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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/05/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore sentito il Giudice relatore;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
visto il parere del P.M.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 498/2025 R.G., avente ad oggetto “modifiche delle condizioni di separazione” promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Alberto Parte_1 C.F._1
Ciuffreda, giusta procura in atti
Ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Roberto Gentile, giusta procura in atti
Resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.02.2025, ha chiesto al Tribunale di Parte_1 modificare le condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 3245/2016 del Tribunale di
1 Foggia e alla sentenza n. 2521/2019 della Corte di Appello di Bari, revocando l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne , ormai economicamente Per_1 autosufficiente.
La resistente , costituendosi in giudizio in data 02.04.2025, non si è Controparte_1 opposta alla richiesta di revoca del mantenimento per il figlio maggiorenne, chiedendo, tuttavia, un aumento del mantenimento in suo favore, stante il miglioramento delle condizioni economiche del marito.
All'udienza del 05.05.2025, il Giudice ha esperito il tentativo di conciliazione con esito positivo e, pertanto, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle modifiche delle condizioni di separazione, chiedendo, in particolare, il recepimento delle condizioni concordate ed indicate nel verbale di udienza, ovvero “modificare le condizioni di separazione: revocando, a partire dalla data della domanda, l'obbligo di di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne Parte_1 Per_1 in quanto ormai economicamente autosufficiente, sebbene convivente con la madre;
ponendo a carico di Parte_1
a partire dalla data della domanda riconvenzionale, l'obbligo di contribuire al mantenimento della
[...] moglie versando alla stessa entro il 27 di ogni mese la somma di € 400,00 da rivalutarsi Controparte_1 annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT. Nell'ambito del conguaglio con somme a carico della quest'ultima rimborserà l'importo di € 50,00 mensili fino alla CP_1 concorrenza dell'importo a debito”.
Il giudice relatore, preso atto di ciò, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
******
Come noto la possibilità di ottenere la rivisitazione delle condizioni della separazione o del divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti.
In materia di diritto di famiglia, infatti, la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus, priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni.
Ebbene, con riferimento al caso di specie, il Tribunale ritiene conformi al diritto e all'interesse della prole le condizioni frutto dell'accordo tra le parti e indicate nel verbale di udienza del
05.05.2025, che possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
2 Tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti, sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- modifica le condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 3245/2016 del Tribunale di
Foggia e alla sentenza n. 2521/2019 della Corte di Appello di Bari, nei termini di cui all'accordo raggiunto dalle parti di cui al verbale di udienza del 05.05.2025, che deve intendersi integralmente richiamato;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 06.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore sentito il Giudice relatore;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
visto il parere del P.M.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 498/2025 R.G., avente ad oggetto “modifiche delle condizioni di separazione” promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Alberto Parte_1 C.F._1
Ciuffreda, giusta procura in atti
Ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Roberto Gentile, giusta procura in atti
Resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.02.2025, ha chiesto al Tribunale di Parte_1 modificare le condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 3245/2016 del Tribunale di
1 Foggia e alla sentenza n. 2521/2019 della Corte di Appello di Bari, revocando l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne , ormai economicamente Per_1 autosufficiente.
La resistente , costituendosi in giudizio in data 02.04.2025, non si è Controparte_1 opposta alla richiesta di revoca del mantenimento per il figlio maggiorenne, chiedendo, tuttavia, un aumento del mantenimento in suo favore, stante il miglioramento delle condizioni economiche del marito.
All'udienza del 05.05.2025, il Giudice ha esperito il tentativo di conciliazione con esito positivo e, pertanto, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle modifiche delle condizioni di separazione, chiedendo, in particolare, il recepimento delle condizioni concordate ed indicate nel verbale di udienza, ovvero “modificare le condizioni di separazione: revocando, a partire dalla data della domanda, l'obbligo di di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne Parte_1 Per_1 in quanto ormai economicamente autosufficiente, sebbene convivente con la madre;
ponendo a carico di Parte_1
a partire dalla data della domanda riconvenzionale, l'obbligo di contribuire al mantenimento della
[...] moglie versando alla stessa entro il 27 di ogni mese la somma di € 400,00 da rivalutarsi Controparte_1 annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT. Nell'ambito del conguaglio con somme a carico della quest'ultima rimborserà l'importo di € 50,00 mensili fino alla CP_1 concorrenza dell'importo a debito”.
Il giudice relatore, preso atto di ciò, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
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Come noto la possibilità di ottenere la rivisitazione delle condizioni della separazione o del divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti.
In materia di diritto di famiglia, infatti, la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus, priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni.
Ebbene, con riferimento al caso di specie, il Tribunale ritiene conformi al diritto e all'interesse della prole le condizioni frutto dell'accordo tra le parti e indicate nel verbale di udienza del
05.05.2025, che possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
2 Tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti, sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- modifica le condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 3245/2016 del Tribunale di
Foggia e alla sentenza n. 2521/2019 della Corte di Appello di Bari, nei termini di cui all'accordo raggiunto dalle parti di cui al verbale di udienza del 05.05.2025, che deve intendersi integralmente richiamato;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 06.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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