascuno di tali elementi interagisce sull'altro, contribuendo al complessivo sviluppo della personalità.
Sul punto, va rilevato che la figura dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione rientra
– al pari dell'insegnante di sostegno – tra le misure di integrazione e sostegno previste dal nostro ordinamento al fine di garantire l'effettività del diritto all'istruzione del soggetto con disabilità e che pertanto la mancata assegnazione di tale assistente configura una condotta idonea a porre in essere una discriminazione c.d. indiretta, in quanto tale vietata dalla legge n. 67/2006; ne deriva che, a causa dell'omissione perpetrata dall'amministrazione convenuta, il minore si è trovato in una situazione di svantaggio rispetto agli altri alunni e che, stante la natura discriminatoria della predetta condotta omissiva, deve esserne ordinata la cessazione mediante riconoscimento ed assegnazione al minore , Persona_1
per l'anno scolastico in corso 2024/2025, dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione per il numero di ore (segnatamente, 25) indicato nel piano educativo individualizzato, salvo eventuali variazioni della situazione di fatto della minore con riferimento alle necessità di educazione ed istruzione accertata dagli organismi a ciò preposti.
Nella specie, emerge altresì la sussistenza del periculum in mora, dato che l'attesa dei tempi di un giudizio ordinario vanificherebbe l'effetto di una pronuncia favorevole, rischiando così di lasciare la minore priva di adeguato sostegno per l'anno scolastico in corso.
Per le suesposte ragioni, il ricorso risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Il peso delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, accertata la natura discriminatoria della condotta posta in essere dall'amministrazione convenuta, ordina a quest'ultima l'immediata e pronta assegnazione,
in favore del minore , di un assistente all'autonomia e alla Persona_1
comunicazione per 25 ore settimanali, conformemente al piano educativo individualizzato elaborato per l'anno scolastico 2024/2025;
condanna l'amministrazione convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi 800,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA
e spese forfettarie al 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Agrigento, 26/03/2025.
Il Giudice
Valentina Di Salvo