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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 09/07/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
n. 110/2021 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Olga Quartuccio, letti gli atti della causa iscritta al n. 110/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi;
rilevato che l'udienza del 20.03.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 352 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile, con la concessione alle parti del termine di dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con decreto di questo Ufficio del 17.10.2024, ritualmente comunicato alle parti;
dato atto che tali note sono state tempestivamente prodotte dalle parti, le quali hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei loro precedenti atti e scritti difensivi;
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 352 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile, provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 110 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
1 tra
(C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._4 Parte_5
), (C.F.: ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
(C.F.: , (C.F.: ), tutti C.F._7 Parte_8 C.F._8 rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. SQUILLACIOTI CARMELA
(pec: e ANANIA ANNA (pec: Email_1
, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di Email_2 quest'ultima, giusta procura in atti;
appellanti e
(P.I. - C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.
ALÌ ALESSIA (pec: e CRIMENI NICOLA ENZO (pec: Email_3
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Email_4 quest'ultimo, giusta procura in atti;
appellato nonché nei confronti della
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore;
appellata contumace
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Locri n. 669/2020 – opposizione avverso ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910;
CONCLUSIONI: come da note in atti;
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione in appello notificato in data 18.01.2021, Parte_1 Parte_2
, , , , e
[...] Parte_3 Parte_9 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8 hanno impugnato la sentenza n. 669/2020 del Giudice di Pace di Locri, depositata in
[...]
Cancelleria in data 19.06.2020, non notificata, con cui è stata rigettata la loro domanda di
2 opposizione avverso le ingiunzioni di pagamento datate 22.12.2016, emesse dalla su CP_2 richiesta del Controparte_1
A supporto dell'esperita impugnazione, gli odierni appellanti - in relazione al giudizio di primo grado - esponevano: che, con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. ritualmente notificato, avevano proposto opposizione avverso le ingiunzioni di pagamento emesse dalla ad istanza del CP_2 per il mancato pagamento, da parte di ciascuno degli opponenti, della Controparte_1
“Tariffa Servizio Idrico Integrato”; che, con la spiegata opposizione, avevano dedotto l'illegittimità delle ingiunzioni per i seguenti motivi: 1) prescrizione del preteso credito;
2) inesistenza/nullità insanabile della notifica dell'ingiunzione di pagamento;
3) inidoneità del ricorso all'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 per il recupero dei canoni idrici;
4) nullità dell'ingiunzione per l'omessa sottoscrizione dell'atto; 5) violazione della norma relativa ai diritti di notificazione e alla quantificazione degli interessi;
6) nullità dell'ingiunzione di pagamento in quanto notificata fuori dalla provincia di competenza dell'esattore; 7) illegittimità dell'ingiunzione per carenza di motivazione derivante dalla mancata allegazione degli atti a cui l'atto impositivo fa riferimento;
8) errata determinazione del corrispettivo, con conseguente illegittimità della richiesta di pagamento (non essendo possibile evincere dall'ingiunzione opposta “se ed in quale misura sono state calcolate tutte le voci relative al Servizio Idrico Integrato”, essendo stato, presumibilmente, il corrispettivo determinato “sulla scorta di un “consumo presunto” ed in mancanza di un'espressa accettazione da parte dell'utente, mancando il contratto “ove mai stipulato” di un'esplicita pattuizione sul punto”); 9) errata determinazione del corrispettivo imputabile esclusivamente a colpa e responsabilità del omesso controllo, Controparte_1 vigilanza ed intervento di riparazione di vistose e conosciute perdite in tutto il territorio comunale;
10) mancanza dei presupposti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via pregiudiziale: Sospendere l'efficacia esecutiva delle ingiunzioni di pagamento impugnate, ovvero: a) n. 0060357716000000306 del
22.12.2016, emessa dalla ai sensi del R.D. n. 639/1910, per l'importo di € 428,58, CP_2 relativa a presunti mancati pagamenti della " per Parte_10
l'anno 2010 e notificata al SI. ; b) n. 0060357716000000004 del Parte_1
22.12.2016, emessa dalla ai sensi del R.D. n. 639/1910, per l'importo di € 304,80, CP_2 relativa a presunti mancati pagamenti della " per Parte_10
3 l'anno 2010 e notificata al SI. с) n. 0060357716000000011 del 22.12.2016, Parte_2 emessa dalla ai sensi del R.D. n. 639/1910, per l'importo di € 328,95, relativa a CP_2 presunti mancati pagamenti della " " per l'anno 2010 e Parte_10 notificata al SI. ; d) n. 0060357716000000221 del 22.12.2016, emessa dalla Parte_3
ai sensi del R.D. n. 639/1910, per l'importo di € 91,70, relativa a presunti mancati CP_2 pagamenti della " " per gli anni 2009 - 2010 e Parte_10 notificata al SI. ; e) n. 0060357716000000292 del 22.12.2016, emessa dalla Parte_9 ai sensi del R.D. n. 639/1910, per l'importo di € 182,02, relativa a presunti CP_2 mancati pagamenti della " " per l'anno 2010 e Parte_10 Parte_10 notificata al SI. ; f) n. 0060357716000000027 del 22.12.2016, emessa dalla Parte_5 ai sensi del R.D. n. 639/1910, per l'importo di € 394,00; relativa a presunti CP_2 mancati pagamenti della TARIFFA IDRICO INTEGRATO" per gli anni 2009-2010 e Pt_10 notificata alla SI.ra ; g) n. 0060357716000000312 del 22.12.2016, emessa dalla Parte_6 ai sensi del R.D. n: 639/1910, per l'importo di € 483,93, relativa a presunti CP_2 mancati pagamenti della " " per l'anno 2010 e Pt_10 Parte_10 notificata alla SI.ra ; h) n. 0060357716000000168 del 22.12.2016, emessa dalla Parte_7 ai sensi del R.D. n. 639/1910, per l'importo di € 370,21, relativa a presunti CP_2 mancati pagamenti della " " per l'anno 2010 e Parte_10 notificata alla SI.ra ; NEL MERITO: 1) In via principale: Accertare e dichiarare Parte_8 estinta la pretesa creditoria per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, accertare e dichiarare non dovuto il presunto credito portato dall'ingiunzione di pagamento oggi opposta;
2) In via subordinata: A. Accertare e dichiarare nullo e/o inesistente e/o illegittimo e/o comunque inefficace, per i motivi esposti in narrativa, l'ingiunzione di pagamento oggi impugnata e, per l'effetto, accertare e dichiarare non fondato il diritto dei convenuti e CP_2 [...] ad ottenere il pagamento da parte dell'odierno attore della somma di cui alla CP_1 procedura di ingiunzione fiscale oggi opposta;
In ogni caso (accoglimento della domanda principale e/o della subordinata): a) Accertare e dichiarare l'illegittimo comportamento degli opposti e, per l'effetto, condannarli, in solido, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t. al pagamento della somma (determinata in via equitativa) di euro 1.000,00 per ogni opponente a titolo di risarcimento danni (CASS. Sez. UNITE 3057/2009) subito dagli stessi per il solo fatto di
4 essere stati costretti a contestare un'ingiustificata iniziativa dell'avversario; b) condannare gli opposti, anche in solido tra loro, in persona dei rispettivi rappresentanti p.t. al rimborso delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e cpa come per legge con distrazione ex articolo 93 in favore dei legali costituiti”.
Alla prima udienza, celebrata in data 30.01.2018, si costituiva la società Controparte_2
depositando la propria comparsa di costituzione, ove eccepiva in via
[...] preliminare l'incompetenza territoriale del giudice adito, in favore del Giudice di Pace di Milano, ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 150/2011; sempre in via preliminare, deduceva l'inammissibilità dell'azione proposta congiuntamente dai diversi opponenti, per carenza di connessione soggettiva e/o oggettiva;
nel merito, contestava l'avversa opposizione, chiedendone il rigetto, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Concessi i chiesti termini ex art. 320 c.p.c., le parti costituite depositavano le note autorizzate con i relativi allegati ed il primo giudice ammetteva le prove orali richieste, rinviando a tal fine la causa all'udienza del 25.09.2018.
Con comparsa depositata in data 5.09.2018, il si costituiva in giudizio per Controparte_1 il tramite di un proprio funzionario e, successivamente, con comparsa di costituzione depositata all'udienza del 25.09.2018, rinnovava la costituzione con il proprio difensore, richiamando le difese e le produzioni documentali effettuate dal funzionario e chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi di lite.
La causa veniva istruita, oltre che documentalmente, mediante interrogatorio formale del
Vicesindaco del con l'impugnata sentenza, il giudice di prime cure Controparte_1 provvedeva come di seguito: “rigetta la domanda. Compensa le spese di lite”.
Con il proposto gravame, gli appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado “nella parte in cui: A) Ammette (anche se implicitamente) la documentazione prodotta dal Comune di
B) Ammette il ricorso al criterio di consumo presuntivo minimo rapportato al CP_1 numero dei componenti del nucleo familiare”, chiedendone la riforma per i seguenti motivi: 1)
“Violazione degli artt. 113 e 320 c.p.c. sulla illegittima produzione documentale da parte del di – prescrizione del presunto credito”; 2) “Violazione degli artt. 113 e 320 CP_1 CP_1
c.p.c. sulla illegittima produzione documentale da parte del comune di – mancanza CP_1 di regolare contratto tra le parti”; 3) “Incertezza dei consumi addebitati e illegittimità del criterio
5 di calcolo degli stessi - mancata prova dei consumi - illegittimità della determinazione del canone con sistemi di calcolo forfetario e/o presunto”. Chiedevano quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Locri, in riforma, nei termini di cui sopra, della sentenza appellata ed in accoglimento del presente gravame, disattesa ogni contraria istanza, COSI'
DECIDERE 1) In via principale ed assorbente nonché previa dichiarazione di inammissibilità e/o inutilizzabilità della documentazione prodotta dal in quanto tardiva: Controparte_1
Accertare e dichiarare estinta la pretesa creditoria per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, accertare e dichiarare non dovuto il presunto credito portato dall'ingiunzione di pagamento oggi opposta;
2) In via subordinata e nel merito anche previa dichiarazione di inammissibilità e/o inutilizzabilità della documentazione prodotta dal Comune di in quanto tardiva: CP_1
Accertare e dichiarare nullo e/o inesistente e/o illegittimo e/o comunque inefficace, per i motivi esposti in narrativa, l'ingiunzione di pagamento oggi impugnata e, per l'effetto, accertare e dichiarare non fondato il diritto dei convenuti e ad ottenere il CP_2 Controparte_1 pagamento da parte dell'odierno attore della somma di cui alla procedura di ingiunzione fiscale oggi opposta;
3) In tutti i casi: condannare gli opposti, anche in solido tra loro, al rimborso delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad IVA e cpa come per legge con distrazione ex articolo 93 in favore dei legali costituiti. Sentenza esecutiva come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.06.2021, si costituiva in giudizio il in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando l'atto di Controparte_1 appello avversario e formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. Tribunale adito, contraiis rejectis:
1. Nel merito rigettare, perché infondato in fatto, in diritto e non provato, lo spiegato appello e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 669/2020 resa dal Giudice di Pace di
Locri il 19.06.2020, depositata in cancelleria in pari data;
2. Condannare l'appellante alla refusione delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio e del giudizio di primo grado”; nelle more del giudizio, per il Comune si sono costituiti gli Avv. Alì Alessia e Crimeni
Nicola Enzo, in sostituzione del precedente difensore.
Non si costituiva, invece, nel presente grado di giudizio la CP_2
Il procedimento subiva plurimi rinvii per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio;
riassegnato, a far data dal 26.01.2024, il procedimento a questo Giudice, la causa veniva rinviata per la discussione orale e la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., per
6 come richiamato dall'art. 352 u.c. c.p.c. ratione temporis vigente, all'udienza del 24.10.2024, poi differita per esigenze di riorganizzazione del ruolo, per i medesimi incombenti, all'udienza del
20.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente deve darsi atto che, nonostante la ritualità della notifica dell'atto d'appello nei confronti della quest'ultima non si è costituita in giudizio, dovendo pertanto essere CP_2 dichiarata contumace.
Sempre in via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346
c.p.c.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ancora, è opportuno ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cc.dd. motivi di impugnazione. Detto effetto devolutivo entro i limiti dei motivi di impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del
"tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico;
in appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di giudicato interno in assenza di contestazione, decidendo anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di gravame (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 30129/2024; Cass. civ., Sez. 1, n.
2973/2006).
Tanto premesso, deve essere esaminato prioritariamente il secondo motivo di gravame
(strettamente correlato al primo, relativo all'inammissibilità della produzione documentale avversaria al fine di interrompere la prescrizione, ma rispetto ad esso logicamente prioritario), il quale è fondato e merita accoglimento, con conseguente assorbimento degli altri motivi.
7 Ed invero, gli appellanti hanno impugnato la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui ha affermato quanto segue: “Muovendo, poi, dal presupposto che il ha Controparte_1 provato l'esistenza del rapporto contrattuale di utilizzo del servizio idrico comunale, va detto che la gestione dell'accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali da parte del concessionario, invece che da parte del è legittima”, eccependo che, erroneamente, il CP_1 primo giudice avesse ritenuto provata da parte del l'esistenza del rapporto Controparte_1 contrattuale di utilizzo del servizio idrico comunale, stante la tardività della costituzione dell'Ente locale nel primo grado di giudizio, nonché della produzione documentale effettuata in sede di costituzione.
Il motivo è fondato per le ragioni di seguito spiegate.
Innanzitutto, merita osservarsi che la controversia avente ad oggetto l'opposizione avverso l'ingiunzione fiscale emessa ai sensi del R.D. n. 639/1910 rientra nell'ambito applicativo dell'art. 32 D.Lgs. 150/2011 (Cass. civ., Sez. 6 - 2, n. 4501/2020).
Avverso siffatta ingiunzione, il rimedio apprestato dal medesimo R.D. n. 639/1910 è rappresentato dall'opposizione da proporsi ad iniziativa della parte ingiunta;
come chiarito dalla Suprema Corte
“il thema decidendum di tale controversia non si esaurisce nella verifica della validità formale del provvedimento impugnato e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso della pubblica amministrazione al peculiare strumento di autotutela (sicché sarebbe inammissibile, per difetto di interesse, un'opposizione ad ingiunzione proposta deducendo unicamente il difetto dei presupposti per l'adozione di essa oppure vizi relativi ai requisiti di forma-contenuto dell'atto: così Cass. 20/06/2016, n.12674), ma si estende necessariamente all'accertamento sul merito della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A. In altre parole, l'opposizione ad ingiunzione fiscale ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non si limita ai vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente ma involge comunque, a prescindere da una espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e l'entità del credito. In detto giudizio, infatti, con il richiedere il rigetto dell'avversa opposizione ovvero la conferma dell'impugnata ingiunzione, l'opposta amministrazione formula una domanda di riconoscimento (totale o parziale) del diritto al recupero del credito nella misura e per le ragioni causali già giustificanti l'ingiunzione, sulla cui fondatezza il giudice è tenuto a statuire, in base agli elementi di prova
8 addotti dalle parti (assumendo l'amministrazione opposta, ai fini del riparto del relativo onere, la veste di attore in senso sostanziale), atteso che è lo stesso atto di accertamento notificato all'ingiunto, nei limiti da questi impugnato, ad integrare gli estremi della domanda sulla quale il giudice è chiamato a pronunciarsi (ex plurimis, Cass. 03/11/2011, n. 22792; Cass. 18/06/2010, n.
14812; con specifico riferimento alla distribuzione dell'onus probandi, Cass. 16/05/2016, n.
9989)” (Cass. civ., Sez. 3, n. 29653/2017).
Pertanto, “la P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del
1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Non rileva al riguardo che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111
Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie” (Cass. civ., Sez. 3, n. 9381/2021; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. 3, n. 23346/2022).
Per quanto concerne la prova del titolo fonte della pretesa azionata in giudizio, giova ancora premettere in punto di diritto che, secondo un principio unanime nella giurisprudenza di legittimità, “in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la
P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 1, n.
18369/2024; Cass. civ., Sez. 1, n. 21477/2013: “Alla stregua di quanto sancito dagli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, i contratti con la P.A., ancorché quest'ultima agisca "iure privatorum", devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta”).
Come hanno chiarito le Sezioni Unite della Suprema Corte, “la necessità della forma scritta è costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, quale espressione dei principi
9 costituzionali di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, visto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile (così Cass. 26/10/2007, n. 22537) pure in punto di necessaria copertura finanziaria (sul principio, v. pure, più di recente: Cass. 14/04/2011, n. 8539; Cass. 19/09/2013, n.
21477; Cass. ord. 24/02/2015, n. 3721; Cass. 11/11/2015, n. 22994; Cass. 22/12/2015, n. 25798;
Cass. 17/06/2016, n. 12540; Cass. 13/10/2016, n. 20690; Cass. ord. 27/10/2017, n. 25631; Cass.
23/01/2018, n. 1549; Cass. 28/06/2018, n. 17016). Da tale principio conseguono sia l'irrilevanza di ogni manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi
(perfino se protrattisi per anni: Cass. 11/11/2015, n. 22994; ovvero se riconducibili all'esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 1327 cod. civ.: Cass. 15/06/2015, n. 12316), sia l'inammissibilità - salvi i casi in cui esso è espressamente previsto da speciali disposizioni - di un rinnovo tacito (Cass. Sez. U. 28/11/1991, n. 12769; Cass. 24/06/2002, n. 9165; Cass. 21/05/2003,
n. 7962; Cass. ord. 09/05/2017, n. 11231) o di un subentro per facta concludentia (Cass.
30/05/2002, n. 7913; Cass. 19/09/2013, n. 21477) … Le disposizioni in esame erano richiamate, per i Comuni e le Province, rispettivamente dagli artt. 87, comma 1, e 140, comma 1, del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 («Testo unico della legge comunale e provinciale»): tali disposizioni, peraltro, in un primo tempo escluse dall'abrogazione [ai sensi dell'art. 64, comma 1, lett. c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante «Ordinamento delle autonomie locali»], sono state definitivamente abrogate dall'art. 274, lett. a) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali» o TUEL), in uno all'intero r.d. 383 del 1934. Cionondimeno, la giurisprudenza di legittimità - che pure ha escluso l'applicabilità per analogia di altre norme del r.d. 2440 del 1923 (Cass. ord. 21/12/2017, n. 30568; Cass. 27/10/2016, n. 21747; Cass.
14/10/2015, n. 20739) - ha continuato a ritenerle applicabili pure a Comuni e Province e non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto (Cass. 22/03/2012, n. 4570; Cass. 10/04/2008,
n. 9340), ma esplicitamente, nonostante l'abrogazione, quale principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico (territoriale) e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione (Cass. 07/07/2007, n. 1752)” (Cass. civ., Sez. Un., n. 20684/2018, richiamata anche da Cass. civ., Sez. Un., n. 9775/2022).
10 Con specifico riguardo al contratto di somministrazione per l'erogazione idrica, la Suprema Corte ha precisato che “il contratto di utenza stipulato con i fruitori dal gestore del servizio pubblico di erogazione di acqua potabile, sia esso organizzato come consorzio di Comuni o come società di capitali, deve ritenersi soggetto agli obblighi di forma previsti per la redazione dei contratti della
Pubblica Amministrazione e quindi al rispetto del requisito della forma scritta a pena di nullità del contratto, in considerazione sia della particolare composizione della società che gestisce il servizio, sia delle particolarità della funzione svolta, sia della prestazione commerciale complessa che essa eroga in favore degli utenti, in cui si fondono indistricabilmente interessi privatistici e pubblicistici” (Cass. civ., Sez. 3, n. 1549/2018).
Applicando le coordinate ermeneutiche suesposte alla fattispecie in esame, deve ritenersi che gravasse sul – o, comunque, sul concessionario incaricato della Controparte_1 riscossione da parte dell' – l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa Parte_11 creditizia azionata in giudizio, mediante la produzione dei relativi contratti di somministrazione.
Tuttavia, detti contratti sono stati versati in atti da parte del dopo il Controparte_1 maturare delle preclusioni previste dalla legge per il giudizio innanzi al giudice di pace, sicché la relativa produzione è da ritenersi tardiva e, pertanto, tamquam non esset.
Ed invero, l'art. 320 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, disponeva che “1. Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione. (…) 3. Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.
4. Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova. (…)”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “nel procedimento dinanzi al giudice di pace, non essendo configurabile alcuna distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, al convenuto non costituito alla prima udienza, e costituito - tardivamente - all'udienza successiva (fissata, nella specie, per "richieste istruttorie ed eventuale precisazione delle conclusioni"), è preclusa la facoltà di proporre domande o eccezioni (da considerarsi nuove)
e di produrre documenti” (Cass. civ., Sez. 1, n. 5626/1999).
11 L'art. 320 c.p.c. - si ribadisce, nella versione temporalmente applicabile ai fatti di causa - concentra nella prima udienza tutta l'attività processuale delle parti (quali la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie), consentendo (ai sensi del quarto comma) il rinvio a successiva udienza solamente quando, in relazione all'attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove. Ne consegue che all'udienza che venga tenuta successivamente alla prima rimane precluso al convenuto proporre domanda riconvenzionale, né, ove rimasto contumace alla prima udienza e costituitosi solo a quest'ultima, gli è consentito svolgere attività difensiva diversa dalla mera contestazione delle pretese avversarie e delle prove addotte a sostegno delle medesime, come pure gli è precluso di chiamare un terzo in causa. Le suindicate preclusioni processuali non sono derogabili nemmeno da parte del giudice di pace, che non può rinviare la prima udienza al fine di consentire alle parti l'espletamento di attività precluse, trovando tale sistema fondamento e ragione nell'esigenza di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili, a tutela non solo dell'interesse del singolo ma anche di quello della collettività (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. 3, n. 7238/2006; Cass. civ., Sez. 3, n.
19359/2017: “Nel procedimento davanti al giudice di pace, non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale;
ne consegue che la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 320, comma 4, c.p.c.”; Cass. civ., Sez.
2, n. 20840/2017: “Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti, all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza. Il rito è, tuttavia, caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni ed allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, né
12 tale preclusione è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, né, parimenti, l'omissione, da parte del medesimo giudice, del formale invito impedisce la verificazione della preclusione”).
Nel caso in esame, dalla disamina del fascicolo del primo grado di giudizio si evince che, alla prima udienza tenutasi in data 30.01.2018, il Giudice di Pace ha dichiarato la contumacia del rinviando poi il giudizio, ex art. 320 c.p.c. su concorde richiesta delle Controparte_1 parti, all'udienza del 24.04.2018, concedendo termine sino a detta data per il deposito di note.
Successivamente, all'udienza da ultimo indicata, le parti depositavano le note ex art. 320 co. 4
c.p.c. ed i relativi allegati ed il primo giudice ammetteva la prova chiesta dalle parti, all'uopo rinviando la causa all'udienza del 25.09.2018.
Solo in data 5.09.2018 il si costituiva in giudizio, per il tramite del Controparte_1 proprio funzionario, producendo in allegato alla propria comparsa, tra l'altro, i contratti di fornitura stipulati con ciascuno degli odierni appellanti (tranne che con , non Parte_5 risultando prodotto alcun contratto con lei intercorso).
Tuttavia, come anticipato, detta produzione deve ritenersi tardiva e, pertanto, inutilizzabile ai fini della decisione.
Ed invero, nel caso in cui nella prima udienza venga dichiarata la contumacia del convenuto ed ammessa la prova richiesta dall'attore, con rinvio della causa ad altra udienza per la sua assunzione, deve reputarsi che la fase di trattazione sia ormai esaurita (in questi termini, Cass. civ.,
Sez. 2, n. 9754/2010, con specifico riferimento all'eccezione di incompetenza: “Nel procedimento dinanzi al giudice di pace - ove non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione ed udienza di trattazione - il regime di preclusioni dettato dall'art. 38 cod. proc. civ., in tema di rilievo d'ufficio o di eccezione dell'incompetenza, è collegato all'effettiva trattazione della causa ed al mancato esercizio da parte del giudice della facoltà, prevista dall'art. 320, quarto comma, cod. proc. civ., di fissare una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova. Tuttavia, nel caso in cui nella prima udienza venga dichiarata la contumacia del convenuto ed ammessa la prova richiesta dall'attore, con rinvio della causa ad altra udienza per la sua assunzione, deve reputarsi che la fase di trattazione sia ormai esaurita, con la conseguenza che, tanto al giudice, che al convenuto tardivamente costituitosi, il quale, contestualmente alla revoca della declaratoria di contumacia, non ottenga anche la rimessione in
13 termini, è precluso di rilevare od eccepire successivamente l'incompetenza, sia per materia, che per valore, del giudice adito”).
Il principio può trovare applicazione anche al caso in esame: ed invero, al Controparte_1
– costituitosi, senza formulare alcuna richiesta di rimessione in termini, dopo la celebrazione dell'udienza ex art. 320 c.p.c., quando il Giudice di Pace aveva già ammesso le prove e rinviato la causa all'udienza del 25.09.2018 per la loro assunzione – doveva ritenersi ormai definitivamente preclusa la produzione di documenti preesistenti (vale a dire dei contratti costituenti il titolo della pretesa azionata in giudizio), trattandosi di documentazione che l'odierno appellato ben avrebbe potuto produrre costituendosi nei termini di legge innanzi al primo giudice.
Né, del resto, a tale deficit probatorio ha posto rimedio la tempestivamente costituita CP_2 nel primo grado di giudizio: il concessionario della riscossione, infatti, si è limitato a produrre in allegato alle note ex art. 320 co. 4 c.p.c. i solleciti di pagamento inviati negli anni 2013-2014-2015 dall' a ciascuno degli odierni appellanti, al fine di dimostrare l'avvenuta Parte_11 interruzione della prescrizione, omettendo tuttavia di attivarsi tempestivamente per produrre i contratti di fornitura idrica intercorsi tra l'ente locale concedente e ciascuno degli ingiunti.
Ancora, nessun rilievo può assumere la circostanza che il procuratore degli odierni appellanti, all'udienza del 25.09.2018 - ove il rinnovava la propria costituzione a Controparte_1 mezzo del difensore di fiducia, in sostituzione del funzionario già costituitosi -, abbia insistito nella prosecuzione dell'istruttoria, senza nulla eccepire – sino alle note di precisazione delle conclusioni – in ordine alla tardiva costituzione del ed alla inutilizzabilità della CP_1 documentazione allegata alla comparsa di costituzione.
Ed invero, la Suprema Corte ha a più riprese enunciato il principio di portata generale secondo cui
“in forza del regime di preclusioni introdotto dalla L. n. 353/1990, che è inteso non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico a scongiurare l'allungamento dei tempi del processo, la tardiva proposizione di eccezioni deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo" (così Cass., sez. un., n. 10831/2006)” (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 17121/2020, che in motivazione ha così argomentato: “Il primo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 180, comma 2
c.p.c.", nel testo vigente ratione temporis. A fronte del motivo d'impugnazione che censurava la sentenza di primo grado perché l'azione d'annullamento era tardiva essendo stata introdotta
14 all'udienza di prima trattazione, la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che l'accettazione del contraddittorio sulla questione da parte degli attori aveva superato l'eventuale intempestività dell'eccezione. Il motivo è fondato. Il giudice d'appello ha respinto il primo motivo d'impugnazione, che appunto denunziava "la violazione degli artt. 180 e 184-bis c.p.c., avendo il giudice di primo grado accolto l'eccezione di annullabilità del contratto che, tuttavia, era stata articolata oltre i termini perentori stabiliti dal codice", affermando che all'udienza nella quale il tutore provvisorio si era costituito eccependo l'annullabilità del contratto, "la difesa degli attori non aveva a sua volta rilevato alcunché in ordine alla violazione del termine di venti giorni di cui all'abrogato testo dell'art. 180 c.p.c.", ma "aveva controdedotto nel merito della eccezione formulata da [OMISSIS]" e "all'udienza successiva aveva chiesto il termine di cui al(l'abrogato testo del)l'art. 184 c.p.c. per articolare delle prove testimoniali", in tal modo esplicitamente accettando il contraddittorio sulla questione relativa alla annullabilità del contratto e sollevando poi eccezione di tardività unicamente negli scritti difensivi di cui all'art. 190 c.p.c.”).
Sarebbe, dunque, erroneo ritenere che gli odierni appellanti abbiano accettato il contraddittorio con riferimento alla documentazione tardivamente prodotta dal innanzi al Giudice di prime CP_1 cure sol perché non hanno formulato la relativa eccezione alla prima udienza utile, bensì soltanto in sede di precisazione delle conclusioni. Del resto, non vi è alcuna norma che pone l'onere in capo alla controparte di formulare la ridetta eccezione nella prima difesa utile, ben potendo la parte dedurre, o il giudice rilevare d'ufficio, la violazione del regime delle preclusioni processuali per tutta la durata del grado in cui si verifica (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. 3, n. 21529/2021: “… la violazione del regime delle preclusioni di cui all'art. 183 cod. proc. civ., pur potendo essere dedotta dalla parte (o rilevata d'ufficio dal giudice di prime cure) per tutta la durata del grado in cui si verifica, non soggiace, per tale arco temporale, alla regola dell'art. 157, comma 3, del medesimo codice (che preclude il rilievo della nullità ad opera sia della parte che vi ha dato causa, che di quella che vi ha rinunciato anche tacitamente), norma, quest'ultima, che "confina il suo àmbito alle sole nullità determinate dal comportamento di una parte che siano a rilievo non officioso" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 30 agosto 2018, n. 21381, Rv. 650325-01: in senso conforme, tra le più recenti, si vedano, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 4 novembre
2020, n. 24483; Cass. Sez. Un., sent. 31 gennaio 2019, n. 2841). Difatti, essendo l'esclusione della preclusione suddetta "ancorata all'esistenza del potere officioso del giudice", risulta "logicamente
15 sostenibile che essa si giustifichi temporalmente solo fino a quando il potere officioso del giudice sussista e sia esercitabile come quello della parte", giacché, viceversa, allorquando tale potere officioso cessi, non può che venire meno "quell'esigenza logica, per così dire di par condicio fra parte e giudice, che giustifica che i poteri di rilevazione si conservino per entrambi ancorché la nullità sia stata determinata originariamente dalla parte"; verificatasi, pertanto, tale evenienza
"la regola dell'art. 157, comma 3, cod. proc. civ. può e deve riespandersi" (così, nuovamente,
Cass. Sez. 3, sent. n. 21381 del 2018, cit.”).
Pertanto, deve ritenersi ritualmente formulata nel corso del giudizio di primo grado l'eccezione di tardività in ordine alla costituzione del ed alla relativa produzione Controparte_1 documentale effettuata in quella sede.
L'eccezione, di fatto implicitamente disattesa dal primo Giudice, è stata poi reiterata anche in appello, in quanto con i primi due motivi di gravame gli appellanti hanno ribadito la tardività e l'inutilizzabilità del deposito documentale operato dal costituitosi in Controparte_1 giudizio solo in data 5.09.2018.
Né, infine, è possibile ovviare alla mancata tempestiva produzione dei contratti di somministrazione invocando il principio di non contestazione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
Com'è noto, infatti, il principio codificato dall'art. 115 c.p.c., di regola, consente al Giudice di considerare provati i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita e di porli a fondamento della decisione, senza necessità di prova. Tuttavia, il disposto di cui all'art. 115 c.p.c. opera solo sul piano probatorio e non può essere invocato nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 25999/2018).
Per tutte le ragioni che precedono, la pretesa creditoria sottesa alle ingiunzioni fiscali opposte nel presente giudizio deve ritenersi infondata, non essendo stata ritualmente dimostrata l'esistenza del
16 rapporto contrattuale intercorso tra ciascuno degli odierni appellanti ed il Controparte_1 in ragione della tardiva produzione innanzi al primo giudice della documentazione contrattuale.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado deve essere riformata con conseguente annullamento di tutte le ingiunzioni fiscali emesse dalla in data CP_2
22.12.2016 per il mancato pagamento della “tariffa servizio idrico integrato”, elencate come di seguito: a) n. 0060357716000000306 emessa nei confronti di b) n. Parte_1
0060357716000000004 emessa nei confronti di с) n. 0060357716000000011 Parte_2 emessa nei confronti di;
d) n. 0060357716000000221 emessa nei confronti di Parte_3
; e) n. 0060357716000000292 emessa nei confronti di f) n. Parte_9 Parte_5
0060357716000000027 emessa nei confronti di;
g) n. 0060357716000000312 Parte_6 emessa nei confronti di;
h) n. 0060357716000000168 emessa nei confronti di Parte_7 Pt_8
[...]
Dovendo provvedere sulle spese tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio (cfr. Cass. civ.,
Sez. 6-3, n. 1775/2017, in motivazione: “in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718;
Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963)”), le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza, sicché gli appellati in solido vanno condannati alla rifusione di dette spese nei confronti degli appellanti, da distrarsi in favore dei loro procuratori, dichiaratisi antistatari in entrambi i gradi di giudizio.
Per la determinazione del valore della causa, versandosi in un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo ai sensi dell'art. 103 c.p.c., deve farsi applicazione del criterio affermato dalla giurisprudenza di legittimità che esclude nelle ipotesi di litisconsorzio facoltativo l'operatività dell'art. 10 co. 2 c.p.c.
(richiamato soltanto dal successivo art. 104 c.p.c., relativo al cumulo oggettivo), concludendo nel senso che il valore delle singole controversie debba essere autonomamente determinato (Cass. civ.,
Sez. L., n. 18168/2023). Detto principio è stato recentemente ribadito ed approfondito dalla
17 Suprema Corte, la quale ha statuito che “in caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato” (cfr. Cass. civ.
Sez. 3, n. 10367/2024).
Nella determinazione dei compensi deve infine aversi riguardo al disposto dell'art. 8, co.1, D.M.
55/2014, in virtù del quale “quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato”.
Le spese sono liquidate applicando il D.L. n. 1/2012 ed il D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n.
147/22, nel seguente modo:
- per il primo grado (competenza: giudice di pace;
scaglione fino a € 1.100,00, parametri medi): in € 346,00 (di cui € 68,00 per la fase di studio, € 68,00 per la fase introduttiva, €
68,00 per la fase istruttoria, € 142,00 per la fase decisionale) a titolo di compensi, oltre le spese vive risultanti ex actis dal fascicolo di prime cure;
- per il secondo grado (competenza: giudizi di cognizione innanzi al Tribunale;
scaglione fino a € 1.100,00, parametri medi esclusa la fase istruttoria non espletata): € 462,00 (di cui
€ 131,00 per la fase di studio, € 131,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase decisionale) a titolo di compensi (nulla per gli esborsi, non risultando effettuati).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la contumacia della in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_2
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 669/2020 emessa dal Giudice di Pace di Locri, annulla tutte le ingiunzioni fiscali opposte nel presente giudizio, elencate
18 in parte motiva;
- condanna gli appellati in solido alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio nei confronti degli appellanti, da distrarsi in favore dei loro procuratori, dichiaratisi antistatari in entrambi i gradi di giudizio, che liquida: per il primo grado, in € 346,00 per compensi, oltre le spese vive risultanti ex actis dal fascicolo di prime cure, spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge (ove dovute); per il presente grado, in € 462,00 per compensi (nulla per gli esborsi, non risultando effettuati), oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge (ove dovute).
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 09/07/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
19
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Olga Quartuccio, letti gli atti della causa iscritta al n. 110/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi;
rilevato che l'udienza del 20.03.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 352 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile, con la concessione alle parti del termine di dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con decreto di questo Ufficio del 17.10.2024, ritualmente comunicato alle parti;
dato atto che tali note sono state tempestivamente prodotte dalle parti, le quali hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei loro precedenti atti e scritti difensivi;
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 352 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile, provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 110 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
1 tra
(C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._4 Parte_5
), (C.F.: ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
(C.F.: , (C.F.: ), tutti C.F._7 Parte_8 C.F._8 rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. SQUILLACIOTI CARMELA
(pec: e ANANIA ANNA (pec: Email_1
, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di Email_2 quest'ultima, giusta procura in atti;
appellanti e
(P.I. - C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.
ALÌ ALESSIA (pec: e CRIMENI NICOLA ENZO (pec: Email_3
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Email_4 quest'ultimo, giusta procura in atti;
appellato nonché nei confronti della
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore;
appellata contumace
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Locri n. 669/2020 – opposizione avverso ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910;
CONCLUSIONI: come da note in atti;
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione in appello notificato in data 18.01.2021, Parte_1 Parte_2
, , , , e
[...] Parte_3 Parte_9 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8 hanno impugnato la sentenza n. 669/2020 del Giudice di Pace di Locri, depositata in
[...]
Cancelleria in data 19.06.2020, non notificata, con cui è stata rigettata la loro domanda di
2 opposizione avverso le ingiunzioni di pagamento datate 22.12.2016, emesse dalla su CP_2 richiesta del Controparte_1
A supporto dell'esperita impugnazione, gli odierni appellanti - in relazione al giudizio di primo grado - esponevano: che, con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. ritualmente notificato, avevano proposto opposizione avverso le ingiunzioni di pagamento emesse dalla ad istanza del CP_2 per il mancato pagamento, da parte di ciascuno degli opponenti, della Controparte_1
“Tariffa Servizio Idrico Integrato”; che, con la spiegata opposizione, avevano dedotto l'illegittimità delle ingiunzioni per i seguenti motivi: 1) prescrizione del preteso credito;
2) inesistenza/nullità insanabile della notifica dell'ingiunzione di pagamento;
3) inidoneità del ricorso all'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 per il recupero dei canoni idrici;
4) nullità dell'ingiunzione per l'omessa sottoscrizione dell'atto; 5) violazione della norma relativa ai diritti di notificazione e alla quantificazione degli interessi;
6) nullità dell'ingiunzione di pagamento in quanto notificata fuori dalla provincia di competenza dell'esattore; 7) illegittimità dell'ingiunzione per carenza di motivazione derivante dalla mancata allegazione degli atti a cui l'atto impositivo fa riferimento;
8) errata determinazione del corrispettivo, con conseguente illegittimità della richiesta di pagamento (non essendo possibile evincere dall'ingiunzione opposta “se ed in quale misura sono state calcolate tutte le voci relative al Servizio Idrico Integrato”, essendo stato, presumibilmente, il corrispettivo determinato “sulla scorta di un “consumo presunto” ed in mancanza di un'espressa accettazione da parte dell'utente, mancando il contratto “ove mai stipulato” di un'esplicita pattuizione sul punto”); 9) errata determinazione del corrispettivo imputabile esclusivamente a colpa e responsabilità del omesso controllo, Controparte_1 vigilanza ed intervento di riparazione di vistose e conosciute perdite in tutto il territorio comunale;
10) mancanza dei presupposti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via pregiudiziale: Sospendere l'efficacia esecutiva delle ingiunzioni di pagamento impugnate, ovvero: a) n. 0060357716000000306 del
22.12.2016, emessa dalla ai sensi del R.D. n. 639/1910, per l'importo di € 428,58, CP_2 relativa a presunti mancati pagamenti della " per Parte_10
l'anno 2010 e notificata al SI. ; b) n. 0060357716000000004 del Parte_1
22.12.2016, emessa dalla ai sensi del R.D. n. 639/1910, per l'importo di € 304,80, CP_2 relativa a presunti mancati pagamenti della " per Parte_10
3 l'anno 2010 e notificata al SI. с) n. 0060357716000000011 del 22.12.2016, Parte_2 emessa dalla ai sensi del R.D. n. 639/1910, per l'importo di € 328,95, relativa a CP_2 presunti mancati pagamenti della " " per l'anno 2010 e Parte_10 notificata al SI. ; d) n. 0060357716000000221 del 22.12.2016, emessa dalla Parte_3
ai sensi del R.D. n. 639/1910, per l'importo di € 91,70, relativa a presunti mancati CP_2 pagamenti della " " per gli anni 2009 - 2010 e Parte_10 notificata al SI. ; e) n. 0060357716000000292 del 22.12.2016, emessa dalla Parte_9 ai sensi del R.D. n. 639/1910, per l'importo di € 182,02, relativa a presunti CP_2 mancati pagamenti della " " per l'anno 2010 e Parte_10 Parte_10 notificata al SI. ; f) n. 0060357716000000027 del 22.12.2016, emessa dalla Parte_5 ai sensi del R.D. n. 639/1910, per l'importo di € 394,00; relativa a presunti CP_2 mancati pagamenti della TARIFFA IDRICO INTEGRATO" per gli anni 2009-2010 e Pt_10 notificata alla SI.ra ; g) n. 0060357716000000312 del 22.12.2016, emessa dalla Parte_6 ai sensi del R.D. n: 639/1910, per l'importo di € 483,93, relativa a presunti CP_2 mancati pagamenti della " " per l'anno 2010 e Pt_10 Parte_10 notificata alla SI.ra ; h) n. 0060357716000000168 del 22.12.2016, emessa dalla Parte_7 ai sensi del R.D. n. 639/1910, per l'importo di € 370,21, relativa a presunti CP_2 mancati pagamenti della " " per l'anno 2010 e Parte_10 notificata alla SI.ra ; NEL MERITO: 1) In via principale: Accertare e dichiarare Parte_8 estinta la pretesa creditoria per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, accertare e dichiarare non dovuto il presunto credito portato dall'ingiunzione di pagamento oggi opposta;
2) In via subordinata: A. Accertare e dichiarare nullo e/o inesistente e/o illegittimo e/o comunque inefficace, per i motivi esposti in narrativa, l'ingiunzione di pagamento oggi impugnata e, per l'effetto, accertare e dichiarare non fondato il diritto dei convenuti e CP_2 [...] ad ottenere il pagamento da parte dell'odierno attore della somma di cui alla CP_1 procedura di ingiunzione fiscale oggi opposta;
In ogni caso (accoglimento della domanda principale e/o della subordinata): a) Accertare e dichiarare l'illegittimo comportamento degli opposti e, per l'effetto, condannarli, in solido, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t. al pagamento della somma (determinata in via equitativa) di euro 1.000,00 per ogni opponente a titolo di risarcimento danni (CASS. Sez. UNITE 3057/2009) subito dagli stessi per il solo fatto di
4 essere stati costretti a contestare un'ingiustificata iniziativa dell'avversario; b) condannare gli opposti, anche in solido tra loro, in persona dei rispettivi rappresentanti p.t. al rimborso delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e cpa come per legge con distrazione ex articolo 93 in favore dei legali costituiti”.
Alla prima udienza, celebrata in data 30.01.2018, si costituiva la società Controparte_2
depositando la propria comparsa di costituzione, ove eccepiva in via
[...] preliminare l'incompetenza territoriale del giudice adito, in favore del Giudice di Pace di Milano, ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 150/2011; sempre in via preliminare, deduceva l'inammissibilità dell'azione proposta congiuntamente dai diversi opponenti, per carenza di connessione soggettiva e/o oggettiva;
nel merito, contestava l'avversa opposizione, chiedendone il rigetto, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Concessi i chiesti termini ex art. 320 c.p.c., le parti costituite depositavano le note autorizzate con i relativi allegati ed il primo giudice ammetteva le prove orali richieste, rinviando a tal fine la causa all'udienza del 25.09.2018.
Con comparsa depositata in data 5.09.2018, il si costituiva in giudizio per Controparte_1 il tramite di un proprio funzionario e, successivamente, con comparsa di costituzione depositata all'udienza del 25.09.2018, rinnovava la costituzione con il proprio difensore, richiamando le difese e le produzioni documentali effettuate dal funzionario e chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi di lite.
La causa veniva istruita, oltre che documentalmente, mediante interrogatorio formale del
Vicesindaco del con l'impugnata sentenza, il giudice di prime cure Controparte_1 provvedeva come di seguito: “rigetta la domanda. Compensa le spese di lite”.
Con il proposto gravame, gli appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado “nella parte in cui: A) Ammette (anche se implicitamente) la documentazione prodotta dal Comune di
B) Ammette il ricorso al criterio di consumo presuntivo minimo rapportato al CP_1 numero dei componenti del nucleo familiare”, chiedendone la riforma per i seguenti motivi: 1)
“Violazione degli artt. 113 e 320 c.p.c. sulla illegittima produzione documentale da parte del di – prescrizione del presunto credito”; 2) “Violazione degli artt. 113 e 320 CP_1 CP_1
c.p.c. sulla illegittima produzione documentale da parte del comune di – mancanza CP_1 di regolare contratto tra le parti”; 3) “Incertezza dei consumi addebitati e illegittimità del criterio
5 di calcolo degli stessi - mancata prova dei consumi - illegittimità della determinazione del canone con sistemi di calcolo forfetario e/o presunto”. Chiedevano quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Locri, in riforma, nei termini di cui sopra, della sentenza appellata ed in accoglimento del presente gravame, disattesa ogni contraria istanza, COSI'
DECIDERE 1) In via principale ed assorbente nonché previa dichiarazione di inammissibilità e/o inutilizzabilità della documentazione prodotta dal in quanto tardiva: Controparte_1
Accertare e dichiarare estinta la pretesa creditoria per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, accertare e dichiarare non dovuto il presunto credito portato dall'ingiunzione di pagamento oggi opposta;
2) In via subordinata e nel merito anche previa dichiarazione di inammissibilità e/o inutilizzabilità della documentazione prodotta dal Comune di in quanto tardiva: CP_1
Accertare e dichiarare nullo e/o inesistente e/o illegittimo e/o comunque inefficace, per i motivi esposti in narrativa, l'ingiunzione di pagamento oggi impugnata e, per l'effetto, accertare e dichiarare non fondato il diritto dei convenuti e ad ottenere il CP_2 Controparte_1 pagamento da parte dell'odierno attore della somma di cui alla procedura di ingiunzione fiscale oggi opposta;
3) In tutti i casi: condannare gli opposti, anche in solido tra loro, al rimborso delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad IVA e cpa come per legge con distrazione ex articolo 93 in favore dei legali costituiti. Sentenza esecutiva come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.06.2021, si costituiva in giudizio il in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando l'atto di Controparte_1 appello avversario e formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. Tribunale adito, contraiis rejectis:
1. Nel merito rigettare, perché infondato in fatto, in diritto e non provato, lo spiegato appello e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 669/2020 resa dal Giudice di Pace di
Locri il 19.06.2020, depositata in cancelleria in pari data;
2. Condannare l'appellante alla refusione delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio e del giudizio di primo grado”; nelle more del giudizio, per il Comune si sono costituiti gli Avv. Alì Alessia e Crimeni
Nicola Enzo, in sostituzione del precedente difensore.
Non si costituiva, invece, nel presente grado di giudizio la CP_2
Il procedimento subiva plurimi rinvii per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio;
riassegnato, a far data dal 26.01.2024, il procedimento a questo Giudice, la causa veniva rinviata per la discussione orale e la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., per
6 come richiamato dall'art. 352 u.c. c.p.c. ratione temporis vigente, all'udienza del 24.10.2024, poi differita per esigenze di riorganizzazione del ruolo, per i medesimi incombenti, all'udienza del
20.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente deve darsi atto che, nonostante la ritualità della notifica dell'atto d'appello nei confronti della quest'ultima non si è costituita in giudizio, dovendo pertanto essere CP_2 dichiarata contumace.
Sempre in via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346
c.p.c.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ancora, è opportuno ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cc.dd. motivi di impugnazione. Detto effetto devolutivo entro i limiti dei motivi di impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del
"tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico;
in appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di giudicato interno in assenza di contestazione, decidendo anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di gravame (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 30129/2024; Cass. civ., Sez. 1, n.
2973/2006).
Tanto premesso, deve essere esaminato prioritariamente il secondo motivo di gravame
(strettamente correlato al primo, relativo all'inammissibilità della produzione documentale avversaria al fine di interrompere la prescrizione, ma rispetto ad esso logicamente prioritario), il quale è fondato e merita accoglimento, con conseguente assorbimento degli altri motivi.
7 Ed invero, gli appellanti hanno impugnato la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui ha affermato quanto segue: “Muovendo, poi, dal presupposto che il ha Controparte_1 provato l'esistenza del rapporto contrattuale di utilizzo del servizio idrico comunale, va detto che la gestione dell'accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali da parte del concessionario, invece che da parte del è legittima”, eccependo che, erroneamente, il CP_1 primo giudice avesse ritenuto provata da parte del l'esistenza del rapporto Controparte_1 contrattuale di utilizzo del servizio idrico comunale, stante la tardività della costituzione dell'Ente locale nel primo grado di giudizio, nonché della produzione documentale effettuata in sede di costituzione.
Il motivo è fondato per le ragioni di seguito spiegate.
Innanzitutto, merita osservarsi che la controversia avente ad oggetto l'opposizione avverso l'ingiunzione fiscale emessa ai sensi del R.D. n. 639/1910 rientra nell'ambito applicativo dell'art. 32 D.Lgs. 150/2011 (Cass. civ., Sez. 6 - 2, n. 4501/2020).
Avverso siffatta ingiunzione, il rimedio apprestato dal medesimo R.D. n. 639/1910 è rappresentato dall'opposizione da proporsi ad iniziativa della parte ingiunta;
come chiarito dalla Suprema Corte
“il thema decidendum di tale controversia non si esaurisce nella verifica della validità formale del provvedimento impugnato e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso della pubblica amministrazione al peculiare strumento di autotutela (sicché sarebbe inammissibile, per difetto di interesse, un'opposizione ad ingiunzione proposta deducendo unicamente il difetto dei presupposti per l'adozione di essa oppure vizi relativi ai requisiti di forma-contenuto dell'atto: così Cass. 20/06/2016, n.12674), ma si estende necessariamente all'accertamento sul merito della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A. In altre parole, l'opposizione ad ingiunzione fiscale ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non si limita ai vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente ma involge comunque, a prescindere da una espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e l'entità del credito. In detto giudizio, infatti, con il richiedere il rigetto dell'avversa opposizione ovvero la conferma dell'impugnata ingiunzione, l'opposta amministrazione formula una domanda di riconoscimento (totale o parziale) del diritto al recupero del credito nella misura e per le ragioni causali già giustificanti l'ingiunzione, sulla cui fondatezza il giudice è tenuto a statuire, in base agli elementi di prova
8 addotti dalle parti (assumendo l'amministrazione opposta, ai fini del riparto del relativo onere, la veste di attore in senso sostanziale), atteso che è lo stesso atto di accertamento notificato all'ingiunto, nei limiti da questi impugnato, ad integrare gli estremi della domanda sulla quale il giudice è chiamato a pronunciarsi (ex plurimis, Cass. 03/11/2011, n. 22792; Cass. 18/06/2010, n.
14812; con specifico riferimento alla distribuzione dell'onus probandi, Cass. 16/05/2016, n.
9989)” (Cass. civ., Sez. 3, n. 29653/2017).
Pertanto, “la P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del
1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Non rileva al riguardo che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111
Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie” (Cass. civ., Sez. 3, n. 9381/2021; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. 3, n. 23346/2022).
Per quanto concerne la prova del titolo fonte della pretesa azionata in giudizio, giova ancora premettere in punto di diritto che, secondo un principio unanime nella giurisprudenza di legittimità, “in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la
P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 1, n.
18369/2024; Cass. civ., Sez. 1, n. 21477/2013: “Alla stregua di quanto sancito dagli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, i contratti con la P.A., ancorché quest'ultima agisca "iure privatorum", devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta”).
Come hanno chiarito le Sezioni Unite della Suprema Corte, “la necessità della forma scritta è costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, quale espressione dei principi
9 costituzionali di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, visto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile (così Cass. 26/10/2007, n. 22537) pure in punto di necessaria copertura finanziaria (sul principio, v. pure, più di recente: Cass. 14/04/2011, n. 8539; Cass. 19/09/2013, n.
21477; Cass. ord. 24/02/2015, n. 3721; Cass. 11/11/2015, n. 22994; Cass. 22/12/2015, n. 25798;
Cass. 17/06/2016, n. 12540; Cass. 13/10/2016, n. 20690; Cass. ord. 27/10/2017, n. 25631; Cass.
23/01/2018, n. 1549; Cass. 28/06/2018, n. 17016). Da tale principio conseguono sia l'irrilevanza di ogni manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi
(perfino se protrattisi per anni: Cass. 11/11/2015, n. 22994; ovvero se riconducibili all'esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 1327 cod. civ.: Cass. 15/06/2015, n. 12316), sia l'inammissibilità - salvi i casi in cui esso è espressamente previsto da speciali disposizioni - di un rinnovo tacito (Cass. Sez. U. 28/11/1991, n. 12769; Cass. 24/06/2002, n. 9165; Cass. 21/05/2003,
n. 7962; Cass. ord. 09/05/2017, n. 11231) o di un subentro per facta concludentia (Cass.
30/05/2002, n. 7913; Cass. 19/09/2013, n. 21477) … Le disposizioni in esame erano richiamate, per i Comuni e le Province, rispettivamente dagli artt. 87, comma 1, e 140, comma 1, del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 («Testo unico della legge comunale e provinciale»): tali disposizioni, peraltro, in un primo tempo escluse dall'abrogazione [ai sensi dell'art. 64, comma 1, lett. c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante «Ordinamento delle autonomie locali»], sono state definitivamente abrogate dall'art. 274, lett. a) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali» o TUEL), in uno all'intero r.d. 383 del 1934. Cionondimeno, la giurisprudenza di legittimità - che pure ha escluso l'applicabilità per analogia di altre norme del r.d. 2440 del 1923 (Cass. ord. 21/12/2017, n. 30568; Cass. 27/10/2016, n. 21747; Cass.
14/10/2015, n. 20739) - ha continuato a ritenerle applicabili pure a Comuni e Province e non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto (Cass. 22/03/2012, n. 4570; Cass. 10/04/2008,
n. 9340), ma esplicitamente, nonostante l'abrogazione, quale principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico (territoriale) e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione (Cass. 07/07/2007, n. 1752)” (Cass. civ., Sez. Un., n. 20684/2018, richiamata anche da Cass. civ., Sez. Un., n. 9775/2022).
10 Con specifico riguardo al contratto di somministrazione per l'erogazione idrica, la Suprema Corte ha precisato che “il contratto di utenza stipulato con i fruitori dal gestore del servizio pubblico di erogazione di acqua potabile, sia esso organizzato come consorzio di Comuni o come società di capitali, deve ritenersi soggetto agli obblighi di forma previsti per la redazione dei contratti della
Pubblica Amministrazione e quindi al rispetto del requisito della forma scritta a pena di nullità del contratto, in considerazione sia della particolare composizione della società che gestisce il servizio, sia delle particolarità della funzione svolta, sia della prestazione commerciale complessa che essa eroga in favore degli utenti, in cui si fondono indistricabilmente interessi privatistici e pubblicistici” (Cass. civ., Sez. 3, n. 1549/2018).
Applicando le coordinate ermeneutiche suesposte alla fattispecie in esame, deve ritenersi che gravasse sul – o, comunque, sul concessionario incaricato della Controparte_1 riscossione da parte dell' – l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa Parte_11 creditizia azionata in giudizio, mediante la produzione dei relativi contratti di somministrazione.
Tuttavia, detti contratti sono stati versati in atti da parte del dopo il Controparte_1 maturare delle preclusioni previste dalla legge per il giudizio innanzi al giudice di pace, sicché la relativa produzione è da ritenersi tardiva e, pertanto, tamquam non esset.
Ed invero, l'art. 320 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, disponeva che “1. Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione. (…) 3. Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.
4. Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova. (…)”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “nel procedimento dinanzi al giudice di pace, non essendo configurabile alcuna distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, al convenuto non costituito alla prima udienza, e costituito - tardivamente - all'udienza successiva (fissata, nella specie, per "richieste istruttorie ed eventuale precisazione delle conclusioni"), è preclusa la facoltà di proporre domande o eccezioni (da considerarsi nuove)
e di produrre documenti” (Cass. civ., Sez. 1, n. 5626/1999).
11 L'art. 320 c.p.c. - si ribadisce, nella versione temporalmente applicabile ai fatti di causa - concentra nella prima udienza tutta l'attività processuale delle parti (quali la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie), consentendo (ai sensi del quarto comma) il rinvio a successiva udienza solamente quando, in relazione all'attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove. Ne consegue che all'udienza che venga tenuta successivamente alla prima rimane precluso al convenuto proporre domanda riconvenzionale, né, ove rimasto contumace alla prima udienza e costituitosi solo a quest'ultima, gli è consentito svolgere attività difensiva diversa dalla mera contestazione delle pretese avversarie e delle prove addotte a sostegno delle medesime, come pure gli è precluso di chiamare un terzo in causa. Le suindicate preclusioni processuali non sono derogabili nemmeno da parte del giudice di pace, che non può rinviare la prima udienza al fine di consentire alle parti l'espletamento di attività precluse, trovando tale sistema fondamento e ragione nell'esigenza di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili, a tutela non solo dell'interesse del singolo ma anche di quello della collettività (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. 3, n. 7238/2006; Cass. civ., Sez. 3, n.
19359/2017: “Nel procedimento davanti al giudice di pace, non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale;
ne consegue che la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 320, comma 4, c.p.c.”; Cass. civ., Sez.
2, n. 20840/2017: “Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti, all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza. Il rito è, tuttavia, caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni ed allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, né
12 tale preclusione è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, né, parimenti, l'omissione, da parte del medesimo giudice, del formale invito impedisce la verificazione della preclusione”).
Nel caso in esame, dalla disamina del fascicolo del primo grado di giudizio si evince che, alla prima udienza tenutasi in data 30.01.2018, il Giudice di Pace ha dichiarato la contumacia del rinviando poi il giudizio, ex art. 320 c.p.c. su concorde richiesta delle Controparte_1 parti, all'udienza del 24.04.2018, concedendo termine sino a detta data per il deposito di note.
Successivamente, all'udienza da ultimo indicata, le parti depositavano le note ex art. 320 co. 4
c.p.c. ed i relativi allegati ed il primo giudice ammetteva la prova chiesta dalle parti, all'uopo rinviando la causa all'udienza del 25.09.2018.
Solo in data 5.09.2018 il si costituiva in giudizio, per il tramite del Controparte_1 proprio funzionario, producendo in allegato alla propria comparsa, tra l'altro, i contratti di fornitura stipulati con ciascuno degli odierni appellanti (tranne che con , non Parte_5 risultando prodotto alcun contratto con lei intercorso).
Tuttavia, come anticipato, detta produzione deve ritenersi tardiva e, pertanto, inutilizzabile ai fini della decisione.
Ed invero, nel caso in cui nella prima udienza venga dichiarata la contumacia del convenuto ed ammessa la prova richiesta dall'attore, con rinvio della causa ad altra udienza per la sua assunzione, deve reputarsi che la fase di trattazione sia ormai esaurita (in questi termini, Cass. civ.,
Sez. 2, n. 9754/2010, con specifico riferimento all'eccezione di incompetenza: “Nel procedimento dinanzi al giudice di pace - ove non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione ed udienza di trattazione - il regime di preclusioni dettato dall'art. 38 cod. proc. civ., in tema di rilievo d'ufficio o di eccezione dell'incompetenza, è collegato all'effettiva trattazione della causa ed al mancato esercizio da parte del giudice della facoltà, prevista dall'art. 320, quarto comma, cod. proc. civ., di fissare una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova. Tuttavia, nel caso in cui nella prima udienza venga dichiarata la contumacia del convenuto ed ammessa la prova richiesta dall'attore, con rinvio della causa ad altra udienza per la sua assunzione, deve reputarsi che la fase di trattazione sia ormai esaurita, con la conseguenza che, tanto al giudice, che al convenuto tardivamente costituitosi, il quale, contestualmente alla revoca della declaratoria di contumacia, non ottenga anche la rimessione in
13 termini, è precluso di rilevare od eccepire successivamente l'incompetenza, sia per materia, che per valore, del giudice adito”).
Il principio può trovare applicazione anche al caso in esame: ed invero, al Controparte_1
– costituitosi, senza formulare alcuna richiesta di rimessione in termini, dopo la celebrazione dell'udienza ex art. 320 c.p.c., quando il Giudice di Pace aveva già ammesso le prove e rinviato la causa all'udienza del 25.09.2018 per la loro assunzione – doveva ritenersi ormai definitivamente preclusa la produzione di documenti preesistenti (vale a dire dei contratti costituenti il titolo della pretesa azionata in giudizio), trattandosi di documentazione che l'odierno appellato ben avrebbe potuto produrre costituendosi nei termini di legge innanzi al primo giudice.
Né, del resto, a tale deficit probatorio ha posto rimedio la tempestivamente costituita CP_2 nel primo grado di giudizio: il concessionario della riscossione, infatti, si è limitato a produrre in allegato alle note ex art. 320 co. 4 c.p.c. i solleciti di pagamento inviati negli anni 2013-2014-2015 dall' a ciascuno degli odierni appellanti, al fine di dimostrare l'avvenuta Parte_11 interruzione della prescrizione, omettendo tuttavia di attivarsi tempestivamente per produrre i contratti di fornitura idrica intercorsi tra l'ente locale concedente e ciascuno degli ingiunti.
Ancora, nessun rilievo può assumere la circostanza che il procuratore degli odierni appellanti, all'udienza del 25.09.2018 - ove il rinnovava la propria costituzione a Controparte_1 mezzo del difensore di fiducia, in sostituzione del funzionario già costituitosi -, abbia insistito nella prosecuzione dell'istruttoria, senza nulla eccepire – sino alle note di precisazione delle conclusioni – in ordine alla tardiva costituzione del ed alla inutilizzabilità della CP_1 documentazione allegata alla comparsa di costituzione.
Ed invero, la Suprema Corte ha a più riprese enunciato il principio di portata generale secondo cui
“in forza del regime di preclusioni introdotto dalla L. n. 353/1990, che è inteso non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico a scongiurare l'allungamento dei tempi del processo, la tardiva proposizione di eccezioni deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo" (così Cass., sez. un., n. 10831/2006)” (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 17121/2020, che in motivazione ha così argomentato: “Il primo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 180, comma 2
c.p.c.", nel testo vigente ratione temporis. A fronte del motivo d'impugnazione che censurava la sentenza di primo grado perché l'azione d'annullamento era tardiva essendo stata introdotta
14 all'udienza di prima trattazione, la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che l'accettazione del contraddittorio sulla questione da parte degli attori aveva superato l'eventuale intempestività dell'eccezione. Il motivo è fondato. Il giudice d'appello ha respinto il primo motivo d'impugnazione, che appunto denunziava "la violazione degli artt. 180 e 184-bis c.p.c., avendo il giudice di primo grado accolto l'eccezione di annullabilità del contratto che, tuttavia, era stata articolata oltre i termini perentori stabiliti dal codice", affermando che all'udienza nella quale il tutore provvisorio si era costituito eccependo l'annullabilità del contratto, "la difesa degli attori non aveva a sua volta rilevato alcunché in ordine alla violazione del termine di venti giorni di cui all'abrogato testo dell'art. 180 c.p.c.", ma "aveva controdedotto nel merito della eccezione formulata da [OMISSIS]" e "all'udienza successiva aveva chiesto il termine di cui al(l'abrogato testo del)l'art. 184 c.p.c. per articolare delle prove testimoniali", in tal modo esplicitamente accettando il contraddittorio sulla questione relativa alla annullabilità del contratto e sollevando poi eccezione di tardività unicamente negli scritti difensivi di cui all'art. 190 c.p.c.”).
Sarebbe, dunque, erroneo ritenere che gli odierni appellanti abbiano accettato il contraddittorio con riferimento alla documentazione tardivamente prodotta dal innanzi al Giudice di prime CP_1 cure sol perché non hanno formulato la relativa eccezione alla prima udienza utile, bensì soltanto in sede di precisazione delle conclusioni. Del resto, non vi è alcuna norma che pone l'onere in capo alla controparte di formulare la ridetta eccezione nella prima difesa utile, ben potendo la parte dedurre, o il giudice rilevare d'ufficio, la violazione del regime delle preclusioni processuali per tutta la durata del grado in cui si verifica (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. 3, n. 21529/2021: “… la violazione del regime delle preclusioni di cui all'art. 183 cod. proc. civ., pur potendo essere dedotta dalla parte (o rilevata d'ufficio dal giudice di prime cure) per tutta la durata del grado in cui si verifica, non soggiace, per tale arco temporale, alla regola dell'art. 157, comma 3, del medesimo codice (che preclude il rilievo della nullità ad opera sia della parte che vi ha dato causa, che di quella che vi ha rinunciato anche tacitamente), norma, quest'ultima, che "confina il suo àmbito alle sole nullità determinate dal comportamento di una parte che siano a rilievo non officioso" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 30 agosto 2018, n. 21381, Rv. 650325-01: in senso conforme, tra le più recenti, si vedano, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 4 novembre
2020, n. 24483; Cass. Sez. Un., sent. 31 gennaio 2019, n. 2841). Difatti, essendo l'esclusione della preclusione suddetta "ancorata all'esistenza del potere officioso del giudice", risulta "logicamente
15 sostenibile che essa si giustifichi temporalmente solo fino a quando il potere officioso del giudice sussista e sia esercitabile come quello della parte", giacché, viceversa, allorquando tale potere officioso cessi, non può che venire meno "quell'esigenza logica, per così dire di par condicio fra parte e giudice, che giustifica che i poteri di rilevazione si conservino per entrambi ancorché la nullità sia stata determinata originariamente dalla parte"; verificatasi, pertanto, tale evenienza
"la regola dell'art. 157, comma 3, cod. proc. civ. può e deve riespandersi" (così, nuovamente,
Cass. Sez. 3, sent. n. 21381 del 2018, cit.”).
Pertanto, deve ritenersi ritualmente formulata nel corso del giudizio di primo grado l'eccezione di tardività in ordine alla costituzione del ed alla relativa produzione Controparte_1 documentale effettuata in quella sede.
L'eccezione, di fatto implicitamente disattesa dal primo Giudice, è stata poi reiterata anche in appello, in quanto con i primi due motivi di gravame gli appellanti hanno ribadito la tardività e l'inutilizzabilità del deposito documentale operato dal costituitosi in Controparte_1 giudizio solo in data 5.09.2018.
Né, infine, è possibile ovviare alla mancata tempestiva produzione dei contratti di somministrazione invocando il principio di non contestazione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
Com'è noto, infatti, il principio codificato dall'art. 115 c.p.c., di regola, consente al Giudice di considerare provati i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita e di porli a fondamento della decisione, senza necessità di prova. Tuttavia, il disposto di cui all'art. 115 c.p.c. opera solo sul piano probatorio e non può essere invocato nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 25999/2018).
Per tutte le ragioni che precedono, la pretesa creditoria sottesa alle ingiunzioni fiscali opposte nel presente giudizio deve ritenersi infondata, non essendo stata ritualmente dimostrata l'esistenza del
16 rapporto contrattuale intercorso tra ciascuno degli odierni appellanti ed il Controparte_1 in ragione della tardiva produzione innanzi al primo giudice della documentazione contrattuale.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado deve essere riformata con conseguente annullamento di tutte le ingiunzioni fiscali emesse dalla in data CP_2
22.12.2016 per il mancato pagamento della “tariffa servizio idrico integrato”, elencate come di seguito: a) n. 0060357716000000306 emessa nei confronti di b) n. Parte_1
0060357716000000004 emessa nei confronti di с) n. 0060357716000000011 Parte_2 emessa nei confronti di;
d) n. 0060357716000000221 emessa nei confronti di Parte_3
; e) n. 0060357716000000292 emessa nei confronti di f) n. Parte_9 Parte_5
0060357716000000027 emessa nei confronti di;
g) n. 0060357716000000312 Parte_6 emessa nei confronti di;
h) n. 0060357716000000168 emessa nei confronti di Parte_7 Pt_8
[...]
Dovendo provvedere sulle spese tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio (cfr. Cass. civ.,
Sez. 6-3, n. 1775/2017, in motivazione: “in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718;
Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963)”), le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza, sicché gli appellati in solido vanno condannati alla rifusione di dette spese nei confronti degli appellanti, da distrarsi in favore dei loro procuratori, dichiaratisi antistatari in entrambi i gradi di giudizio.
Per la determinazione del valore della causa, versandosi in un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo ai sensi dell'art. 103 c.p.c., deve farsi applicazione del criterio affermato dalla giurisprudenza di legittimità che esclude nelle ipotesi di litisconsorzio facoltativo l'operatività dell'art. 10 co. 2 c.p.c.
(richiamato soltanto dal successivo art. 104 c.p.c., relativo al cumulo oggettivo), concludendo nel senso che il valore delle singole controversie debba essere autonomamente determinato (Cass. civ.,
Sez. L., n. 18168/2023). Detto principio è stato recentemente ribadito ed approfondito dalla
17 Suprema Corte, la quale ha statuito che “in caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato” (cfr. Cass. civ.
Sez. 3, n. 10367/2024).
Nella determinazione dei compensi deve infine aversi riguardo al disposto dell'art. 8, co.1, D.M.
55/2014, in virtù del quale “quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato”.
Le spese sono liquidate applicando il D.L. n. 1/2012 ed il D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n.
147/22, nel seguente modo:
- per il primo grado (competenza: giudice di pace;
scaglione fino a € 1.100,00, parametri medi): in € 346,00 (di cui € 68,00 per la fase di studio, € 68,00 per la fase introduttiva, €
68,00 per la fase istruttoria, € 142,00 per la fase decisionale) a titolo di compensi, oltre le spese vive risultanti ex actis dal fascicolo di prime cure;
- per il secondo grado (competenza: giudizi di cognizione innanzi al Tribunale;
scaglione fino a € 1.100,00, parametri medi esclusa la fase istruttoria non espletata): € 462,00 (di cui
€ 131,00 per la fase di studio, € 131,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase decisionale) a titolo di compensi (nulla per gli esborsi, non risultando effettuati).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la contumacia della in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_2
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 669/2020 emessa dal Giudice di Pace di Locri, annulla tutte le ingiunzioni fiscali opposte nel presente giudizio, elencate
18 in parte motiva;
- condanna gli appellati in solido alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio nei confronti degli appellanti, da distrarsi in favore dei loro procuratori, dichiaratisi antistatari in entrambi i gradi di giudizio, che liquida: per il primo grado, in € 346,00 per compensi, oltre le spese vive risultanti ex actis dal fascicolo di prime cure, spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge (ove dovute); per il presente grado, in € 462,00 per compensi (nulla per gli esborsi, non risultando effettuati), oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge (ove dovute).
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 09/07/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
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