Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01570/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05058/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5058 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto, in relazione alla procedura CIG B529D7BC1C, dal Consorzio Stabile Grade s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Russo e Giuseppe Liquori, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Russo in Napoli, via Giosuè Carducci, 37;
contro
Asl di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Di Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Centro Italia Costruzioni s.r.l., non costituita in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento:
- della comunicazione prot. n. 192519/PATR. del 7.8.2025 a firma del RUP recante a carico del Consorzio Stabile Grade s.c.a.r.l. la revoca dell'aggiudicazione (adottata con determina dirigenziale n. 8867 del 20.6.2025) della “ procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, relativa all’accordo quadro della durata di mesi 12 (dodici), avente ad oggetto lavori di manutenzione del verde cat. OS24 classifica i da espletarsi presso i distretti nn. 12-13-14-15-16 area nord - CIG: B529D7BC1C ”;
- ove occorra, della lettera d'invito, del C.S.A. e di ogni altra norma, clausola, documento e atto della procedura, nella misura in cui dovesse intendersi nel senso fatto proprio dalla S.A. in sede di revoca, in termini ostativi alla possibilità per il Consorzio Stabile che abbia concorso “in proprio” alla procedura selettiva, di giovarsi per le fasi esecutive di strumenti, risorse, mezzi e attrezzature delle consorziate nell'ambito del cd. interna corporis ;
- di ogni altro atto, provvedimento o verbale, anche istruttorio, ancorché non conosciuto, preordinato, connesso o conseguente a quelli impugnati, funzionale alla revoca e/o riferito all'esclusione del Consorzio;
nonché per la declaratoria di inefficacia:
- della determina di esclusione del Consorzio Stabile Grade s.c.a.r.l., ove effettivamente comminata, e di scorrimento della graduatoria, con consequenziale aggiudicazione al secondo graduato eventualmente adottati nel corso della definizione del giudizio;
del contratto eventualmente stipulato nel corso della definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 104/2010, con operatore diverso dal ricorrente;
e per la reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante l'obbligo, a carico della S.A., di confermare l'aggiudicazione della gara di appalto in favore del Consorzio Stabile Grade s.c.a.r.l. provvedendo, per l'effetto, alla sottoscrizione del relativo contratto;
e, in via di estremo subordine, per la condanna della resistente al risarcimento per equivalente dei danni subiti, in misura non inferiore all'utile di impresa, maggiorato dei pregiudizi patrimoniali per danno curricolare, oltre interessi e rivalutazione monetaria, commisurato agli eventuali lavori eseguiti ed al pertinente corrispettivo che dovesse essere ingiustamente sottratto al Consorzio ricorrente nelle more della definizione nel merito della controversia;
e ancora, in via di estremo subordine, per l'accertamento della anticomunitarietà dell'art. 67 commi 1 lettera b) e 4 del D.Lgs. n. 36/2023, nella misura in cui lo stesso debba essere interpretato nel senso di negare l'assegnazione interna di compiti esecutivi alle imprese consorziate facenti parte del Consorzio stabile ancorché non designate in fase di gara, ponderando - ove ritenuto necessario - le condizioni di rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E. secondo quanto stabilito dall'art. 267 del T.F.U.E.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal Consorzio Stabile Grade s.c.a.r.l. il 17\10\2025, per l’annullamento:
della determina dirigenziale n. 13286/2025 del 25.9.2025, a firma del RUP e del Direttore del U.O.C. Tecnico Patrimoniale e Manutenzioni Immobili Territoriali dell’azienda Sanitaria Locale Caserta, con cui veniva revocata, ai sensi dell’art. 21- quinquies della Legge n. 241/1990, la Determina Dirigenziale n. 8867 del 20.6.2025 relativa all’aggiudicazione della medesima gara oggetto del ricorso introduttivo, e si disponeva di adottare gli adempimenti consequenziali in ordine all’affidamento della procedura.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. AB Di OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso introduttivo regolarmente notificato e depositato il Consorzio Stabile Grade s.c.a.r.l. ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, la comunicazione prot. n. 192519/PATR. del 7.8.2025 a firma del RUP recante, a carico del medesimo Consorzio, la revoca dell’aggiudicazione (adottata con determina dirigenziale n. 8867 del 20.6.2025) della “ procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, relativa all’accordo quadro della durata di mesi 12 (dodici), avente ad oggetto lavori di manutenzione del verde cat. OS24 classifica i da espletarsi presso i distretti nn. 12-13-14-15-16 area nord - CIG: B529D7BC1C ”.
Il ricorrente ha dedotto:
- di essere risultato primo graduato all’esito della richiamata gara, conseguendo l’aggiudicazione con determina dirigenziale n. 8867 del 20.6.2025;
- che con la comunicazione prot. n. 0152452/PATR. del 20.6.2025 la stazione appaltante gli richiese la trasmissione dei documenti utili alla stipula del contratto tra cui la garanzia definitiva, il POS e la Bozza UV;
- di avere quindi comunicato alla stazione appaltante la propria disponibilità alla trasmissione della documentazione richiesta, precisando alla medesima che “ la sola documentazione attinente alla fase esecutiva (redazione del POS e del UV) verrà elaborata dalla OR Costruzioni s.a.s. di OR IL e C. (C.F. 03118030612), in qualità di consorziata assegnataria nell’ambito dei rapporti interni della propria struttura consortile, e verrà sottoscritta, per ratifica ed integrale accettazione, dal Consorzio Stabile Grade s.c.a.r.l. ”;
- che tuttavia la stazione appaltante, senza previamente attivare alcuna istruttoria, comunicò che avrebbe senz’altro proceduto alla revoca dell’aggiudicazione (“ si comunica che in base all'offerta presentata da codesto Consorzio oggetto di aggiudicazione da parte di questa ASL, l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto dovranno essere eseguiti inderogabilmente dal medesimo Consorzio. Per quanto sopra rappresentato si procederà alla revoca dell'atto di aggiudicazione ”);
- di avere quindi, il successivo 8 agosto 2025, trasmesso alla stazione appaltante istanza di annullamento in autotutela della revoca dell’aggiudicazione, in cui sottolineò che la OR Costruzioni s.a.s. di OR IL e C. avrebbe unicamente redatto – nell’ambito dell’assegnazione interna al Consorzio – i documenti esecutivi (POS e del UV), senza che tale attività configurasse una designazione postuma della consorziata esecutrice, e affermando che “ nel caso di specie il Consorzio Stabile Grade s.c.a.r.l. ha partecipato alla procedura in proprio cumulando i requisiti con quelli posseduti delle singole consorziate. Nell’ambito dei propri rapporti interni il Consorzio Stabile Grade s.c.a.r.l. si gioverà dei mezzi, delle attrezzature e dell’organico della propria consorziata, acquisiti mediante il cumulo alla rinfusa, con rilevanza organizzativa e gestionale interna. Ragion per cui, i documenti esecutivi (POS e UV) verranno elaborati dalla consorziata titolare delle risorse messe a disposizione e successivamente sottoscritti dal Consorzio Stabile Grade s.c.a.r.l. quale aggiudicatario ed esecutore della commessa ”.
Sulla base di tale ricostruzione il ricorrente ha chiesto pertanto anche in questa sede l’annullamento della comunicazione di revoca impugnata, deducendone l’illegittimità.
Non si è costituita in giudizio la controinteressata Centro Italia Costruzioni s.r.l..
Si è costituita l’Amministrazione intimata, vale a dire la A.S.L. di Caserta, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione, in quanto l’oggetto del giudizio non verterebbe sull'esercizio di un potere pubblicistico e discrezionale dell'Amministrazione, bensì su un rapporto di natura privatistica sorto in seguito all'aggiudicazione, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario.
Nel merito l’Amministrazione ha sostenuto l’infondatezza del ricorso introduttivo.
Con i motivi aggiunti depositati in data 17 ottobre 2025 il Consorzio Stabile Grade s.c.a.r.l., richiamando le censure già articolate nel ricorso introduttivo, ha impugnato la determina dirigenziale n. 13286/2025 del 25.9.2025 con cui il RUP ed il Direttore U.O.C. Tecnico Patrimoniale e Manutenzioni Immobili Territoriali ai sensi dell’art. 21 quinquies l. n. 241 del 1990 hanno infine effettivamente revocato la sopra richiamata determina n. 8867 del 20.6.2025 di aggiudicazione.
All’esito dell’udienza pubblica di trattazione del giorno 25 febbraio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
2. Il Collegio ritiene opportuno esaminare congiuntamente il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, in quanto contenenti censure del tutto analoghe.
3. In via preliminare va esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dall’Amministrazione resistente, secondo cui oggetto del giudizio non sarebbe l'esercizio di un potere pubblicistico e discrezionale dell'Amministrazione, bensì un rapporto di natura privatistica sorto in seguito all'aggiudicazione, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario.
Il Collegio ritiene che l’eccezione sia infondata, e la giurisdizione sia radicata correttamente dinanzi al Giudice Amministrativo.
I provvedimenti adottati dall’A.S.L. non integrano, infatti, una decadenza conseguente ad un’eventuale inadempienza contrattuale, tale da radicare la giurisdizione dinanzi al Giudice Ordinario; viceversa, gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti integrano un esercizio del potere di autotutela amministrativa culminante nel provvedimento n. 13286/2025 del 25.9.2025, con cui, espressamente richiamando l’art. 21 quinquies l. n. 241 del 1990, l’aggiudicazione è stata revocata: e questo testualmente affermando, tale provvedimento, che “ l’esercizio della facoltà di revoca in autotutela dell’aggiudicazione all’esito della procedura di gara spetta all’amministrazione, al cospetto del mutamento di una situazione di fatto non prevedibile al momento in cui è stato adottato il provvedimento, dovendo essa valutare i sopravvenuti motivi di interesse pubblico che hanno reso opportuno l’esercizio del c.d. jus poenitendi nel rispetto dei principi essenziali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, mediante la comparazione tra gli opposti interessi ”.
Emerge quindi che la revoca non è stata disposta per inadempimenti contrattuali, ma in ragione del fatto che il Consorzio, che aveva specificato in sede di domanda di eseguire in proprio il contratto, avrebbe poi indicato una consorziata per la redazione dei documenti esecutivi POS e del UV, da ciò l’Amministrazione derivandone, quale motivo di revoca dell’aggiudicazione, che tale consorziata avrebbe dovuto già in sede di offerta essere indicata come consorziata esecutrice, ma tale obbligo era stato in sostanza eluso.
Ne deriva che gli atti impugnati integrano esercizio del potere di autotutela e hanno carattere provvedimentale, non avendo invece natura di atti di decadenza assunti a fronte di ipotetici inadempimenti contrattuali: correttamente, dunque, siffatta controversia è stata incardinata dinanzi al Giudice Amministrativo.
4. Venendo al merito di causa, con la prima censura articolata nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti è lamentata la mancanza di comunicazione preventiva di avvio del procedimento di revoca.
Il Collegio ritiene che la censura sia infondata, in quanto nell’ iter procedimentale per cui è causa il contraddittorio si è svolto nei fatti adeguatamente, essendo state assicurate al ricorrente, nel concreto, delle idonee garanzie partecipative.
Deve difatti farsi notare che la comunicazione prot. n. 192519/PATR. del 7.8.2025, impugnata con il ricorso introduttivo, non integrava già un provvedimento conclusivo del procedimento di revoca, ma si limitava a preannunciare che l’Amministrazione avrebbe provveduto in tal senso, come fatto palese dal tenore letterale dell’atto, in cui era affermato che “ si procederà alla revoca dell'atto di aggiudicazione ”, in quanto, secondo la ricostruzione ivi anticipata, il Consorzio avrebbe dovuto eseguire i lavori in proprio, e non designando una consorziata per l’esecuzione.
A fronte di tale Comunicazione del 7.8.2025, in data 8.8.2025 il Consorzio ha quindi subito trasmesso all’Amministrazione le proprie osservazioni, in base alle quali non sussistevano i presupposti per la revoca della aggiudicazione, dato che la società OR Costruzioni s.a.s. di OR IL e C. avrebbe unicamente redatto – nell’ambito dell’assegnazione interna al Consorzio – i documenti esecutivi POS e UV, senza che tale attività configurasse ex se una designazione postuma della consorziata esecutrice.
L’Amministrazione ha però disatteso le osservazioni procedimentali del Consorzio, in quanto con determina dirigenziale n. 13286/2025 del 25.9.2025, ai sensi dell’art. 21 quinquies l. n. 241 del 1990, richiamando la propria citata Comunicazione del 7.8.2025, ha emesso il provvedimento conclusivo del procedimento di revoca dell’aggiudicazione.
Ne deriva che il Consorzio, prima del provvedimento di revoca, ha potuto fornire nei fatti il proprio apporto partecipativo, il quale però è stato disatteso dall’Amministrazione con il provvedimento di revoca del 25.9.2025.
A fronte delle garanzie partecipative assicurate al ricorrente, la prima censura ricorsuale risulta quindi infondata.
5. A conclusione diversa deve tuttavia pervenirsi rispetto al secondo motivo del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, con i quali è stata lamentatala carenza di istruttoria e l’assenza dei presupposti della revoca in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione, il Consorzio si era impegnato a eseguire il contratto in proprio, e non aveva designato alcuna consorziata esecutrice, dato che la società OR era stata indicata come consorziata assegnataria del solo compito di predisposizione del POS e del UV, che sarebbero poi stati imputati direttamente al Consorzio, il quale se ne sarebbe reso firmatario
Ciò che secondo il ricorrente è dirimente, insomma, è che il Consorzio si è impegnato a eseguire direttamente il contratto, mentre non ha rilevanza esterna nei confronti della stazione appaltante il fatto che vi siano delle consorziate che, messi a disposizione del Consorzio i loro requisiti, assumano eventualmente, in coerenza con ciò, anche il compito di predisporre documenti quali POS e UV, in quanto, in base al cd. cumulo alla rinfusa, i requisiti posseduti in proprio dal Consorzio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate, con tutto ciò che logicamente ne consegue.
Il Consorzio ricorrente ha inoltre rappresentato di beneficiare non solo del prestito dei requisiti SOA, ma anche della disponibilità dei mezzi e del personale messi a disposizione dalla consorziata, per cui risulta del tutto coerente che la pertinente documentazione sia redatta dal soggetto titolare dei rapporti di lavoro e di proprietà, per poi essere sottoscritta, e così fatta propria, dal soggetto titolare della commessa, ossia il Consorzio.
L’Amministrazione resistente ha replicato sostenendo che la redazione di documenti come il POS e il UV non può essere disgiunta dal ruolo di esecutore: il POS è elaborato dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice e si riferisce ai rischi specifici del cantiere, mentre il UV è redatto dal committente per la valutazione dei rischi tra le diverse imprese che operano nello stesso luogo. La redazione di tali documenti è stata però affidata solo successivamente alla gara alla OR Costruzioni, la quale, pur non potendo che essere, per quanto appena detto, la futura esecutrice dei lavori, avrebbe una posizione in contrasto con quanto risultante nell’offerta e nel DURC di gara, in cui era affermato che il Consorzio avrebbe eseguito i lavori in proprio, e non era indicata alcuna consorziata esecutrice.
Così facendo, l’aggiudicataria avrebbe quindi effettuato una modifica soggettiva dell’offerta e violato il rapporto di fiducia con la stazione appaltante, con ciò, in tesi, giustificando la revoca dell’aggiudicazione.
5.1. Ciò premesso, il Collegio ritiene che sussista, in primo luogo, il difetto di istruttoria lamentato dal Consorzio ricorrente, non emergendo quali verifiche abbia svolto la stazione appaltante per poter affermare che la posizione della società OR sarebbe stata equiparabile a quella di una consorziata esecutrice, e perciò essa sarebbe dovuta essere individuata come tale, dal Consorzio, già in sede di offerta, secondo l’invocato principio di correttezza.
In primo luogo, osserva il Collegio, dalle dichiarazioni rese dal Consorzio alla stazione appaltante è emerso esclusivamente che per la (sola) predisposizione della documentazione attinente la fase esecutiva, cioè la redazione del POS e del UV, era stata indicata la società consorziata OR Costruzioni s.a.s. di OR IL e C., e comunque tale documentazione sarebbe stata poi sottoscritta, per ratifica ed integrale accettazione, dal Consorzio ricorrente, quale partecipante in proprio alla gara (e non tramite consorziata esecutrice).
Tale indicazione della consorziata assegnataria era destinata a operare, d’altra parte, solo nell’ambito dei rapporti interni della struttura consortile, secondo la logica del meccanismo del cumulo alla rinfusa, mentre esternamente, nel rapporto con la stazione appaltante, avrebbe continuato a rilevare solo il Consorzio.
Ne discende che il Consorzio, contrariamente a quanto affermato dall’Amministrazione a giustificazione della impugnata revoca dell’aggiudicazione, non ha effettuato nessuna “designazione postuma di consorziata scelta per l’esecuzione dell’appalto”, limitandosi a indicare la società OR quale assegnataria per l’attività di predisposizione dei citati documenti.
Nei fatti non è punto emerso, invero, che la società OR si sarebbe occupata anche dell’integrale esecuzione del contratto pur in mancanza di espressa indicazione come consorziata esecutrice, come invece prospettato dalla stazione appaltante, la quale però non ha indicato quali sarebbero i riscontri fattuali da cui essa ha tratto tale conclusione.
Deve infine aggiungersi, sempre in ordine alla inconsistenza dell’istruttoria svolta dall’Amministrazione resistente, che questa, pur ritenendo la società OR una consorziata esecutrice, non ha comunque nemmeno allegato che essa non avrebbe i requisiti di qualificazione necessari per eseguire da sola i lavori, così che il rilievo censorio dell’Amministrazione in ordine alla indicazione della società OR da parte del Consorzio si risolve in una contestazione meramente formale, non accompagnata, però, da elementi sostanziali tali da far ritenere che tale indicazione della società OR come assegnataria e non come esecutrice sia un espediente del Consorzio al fine di eludere l’ostacolo costituito dell’eventuale (ma non allegato, né dimostrato) mancato possesso dei requisiti in capo a tale consorziata, e realizzare quindi un meccanismo in forde alla legge.
5.2. Altrettanto fondato è il richiamo fatto dalla ricorrente alla disciplina del cumulo c.d. alla rinfusa dei requisiti nei consorzi stabili, e alle conseguenze logiche che dalla relativa disciplina dovrebbero trarsi.
5.3. Il Collegio, al riguardo, ritiene opportuno in via preliminare individuare la disciplina normativa ratione temporis applicabile.
Sotto tale profilo, è dirimente che la gara sia stata indetta con la lettera di invito Prot. n. 0009167/PATR. del 13.01.2025, ovvero nel vigore del d.lgs. n. 36 del 2023 nel testo modificato dal c.d. correttivo al Codice Appalti (d.lgs. n. 209 del 31.12.2024).
Sul punto, l’art. 70 comma 3 del D.Lgs. n. 209/2024 prevede un’apposita disciplina in merito alla entrata in vigore delle modifiche apportate all’art. 67 del d.lgs. n. 36 del 2023: « Le disposizioni dell’articolo 67, nel testo vigente alla data di cui all’articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione (cfr. 31/12/2024) ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte ».
Se ne desume, quindi, che le modifiche apportare dal citato d.lgs. n. 209/2024 all’art. 67 del d.lgs. n. 36 del 2023 sono applicabili ratione temporis alla fattispecie concreta in esame.
5.4. Ai fini della migliore comprensione della disciplina attuale, è comunque utile tracciare l’evoluzione normativa dell’art. 67 del d.lgs. n. 36 del 2023 in punto di regolazione del cumulo alla rinfusa.
L’art. 67 del d.lgs. n. 36 del 2023, nel testo anteriore alla modifica apportata dal correttivo di cui al d.lgs. n. 209 del 2024, prevedeva che:
« a) per gli appalti di servizi e forniture, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate ».
Tale ampio richiamo normativo alle imprese consorziate, indifferentemente nell’ambito di appalti di servizi e forniture, e in quelli di lavori, aveva comportato la massima espansione applicativa del cumulo alla rinfusa, con l’effetto che il consorzio poteva dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti dalla normativa di gara, sommando quelli posseduti in proprio a quelli delle consorziate, anche non designate. Sul punto, con riferimento al testo di tale norma anteriormente alle modifiche apportate al citato correttivo, la giurisprudenza aveva difatti evidenziato che « il nuovo Codice dei contratti pubblici ha ammesso, in sostanza, in maniera generica e senza limitazioni, il ‘cumulo alla rinfusa’ anche all’art. 67, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 36 del 2023, il quale ha espressamente previsto che “per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate” » (Cons. Stato, sez. V, 29 settembre 2023, n. 8592).
Poi il correttivo di cui al d.lgs. 209 del 31.12.2024 ha modificato il citato art. 67 c. 2 restringendo la portata applicativa del cumulo alla rinfusa, nei seguenti termini: « I requisiti di capacita tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall’allegato I1.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):
a. per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
c. per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104 ».
Tale norma, inserita dal citato correttivo al Codice degli Appalto, restringe quindi la portata del cumulo alla rinfusa, nel seguente senso: per gli appalti di servizi e forniture il cumulo è ancora consentito in modo ampio, indipendentemente dal fatto che le consorziate siano designate come esecutrici o meno; per gli appalti di lavori, va invece distinta l’ipotesi della partecipazione diretta da parte del consorzio, nel qual caso è possibile cumulare i requisiti del consorzio con quelli delle consorziate, dalla diversa ipotesi dell’indicazione espressa della esecuzione tramite consorziate designate, nel qual caso i requisiti devono essere posseduti e provati direttamente dalle consorziate, senza possibilità di cumulo, restando quale alternativa l'avvalimento.
Insomma, la normativa vigente ora in esame distingue, per gli appalti di lavori, due modalità di partecipazione del Consorzio, e cioè la partecipazione del Consorzio in proprio (avvalendosi del cd. meccanismo del “cumulo alla rinfusa”), oppure mediante la consorziata specificamente designata per l’esecuzione (nel qual caso il Consorzio non può avvalersi del meccanismo cumulativo).
5.5. Occorre evidenziare, a questo punto, che il Consorzio stabile ricorrente ha impiegato nella gara di cui si tratta lo strumento del cumulo alla rinfusa.
Trattandosi di appalto di lavori, conformemente a quanto prescritto dall’art. 67 del d.lgs. n. 36 del 2023 il Consorzio, non avendo designato imprese esecutrici, ha concorso in proprio, e i requisiti da esso posseduti in proprio sono stati computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate. Donde il corollario che la circostanza che il Consorzio abbia utilizzato i requisiti (e poi, in fase di esecuzione dell’appalto, utilizzi i correlativi elementi aziendali) dell’una o dell’altra consorziata, assume in via di principio rilievo solo interno, e non anche esterno nei confronti della stazione appaltante.
In coerenza con questa impostazione, pertanto, nell’ambito dei propri rapporti interni, che di regola non rilevano nei confronti della stazione appaltante, il Consorzio ricorrente si può ben giovare anche di mezzi, attrezzature e risorse di proprie consorziate, prospetticamente acquisiti mediante il cumulo alla rinfusa, con rilevanza organizzativa e gestionale solo interna.
Ne deriva che i richiamati documenti POS e UV ben possono essere elaborati da una delle consorziate titolari delle risorse messe a disposizione, per poi essere successivamente sottoscritti dal Consorzio Stabile Grade s.c.a.r.l. quale aggiudicatario ed esecutore in proprio del contratto, in piena coerenza con il meccanismo del cumulo alla rinfusa.
L’unica preclusione che un consorzio stabile incontra, nell’utilizzare elementi delle aziende consorziate, è quella riscontrabile nel fatto di far svolgere in modo pieno l’appalto di lavori a una singola consorziata, non preventivamente indicata per la bisogna, la quale però difetti in proprio dei requisiti. Giacché in tal modo (e, quindi, solo in tal caso) verrebbe appunto elusa la norma che esige che, per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite consorziate preventivamente indicate, i requisiti devono essere posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento.
Ma si è già visto sopra come l’Amministrazione non abbia svolto l’attività istruttoria necessaria a giustificare simili conclusioni.
6. La seconda doglianza del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti è pertanto fondata sotto più profili, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
6. Con il terzo motivo del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti il Consorzio ricorrente ha chiesto infine al Tribunale di “ considerare la rilevanza, ai fini della definizione della presente controversia, della previsione normativa dell’art. 67 comma 1 lettera b) e comma 4 D.lgs. n. 36/2023, e ponderarne il doveroso scrutinio di anticomunitarità tenuto conto della violazione dell’art. 18, 19 e 63 della Direttiva 2014/24/UE nella misura in cui neghi ai Consorzi Stabili, nell’ambito dei propri interna corporis, di assegnare compiti esecutivi ad una o più imprese consorziate ancorché non designate in fase di gara ”.
Il motivo è stato però proposto espressamente in via subordinata rispetto ai primi due mezzi (“ in via di estremo subordine, e nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ecc.mo Collegio dovesse ritenere infondato e non meritevole di accoglimento il primo e/o il secondo motivo ”); ne deriva che, una volta accolto il secondo motivo, il terzo motivo deve rimanere assorbito.
7. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, per le ragioni sopra illustrati, sono pertanto accolti, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
8. Nel rapporto processuale tra il Consorzio ricorrente e l’Amministrazione resistente le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
Nel rapporto processuale tra il ricorrente e la controinteressata Centro Italia Costruzioni s.r.l. non costituita sussistono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:
1) accoglie il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, con conseguente annullamento degli atti impugnati;
2) condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in euro 3.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, e oltre rimborso del contributo unificato se versato, il tutto con distrazione in favore degli avvocati Marcello Russo e Giuseppe Liquori, dichiaratisi antistatari;
3) non ripetibili le spese nei confronti di Centro Italia Costruzioni s.r.l..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
AB Di OR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB Di OR | OL Gaviano |
IL SEGRETARIO