Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/02/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 592/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
Marco Salvatori Presidente
Silvia Capitano Giudice
Vincenza Bennici Giudice relatore
SENTENZA nella causa iscritta al n. 592/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...] (Avv. BLANDA VALENTINA) Parte_1
Parte attrice
E
, nato a [...] il [...] (Avv. LOGGIA SALVATORE) CP_1
Parte convenuta
OGGETTO: azione di riduzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 12.11.2024
Svolgimento del processo
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, deduceva che il Parte_2 proprio padre, - deceduto in data 11/03/2019 - con testamento Persona_1 pubblico del 14/09/2011, aveva lasciato i suoi beni ai due figli -esso attore e il fratello - e alle due nipoti, figlie di quest'ultimo, con disposizioni che CP_1 avevano leso la sua quota di legittima.
1
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva il rigetto della CP_1 domanda attorea, deducendo che il legato da esso ricevuto con la disposizione testamentaria impugnata, costituiva il rimborso forfettario di un credito maturato dallo stesso e dalle di lui figlie ed per Controparte_2 Controparte_3
l'attività di assistenza, diurna e notturna, prestata all'anziano padre per almeno dieci anni prima del decesso;
deduceva inoltre di avere sostenuto spese ereditarie pari complessivamente ad €.5.943,79 oltre che esborsi - quando il de cuius era ancora in vita - per i lavori di manutenzione di tutti gli appartamenti siti in
Licata nella Via Ammiraglio Millo, pari ad almeno €.59.700,00; chiedeva, nel caso in cui il legato fosse stato considerato gratuito, di accertare che lo stesso aveva prestato servizi in favore del padre per un importo pari a euro €.175.500,00 e chiedeva quindi che la metà di detta somma venisse rimborsata dal fratello in ragione della propria quota.
La causa, istruita attraverso una consulenza tecnica d'ufficio, oltre che sulla base della documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del 12.11.2024 – sulle conclusioni delle parti - è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per le memorie conclusionali.
Motivi della decisione
In primo luogo, deve essere esaminata l'eccezione formulata dal convenuto secondo cui il legato attributo al convenuto non sarebbe soggetto all'azione di riduzione in quanto costituirebbe il pagamento da parte del de cuius per i servizi ricevuti in vita dal figlio.
Nel fare ciò, occorre preliminarmente interpretare la scheda testamentaria oggetto di causa.
Nel testamento pubblico di ON AN si legge: “Lego a mio figlio il terreno sito in Licata nella contrada Rinella in catasto al foglio 54, Pt_1 particella 90, a mio figlio lego il restante terreno di contrada Rinella, foglio CP_1
54, particelle 94 – 95 e 115, oltre ai piani terra, primo e quarto del fabbricato sito in
2 Licata nella via Ammiraglio Millo e alle mie nipoti e figlie CP_2 CP_3 di mio figlio rispettivamente i piani secondo e terzo del suddetto CP_1 fabbricato”.
Ora, sebbene, da un lato, il testatore abbia utilizzato il termine “lego”, va osservato che ciò non esclude che lo stesso abbia voluto compiere un istituzione di erede ex re certa, assegnando determinati beni quale quota del suo patrimonio.
E ciò appare anzi fondato alla luce del fatto che i beni menzionati nel testamento esauriscono l'intero asse ereditario del de cuius e che i lasciti sono stati effettuati in favore dei figli e delle nipoti, quindi dei parenti più stretti.
Deve quindi ritenersi che il testamento in parola contenga l'istituzione di più eredi e che quindi le parti in causa siano eredi e non legatari del de cuius.
In ogni caso, anche a volere ritenere che il testatore abbia voluto legare i beni ai figli e alle nipoti, va osservato come non vi sia alcun elemento che faccia ritenere che il legato in favore del figlio sia stato effettuato quale corrispettivo dei CP_1 servizi da esso resi.
L'art 659 c.c. prevede “Se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito”.
È stato chiarito in giurisprudenza che “ Il legato a favore del creditore, previsto dalla norma dell'art. 659 c.c., si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito solo nel caso in cui nella scheda testamentaria vi sia menzione del debito, mentre se questa indicazione manca, il legato si presume disposto a titolo di liberalità. In entrambe le ipotesi la presunzione è, però, iuris tantum e può, quindi, essere vinta dalla prova contraria fornita dalla parte interessata” ( Cassazione civile sez. II, 04/04/1985, n.2306).
Nel caso in esame, non è stata offerta alcuna prova per superare tale presunzione, con la conseguenza che il legato, se tale voglia intendersi, deve ritenersi gratuito.
L'eccezione è quindi infondata.
3 Parimenti infondata è l'eccezione secondo cui il convenuto vanterebbe un credito nei confronti dell'eredità per i servizi prestati al padre.
Ciò in quanto non è stata fornito alcun elemento atto a provare che il de cuius e il figlio abbiano pattuito un corrispettivo per le cure prestate dal primo. CP_1
Peraltro, va osservato come, stante il rapporto di padre-figlio che legava i due, sia davvero difficile ritenere che gli stessi abbiano pattuito un compenso, dovendosi invece presumere che quei servizi di assistenza siano stati espletati per il legame e l'affetto che caratterizza tale rapporto.
Infine, è anche infondata l'eccezione secondo cui il convenuto vanterebbe un credito per i miglioramenti effettuati nel fabbricato di via Millo.
A tal proposito, deve rilevarsi come la prova per testi formulata dal convenuto non è stata ammessa per la sua genericità, in quanto finalizzata a sentire l'architetto che aveva redatto la perizia di parte dallo stesso allegata, contenente la stima delle migliorie. Ciò di cui invece, il convenuto avrebbe dovuto dar prova erano le lavorazioni eseguite, la loro entità e tipologia e le relative spese sostenute.
Sgomberato il capo dalle eccezioni e domande formulate dal convenuto e riconosciuta la qualità di erede dell'attore, va ora osservato che l'individuazione della quota di legittima allo stesso spettante, pari alla metà di due terzi, sulla base del disposto contenuto nel comma secondo dell'art. 537 c.c. - concorrendo egli con un fratello, va effettuata sulla scorta della ctu a firma dell'Ing.
[...]
. Per_2
Il valore dell'asse ereditario è stato stimato nella complessiva somma di euro €.
154.117,88 (importo, che contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, tiene conto delle spese di demolizione del bagno e delle spese per sanzioni amministrative relative agli immobili di via Millo, come si evince dalla ctu a pag.
9).
Da tale importo vanno detratte le spese sostenute dal convenuto per imposte, pari a € 5.657,79 e si ottiene, quindi, un totale di euro 148.460,09.
La quota disponibile è pari ad un terzo -euro 49.486,70 – che è pari peraltro alla quota riservata all'attore, quale erede legittimario.
4 E' dunque evidente che, stimato il valore dei beni assegnati all'attore in complessivi euro € 9.480,4, il de cuius abbia evidentemente leso il diritto di legittima spettante allo stesso, dovendo costui essere reintegrato nella sua quota per complessivi euro 40.006,22.
Ora, dalla ctu risulta che il convenuto ha ricevuto beni per un valore complessivo di euro €. 93.086,80 mentre le nipoti del de cuius, estranee a questo giudizio, beni per un valore di €. 51.550,60.
Avendo l'attore citato solo il fratello, deve essere ridotta soltanto la quota di quest'ultimo, in misura proporzionale.
A questo proposito va ricordato che l'azione di riduzione della legittima è un'azione di carattere personale. Dunque, per la reintegrazione della quota riservata ai legittimari, nell'ipotesi in cui l'obbligo di restituzione sia posto a carico di più soggetti, la riduzione opera in misura proporzionale.
Conseguentemente, non è configurabile un'obbligazione solidale in capo ai vari beneficiari che sono, dunque, tenuti a rispondere solo limitatamente e proporzionalmente al valore di cui si riduce l'attribuzione o la quota a suo tempo conseguita da ciascuno di essi.
La disposizione testamentaria in favore del convenuto deve essere quindi ridotta (per reintegrare la quota riservata all'attore ) secondo il suddetto principio di proporzionalità della riduzione ex art. 558 c.c., in misura pari a euro 39.917,23 e non in quella indicata dal ctu pari a €. 39.828,24.
Pertanto, ritiene il Collegio, nel rispetto dei principi dettati dall'art. 560 c.c., di provvedere alla reintegra assegnando all'attore i terreni siti in Licata, contrada
Rinella, censiti in catasto al fg. 54, particelle 94, 95, 115, del valore complessivo di
€. 32.400,00.
Ciò in considerazione del fatto che l'attore ha già una quota della particella n. 90
e ciò permetterà di unificare la proprietà del fondo in contrada Rinella.
La restante parte -pari ad euro 7.217,23 - verrà corrisposta dal convenuto in denaro poiché, se si attribuisse all'attore una parte dei beni di via Millo, si verrebbe a creare una non conveniente situazione di comunione su tali beni.
5 Le spese di lite, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, sezione civile, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara aperta la successione di , nato a [...] il [...] e Persona_1 ivi deceduto il 11/03/2019;
-accerta e dichiara che il testamento pubblico di del Persona_1
14/09/2011, lede la quota di riserva spettante all'attore quale erede legittimario per la somma di euro 40.006,22 e che, conseguentemente, costui ha diritto alla reintegrazione della predetta quota;
-per l'effetto, assegna all'attore la piena proprietà dei i terreni in Licata contrada
Rinella, censiti in catasto al fg. 54, particelle n. 94, 95, 115 del valore €. 32.400,00
e condanna il convenuto a corrispondere all'attore la somma di euro 7.217,23;
-condanna il convenuto a rifondere all'attore, parte ammessa al gratuito patrocinio, le spese di lite di cui all'art. 131 d.lgs. 30 maggio 2002 n. 115, prenotate a debito o anticipate dall'Erario, in esse comprese gli onorari e le spese del difensore, che saranno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.lgs. 30 maggio 2002 n. 115, disponendone il pagamento in favore dello Stato;
pone in via definitiva le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico del convenuto.
Così deciso in Agrigento, in data 12.2.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Vincenza Bennici Marco Salvatori
(atto firmato digitalmente)
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