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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/11/2025, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N.3251/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3251/2023 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
C.F. nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Villasmundo (Melilli) in via Mazzini n. 9, elettivamente domiciliato in Siracusa viale Santa Panagia n.
136/R presso lo studio dell'avv. Gianfranco Bellassai che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
-ricorrente- contro
C.F. nata ad [...] il [...] e CP_1 CodiceFiscale_2
residente a [...] rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Planeta Christian, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Siracusa, V.le Santa
Panagia n.ro 136/N;
-resistente-
All'udienza cartolare del 21.10.2025, sulle conclusioni precisate come da note depositate dai procuratori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
Al PM è stata data comunicazione degli atti a norma degli artt. 70 e 71 c.p.c. (visto depositato il
21.9.2023)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 3.8.2023 ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti Parte_1
civili (rectius: scioglimento) del matrimonio celebrato in Villasmundo il 12.12.1997 tra lo stesso e
[...]
(atto trascritto al n. 3, Parte I, Serie Ufficio 2 anno 1997 del Comune di Melilli). CP_1
Ha premesso che:
-dalla loro unione è nata il [...] in [...] la figlia maggiorenne, ma non RSona_1
autosufficiente economicamente;
-essendo la convivenza divenuta intollerabile, nel 2022 essi coniugi si sono separati con decreto di omologazione n.122/2022 emesso da questo tribunale in data 22.3.2022;
-dalla separazione non è mai più ripresa la convivenza coniugale.
RS Su tali premesse ha chiesto altresì che la figlia possa stabilire autonomamente la propria residenza;
RS che ciascun genitore versi direttamente alla figlia la somma mensile di € 250 per il suo mantenimento, oltre al 50% ciascuno delle spese straordinarie;
che la casa familiare sita in
Villasmundo-Melilli in via Mazzini n. 9 sia interamente assegnata a lui essendo venute meno le
RS condizioni per l'assegnazione in favore della Polo quale collocataria della figlia che da anni studia furi sede;
che nulla sia disposto per il mantenimento dei coniugi.
Integrato il contraddittorio, si è costituita eccependo che dal momento della CP_1
separazione non è intervenuto alcun mutamento della situazione familiare fatta eccezione per il peggioramento delle proprie condizioni economiche dato che il marito dopo la separazione non le ha più consentito di lavorare presso il bar di cui egli è titolare e di ricevere la somma di € 200 mensili che prima lo stesso le corrispondeva e di non poter provvedere al proprio mantenimento.
Ha eccepito, altresì, che in sede di separazione essi coniugi avevano convenuto l'assegnazione in RS comodato d'uso della casa familiare e non quale collocataria della figlia già all'epoca studentessa universitaria a Pisa.
Ha chiesto quindi lo scioglimento del matrimonio con assegnazione della casa familiare alla stessa e RS con onere del di continuare a corrispondere alla figlia in via diretta, l'assegno di Pt_1 mantenimento di € 350,00 al mese, nonché di corrispondere alla stessa l'importo di € 200 al mese per il suo mantenimento.
Comparsi all'udienza del 30.1.2024 i coniugi hanno confermato le rispettive posizioni precisando, il di guadagnare circa € 1.200/1.300 dall'attività del proprio bar e di corrispondere alla figlia Pt_1
RS
che studia a Pisa e lavora saltuariamente, € 250 per il mantenimento ed € 150 per la locazione;
la CP_
, dal canto suo, di essersi trasferita a casa della madre, di non svolgere più i lavori di ricamo cui era dedita in corso di matrimonio, di non avere raggiunto l'accordo con il marito perché sperava nel suo sostegno economico nell'importo di € 200/250 al mese.
pagina 2 di 5 Con ordinanza del 30.1.2024 il Presidente delegato, ha confermato le condizioni della separazione ed ha disposto per l'istruzione della causa.
Esaurita l'attività istruttoria la causa è stata rimessa all'udienza di decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. xxx
Domanda di divorzio
Osserva il collegio che ricorrono le condizioni per la chiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti.
È, infatti, documentato il decorso del termine previsto dall'art. 3, numero 2 lettera b) e comma successivo L. 898/70.
Il ricorrente ha prodotto il decreto di omologazione della separazione consensuale sopra menzionato ed
è pacifico che le parti non hanno più ripreso la convivenza coniugale e che non può, quindi, essere mantenuta o ricostruita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Gli stessi, infatti, da anni vivono vite autonome e concordano sulla pronuncia di divorzio, confermano, così, l'impossibilità di ricostruire il loro consortium vitae.
La domanda va quindi accolta.
Sulla domanda di assegno divorzile.
La resistente ha chiesto di onerare il del versamento in proprio favore della somma di € 200 al Pt_1
mese per il proprio mantenimento, adducendo che dalla separazione lo stesso non le ha più consentito di lavorare presso il suo bar e non ha più corrisposto quindi il detto importo.
Ciò premesso, la domanda della ricorrente pecca, già in punto di allegazione dei requisiti necessari ai fini dell'assegno divorzile secondo l'indirizzo giurisprudenziale inaugurato dalla Suprema Corte di
Cassazione a sezioni unite (v. SU n.18287/2018, cui hanno fatto seguito numerose altre pronunce in senso conforme, v. tra le tante altre, Cass. n.1882/2019, Cass. n.2480/2019, Cass. n.4523/2019, Cass.
n.10781/2019 e Cass. n. 10782/2019, Cass. n.22499/2021, Cass.n.24250/2021, Cass. n.8057/2022) con riferimento all'interpretazione dell'art 5, comma 6, della legge sul divorzio.
La ricorrente, infatti, in tutti i suoi scritti difensivi chiede il contributo “al mantenimento” da parte del secondo quanto già avveniva in costanza di convivenza, allorchè ella si recava presso il bar Pt_1
nella titolarità dello stesso e preparava i dolci o serviva al banco (circostanza questa confermata dalle testimonianze assunte).
Nessuna specifica allegazione ( né tanto meno prova) la resistente ha dato rispetto ai diversi requisiti fondanti il diritto all'assegno divorzile secondo l'interpretazione della citata norma caratterizzata da quattro passaggi essenziali: a) il primo, finalizzato ad accertare l'eventualità dell'esistenza di un pagina 3 di 5 rilevante squilibrio nelle posizioni economiche delle parti (condizione che deve riguardare non solo i redditi ma anche il patrimonio e qualunque altra utilità suscettibile di valutazione economica); b) il secondo, teso ad accertare se questo squilibrio sia causalmente ricollegato alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise tra i coniugi, implicanti il sacrificio della professione e dei redditi di uno dei due in favore dell'assunzione di un ruolo centrale e trainante nella famiglia, da soppesarsi anche in relazione alla durata del matrimonio (quindi il primo passaggio – disparità economica – deve essere conseguenza del secondo passaggio – sacrifici del coniuge); c) il terzo, valutativo della possibilità che il divario economico tra i coniugi possa essere superato da quello svantaggiato con il recupero della propria vita professionale, strettamente collegato all'età del richiedente e alla concreta possibilità di un dignitoso ricollocamento nel mercato del lavoro;
d) il quarto, concernente la quantificazione dell'assegno, il quale sarà appunto reintegratorio (attesa la sua composita natura assistenziale, risarcitoria e compensativa), da computarsi e adeguarsi al contributo personale fornito alla vita familiare, tenendo naturalmente conto dei sacrifici e delle aspettative professionali ed economiche operate dal coniuge svantaggiato per la realizzazione del superiore comune interesse familiare.
Invero, va osservato che la stessa resistente, la quale è ancora in giovane età ed idonea al lavoro, ha dichiarato che durante il matrimonio era dedita all'attività di ricamatrice che oggi svolge per passatempo.
La stessa, inoltre, non contestato le immagini più recenti tratte dal suo profilo facebook, prodotte dal che mostrano l'attività relativa ad eventi e ricorrenze. Pt_1
CP_ Tali convergenti elementi fanno quindi presuntivamente ritenere che la svolga (o comunque sia in grado di svolgere) attività lavorativa con cui poter fare fronte alle proprie esigenze di vita, come peraltro ha sinora ha fatto.
Va tenuto conto, inoltre, che il ha documentato un reddito invero modesto, in linea con quello Pt_1 che ha dichiarato di percepire all'udienza di comparizione, ovvero di € 1.200/1.300 al mese. RS Se si considera, poi, che il predetto ad oggi si fa interamente carico del mantenimento della figlia che continua a studiare a Pisa, versandole circa € 400 al mese ( €250 per il mantenimento+€150 per costo di locazione), si deve concludere che non ricorre uno squilibrio economico tra le parti che possa rilevare ai fini dell'assegno divorzile.
La domanda di assegno divorzile va pertanto rigettata.
RS Mantenimento della figlia RS Il ricorrente nelle conclusioni rassegnate ha dedotto che la figlia lavora ed ha acquisito indipendenza economica.
pagina 4 di 5 L'assunto non può essere condiviso. RS Invero, le CU e la busta paga prodotta evidenziano che la figlia la quale a tutt'oggi è studentessa universitaria a Pisa, ha guadagnato somme del tutto irrisorie pari a poche centinaia di euro.
Ciò del resto è pienamente coerente con l'impegno universitario che la figlia sta portando avanti e che non è compatibile con un lavoro a tempo pieno, ma solo con lavori del tutto occasionali.
Non può dirsi, pertanto, che la condizione di non autosufficienza economica sia imputabile a neghittosità della figlia, la quale, di contro, studia per potersi in futuro immettere nel mondo del lavoro in modo qualificato ed al contempo svolge lavori saltuari all'evidente scopo di alleggerire in qualche modo l'onere paterno del suo mantenimento. RS Va pertanto confermato l'assegno di mantenimento per la figlia previsto con la separazione, quando cioè la stessa frequentava già all'università di Pisa.
Casa familiare
Nulla va disposto in merito alla casa familiare atteso che in sede di separazione era stato concesso alla
Polo un piano di detta abitazione in comodato d'uso. La stessa, peraltro, ha dichiarato di non abitare più detto immobile.
Spese.
Stante la reciproca soccombenza le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo la causa civile in epigrafe, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Villasmundo il 12.12.1997 (atto trascritto al n. 3, Parte I, del registro degli atti del Comune di Melilli, anno 1997), tra e Parte_1 CP_1
RS conferma l'onere del versamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore della figlia previsto con la separazione a carico del ricorrente, ; Parte_1
rigetta nel resto;
compensa per intero le spese del giudizio tra le parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Melilli di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile degli atti di matrimonio.
Così deciso in Siracusa il 30.10.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3251/2023 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
C.F. nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Villasmundo (Melilli) in via Mazzini n. 9, elettivamente domiciliato in Siracusa viale Santa Panagia n.
136/R presso lo studio dell'avv. Gianfranco Bellassai che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
-ricorrente- contro
C.F. nata ad [...] il [...] e CP_1 CodiceFiscale_2
residente a [...] rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Planeta Christian, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Siracusa, V.le Santa
Panagia n.ro 136/N;
-resistente-
All'udienza cartolare del 21.10.2025, sulle conclusioni precisate come da note depositate dai procuratori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
Al PM è stata data comunicazione degli atti a norma degli artt. 70 e 71 c.p.c. (visto depositato il
21.9.2023)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 3.8.2023 ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti Parte_1
civili (rectius: scioglimento) del matrimonio celebrato in Villasmundo il 12.12.1997 tra lo stesso e
[...]
(atto trascritto al n. 3, Parte I, Serie Ufficio 2 anno 1997 del Comune di Melilli). CP_1
Ha premesso che:
-dalla loro unione è nata il [...] in [...] la figlia maggiorenne, ma non RSona_1
autosufficiente economicamente;
-essendo la convivenza divenuta intollerabile, nel 2022 essi coniugi si sono separati con decreto di omologazione n.122/2022 emesso da questo tribunale in data 22.3.2022;
-dalla separazione non è mai più ripresa la convivenza coniugale.
RS Su tali premesse ha chiesto altresì che la figlia possa stabilire autonomamente la propria residenza;
RS che ciascun genitore versi direttamente alla figlia la somma mensile di € 250 per il suo mantenimento, oltre al 50% ciascuno delle spese straordinarie;
che la casa familiare sita in
Villasmundo-Melilli in via Mazzini n. 9 sia interamente assegnata a lui essendo venute meno le
RS condizioni per l'assegnazione in favore della Polo quale collocataria della figlia che da anni studia furi sede;
che nulla sia disposto per il mantenimento dei coniugi.
Integrato il contraddittorio, si è costituita eccependo che dal momento della CP_1
separazione non è intervenuto alcun mutamento della situazione familiare fatta eccezione per il peggioramento delle proprie condizioni economiche dato che il marito dopo la separazione non le ha più consentito di lavorare presso il bar di cui egli è titolare e di ricevere la somma di € 200 mensili che prima lo stesso le corrispondeva e di non poter provvedere al proprio mantenimento.
Ha eccepito, altresì, che in sede di separazione essi coniugi avevano convenuto l'assegnazione in RS comodato d'uso della casa familiare e non quale collocataria della figlia già all'epoca studentessa universitaria a Pisa.
Ha chiesto quindi lo scioglimento del matrimonio con assegnazione della casa familiare alla stessa e RS con onere del di continuare a corrispondere alla figlia in via diretta, l'assegno di Pt_1 mantenimento di € 350,00 al mese, nonché di corrispondere alla stessa l'importo di € 200 al mese per il suo mantenimento.
Comparsi all'udienza del 30.1.2024 i coniugi hanno confermato le rispettive posizioni precisando, il di guadagnare circa € 1.200/1.300 dall'attività del proprio bar e di corrispondere alla figlia Pt_1
RS
che studia a Pisa e lavora saltuariamente, € 250 per il mantenimento ed € 150 per la locazione;
la CP_
, dal canto suo, di essersi trasferita a casa della madre, di non svolgere più i lavori di ricamo cui era dedita in corso di matrimonio, di non avere raggiunto l'accordo con il marito perché sperava nel suo sostegno economico nell'importo di € 200/250 al mese.
pagina 2 di 5 Con ordinanza del 30.1.2024 il Presidente delegato, ha confermato le condizioni della separazione ed ha disposto per l'istruzione della causa.
Esaurita l'attività istruttoria la causa è stata rimessa all'udienza di decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. xxx
Domanda di divorzio
Osserva il collegio che ricorrono le condizioni per la chiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti.
È, infatti, documentato il decorso del termine previsto dall'art. 3, numero 2 lettera b) e comma successivo L. 898/70.
Il ricorrente ha prodotto il decreto di omologazione della separazione consensuale sopra menzionato ed
è pacifico che le parti non hanno più ripreso la convivenza coniugale e che non può, quindi, essere mantenuta o ricostruita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Gli stessi, infatti, da anni vivono vite autonome e concordano sulla pronuncia di divorzio, confermano, così, l'impossibilità di ricostruire il loro consortium vitae.
La domanda va quindi accolta.
Sulla domanda di assegno divorzile.
La resistente ha chiesto di onerare il del versamento in proprio favore della somma di € 200 al Pt_1
mese per il proprio mantenimento, adducendo che dalla separazione lo stesso non le ha più consentito di lavorare presso il suo bar e non ha più corrisposto quindi il detto importo.
Ciò premesso, la domanda della ricorrente pecca, già in punto di allegazione dei requisiti necessari ai fini dell'assegno divorzile secondo l'indirizzo giurisprudenziale inaugurato dalla Suprema Corte di
Cassazione a sezioni unite (v. SU n.18287/2018, cui hanno fatto seguito numerose altre pronunce in senso conforme, v. tra le tante altre, Cass. n.1882/2019, Cass. n.2480/2019, Cass. n.4523/2019, Cass.
n.10781/2019 e Cass. n. 10782/2019, Cass. n.22499/2021, Cass.n.24250/2021, Cass. n.8057/2022) con riferimento all'interpretazione dell'art 5, comma 6, della legge sul divorzio.
La ricorrente, infatti, in tutti i suoi scritti difensivi chiede il contributo “al mantenimento” da parte del secondo quanto già avveniva in costanza di convivenza, allorchè ella si recava presso il bar Pt_1
nella titolarità dello stesso e preparava i dolci o serviva al banco (circostanza questa confermata dalle testimonianze assunte).
Nessuna specifica allegazione ( né tanto meno prova) la resistente ha dato rispetto ai diversi requisiti fondanti il diritto all'assegno divorzile secondo l'interpretazione della citata norma caratterizzata da quattro passaggi essenziali: a) il primo, finalizzato ad accertare l'eventualità dell'esistenza di un pagina 3 di 5 rilevante squilibrio nelle posizioni economiche delle parti (condizione che deve riguardare non solo i redditi ma anche il patrimonio e qualunque altra utilità suscettibile di valutazione economica); b) il secondo, teso ad accertare se questo squilibrio sia causalmente ricollegato alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise tra i coniugi, implicanti il sacrificio della professione e dei redditi di uno dei due in favore dell'assunzione di un ruolo centrale e trainante nella famiglia, da soppesarsi anche in relazione alla durata del matrimonio (quindi il primo passaggio – disparità economica – deve essere conseguenza del secondo passaggio – sacrifici del coniuge); c) il terzo, valutativo della possibilità che il divario economico tra i coniugi possa essere superato da quello svantaggiato con il recupero della propria vita professionale, strettamente collegato all'età del richiedente e alla concreta possibilità di un dignitoso ricollocamento nel mercato del lavoro;
d) il quarto, concernente la quantificazione dell'assegno, il quale sarà appunto reintegratorio (attesa la sua composita natura assistenziale, risarcitoria e compensativa), da computarsi e adeguarsi al contributo personale fornito alla vita familiare, tenendo naturalmente conto dei sacrifici e delle aspettative professionali ed economiche operate dal coniuge svantaggiato per la realizzazione del superiore comune interesse familiare.
Invero, va osservato che la stessa resistente, la quale è ancora in giovane età ed idonea al lavoro, ha dichiarato che durante il matrimonio era dedita all'attività di ricamatrice che oggi svolge per passatempo.
La stessa, inoltre, non contestato le immagini più recenti tratte dal suo profilo facebook, prodotte dal che mostrano l'attività relativa ad eventi e ricorrenze. Pt_1
CP_ Tali convergenti elementi fanno quindi presuntivamente ritenere che la svolga (o comunque sia in grado di svolgere) attività lavorativa con cui poter fare fronte alle proprie esigenze di vita, come peraltro ha sinora ha fatto.
Va tenuto conto, inoltre, che il ha documentato un reddito invero modesto, in linea con quello Pt_1 che ha dichiarato di percepire all'udienza di comparizione, ovvero di € 1.200/1.300 al mese. RS Se si considera, poi, che il predetto ad oggi si fa interamente carico del mantenimento della figlia che continua a studiare a Pisa, versandole circa € 400 al mese ( €250 per il mantenimento+€150 per costo di locazione), si deve concludere che non ricorre uno squilibrio economico tra le parti che possa rilevare ai fini dell'assegno divorzile.
La domanda di assegno divorzile va pertanto rigettata.
RS Mantenimento della figlia RS Il ricorrente nelle conclusioni rassegnate ha dedotto che la figlia lavora ed ha acquisito indipendenza economica.
pagina 4 di 5 L'assunto non può essere condiviso. RS Invero, le CU e la busta paga prodotta evidenziano che la figlia la quale a tutt'oggi è studentessa universitaria a Pisa, ha guadagnato somme del tutto irrisorie pari a poche centinaia di euro.
Ciò del resto è pienamente coerente con l'impegno universitario che la figlia sta portando avanti e che non è compatibile con un lavoro a tempo pieno, ma solo con lavori del tutto occasionali.
Non può dirsi, pertanto, che la condizione di non autosufficienza economica sia imputabile a neghittosità della figlia, la quale, di contro, studia per potersi in futuro immettere nel mondo del lavoro in modo qualificato ed al contempo svolge lavori saltuari all'evidente scopo di alleggerire in qualche modo l'onere paterno del suo mantenimento. RS Va pertanto confermato l'assegno di mantenimento per la figlia previsto con la separazione, quando cioè la stessa frequentava già all'università di Pisa.
Casa familiare
Nulla va disposto in merito alla casa familiare atteso che in sede di separazione era stato concesso alla
Polo un piano di detta abitazione in comodato d'uso. La stessa, peraltro, ha dichiarato di non abitare più detto immobile.
Spese.
Stante la reciproca soccombenza le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo la causa civile in epigrafe, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Villasmundo il 12.12.1997 (atto trascritto al n. 3, Parte I, del registro degli atti del Comune di Melilli, anno 1997), tra e Parte_1 CP_1
RS conferma l'onere del versamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore della figlia previsto con la separazione a carico del ricorrente, ; Parte_1
rigetta nel resto;
compensa per intero le spese del giudizio tra le parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Melilli di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile degli atti di matrimonio.
Così deciso in Siracusa il 30.10.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Veronica Milone
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