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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/09/2025, n. 1854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1854 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Valentina di Leo, all'esito dell'udienza del 25/9/2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5389/2025 R.G.L. vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lucia De Rogatis e Vladimiro Cimaduomo Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal dott. Vito Alfonso
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento del servizio prestato nell'2013 a fini giuridici ed economici – differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.05.2025, – premesso di aver prestato servizio Parte_1 alle dipendenze del (d'ora innanzi anche solo durante Controparte_1 CP_3
l'a.s. 2013/2014 come docente di Scuola Primaria di Primo Grado presso l'I.C. Del Giudice di Rodi
Garganico (FG) dopo essere stata assunta a tempo indeterminato durante l'a.s. 1995/1996 – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento a fini giuridici ed economici pagina 1 di 7 dell'anzianità maturata nell'anno 2013, la conseguente modifica della ricostruzione della propria carriera e la condanna del a corrispondere in proprio favore le correlate differenze retributive. CP_1
A sostegno delle proprie pretese, deduceva che il c.d. blocco stipendiale previsto dal D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 (art. 9, comma 23), con il quale era stata disposta la non utilità degli anni 2010, 2011 e 2012 ai fini delle progressioni di carriera (misura estesa all'anno 2013 per effetto del D.P.R. n. 122/2013), avrebbe dovuto considerarsi illegittimo qualora i suoi effetti si fossero proiettati nel tempo per un periodo successivo a quello oggetto del blocco medesimo, trattandosi in tal caso di una misura non più rispondente ad esigenze eccezionali e temporanee, come affermato dalla
Corte costituzionale in plurime pronunce rese in tema di deroghe temporanee a meccanismi rivalutativi di adeguamento delle retribuzioni nel pubblico impiego.
Richiamava la giurisprudenza – anche di legittimità – intervenuta in subiecta materia, da ultimo Cass. n.
16133/2024, secondo la quale “le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale
(art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'art. 9 del d.ln. 78 del 2010)”, sicchè, tenendo distinta la progressione in carriera dai suoi effetti economici, “Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
Rimarcava che, a seguito della corretta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento stipendiale spettante in rapporto all'anzianità effettivamente maturata, esso istante avrebbe avuto diritto a percepire le differenze retributive ingiustamente non corrispostegli “con evidenti riflessi non solo sul trattamento economico complessivo, ma anche sulla pensione”.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “- Riconoscere il diritto della ricorrente di ottenere il pieno riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anno 2013/2014; - Per gli effetti, riconoscere il diritto di parte ricorrente ad ottenere una modifica della propria ricostruzione di carriera, con l'inserimento a pieno titolo dell'anno scolastico 2013/2014; - Conseguenzialmente, condannare parte resistente al pagamento delle differenze retributive, maggiorate degli interessi legali, per aver tardato di un anno gli scatti stipendiali successivi a detto anno scolastico, il tutto da ritenersi comunque nei limiti di € 5.000,00
pagina 2 di 7 – Condannare il , al Controparte_4 pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore dei procuratori antistatari”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il eccependo preliminarmente la prescrizione ex art. CP_3
2948 c.c. delle pretese economiche, ribadendo, nel merito, il perdurante effetto limitativo delle disposizioni dettate in tema di contenimento della spesa pubblica, anche ai fini del collocamento nelle fasce stipendiali superiori e rassegnando le seguenti conclusioni: “1. dichiarare il servizio svolto nell'anno 2013 non utile ai fini economici e quindi ai fini dell'inquadramento economico nelle fasce stipendiali e della progressione della carriera;
2. rigettare la domanda di pagamento degli arretrati stipendiali spettanti a titolo di differenze retributive;
3. compensare le spese di giudizio”.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 25.09.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, dovendo farsi applicazione dei principi stabiliti dal Tribunale in fattispecie analoghe alla presente, dai quali non vi è ragione di discostarsi e che si richiamano, con i necessari adattamenti, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (sentenza Tribunale di Foggia – Sezione
Lavoro, n. 1640/2025 pubblicata il 10/07/2025, Giudice est. Dott. Ivano Caputo;
in senso conforme, si vedano anche sent. n. 1381/2025, Giudice est. Dott. Severino Antonucci e sentt. nn. 1524/2025,
1641/2025, 1642/2025, Giudice est. Dott. Ivano Caputo):
“[…] 2.1. Va opportunamente premesso che, sulla questione controversa sottoposta ad odierno scrutinio,
è recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. Lav. 21 maggio 2025, n. 13618), la quale – all'esito di una compiuta ricostruzione dell'articolato quadro normativo di riferimento
(integrato, in particolare, dall'art. 9, comma 23, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 122/2010, secondo cui “Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”, nonché dall'art. 1, lett. b), del D.P.R. n. 122/2013, che ha esteso la disposizione di blocco anche all'anno 2013) – ha ritenuto maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. pagina 3 di 7 A queste conclusioni la Corte è pervenuta muovendo dal preliminare rilievo che “la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla
"sterilizzazione" degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”.
E' stata pure evidenziata, nella sentenza dianzi citata, la distinzione tra le progressioni orizzontali e verticali nel pubblico impiego (che, a mente dell'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive o concorsuali) e gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio (fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche), quale ragione di fondo che ha indotto il Legislatore a prevedere, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, “sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità "sterilizzate" e, quindi, ora al solo 2013”.
Non ravvisando i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia n. 310/2013, la Suprema Corte ha, quindi, chiarito che “La "non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie”.
Ciò comporta – prosegue la Corte – “che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere pagina 4 di 7 a tutti gli altri fini, che non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici”.
In questa prospettiva, “L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Risultano, pertanto, solo in parte superate le conclusioni alle quali era pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia CP_1 mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici,
“sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali” (Cass. Sez. Lav. n. 13618/2025 cit.; conf. Cass. Sez. Lav. n. 13619/2025) […]”.
Orbene, alla luce del recentissimo intervento chiarificatore della Suprema Corte, sono infondati e non meritano accoglimento i capi della domanda attorea relativi al riconoscimento dell'a.s. 2013 ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e di condanna del l pagamento delle correlate differenze CP_3 retributive maturate.
“[…] occorre, a questo punto, scrutinare – in coerenza con la delimitazione del petitum, quale operata dalla parte privata – se la residua domanda di riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici sia sorretta da un apprezzabile interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Al quesito deve rispondersi in senso negativo.
Invero, Cass. n. 2232/2020, nel richiamare un orientamento ormai consolidato, ha osservato che l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità.
Si è pure soggiunto che essa non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi, ed è insuscettibile di un'autonoma prescrizione, distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che “non esiste... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per pagina 5 di 7 l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio” - cfr.
Cass. 27 maggio 1986, n. 3559).
L'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza limiti di tempo, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire (ex art. 100 c.p.c.), che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto.
Ed in questa prospettiva l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità è nel senso che
“non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscono solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario nella sua interezza” (Cass. n. 6749/2012).
Come puntualizzato, poi, da Cass. Sez. Lav. n. 28271/2022 (in una fattispecie in cui l'interesse ad agire per il solo accertamento dell'anzianità di servizio era stato escluso in ragione dell'intervenuta prescrizione del diritto a percepire le differenze retributive), “si tratta di principio recentemente richiamato nella motivazione di Cass. S.U. n. 12903/2021 che, seppure resa in fattispecie diversa da quella che qui viene in rilievo, ne ha tratto, quale conseguenza, l'inammissibilità dell'azione proposta dinanzi al giudice ordinario per ottenere l'accertamento di un presupposto di fatto che costituisce elemento costitutivo di un diritto la cui cognizione è riservata al giudice contabile”.
2.5. Nel caso in esame, il riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 durante il periodo di servizio pre-ruolo è stato espressamente invocato dalla parte ricorrente al fine di ottenere la maturazione delle progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e, per l'effetto, la condanna del al pagamento delle differenze retributive conseguenti CP_3 all'inquadramento nella fascia stipendiale spettante.
Tanto si evince dal complessivo esame del ricorso, non limitato alla parte di esso riservata alle conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, avendo parte ricorrente circoscritto il petitum immediato agli effetti dell'anzianità di servizio sul versante della progressione stipendiale (e delle conseguenti differenze retributive).
Non è stato, invece, prospettato - in via ulteriore - alcun risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del Giudice […]”, tale non potendo essere considerato l'assai generico riferimento, contenuto in ricorso, ai “riflessi sulla pensione” (si veda pagina 3 del ricorso introduttivo del giudizio).
Con la precisazione che l'atto introduttivo del giudizio è del tutto privo di riferimenti a fatti o a circostanze specifiche che consentano al Tribunale di apprezzare la concretezza e l'attualità dell'interesse ad agire sotto il profilo dei paventati riflessi sulla pensione. pagina 6 di 7 Si deve “[…] soltanto soggiungere, in linea con un costante insegnamento di legittimità, che “il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Lav.
n. 27151/2009; più di recente, Cass. Sez. II n. 12532/2024).
Ne consegue che […] la residua domanda di riconoscimento dell'anzianità per l'anno 2013, ai soli fini giuridici, deve essere rigettata, poiché non sorretta da un concreto ed attuale interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
In senso conforme s'è, peraltro, recentemente espresso questo Tribunale nella sentenza n. 1381/2025
(Giudice est., dott. Severino Antonucci), pronunciata nella causa iscritta al n. 8707/2024 R.G.L.” in una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella odierna.
Con la precisazione che neppure nelle note di trattazione scritta depositate in data 20.9.2025, il ricorrente si è premurato di meglio argomentare in merito al profilo dell'interesse ad agire, essendosi - invece - limitato a chiedere il riconoscimento “quanto meno degli effetti giuridici dell'anno 2013/2014”.
3. Le spese di lite vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., atteso che l'intervento chiarificatore della Suprema Corte è sopravvenuto solo in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Valentina di Leo, definitivamente pronunciando nella causa n. 5389/2025 R.G., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 25.9.2025
La Giudice
Dott.ssa Valentina di Leo
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Valentina di Leo, all'esito dell'udienza del 25/9/2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5389/2025 R.G.L. vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lucia De Rogatis e Vladimiro Cimaduomo Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal dott. Vito Alfonso
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento del servizio prestato nell'2013 a fini giuridici ed economici – differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.05.2025, – premesso di aver prestato servizio Parte_1 alle dipendenze del (d'ora innanzi anche solo durante Controparte_1 CP_3
l'a.s. 2013/2014 come docente di Scuola Primaria di Primo Grado presso l'I.C. Del Giudice di Rodi
Garganico (FG) dopo essere stata assunta a tempo indeterminato durante l'a.s. 1995/1996 – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento a fini giuridici ed economici pagina 1 di 7 dell'anzianità maturata nell'anno 2013, la conseguente modifica della ricostruzione della propria carriera e la condanna del a corrispondere in proprio favore le correlate differenze retributive. CP_1
A sostegno delle proprie pretese, deduceva che il c.d. blocco stipendiale previsto dal D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 (art. 9, comma 23), con il quale era stata disposta la non utilità degli anni 2010, 2011 e 2012 ai fini delle progressioni di carriera (misura estesa all'anno 2013 per effetto del D.P.R. n. 122/2013), avrebbe dovuto considerarsi illegittimo qualora i suoi effetti si fossero proiettati nel tempo per un periodo successivo a quello oggetto del blocco medesimo, trattandosi in tal caso di una misura non più rispondente ad esigenze eccezionali e temporanee, come affermato dalla
Corte costituzionale in plurime pronunce rese in tema di deroghe temporanee a meccanismi rivalutativi di adeguamento delle retribuzioni nel pubblico impiego.
Richiamava la giurisprudenza – anche di legittimità – intervenuta in subiecta materia, da ultimo Cass. n.
16133/2024, secondo la quale “le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale
(art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'art. 9 del d.ln. 78 del 2010)”, sicchè, tenendo distinta la progressione in carriera dai suoi effetti economici, “Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
Rimarcava che, a seguito della corretta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento stipendiale spettante in rapporto all'anzianità effettivamente maturata, esso istante avrebbe avuto diritto a percepire le differenze retributive ingiustamente non corrispostegli “con evidenti riflessi non solo sul trattamento economico complessivo, ma anche sulla pensione”.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “- Riconoscere il diritto della ricorrente di ottenere il pieno riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anno 2013/2014; - Per gli effetti, riconoscere il diritto di parte ricorrente ad ottenere una modifica della propria ricostruzione di carriera, con l'inserimento a pieno titolo dell'anno scolastico 2013/2014; - Conseguenzialmente, condannare parte resistente al pagamento delle differenze retributive, maggiorate degli interessi legali, per aver tardato di un anno gli scatti stipendiali successivi a detto anno scolastico, il tutto da ritenersi comunque nei limiti di € 5.000,00
pagina 2 di 7 – Condannare il , al Controparte_4 pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore dei procuratori antistatari”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il eccependo preliminarmente la prescrizione ex art. CP_3
2948 c.c. delle pretese economiche, ribadendo, nel merito, il perdurante effetto limitativo delle disposizioni dettate in tema di contenimento della spesa pubblica, anche ai fini del collocamento nelle fasce stipendiali superiori e rassegnando le seguenti conclusioni: “1. dichiarare il servizio svolto nell'anno 2013 non utile ai fini economici e quindi ai fini dell'inquadramento economico nelle fasce stipendiali e della progressione della carriera;
2. rigettare la domanda di pagamento degli arretrati stipendiali spettanti a titolo di differenze retributive;
3. compensare le spese di giudizio”.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 25.09.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, dovendo farsi applicazione dei principi stabiliti dal Tribunale in fattispecie analoghe alla presente, dai quali non vi è ragione di discostarsi e che si richiamano, con i necessari adattamenti, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (sentenza Tribunale di Foggia – Sezione
Lavoro, n. 1640/2025 pubblicata il 10/07/2025, Giudice est. Dott. Ivano Caputo;
in senso conforme, si vedano anche sent. n. 1381/2025, Giudice est. Dott. Severino Antonucci e sentt. nn. 1524/2025,
1641/2025, 1642/2025, Giudice est. Dott. Ivano Caputo):
“[…] 2.1. Va opportunamente premesso che, sulla questione controversa sottoposta ad odierno scrutinio,
è recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. Lav. 21 maggio 2025, n. 13618), la quale – all'esito di una compiuta ricostruzione dell'articolato quadro normativo di riferimento
(integrato, in particolare, dall'art. 9, comma 23, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 122/2010, secondo cui “Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”, nonché dall'art. 1, lett. b), del D.P.R. n. 122/2013, che ha esteso la disposizione di blocco anche all'anno 2013) – ha ritenuto maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. pagina 3 di 7 A queste conclusioni la Corte è pervenuta muovendo dal preliminare rilievo che “la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla
"sterilizzazione" degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”.
E' stata pure evidenziata, nella sentenza dianzi citata, la distinzione tra le progressioni orizzontali e verticali nel pubblico impiego (che, a mente dell'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive o concorsuali) e gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio (fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche), quale ragione di fondo che ha indotto il Legislatore a prevedere, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, “sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità "sterilizzate" e, quindi, ora al solo 2013”.
Non ravvisando i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia n. 310/2013, la Suprema Corte ha, quindi, chiarito che “La "non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie”.
Ciò comporta – prosegue la Corte – “che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere pagina 4 di 7 a tutti gli altri fini, che non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici”.
In questa prospettiva, “L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Risultano, pertanto, solo in parte superate le conclusioni alle quali era pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia CP_1 mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici,
“sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali” (Cass. Sez. Lav. n. 13618/2025 cit.; conf. Cass. Sez. Lav. n. 13619/2025) […]”.
Orbene, alla luce del recentissimo intervento chiarificatore della Suprema Corte, sono infondati e non meritano accoglimento i capi della domanda attorea relativi al riconoscimento dell'a.s. 2013 ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e di condanna del l pagamento delle correlate differenze CP_3 retributive maturate.
“[…] occorre, a questo punto, scrutinare – in coerenza con la delimitazione del petitum, quale operata dalla parte privata – se la residua domanda di riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici sia sorretta da un apprezzabile interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Al quesito deve rispondersi in senso negativo.
Invero, Cass. n. 2232/2020, nel richiamare un orientamento ormai consolidato, ha osservato che l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità.
Si è pure soggiunto che essa non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi, ed è insuscettibile di un'autonoma prescrizione, distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che “non esiste... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per pagina 5 di 7 l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio” - cfr.
Cass. 27 maggio 1986, n. 3559).
L'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza limiti di tempo, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire (ex art. 100 c.p.c.), che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto.
Ed in questa prospettiva l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità è nel senso che
“non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscono solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario nella sua interezza” (Cass. n. 6749/2012).
Come puntualizzato, poi, da Cass. Sez. Lav. n. 28271/2022 (in una fattispecie in cui l'interesse ad agire per il solo accertamento dell'anzianità di servizio era stato escluso in ragione dell'intervenuta prescrizione del diritto a percepire le differenze retributive), “si tratta di principio recentemente richiamato nella motivazione di Cass. S.U. n. 12903/2021 che, seppure resa in fattispecie diversa da quella che qui viene in rilievo, ne ha tratto, quale conseguenza, l'inammissibilità dell'azione proposta dinanzi al giudice ordinario per ottenere l'accertamento di un presupposto di fatto che costituisce elemento costitutivo di un diritto la cui cognizione è riservata al giudice contabile”.
2.5. Nel caso in esame, il riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 durante il periodo di servizio pre-ruolo è stato espressamente invocato dalla parte ricorrente al fine di ottenere la maturazione delle progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e, per l'effetto, la condanna del al pagamento delle differenze retributive conseguenti CP_3 all'inquadramento nella fascia stipendiale spettante.
Tanto si evince dal complessivo esame del ricorso, non limitato alla parte di esso riservata alle conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, avendo parte ricorrente circoscritto il petitum immediato agli effetti dell'anzianità di servizio sul versante della progressione stipendiale (e delle conseguenti differenze retributive).
Non è stato, invece, prospettato - in via ulteriore - alcun risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del Giudice […]”, tale non potendo essere considerato l'assai generico riferimento, contenuto in ricorso, ai “riflessi sulla pensione” (si veda pagina 3 del ricorso introduttivo del giudizio).
Con la precisazione che l'atto introduttivo del giudizio è del tutto privo di riferimenti a fatti o a circostanze specifiche che consentano al Tribunale di apprezzare la concretezza e l'attualità dell'interesse ad agire sotto il profilo dei paventati riflessi sulla pensione. pagina 6 di 7 Si deve “[…] soltanto soggiungere, in linea con un costante insegnamento di legittimità, che “il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Lav.
n. 27151/2009; più di recente, Cass. Sez. II n. 12532/2024).
Ne consegue che […] la residua domanda di riconoscimento dell'anzianità per l'anno 2013, ai soli fini giuridici, deve essere rigettata, poiché non sorretta da un concreto ed attuale interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
In senso conforme s'è, peraltro, recentemente espresso questo Tribunale nella sentenza n. 1381/2025
(Giudice est., dott. Severino Antonucci), pronunciata nella causa iscritta al n. 8707/2024 R.G.L.” in una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella odierna.
Con la precisazione che neppure nelle note di trattazione scritta depositate in data 20.9.2025, il ricorrente si è premurato di meglio argomentare in merito al profilo dell'interesse ad agire, essendosi - invece - limitato a chiedere il riconoscimento “quanto meno degli effetti giuridici dell'anno 2013/2014”.
3. Le spese di lite vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., atteso che l'intervento chiarificatore della Suprema Corte è sopravvenuto solo in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Valentina di Leo, definitivamente pronunciando nella causa n. 5389/2025 R.G., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 25.9.2025
La Giudice
Dott.ssa Valentina di Leo
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