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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/12/2025, n. 4233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4233 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 956/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia quale giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al N.956/2022 R. Gen. Aff Cont., avente ad oggetto: “Lesione personale” vertente:
TRA
C.F. nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
30.12.1985, e C.F. nata a Parte_2 C.F._2
Napoli il 15.07.1986 , entrambi residenti in [...] , nella qualità di genitori e tutori legali del minore Persona_1
C.F. nato a [...] il [...], rapp.ti e C.F._3 difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Giuseppe Catalano, C.F.
ed elett.te domiciliati in Afragola (Na) alla Via Venezia n.81 C.F._4
-parte attrice- NT (PI , in persona del suo procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale Dott. per atto Notaio di Roma del Controparte_2 Persona_2
12/06/2019 Rep. n. 89144 Racc. n. 25743, elettivamente domiciliata in Napoli alla via del Rione Sirignano n. 10, presso lo studio dell'Avv. Nathalie Mensitieri (CF
che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti per C.F._5 atto Notaio del 12/05/2021 - Rep. n. 90561/ Racc. 26619, Persona_2 allegata in copia in calce all'atto di costituzione
- parte convenuta-
E
C.F. , nato a [...] allo ON (CZ) il CP_3 C.F._6
26.08.1969 e ivi residente a[...];
-convenuto contumace-
*** CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 10.7.2025 e come da comparse conclusionali e memorie di replica agli atti.
***
n. 956/2022 r.g.a.c. Pagina 1 di 9 N. 956/2022 R.G.A.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009 1.Con atto di citazione notificato in data 17.01.2022 i signori Parte_1
e n.q. di genitori esercenti la potestà sul minore Parte_3 [...]
, convenivano innanzi al Tribunale di Napoli Nord il sig. Persona_1 CP_3 nonché la per sentir dichiarare la responsabilità del primo,
[...] Controparte_4 quale proprietario del natante , modello 99, matricola 4663676, CP_5 coperto da polizza assicurativa n. 110673296, con la compagnia citata, nella causazione dell'incidente che asserivano occorso in data 11.08.2020, alle ore 19.30 circa, in Corigliano-Rossano (CZ) località DA Fossa . Segnatamente deducevano gli attori che, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, mentre il minore giocava con i suoi coetanei, sulla spiaggia Persona_1 libera, veniva colpito violentemente da una cima del natante (J30EL , CP_5 modello 99, matricola 4663676, immatricolato il 23.03.1999, di proprietà del la quale, nel mentre l'imbarcazione veniva trainata sulla terraferma, CP_3 improvvisamente si spezzava. Precisavano che il trasporto dell'imbarcazione, veniva compiuto da parte del e dei suoi ausiliari dal mare alla spiaggia libera, e che CP_3 lo stesso le assumeva la responsabilità dell'occorso, sottoscrivendo una specifica dichiarazione e rilasciando agli attori tutta la documentazione relativa all'unità da diporto di sua proprietà. Riferivano che in conseguenza dell'impatto violento, il , veniva Persona_1 trasportato urgentemente dai genitori presso il P.O. dell' (Centro Controparte_6
Spoke di Corigliano-Rossano, U.O.C. di Medicina e Chirurgia) ove gli venivano diagnosticate: “escoriazioni dell'emilato sinistro del volto in sede sotto-orbitaria, escoriazioni del terzo superiore della gamba sinistra e dell'emitorace destro in campo superiore esterno. E.O. torace addome: nella norma. Stato di agitazione reattivo al dolore”, e gli veniva prescritto: “Prosegua terapia in atto con Augumentin per 6 gg Cicatrì Plus. N:1 appl/die. Non si esponga al sole per i prossimi 7gg. Controllo del Pediatra “. Per effetto di quanto descritto, sulla scorta della perizia di parte a firma del dr.
, lamentavano che a causa del sinistro il minore , Controparte_7 Persona_1 aveva riportato lesioni personali, configuranti un danno biologico nella misura del 6%, un periodo di inabilità temporanea di complessivi 32 gg, di cui 7 di I.T.T., 10gg., I.T.P. al 50% 15 gg. e I.T.P. al 25%. Lamentavano inoltre che in conseguenza dell'evento dannoso dell'11 agosto 2020, si determinava un drastico peggioramento di vita del minore, per un totale danno risarcibile che quantificavano in euro 20.048,75. Pertanto, ritenendo sussistere responsabilità civile del ai sensi del CP_3 combinato disposto degli artt. 20254 c.c. e 123 D.Lgs 209/2005, formulavano in data 07.05.2021 richiesta di risarcimento danni alla nella Controparte_8 dispiegata qualità, nonché invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, ex lege 162/. Rilevavano che a seguito della richiesta danni, l'impresa assicurativa provvedeva all'apertura del sinistro con il n. 202000685400123, ma n. 956/2022 r.g.a.c. Pagina 2 di 9 N. 956/2022 R.G.A.C.
tuttavia non riconosceva alcun indennizzo stabilendo “di essere impossibilitati a formulare qualsiasi offerta” poiché “il traino di una barca non rientra in garanzia”. In subordine chiedevano riconoscere la responsabilità di cui all'art 2051 c.c. del nella dispiegata qualità, per non aver adottato le misure idonee a CP_3 prevenire i danni derivanti dalla cosa divenuta pericolosa. Altresì sussumevano in ogni caso la fattispecie inquadrabile nelle ipotesi di cui all'art 2043 c.c. Tanto premesso citavano i convenuti in epigrafe indicati a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza dell'11/05/2022, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: -accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità civile ex artt. 123 D.Lgs. 209/2005 e 2054 c.c. del sig. nella causazione del sinistro de quo per le CP_3 causali di cui in narrativa; - in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante non ritenga configurabile nel caso in specie la responsabilità civile di cui al combinato disposto degli artt. 2054 c.c. e 123 D.Lgs. 209/2005, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità civile ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella causazione del sinistro in esame per le causali di cui in narrativa ;- in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante non ritenga configurabile nel caso in specie anche la responsabilità civile di cui all'art. 2051 c.c., accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., nella causazione del sinistro in esame per le causali di cui in narrativa;
-per l'effetto, condannare i convenuti in solido o a chi di ragione al pagamento in favore dei sig.ri e Parte_1
, in qualità di genitori del minore dell'importo Parte_2 Persona_1 di € 20.048,75 a titolo di risarcimento di tutti i danni di natura non patrimoniale, ossia danno biologico e estetico, morale e dinamico relazionale, oltre alle spese mediche, ovvero di quella maggior o minor somma che dovesse risultare provata in corso di causa o liquidata dal Giudice in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati e maturandi dal giorno del sinistro all'effettivo saldo. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge. Si costituiva in giudizio la la quale impugnava e Controparte_1 contestava il contenuto dell'atto di citazione, ivi compresa la legittimazione delle parti, eccependone l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda nonché l'infondatezza in fatto e in diritto. Segnatamente, la compagnia convenuta eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda per non avere gli attori azionato il procedimento della negoziazione assistita così come prescritto dall'art. 3 della Legge 10 novembre 2014, n. 162. Sempre in via preliminare, la eccepiva l'inoperatività, nel Controparte_8 caso di specie, della Polizza Assicurativa n. 110673296, in virtù della quale veniva evocata in giudizio. Al riguardo la evidenziava la polizza in oggetto, ai CP_1 sensi dell'art 11 delle condizioni generali di cui al modello n. 250092, assicurare in conformità alle norme della Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o giacenza in acqua del natante descritto in polizza.
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Di contro contestavano nel caso di specie, pur laddove fosse stata fornita la prova dell'evento come descritto in citazione, era evidente trattarsi di sinistro derivante non dalla navigazione del natante né dalla sua giacenza in acqua, bensì occorso durante l'operazione di traino della barca assicurata in secca, pertanto non prevista nei rischi assicurati. Aggiungeva inoltre che il predetto traino veniva effettuato tramite fune e argano che non costituivano dotazione di bordo della barca, ma erano messi a disposizione dalla Marina di Rossano. Alla luce di quanto sopra, chiedeva, in via preliminare l'estromissione dal giudizio per inoperatività dell'invocata garanzia assicurativa. Nel merito la compagnia eccepiva la assoluta infondatezza della domanda sia in fatto che in diritto e, al riguardo, più precisamente, in merito all' an debeatur la convenuta società di assicurazione, contestava l'evento storico così come rappresentato ex adverso dagli attori, rilevando che dalla documentazione prodotta risultava che il minore veniva portato in ospedale solo 21 ore dopo il presunto evento;
altresì che all'epoca dei fatti il minore aveva 8 anni e che l'evento si sarebbe verificato allorquando lo stesso si trovava da solo in acqua a giocare, senza la presenza nelle vicinanze dei genitori.
Da quanto sopra evidenziava che pur laddove fosse stata fornita la prova dell'evento, lo stesso sarebbe stato attribuibile esclusivamente alla condotta disattenta del minore, all'epoca dei fatti di 8 anni con conseguente responsabilità esclusiva in capo allo stesso e ai genitori, attori nel presente giudizio in proprio e nella qualità di esercenti la potestà, per culpa in vigilando richiamando il dettato normativo dell'art. 2048 c.c., co. I. Pertanto, nella fattispecie in esame attribuiva agli attori, quali genitori e pertanto responsabili a pari titolo ex art. 2055 c.c., la responsabilità nella produzione del sinistro, in quanto riteneva che se essi avessero curato adeguatamente, vigilato e monitorato il minore più attentamente, il sinistro non si sarebbe verificato. Alla luce di quanto innanzi, rilevando una responsabilità dei genitori, eccepiva appalesarsi la mancanza della titolarità ad agire nell'interesse del minore che, viceversa, per quanto accaduto, avrebbe potuto avanzare anche nei loro confronti, una richiesta di risarcimento. Contestava altresì il quantum debeatur, impugnava e contestava la documentazione prodotta da parte attrice relativa alle patite lesioni ex art. 2712 C.C. e ss. e concludeva: In via preliminare e principale accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della per inoperatività della polizza nel caso di specie. -In CP_1 via principale rigettare la domanda attorea perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto. - In via subordinata, accertare dichiarare il concorso di colpa del minore in misura non inferiore al 60% e dei genitori per culpa in vigilando in misura non inferiore al 20% e per l'effetto condannare la scrivente nell'equo e nel giusto. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. Disposta la trattazione scritta della presente controversia, rinnovata la notifica nei confronti del responsabile civile, all'udienza del 2.2.2023, dichiarata CP_3 la contumacia dello stesso, concessi alle parti i termini di cui all'art 183 co. 6 cpc., ammesse ed espletate le prove orali come da verbali in atti ( cfr.ud 11.11.2024); all'esito non essendo stata depositata prova della notifica del deferimento n. 956/2022 r.g.a.c. Pagina 4 di 9 N. 956/2022 R.G.A.C.
dell'interrogatorio formale nei confronti del responsabile civile, veniva onerata parte attrice al deposito della citazione e rinviata la causa all'udienza del 21.11.2024. Infine, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, ritenuta la controversia matura per la decisione, senza necessità di svolgimento di ulteriore istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.7.25 e trattenuto in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 cod. proc. civ.
2.In via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda, avendo l'attore ritualmente invitato la compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni;
invero, sono state prodotte in atti le richieste di risarcimento e messa in mora inviate ex D.lgs. n. 209/2005, a mezzo racc.t A/R del 5.5.21 ed essendo trascorso tra le dette richieste e l'atto introduttivo del presente giudizio lo spatium deliberandi prescritto dall'art. 145 del D.lgs. 209/2005, altresì osservate la modalità previste dal successivo art. 148. Risulta inoltre espletato con medesima missiva, il tentativo di negoziazione assistita, ex lege 162/2014 (cfr. produzione parte attrice). La legittimazione delle parti, risulta documentalmente comprovata dalla documentazione clinica, licenza di navigazione dell' imbarcazione da diporto, polizza di assicurazione della stessa, della copia della patente di abilitazione al comando di unità da diporto;
sul punto va rilevato che il disconoscimento della conformità delle copie all'originale da parte della società convenuta è stata del tutto generica e indeterminata, priva di specificità e formalità e proposta in modo non circostanziato ( cfr Cass n. 28096/2009, n. 7775/2014, n. 7105/2016 ).
3. Sul merito. Va preliminarmente richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui :
“Il carattere speciale della normativa sulla navigazione da diporto rispetto al codice della navigazione comporta che le norme generali del secondo trovino applicazione residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima, sicché, ai fini dell'accertamento della responsabilità verso terzi, è ininfluente la regola prevista dall'art. 414 del codice della navigazione, secondo cui è il danneggiato a dover provare il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti nel trasporto amichevole di persone o bagagli, trovando invece applicazione l'art. 47 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 (la cui previsione è stata successivamente ribadita dall'art. 40 del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 sulla nautica da diporto), secondo cui, per espresso rinvio all'art. 2054 cod. civ., è il conducente di natanti e imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli” ( sent Cass n. 13224/2015). Tanto chiarito, ribadito che trova piena applicazione tutto l'art. 2054 cc, ivi compreso il primo comma, quanto alla proponibilità della domanda, va poi evidenziato che gli attori non hanno agito ai sensi dell'art. 141 CdA. Occorre premettere che in citazione gli attori, sulla premessa che la fattispecie non fosse sussumibile nella previsione di cui all'art. 2054 c.c., hanno espressamente invocato l'applicazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art 2051 c.c. Il Tribunale ritiene di non poter condividere tale qualificazione della domanda. In diritto occorre invero rilevare che, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito, da un lato, non è condizionato dalle espressioni n. 956/2022 r.g.a.c. Pagina 5 di 9 N. 956/2022 R.G.A.C.
adoperate dalla parte, dall'altro, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata (cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 15904/09). Alla stessa stregua la fattispecie de quo non risulta inquadrabile nell'alveo delle ipotesi di cui all'art. 2051 c.c., in quanto la stessa è riferibile alla responsabilità del custode per i danni subiti dagli utenti alle sole ipotesi di difetto di vigilanza e manutenzione che faccia sorgere una situazione di pericolo occulto;
situazione che non si è verificata nel caso in esame. Dunque, nella specie, sebbene la parte abbia invocato l'art. 2051 e/o 2043 c.c., la fattispecie è sussumibile nella previsione dettata dall'art. 2054 c.c., perché la lesione si è verificata a causa dell'improvvisa rottura di una fune da traino del natante del convenuto, mentre quest'ultima si trovava sulla pubblica spiaggia. La giurisprudenza e la normativa in materia di nautica da diporto, in particolare l'art. 40 del Codice della Nautica da Diporto, richiamano espressamente i principi stabiliti dall'art. 2054 c.c. per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli senza guida di rotaie, estendendoli ai sinistri nautici. Va evidenziato che l'articolo 2054 del Codice Civile si applica anche in caso di danni causati da barche private (unità da diporto) a terzi non passeggeri, grazie a un rinvio specifico contenuto nel Codice della Nautica da Diporto. Sul punto la Corte ha avuto modo di chiarire che “il carattere speciale della normativa sulla navigazione da diporto rispetto al codice della navigazione comporta che le norme generali del secondo trovino applicazione residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima, sicché, ai fini dell'accertamento della responsabilità verso terzi, è ininfluente la regola prevista dall'art. 414 cod.nav., secondo cui è il danneggiato a dover provare il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti nel trasporto amichevole di persone e bagagli, trovando invece applicazione la L. 11 febbraio1971 n.50 (la cui previsione è stata successivamente ribadita dal D. Lgs. 18 luglio 20015, n.171, art. 40 sulla nautica da diporto), secondo cui, per espresso rinvio all'art. 2054 c.c., è il conducente di natanti e imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarli”. Cassazione Sentenza 14Ottobre2019,n.25771) Premesso quanto sopra, evidenziato sulla qualificazione giuridica dell'azione proposta, passando al merito, si rileva che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che i presupposti di fatto allegati a sostegno della propria domanda da colui che agisca invocando la responsabilità ai sensi dell'art. 2054 c.c. sono del tutto distinti e diversi da quelli invocati da chi agisca ai sensi dell'art. 2051 c.c., trattandosi nel primo caso di allegare e dimostrare la condotta colposa del danneggiante ed il nesso tra tale condotta e l'evento dannoso e nel secondo di allegare e dimostrare il nesso eziologico tra il fattore dannoso esistente o sorto nel bene in custodia e l'evento dannoso.
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Nei termini su divisati, ai sensi dell'art. 2054 c.c. nel rispetto del principio che regola l'onere probatorio come previsto dalla normativa richiamata, al soggetto (danneggiato) spetta provare l'evento dannoso ed il nesso causale con i danni subiti, mentre il danneggiante è tenuto a dimostrare che la causa dei danni è dovuta ai fatti imprevisti ed imprevedibili. Tanto premesso la domanda proposta da parte attrice si è rivelata infondata nel merito per quanto in appresso osservato. Ed invero in virtù del principio dell'onere della prova positivizzato nell'art. 2697 cc chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine alla stregua della regola iuris “Onus probandi ei incumbit qui agit, non qui negat”. Orbene, la ricostruzione dei fatti fornita dalla parte attrice, contestata dalla parte convenuta sin dalla prima comparata di costituzione, con riguardo alle modalità di verificazione dell'accadimento dannoso, quale causa delle lesioni riportate, non trova corrispondenza nelle risultanze istruttorie acquisite al processo, ed in particolare, nel referto ospedaliero di pronto soccorso e nell'escussione testimoniale. Innanzitutto, dal verbale di accettazione in Pronto Soccorso (cfr. all.3 parte attrice) risulta che il minore veniva accompagnato dai genitori presso il P.O. di Rossano (Cosenza) a distanza di quasi ventiquattro ore dall'evento de quo, altresì che lo stesso riportava escoriazioni per le quali veniva prescritto un trattamento antibiotico, di guisa che, data la tenuità desumibile, la richiesta risarcitoria appare alquanto sperequativa.
La ricostruzione dell'accadimento dannoso posto a fondamento dell'azione risarcitoria di parte attrice risulta inoltre e sopratutto confutata anche sulla scorta delle propalazioni dei testi escussi, i quali hanno fornito propalazioni de relato, non avendo entrambi assistito all'evento sinistroso dedotto in citazione che è rimasto privo di riscontro per come prospettato dagli attori. Sotto altro profilo, mette conto evidenziare che i testi escussi neppure hanno riferito in ordine al nominativo di soggetti presenti in loco che avrebbero potuto riferire quali testi di riferimento sull'accaduto. Ed invero, alla luce della decisa contestazione operata sin dal primo atto di costituzione da parte della convenuta, anche sotto il profilo della esatta dinamica dei fatti, delle modalità di riporto del natante e della allocazione del minore al momento dei fatti, elementi chiarificatori avrebbero potuto offrire ulteriori ed eventuali soggetti presenti fisicamente e con maggiore vicinanza all'accadimento. Ed invero, i testi escussi, entrambi nonni del minore danneggiato, all'udienza dell'11.11.24 dichiaravano, di non aver assistito al momento di verificazione dell'occorso. Segnatamente , riferiva: “era il giorno 11 agosto del Testimone_1
2020 era 19,30 di sera, stavamo in riva della spiaggia eravamo in DA Fossa, località della Calabria, io stavo seduto sotto l'ombrellone, c'era mia moglie vicino, il bambino stava a circa 10 metri rispetto a noi all'indietro stava giocando con dei coetanei, guardavo verso il mare, all'improvviso mi hanno portato mio TE tutto sanguinante al volto, alle gambe, al torace lato sinistro;
io l'incidente fisicamente non l'ho visto, è venuto un parente di questo che
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ha la barca e si è scusato per l'accaduto; i genitori non c'erano, mia figlia, madre del piccolo, e il padre in quel momento erano saliti dalla spiaggia;
mia figlia mi Parte_1 disse che sarebbe risalita e mi avvisava che il piccolo rimaneva sulla spiaggia;
l'incidente non l'ho visto, me lo sono immaginato”. Altresì riferiva: “eravamo a Rossano agosto 2020 era 19,30, ho Testimone_2 sentito strillare delle persone stavamo sulla spiaggia, io e mio marito stavamo là, insieme a mia figlia e mio genero, ho sentito solo le strilla, le persone sulla spiaggia mi hanno riferito della presenza di una corda anche il bambino nell'immediato ha riferito questo”. L'attore inoltre non ha neanche fornito prova delle lesioni riportate, ed invero in secondo luogo, ed in via ancor più assorbente, parte attrice non risulta aver nemmeno adeguatamente provato la precisa consistenza ed entità dei danni che avrebbe riportato in occasione del dedotto sinistro. Invero, sin dall'atto introduttivo del giudizio, la detta parte ha fondato la propria richiesta risarcitoria unicamente su una consulenza redatta da un perito di parte. Sul punto mette conto evidenziare che “La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.” (Cass. 1° febbraio 2023, n. 2980). Quanto al già menzionato verbale di accesso al P.S. (cfr. referto di pronto soccorso ospedaliero di Rossano, all.3 produzione attore) seppur vero che il suddetto certificato ha natura di atto pubblico fidefaciente, ed è caratterizzato, oltre che dall'attestazione dei fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, dalla circostanza che esso è destinato ab initio alla prova, cioè, è precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice (Cfr.: Cass. Civ. Sez. 6 Ordinanza n. 16030 del 28.07.2020), il detto certificato fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni rilasciate dalla vittima nell'immediatezza dell'incidente e dallo stesso non si desume alcuna ulteriore circostanza e rilevanza dirimente. Alla luce di quanto precede, pur compenetrandosi nella vicenda umana sottesa alla presente controversia, stante tuttavia il lacunoso quadro istruttorio offerto dagli istanti, le su evidenziate lacune istruttorie avrebbero reso persino superflua e palesemente esplorativa una eventuale CTU disposta sul punto, dato che "la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, cod. proc. civ.)." (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3130 del 08/02/2011). Per tutto quanto precede, la domanda attorea non può che essere integralmente rigettata.
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Ogni altra questione è assorbita dalla presente decisione ed invero la mancata prova della domanda rende superflua anche la valutazione circa l'inquadrabilità della fattispecie tra le ipotesi di copertura rischio assicurativo. 4. Sulle spese. La soccombenza degli attori impone da ultimo la condanna a rifondere le spese processuali sostenute dalla controparte, liquidate in dispositivo in considerazione dell'attività processuale concretamente svolta e dei parametri previsti dal D.M. 55/2014. Nulla per le spese in favore del contumace vittorioso non costituito.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1-RIGETTA integralmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in motivazione;
2- CONDANNA le parti attrici in solido fra loro, al pagamento, in favore della parte convenuta costituita, delle spese di lite per il Controparte_1 presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge .
Così deciso in Aversa, 28/11/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia quale giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al N.956/2022 R. Gen. Aff Cont., avente ad oggetto: “Lesione personale” vertente:
TRA
C.F. nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
30.12.1985, e C.F. nata a Parte_2 C.F._2
Napoli il 15.07.1986 , entrambi residenti in [...] , nella qualità di genitori e tutori legali del minore Persona_1
C.F. nato a [...] il [...], rapp.ti e C.F._3 difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Giuseppe Catalano, C.F.
ed elett.te domiciliati in Afragola (Na) alla Via Venezia n.81 C.F._4
-parte attrice- NT (PI , in persona del suo procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale Dott. per atto Notaio di Roma del Controparte_2 Persona_2
12/06/2019 Rep. n. 89144 Racc. n. 25743, elettivamente domiciliata in Napoli alla via del Rione Sirignano n. 10, presso lo studio dell'Avv. Nathalie Mensitieri (CF
che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti per C.F._5 atto Notaio del 12/05/2021 - Rep. n. 90561/ Racc. 26619, Persona_2 allegata in copia in calce all'atto di costituzione
- parte convenuta-
E
C.F. , nato a [...] allo ON (CZ) il CP_3 C.F._6
26.08.1969 e ivi residente a[...];
-convenuto contumace-
*** CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 10.7.2025 e come da comparse conclusionali e memorie di replica agli atti.
***
n. 956/2022 r.g.a.c. Pagina 1 di 9 N. 956/2022 R.G.A.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009 1.Con atto di citazione notificato in data 17.01.2022 i signori Parte_1
e n.q. di genitori esercenti la potestà sul minore Parte_3 [...]
, convenivano innanzi al Tribunale di Napoli Nord il sig. Persona_1 CP_3 nonché la per sentir dichiarare la responsabilità del primo,
[...] Controparte_4 quale proprietario del natante , modello 99, matricola 4663676, CP_5 coperto da polizza assicurativa n. 110673296, con la compagnia citata, nella causazione dell'incidente che asserivano occorso in data 11.08.2020, alle ore 19.30 circa, in Corigliano-Rossano (CZ) località DA Fossa . Segnatamente deducevano gli attori che, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, mentre il minore giocava con i suoi coetanei, sulla spiaggia Persona_1 libera, veniva colpito violentemente da una cima del natante (J30EL , CP_5 modello 99, matricola 4663676, immatricolato il 23.03.1999, di proprietà del la quale, nel mentre l'imbarcazione veniva trainata sulla terraferma, CP_3 improvvisamente si spezzava. Precisavano che il trasporto dell'imbarcazione, veniva compiuto da parte del e dei suoi ausiliari dal mare alla spiaggia libera, e che CP_3 lo stesso le assumeva la responsabilità dell'occorso, sottoscrivendo una specifica dichiarazione e rilasciando agli attori tutta la documentazione relativa all'unità da diporto di sua proprietà. Riferivano che in conseguenza dell'impatto violento, il , veniva Persona_1 trasportato urgentemente dai genitori presso il P.O. dell' (Centro Controparte_6
Spoke di Corigliano-Rossano, U.O.C. di Medicina e Chirurgia) ove gli venivano diagnosticate: “escoriazioni dell'emilato sinistro del volto in sede sotto-orbitaria, escoriazioni del terzo superiore della gamba sinistra e dell'emitorace destro in campo superiore esterno. E.O. torace addome: nella norma. Stato di agitazione reattivo al dolore”, e gli veniva prescritto: “Prosegua terapia in atto con Augumentin per 6 gg Cicatrì Plus. N:1 appl/die. Non si esponga al sole per i prossimi 7gg. Controllo del Pediatra “. Per effetto di quanto descritto, sulla scorta della perizia di parte a firma del dr.
, lamentavano che a causa del sinistro il minore , Controparte_7 Persona_1 aveva riportato lesioni personali, configuranti un danno biologico nella misura del 6%, un periodo di inabilità temporanea di complessivi 32 gg, di cui 7 di I.T.T., 10gg., I.T.P. al 50% 15 gg. e I.T.P. al 25%. Lamentavano inoltre che in conseguenza dell'evento dannoso dell'11 agosto 2020, si determinava un drastico peggioramento di vita del minore, per un totale danno risarcibile che quantificavano in euro 20.048,75. Pertanto, ritenendo sussistere responsabilità civile del ai sensi del CP_3 combinato disposto degli artt. 20254 c.c. e 123 D.Lgs 209/2005, formulavano in data 07.05.2021 richiesta di risarcimento danni alla nella Controparte_8 dispiegata qualità, nonché invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, ex lege 162/. Rilevavano che a seguito della richiesta danni, l'impresa assicurativa provvedeva all'apertura del sinistro con il n. 202000685400123, ma n. 956/2022 r.g.a.c. Pagina 2 di 9 N. 956/2022 R.G.A.C.
tuttavia non riconosceva alcun indennizzo stabilendo “di essere impossibilitati a formulare qualsiasi offerta” poiché “il traino di una barca non rientra in garanzia”. In subordine chiedevano riconoscere la responsabilità di cui all'art 2051 c.c. del nella dispiegata qualità, per non aver adottato le misure idonee a CP_3 prevenire i danni derivanti dalla cosa divenuta pericolosa. Altresì sussumevano in ogni caso la fattispecie inquadrabile nelle ipotesi di cui all'art 2043 c.c. Tanto premesso citavano i convenuti in epigrafe indicati a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza dell'11/05/2022, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: -accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità civile ex artt. 123 D.Lgs. 209/2005 e 2054 c.c. del sig. nella causazione del sinistro de quo per le CP_3 causali di cui in narrativa; - in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante non ritenga configurabile nel caso in specie la responsabilità civile di cui al combinato disposto degli artt. 2054 c.c. e 123 D.Lgs. 209/2005, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità civile ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella causazione del sinistro in esame per le causali di cui in narrativa ;- in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante non ritenga configurabile nel caso in specie anche la responsabilità civile di cui all'art. 2051 c.c., accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., nella causazione del sinistro in esame per le causali di cui in narrativa;
-per l'effetto, condannare i convenuti in solido o a chi di ragione al pagamento in favore dei sig.ri e Parte_1
, in qualità di genitori del minore dell'importo Parte_2 Persona_1 di € 20.048,75 a titolo di risarcimento di tutti i danni di natura non patrimoniale, ossia danno biologico e estetico, morale e dinamico relazionale, oltre alle spese mediche, ovvero di quella maggior o minor somma che dovesse risultare provata in corso di causa o liquidata dal Giudice in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati e maturandi dal giorno del sinistro all'effettivo saldo. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge. Si costituiva in giudizio la la quale impugnava e Controparte_1 contestava il contenuto dell'atto di citazione, ivi compresa la legittimazione delle parti, eccependone l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda nonché l'infondatezza in fatto e in diritto. Segnatamente, la compagnia convenuta eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda per non avere gli attori azionato il procedimento della negoziazione assistita così come prescritto dall'art. 3 della Legge 10 novembre 2014, n. 162. Sempre in via preliminare, la eccepiva l'inoperatività, nel Controparte_8 caso di specie, della Polizza Assicurativa n. 110673296, in virtù della quale veniva evocata in giudizio. Al riguardo la evidenziava la polizza in oggetto, ai CP_1 sensi dell'art 11 delle condizioni generali di cui al modello n. 250092, assicurare in conformità alle norme della Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o giacenza in acqua del natante descritto in polizza.
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Di contro contestavano nel caso di specie, pur laddove fosse stata fornita la prova dell'evento come descritto in citazione, era evidente trattarsi di sinistro derivante non dalla navigazione del natante né dalla sua giacenza in acqua, bensì occorso durante l'operazione di traino della barca assicurata in secca, pertanto non prevista nei rischi assicurati. Aggiungeva inoltre che il predetto traino veniva effettuato tramite fune e argano che non costituivano dotazione di bordo della barca, ma erano messi a disposizione dalla Marina di Rossano. Alla luce di quanto sopra, chiedeva, in via preliminare l'estromissione dal giudizio per inoperatività dell'invocata garanzia assicurativa. Nel merito la compagnia eccepiva la assoluta infondatezza della domanda sia in fatto che in diritto e, al riguardo, più precisamente, in merito all' an debeatur la convenuta società di assicurazione, contestava l'evento storico così come rappresentato ex adverso dagli attori, rilevando che dalla documentazione prodotta risultava che il minore veniva portato in ospedale solo 21 ore dopo il presunto evento;
altresì che all'epoca dei fatti il minore aveva 8 anni e che l'evento si sarebbe verificato allorquando lo stesso si trovava da solo in acqua a giocare, senza la presenza nelle vicinanze dei genitori.
Da quanto sopra evidenziava che pur laddove fosse stata fornita la prova dell'evento, lo stesso sarebbe stato attribuibile esclusivamente alla condotta disattenta del minore, all'epoca dei fatti di 8 anni con conseguente responsabilità esclusiva in capo allo stesso e ai genitori, attori nel presente giudizio in proprio e nella qualità di esercenti la potestà, per culpa in vigilando richiamando il dettato normativo dell'art. 2048 c.c., co. I. Pertanto, nella fattispecie in esame attribuiva agli attori, quali genitori e pertanto responsabili a pari titolo ex art. 2055 c.c., la responsabilità nella produzione del sinistro, in quanto riteneva che se essi avessero curato adeguatamente, vigilato e monitorato il minore più attentamente, il sinistro non si sarebbe verificato. Alla luce di quanto innanzi, rilevando una responsabilità dei genitori, eccepiva appalesarsi la mancanza della titolarità ad agire nell'interesse del minore che, viceversa, per quanto accaduto, avrebbe potuto avanzare anche nei loro confronti, una richiesta di risarcimento. Contestava altresì il quantum debeatur, impugnava e contestava la documentazione prodotta da parte attrice relativa alle patite lesioni ex art. 2712 C.C. e ss. e concludeva: In via preliminare e principale accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della per inoperatività della polizza nel caso di specie. -In CP_1 via principale rigettare la domanda attorea perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto. - In via subordinata, accertare dichiarare il concorso di colpa del minore in misura non inferiore al 60% e dei genitori per culpa in vigilando in misura non inferiore al 20% e per l'effetto condannare la scrivente nell'equo e nel giusto. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. Disposta la trattazione scritta della presente controversia, rinnovata la notifica nei confronti del responsabile civile, all'udienza del 2.2.2023, dichiarata CP_3 la contumacia dello stesso, concessi alle parti i termini di cui all'art 183 co. 6 cpc., ammesse ed espletate le prove orali come da verbali in atti ( cfr.ud 11.11.2024); all'esito non essendo stata depositata prova della notifica del deferimento n. 956/2022 r.g.a.c. Pagina 4 di 9 N. 956/2022 R.G.A.C.
dell'interrogatorio formale nei confronti del responsabile civile, veniva onerata parte attrice al deposito della citazione e rinviata la causa all'udienza del 21.11.2024. Infine, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, ritenuta la controversia matura per la decisione, senza necessità di svolgimento di ulteriore istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.7.25 e trattenuto in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 cod. proc. civ.
2.In via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda, avendo l'attore ritualmente invitato la compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni;
invero, sono state prodotte in atti le richieste di risarcimento e messa in mora inviate ex D.lgs. n. 209/2005, a mezzo racc.t A/R del 5.5.21 ed essendo trascorso tra le dette richieste e l'atto introduttivo del presente giudizio lo spatium deliberandi prescritto dall'art. 145 del D.lgs. 209/2005, altresì osservate la modalità previste dal successivo art. 148. Risulta inoltre espletato con medesima missiva, il tentativo di negoziazione assistita, ex lege 162/2014 (cfr. produzione parte attrice). La legittimazione delle parti, risulta documentalmente comprovata dalla documentazione clinica, licenza di navigazione dell' imbarcazione da diporto, polizza di assicurazione della stessa, della copia della patente di abilitazione al comando di unità da diporto;
sul punto va rilevato che il disconoscimento della conformità delle copie all'originale da parte della società convenuta è stata del tutto generica e indeterminata, priva di specificità e formalità e proposta in modo non circostanziato ( cfr Cass n. 28096/2009, n. 7775/2014, n. 7105/2016 ).
3. Sul merito. Va preliminarmente richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui :
“Il carattere speciale della normativa sulla navigazione da diporto rispetto al codice della navigazione comporta che le norme generali del secondo trovino applicazione residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima, sicché, ai fini dell'accertamento della responsabilità verso terzi, è ininfluente la regola prevista dall'art. 414 del codice della navigazione, secondo cui è il danneggiato a dover provare il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti nel trasporto amichevole di persone o bagagli, trovando invece applicazione l'art. 47 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 (la cui previsione è stata successivamente ribadita dall'art. 40 del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 sulla nautica da diporto), secondo cui, per espresso rinvio all'art. 2054 cod. civ., è il conducente di natanti e imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli” ( sent Cass n. 13224/2015). Tanto chiarito, ribadito che trova piena applicazione tutto l'art. 2054 cc, ivi compreso il primo comma, quanto alla proponibilità della domanda, va poi evidenziato che gli attori non hanno agito ai sensi dell'art. 141 CdA. Occorre premettere che in citazione gli attori, sulla premessa che la fattispecie non fosse sussumibile nella previsione di cui all'art. 2054 c.c., hanno espressamente invocato l'applicazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art 2051 c.c. Il Tribunale ritiene di non poter condividere tale qualificazione della domanda. In diritto occorre invero rilevare che, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito, da un lato, non è condizionato dalle espressioni n. 956/2022 r.g.a.c. Pagina 5 di 9 N. 956/2022 R.G.A.C.
adoperate dalla parte, dall'altro, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata (cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 15904/09). Alla stessa stregua la fattispecie de quo non risulta inquadrabile nell'alveo delle ipotesi di cui all'art. 2051 c.c., in quanto la stessa è riferibile alla responsabilità del custode per i danni subiti dagli utenti alle sole ipotesi di difetto di vigilanza e manutenzione che faccia sorgere una situazione di pericolo occulto;
situazione che non si è verificata nel caso in esame. Dunque, nella specie, sebbene la parte abbia invocato l'art. 2051 e/o 2043 c.c., la fattispecie è sussumibile nella previsione dettata dall'art. 2054 c.c., perché la lesione si è verificata a causa dell'improvvisa rottura di una fune da traino del natante del convenuto, mentre quest'ultima si trovava sulla pubblica spiaggia. La giurisprudenza e la normativa in materia di nautica da diporto, in particolare l'art. 40 del Codice della Nautica da Diporto, richiamano espressamente i principi stabiliti dall'art. 2054 c.c. per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli senza guida di rotaie, estendendoli ai sinistri nautici. Va evidenziato che l'articolo 2054 del Codice Civile si applica anche in caso di danni causati da barche private (unità da diporto) a terzi non passeggeri, grazie a un rinvio specifico contenuto nel Codice della Nautica da Diporto. Sul punto la Corte ha avuto modo di chiarire che “il carattere speciale della normativa sulla navigazione da diporto rispetto al codice della navigazione comporta che le norme generali del secondo trovino applicazione residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima, sicché, ai fini dell'accertamento della responsabilità verso terzi, è ininfluente la regola prevista dall'art. 414 cod.nav., secondo cui è il danneggiato a dover provare il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti nel trasporto amichevole di persone e bagagli, trovando invece applicazione la L. 11 febbraio1971 n.50 (la cui previsione è stata successivamente ribadita dal D. Lgs. 18 luglio 20015, n.171, art. 40 sulla nautica da diporto), secondo cui, per espresso rinvio all'art. 2054 c.c., è il conducente di natanti e imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarli”. Cassazione Sentenza 14Ottobre2019,n.25771) Premesso quanto sopra, evidenziato sulla qualificazione giuridica dell'azione proposta, passando al merito, si rileva che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che i presupposti di fatto allegati a sostegno della propria domanda da colui che agisca invocando la responsabilità ai sensi dell'art. 2054 c.c. sono del tutto distinti e diversi da quelli invocati da chi agisca ai sensi dell'art. 2051 c.c., trattandosi nel primo caso di allegare e dimostrare la condotta colposa del danneggiante ed il nesso tra tale condotta e l'evento dannoso e nel secondo di allegare e dimostrare il nesso eziologico tra il fattore dannoso esistente o sorto nel bene in custodia e l'evento dannoso.
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Nei termini su divisati, ai sensi dell'art. 2054 c.c. nel rispetto del principio che regola l'onere probatorio come previsto dalla normativa richiamata, al soggetto (danneggiato) spetta provare l'evento dannoso ed il nesso causale con i danni subiti, mentre il danneggiante è tenuto a dimostrare che la causa dei danni è dovuta ai fatti imprevisti ed imprevedibili. Tanto premesso la domanda proposta da parte attrice si è rivelata infondata nel merito per quanto in appresso osservato. Ed invero in virtù del principio dell'onere della prova positivizzato nell'art. 2697 cc chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine alla stregua della regola iuris “Onus probandi ei incumbit qui agit, non qui negat”. Orbene, la ricostruzione dei fatti fornita dalla parte attrice, contestata dalla parte convenuta sin dalla prima comparata di costituzione, con riguardo alle modalità di verificazione dell'accadimento dannoso, quale causa delle lesioni riportate, non trova corrispondenza nelle risultanze istruttorie acquisite al processo, ed in particolare, nel referto ospedaliero di pronto soccorso e nell'escussione testimoniale. Innanzitutto, dal verbale di accettazione in Pronto Soccorso (cfr. all.3 parte attrice) risulta che il minore veniva accompagnato dai genitori presso il P.O. di Rossano (Cosenza) a distanza di quasi ventiquattro ore dall'evento de quo, altresì che lo stesso riportava escoriazioni per le quali veniva prescritto un trattamento antibiotico, di guisa che, data la tenuità desumibile, la richiesta risarcitoria appare alquanto sperequativa.
La ricostruzione dell'accadimento dannoso posto a fondamento dell'azione risarcitoria di parte attrice risulta inoltre e sopratutto confutata anche sulla scorta delle propalazioni dei testi escussi, i quali hanno fornito propalazioni de relato, non avendo entrambi assistito all'evento sinistroso dedotto in citazione che è rimasto privo di riscontro per come prospettato dagli attori. Sotto altro profilo, mette conto evidenziare che i testi escussi neppure hanno riferito in ordine al nominativo di soggetti presenti in loco che avrebbero potuto riferire quali testi di riferimento sull'accaduto. Ed invero, alla luce della decisa contestazione operata sin dal primo atto di costituzione da parte della convenuta, anche sotto il profilo della esatta dinamica dei fatti, delle modalità di riporto del natante e della allocazione del minore al momento dei fatti, elementi chiarificatori avrebbero potuto offrire ulteriori ed eventuali soggetti presenti fisicamente e con maggiore vicinanza all'accadimento. Ed invero, i testi escussi, entrambi nonni del minore danneggiato, all'udienza dell'11.11.24 dichiaravano, di non aver assistito al momento di verificazione dell'occorso. Segnatamente , riferiva: “era il giorno 11 agosto del Testimone_1
2020 era 19,30 di sera, stavamo in riva della spiaggia eravamo in DA Fossa, località della Calabria, io stavo seduto sotto l'ombrellone, c'era mia moglie vicino, il bambino stava a circa 10 metri rispetto a noi all'indietro stava giocando con dei coetanei, guardavo verso il mare, all'improvviso mi hanno portato mio TE tutto sanguinante al volto, alle gambe, al torace lato sinistro;
io l'incidente fisicamente non l'ho visto, è venuto un parente di questo che
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ha la barca e si è scusato per l'accaduto; i genitori non c'erano, mia figlia, madre del piccolo, e il padre in quel momento erano saliti dalla spiaggia;
mia figlia mi Parte_1 disse che sarebbe risalita e mi avvisava che il piccolo rimaneva sulla spiaggia;
l'incidente non l'ho visto, me lo sono immaginato”. Altresì riferiva: “eravamo a Rossano agosto 2020 era 19,30, ho Testimone_2 sentito strillare delle persone stavamo sulla spiaggia, io e mio marito stavamo là, insieme a mia figlia e mio genero, ho sentito solo le strilla, le persone sulla spiaggia mi hanno riferito della presenza di una corda anche il bambino nell'immediato ha riferito questo”. L'attore inoltre non ha neanche fornito prova delle lesioni riportate, ed invero in secondo luogo, ed in via ancor più assorbente, parte attrice non risulta aver nemmeno adeguatamente provato la precisa consistenza ed entità dei danni che avrebbe riportato in occasione del dedotto sinistro. Invero, sin dall'atto introduttivo del giudizio, la detta parte ha fondato la propria richiesta risarcitoria unicamente su una consulenza redatta da un perito di parte. Sul punto mette conto evidenziare che “La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.” (Cass. 1° febbraio 2023, n. 2980). Quanto al già menzionato verbale di accesso al P.S. (cfr. referto di pronto soccorso ospedaliero di Rossano, all.3 produzione attore) seppur vero che il suddetto certificato ha natura di atto pubblico fidefaciente, ed è caratterizzato, oltre che dall'attestazione dei fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, dalla circostanza che esso è destinato ab initio alla prova, cioè, è precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice (Cfr.: Cass. Civ. Sez. 6 Ordinanza n. 16030 del 28.07.2020), il detto certificato fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni rilasciate dalla vittima nell'immediatezza dell'incidente e dallo stesso non si desume alcuna ulteriore circostanza e rilevanza dirimente. Alla luce di quanto precede, pur compenetrandosi nella vicenda umana sottesa alla presente controversia, stante tuttavia il lacunoso quadro istruttorio offerto dagli istanti, le su evidenziate lacune istruttorie avrebbero reso persino superflua e palesemente esplorativa una eventuale CTU disposta sul punto, dato che "la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, cod. proc. civ.)." (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3130 del 08/02/2011). Per tutto quanto precede, la domanda attorea non può che essere integralmente rigettata.
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Ogni altra questione è assorbita dalla presente decisione ed invero la mancata prova della domanda rende superflua anche la valutazione circa l'inquadrabilità della fattispecie tra le ipotesi di copertura rischio assicurativo. 4. Sulle spese. La soccombenza degli attori impone da ultimo la condanna a rifondere le spese processuali sostenute dalla controparte, liquidate in dispositivo in considerazione dell'attività processuale concretamente svolta e dei parametri previsti dal D.M. 55/2014. Nulla per le spese in favore del contumace vittorioso non costituito.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1-RIGETTA integralmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in motivazione;
2- CONDANNA le parti attrici in solido fra loro, al pagamento, in favore della parte convenuta costituita, delle spese di lite per il Controparte_1 presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge .
Così deciso in Aversa, 28/11/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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