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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 16/04/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 16/04/2025
Verbale di udienza del 16/04/2025, nel procedimento n.RG2246/2016, ore 11.16
Sono comparsi per parte attrice l'avv.to Claudia Rita Satta,per parte convenuta l'avv.to Anna Rita
Giua in sost. dell'avv.to BALATA GIUSEPPINA.
L'avv.to Satta si riporta alle note di udienza del 25.02.202, precisa che l'importo richiesto da era di € 8820,23, l'ing. ha rilevato nell'elaborato peritale che la somma da Pt_1 Per_1 corrispondere ammonta ad € 2701,38, non tenendo in considerazione che il sig. aveva CP_1 provveduto, in relazione alle somme ingiunte, al pagamento di € 776,42, come risulta dalle ricevute allegate agli atti.
L'avv.to Giua insiste per l'accoglimento delle conclusioni in atti.
IL GIUDICE
Dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Dott.ssa Daniela Schintu
All'esito della camera di consiglio, alle ore 12.26 decide, ex art. 281 sexies cpc, come da sotto estesa sentenza, che costituisce parte integrante del presente verbale.
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Daniela Schintu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2246/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv.Claudia Rita Parte_2 C.F._1
Satta
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BALATA GIUSEPPINA CP_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione in opposizione ad ordinanza ingiunzione, ritualmente notificato, Parte_2
conveniva in giudizio in persona del suo legale rappresentante, eccependo in
[...] CP_2 via preliminare l'invalidità dell'atto di ingiunzione impugnato poiché emesso da soggetto carente di legittimazione ad agire in pendenza di reclamo. Nel merito contestava la debenza delle somme richieste dall'ente con l'ordinanza ingiunzione, eccependo la mancata rilevazione delle letture periodiche, pur in presenza di fatture pervenute in acconto;
infine rilevava come le fatture sottese all'ingiunzione fossero errate, poiché emesse sulla base di consumi esorbitanti.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda e rilevando come le somme portate CP_2
nella fattura di cui all'ingiunzione fossero corrette e legittimo il procedimento di ingiunzione attivato.
La causa, veniva istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica e assunta in decisione, sulle conclusioni formulate dalle parti all'udienza fissata per la precisazione delle stesse.
Si osserva preliminarmente che, nell'ambito della con L.R. n. 29 del 17 ottobre Controparte_3
1997 è stato istituito il Servizio Idrico Integrato (SII), costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e depurazione di acqua ad uso esclusivamente civile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, delimitando il territorio regionale in un unico Ambito
Territoriale Ottimale (A.T.O. Sardegna), in cui rientravano tutti gli enti locali territoriali.
Nel 2003 è stata poi formalmente istituita l'Autorità d'Ambito (AATO), con funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del SII ma con esclusione di ogni attività di gestione del servizio medesimo;
negli anni 2004 e 2005 tutte le società di gestione del servizio idrico esistenti in sono state incorporate per fusione un'unica società, la CP_3
i cui soci sono la Regione Autonoma della Sardegna e gli enti locali dell'Isola CP_2
(Provincie e Comuni) e alla quale alla fine del 2005, con decorrenza dal 1 gennaio 2006, l'AATO ha affidato la gestione del SII. In virtù delle disposizioni di cui si è detto e del regolamento del servizio idrico integrato approvato dall'AATO, il cui art. D4 prevede che “i contratti d'utenza stipulati con i precedenti gestori s'intendono automaticamente rinnovati con il gestore unico”, si è quindi verificato un fenomeno di successione ex lege in virtù del quale nei rapporti individuali di utenza il gestore del SII – e quindi la – è subentrato a tutti i precedenti gestori. Anche a Pt_1
prescindere dalla natura o meno di ente pubblico di questa - in quanto società per azioni a Pt_1
partecipazione pubblica - è legittimata ad emettere ingiunzioni di pagamento e a procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi dell'art. 17, commi 3-bis e 3 ter D. Lgs. 46/1999, avendo ottenuto la prevista autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In ogni caso, è una società in house è può ricorrere alla procedura di cui al R.D. del 1910 per il Pt_1
recupero dei propri crediti anche derivanti da entrate di diritto privato (cfr. tra le altre Cass. civ. Sez.
I, 11-04-2016, n. 7076; Cass. civ. Sez. Unite, 25-05-2009, n. 11992, Cass. civ. Sez. I, 25-08-2004,
n. 16855.).
Nel merito, è ben vero che la ha violato le norme del regolamento del Servizio Idrico CP_2
Integrato (di seguito, SII) che prescrivono l'obbligo di fatturare i consumi con periodicità bimestrale, con un numero di letture non inferiore a due volte all'anno, non avendo effettuato letture nell'arco temporale dal 24.03.2009 al 14.10.2013, ciò non toglie, che l'utente sia comunque tenuto a pagare il corrispettivo dovuto per i consumi effettuati.
Deve osservarsi che, in tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinchè intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (Cass.
11393/2011).
Trova quindi applicazione il criterio di ripartizione dell'onere della prova accolto in giurisprudenza, che esclude l'esistenza di qualsivoglia privilegio probatorio e addossa al gestore, a fronte della contestazione dell'addebito da parte dell'utente, la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e la corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura (Cass. 10313/2004 e
Cass. 17041/2002).
E' da osservare, inoltre, che anche nel regolamento del servizio idrico integrato, emanato dall'autorità d'ambito, è prevista una specifica disposizione, integrativa del contratto di utenza, che impone al gestore, in caso di malfunzionamento del contatore, di provvedere alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero in assenza di dati storici sulla base dei valori medi statistici in funzione della tipologia di utenza (art. B35). Giurisprudenza ormai costante ha chiarito a riguardo, che, la denuncia di un consumo abnorme in un certo periodo di tempo da parte dell'utente al fine di contestare la determinazione del corrispettivo, non lo dispensi affatto dall'obbligo di corrispondere ugualmente la somma dovuta, determinabile però secondo il presumibile consumo, quale può essere ricostruito in termini storici sulla base delle misure non contestate, anteriori o posteriori, ovvero, in difetto, statisticamente ascritto a un'utenza caratterizzata dalla medesima tipologia d'uso e, se domestico, destinata a servizio del medesimo numero di persone.
Non avendo Abbanoa dimostrato che il contatore fosse correttamente funzionante e che la misurazione fosse correttamente trascritta, stante la contestazione dall'attore, è stata disposta CTU al fine di determinare quanto dovuto dall'attore sulla base dei consumi medi della sua utenza.
La stessa, priva di vizi logici e giuridici ed al cui contenuto dell'accertamento espletato si rimanda, ha accertato l'entità dei consumi dovuti dall'utente in relazione ai consumi medi risultanti dalle letture successive;
il consulente, ha quindi rideterminato in euro 2701,38 iva compresa, il saldo dovuto dall'utente ad per il periodo oggetto della ordinanza ingiunzione;
al detto importo Pt_1
devono essere detratte le somme versate dal negli anni di cui alle fatture ingiunte, CP_1
documentate con ricevute di pagamento in atti, per € 776,42. L'importo dovuto dall'attore per la fatturazione ingiunta ammonta quindi complessivamente ad €
1924,96.
Deve, quindi, accogliersi l'opposizione spiegata con spese processuali che, stante l'esiguo importo dovuto, rispetto a quello richiesto, sono poste a carico dell' opposta nella misura di 2/3. come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-Revoca l'ordinanza ingiunzione impugnata n. 00437/2016 e condanna Parte_2
al pagamento in favore di (C.F. ) della C.F._2 CP_2 P.IVA_1 somma di € 1924,96, compresa iva, per le causali di cui alla fattura ingiunta e già detratti gli acconti versati.
-Condanna alla rifusione in capo a delle CP_2 P.IVA_1 Parte_2 spese del giudizio, che liquida in € 1694,00 ( Già decurtata di 1/3), oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU. CP_2
Tempio Pausania, 16.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Schintu