Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N° 722/23 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 21 gennaio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 722/23 R.G.L. e vertente
TRA in persona del Presidente, Parte_1
(c.f. ), con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, rappresentato e di- P.IVA_1 feso, anche disgiuntamente, dalle avv. Michela Foti (c.f. – C.F._1 E
– fax 090 5724777) e Maria Cammaroto Email_1
(c.f. – t) dell'av- C.F._2 Email_3 vocatura dell'Istituto, e con loro elettivamente domiciliato anche in Messina Via
Armeria 1 -Appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...] e resi- Controparte_1 dente a Capo D'Orlando via Trazzera Marina 527, c.f. , elettiva- C.F._3 mente domiciliata in Brolo, via C Colombo, 5, presso lo studio dell'avv. Carmela
Bonina, (c.f. ; fax 0941561465; pec iuffre.- C.F._4 Email_4 it) che la rappresenta e difende - Appellata
OGGETTO: ripetizione di indebito- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1620 pronunciata in data 8 settembre 2023
CONCLUSIONI
1) Accertata la fondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 22 d.l. 7/70 Pt_1 conv. l. 83/70, dichiarare controparte decaduta dal diritto e dalla azione tesa alla iscrizione nelle liste dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per gli anni
2011, 2012 e 2013 e per l'effetto l'improponibilità e/o l'inammissibilità della relativa domanda;
2) In ogni caso, rigettare le domande proposte da controparte nei confronti dell' 3) dichiarare che controparte è tenuta alla restituzione Pt_1 dell'importo di cui alle note atto del 15.04.2015 ovvero di € 515,38 e di €
1.942,90; 4) con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese del doppio grado
rigettare l'appello con conferma della sentenza impugnata e vittoria di CP_1 spese e compensi da distrarre in favore della procuratrice anticipataria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti depositato il 21 dicembre 2017,
premesso di avere lavorato quale bracciante alle di- Controparte_1 pendenze del consorzio PAC di Capo d'Orlando per 102 giornate negli anni dal
2011 al 2013 e che le venivano conseguentemente erogate le prestazioni cui aveva diritto, lamentava che l con note del 15 aprile 2015, le aveva chiesto la resti- Pt_1 tuzione di 515,38 euro erogate a titolo di disoccupazione agricola 2012 e 1.942,90 per disoccupazione agricola 2013, essendo stata ella cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli per disconoscimento dei rapporto lavorativo. Chiedeva dichia- rarsi nulla dovuto all'istituto.
Nella resistenza dell espletata prova per testi, con sentenza n° 1620 Pt_1 pronunciata in data 8 settembre 2023 il giudice di primo grado ha annullato le richieste di ripetizione condannando l a reiscrivere la negli elenchi, Pt_1 CP_1 restituirle ogni somma eventualmente trattenuta e rimborsarle le spese di lite.
L ha proposto appello con ricorso depositato in data 1 ottobre 2023. Nella Pt_1 resistenza di , depositate note di trattazione scritta entro il 21 gennaio 2025, CP_1 la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha dedotto nel ricorso introduttivo che la cancellazione dagli elenchi CP_1 non le era stata mai comunicata, e comunque invocava l'applicazione dell'art. 52 legge 88/1989 allegando la propria buona fede.
L ha però eccepito in primo luogo l'avvenuta comunicazione della Pt_1 cancellazione attraverso la pubblicazione ai sensi dell'art. 38 comma 6 D.L.
98/2011 del secondo e terzo elenco di variazione 2014, rispettivamente dal 15 al
30 settembre e dal 15 dicembre 2014 al 10 gennaio 2015. Ha dunque invocato la decadenza ai sensi dell'art. 22 D.L. 7/1970, segnalandone l'efficacia sostanziale e la conseguente preclusione in capo alla controparte del diritto di provare l'effettiva sussistenza dei rapporti cancellati.
Il tribunale ha rigettato l'eccezione preliminare ritenendo che l non avrebbe Pt_1
"prodotto documentazione idonea a provare la data effettiva della cancellazione…
(tale) non potendosi considerare… la documentazione versata in atti, priva di sottoscrizione". Ha dunque concluso che manca il dies a quo dal quale fare decorrere la decadenza.
Con l'atto di appello l evidenzia in primo luogo di avere prodotto già in Pt_1 primo grado i due elenchi di variazione trimestrale 2014 in cui si dà atto della
Pag. 2 di 4 cancellazione della e l'attestazione della pubblicazione sul sito internet CP_1 dell come previsto dalla normativa applicabile ratione temporis, certificata Pt_1 dalla direttrice provinciale con sottoscrizione a mezzo stampa (art. 3 comma 2 D.
Lgs. 39/1993) su altra copia del frontespizio dell'elenco.
La appellata ribatte che l'elenco con frontespizio non sottoscritto e il frontespizio con attestazione sono fra loro incompatibili, in quanto difformi, e che comunque l'attestazione di pubblicazione è posta al di sotto della firma elettronica del direttore di sede, sicchè non vi sarebbe alcuna certezza sull'effettiva pubblicazione.
Il fatto della pubblicazione per il periodo previsto dalla legge costituisce allegazione specifica, rispetto alla quale la aveva onere di altrettanto CP_1 puntuale controdeduzione. Ella contesta semmai l'idoneità in astratto della produzione a fornire la prova di quanto dedotto in ordine alla conoscenza del provvedimento di cancellazione. La stessa lavoratrice ammette che la giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. lav. 271/24) ha specificato che la dicitura relativa al periodo di pubblicazione, anche se non sottoscritta, ha valore di rappresentazione meccanica ai sensi dell'art. 2712 c.c.: in questa sede la appellata dichiara di disconoscere il documento, ma lo fa con formule di stile ("contesta tale dicitura, ribadendo che non vi è prova della pubblicazione del secondo e terzo elenco di variazione 2014 e soprattutto della data di pubblicazione").
Il disconoscimento deve essere innanzitutto tempestivo (per tutte Cass. Sez. II
5755/2023), valendo il medesimo onere previsto dall'art. 157 comma 2 c.p.c. per i rilievi relativi al difetto di forma degli atti processuali. Agli atti processuali del primo grado non vi è traccia di disconoscimento, né la lavoratrice tenta anche solo di affermare di averlo fatto nel primo atto difensivo successivo alla costituzione dell essendosi ella alla prima udienza limitata a negare la decadenza e a Pt_1 chiedere i mezzi istruttori. Resta a questo punto assorbito l'ulteriore problema della genericità del disconoscimento formulato dalla in questa sede. CP_1
Si deve pertanto concludere che, a decorrere rispettivamente dall'1 ottobre 2014
e dal'11 gennaio 2015, la appellata aveva l'onere di impugnare amministrativamente nei termini di legge le cancellazioni contenute nel secondo e terzo elenco in variazione. Ella nemmeno tenta di contestare di avere omesso l'impugnazione, e non può pertanto provare l'effettività del rapporto. Resta a questo punto assorbita ogni valutazione sull'istruzione svolta in primo grado.
In questa sede la ripropone le tesi della genericità delle lettere di CP_1 indebito, che inficerebbe la legittimità dell'intera procedura di ripetizione. Ella non riproduce tuttavia in questo giudizio i due atti, e a dire il vero nemmeno risulta con certezza che li abbia prodotti in primo grado. È a questo punto presumibile, secondo nozione di comune esperienza e facendo riferimento ai
Pag. 3 di 4 numerosissimi analoghi precedenti trattati da questa Corte, che il testo delle lettere di ripetizione fosse quello standard con l'indicazione dei periodi titoli e importi delle erogazioni, come peraltro deve evincersi già solo dal riassunto che la lavoratrice ne ha fatto nel ricorso introduttivo. L ben poteva inoltre Pt_1 specificare ulteriormente in sede contenziosa la pretesa, come ha fatto costituendosi in primo grado.
La appellata si astiene poi dal riproporre la manifestamente infondata eccezione e di applicabilità dell'art. 52 legge 88/1989 (riguardante le pensioni e non le prestazioni temporanee).
L'appello è dunque fondato e la domanda proposta in primo grado va rigettata.
La appellata ha autocertificato in primo grado le condizioni economiche per l'esonero dalle spese ai sensi dell'art. 152 att. c.p.c. e non ha comunicato variazioni reddituali.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 1 ottobre 2023 dall
[...] contro , Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1620 pronunciata in data 8 settembre 2023, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande della senza assoggettarla all'onere delle spese di lite. CP_1
Messina 22 gennaio 2025 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)
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