Articolo 1 della Legge 4 novembre 1951, n. 1511
Articolo 2
Versione
20 gennaio 1952
Art. 1.
I capitani di corvetta e i tenenti di vascello in servizio permanente effettivo, in possesso di laurea in ingegneria civile, industriale, navale e meccanica, in chimica, chimica industriale o in fisica, possono essere trasferiti a domanda nel ruolo del servizio permanente effettivo del Corpo delle armi navali.
Possono altresi' essere nominati a domanda ufficiali del Corpo delle armi navali nel ruolo del servizio permanente effettivo i capitani di corvetta e i tenenti di vascello collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio permanente effettivo a domanda in applicazione dei decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384, e 31 maggio 1946, n. 490 , o che si trovino, da data non anteriore al 1 gennaio 1947, in posizione di fuori organico, ausiliaria o congedo provvisorio per rinuncia all'avanzamento, e che siano in possesso di una delle lauree indicate nel precedente comma. Gli ufficiali anzidetti devono aver rivestito il grado di capitano di corvetta o di tenente di vascello all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo.
Le domande degli interessati dovranno pervenire al Ministero della difesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1952