TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/03/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.P.U. 5-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO Procedure Concorsuali Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente Dott.ssa Francesca Rinaldi - Giudice Dott.ssa Chiara Di Credico - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza rg. N. 5-1/2025 da: (C.F. ) rappresentata da Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ) con il patrocinio degli gli avv. Stefano Menghini e Davide Sarina, P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Andrea Corvino, sito in Cosenza – 87100, Via Negroni n. 13
- ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i
con sede legale in CATANZARO (CZ) CORSO MAZZINI 20, C.F. e CP_1
P.I. P.IVA_3
- resistente non costituita
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E Con ricorso depositato in data 21.1.2025 è stata proposta da Parte_1 rappresentata da istanza di apertura del Parte_2 sensi degli artt. 37 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCII) nei confronti di lamentando il mancato pagamento della somma complessiva di Euro CP_1
264.956,57, oltre interessi in forza di decreto ingiuntivo n. 1140/2017 emesso dal Tribunale di Catanzaro il 02.08.2017, munito di decreto di esecutorietà n. 337/2025 del 15.01.2025; Per la resistente nessuno si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo. Tanto premesso, si osserva che:
Pag. 1 di 5 sussiste ex art. 27, II comma, CCII la competenza del Tribunale di Catanzaro, avendo la ricorrente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in Catanzaro (CZ), Corso Mazzini 20.
- ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione dell'istante (sul punto, Cass. n. 15346 del 2016, vedi anche sul punto, tra le molte, Cass. n. 23420 del 2016), credito vantato può ritenersi sufficientemente provato in quanto basato su titolo giudiziale, i.e. decreto ingiuntivo e decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.; l'istante ha inoltre depositato in atti l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la dichiarazione di cessione della cedente, oltre ad essere nel possesso del decreto ingiuntivo e ad avere ottenuto essa ricorrente il decreto di esecutorietà ex art 647 c.p.c.;
- il debitore, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. all'art. 2, I comma, lett. d) CCII. Sul punto, preme ricordare che – la giurisprudenza sviluppatasi nell'ambito dell'analoga previsione dell'art. 1 della l.fall, ha evidenziato che “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016);
- ad ogni modo, dall'istruttoria espletata d'ufficio, risulta positivamente riscontrato il superamento dei limiti dimensionali, posto che i bilanci del 2003 e del 2004 (ultimo bilancio che risulta esser stato depositato dalla società, in base all'esame della visura storica della società) esponevano debiti superiori a 500 mila €;
- la documentazione versata in atti consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCII). Oltre al consistente credito di parte ricorrente (pari ad € 264.956,57, oltre interessi), risultano cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per € 14.275,04;
- dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che
Pag. 2 di 5 l'impresa si trova in stato di insolvenza (intesa ex art. 2, I comma, lett. b CCII come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) non avendo liquidità sufficiente per onorare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria espletata e si basano sulle seguenti circostanze: la significativa e risalente esposizione debitoria nei confronti della odierna ricorrente, il mancato deposito dei bilanci di esercizio successivamente all'anno 2004, l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare r.g. n. 70/2015 incardinata da (creditore cedente), che non ha consentito, all'evidenza, Parte_3 di ottenere il recupero coattivo del credito nei confronti della debitrice. Ricorrono dunque i presupposti di cui all'art. 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della debitrice. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCII e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCII, tra i professionisti iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 356 CCII;
P . Q . M . Il Tribunale di Catanzaro, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCII
d i c h i a r a
l'apertura della Liquidazione Giudiziale , Controparte_2 con sede legale in Catanzaro (CZ), Corso Mazzini 20, C.F. e P.I. , esercente, P.IVA_3 tra l'altro, l'attività di appalto di lavori pubblici e privati, di costruzione di fabbricati, palazzi e villette, di promozione, acquisto, permuta e vendita di terreni, fabbricati ed appartamenti;
n o m i n a Giudice Delegato la dott.ssa Chiara Di Credico;
n o m i n a
Curatore l'Avv. , dando atto che entro due giorni dovrà accettare la Parte_4 nomina, utilizzando il modello di dichiarazione di accettazione dell'incarico allegato alle Linee Guida del Curatore emanate da questo Tribunale e pubblicate sul sito istituzionale del Tribunale, da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti
Pag. 3 di 5 e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCII;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCII;
s t a b i l i s c e la data del 15/07/2025 ad ore 9:15 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCII;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Pag. 4 di 5 o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione civile, Settore Procedure concorsuali, tenutasi in data 19/03/2025 mediante collegamento da remoto.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Chiara Di Credico Francesca Garofalo
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO Procedure Concorsuali Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente Dott.ssa Francesca Rinaldi - Giudice Dott.ssa Chiara Di Credico - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza rg. N. 5-1/2025 da: (C.F. ) rappresentata da Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ) con il patrocinio degli gli avv. Stefano Menghini e Davide Sarina, P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Andrea Corvino, sito in Cosenza – 87100, Via Negroni n. 13
- ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i
con sede legale in CATANZARO (CZ) CORSO MAZZINI 20, C.F. e CP_1
P.I. P.IVA_3
- resistente non costituita
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E Con ricorso depositato in data 21.1.2025 è stata proposta da Parte_1 rappresentata da istanza di apertura del Parte_2 sensi degli artt. 37 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCII) nei confronti di lamentando il mancato pagamento della somma complessiva di Euro CP_1
264.956,57, oltre interessi in forza di decreto ingiuntivo n. 1140/2017 emesso dal Tribunale di Catanzaro il 02.08.2017, munito di decreto di esecutorietà n. 337/2025 del 15.01.2025; Per la resistente nessuno si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo. Tanto premesso, si osserva che:
Pag. 1 di 5 sussiste ex art. 27, II comma, CCII la competenza del Tribunale di Catanzaro, avendo la ricorrente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in Catanzaro (CZ), Corso Mazzini 20.
- ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione dell'istante (sul punto, Cass. n. 15346 del 2016, vedi anche sul punto, tra le molte, Cass. n. 23420 del 2016), credito vantato può ritenersi sufficientemente provato in quanto basato su titolo giudiziale, i.e. decreto ingiuntivo e decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.; l'istante ha inoltre depositato in atti l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la dichiarazione di cessione della cedente, oltre ad essere nel possesso del decreto ingiuntivo e ad avere ottenuto essa ricorrente il decreto di esecutorietà ex art 647 c.p.c.;
- il debitore, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. all'art. 2, I comma, lett. d) CCII. Sul punto, preme ricordare che – la giurisprudenza sviluppatasi nell'ambito dell'analoga previsione dell'art. 1 della l.fall, ha evidenziato che “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016);
- ad ogni modo, dall'istruttoria espletata d'ufficio, risulta positivamente riscontrato il superamento dei limiti dimensionali, posto che i bilanci del 2003 e del 2004 (ultimo bilancio che risulta esser stato depositato dalla società, in base all'esame della visura storica della società) esponevano debiti superiori a 500 mila €;
- la documentazione versata in atti consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCII). Oltre al consistente credito di parte ricorrente (pari ad € 264.956,57, oltre interessi), risultano cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per € 14.275,04;
- dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che
Pag. 2 di 5 l'impresa si trova in stato di insolvenza (intesa ex art. 2, I comma, lett. b CCII come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) non avendo liquidità sufficiente per onorare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria espletata e si basano sulle seguenti circostanze: la significativa e risalente esposizione debitoria nei confronti della odierna ricorrente, il mancato deposito dei bilanci di esercizio successivamente all'anno 2004, l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare r.g. n. 70/2015 incardinata da (creditore cedente), che non ha consentito, all'evidenza, Parte_3 di ottenere il recupero coattivo del credito nei confronti della debitrice. Ricorrono dunque i presupposti di cui all'art. 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della debitrice. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCII e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCII, tra i professionisti iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 356 CCII;
P . Q . M . Il Tribunale di Catanzaro, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCII
d i c h i a r a
l'apertura della Liquidazione Giudiziale , Controparte_2 con sede legale in Catanzaro (CZ), Corso Mazzini 20, C.F. e P.I. , esercente, P.IVA_3 tra l'altro, l'attività di appalto di lavori pubblici e privati, di costruzione di fabbricati, palazzi e villette, di promozione, acquisto, permuta e vendita di terreni, fabbricati ed appartamenti;
n o m i n a Giudice Delegato la dott.ssa Chiara Di Credico;
n o m i n a
Curatore l'Avv. , dando atto che entro due giorni dovrà accettare la Parte_4 nomina, utilizzando il modello di dichiarazione di accettazione dell'incarico allegato alle Linee Guida del Curatore emanate da questo Tribunale e pubblicate sul sito istituzionale del Tribunale, da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti
Pag. 3 di 5 e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCII;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCII;
s t a b i l i s c e la data del 15/07/2025 ad ore 9:15 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCII;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Pag. 4 di 5 o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione civile, Settore Procedure concorsuali, tenutasi in data 19/03/2025 mediante collegamento da remoto.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Chiara Di Credico Francesca Garofalo
Pag. 5 di 5