Sentenza 5 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/04/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 470/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 470 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(PI: ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
Ing. rappresentata a e difesa dall'Avv. Mauro Cingolani ed elettivamente CP_1
domiciliata presso il suo studio in Terni, via Porta Sant'Angelo n. 11, giusta delega in atti
Attrice/opponente
E
(P.I. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Controparte_2 P.IVA_2
Cipiccia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Narni Scalo (TR), via del Parco
15, giusta delega in atti
Convenuta/opposto
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'opponente l'avv. Cingolani “revocare in toto il decreto ingiuntivo emesso nella procedura R.G. n. 2857/2022 del medesimo Tribunale o in subordine ricalcolare l'eventuale dovuto al giusto ed al vero secondo giustizia.
In via riconvenzionale accogliere la domanda di risarcimento del danno per euro 40.000,00,
o maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per i motivi di cui in premessa. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di giudizio”.
b) NEL MERITO: rigettare l'opposizione spiegata ed ogni domanda ad essa connessa poiché totalmente infondata in fatto e in diritto e per l'effetto, accertare il diritto della
[...]
ad ottenere il pagamento delle somme ingiunte per i titoli dedotti, confermare il CP_2
decreto ingiuntivo opposto con conseguente condanna della in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della della Controparte_2 somma di € 31.886,80 oltre interessi moratori maturati dalla data di scadenza delle singole fatture al salso effettivo, oltre alle competenze e spese della procedura di ingiunzione come liquidate nel decreto ingiuntivo n. 1092/2022;
c) Condannare l'opponente per lite temeraria e, per l'effetto, al risarcimento dei danni di cui si chiede la liquidazione in via equitativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.
Con il favore delle spese, funzioni ed onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha effettuato opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 918/2022 del 29/12/2022, emesso dal Tribunale di Terni, con cui era stato ingiunto alla stessa di pagare in favore della società l'importo di € Controparte_2
31.866,80, oltre spese, funzioni ed onorari, quale corrispettivo per le prestazioni di manodopera per manutenzioni programmate e contrattualmente pattuite, mediante propri operai specializzati presso la sede della opponente.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto quanto segue:
- la ha svolto delle operazioni di gestione della parte elettrica degli Controparte_2 impianti della opponente in spregio della regola d'arte, non adempiendo in maniera completa, esatta e puntuale alle obbligazioni assunte prima con contratto scritto e poi, di fatto, anche oralmente;
- l'impianto assume nel suo digestore del materiale rifiuto organico per poi Pt_1
estrarne, dopo un complicato procedimento chimico indotto da batteri, del gas necessario alla produzione di energia elettrica da rivendere sulla rete del gestore nazionale G.S.E.;
- L'imperizia della è stata tale da aver causato un calo di produzione di Controparte_2
energia per otto giorni, salvo un quantitativo minimo;
- In particolare, tale grave vizio nel funzionamento degli impianti è stato constatato e provato nei giorni 10-11 aprile, 27 giugno, 4 luglio, 10-11 luglio e 1-2 agosto dell'anno
2022, come evincibile dal documento estrapolato dal database dell'impianto;
- Il descritto inadempimento risulta esclusivamente imputabile all'errata manutenzione e gestione degli impianti elettrici svolta ed eseguita in via esclusiva dalla Controparte_2
con un conseguente danno stimato in almeno 40.000,00 euro;
[...]
- Il numero di prestazioni effettuata dalla opposta era di gran lunga inferiore a quelle fatturate e che il prezzo non era mai stato pattuito nella misura indicata nei documenti contabili, ma solo successivamente alla redazione del primo contratto indicativamente ed oralmente in misura inferiore di circa la metà e che, in ogni caso, nessuna contabilità in merito era stata mai svolta in contraddittorio, così come la non aveva Controparte_2
mai depositato una relazione in ordine alla quantità e qualità delle prestazioni svolte all'interno dello stabilimento;
Pt_1
- responsabilità ex art. 96 c.p.c. avendo l'opposta agito con malafede, avviando un'azione giudiziaria, pur conscia delle proprie responsabilità, avendo consegnato o, comunque, prodotto merci avariate e ammalorate a causa della errata stagionatura.
La convenuta si è costituita in giudizio depositando, in data 06.06.2023, comparsa di costituzione e risposta rilevando quanto segue:
- l'impugnazione è stata avanzata al fine di procrastinare il pagamento di quanto dovuto all'opposta ed è basata su narrazioni fantasiose ed artificiose aventi ad oggetto negligenze e inadempimenti contrattuali della resistente non ben specificati e di danni alla produzione non provati, negligenze, inadempimenti e danni, peraltro, mai contestati alla CP_2 prima dell'atto di citazione e comunque del tutto sforniti di prova scritta e di
[...]
pronta soluzione;
- l'infondatezza dei documenti di parte attestanti il calo di produzione e dei presunti danni patiti dalla sia per la loro formazione unilaterale, sia perché l'anzidetta Parte_1
società ha asserito erroneamente che la non aveva gestito adeguatamente Controparte_2 il generatore degli impianti, quando in realtà, l'attività di gestione del generatore o dell'impianto nel suo complesso;
- l'attività di manutenzione commissionata è stata, peraltro, effettuata sotto la supervisione del tecnico della che mai ha segnalato carenze o errori della società Parte_1
opposta;
- L'attività svolta è contrattualmente sussumibile nell'appalto di servizi ex art. 1677 c.c., avendo la svolto attività di manutenzione periodica a partire dal Controparte_2 mese di gennaio 2020 per poi concludersi ad ottobre 2022, data delle ultime prestazioni rese dall'opposta, giusta fattura n. 325 del 31 ottobre 2022;
- Anche a voler considerare unitariamente le prestazioni rese in tutto l'arco temporale, sarebbe stato onere della denunciare vizi e difformità dell'opera entro Parte_1 sessanta giorni dalla scoperta e/o quantomeno dall'effettuazione dell'ultimo servizio ex art. 1667, co. 2 e 3 c.c.
- Ad ulteriore riprova del credito vantato dalla e della correttezza Controparte_2
delle prestazioni di manutenzione sino ad allora rese, è stata allegata nel procedimento monitorio una ricognizione di debito (doc. 5), accettata dal legale rappresentante della società opponente, nella quale la debitrice, in data 19.05.2022, oltre a riconoscere il proprio debito, aveva proposto un piano di rientro, per poi disattenderlo con conseguente accumulo del dovuto nei mesi successivi;
- Il manifesto intento dilatorio dei motivi addotti dalla controparte, nonché il pregiudizio patrimoniale subito dalla nel resistere in giudizio hanno legittimato Controparte_2
la richiesta di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Con ordinanza riservata del 27.06.2023 in esito alla prima udienza, svoltasi in pari data, è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto stante l'insussistenza dei relativi presupposti e sono stati concessi solo i termini di cui all'art.183 co.6 c.p.c.
La causa è stata istruita sia in via documentale, che mediante l'escussione di diversi testimoni e, all'udienza del 17.12.2024, lo scrivente giudice, invitate le parti a precisare le proprie conclusioni, ha concesso i termini di cui all'art 190 cpc e trattenuto la causa in decisione.
La domanda dell'opponente non è fondata.
In primo luogo, occorre rammentare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.; pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè
l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede (in tal senso,
Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto, per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.: in tal caso, risultando invertiti i ruoli delle parti in lite, il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr., Cass. civ., sez. un. 30.10.01, n. 13533;
Cass. n. 3373/2010).
Venendo al caso di specie, in data 29.01.2020 la e la hanno Controparte_2 Pt_1
sottoscritto un contratto di durata annuale, successivamente prorogato con ulteriori offerte controfirmate sino al 31.10.2022, con il quale la prima si è impegnata a svolgere prestazioni di manodopera e manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico dello stabilimento della seconda, sito in Nera Montoro di Terni.
In adempimento delle condizioni contrattuali uno o due operai specializzati della CP_2
si sarebbero recati regolarmente, o a seconda delle esigenze e richieste straordinarie
[...] della committente presso lo stabilimento di quest'ultima per svolgere le Parte_1
prestazioni di manutenzione sotto la supervisione del D.L. o Responsabile del Servizio della stessa. Pt_1
A tal proposito, la ha eccepito l'inadempimento della in Pt_1 Controparte_2
relazione alla cattiva gestione del generatore elettrico che avrebbe impedito alla committente di produrre energia elettrica per totali otto giorni dal mese di aprile al mese di agosto 2022 con conseguenti mancati guadagni quantificati in € 40.000,00 a fronte dei quali ha avanzato domanda riconvenzionale.
Tuttavia, l'istruttoria espletata ha escluso che tra i compiti della vi Controparte_2
fosse quello di gestire il generatore elettrico della committente.
In particolare, occorre valorizzare la testimonianza resa dall'Ing. , Direttore Testimone_1
Tecnico dell'impianto durante i fatti di causa e sino al 30 gennaio 2023, che Pt_1 escussa all'udienza del 19 settembre 2024 ha dichiarato che “La gestione del generatore elettrico non era affidata alla nel 2022 quando detta società si occupava Controparte_2 della manutenzione di tutta la infrastruttura elettrica”.
Inoltre, in merito alla dedotta cattiva gestione della società esecutrice, la teste ha evidenziato che “non c'è stata cattiva gestione. In quel periodo io ero il direttore del Digestore e per quanto mi riguarda non vi fu cattiva gestione”, precisando circa l'asserito calo di produzione del gas di non ricordare “se vi fosse una diminuzione della produzione legata a una manutenzione programmata, a una rottura o ad una riduzione del gas prodotto dal digestore nelle date richieste” evidenziando altresì la possibilità che il calo della produzione potesse essere astrattamente imputabile alla scarsità o scarsa qualità del prodotto.
Di contro, dalla documentazione depositata dall'opposta con particolare riferimento ai rapporti di servizio firmati dai propri dipendenti e controfirmati dal Direttore Tecnico Ing.
è possibile constatare l'esatta quantificazione delle prestazioni erogate Testimone_1
dalla alla società committente e poste a fondamento della pretesa monitoria. Controparte_2
Peraltro, la documentazione in questione è stata compiutamente confermata in sede di escussione testimoniale dallo stesso Direttore Tecnico, nonché dal sig. Tes_2 all'epoca dipendente della e successivamente assunto dalla come Controparte_2 Pt_1 responsabile dell'impianto.
La documentazione appena citata, quindi, costituisce adeguata prova del diligente adempimento della prestazione di smaltimento da parte della e, Controparte_2
conseguentemente, della fondatezza del suo credito nei confronti della . Pt_1
Per tutti questi motivi, dunque, deve essere rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo n. 1092/2022.
Non sussistono i presupposti per la responsabilità processuale aggravata, ex art 96 co 1 c.p.c., in quanto, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (si veda Cass. Sez. 1 -
, Sentenza n. 3464 del 09/02/2017), circostanze che non si rinvengono nel caso di specie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del
D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia (scaglione tra 26.001,00 e 52.000 euro), applicando, in considerazione della ridotta complessità della controversia, i parametri minimi per tutte le processuali svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- conferma il decreto ingiuntivo n. 1092/2022; - condanna la alla rifusione delle spese processuali in favore della Parte_1 [...] che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come Controparte_2
per legge;
Terni, 05.04.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)