Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/03/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1684/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quinta Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Valentina Paletto Presidente dr. Lucio Marcantonio Consigliere dr. Federico Botta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. ), elettivamente TE C.F._1
domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. FERRARIO ELISABETTA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA G. ON C.F._2
CARDUCCI, 13 20851 LISSONE presso lo studio dell'avv. AROSIO ELISABETTA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLATO
pagina 1 di 12
Mazza avente ad oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
All'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n. 1086/2024 emessa il 21.03.24 e pubblicata in data 03.04.24 dal Tribunale di Monza, nel procedimento R.G. n. 3244/2023,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
1) Il SI si impegna a trasferire alla NO ON TE
che accetta, la proprietà dell'immobile, con tutto quanto lo arreda, sito in
[...]
Monza, via E. Toti n. 14, distinto in Catasto Fabbricati al foglio 30, particella 427, sub 15, cat. A/3, classe 06, nonché del box sito in Monza, via E. Toti n. 14, distinto al Catasto
Fabbricati al foglio 30, particella 427, sub 38, cat. C/6, classe 06.
2) L'atto definitivo di trasferimento della proprietà verrà stipulato in data 09.04.2025 ore
14,00 avanti il Notaio designato dalla NO , Dott. TE Per_1
in Gallarate, Piazza Garibaldi n. 8, che provvederà a convocare il SI
[...] CP_1
a mezzo comunicazione pec trasmessa al domicilio eletto dal SI. ,
[...] ON
presso la casella pec dell'Avv. Elisabetta Arosio.
Le parti concordemente chiedono l'applicazione delle esenzioni delle imposte in ordine al detto trasferimento che avviene in luogo di adempimento delle obbligazioni di mantenimento del coniuge e del figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente.
Le spese notarili relative al trasferimento dell'immobile saranno a carico della NO
. TE
3) Gli immobili di cui al punto 1) verranno trasferiti nelle condizioni in cui si trovano che la NO dichiara di conoscere e accettare, liberi da TE
trascrizioni e/o iscrizioni pregiudizievoli.
4) Gli immobili verranno trasferiti, in sede di giudizio di separazione, alla NO
[...]
con diritto di abitazione a favore del figlio delle parti, TE [...]
(C.F.: , in luogo delle obbligazioni di mantenimento in Per_2 C.F._3
pagina 2 di 12 capo al SI nei confronti della coniuge e del figlio maggiorenne non ON
autosufficiente economicamente, che accettano;
5) Al diritto di abitazione devoluto in sede di separazione dal SI a favore ON
del figlio , le parti riconoscono doversi attribuire il valore di € 70.000,00. Persona_2
6) Il SI si impegna e si obbliga a corrispondere alla NO ON [...]
contestualmente all'atto di trasferimento dell'immobile di cui ai punti TE
1-2), la somma pari ad € 15.000,00, in unica soluzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a . TE
7) Il SI si impegna e si obbliga, altresì, a corrispondere alla NO ON [...]
l'arretrato del contributo al mantenimento pari a € 400,00 entro TE
la data della stipula dell'atto di trasferimento;
8) Sino alla data della stipula del definitivo, il SI. continuerà a ON
corrispondere il contributo al mantenimento della moglie, cosi' come stabilito dal
Tribunale di Monza nella sentenza n. 1086/2024, nonché a pagare le utenze, spese condominiali ordinarie e straordinarie, imposte e tasse, relativamente agli immobili di cui al punto 1).
9) La NO dichiara di accettare il trasferimento TE
dell'immobile di cui al punto 1) in luogo dell'adempimento delle obbligazioni del coniuge e dopo la stipula dell'atto notarile di cui al punto 2) a rinunciare ad esse.
10) Spese di lite interamente compensate fra le parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Svolgimento del processo
1.1. Con sentenza n. 1086/2024 del 21.03.2024, emessa nel procedimento n. 3244/2023 R.G. promosso con ricorso depositato in data 17.04.2023 da
contro
TE
il Tribunale di Monza così statuiva: ON
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da TE
nei confronti di , con ricorso depositato in data
[...] ON
17/04/2023, così provvede:
pagina 3 di 12 I. PRONUNCIA la separazione di e TE [...]
che hanno celebrato matrimonio con rito civile presso l'Ufficio dello CP_1
Stato Civile Centrale dello Stato di Seychelles il giorno 24.12.1978 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni (MI) al n. 5, parte II, Serie
C);
II. MANDA la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Sesto San Giovanni (MI) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da TE
nei confronti di per le ragioni di cui in parte
[...] ON
motiva;
IV. Rigetta la richiesta di assegnazione della casa coniugale;
V. Rigetta le istanze istruttorie per le argomentazioni di cui in parte motiva;
VI. Pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento di ON
, e con decorrenza da marzo 2024, l'assegno TE
mensile pari ad Euro 600,00, da versarsi alla medesima entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
VII. Rigetta la richiesta di provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c..
VIII. DICHIARA interamente compensate le spese del giudizio.
1.2. Con ricorso in appello avverso la suddetta sentenza, depositato il 06.06.2024,
[...]
ha svolto le seguenti richieste: TE
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
- IN VIA PRELIMINARE: sospendere l'esecutorietà della sentenza di primo grado ricorrendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, per tutti motivi di cui in narrativa;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: riformare la sentenza di primo grado per i motivi sopra esposti e per l'effetto:
- pronunciare la separazione di e con addebito TE ON
a quest'ultimo, per tutti motivi di cui alla narrativa;
pagina 4 di 12 - assegnare la casa coniugale alla NO che proseguirà a TE
viverci con il figlio , per tutti i motivi di cui alla narrativa;
Persona_2
- porre a carico di , il versamento, a titolo di contributo al mantenimento di ON
con decorrenza dalla domanda (di primo grado, in data TE
17.04.2023), la somma di € 1.500,00, da versarsi alla medesima, a mezzo di bonifico, entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutazione annualmente secondo gli indici ISTAT, o alternativamente, porre a carico di , il versamento, a titolo di contributo al ON
mantenimento di con decorrenza dalla domanda (di primo TE
grado, in data 17.04.2023), la somma di € 1.500,00, da versarsi alla medesima, a mezzo di bonifico, entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutazione annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché il versamento, a titolo di contributo al mantenimento di con Persona_2
decorrenza dalla domanda (di primo grado, in data 17.04.2023), la somma di € 500,00, da versarsi al medesimo, a mezzo di bonifico, entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutazione annualmente secondo gli indici ISTAT, per tutti i motivi di cui alla narrativa;
- porre a carico di , la corresponsione di un assegno di natura alimentare a ON favore della NO , dell'importo di € 1.500,00 o nella misura TE
che si riterrà di giustizia, nonché la corresponsione di un assegno di natura alimentare, a favore del SI , dell'importo di € 500,00 o nella misura che si riterrà di Persona_2
giustizia, per tutti motivi di cui alla narrativa;
- IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, con i testi già indicati, che qui si riportano:
a) si chiede ammettersi la prova per testi sui capitoli di prova e con i testi di seguito indicati:
In via istruttoria: a) si chiede ammettersi la prova per testi sui capitoli di prova e con i testi di seguito indicati:
1) “Vero che alla NO è stato impedito da parte del SI TE
, sin dall'inizio della convivenza con il coniuge di intrattenere rapporti con la ON
famiglia di origine?”
2) “Vero che sin dall'inizio della convivenza il SI impediva alla NO ON
di ricevere telefonate dai familiari residenti all'estero?” TE
pagina 5 di 12 3) “Vero che sin dall'inizio della convivenza il SI impediva alla NO ON
di ricevere visite dai familiari residenti all'estero?” TE
4) “Vero che sin dall'inizio della convivenza il SI impediva alla NO ON
di ricevere visite e telefonate da amici e conoscenti?” TE
5) “Vero che il SI impediva alla NO di ON TE
trovare una occupazione lavorativa?”
6) “Vero che NO è sempre stata esclusa da parte del SI TE
da qualsiasi decisione familiare?” ON
7) “Vero che la NO è sempre stata esclusa da parte del TE TE
SI dalla gestione dei bisogni quotidiani della famiglia? ON
8) “Vero che alla spesa quotidiana provvedeva il marito, senza interpellare la moglie, e che il marito somministrava ai familiari modeste quantità di cibo di scarsa qualità?”
9) “Vero che il SI somministrava alla moglie e al figlio cibo scaduto?” ON
10) “Vero che il denaro in casa veniva gestito esclusivamente dal SI CP_1 [...]
?” CP_1
11) “Vero che alla moglie era impedito l'accesso alle risorse economiche familiari?”
12) “Vero che la NO è rimasta sempre priva di TE
disponibilità di denaro?”
13)“Vero che alla NO state rivolte minacce alla sua TE
persona nel corso della convivenza con il coniuge da parte del SI ?” ON
14)“Vero che la NO ha subito, nel corso della convivenza TE
con il coniuge, maltrattamenti di vario genere da parte del SI ?” ON
15) “Vero che tra la NO e la NO c'è un TE Parte_2
rapporto di amicizia di molti anni?”
16) “Vero che la NO si è occupata dei piccoli e TE Per_3
, curandoli a casa di ed andandoli a prendere a scuola?” Persona_4 Persona_5
17) “Vero che quando e il marito frequentavano un corso di ballo serale, Parte_2 qualche volta la NO rimaneva in casa per un'ora curando il TE
figlio minore , senza ricevere denaro?” Per_6
pagina 6 di 12 18) “Vero che per sdebitarsi dell'aiuto prestato per il figlio minore dalla NO Parte_2
e per aiutare l'amica, a volte faceva la spesa per la famiglia TE
?” CP_1
19) “Vero che regalava generi alimentari alla NO Parte_2 TE
o capi di vestiario usati da bambini per i figli di ?”
[...] Persona_5
20) “Vero che a seguito dell'instaurarsi dell'amicizia tra quest'ultima diventava Parte_2 amica anche di , invitandola anche spesso a casa sua,anche l'ultimo Persona_5
dell'anno?”
21) “Vero che quando la NO ha avuto problemi di salute il TE
marito si è disinteressato e la SI.ra l'ha aiutata?” Controparte_2
Si indicano come testimoni:
SI. , residente in [...]; Persona_2
SI.ra residente in [...] Parte_2
sig.ra residente in [...] Controparte_2
SI.ra residente in [...] Testimone_1
SI.ra , residente in [...] Testimone_2
SI.ra residente in [...] Tes_3
SI.ra , residente in [...] Testimone_4
SI.ra , residente in [...] Testimone_5
SI. , residente in [...]; Testimone_6
SInor , residente a [...]. Testimone_7
Si chiede la prova contraria sui capitoli di prova ex adverso indicati con i testimoni indicati.
b) Si richiede altresì al Tribunale, ex art. 210 c.p.c., l'ordine di esibizione all'odierno resistente degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni, nonché della documentazione relativa ai movimenti bancari, investimenti, assicurazioni, carte di credito e debito, bancomat, pensione, posta.
Si richiede altresì, l'autorizzazione ad effettuare indagini patrimoniali a carico del SI
, a mezzo della Guardia di Finanza. ON
pagina 7 di 12 Si richiede, in ogni caso, la produzione in giudizio degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi gli ultimi tre anni, così come richiesto dal Tribunale nel decreto di fissazione udienza del 20.04.2023.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.
In sintesi la parte appellante ha domandato la riforma della sentenza di primo grado, insistendo per l'accoglimento:
- della domanda di addebito della separazione al coniuge, sulla scorta delle asserite violenze fisiche e morali, nonchè delle asserite violazioni degli obblighi di assistenza morale e materiale e di contribuzione ai bisogni della famiglia perpetrate da in danno a ON [...]
TE
- della domanda di assegnazione della casa familiare nell'interesse del figlio , Persona_2
maggiorenne, invalido, con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, portatore di handicap in situazione di gravità, affetto da “Disturbo Schizoaffettivo”;
- della domanda di contributo al mantenimento dell'appellante nella misura di € 1.500,00, in quanto la stessa non è titolare di stipendi e/o trattamenti pensionistici, né di beni immobili o beni mobili registrati, né di conti correnti, sino a gennaio 2024 non è stata titolare di conti correnti bancari o postali, ciò quale conseguenza degli atteggiamenti dell'appellato che non ha mai permesso a di reperire una propria occupazione lavorativa, TE
vivendo, di fatto, in una situazione di indigenza, ridotta alla condizione di cameriera e badante e mai di coniuge, o alternativamente il riconoscimento di un contributo all'odierna appellante e al figlio Per_2
Ha proposto inoltre domanda di assegno di natura alimentare per TE
e per il figlio stante lo stato di necessità in cui versano e l'impossibilità di
[...] Per_2
provvedere al proprio mantenimento.
In riforma della sentenza impugnata l'appellante insiste, altresì, nell'ammissione delle istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado, sulle quali, il Giudicante non si sarebbe pronunciato.
pagina 8 di 12 Ha formulato, infine, istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per gravi motivi.
1.3. Con provvedimento depositato in data 10.06.2024 il Presidente della sezione minori e famiglia disponeva la trattazione dell'udienza in assenza delle parti.
1.4. Costituitosi in giudizio il 01.09.2024, ha chiesto il rigetto dell'appello e ON
la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del giudizio.
1.5. Con istanza congiunta delle parti del 24.09.2024 le parti hanno concordemente chiesto disporsi un rinvio dell'udienza di trattazione scritta fissata per il giorno 01.10.2024 essendo prendenti trattative per la definizione bonaria della vertenza. Il Presidente, con provvedimento reso in pari data, ha disposto in conformità, fissando la trattazione cartolare all'udienza del
26.11.2024 e assegnando alle parti termine per il deposito delle note scritte fino a due giorni prima dell'udienza.
1.6. Con ulteriore istanza congiunta del 21.11.2024 le parti hanno nuovamente chiesto disporsi un rinvio dell'udienza di trattazione scritta fissata per il giorno 01.10.2024, essendo prendenti trattative per la definizione bonaria della vertenza. Il Presidente, con provvedimento reso in pari data, ha rigettato l'istanza alla luce del fatto che era già stato in precedenza concesso un rinvio rivelatosi infruttuoso.
1.7. In data 23.11.2024 è stata depositata istanza congiunta per la definizione del procedimento con la quale le parti hanno dato atto che nelle more del giudizio di appello erano intercorsi accordi volti alla definizione delle questioni patrimoniali e non patrimoniali, oggetto dell'impugnazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 1086/2024, e con la quale le parti, congiuntamente, hanno chiesto in riforma della sentenza citata l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“1) Il SI si impegna a trasferire alla NO ON TE
che accetta, la proprietà dell'immobile, sito in Monza, via E. Toti n. 14, distinto in
[...]
Catasto Fabbricati al foglio 30, particella 427, sub 15, cat. A/3, classe 06, nonché del box sito in Monza, via E. Toti n. 14, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 30, particella 427, sub 38, cat. C/6, classe 06.
pagina 9 di 12 2) L'atto definitivo di trasferimento della proprietà verrà stipulato, entro e non oltre 90 giorni dalla data dell'udienza avanti la Corte d'Appello di Milano del 26.11.2024, avanti il Notaio designato dalla NO , che provvederà a convocare il SI Pt_1 TE
a mezzo comunicazione pec trasmessa al domicilio eletto dal SI. ON [...]
presso la casella pec dell'Avv. Elisabetta Arosio. CP_1
Le parti concordemente chiedono l'applicazione delle esenzioni delle imposte in ordine al detto trasferimento che avviene in luogo di adempimento delle obbligazioni di mantenimento del coniuge e del figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente.
Le spese notarili relative al trasferimento dell'immobile saranno a carico della NO
[...]
. TE
3) Gli immobili di cui al punto 1) verranno trasferiti nelle condizioni in cui si trovano che la NO dichiara di conoscere e accettare, liberi da trascrizioni TE
e/o iscrizioni pregiudizievoli.
4) Gli immobili verranno trasferiti, in sede di giudizio di separazione, alla NO
[...]
con diritto di abitazione a favore del figlio delle parti, TE Persona_2
(C.F.: , in luogo delle obbligazioni di mantenimento in capo al SI C.F._3
nei confronti della coniuge e del figlio maggiorenne non autosufficiente ON
economicamente, che accettano;
5) La NO si impegna in caso di vendita successiva degli TE
immobili di cui al punto 1), a corrispondere al figlio, , l'importo pari ad € Persona_2
70.000,00.
6) Il SI si impegna e obbliga a corrispondere alla NO ON [...]
contestualmente all'atto di trasferimento dell'immobile di cui ai punti 1-2), TE
la somma pari ad € 15.000,00, in unica soluzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a . TE
7) Sino alla data della stipula del definitivo, il SI. continuerà a corrispondere ON
il contributo al mantenimento della moglie, cosi' come stabilito dal Tribunale di Monza nella sentenza n. 1086/2024, nonché a pagare le utenze, spese condominiali ordinarie e straordinarie, imposte e tasse, relativamente agli immobili di cui al punto 1).
pagina 10 di 12 8) La NO dichiara di accettare il trasferimento TE dell'immobile di cui al punto 1) in luogo dell'adempimento delle obbligazioni del coniuge e dopo la stipula dell'atto notarile di cui al punto 2) a rinunciare ad esse.
9) Spese di lite interamente compensate fra le parti.
Le parti chiedono congiuntamente che l'udienza del 26.11.2024 sia rinviata per la verifica degli adempimenti di cui sopra a 90 giorni.
1.8. All'udienza del 26.11.2024 la Corte, vista la nota congiunta delle parti, con la quale si instava il differimento dell'udienza in vista del perfezionamento dell'accordo concluso per la definizione del giudizio, ha disposto il rinvio all'udienza del 05.03.2025, disponendo la comparizione delle parti per la rinuncia ed accettazione.
1.9. All'odierna udienza le difese hanno prodotto accordo sulle condizioni di separazione tra i coniugi sottoscritte il 5 marzo 2025 dalle parti, come integralmente riportato nella presente sentenza, chiedendone il recepimento.
Le difese hanno fatto altresì presente che, per accedere alle agevolazioni fiscali connesse al trasferimento immobiliare, è necessaria l'emissione di un provvedimento giurisdizionale a chiusura della vertenza.
2. Motivi della decisione
Alla luce degli accordi raggiunti tra le parti all'odierna udienza, che appaiono, in assenza di figli minorenni, conformi al comune interesse delle parti e non in violazione di diritti indisponibili e di norme di legge, va confermata la sentenza impugnata in relazione alla pronuncia di separazione dei coniugi, dichiarando per il resto cessata la materia del contendere, prendendo atto degli accordi raggiunti dalle parti, come meglio riportati nelle conclusioni congiunte.
Le spese di lite devono essere integramente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sull'appello proposto da nei confronti di TE ON
pagina 11 di 12 avverso la sentenza n. 1086/2024, emessa dal Tribunale di Monza il 21.3.24 e pubblicata in data 3.4.24, così dispone:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, previa conferma della separazione personale dei coniugi, dichiara per il resto cessata la materia del contendere, prendendo atto degli accordi raggiunti tra le parti, come riportati in parte motiva della presente sentenza;
- spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Milano il 5.3.2025.
Il Consigliere Rel. Federico Botta Il Presidente Valentina Paletto
pagina 12 di 12