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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/11/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3172/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Fagnano Castello, Piazzetta E. Parte_1
Barone n. 7, presso lo studio dell'Avv. Giulio Tarsitano che lo rappresenta e difende
- ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Fagnano Castello, Via Kennedy n.
8, presso lo studio dell'Avv. Eduardo Tarsitano che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: impugnazione licenziamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare
nullo, ai sensi dell'art. 1345 c.c., perché di natura ritorsiva, il licenziamento irrogato a
dall' con lettera partita il Parte_1 Controparte_1
3.07.2025 e per l'effetto ordinare, ex art. 18 L. 300/1970, la sua immediata reintegrazione
nel posto di lavoro precedentemente occupato e la sua condanna al versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali, nonché al risarcimento del danno nella misura di
cui all'art. 18 L. 300/1970 tenendo conto dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita
1 nell'ultima busta paga … corrispondente al livello 4 del CCNL di categoria o, in subordine,
dichiarare inefficace il licenziamento, o annullarlo, con le conseguenti statuizioni previste
art. 18 L. 300/1970 e, comunque, di legge;
in ogni caso con vittoria di spese di lite da
distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore anticipatario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… rigetto della domanda avanzata dal Parte_1
per essere infondata in fatto ed in diritto e, previa dichiarazione e statuizione della
legittimità del licenziamento opposto, condannarlo alle spese e competenze del presente
giudizio …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver lavorato alle dipendenze della parte resistente dal 13.8.2021, prima formalmente come apprendista-operaio, poi con la qualifica di operaio, livello 4 CCNL pubblici esercizi, con contratto a tempo pieno ed indeterminato;
che in realtà aveva esercitato le mansioni di barman, cassiere, addetto alla tavola calda, cameriere, addetto ai servizi telematici ed alla vendita di giornali ed altro in
San Marco Argentano, loc. Rossillo;
che aveva chiesto il pagamento di differenze retributive per il lavoro effettivamente svolto, con orario maggiore di quello contrattualmente previsto;
che era stato contattato da studio commerciale per conto del datore di lavoro per la transazione delle vertenza;
che la proposta avanzata dal datore di lavoro era stata rifiutata in quanto ritenuta non soddisfacente;
che per ritorsione il lavoratore era stato collocato coattivamente in ferie e poi, al termine del periodo imposto di ferie, era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo con provvedimento dell'1.7.2025, preceduto da messaggio whatsapp del datore di lavoro, con decorrenza dal 5.8.2025; che dopo il licenziamento il datore di lavoro aveva assunto altro dipendente per lo svolgimento delle mansioni del ricorrente e non vi era stata riduzione del personale;
che il licenziamento era nullo in quanto ritorsivo, essendo conseguente alla manifestazione del lavoratore di far valere i suoi diritti.
Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
2 La parte resistente si è costituita in giudizio opponendosi alle avverse argomentazioni ed affermando in particolare che non sussisteva alcun intento ritorsivo, come dimostrato dalla circostanza per cui altro lavoratore aveva formulato istanze analoghe al ricorrente senza essere licenziato;
che sussisteva il giustificato motivo oggettivo per il licenziamento, legato al calo di introiti o redditi nell'attività commerciale;
che non era stato possibile ricollocare il ricorrente in altre mansioni lavorative;
che l'assunzione di altro dipendente era avvenuta in mansioni diverse da quelle espletate dal ricorrente. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito della prova espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Vanno richiamati i principi per cui: “L'onere della prova del carattere ritorsivo del
licenziamento grava sul lavoratore, ben potendo, tuttavia, il giudice di merito valorizzare a
tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati
per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel
concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere
raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso” (così, tra le altre, Cass. Sez. Lav. 23583/2019).
La prima valutazione attiene al giustificato motivo oggettivo addotto, anche per la ragione per cui, per accordare la tutela prevista per il licenziamento nullo perché adottato per motivo illecito determinante ex artt. 1324 e1345 c.c., occorre che il provvedimento espulsivo sia
3 stato determinato esclusivamente da esso, sicché la nullità deve essere esclusa se con lo stesso concorra un motivo lecito.
Ebbene, il giustificato motivo oggettivo del licenziamento è manifestamente insussistente,
dovendosi considerare che la parte resistente non ha dimostrato alcuna riduzione del personale (indicata nel provvedimento di licenziamento) in conseguenza dell'asserita crisi economica e, in insanabile contraddizione con tale affermazione contenuta nel provvedimento di licenziamento, non ha contestato l'assunzione di altro dipendente dopo il licenziamento in mansioni che, oltretutto, potevano essere svolte dal ricorrente,
evidenziandosi che, peraltro, i testi e hanno affermato che il nuovo Tes_1 Tes_2
assunto svolge le stesse mansioni del ricorrente dopo il suo Persona_1
licenziamento.
Vi sono poi altri elementi presuntivi che concorrono a confermare il carattere ritorsivo del licenziamento.
Il primo elemento è costituito dal contesto temporale, atteso che il ricorrente ha chiesto il pagamento di differenze retributive nell'aprile 2025, è stato collocato coattivamente in ferie dal datore di lavoro subito dopo l'esito negativo del tentativo di accordo ed è stato licenziato in sostanziale continuità temporale alla fine delle ferie, sicché di fatto non è più tornato al lavoro dopo il tentativo infruttuoso di accordo sulla richiesta di pagamento di differenze retributive.
Il secondo elemento è legato proprio al collocamento forzato in ferie continuative per quasi due mesi, con provvedimento limitato al solo ricorrente, che non è stato motivato dal datore di lavoro e che appare evidentemente funzionalizzato al successivo licenziamento.
Il terzo elemento di fatto a sostegno del carattere ritorsivo del licenziamento è rappresentato da quanto dichiarato dal teste che ha confermato il cap. 2 del ricorso, secondo cui Tes_3
il titolare della società resistente aveva dichiarato l'intento ritorsivo, dovendosi anche evidenziare la credibilità della conferma indiretta da parte del teste del cap. 3, legata alla
4 conoscenza (non usuale per chi non si occupa dell'ambito legislativo) circa la differenza di conseguenze del licenziamento illegittimo in ragione delle dimensioni dell'azienda non superiore a quindici dipendenti.
Vi sono, dunque, tutti gli elementi presuntivi per dichiarare il licenziamento nullo ex artt.
1324 e1345 c.c. per motivo illecito determinante, rappresentato dalla reazione ingiusta,
arbitraria e ritorsiva del datore di lavoro contro il lavoratore che aveva chiesto il pagamento delle differenze retributive.
In ordine alle conseguenze di tale pronuncia, deve trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 2 D. Lgs. 23/2015, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del
22.2.2024, trattandosi di assunzione successiva al 2015.
Non rilevano in senso decisivo, si aggiunge, i riferimenti della parte ricorrente all'art. 18
della legge 300/1970, atteso che vengono chiesti comunque la reintegrazione, il risarcimento del danno ed il versamento della contribuzione assistenziale e previdenziale, richiamandosi il principio per cui il Giudice deve dare - tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa,
desumibile dalla situazione dedotta in causa e del provvedimento richiesto in concreto - la giusta qualificazione giuridica ai fatti prospettati, anche in senso diverso all'inquadramento giuridico operato dalle parti, purché non pervenga ad una non consentita immutazione dei fatti prospettati dalle parti medesime (tra le tante, in merito, Cass. 14468/2009).
In via conseguenziale, deve essere ordinato al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, con condanna del datore di lavoro al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
(evidenziandosi che, nel caso in esame, il licenziamento è divenuto efficace da agosto 2025,
sicché allo stato non sono ancora decorsi cinque mesi), oltre interessi legali e rivalutazione
5 monetaria dalla data del licenziamento al soddisfo ex art. 429, comma 3, c.p.c. sulla somma progressivamente rivalutata [con riconoscimento d'ufficio, atteso che tali accessori sono inscindibili dal credito di lavoro, sicché vanno liquidati a prescindere da specifica domanda del lavoratore (cfr. Cass. Sez. Lav. 275/1996; Cass. SS. UU. 16036/2010 e Cass. Sez. Lav.
11235/2014: “Il cumulo tra interessi e risarcimento del danno da rivalutazione monetaria,
previsto dall'art. 429, terzo comma, c.p.c., trova applicazione anche nel caso di crediti
liquidati, ai sensi dell'art. 18 l. 20 maggio 1970 n. 300, a titolo di risarcimento del danno
da licenziamento illegittimo, i quali, sebbene non siano sinallagmaticamente collegati con
una prestazione lavorativa, rappresentano pur sempre l'utilità economica che da questa il
lavoratore avrebbe tratto ove la relativa esecuzione non gli fosse stata impedita
dall'ingiustificato recesso della controparte. Ne consegue che sia la rivalutazione monetaria
che gli interessi legali vanno attribuiti d'ufficio, con decorrenza dalla data del licenziamento
sulla somma capitale via via rivalutata”)].
Il datore di lavoro deve essere condannato al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il ricorso nei termini indicati e, per l'effetto, dichiara nullo il licenziamento impugnato, disponendo che la resistente provveda a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, di indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del 6 licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al soddisfo nei termini indicati in motivazione;
- condanna la società resistente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
- condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 4.630,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge,
con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 21.11.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3172/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Fagnano Castello, Piazzetta E. Parte_1
Barone n. 7, presso lo studio dell'Avv. Giulio Tarsitano che lo rappresenta e difende
- ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Fagnano Castello, Via Kennedy n.
8, presso lo studio dell'Avv. Eduardo Tarsitano che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: impugnazione licenziamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare
nullo, ai sensi dell'art. 1345 c.c., perché di natura ritorsiva, il licenziamento irrogato a
dall' con lettera partita il Parte_1 Controparte_1
3.07.2025 e per l'effetto ordinare, ex art. 18 L. 300/1970, la sua immediata reintegrazione
nel posto di lavoro precedentemente occupato e la sua condanna al versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali, nonché al risarcimento del danno nella misura di
cui all'art. 18 L. 300/1970 tenendo conto dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita
1 nell'ultima busta paga … corrispondente al livello 4 del CCNL di categoria o, in subordine,
dichiarare inefficace il licenziamento, o annullarlo, con le conseguenti statuizioni previste
art. 18 L. 300/1970 e, comunque, di legge;
in ogni caso con vittoria di spese di lite da
distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore anticipatario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… rigetto della domanda avanzata dal Parte_1
per essere infondata in fatto ed in diritto e, previa dichiarazione e statuizione della
legittimità del licenziamento opposto, condannarlo alle spese e competenze del presente
giudizio …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver lavorato alle dipendenze della parte resistente dal 13.8.2021, prima formalmente come apprendista-operaio, poi con la qualifica di operaio, livello 4 CCNL pubblici esercizi, con contratto a tempo pieno ed indeterminato;
che in realtà aveva esercitato le mansioni di barman, cassiere, addetto alla tavola calda, cameriere, addetto ai servizi telematici ed alla vendita di giornali ed altro in
San Marco Argentano, loc. Rossillo;
che aveva chiesto il pagamento di differenze retributive per il lavoro effettivamente svolto, con orario maggiore di quello contrattualmente previsto;
che era stato contattato da studio commerciale per conto del datore di lavoro per la transazione delle vertenza;
che la proposta avanzata dal datore di lavoro era stata rifiutata in quanto ritenuta non soddisfacente;
che per ritorsione il lavoratore era stato collocato coattivamente in ferie e poi, al termine del periodo imposto di ferie, era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo con provvedimento dell'1.7.2025, preceduto da messaggio whatsapp del datore di lavoro, con decorrenza dal 5.8.2025; che dopo il licenziamento il datore di lavoro aveva assunto altro dipendente per lo svolgimento delle mansioni del ricorrente e non vi era stata riduzione del personale;
che il licenziamento era nullo in quanto ritorsivo, essendo conseguente alla manifestazione del lavoratore di far valere i suoi diritti.
Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
2 La parte resistente si è costituita in giudizio opponendosi alle avverse argomentazioni ed affermando in particolare che non sussisteva alcun intento ritorsivo, come dimostrato dalla circostanza per cui altro lavoratore aveva formulato istanze analoghe al ricorrente senza essere licenziato;
che sussisteva il giustificato motivo oggettivo per il licenziamento, legato al calo di introiti o redditi nell'attività commerciale;
che non era stato possibile ricollocare il ricorrente in altre mansioni lavorative;
che l'assunzione di altro dipendente era avvenuta in mansioni diverse da quelle espletate dal ricorrente. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito della prova espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Vanno richiamati i principi per cui: “L'onere della prova del carattere ritorsivo del
licenziamento grava sul lavoratore, ben potendo, tuttavia, il giudice di merito valorizzare a
tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati
per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel
concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere
raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso” (così, tra le altre, Cass. Sez. Lav. 23583/2019).
La prima valutazione attiene al giustificato motivo oggettivo addotto, anche per la ragione per cui, per accordare la tutela prevista per il licenziamento nullo perché adottato per motivo illecito determinante ex artt. 1324 e1345 c.c., occorre che il provvedimento espulsivo sia
3 stato determinato esclusivamente da esso, sicché la nullità deve essere esclusa se con lo stesso concorra un motivo lecito.
Ebbene, il giustificato motivo oggettivo del licenziamento è manifestamente insussistente,
dovendosi considerare che la parte resistente non ha dimostrato alcuna riduzione del personale (indicata nel provvedimento di licenziamento) in conseguenza dell'asserita crisi economica e, in insanabile contraddizione con tale affermazione contenuta nel provvedimento di licenziamento, non ha contestato l'assunzione di altro dipendente dopo il licenziamento in mansioni che, oltretutto, potevano essere svolte dal ricorrente,
evidenziandosi che, peraltro, i testi e hanno affermato che il nuovo Tes_1 Tes_2
assunto svolge le stesse mansioni del ricorrente dopo il suo Persona_1
licenziamento.
Vi sono poi altri elementi presuntivi che concorrono a confermare il carattere ritorsivo del licenziamento.
Il primo elemento è costituito dal contesto temporale, atteso che il ricorrente ha chiesto il pagamento di differenze retributive nell'aprile 2025, è stato collocato coattivamente in ferie dal datore di lavoro subito dopo l'esito negativo del tentativo di accordo ed è stato licenziato in sostanziale continuità temporale alla fine delle ferie, sicché di fatto non è più tornato al lavoro dopo il tentativo infruttuoso di accordo sulla richiesta di pagamento di differenze retributive.
Il secondo elemento è legato proprio al collocamento forzato in ferie continuative per quasi due mesi, con provvedimento limitato al solo ricorrente, che non è stato motivato dal datore di lavoro e che appare evidentemente funzionalizzato al successivo licenziamento.
Il terzo elemento di fatto a sostegno del carattere ritorsivo del licenziamento è rappresentato da quanto dichiarato dal teste che ha confermato il cap. 2 del ricorso, secondo cui Tes_3
il titolare della società resistente aveva dichiarato l'intento ritorsivo, dovendosi anche evidenziare la credibilità della conferma indiretta da parte del teste del cap. 3, legata alla
4 conoscenza (non usuale per chi non si occupa dell'ambito legislativo) circa la differenza di conseguenze del licenziamento illegittimo in ragione delle dimensioni dell'azienda non superiore a quindici dipendenti.
Vi sono, dunque, tutti gli elementi presuntivi per dichiarare il licenziamento nullo ex artt.
1324 e1345 c.c. per motivo illecito determinante, rappresentato dalla reazione ingiusta,
arbitraria e ritorsiva del datore di lavoro contro il lavoratore che aveva chiesto il pagamento delle differenze retributive.
In ordine alle conseguenze di tale pronuncia, deve trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 2 D. Lgs. 23/2015, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del
22.2.2024, trattandosi di assunzione successiva al 2015.
Non rilevano in senso decisivo, si aggiunge, i riferimenti della parte ricorrente all'art. 18
della legge 300/1970, atteso che vengono chiesti comunque la reintegrazione, il risarcimento del danno ed il versamento della contribuzione assistenziale e previdenziale, richiamandosi il principio per cui il Giudice deve dare - tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa,
desumibile dalla situazione dedotta in causa e del provvedimento richiesto in concreto - la giusta qualificazione giuridica ai fatti prospettati, anche in senso diverso all'inquadramento giuridico operato dalle parti, purché non pervenga ad una non consentita immutazione dei fatti prospettati dalle parti medesime (tra le tante, in merito, Cass. 14468/2009).
In via conseguenziale, deve essere ordinato al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, con condanna del datore di lavoro al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
(evidenziandosi che, nel caso in esame, il licenziamento è divenuto efficace da agosto 2025,
sicché allo stato non sono ancora decorsi cinque mesi), oltre interessi legali e rivalutazione
5 monetaria dalla data del licenziamento al soddisfo ex art. 429, comma 3, c.p.c. sulla somma progressivamente rivalutata [con riconoscimento d'ufficio, atteso che tali accessori sono inscindibili dal credito di lavoro, sicché vanno liquidati a prescindere da specifica domanda del lavoratore (cfr. Cass. Sez. Lav. 275/1996; Cass. SS. UU. 16036/2010 e Cass. Sez. Lav.
11235/2014: “Il cumulo tra interessi e risarcimento del danno da rivalutazione monetaria,
previsto dall'art. 429, terzo comma, c.p.c., trova applicazione anche nel caso di crediti
liquidati, ai sensi dell'art. 18 l. 20 maggio 1970 n. 300, a titolo di risarcimento del danno
da licenziamento illegittimo, i quali, sebbene non siano sinallagmaticamente collegati con
una prestazione lavorativa, rappresentano pur sempre l'utilità economica che da questa il
lavoratore avrebbe tratto ove la relativa esecuzione non gli fosse stata impedita
dall'ingiustificato recesso della controparte. Ne consegue che sia la rivalutazione monetaria
che gli interessi legali vanno attribuiti d'ufficio, con decorrenza dalla data del licenziamento
sulla somma capitale via via rivalutata”)].
Il datore di lavoro deve essere condannato al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il ricorso nei termini indicati e, per l'effetto, dichiara nullo il licenziamento impugnato, disponendo che la resistente provveda a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, di indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del 6 licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al soddisfo nei termini indicati in motivazione;
- condanna la società resistente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
- condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 4.630,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge,
con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 21.11.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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