Articolo 352 del Codice della navigazione
Articolo 347 bisArticolo 353
Versione
21 aprile 1942
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Versione
1 giugno 1982
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Versione
12 marzo 1987
Art. 352.
(Indennita' in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato).

In caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato, e' dovuta all'arruolato un'indennita' nella misura stabilita dall'articolo precedente, salvo che la risoluzione avvenga per fatto imputabile all'arruolato stesso.
(31) ((37)) --------------- AGGIORNAMENTO (31)
La L. 29 maggio 1982, n. 297 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le indennita' di cui agli articoli 351 , 352 , 919 e 920 del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall' articolo 2120 del codice civile ." --------------- AGGIORNAMENTO (37)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio - 2 marzo 1987, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 11/3/1987, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennita' di anzianita' nel caso in cui la risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato avvenga per fatto imputabile all'arruolato.
Entrata in vigore il 12 marzo 1987
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