Art. 3.
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla margarina per il consumo diretto sono stabilite nella misura di lire 1.000 per quintale di prodotto.
Non e' soggetta al pagamento dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine di cui al comma precedente la margarina destinata alla fabbricazione di prodotti alimentari presso stabilimenti industriali, laboratori artigiani, pasticcerie, ristoranti e alberghi. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331 , convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1, lettera d) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo e' abrogata l'imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulla margarina istituita con il presente articolo.
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla margarina per il consumo diretto sono stabilite nella misura di lire 1.000 per quintale di prodotto.
Non e' soggetta al pagamento dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine di cui al comma precedente la margarina destinata alla fabbricazione di prodotti alimentari presso stabilimenti industriali, laboratori artigiani, pasticcerie, ristoranti e alberghi. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331 , convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1, lettera d) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo e' abrogata l'imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulla margarina istituita con il presente articolo.