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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 17/03/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2222/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2222/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MICELI FRANCESCO Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. BRUGIONI NICOLA CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc e trattenuta in decisione all'udienza del 14 marzo 2025: per l'opponente : “VOGLIA IL TRIBUNALE disattese le contrarie istanze, Parte_1 eccezioni e difese, 1. dichiarare l'esecuzione illegittima e nulla poiché, pur trattandosi di crediti fiscali,
l'esecuzione è stata promossa da soggetto non abilitato alla riscossione coattiva dei tributi, trattandosi, peraltro, di questione rilevabile d'ufficio;
2. ritenere e dichiarare nulli i ruoli, gli avvisi e le ingiunzioni emesse dal per i motivi dedotti in narrativa e, per gli effetti, annullarli ed annullare ogni CP_1
atto prodromico e/o presupposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito, anche della fase cautelare”; per l'opposto : “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare CP_1
l'inammissibilità delle domande avversarie, anche per difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, rientrando le stesse nella giurisdizione del Giudice Tributario, e/o perchétardivamente formulate, e/o, comunque, rigettarle, in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di compensi professionali e pagina 1 di 5 spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge e ogni altra consequenziale pronuncia”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ordinanza depositata in data 6 aprile 2023 nel processo esecutivo iscritto al n. 1872/2022 R.G.
Es. Immobiliari, il Giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione del processo esecutivo, motivando che non sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario e che l'opposizione agli atti esecutivi era stata proposta tardivamente.
II. Con atto notificato in data 2 agosto 2023, citava dinanzi al Tribunale di Livorno Parte_1 il e domandava che fosse dichiarata improcedibile, nulla e illegittima l'esecuzione CP_1
forzata iniziata dal e che fossero dichiarati nulli i ruoli, gli avvisi e le ingiunzioni CP_1
emessi dal . CP_1
A sostegno della domanda l'attrice deduceva che: gli avvisi di accertamento e le ordinanze di ingiunzione dell'ICI per gli anni dal 2004 al 2012 erano stati notificati dal alla quale proprietaria Controparte_2 Controparte_3
degli immobili;
a seguito di giudizio ordinario il testamento olografo di che aveva nominato erede Persona_1
e e lasciato loro gli immobili ubicati in Persona_2 Controparte_3 CP_2
e Rio Marina, era stato annullato ed erano stati nominati come eredi legittimi e Persona_3
; CP_4
, era deceduto il 22.6.2007, ed era succeduta la figlia (odierna attrice) come Persona_3 Pt_1
unica erede;
il aveva emesso nei confronti della (odierna opponente) gli atti Parte_2 Parte_1
sottesi alla presente esecuzione;
il non aveva mai notificato all'attrice gli avvisi di accertamento e le ordinanze di CP_1
ingiunzione; gli atti erano stati notificato prima della sentenza della Corte di Cassazione n. 22002/16, depositata in data 31.10.2016, che aveva definito il giudizio civile, quando l'attrice non era titolare sugli immobili di alcun diritto di proprietà con la conseguente carenza della legittimazione passiva;
Con i crediti tributari erano prescritti e quindi il Comune di non poteva procedere all'esecuzione forzata;
il presupposto di imposta dell'ICI non si era integrato per l'attrice, negli anni relativi alle ordinanze ingiunzione, non era proprietaria degli immobili elbani relitti dalla atteso che il suo diritto è Per_1
pagina 2 di 5 stato definitivamente accertato soltanto con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, dichiarata esecutiva in data 06.12.2016; soltanto a far data dall'anno 2017 l'attrice poteva essere definita quale soggetto passivo del tributo (in questa caso la sola IMU), perché soltanto da quell'anno essa era divenuta proprietaria degli immobili;
l'atto di pignoramento era nullo in quanto le ordinanze – ingiunzione erano nulle, non essendo state emesse dal ma da soggetti privi del potere. CP_1
III. Con comparsa depositata in data 20 ottobre 2023 si costituiva in giudizio il e CP_1 chiedeva il rigetto dell'opposizione della . Parte_1
IV. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali e trattenuta in decisione all'udienza del
13 marzo 2025.
V. L'opposizione viene respinta in quanto la contestazione della sussistenza del credito tributario e sulla relativa prescrizione, per mancata configurazione dei presupposti del tributo locale, doveva essere proposta nei confronti delle ordinanze ingiunzione dinanzi al Giudice Tributario nel termine perentorio previsto dall'art. 19 del d. lgs. n.546/1992.
Il Comune ha documentato, con gli atti e le ricevute di ritorno del plico postale depositati con il documento n.5 allegato alla comparsa, che:
l'ordinanza – ingiunzione prot. 6885/2011 del 1/12/2011 è stato notificato a mani della opponente in data 2 gennaio 2012;
l'ordinanza – ingiunzione prot. 7091/2011 del 1/12/2011 è stato notificato a mani della opponente in data 2 gennaio 2012;
l'ordinanza – ingiunzione prot. 6378/2017 del 24/11/2017 è stato notificato a mani della opponente in data 22 dicembre 2017;
l'ordinanza – ingiunzione prot. 4816/2013 del 5/9/2013 è stato notificato a mani della opponente in data 30 ottobre 2013;
l'ordinanza – ingiunzione prot. 4816/2013/A del 5/9/2013 è stato notificato a mani della opponente in data 30 ottobre 2013;
l'ordinanza – ingiunzione prot. 4613/2014 del 17/9/2014 è stato notificato a mani della opponente in data 20 ottobre 2014;
l'ordinanza – ingiunzione prot. 4219/2016 del 18/7/2016 è stato notificato a mani della opponente in data 27 ottobre 2016;
l'ordinanza – ingiunzione prot. 4221/2016 del 18/7/2016 stato notificato a mani della opponente in data
31 ottobre 2016.
pagina 3 di 5 Tutte le ordinanze – ingiunzione, che costituiscono il titolo esecutivo sono state notificate a mezzo del servizio postale e a mani della . Parte_1
Si richiama, quindi, il disposto dell'art. 2 del d. lgs. n.546/1992 a mente del quale appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere o specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali.
Così come deve essere richiamato anche il disposto dell'art. 57 D.P.R. 602/1973, a mente del quale non sono ammesse né le opposizioni regolate dall'art. 615 cpc, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni, né le opposizioni regolate dall'art. 617 cpc relative alla regolarità formale della notificazione del titolo esecutivo.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018 ha dichiarato parzialmente illegittimo il citato art. 57 ammettendo l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cpc per far valere i fatti estintivi o modificativi del credito tributario verificatesi dopo la notificazione della cartella esattoriale o di un atto equipollente, come l'ordinanza ingiunzione del CP_1
Tutte le eccezioni relative alla mancata configurabilità dei presupposti del tributo, alla prescrizione e decadenza del tributo, alla “nullità della doppia imposizione fiscale”, all' duplicazione del tributo>, alla “nullità dell'atto di pignoramento per mancata rinotifica delle ordinanze ingiunzione”, alla “inesistenza del titolo esecutivo” e alla “nullità dell'esecuzione per mancata notifica dell'avviso di cui all'art. 6 legge n.212/2000”.
Il ha poi documentato che il termine di prescrizione dell'imposta, dopo la notifica delle CP_1
ordinanze – ingiunzione è stato tempestivamente interrotto, con la conseguenza che il credito tributario non si è estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 2934 cc.
Il termine di prescrizione è stato interrotto dall'atto di precetto notificato in data 23 dicembre 2016 e dall'atto di precetto notificato in data 19 novembre 2021. Entrambi gli atti risultano documentalmente ricevuti dall'attrice.
Con le comparse conclusionali depositate in data 10 febbraio 2025 e 25 febbraio 2025 e con la nota depositata in data 11 marzo 2025 la difesa della attrice ha proposto molteplici nuovi motivi di opposizione, che non sono ammissibili in quanto non proposti con il ricorso depositato nel processo esecutivo, di cui questo giudizio costituisce la fase di merito ai sensi dell'art. 616 cpc.
Corte di Cassazione Sez. 3 -, Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022: Nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata”.
pagina 4 di 5 , soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di Parte_1
lite a favore di , spese che vengono liquidate nella misura di euro 5.077,00 per CP_1
onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: CP_1 respinge l'opposizione proposta da;
Parte_1
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali al Parte_1 CP_1
la somma di euro 5.077,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 15 marzo 2025 alle ore 17,44. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2222/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MICELI FRANCESCO Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. BRUGIONI NICOLA CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc e trattenuta in decisione all'udienza del 14 marzo 2025: per l'opponente : “VOGLIA IL TRIBUNALE disattese le contrarie istanze, Parte_1 eccezioni e difese, 1. dichiarare l'esecuzione illegittima e nulla poiché, pur trattandosi di crediti fiscali,
l'esecuzione è stata promossa da soggetto non abilitato alla riscossione coattiva dei tributi, trattandosi, peraltro, di questione rilevabile d'ufficio;
2. ritenere e dichiarare nulli i ruoli, gli avvisi e le ingiunzioni emesse dal per i motivi dedotti in narrativa e, per gli effetti, annullarli ed annullare ogni CP_1
atto prodromico e/o presupposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito, anche della fase cautelare”; per l'opposto : “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare CP_1
l'inammissibilità delle domande avversarie, anche per difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, rientrando le stesse nella giurisdizione del Giudice Tributario, e/o perchétardivamente formulate, e/o, comunque, rigettarle, in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di compensi professionali e pagina 1 di 5 spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge e ogni altra consequenziale pronuncia”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ordinanza depositata in data 6 aprile 2023 nel processo esecutivo iscritto al n. 1872/2022 R.G.
Es. Immobiliari, il Giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione del processo esecutivo, motivando che non sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario e che l'opposizione agli atti esecutivi era stata proposta tardivamente.
II. Con atto notificato in data 2 agosto 2023, citava dinanzi al Tribunale di Livorno Parte_1 il e domandava che fosse dichiarata improcedibile, nulla e illegittima l'esecuzione CP_1
forzata iniziata dal e che fossero dichiarati nulli i ruoli, gli avvisi e le ingiunzioni CP_1
emessi dal . CP_1
A sostegno della domanda l'attrice deduceva che: gli avvisi di accertamento e le ordinanze di ingiunzione dell'ICI per gli anni dal 2004 al 2012 erano stati notificati dal alla quale proprietaria Controparte_2 Controparte_3
degli immobili;
a seguito di giudizio ordinario il testamento olografo di che aveva nominato erede Persona_1
e e lasciato loro gli immobili ubicati in Persona_2 Controparte_3 CP_2
e Rio Marina, era stato annullato ed erano stati nominati come eredi legittimi e Persona_3
; CP_4
, era deceduto il 22.6.2007, ed era succeduta la figlia (odierna attrice) come Persona_3 Pt_1
unica erede;
il aveva emesso nei confronti della (odierna opponente) gli atti Parte_2 Parte_1
sottesi alla presente esecuzione;
il non aveva mai notificato all'attrice gli avvisi di accertamento e le ordinanze di CP_1
ingiunzione; gli atti erano stati notificato prima della sentenza della Corte di Cassazione n. 22002/16, depositata in data 31.10.2016, che aveva definito il giudizio civile, quando l'attrice non era titolare sugli immobili di alcun diritto di proprietà con la conseguente carenza della legittimazione passiva;
Con i crediti tributari erano prescritti e quindi il Comune di non poteva procedere all'esecuzione forzata;
il presupposto di imposta dell'ICI non si era integrato per l'attrice, negli anni relativi alle ordinanze ingiunzione, non era proprietaria degli immobili elbani relitti dalla atteso che il suo diritto è Per_1
pagina 2 di 5 stato definitivamente accertato soltanto con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, dichiarata esecutiva in data 06.12.2016; soltanto a far data dall'anno 2017 l'attrice poteva essere definita quale soggetto passivo del tributo (in questa caso la sola IMU), perché soltanto da quell'anno essa era divenuta proprietaria degli immobili;
l'atto di pignoramento era nullo in quanto le ordinanze – ingiunzione erano nulle, non essendo state emesse dal ma da soggetti privi del potere. CP_1
III. Con comparsa depositata in data 20 ottobre 2023 si costituiva in giudizio il e CP_1 chiedeva il rigetto dell'opposizione della . Parte_1
IV. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali e trattenuta in decisione all'udienza del
13 marzo 2025.
V. L'opposizione viene respinta in quanto la contestazione della sussistenza del credito tributario e sulla relativa prescrizione, per mancata configurazione dei presupposti del tributo locale, doveva essere proposta nei confronti delle ordinanze ingiunzione dinanzi al Giudice Tributario nel termine perentorio previsto dall'art. 19 del d. lgs. n.546/1992.
Il Comune ha documentato, con gli atti e le ricevute di ritorno del plico postale depositati con il documento n.5 allegato alla comparsa, che:
l'ordinanza – ingiunzione prot. 6885/2011 del 1/12/2011 è stato notificato a mani della opponente in data 2 gennaio 2012;
l'ordinanza – ingiunzione prot. 7091/2011 del 1/12/2011 è stato notificato a mani della opponente in data 2 gennaio 2012;
l'ordinanza – ingiunzione prot. 6378/2017 del 24/11/2017 è stato notificato a mani della opponente in data 22 dicembre 2017;
l'ordinanza – ingiunzione prot. 4816/2013 del 5/9/2013 è stato notificato a mani della opponente in data 30 ottobre 2013;
l'ordinanza – ingiunzione prot. 4816/2013/A del 5/9/2013 è stato notificato a mani della opponente in data 30 ottobre 2013;
l'ordinanza – ingiunzione prot. 4613/2014 del 17/9/2014 è stato notificato a mani della opponente in data 20 ottobre 2014;
l'ordinanza – ingiunzione prot. 4219/2016 del 18/7/2016 è stato notificato a mani della opponente in data 27 ottobre 2016;
l'ordinanza – ingiunzione prot. 4221/2016 del 18/7/2016 stato notificato a mani della opponente in data
31 ottobre 2016.
pagina 3 di 5 Tutte le ordinanze – ingiunzione, che costituiscono il titolo esecutivo sono state notificate a mezzo del servizio postale e a mani della . Parte_1
Si richiama, quindi, il disposto dell'art. 2 del d. lgs. n.546/1992 a mente del quale appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere o specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali.
Così come deve essere richiamato anche il disposto dell'art. 57 D.P.R. 602/1973, a mente del quale non sono ammesse né le opposizioni regolate dall'art. 615 cpc, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni, né le opposizioni regolate dall'art. 617 cpc relative alla regolarità formale della notificazione del titolo esecutivo.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018 ha dichiarato parzialmente illegittimo il citato art. 57 ammettendo l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cpc per far valere i fatti estintivi o modificativi del credito tributario verificatesi dopo la notificazione della cartella esattoriale o di un atto equipollente, come l'ordinanza ingiunzione del CP_1
Tutte le eccezioni relative alla mancata configurabilità dei presupposti del tributo, alla prescrizione e decadenza del tributo, alla “nullità della doppia imposizione fiscale”, all' duplicazione del tributo>, alla “nullità dell'atto di pignoramento per mancata rinotifica delle ordinanze ingiunzione”, alla “inesistenza del titolo esecutivo” e alla “nullità dell'esecuzione per mancata notifica dell'avviso di cui all'art. 6 legge n.212/2000”.
Il ha poi documentato che il termine di prescrizione dell'imposta, dopo la notifica delle CP_1
ordinanze – ingiunzione è stato tempestivamente interrotto, con la conseguenza che il credito tributario non si è estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 2934 cc.
Il termine di prescrizione è stato interrotto dall'atto di precetto notificato in data 23 dicembre 2016 e dall'atto di precetto notificato in data 19 novembre 2021. Entrambi gli atti risultano documentalmente ricevuti dall'attrice.
Con le comparse conclusionali depositate in data 10 febbraio 2025 e 25 febbraio 2025 e con la nota depositata in data 11 marzo 2025 la difesa della attrice ha proposto molteplici nuovi motivi di opposizione, che non sono ammissibili in quanto non proposti con il ricorso depositato nel processo esecutivo, di cui questo giudizio costituisce la fase di merito ai sensi dell'art. 616 cpc.
Corte di Cassazione Sez. 3 -, Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022: Nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata”.
pagina 4 di 5 , soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di Parte_1
lite a favore di , spese che vengono liquidate nella misura di euro 5.077,00 per CP_1
onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: CP_1 respinge l'opposizione proposta da;
Parte_1
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali al Parte_1 CP_1
la somma di euro 5.077,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 15 marzo 2025 alle ore 17,44. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
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