Ordinanza cautelare 8 giugno 2022
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00116/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00596/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 596 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela Agnello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Commissione Centrale Esami Avvocato c/o Ministero Giustizia, Sottocommissione VI Esami Avvocato c/o Corte Appello Firenze, Sottocommissione I Esami Avvocato c/o Corte Appello Torino, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento recante la valutazione 15 (quindici) della prima prova orale dell'esame di Avvocato - Sessione 2021;
- del verbale della 9° adunanza redatto nella seduta dell'8 marzo 2022 dalla VI Sottocommissione di Firenze per l'esame di avvocato presso la Corte di Appello di Torino, nella parte in cui attribuisce alla prova orale della ricorrente il punteggio di 15 (quindici);
- della determinazione con cui la VI Sottocommissione della Corte d'Appello di Firenze ha disposto il mancato superamento della prima prova orale del predetto esame di abilitazione alla professione forense e la non ammissione della ricorrente alla seconda prova, determinazione assunta nel verbale datato 8.03.2022 e comunicata alla stessa anche mediante pubblicazione sulla propria area personale del portale del Ministero della Giustizia in data 14.03.2022;
- del provvedimento della VI Sottocommissione, istituita presso la Corte di Appello di Firenze, comunicato in data 28 marzo 2022, con il quale è stata dichiarata la manifesta irricevibilità, inammissibilità e infondatezza dei punti 3, 4, 8, 9, 10 e 12, nonché l'irricevibilità dei punti 5, 6 e 7 e manifesta infondatezza della richiesta di cui al punto 11 della richiesta di accesso agli atti presentata in data 14 marzo 2022 dalla candidata;
- di ogni atto o provvedimento preordinato, connesso e/o consequenziale, anche successivo, allo stato non meglio conosciuto, lesivo degli interessi della ricorrente e in particolare, dei criteri fissati dalla predetta Sottocommissione con verbali del 16 febbraio 2022 e 28 febbraio 2022 per la definizione dei quesiti da porre nella prima prova orale di esame e per la valutazione dei candidati, adottato con d.m. 9 febbraio 2022 e modificato con d.m. 18 febbraio 2022;
con il riconoscimento del diritto di parte ricorrente a sostenere nuovamente la prima prova orale dell'esame di abilitazione forense dinnanzi ad una Sottocommissione in composizione legittima e differente rispetto alla VI Sottocommissione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. LI AR Di OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 596 dell’anno 2022, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe.
Il Ministero della Giustizia si costituiva in giudizio.
All’udienza di smaltimento straordinario del 23 gennaio 2026, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
Il giudizio va dichiarato estinto per rinunzia.
Infatti, la parte ricorrente, in data 13.11.2025 (il ricorso è stato assegnato al relatore in data 23.10.2025), ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai difensori muniti di procura speciale e notificato in data 12.11.2025 alla controparte, chiedendo l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali.
Tanto premesso, il Collegio, in considerazione della natura disponibile dell’azione, non può che prendere atto della superiore dichiarazione di estinzione della parte ricorrente e pronunciarsi in conformità.
Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 84 c.p.a. e dell’art. 35, comma 2, lett. c) c.p.a.
Sussistono giusti motivi, attesa la natura processuale della decisione, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Terza Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara estinto il giudizio;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LI AR Di OL, Presidente, Estensore
CO Vampa, Primo Referendario
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LI AR Di OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.