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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/04/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 644/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 644/2024 del ruolo generale
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dagli avv.ti BORILE ALESSANDRO e ZEFFIN ALBERTO, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE
E
C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'avv. DE LAZZARI ELENA, elettivamente domiciliati come in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente:
1. Dichiararsi ed omologarsi la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...], c.f. , e nato a [...] il CodiceFiscale_3 CP_1
5/6/1971, c.f. , autorizzando i coniugi stessi a vivere separati, CodiceFiscale_4
libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, alle seguenti
Pagina 1 ulteriori CONDIZIONI
1. Omologarsi e/o prendersi altresì atto di tutti gli ulteriori accordi convenuti dai coniugi e precisati ai punti che seguono: A. i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e non avanzano, reciprocamente, alcuna richiesta economica per il proprio mantenimento;
B. i coniugi convengono che la sig.ra
rimarrà all'interno dell'abitazione coniugale e, pertanto, il Sig. si Pt_1 CP_1
impegna a lasciare la stessa entro e non oltre il 31/12/2025. I coniugi convengono che sino alla data del 31.08.2025 il Sig. se ancora all'interno dell'immobile, pagherà, CP_1
con risorse proprie, ogni fornitura domestica e la moglie pagherà, con risorse proprie, il canone di locazione in essere. Dal 1° settembre 2025 e sino allo spirare del 31.12.2025, invece, è convenuto che sia le forniture domestiche che il canone di locazione, saranno pagate dal Sig. con risorse esclusivamente proprie. C. qualora il Sig. non lasci CP_1 CP_1
l'abitazione coniugale entro il 31 dicembre 2025, la Sig.ra potrà agire Pt_1 esecutivamente per il rilascio dell'immobile, sulla base del provvedimento giudiziale con il quale si concluderà la presente causa ovvero, in subordine, sulla base di diverso titolo extragiudiziale. In ogni caso, ove il Sig. non rilasci l'abitazione coniugale entro il CP_1
31 dicembre 2025, oltre alle utenze domestiche, al canone di locazione, all'eventuale maggiore danno ed al rimborso delle spese necessarie per il rilascio coatto, dal 1° gennaio 2026, Egli verserà in favore della moglie, a titolo di penale per il proprio inadempimento, anche la somma mensile di 500,00 euro (in sostanza, ove fosse ancora in casa, da gennaio 2026, il pagherà, per ogni mese che si tratterrà ulteriormente in CP_1
casa, tutte le utenze domestiche, il canone di locazione ed anche, in favore della moglie, una penale di 500,00 euro al mese, oltre ad eventuali danni ed alle spese per l'esecuzione coattiva). D. i coniugi concorderanno successivamente la suddivisione dei beni mobili che arredano la casa. E la moglie trasferirà al marito, a cura e spese di quest'ultimo, la proprietà dell'autovettura Mercedes Benz, targata EP526KT, non appena egli ne farà richiesta ma, comunque, entro il 31.12.2025. F. per effetto del presente accordo e salva
l'ottemperanza alle obbligazioni ivi previste, ciascuna delle parti dichiara di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra, per qualsiasi ragione e/o causa, dedotta e/o deducibile, assumendo dunque la presente intesa definitiva regolazione di ogni pendenza tra i coniugi (per l'effetto, il presente accordo implica e determina anche la rinuncia all'azione ed alla domanda, da parte del sig in ordine alla richiesta, svolta in CP_1
atti, di rifusione della somma di 2.562,00 euro, prelevata dalla moglie dal conto corrente comune). G. spese di lite integralmente compensate tra le parti.”
Pagina 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 21.5.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge, chiedendo la regolamentazione delle condizioni di separazione.
A tal fine ha allegato di avere contratto matrimonio in data 23/7/1994 in Anguillara
Veneta, con atto trascritto al n. 19, Parte II, Serie A, anno 1994 del registro degli atti di matrimonio;
che dall'unione sono nati i figli in data 7/7/1995 e , in data Per_1 Per_2
11/8/1998, entrambi economicamente autosufficienti.
A motivo della richiesta separazione la ha dedotto il venir meno dell'affectio Pt_1
coniugalis e la conseguente intollerabilità della convivenza.
La ricorrente ha chiesto che, pronunciata la separazione personale dei coniugi, il sia CP_1
onerato del pagamento di un assegno di mantenimento a proprio favore di euro 1.150,00, così quantificato in ragione della precarietà dei contratti di lavoro dalla stessa sottoscritti dal 2018 all'attualità e della stabile occupazione lavorativa del coniuge, percettore di una retribuzione di euro 2.300,00 mensili. Ha contestualmente domandato che la casa coniugale, condotta in locazione, le sia assegnata, mentre siano assegnate in godimento al marito entrambe le autovetture in uso ai coniugi.
Si è costituito in giudizio il resistente in epigrafe indicato, aderendo alla domanda di separazione e di assegnazione dei veicoli, ma si è opposto al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie, asserendone la autonomia economica e la piena capacità lavorativa.
Con decreto del 24.4.2024 il presidente ha nominato il giudice delegato, dato gli avvisi previsti dall'art. 473bis 14 cpc e disposto la trasmissione degli atti al PM.
Con proprio decreto del 26.4.2024 il giudice delegato ha fissato l'udienza di comparizione dei coniugi.
All'udienza del 16.10.2024 il giudice ha provveduto all'audizione dei coniugi e ad esperire vanamente il tentativo di conciliazione.
Con ordinanza del 29.10.2024 il giudice ha onerato la ricorrente di depositare la documentazione relativa alla propria attività lavorativa e le ultime quattro buste paga e la parte resistente di depositare documentazione reddituale aggiornata, buste paga/cedolini pensionistici, e rinviato il procedimento all'udienza del 26.2.2025.
Con provvedimento del 21.2.2025 il giudice delegato, preso atto dell'accordo medio tempore raggiunto dalle parti così come comunicato con istanza depositata
Pagina 3 telematicamente il 21.2.2025, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18.3.2025, all'esito della quale ha rimesso la causa in decisione al collegio.
Ritiene il Collegio che la ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza e il venir meno della serenità e dell'affetto reciproco, rendano evidente la sussistenza dei presupposti per separazione giudiziale dei coniugi ex art. 151 c.c., visto anche il fallimento del tentativo di conciliazione in sede presidenziale.
Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere le conclusioni formulate congiuntamente dai coniugi, ritenendole conformi alla legge.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
contratto in ANGUILLARA VENETA in data 23/07/1994, con atto
[...]
trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di ANGUILLARA
VENETA nell'anno 1994, nella Parte II, Serie A, numero 19;
B. RECEPISCE le condizioni congiuntamente formulate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
C. DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
D. ORDINA all'ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle consequenziali ulteriori incombenze;
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 22 aprile 2025.
Il Presidente Rel. dott.ssa Federica Abiuso
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 644/2024 del ruolo generale
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dagli avv.ti BORILE ALESSANDRO e ZEFFIN ALBERTO, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE
E
C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'avv. DE LAZZARI ELENA, elettivamente domiciliati come in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente:
1. Dichiararsi ed omologarsi la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...], c.f. , e nato a [...] il CodiceFiscale_3 CP_1
5/6/1971, c.f. , autorizzando i coniugi stessi a vivere separati, CodiceFiscale_4
libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, alle seguenti
Pagina 1 ulteriori CONDIZIONI
1. Omologarsi e/o prendersi altresì atto di tutti gli ulteriori accordi convenuti dai coniugi e precisati ai punti che seguono: A. i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e non avanzano, reciprocamente, alcuna richiesta economica per il proprio mantenimento;
B. i coniugi convengono che la sig.ra
rimarrà all'interno dell'abitazione coniugale e, pertanto, il Sig. si Pt_1 CP_1
impegna a lasciare la stessa entro e non oltre il 31/12/2025. I coniugi convengono che sino alla data del 31.08.2025 il Sig. se ancora all'interno dell'immobile, pagherà, CP_1
con risorse proprie, ogni fornitura domestica e la moglie pagherà, con risorse proprie, il canone di locazione in essere. Dal 1° settembre 2025 e sino allo spirare del 31.12.2025, invece, è convenuto che sia le forniture domestiche che il canone di locazione, saranno pagate dal Sig. con risorse esclusivamente proprie. C. qualora il Sig. non lasci CP_1 CP_1
l'abitazione coniugale entro il 31 dicembre 2025, la Sig.ra potrà agire Pt_1 esecutivamente per il rilascio dell'immobile, sulla base del provvedimento giudiziale con il quale si concluderà la presente causa ovvero, in subordine, sulla base di diverso titolo extragiudiziale. In ogni caso, ove il Sig. non rilasci l'abitazione coniugale entro il CP_1
31 dicembre 2025, oltre alle utenze domestiche, al canone di locazione, all'eventuale maggiore danno ed al rimborso delle spese necessarie per il rilascio coatto, dal 1° gennaio 2026, Egli verserà in favore della moglie, a titolo di penale per il proprio inadempimento, anche la somma mensile di 500,00 euro (in sostanza, ove fosse ancora in casa, da gennaio 2026, il pagherà, per ogni mese che si tratterrà ulteriormente in CP_1
casa, tutte le utenze domestiche, il canone di locazione ed anche, in favore della moglie, una penale di 500,00 euro al mese, oltre ad eventuali danni ed alle spese per l'esecuzione coattiva). D. i coniugi concorderanno successivamente la suddivisione dei beni mobili che arredano la casa. E la moglie trasferirà al marito, a cura e spese di quest'ultimo, la proprietà dell'autovettura Mercedes Benz, targata EP526KT, non appena egli ne farà richiesta ma, comunque, entro il 31.12.2025. F. per effetto del presente accordo e salva
l'ottemperanza alle obbligazioni ivi previste, ciascuna delle parti dichiara di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra, per qualsiasi ragione e/o causa, dedotta e/o deducibile, assumendo dunque la presente intesa definitiva regolazione di ogni pendenza tra i coniugi (per l'effetto, il presente accordo implica e determina anche la rinuncia all'azione ed alla domanda, da parte del sig in ordine alla richiesta, svolta in CP_1
atti, di rifusione della somma di 2.562,00 euro, prelevata dalla moglie dal conto corrente comune). G. spese di lite integralmente compensate tra le parti.”
Pagina 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 21.5.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge, chiedendo la regolamentazione delle condizioni di separazione.
A tal fine ha allegato di avere contratto matrimonio in data 23/7/1994 in Anguillara
Veneta, con atto trascritto al n. 19, Parte II, Serie A, anno 1994 del registro degli atti di matrimonio;
che dall'unione sono nati i figli in data 7/7/1995 e , in data Per_1 Per_2
11/8/1998, entrambi economicamente autosufficienti.
A motivo della richiesta separazione la ha dedotto il venir meno dell'affectio Pt_1
coniugalis e la conseguente intollerabilità della convivenza.
La ricorrente ha chiesto che, pronunciata la separazione personale dei coniugi, il sia CP_1
onerato del pagamento di un assegno di mantenimento a proprio favore di euro 1.150,00, così quantificato in ragione della precarietà dei contratti di lavoro dalla stessa sottoscritti dal 2018 all'attualità e della stabile occupazione lavorativa del coniuge, percettore di una retribuzione di euro 2.300,00 mensili. Ha contestualmente domandato che la casa coniugale, condotta in locazione, le sia assegnata, mentre siano assegnate in godimento al marito entrambe le autovetture in uso ai coniugi.
Si è costituito in giudizio il resistente in epigrafe indicato, aderendo alla domanda di separazione e di assegnazione dei veicoli, ma si è opposto al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie, asserendone la autonomia economica e la piena capacità lavorativa.
Con decreto del 24.4.2024 il presidente ha nominato il giudice delegato, dato gli avvisi previsti dall'art. 473bis 14 cpc e disposto la trasmissione degli atti al PM.
Con proprio decreto del 26.4.2024 il giudice delegato ha fissato l'udienza di comparizione dei coniugi.
All'udienza del 16.10.2024 il giudice ha provveduto all'audizione dei coniugi e ad esperire vanamente il tentativo di conciliazione.
Con ordinanza del 29.10.2024 il giudice ha onerato la ricorrente di depositare la documentazione relativa alla propria attività lavorativa e le ultime quattro buste paga e la parte resistente di depositare documentazione reddituale aggiornata, buste paga/cedolini pensionistici, e rinviato il procedimento all'udienza del 26.2.2025.
Con provvedimento del 21.2.2025 il giudice delegato, preso atto dell'accordo medio tempore raggiunto dalle parti così come comunicato con istanza depositata
Pagina 3 telematicamente il 21.2.2025, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18.3.2025, all'esito della quale ha rimesso la causa in decisione al collegio.
Ritiene il Collegio che la ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza e il venir meno della serenità e dell'affetto reciproco, rendano evidente la sussistenza dei presupposti per separazione giudiziale dei coniugi ex art. 151 c.c., visto anche il fallimento del tentativo di conciliazione in sede presidenziale.
Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere le conclusioni formulate congiuntamente dai coniugi, ritenendole conformi alla legge.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
contratto in ANGUILLARA VENETA in data 23/07/1994, con atto
[...]
trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di ANGUILLARA
VENETA nell'anno 1994, nella Parte II, Serie A, numero 19;
B. RECEPISCE le condizioni congiuntamente formulate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
C. DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
D. ORDINA all'ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle consequenziali ulteriori incombenze;
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 22 aprile 2025.
Il Presidente Rel. dott.ssa Federica Abiuso
Pagina 4