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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 08/04/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice est. dott. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. RG 1791/2024 promossa da:
NE MB (CF: ) C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Andrea Maria Colalongo, con elezione di domicilio presso il suo studio in
Pescara, Piazza Duca d'Aosta n. 34;
RICORRENTE contro
YE OU (CF: C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Formisano, con elezione di domicilio presso il suo studio in Erba,
C.so G. B. Bartesaghi n. 27/a;
RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come indicate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 17/03/2025 e di seguito riportate: pagina 1 di 3 1) i coniugi continueranno a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto;
2) la sig.ra DI si impegna a spostare in altro luogo la propria residenza, attualmente in
Rogeno (LC) alla via Nazario Sauro n.30, entro e non oltre giorni 60 dall'omologazione del presente accordo.
3) nulla i coniugi si corrisponderanno reciprocamente a titolo di mantenimento personale;
4) saranno compensate tra le parti le spese del giudizio di separazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/11/2024 ai sensi dell'art. 473 bis c.p.c. punto 14, NE MB ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi con riferimento al matrimonio celebrato con YE OU, celebrato in Valmadrera (LC) in data
23/11/2019, dalla cui unione non sono nati figli.
Nel ricorso introduttivo, parte ricorrente ha chiesto che venga dichiarata la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto e non disponendo nulla a titolo di mantenimento personale, considerato che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e non essendovi la presenza di figli.
Con decreto del 21/11/2024, il Giudice fissava in data 21/02/2025 l'udienza di comparizione personale delle parti. In tale sede, entrambi le parti si presentavano, confermando la volontà di separarsi e chiedendo i loro procuratori la conversione del rito da giudiziale a consensuale fissando udienza di trattazione scritta per consentire la costituzione del convenuto e il deposito delle precisazioni delle conclusioni congiunte.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., parte convenuta si costituiva in giudizio e venivano depositate le note scritte nel termine assegnato, contenenti le condizioni di separazione sopra riportate.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dei coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: pagina 2 di 3 1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi NE MB e YE OU, che hanno contratto matrimonio con rito civile a Valmadrera (LC) il 23/11/2019 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2019, parte I, numero 13;
2) Omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Valmadrera (LC) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 4 aprile 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Marta Paganini Dr. Marco Tremolada
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice est. dott. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. RG 1791/2024 promossa da:
NE MB (CF: ) C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Andrea Maria Colalongo, con elezione di domicilio presso il suo studio in
Pescara, Piazza Duca d'Aosta n. 34;
RICORRENTE contro
YE OU (CF: C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Formisano, con elezione di domicilio presso il suo studio in Erba,
C.so G. B. Bartesaghi n. 27/a;
RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come indicate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 17/03/2025 e di seguito riportate: pagina 1 di 3 1) i coniugi continueranno a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto;
2) la sig.ra DI si impegna a spostare in altro luogo la propria residenza, attualmente in
Rogeno (LC) alla via Nazario Sauro n.30, entro e non oltre giorni 60 dall'omologazione del presente accordo.
3) nulla i coniugi si corrisponderanno reciprocamente a titolo di mantenimento personale;
4) saranno compensate tra le parti le spese del giudizio di separazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/11/2024 ai sensi dell'art. 473 bis c.p.c. punto 14, NE MB ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi con riferimento al matrimonio celebrato con YE OU, celebrato in Valmadrera (LC) in data
23/11/2019, dalla cui unione non sono nati figli.
Nel ricorso introduttivo, parte ricorrente ha chiesto che venga dichiarata la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto e non disponendo nulla a titolo di mantenimento personale, considerato che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e non essendovi la presenza di figli.
Con decreto del 21/11/2024, il Giudice fissava in data 21/02/2025 l'udienza di comparizione personale delle parti. In tale sede, entrambi le parti si presentavano, confermando la volontà di separarsi e chiedendo i loro procuratori la conversione del rito da giudiziale a consensuale fissando udienza di trattazione scritta per consentire la costituzione del convenuto e il deposito delle precisazioni delle conclusioni congiunte.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., parte convenuta si costituiva in giudizio e venivano depositate le note scritte nel termine assegnato, contenenti le condizioni di separazione sopra riportate.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dei coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: pagina 2 di 3 1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi NE MB e YE OU, che hanno contratto matrimonio con rito civile a Valmadrera (LC) il 23/11/2019 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2019, parte I, numero 13;
2) Omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Valmadrera (LC) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 4 aprile 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Marta Paganini Dr. Marco Tremolada
pagina 3 di 3