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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentario • 1
- 1. Revisione rendita inabilità: limite dei 10 anniRedazione · https://ildiritto.it/ · 6 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/11/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1276 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2023 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe Donati 106, nello Parte_1 studio dell'Avv. AGUGLIA BRUNO che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato in Civitavecchia, Via Sofia de Filippi Mariani s.n.c., CP_1 rappresentato e difeso dell'Avv. M. Moretti per procura generale alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 22.06.2023 premesso di aver Parte_1 lavorato quale operaio elettricista agli inizi del 1974, presso datori di lavoro privati e, successivamente, dagli inizi del 2000 in proprio come artigiano edile, adibito alla movimentazione manuale di carichi pesanti, assumeva di aver contratto proprio in ragione dell'attività lavorativa, la malattia professionale costituita da “discopatia multipla della colonna lombosacrale”.
Premetteva, altresì, di aver già ottenuto dall' , in data 9.11.2021, il riconoscimento CP_2 della malattia professionale “esiti di rizoartrosi bilaterale in soggetto con segni strumentali di alterazione apofisi ulnare sn compatibile con pseudoartrosi con residua sfumata disfunzionalità”, con riconoscimento di TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
un danno del 6% e in data 23.3.2022 il riconoscimento della malattia professionale “meniscopatia degenerativa ginocchio bilaterale in soggetto con ginocchio varo (di modica entità) artrosico con residua disfunzionalità” con riconoscimento di un danno del 6% e, dunque, di un grado complessivo di invalidità pari all' 11%.
Non avendo ottenuto in via stragiudiziale il riconoscimento della malattia professionale
“discopatia multipla della colonna lombosacrale” da parte di (che escludeva l'esistenza di CP_1 nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato esposto e la malattia denunciata), il ricorrente chiedeva, pertanto, al Tribunale di:
1) accertare e dichiarare che la malattia professionale discopatia multipla della colonna lombosacrale, da cui è affetto il ricorrente, trova il suo nesso nell'attività lavorativa svolta dallo stesso dal 1974 all'attualità;
2) accertare e dichiarare la percentuale di danno che la malattia denunciata ha prodotto;
3) accertare e dichiarare il danno complessivo risarcibile in relazione al grado di invalidità già riconosciuto per precedenti riconoscimenti;
4) condannare l' alla corresponsione della relativa rendita, ove il danno CP_1 complessivo sia superiore al 15%;
5) condannare l' alle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi CP_1 antistatario.
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_1 fatto e in diritto;
precisava, in particolare, che l'Istituto non ha accolto la domanda presentata dal ricorrente, ritenendo la patologia denunciata ricollegabile ad una condizione degenerativa CP_ comune, non professionale. In particolare, nelle note medico legali il dirigente medico in data 29 gennaio 2024, ha evidenziato “…un quadro di artrosi che appare compatibile con l'età del soggetto
(anni 65) ….. e che il quadro rilevato non appare evidenziare caratteristiche (quadro anatomofunzionale e strumentale caratterizzato da fenomeni biologici più precoci e/o intensi rispetto alla popolazione generale) di patologia di causa lavorativa” (All.1 della memoria difensiva).
La causa, istruita documentalmente, con la prova testimoniale e con l'espletamento di Ctu medico legale, veniva decisa all'odierna udienza come da dispositivo.
2. Osserva, innanzitutto, il Giudice che l'istruttoria ha permesso di accertare che il ricorrente ha lavorato in qualità di elettricista dipendente dal 1974 al 1983 ed è stato addetto a lavorazioni presso grandi cantieri, che comportavano movimentazione manuale dei carichi e
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posture incongrue, con orario di lavoro fisso, dal lunedì al venerdì per 8 ore al giorno.
Successivamente, dal 2000 in poi, il ricorrente ha lavorato in qualità di titolare di ditta edile: non
è emersa la prova, in relazione a tale periodo, dello svolgimento dell'attività in modo costante e per l'intera giornata lavorativa bensì della attività – non costante – di esecuzione di massetti, pittura di appartamenti, posa di maioliche, trasporto di materiali sul cantiere (con l'ausilio di almeno un collaboratore).
3. A seguito di tali emergenze istruttorie è stata pertanto disposta CTU medico legale al fine di verificare il nesso eziologico tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente dal 1974 in poi, negli orari e con le mansioni di cui si è detto.
Ebbene, il CTU, a fronte di una patologia (Discopatia protrusiva lombo-sacrale multipla) evidentemente multifattoriale, analizzando in senso anamnestico nel corso degli anni l'attività lavorativa svolta dal periziando -così come descritta al punto che precede – e tenendo conto del ruolo dell'attività lavorativa sul determinismo del quadro clinico patologico al tratto lombare, ha rilevato due elementi importanti: l'assenza di fattori predisponenti anatomici, con un canale vertebrale di normali dimensioni e la progressione del processo degenerativo nel tempo a carico dei dischi intervertebrali, interessante nel 2021 il solo spazio L5-S1 e nel 203 anche il disco L3-
L4.
Tali considerazioni inducono a concludere che, seppure esiste un fisiologico processo d'invecchiamento ed usura delle strutture vertebrali (vertebre, dischi e legamenti) che può causare l'insorgenza di problemi alla schiena, questo naturale processo degenerativo è stato influenzato, nel caso di specie, in maniera efficiente e determinante dalla attività lavorativa sia in qualità di elettricista dal 1974 al 1983 sia, successivamente, nel campo edile (attività implicanti movimentazione di carichi, stazione eretta prolungata, posture incongrue).
L'accertamento compiuto dal consulente appare, dunque, sufficiente a ritenere soddisfatto l'onere probatorio in ordine alla derivazione professionale della patologia, sulla scorta del consolidato orientamento della S.C. secondo cui “In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità” (Cassazione civile sez. lav., 10/04/2018, n.8773).
3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
4. Assodata la sussistenza del nesso causale tra la patologia “discopatia multipla della colonna lombo-sacrale, in particolare con interessamento del livello L3-L4 e L5-S1, con interessamento neurologico cronico delle radici L5” e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, il consulente ha accertato la sussistenza di postumi di invalidità permanente, con un danno valutabile in 9 punti percentuali (tenendo conto dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000 ed, in particolare, del codice 213 delle tabelle allegate al citato decreto).
Sommando questa invalidità con quelle già precedentemente riconosciute come dipendenti da causa di lavoro, ovvero la rizoartrosi bilaterale (6%) e la meniscopatia degenerativa bilaterale delle ginocchia (7%), il consulente ha computato una invalidità complessiva pari al 20 %.
5. Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio – alle quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente la patologia che affligge il ricorrente ed applicando in modo corretto i parametri di cui all'art. 13 d.lgs. n.
38/2000 – devono essere condivise, anche considerando che non sono state oggetto di specifiche contestazioni delle parti.
6. Va, dunque, dichiarato che, a seguito dell'attività lavorativa svolta, il ha Pt_1 riportato una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica consistente in “discopatia multipla della colonna lombosacrale” da quantificare, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13
d.lgs. n. 38/2000, in complessivi 9 punti percentuali.
Va pure dichiarato che, sommando tale menomazione a quelle già precedentemente riconosciute come dipendenti da causa di lavoro - ovvero la rizoartrosi bilaterale (6%) e la meniscopatia degenerativa bilaterale delle ginocchia (7%) – l' invalidità complessiva va quantificata nella misura del 20 %.
Pertanto, va condannato alla costituzione della relativa rendita. CP_1
7. Le spese di lite seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM 147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Tali spese vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di atteso CP_1
l'esito del giudizio.
PQM
Dichiara che ha subito una menomazione permanente Parte_1 dell'integrità psico-fisica ascrivibile causalmente all'attività lavorativa svolta che va quantificata nella misura del 9% per “discopatia multipla della colonna lombo-sacrale” e che, tenuto conto delle malattie professionali già riconosciute (rizoartrosi bilaterale (6%) e meniscopatia degenerativa bilaterale delle ginocchia), la complessiva menomazione permanente va quantificata nella misura del 20%.
Condanna l' alla costituzione della relativa rendita. CP_1
Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio che CP_1 liquida in complessivi euro 5.333,70 di cui € 4.638,00 per compensi ed € 695,70 per spese generali, oltre iva e c.p.a, da distrarsi.
Pone a definitivo carico di le spese di CTU, liquidate in separato decreto. CP_1
Civitavecchia, 17/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1276 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2023 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe Donati 106, nello Parte_1 studio dell'Avv. AGUGLIA BRUNO che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato in Civitavecchia, Via Sofia de Filippi Mariani s.n.c., CP_1 rappresentato e difeso dell'Avv. M. Moretti per procura generale alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 22.06.2023 premesso di aver Parte_1 lavorato quale operaio elettricista agli inizi del 1974, presso datori di lavoro privati e, successivamente, dagli inizi del 2000 in proprio come artigiano edile, adibito alla movimentazione manuale di carichi pesanti, assumeva di aver contratto proprio in ragione dell'attività lavorativa, la malattia professionale costituita da “discopatia multipla della colonna lombosacrale”.
Premetteva, altresì, di aver già ottenuto dall' , in data 9.11.2021, il riconoscimento CP_2 della malattia professionale “esiti di rizoartrosi bilaterale in soggetto con segni strumentali di alterazione apofisi ulnare sn compatibile con pseudoartrosi con residua sfumata disfunzionalità”, con riconoscimento di TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
un danno del 6% e in data 23.3.2022 il riconoscimento della malattia professionale “meniscopatia degenerativa ginocchio bilaterale in soggetto con ginocchio varo (di modica entità) artrosico con residua disfunzionalità” con riconoscimento di un danno del 6% e, dunque, di un grado complessivo di invalidità pari all' 11%.
Non avendo ottenuto in via stragiudiziale il riconoscimento della malattia professionale
“discopatia multipla della colonna lombosacrale” da parte di (che escludeva l'esistenza di CP_1 nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato esposto e la malattia denunciata), il ricorrente chiedeva, pertanto, al Tribunale di:
1) accertare e dichiarare che la malattia professionale discopatia multipla della colonna lombosacrale, da cui è affetto il ricorrente, trova il suo nesso nell'attività lavorativa svolta dallo stesso dal 1974 all'attualità;
2) accertare e dichiarare la percentuale di danno che la malattia denunciata ha prodotto;
3) accertare e dichiarare il danno complessivo risarcibile in relazione al grado di invalidità già riconosciuto per precedenti riconoscimenti;
4) condannare l' alla corresponsione della relativa rendita, ove il danno CP_1 complessivo sia superiore al 15%;
5) condannare l' alle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi CP_1 antistatario.
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_1 fatto e in diritto;
precisava, in particolare, che l'Istituto non ha accolto la domanda presentata dal ricorrente, ritenendo la patologia denunciata ricollegabile ad una condizione degenerativa CP_ comune, non professionale. In particolare, nelle note medico legali il dirigente medico in data 29 gennaio 2024, ha evidenziato “…un quadro di artrosi che appare compatibile con l'età del soggetto
(anni 65) ….. e che il quadro rilevato non appare evidenziare caratteristiche (quadro anatomofunzionale e strumentale caratterizzato da fenomeni biologici più precoci e/o intensi rispetto alla popolazione generale) di patologia di causa lavorativa” (All.1 della memoria difensiva).
La causa, istruita documentalmente, con la prova testimoniale e con l'espletamento di Ctu medico legale, veniva decisa all'odierna udienza come da dispositivo.
2. Osserva, innanzitutto, il Giudice che l'istruttoria ha permesso di accertare che il ricorrente ha lavorato in qualità di elettricista dipendente dal 1974 al 1983 ed è stato addetto a lavorazioni presso grandi cantieri, che comportavano movimentazione manuale dei carichi e
2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
posture incongrue, con orario di lavoro fisso, dal lunedì al venerdì per 8 ore al giorno.
Successivamente, dal 2000 in poi, il ricorrente ha lavorato in qualità di titolare di ditta edile: non
è emersa la prova, in relazione a tale periodo, dello svolgimento dell'attività in modo costante e per l'intera giornata lavorativa bensì della attività – non costante – di esecuzione di massetti, pittura di appartamenti, posa di maioliche, trasporto di materiali sul cantiere (con l'ausilio di almeno un collaboratore).
3. A seguito di tali emergenze istruttorie è stata pertanto disposta CTU medico legale al fine di verificare il nesso eziologico tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente dal 1974 in poi, negli orari e con le mansioni di cui si è detto.
Ebbene, il CTU, a fronte di una patologia (Discopatia protrusiva lombo-sacrale multipla) evidentemente multifattoriale, analizzando in senso anamnestico nel corso degli anni l'attività lavorativa svolta dal periziando -così come descritta al punto che precede – e tenendo conto del ruolo dell'attività lavorativa sul determinismo del quadro clinico patologico al tratto lombare, ha rilevato due elementi importanti: l'assenza di fattori predisponenti anatomici, con un canale vertebrale di normali dimensioni e la progressione del processo degenerativo nel tempo a carico dei dischi intervertebrali, interessante nel 2021 il solo spazio L5-S1 e nel 203 anche il disco L3-
L4.
Tali considerazioni inducono a concludere che, seppure esiste un fisiologico processo d'invecchiamento ed usura delle strutture vertebrali (vertebre, dischi e legamenti) che può causare l'insorgenza di problemi alla schiena, questo naturale processo degenerativo è stato influenzato, nel caso di specie, in maniera efficiente e determinante dalla attività lavorativa sia in qualità di elettricista dal 1974 al 1983 sia, successivamente, nel campo edile (attività implicanti movimentazione di carichi, stazione eretta prolungata, posture incongrue).
L'accertamento compiuto dal consulente appare, dunque, sufficiente a ritenere soddisfatto l'onere probatorio in ordine alla derivazione professionale della patologia, sulla scorta del consolidato orientamento della S.C. secondo cui “In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità” (Cassazione civile sez. lav., 10/04/2018, n.8773).
3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
4. Assodata la sussistenza del nesso causale tra la patologia “discopatia multipla della colonna lombo-sacrale, in particolare con interessamento del livello L3-L4 e L5-S1, con interessamento neurologico cronico delle radici L5” e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, il consulente ha accertato la sussistenza di postumi di invalidità permanente, con un danno valutabile in 9 punti percentuali (tenendo conto dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000 ed, in particolare, del codice 213 delle tabelle allegate al citato decreto).
Sommando questa invalidità con quelle già precedentemente riconosciute come dipendenti da causa di lavoro, ovvero la rizoartrosi bilaterale (6%) e la meniscopatia degenerativa bilaterale delle ginocchia (7%), il consulente ha computato una invalidità complessiva pari al 20 %.
5. Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio – alle quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente la patologia che affligge il ricorrente ed applicando in modo corretto i parametri di cui all'art. 13 d.lgs. n.
38/2000 – devono essere condivise, anche considerando che non sono state oggetto di specifiche contestazioni delle parti.
6. Va, dunque, dichiarato che, a seguito dell'attività lavorativa svolta, il ha Pt_1 riportato una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica consistente in “discopatia multipla della colonna lombosacrale” da quantificare, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13
d.lgs. n. 38/2000, in complessivi 9 punti percentuali.
Va pure dichiarato che, sommando tale menomazione a quelle già precedentemente riconosciute come dipendenti da causa di lavoro - ovvero la rizoartrosi bilaterale (6%) e la meniscopatia degenerativa bilaterale delle ginocchia (7%) – l' invalidità complessiva va quantificata nella misura del 20 %.
Pertanto, va condannato alla costituzione della relativa rendita. CP_1
7. Le spese di lite seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM 147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Tali spese vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di atteso CP_1
l'esito del giudizio.
PQM
Dichiara che ha subito una menomazione permanente Parte_1 dell'integrità psico-fisica ascrivibile causalmente all'attività lavorativa svolta che va quantificata nella misura del 9% per “discopatia multipla della colonna lombo-sacrale” e che, tenuto conto delle malattie professionali già riconosciute (rizoartrosi bilaterale (6%) e meniscopatia degenerativa bilaterale delle ginocchia), la complessiva menomazione permanente va quantificata nella misura del 20%.
Condanna l' alla costituzione della relativa rendita. CP_1
Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio che CP_1 liquida in complessivi euro 5.333,70 di cui € 4.638,00 per compensi ed € 695,70 per spese generali, oltre iva e c.p.a, da distrarsi.
Pone a definitivo carico di le spese di CTU, liquidate in separato decreto. CP_1
Civitavecchia, 17/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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