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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/06/2025, n. 9685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9685 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 55494/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 55494/2018 promossa da:
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso, Parte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura di Stato parte opponente contro in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Umberto Papa parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di trattazione autorizzate depositata in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. deducendo di essere cessionaria di una serie di Controparte_1
crediti vantati da alcune società cedenti nei confronti del , Parte_1
richiamando una serie di fatture asseritamente non pagate dall'Amministrazione statale, ricorreva in via monitoria il Tribunale di Roma chiedendo l'ingiunzione del di pagare l'importo di Euro 1.404.156,67, oltre Parte_1
interessi di mora al tasso previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 231/2002. In accoglimento della domanda monitoria, il Tribunale di Roma emetteva decreto ingiuntivo n.
Pag. 1 di 9 13959/2018, RG. n. 38889/2018.
1.2.Con atto di citazione notificato il 11.8.2018 il ha Parte_1
proposto opposizione avverso il predetto decreto, sollevando le seguenti eccezioni.
1.3.L'Amministrazione opponente ha eccepito, anzitutto, la nullità ed infondatezza del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo per difetto di prova scritta del credito ingiunto. In particolare, ha dedotto l'assenza di una specifica indicazione dei rapporti sostanziali costituenti la fonte degli asseriti crediti. Sul punto, ha aggiunto che parte ricorrente si è limitata ad individuare l'asserito credito mediante un mero riferimento alla sola parte debitrice (le articolazioni territoriali del ), ossia attraverso un profilo soggettivo e Parte_1
non oggettivo.
1.4.Inoltre, ha sollevato eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Roma ex art. 25 c.p.c. in favore, invece, dei Tribunali di Ancona, Bari, Bologna,
Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano,
Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Torino, Trento, Bolzano,
Trieste o Venezia, quali fori del luogo in cui è sorta l'obbligazione contrattuale di fornitura, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., oppure il Tribunale di Milano, quale forum destinatae solutionis, in particolare foro della Tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., dell'art. 1182 comma 3, c. c. e delle norme di contabilità pubblica di cui agli artt. 54, RD n. 2440/1923, ed agli artt. 278, lett. d), 287 e 407 del RD n. 827/1924.
1.5.Parte opponente ha specificato che trattandosi di una causa di responsabilità contrattuale, la competenza territoriale deve essere determinata tenuto conto del luogo in cui è sorta l'obbligazione, ossia il luogo in cui l'amministrazione ordinante avrebbe ricevuto notizia dell'accettazione da parte dell'operatore economico del proprio ordine di fornitura ovvero del luogo in cui ha sede la
Tesoreria dello Stato competente per il pagamento, da individuare tenendo conto della sede del creditore attuale, ovvero Milano.
Pag. 2 di 9 1.6.Parte opponente ha dedotto, inoltre, la violazione del principio del divieto del ne bis in idem, essendo il credito già compreso in una precedente domanda monitoria, proposta avanti al Tribunale di Roma, accolta con decreto ingiuntivo n. 7579/2018, R.G. 4720/2018, con opposizione rubricato al n. R.G. 36621/18.
Ha chiesto, quindi, in subordine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, la riunione del presente procedimento all'opposizione R.G. n. 36621/18.
1.7.Parte opponente ha sollevato altresì eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale o, in subordine, decennale dei crediti asseriti non risultando atti interruttivi della prescrizione, successivi alla loro maturazione;
nonché carenza di legittimazione attiva di in difetto di prova Controparte_1
dell'adesione dei dipartimenti ministeriali agli atti di cessione dei crediti oggetto di ingiunzione.
1.8.Infine, ha dedotto il difetto di legittimazione attiva di Parte_2
in quanto, dal combinato disposto degli artt. 70 R.D. 2440/1923 e 9, all. E, L.
2248/1865 - recanti norme per la cessione dei crediti nei confronti di un soggetto pubblico al di fuori dei casi in cui detto credito origini dall'esecuzione di appalti, forniture o servizi affidati in regime di evidenza pubblica – sarebbe stata necessaria un'accettazione della cessione da parte dell'Amministrazione ceduta e non solo una notificazione della stessa.
1.9.Ha rassegnato, dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia Codesto Ill.mo
Tribunale di Roma - accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o la nullità e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto (n. 13959/2018 del 20/06/2018 n.
r.g. 38889/2018, emesso dal Tribunale di Roma) per nullità del ricorso per decreto ingiuntivo;
- in subordine, dichiarare nullo, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per incompetenza territoriale del Tribunale di Roma per l'essere competenti i Tribunali di
L'Aquila, Potenza, Reggio di Calabria, Napoli, Bologna, Trieste, Genova, Milano, Brescia,
Ancona, Torino, Bari, Lecce, Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Firenze, Bolzano,
Perugia, Trento e/o Venezia. - in ulteriore subordine, dichiarare nullo, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per inammissibilità, improponibilità e/o infondatezza
Pag. 3 di 9 dell'avversaria domanda monitoria, per i motivi supra svolti”.
1.10.Si è costituita in giudizio l'opposta Controparte_1
contestando in fatto e in diritto le deduzioni di parte opponente.
1.11. ha rilevato di aver prodotto tutte le fatture azionate Controparte_1
nonché tutti gli atti di cessione dei crediti menzionati nel ricorso monitorio e, dunque, e ha dedotto di aver correttamente adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante, chiedendo per tale ragione il rigetto dell'eccezione di nullità formulata da controparte.
1.12.Relativamente all'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, parte opposta ha rilevato che il credito vantato è relativo agli interessi di mora, quale obbligazione di natura accessoria del credito sorta per il ritardato pagamento delle forniture eseguite da alcune società creditrici e cedenti (Acea
Ato 2 S.p.A., Acea Energia S.p.A., Enel S.p.A., Eni S.p.A., Engie CP_2
e , le quali CP_3 Controparte_4 CP_5
avrebbero tutte sede a Roma. Ha contestato, inoltre, la genericità dell'eccezione di incompetenza articolata dal poiché controparte non avrebbe Parte_1
contestato in maniera articolata ed esaustiva la competenza territoriale dell'adito
Tribunale rispetto ai molteplici rapporti obbligatori oggetto di causa.
1.13.Quanto all'asserita violazione del principio del ne bis in idem, parte opposta ha rilevato che si tratta di crediti diversi sorti da titoli diversi come dovrebbe evincersi dagli estremi delle fatture menzionate negli estratti conto prodotti nei due ricorsi monitori.
1.14.Rispetto all'invocata prescrizione del credito, infine, parte opposta ha, invece, specificato che il relativo termine sarebbe stato interrotto nei termini mediante l'invio dei solleciti di pagamento a mezzo di raccomandate a/r e p.e.c. prodotte in sede monitoria.
1.15. ha, infine, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_3
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE E
NEL MERITO: rigettare la proposta opposizione ed ogni domanda avversaria, perché
Pag. 4 di 9 infondate in fatto ed in diritto;
per l'effetto, a seguito dei pagamenti medio tempore intervenuti, condannare il (P.IVA. , in persona del e Parte_1 P.IVA_1 CP_6
legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Parte_4
dell'importo residuo di € 123.253,43 (cfr. doc. 19), su maggiori € 1.404.156,67 azionati in monitorio, o della maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre agli ulteriori interessi legali residui, da calcolarsi sull'importo originario ingiunto di € 1.404.156,67, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ. e quindi da determinarsi al saggio di cui all'art. 5 del
D.Lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di deposito del ricorso monitorio (6 giugno 2018), fatti salvi i limiti previsti dall'art. 1283 cod. civ. (quantificati in € 164.331,34, alla data del 18 novembre 2024, anche considerati i pagamenti parziali eseguiti ed imputati a tale titolo per € 65.903,95 su maggiori € 230.235,29 dovuti – cfr. doc. 20). IN VIA
SUBORDINATA: condannare il (P.IVA. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, all'immediato pagamento di ogni somma dovuta alla convenuta - opposta, fosse anche in virtù di indebito arricchimento. IN
OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di giudizio, sia quelli liquidati con il decreto ingiuntivo opposto, sia quelli della fase di opposizione a decreto ingiuntivo, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (15%) e ss.mm.ii. (cfr.
D.M. 13 agosto 2022, n. 147), ad I.V.A., al contributo previdenziale forense ed alle successive occorrenti”.
2.Deve preliminarmente esaminarsi la sollevata eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale in favore dei Tribunali di Ancona, Bari, Bologna,
Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano,
Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Torino, Trento, Bolzano,
Trieste, Venezia ovvero, alternativamente, del Tribunale di Milano.
2.1.Invero, nelle controversie in cui è parte una Pubblica Amministrazione trova applicazione l'art. 25 c.p.c. nonché degli artt. 6 e 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n.
1611, di natura generale e inderogabile. Sulla scorta di tali disposizioni, pertanto, il foro erariale ex lege inderogabile viene così regolato “Per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza
Pag. 5 di 9 e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda”.
2.2.Come è noto, nelle controversie in cui sia parte una Amministrazione dello
Stato l'art. 25 c.p.c. prevede un'eccezione rispetto ai fori generali e, richiamando quanto disposto dall'art. 6 R.D. n. 1611/1933, dispone che il Giudice competente sia quello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello
Stato nel cui distretto si trova il Giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Ove l'Amministrazione sia convenuta, l'individuazione del distretto e dunque del Giudice competente è operata con riferimento al Giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione (o in cui si trova la cosa mobile od immobile oggetto della domanda).
2.3.Come evidenziato di recente anche dalla giurisprudenza di legittimità “mentre per gli enti pubblici non statali, le norme di contabilità si limitano ad individuare direttamente, sul piano sostanziale, il luogo dell'adempimento dell'obbligazione (per modo che la regola processuale di attribuzione della competenza per territorio in ordine all'azione di adempimento si determina, per così dire, in via secondaria e indiretta, mediante applicazione dei criteri di collegamento alternativi e derogabili già fissati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.: Cass.
18/06/2020, n. 11781; Cass. 12/01/2015, n. 270; Cass. 08/02/2007, n. 2758), invece, con riguardo alle amministrazioni dello Stato, le norme di contabilità non solo individuano il luogo di adempimento dell'obbligazione ma concorrono a fissare, in via diretta,
i criteri inderogabili di collegamento in base ai quali si determina il distretto del giudice territorialmente competente per la domanda proposta (art.25, secondo periodo c.p.c.), quest'ultimo, dunque, va identificato nel giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato che opera nel distretto in cui è sorta l'obbligazione o deve avvenire
l'adempimento o, più in generale, si trova la cosa oggetto della domanda, la cui competenza per territorio, integrando competenza del foro erariale, va qualificata come funzionale e
Pag. 6 di 9 inderogabile (cfr. già Cass. 22/07/2004, n. 13796 e, più recentemente, Cass.
26/11/2020, n. 26883)” (Cass. sez. VI -3, n. 32766/2022).
2.5.Con riferimento al foro contrattuale, l'obbligazione in questione deve ritenersi sorta, a mente dell'art. 1326 c.c., nel luogo in cui l'Amministrazione ordinante ha ricevuto notizia dell'accettazione da parte dell'operatore economico del proprio ordine di fornitura ovvero nel luogo in cui si sarebbe formato il vincolo negoziale tra l'Amministrazione e le società cedenti i crediti in contestazione e quindi con riferimento al caso di specie con riferimento la competenza va individuata rispetto a ciascuna articolazione.
2.6. In applicazione di tale criterio sarebbero competenti a seconda del credito vantato, il Tribunale di L'Aquila, Potenza, Reggio di Calabria, Napoli, Bologna,
Trieste, Genova, Milano, Brescia, Ancona, Torino, Bari, Lecce, Cagliari,
Catania, Messina, Palermo, Firenze, Bolzano, Perugia, Trento e quello di
Venezia.
2.5.Va osservato che, quanto al locus destinatae solutionis, trattandosi di obbligazione pecuniarie gravanti sull'Amministrazione statale, le disposizioni di cui all'art. 1182 c.c. devono essere lette in combinato disposto con la disciplina speciale dettata dalla normativa di contabilità di stato (in particolare, artt. 278, lett. d), 287 e 407 RD n. 827/1924) tesa a favorire l'equilibrata distribuzione a livello territoriale dei pagamenti delle obbligazioni pecuniarie gravanti sulla
Pubblica Amministrazione così che “la competenza per territorio, in ipotesi di domanda di pagamento di somma di danaro proposta nei confronti di una pubblica amministrazione, è attribuita - in virtù del combinato disposto dell'art. 1182 c.c. , comma 4, R.D. n. 2440 del
1923, art. 54, R.D. n. 827 del 1924, art. 278, lett. d, artt. 287 e 407 - all'autorità giudiziaria del luogo, in cui ha sede la sezione di Tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato (Cass. 01/03/1996, n. 1610; Cass. 10/07/2003, n. 10902; Cass. civ., Sez.
3, 09/04/2001, n. 5270).” (Cass. sez. III, n. 17399/2007).
2.6.Ne deriva che la proposizione della domanda giudiziale deve avvenire dinnanzi al giudice del luogo in cui ha sede la sezione di tesoreria nella cui
Pag. 7 di 9 circoscrizione è domiciliata parte opposta.
2.7.In tal senso in fattispecie non dissimile, la Corte di legittimità ha rilevato che
“con particolare riferimento al criterio del luogo in cui deve eseguirsi la prestazione, nelle controversie relative a debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni trova applicazione il principio più volte enunciato da questa Corte (cfr. Cass. n. 9130 del 2016, n. 2265 del
2012, n. 17411 del 2007, n. 10902 del 2003, n. 5270 del 2001, n. 3540 del 2000, n.
1610 del 1996, e - relativamente alle obbligazioni nascenti da fatto illecito - Cass. n. 18287 del 2015) secondo cui il luogo del pagamento - e, di conseguenza, il forum destinatae solutionis
- si determina non in applicazione dell'art. 1182 cod. civ., bensì in applicazione delle norme di contabilità pubblica e, quindi, con riferimento alla sede della Tesoreria deputata al pagamento;
questa, in virtù del combinato disposto dall'art. 1182, quarto comma, cod. civ.,
r.d. n. 2440 del 1923, art. 54, r.d. n. 827 del 1924, art. 278, lett. d, artt. 287 e 407, è la Sezione di Tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato”, precisando che
“non è in contrasto con tale conclusione il precedente, evocato nell'ordinanza del giudice lombardo, di Cass. n. 32766 dell'8 novembre 2022, relativo a fattispecie analoga, essendosi in esso affermata la competenza del Tribunale di Roma in considerazione del fatto che
l'amministrazione convenuta era la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha un'unica
Tesoreria di riferimento a Roma, a differenza del , che è dotato di Controparte_7
più sezioni di Tesoreria provinciale, che di volta in volta sono incaricate dei pagamenti da effettuare ai diversi creditori” (Cass. sez. III, n. 31119/2024).
2.8. Va ulteriormente precisato, come precipitato delle superiori considerazioni, che, è inapplicabile, nella fattispecie portata all'odierno vaglio di questo Giudice,
l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la competenza territoriale in caso di cessione del credito troverebbe un diverso radicamento a seconda che la cessione sia precedente o successiva alla sua esigibilità, dovendo radicarsi in ogni caso nel luogo in cui l'obbligazione deve essere soddisfatta (locus destinatae solutionis) ovvero nel caso di specie il luogo dove è domiciliata
[...]
che assume di essere creditore, ovvero Milano. CP_1
2.9. Posto che questo Tribunale non risulta competente in applicazione di
Pag. 8 di 9 alcuno dei criteri indicati, deve, pertanto, dichiararsi incompetente.
2.10.Alla luce del principio di buon andamento declinato - per ciò che qui interessa - in termini di equilibrata distribuzione a livello territoriale dei pagamenti delle obbligazioni pecuniarie gravanti sulla Pubblica
Amministrazione, sussiste l'esigenza di garantire un collegamento territoriale certo con l' tenuta ad erogare l'importo dovuto Controparte_8
dall'Amministrazione, motivo per cui si ritiene che debba dirsi competente il
Giudice del luogo in cui ha sede l'Ufficio corrispondente alla Controparte_8
sede del creditore attuale (cessionario), nel caso di specie, Milano, competente rispetto a tutti i crediti fatti valere.
2.11.Considerate le particolari ragioni del decidere e tenuto conto dei mutamenti giurisprudenziali intervenuti dall'instaurazione del presente giudizio, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 55494/2018 dell'intestato Tribunale, dichiara l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Milano, assegnando il termine di 15 giorni per la riassunzione dinnanzi allo stesso;
spese compensate;
Così è deciso in data 27.06.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 55494/2018 promossa da:
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso, Parte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura di Stato parte opponente contro in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Umberto Papa parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di trattazione autorizzate depositata in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. deducendo di essere cessionaria di una serie di Controparte_1
crediti vantati da alcune società cedenti nei confronti del , Parte_1
richiamando una serie di fatture asseritamente non pagate dall'Amministrazione statale, ricorreva in via monitoria il Tribunale di Roma chiedendo l'ingiunzione del di pagare l'importo di Euro 1.404.156,67, oltre Parte_1
interessi di mora al tasso previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 231/2002. In accoglimento della domanda monitoria, il Tribunale di Roma emetteva decreto ingiuntivo n.
Pag. 1 di 9 13959/2018, RG. n. 38889/2018.
1.2.Con atto di citazione notificato il 11.8.2018 il ha Parte_1
proposto opposizione avverso il predetto decreto, sollevando le seguenti eccezioni.
1.3.L'Amministrazione opponente ha eccepito, anzitutto, la nullità ed infondatezza del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo per difetto di prova scritta del credito ingiunto. In particolare, ha dedotto l'assenza di una specifica indicazione dei rapporti sostanziali costituenti la fonte degli asseriti crediti. Sul punto, ha aggiunto che parte ricorrente si è limitata ad individuare l'asserito credito mediante un mero riferimento alla sola parte debitrice (le articolazioni territoriali del ), ossia attraverso un profilo soggettivo e Parte_1
non oggettivo.
1.4.Inoltre, ha sollevato eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Roma ex art. 25 c.p.c. in favore, invece, dei Tribunali di Ancona, Bari, Bologna,
Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano,
Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Torino, Trento, Bolzano,
Trieste o Venezia, quali fori del luogo in cui è sorta l'obbligazione contrattuale di fornitura, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., oppure il Tribunale di Milano, quale forum destinatae solutionis, in particolare foro della Tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., dell'art. 1182 comma 3, c. c. e delle norme di contabilità pubblica di cui agli artt. 54, RD n. 2440/1923, ed agli artt. 278, lett. d), 287 e 407 del RD n. 827/1924.
1.5.Parte opponente ha specificato che trattandosi di una causa di responsabilità contrattuale, la competenza territoriale deve essere determinata tenuto conto del luogo in cui è sorta l'obbligazione, ossia il luogo in cui l'amministrazione ordinante avrebbe ricevuto notizia dell'accettazione da parte dell'operatore economico del proprio ordine di fornitura ovvero del luogo in cui ha sede la
Tesoreria dello Stato competente per il pagamento, da individuare tenendo conto della sede del creditore attuale, ovvero Milano.
Pag. 2 di 9 1.6.Parte opponente ha dedotto, inoltre, la violazione del principio del divieto del ne bis in idem, essendo il credito già compreso in una precedente domanda monitoria, proposta avanti al Tribunale di Roma, accolta con decreto ingiuntivo n. 7579/2018, R.G. 4720/2018, con opposizione rubricato al n. R.G. 36621/18.
Ha chiesto, quindi, in subordine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, la riunione del presente procedimento all'opposizione R.G. n. 36621/18.
1.7.Parte opponente ha sollevato altresì eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale o, in subordine, decennale dei crediti asseriti non risultando atti interruttivi della prescrizione, successivi alla loro maturazione;
nonché carenza di legittimazione attiva di in difetto di prova Controparte_1
dell'adesione dei dipartimenti ministeriali agli atti di cessione dei crediti oggetto di ingiunzione.
1.8.Infine, ha dedotto il difetto di legittimazione attiva di Parte_2
in quanto, dal combinato disposto degli artt. 70 R.D. 2440/1923 e 9, all. E, L.
2248/1865 - recanti norme per la cessione dei crediti nei confronti di un soggetto pubblico al di fuori dei casi in cui detto credito origini dall'esecuzione di appalti, forniture o servizi affidati in regime di evidenza pubblica – sarebbe stata necessaria un'accettazione della cessione da parte dell'Amministrazione ceduta e non solo una notificazione della stessa.
1.9.Ha rassegnato, dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia Codesto Ill.mo
Tribunale di Roma - accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o la nullità e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto (n. 13959/2018 del 20/06/2018 n.
r.g. 38889/2018, emesso dal Tribunale di Roma) per nullità del ricorso per decreto ingiuntivo;
- in subordine, dichiarare nullo, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per incompetenza territoriale del Tribunale di Roma per l'essere competenti i Tribunali di
L'Aquila, Potenza, Reggio di Calabria, Napoli, Bologna, Trieste, Genova, Milano, Brescia,
Ancona, Torino, Bari, Lecce, Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Firenze, Bolzano,
Perugia, Trento e/o Venezia. - in ulteriore subordine, dichiarare nullo, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per inammissibilità, improponibilità e/o infondatezza
Pag. 3 di 9 dell'avversaria domanda monitoria, per i motivi supra svolti”.
1.10.Si è costituita in giudizio l'opposta Controparte_1
contestando in fatto e in diritto le deduzioni di parte opponente.
1.11. ha rilevato di aver prodotto tutte le fatture azionate Controparte_1
nonché tutti gli atti di cessione dei crediti menzionati nel ricorso monitorio e, dunque, e ha dedotto di aver correttamente adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante, chiedendo per tale ragione il rigetto dell'eccezione di nullità formulata da controparte.
1.12.Relativamente all'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, parte opposta ha rilevato che il credito vantato è relativo agli interessi di mora, quale obbligazione di natura accessoria del credito sorta per il ritardato pagamento delle forniture eseguite da alcune società creditrici e cedenti (Acea
Ato 2 S.p.A., Acea Energia S.p.A., Enel S.p.A., Eni S.p.A., Engie CP_2
e , le quali CP_3 Controparte_4 CP_5
avrebbero tutte sede a Roma. Ha contestato, inoltre, la genericità dell'eccezione di incompetenza articolata dal poiché controparte non avrebbe Parte_1
contestato in maniera articolata ed esaustiva la competenza territoriale dell'adito
Tribunale rispetto ai molteplici rapporti obbligatori oggetto di causa.
1.13.Quanto all'asserita violazione del principio del ne bis in idem, parte opposta ha rilevato che si tratta di crediti diversi sorti da titoli diversi come dovrebbe evincersi dagli estremi delle fatture menzionate negli estratti conto prodotti nei due ricorsi monitori.
1.14.Rispetto all'invocata prescrizione del credito, infine, parte opposta ha, invece, specificato che il relativo termine sarebbe stato interrotto nei termini mediante l'invio dei solleciti di pagamento a mezzo di raccomandate a/r e p.e.c. prodotte in sede monitoria.
1.15. ha, infine, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_3
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE E
NEL MERITO: rigettare la proposta opposizione ed ogni domanda avversaria, perché
Pag. 4 di 9 infondate in fatto ed in diritto;
per l'effetto, a seguito dei pagamenti medio tempore intervenuti, condannare il (P.IVA. , in persona del e Parte_1 P.IVA_1 CP_6
legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Parte_4
dell'importo residuo di € 123.253,43 (cfr. doc. 19), su maggiori € 1.404.156,67 azionati in monitorio, o della maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre agli ulteriori interessi legali residui, da calcolarsi sull'importo originario ingiunto di € 1.404.156,67, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ. e quindi da determinarsi al saggio di cui all'art. 5 del
D.Lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di deposito del ricorso monitorio (6 giugno 2018), fatti salvi i limiti previsti dall'art. 1283 cod. civ. (quantificati in € 164.331,34, alla data del 18 novembre 2024, anche considerati i pagamenti parziali eseguiti ed imputati a tale titolo per € 65.903,95 su maggiori € 230.235,29 dovuti – cfr. doc. 20). IN VIA
SUBORDINATA: condannare il (P.IVA. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, all'immediato pagamento di ogni somma dovuta alla convenuta - opposta, fosse anche in virtù di indebito arricchimento. IN
OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di giudizio, sia quelli liquidati con il decreto ingiuntivo opposto, sia quelli della fase di opposizione a decreto ingiuntivo, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (15%) e ss.mm.ii. (cfr.
D.M. 13 agosto 2022, n. 147), ad I.V.A., al contributo previdenziale forense ed alle successive occorrenti”.
2.Deve preliminarmente esaminarsi la sollevata eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale in favore dei Tribunali di Ancona, Bari, Bologna,
Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano,
Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Torino, Trento, Bolzano,
Trieste, Venezia ovvero, alternativamente, del Tribunale di Milano.
2.1.Invero, nelle controversie in cui è parte una Pubblica Amministrazione trova applicazione l'art. 25 c.p.c. nonché degli artt. 6 e 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n.
1611, di natura generale e inderogabile. Sulla scorta di tali disposizioni, pertanto, il foro erariale ex lege inderogabile viene così regolato “Per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza
Pag. 5 di 9 e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda”.
2.2.Come è noto, nelle controversie in cui sia parte una Amministrazione dello
Stato l'art. 25 c.p.c. prevede un'eccezione rispetto ai fori generali e, richiamando quanto disposto dall'art. 6 R.D. n. 1611/1933, dispone che il Giudice competente sia quello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello
Stato nel cui distretto si trova il Giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Ove l'Amministrazione sia convenuta, l'individuazione del distretto e dunque del Giudice competente è operata con riferimento al Giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione (o in cui si trova la cosa mobile od immobile oggetto della domanda).
2.3.Come evidenziato di recente anche dalla giurisprudenza di legittimità “mentre per gli enti pubblici non statali, le norme di contabilità si limitano ad individuare direttamente, sul piano sostanziale, il luogo dell'adempimento dell'obbligazione (per modo che la regola processuale di attribuzione della competenza per territorio in ordine all'azione di adempimento si determina, per così dire, in via secondaria e indiretta, mediante applicazione dei criteri di collegamento alternativi e derogabili già fissati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.: Cass.
18/06/2020, n. 11781; Cass. 12/01/2015, n. 270; Cass. 08/02/2007, n. 2758), invece, con riguardo alle amministrazioni dello Stato, le norme di contabilità non solo individuano il luogo di adempimento dell'obbligazione ma concorrono a fissare, in via diretta,
i criteri inderogabili di collegamento in base ai quali si determina il distretto del giudice territorialmente competente per la domanda proposta (art.25, secondo periodo c.p.c.), quest'ultimo, dunque, va identificato nel giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato che opera nel distretto in cui è sorta l'obbligazione o deve avvenire
l'adempimento o, più in generale, si trova la cosa oggetto della domanda, la cui competenza per territorio, integrando competenza del foro erariale, va qualificata come funzionale e
Pag. 6 di 9 inderogabile (cfr. già Cass. 22/07/2004, n. 13796 e, più recentemente, Cass.
26/11/2020, n. 26883)” (Cass. sez. VI -3, n. 32766/2022).
2.5.Con riferimento al foro contrattuale, l'obbligazione in questione deve ritenersi sorta, a mente dell'art. 1326 c.c., nel luogo in cui l'Amministrazione ordinante ha ricevuto notizia dell'accettazione da parte dell'operatore economico del proprio ordine di fornitura ovvero nel luogo in cui si sarebbe formato il vincolo negoziale tra l'Amministrazione e le società cedenti i crediti in contestazione e quindi con riferimento al caso di specie con riferimento la competenza va individuata rispetto a ciascuna articolazione.
2.6. In applicazione di tale criterio sarebbero competenti a seconda del credito vantato, il Tribunale di L'Aquila, Potenza, Reggio di Calabria, Napoli, Bologna,
Trieste, Genova, Milano, Brescia, Ancona, Torino, Bari, Lecce, Cagliari,
Catania, Messina, Palermo, Firenze, Bolzano, Perugia, Trento e quello di
Venezia.
2.5.Va osservato che, quanto al locus destinatae solutionis, trattandosi di obbligazione pecuniarie gravanti sull'Amministrazione statale, le disposizioni di cui all'art. 1182 c.c. devono essere lette in combinato disposto con la disciplina speciale dettata dalla normativa di contabilità di stato (in particolare, artt. 278, lett. d), 287 e 407 RD n. 827/1924) tesa a favorire l'equilibrata distribuzione a livello territoriale dei pagamenti delle obbligazioni pecuniarie gravanti sulla
Pubblica Amministrazione così che “la competenza per territorio, in ipotesi di domanda di pagamento di somma di danaro proposta nei confronti di una pubblica amministrazione, è attribuita - in virtù del combinato disposto dell'art. 1182 c.c. , comma 4, R.D. n. 2440 del
1923, art. 54, R.D. n. 827 del 1924, art. 278, lett. d, artt. 287 e 407 - all'autorità giudiziaria del luogo, in cui ha sede la sezione di Tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato (Cass. 01/03/1996, n. 1610; Cass. 10/07/2003, n. 10902; Cass. civ., Sez.
3, 09/04/2001, n. 5270).” (Cass. sez. III, n. 17399/2007).
2.6.Ne deriva che la proposizione della domanda giudiziale deve avvenire dinnanzi al giudice del luogo in cui ha sede la sezione di tesoreria nella cui
Pag. 7 di 9 circoscrizione è domiciliata parte opposta.
2.7.In tal senso in fattispecie non dissimile, la Corte di legittimità ha rilevato che
“con particolare riferimento al criterio del luogo in cui deve eseguirsi la prestazione, nelle controversie relative a debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni trova applicazione il principio più volte enunciato da questa Corte (cfr. Cass. n. 9130 del 2016, n. 2265 del
2012, n. 17411 del 2007, n. 10902 del 2003, n. 5270 del 2001, n. 3540 del 2000, n.
1610 del 1996, e - relativamente alle obbligazioni nascenti da fatto illecito - Cass. n. 18287 del 2015) secondo cui il luogo del pagamento - e, di conseguenza, il forum destinatae solutionis
- si determina non in applicazione dell'art. 1182 cod. civ., bensì in applicazione delle norme di contabilità pubblica e, quindi, con riferimento alla sede della Tesoreria deputata al pagamento;
questa, in virtù del combinato disposto dall'art. 1182, quarto comma, cod. civ.,
r.d. n. 2440 del 1923, art. 54, r.d. n. 827 del 1924, art. 278, lett. d, artt. 287 e 407, è la Sezione di Tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato”, precisando che
“non è in contrasto con tale conclusione il precedente, evocato nell'ordinanza del giudice lombardo, di Cass. n. 32766 dell'8 novembre 2022, relativo a fattispecie analoga, essendosi in esso affermata la competenza del Tribunale di Roma in considerazione del fatto che
l'amministrazione convenuta era la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha un'unica
Tesoreria di riferimento a Roma, a differenza del , che è dotato di Controparte_7
più sezioni di Tesoreria provinciale, che di volta in volta sono incaricate dei pagamenti da effettuare ai diversi creditori” (Cass. sez. III, n. 31119/2024).
2.8. Va ulteriormente precisato, come precipitato delle superiori considerazioni, che, è inapplicabile, nella fattispecie portata all'odierno vaglio di questo Giudice,
l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la competenza territoriale in caso di cessione del credito troverebbe un diverso radicamento a seconda che la cessione sia precedente o successiva alla sua esigibilità, dovendo radicarsi in ogni caso nel luogo in cui l'obbligazione deve essere soddisfatta (locus destinatae solutionis) ovvero nel caso di specie il luogo dove è domiciliata
[...]
che assume di essere creditore, ovvero Milano. CP_1
2.9. Posto che questo Tribunale non risulta competente in applicazione di
Pag. 8 di 9 alcuno dei criteri indicati, deve, pertanto, dichiararsi incompetente.
2.10.Alla luce del principio di buon andamento declinato - per ciò che qui interessa - in termini di equilibrata distribuzione a livello territoriale dei pagamenti delle obbligazioni pecuniarie gravanti sulla Pubblica
Amministrazione, sussiste l'esigenza di garantire un collegamento territoriale certo con l' tenuta ad erogare l'importo dovuto Controparte_8
dall'Amministrazione, motivo per cui si ritiene che debba dirsi competente il
Giudice del luogo in cui ha sede l'Ufficio corrispondente alla Controparte_8
sede del creditore attuale (cessionario), nel caso di specie, Milano, competente rispetto a tutti i crediti fatti valere.
2.11.Considerate le particolari ragioni del decidere e tenuto conto dei mutamenti giurisprudenziali intervenuti dall'instaurazione del presente giudizio, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 55494/2018 dell'intestato Tribunale, dichiara l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Milano, assegnando il termine di 15 giorni per la riassunzione dinnanzi allo stesso;
spese compensate;
Così è deciso in data 27.06.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
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