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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/09/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, alla scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7697/24 R.G., alla quale risulta riunita quella iscritta al n. 2932/23 R.G. e vertente TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Domenica Parte_1
Riello;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Itala de CP_1
Benedictis e Domenico D'Angelo (ATP);
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.10.24 la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU Dott. nel Per_1 giudizio RG 2932/23, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa e non già con la decorrenza già stabilita dal CTU. Parte resistente ritualmente citata si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. La causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. In prima battuta, tenuto conto delle eccezioni dell' occorre precisare che la CP_1 dichiarazione di dissenso e il ricorso sono stati presentati nei termini di legge. Passando, poi, ad esaminare il merito del ricorso, giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di “contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio”, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella CTU. Questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della consulenza impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli errores o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione inammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato i motivi del dissenso, si rileva, tuttavia, che le censure mosse alla perizia non denunciano affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004). Si legge, invero, nel ricorso che l'individuazione della data di decorrenza del beneficio richiesto, per come effettuata dal consulente, non sarebbe condivisibile, in quanto le patologie accertate erano tutte già sussistenti alla data della domanda amministrativa. In particolare, si legge in ricorso, che “La patologia di cui si discute, , è Parte_2 di natura cronica ed ingravescente ed era presente già al momento della proposizione della domanda poiché questa si manifesta a distanza di mesi dalla sua comparsa come provato scientificamente”. Per contro, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da sufficiente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata. Si legge, invero, nell'elaborato peritale redatto in fase di ATP che “l'esaminando presenta le seguenti patologie stabilizzate (in parentesi percentuale invalidità): - Poliartropatia, artroprotesi ginocchio sx, in esito a lieve moderata limitazione funzionale. Artrite Reumatoide, attualmente a limitata espressione clinica.. (55% ) cod 7221, 9303
- Cardiomiopatia ipertensiva, in assenza di deficit d'organo (10 %) cod.
- Disturbo Depressivo maggiore, Disturbo di panico ( 55 %) 2209 ( in analogia non essendo tabellata) che (applicando formula riduzionistica) ne determinano, complessivamente, una Invalidità/ parziale e permanente del grado di 81 %, (ottantuno per cento). Decorrenza: dalla data di APRILE 2023 (di seguito motivato). (…) Nel determinare la decorrenza del requisito accertato in sede di CTU, occorre fare riferimento alla obiettività rilevata alla visita medica attuale, ma anche ad eventuali certificazioni congrue allegate agli atti. Questo per adempiere pienamente al compito affidato dall'Ill.mo signor Giudice, al sottoscritto CTU ed eventualmente ad osservazioni di parte, non condividenti le conclusioni. Dalla attenta analisi delle certificazioni in atti, si evidenziano relazioni precedenti la visita del sottoscritto descriventi un quadro clinico, sovrapponibile a quanto accertato in ESAME OBIETTIVO dal sottoscritto in sede di CTU. In particolare, si deve tener conto, della Visita di Medicina Interna Ospedale di Caserta effettuata in APRILE 2023, che formula per la prima volta la diagnosi di Artrite Reumatoide, poi confermata successivamente da Visite Reumatologiche del 20.12.023… che descrive benessere articolare interrotto da episodi di artralgie. In precedenza, anche gli esami di laboratorio, non evidenziano indicazione reumatica. Infine, la patologia neuro psichiatrica, solo in sede di CTU, viene rilevata dal sottoscritto, che ne chiede conferma tramite la Consulenza Specialistica richiesta, effettuata in data Luglio 2024. E' quindi, obiettivamente acclarato, che il complesso di patologie che determinano la diagnosi conclusiva, può ritenersi realizzato a decorrere dal Mese di APRILE 2023.”. Orbene, tenuto conto di tali motivazioni, ritiene il tribunale che il CTU abbia offerto una valida e corretta motivazione in ordine alle ragioni per le quali la decorrenza dello stato invalidante è stata individuata nella data di aprile 2023. Con specifico riguardo alle doglianze attoree già in sede di osservazioni alle bozze il CTU aveva correttamente chiarito che “sulla base delle evidenze Scientifiche e Mediche, tenendo conto della evoluzione che tali patologie croniche subiscono, si può tranquillamente affermare che i loro effetti non si realizzano in maniera improvvisa, ma sono il risultato di un graduale peggioramento, nel corso degli anni. A questo proposito, NON si può concordare nemmeno con la richiesta di parte ricorrente, segnatamente Avvocato D. Riello, per una decorrenza dalla domanda amministrativa, perché tale patologia, come già ampiamente affermato, indispensabile al raggiungimento della percentuale di invalidità assegnata in conclusioni, esplica i propri effetti clinici patologici in maniera graduale, certificato nelle relazioni specialistiche agli atti. Pertanto, come esplicato sopra, il sottoscritto, nell'individuare la decorrenza del requisito, si è affidato agli atti allegati, ma anche e soprattutto alle evidenze medico scientifiche inerenti l'evoluzione della patologia psichiatrica che, in ultima analisi, ha dato luogo alla percentuale di invalidità conclusiva. Laddove infine, non si può prendere in considerazione l'esordio come citato nella certificazione, ma si applica il consolidato principio medico legale, che le patologie accertate in sede di visita CTU, non hanno avuto esordio in tale momento, essendo l'esito di evoluzione nel tempo, è possibile retrodatare la decorrenza del requisito accertato di alcuni mesi. Pertanto, appare totalmente congruo, a mio parere, la decorrenza del requisito di percentuale di Invalidità 81% (ottantuno per cento) dal mese di APRILE 2023, per i motivi riportati in bozza di relazione e ulteriormente esplicati in via definitiva, successivamente in questi chiarimenti alle osservazioni di parte”. Le argomentazioni del CTU, benchè formulate con precipuo riferimento alla patologia psichiatrica, sono valide anche per l'artrite reumatoide. Invero, la doglianza attorea secondo cui la patologia è cronica ed ingravescente non può comportare sic et simpliciter la retrodatazione della valutazione operata dal consulente. L'assenza di certificazioni in epoca precedente all'aprile 2023 impedisce, infatti, di retrodatare la decorrenza del beneficio, in mancanza di evidenze cliniche e di effetti invalidanti visibili. Sulla scorta di tali argomentazioni, pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese della fase di ATP sono interamente compensate tra le parti, atteso il riconoscimento del requisito sanitario solo per epoca successiva al deposito del ricorso. Nulla per le spese della presente fase, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti. Spese di CTU regolate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è invalida al 81% con Parte_1 decorrenza da Aprile 2023;
2) compensa le spese della fase di ATP;
3) nulla per le spese.
Così deciso lì, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Domenica Parte_1
Riello;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Itala de CP_1
Benedictis e Domenico D'Angelo (ATP);
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.10.24 la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU Dott. nel Per_1 giudizio RG 2932/23, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa e non già con la decorrenza già stabilita dal CTU. Parte resistente ritualmente citata si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. La causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. In prima battuta, tenuto conto delle eccezioni dell' occorre precisare che la CP_1 dichiarazione di dissenso e il ricorso sono stati presentati nei termini di legge. Passando, poi, ad esaminare il merito del ricorso, giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di “contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio”, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella CTU. Questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della consulenza impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli errores o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione inammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato i motivi del dissenso, si rileva, tuttavia, che le censure mosse alla perizia non denunciano affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004). Si legge, invero, nel ricorso che l'individuazione della data di decorrenza del beneficio richiesto, per come effettuata dal consulente, non sarebbe condivisibile, in quanto le patologie accertate erano tutte già sussistenti alla data della domanda amministrativa. In particolare, si legge in ricorso, che “La patologia di cui si discute, , è Parte_2 di natura cronica ed ingravescente ed era presente già al momento della proposizione della domanda poiché questa si manifesta a distanza di mesi dalla sua comparsa come provato scientificamente”. Per contro, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da sufficiente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata. Si legge, invero, nell'elaborato peritale redatto in fase di ATP che “l'esaminando presenta le seguenti patologie stabilizzate (in parentesi percentuale invalidità): - Poliartropatia, artroprotesi ginocchio sx, in esito a lieve moderata limitazione funzionale. Artrite Reumatoide, attualmente a limitata espressione clinica.. (55% ) cod 7221, 9303
- Cardiomiopatia ipertensiva, in assenza di deficit d'organo (10 %) cod.
- Disturbo Depressivo maggiore, Disturbo di panico ( 55 %) 2209 ( in analogia non essendo tabellata) che (applicando formula riduzionistica) ne determinano, complessivamente, una Invalidità/ parziale e permanente del grado di 81 %, (ottantuno per cento). Decorrenza: dalla data di APRILE 2023 (di seguito motivato). (…) Nel determinare la decorrenza del requisito accertato in sede di CTU, occorre fare riferimento alla obiettività rilevata alla visita medica attuale, ma anche ad eventuali certificazioni congrue allegate agli atti. Questo per adempiere pienamente al compito affidato dall'Ill.mo signor Giudice, al sottoscritto CTU ed eventualmente ad osservazioni di parte, non condividenti le conclusioni. Dalla attenta analisi delle certificazioni in atti, si evidenziano relazioni precedenti la visita del sottoscritto descriventi un quadro clinico, sovrapponibile a quanto accertato in ESAME OBIETTIVO dal sottoscritto in sede di CTU. In particolare, si deve tener conto, della Visita di Medicina Interna Ospedale di Caserta effettuata in APRILE 2023, che formula per la prima volta la diagnosi di Artrite Reumatoide, poi confermata successivamente da Visite Reumatologiche del 20.12.023… che descrive benessere articolare interrotto da episodi di artralgie. In precedenza, anche gli esami di laboratorio, non evidenziano indicazione reumatica. Infine, la patologia neuro psichiatrica, solo in sede di CTU, viene rilevata dal sottoscritto, che ne chiede conferma tramite la Consulenza Specialistica richiesta, effettuata in data Luglio 2024. E' quindi, obiettivamente acclarato, che il complesso di patologie che determinano la diagnosi conclusiva, può ritenersi realizzato a decorrere dal Mese di APRILE 2023.”. Orbene, tenuto conto di tali motivazioni, ritiene il tribunale che il CTU abbia offerto una valida e corretta motivazione in ordine alle ragioni per le quali la decorrenza dello stato invalidante è stata individuata nella data di aprile 2023. Con specifico riguardo alle doglianze attoree già in sede di osservazioni alle bozze il CTU aveva correttamente chiarito che “sulla base delle evidenze Scientifiche e Mediche, tenendo conto della evoluzione che tali patologie croniche subiscono, si può tranquillamente affermare che i loro effetti non si realizzano in maniera improvvisa, ma sono il risultato di un graduale peggioramento, nel corso degli anni. A questo proposito, NON si può concordare nemmeno con la richiesta di parte ricorrente, segnatamente Avvocato D. Riello, per una decorrenza dalla domanda amministrativa, perché tale patologia, come già ampiamente affermato, indispensabile al raggiungimento della percentuale di invalidità assegnata in conclusioni, esplica i propri effetti clinici patologici in maniera graduale, certificato nelle relazioni specialistiche agli atti. Pertanto, come esplicato sopra, il sottoscritto, nell'individuare la decorrenza del requisito, si è affidato agli atti allegati, ma anche e soprattutto alle evidenze medico scientifiche inerenti l'evoluzione della patologia psichiatrica che, in ultima analisi, ha dato luogo alla percentuale di invalidità conclusiva. Laddove infine, non si può prendere in considerazione l'esordio come citato nella certificazione, ma si applica il consolidato principio medico legale, che le patologie accertate in sede di visita CTU, non hanno avuto esordio in tale momento, essendo l'esito di evoluzione nel tempo, è possibile retrodatare la decorrenza del requisito accertato di alcuni mesi. Pertanto, appare totalmente congruo, a mio parere, la decorrenza del requisito di percentuale di Invalidità 81% (ottantuno per cento) dal mese di APRILE 2023, per i motivi riportati in bozza di relazione e ulteriormente esplicati in via definitiva, successivamente in questi chiarimenti alle osservazioni di parte”. Le argomentazioni del CTU, benchè formulate con precipuo riferimento alla patologia psichiatrica, sono valide anche per l'artrite reumatoide. Invero, la doglianza attorea secondo cui la patologia è cronica ed ingravescente non può comportare sic et simpliciter la retrodatazione della valutazione operata dal consulente. L'assenza di certificazioni in epoca precedente all'aprile 2023 impedisce, infatti, di retrodatare la decorrenza del beneficio, in mancanza di evidenze cliniche e di effetti invalidanti visibili. Sulla scorta di tali argomentazioni, pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese della fase di ATP sono interamente compensate tra le parti, atteso il riconoscimento del requisito sanitario solo per epoca successiva al deposito del ricorso. Nulla per le spese della presente fase, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti. Spese di CTU regolate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è invalida al 81% con Parte_1 decorrenza da Aprile 2023;
2) compensa le spese della fase di ATP;
3) nulla per le spese.
Così deciso lì, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli