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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 4440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4440 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 13386/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Grazia Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio R.G. n. 13386/2020 promosso da
(C.F.: ), anche in qualità di Parte_1 C.F._1
procuratore speciale di C.F.: ), Parte_2 C.F._2
(C.F.: ), Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F.: ), tutti nella loro qualità di eredi di C.F._4 ER
(deceduto in data 22.10.2011), quest'ultimo in proprio e quale erede del
[...] fratello (Avv.ti Laura Minoli e Serena De Giglio) – attori – Parte_5
contro
P.I. (Avv.ti Adriana Morelli e Controparte_1 P.IVA_1
Guido Morelli) – convenuto –
– convenuto contumace – Controparte_2
Oggetto: MORTE
Conclusioni
Come da fogli depositati per via telematica.
pagina 1 di 19 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. , anche in Parte_1
qualità di procuratore speciale dei sig.ri Parte_2 Parte_3
e , tutti in qualità di eredi (moglie e figli) del sig.
[...] Parte_4 ER
, nato a [...] il [...] e deceduto a Roma il 22.10.2011, in virtù di
[...]
procura speciale dagli stessi conferita per atto del Notaio in data Persona_2
02/10/2018, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la compagnia e il sig. , chiedendo la Controparte_1 Controparte_2
condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti iure proprio e iure hereditatis dal prossimo congiunto a causa della ER
morte del fratello , derivante dal sinistro stradale occorsogli il Parte_5
giorno 4 aprile 2010.
Narravano gli attori che in data 04.04.2010, alle ore 13.30 circa, il Sig.
[...]
percorreva a piedi il margine sinistro, oltre la linea di delimitazione Parte_5
della carreggiata, della S.S. 7/Ter, prog. Km 8+200, direzione NT/S.
Giorgio Ionico, quando veniva investito dalla moto Ducati Monster 600 (tg.
CF42010), di proprietà e condotta dal sig. , che Controparte_2
sopraggiungeva alle sue spalle a fortissima velocità.
Più precisamente, il convenuto , alla guida del proprio motoveicolo, CP_2 ne perdeva il controllo a causa dell'elevata velocità, superava la linea continua delimitante la propria mezzeria e invadeva la corsia di marcia inversa strisciando contro il guard-rail di sinistra, travolgendo da tergo il sig. Parte_5
, inforcandolo dalla schiena e catapultandolo nella scarpata sottostante.
[...]
A causa del violento urto il sig. subiva gravi lesioni personali e Parte_5 veniva trasportato mediante ambulanza presso il P.S. dell'Ospedale Civile di
S.S. Annunziata di NT, ove gli veniva diagnosticato un “politrauma della strada”. Il sig. sopravviveva alcune ore in uno stato di shock Parte_5
emorragico e successivamente decedeva alle ore 17:40.
Gli attori sostenevano che il sinistro di causa sarebbe occorso per responsabilità esclusiva del convenuto , come emerge dal verbale CP_2
pagina 2 di 19 di incidente redatto dalla Polizia Stradale di UR intervenuta sul luogo del sinistro, dalla sentenza penale di condanna del sig. emessa da CP_2
Tribunale penale di NT (confermata dalla Corte d'Appello di Lecce –
Sezione Distaccata di NT, divenuta definitiva a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione pure proposto dal ), CP_2 dalla sentenza emessa dal Tribunale civile di Milano nell'ambito del giudizio risarcitorio R.G. 19759-19760/2012 instaurato da altri eredi del sig. Parte_5
e dalla perizia cinematica espletata nell'ambito del predetto procedimento
[...] civile e affidata all'ing. CP_3
In punto quantum gli attori deducevano che l'improvvisa morte del fratello in seguito al sinistro oggetto di causa avrebbe sconvolto la vita di ER
, il quale, all'epoca del decesso di , benché non
[...] Parte_5 convivente con quest'ultimo, intratteneva con il medesimo un rapporto affettivo strettissimo connotato da costanti frequentazioni e quotidiane conversazioni telefoniche e, inoltre, era anche stato testimone di nozze del Parte_5
fratello e padrino del suo primogenito. Pertanto, il sig. Per_1 ER si costituiva parte civile nell'ambito del procedimento penale instaurato a carico del sig. e, solo a seguito della pronuncia del dispositivo Controparte_2
della sentenza penale di primo grado del Tribunale penale di NT,
[...]
corrispondeva spontaneamente ad la Controparte_1 ER
somma di Euro 10.000,00 a titolo di provvisionale e, successivamente,
l'ulteriore somma di Euro 20.000,00, somme accettate dagli odierni attori a titolo di acconto.
Dunque, ritenute tali non somme non satisfattive del danno patito, gli attori promuovevano il presente giudizio, avanzando la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali iure proprio e iure hereditatis (c.d. danno terminale o da lucida agonia), quantificati complessivamente in € 170.000,00 (somma da cui detrarre gli importi già corrisposti dalla Compagnia convenuta in via stragiudiziale).
pagina 3 di 19 Si costituiva in giudizio la sola non contestando Controparte_1
l'an debeatur e la responsabilità esclusiva del proprio assicurato nella determinazione del sinistro di causa. La convenuta contestava, invece, il quantum debeatur, ritenendo non provata da parte attrice l'intensità del rapporto parentale con il de cuius e ritenendo satisfattiva la somma già corrisposta ad in via stragiudiziale, specie tenuto conto del fatto che ER quest'ultimo è deceduto un anno e mezzo dopo la morte del fratello. La compagnia convenuta sosteneva, inoltre, che la sentenza civile n. 7295/2018, emessa dal Tribunale di Milano nell'ambito del giudizio R.G.N. 19759-
19760/2012 instaurato da altri prossimi congiunti di , pur Parte_5
passata in giudicato, non potesse produrre effetti neppure in via riflessa nei confronti degli eredi di , atteso che ciascun fratello è titolare di ER
autonoma posizione giuridica in relazione alle pretese risarcitorie derivanti dalla perdita del congiunto, dovendo assolvere autonomamente all'onere della prova in ordine alla natura ed intensità del rapporto parentale con il defunto.
Quanto al danno da perdita della vita richiesto iure hereditatis, la Compagnia convenuta precisava che era sopravvissuto appena quattro ore Parte_5 circa dall'incidente stradale, quindi per un lasso di tempo troppo breve e non sufficientemente apprezzabile per ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento del danno de quo.
Alla prima udienza del 03.11.2020, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., constatata la regolarità della notifica nei confronti del convenuto
, questo giudice ne dichiarava la contumacia e Controparte_2 concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. per il deposito delle memorie.
La causa veniva istruita con l'assunzione di prove orali delegate al Tribunale di
NT in ordine all'intensità del rapporto parentale tra e il de ER
cuius . Parte_5
All'esito dell'istruttoria orale delegata, la causa veniva ritenuta matura per la decisione. Le conclusioni venivano precisate all'udienza del 23.03.2023, che si pagina 4 di 19 teneva con trattazione scritta, e la causa veniva trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
Va preliminarmente rilevato che la sentenza n. 7295/2018, pronunciata dal
Tribunale Civile di Milano in data 01.06.2018, nell'ambito del giudizio civile
R.G.N. 19759-19760/2012 instaurato da altri eredi del sig. nei Parte_5
confronti dei medesimi convenuti odierni, non assume valore di giudicato nel presente giudizio. Invero, ai sensi dell'art. 2909 c.c., l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto soltanto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Quanto poi alle ipotesi di efficacia riflessa del giudicato, parte convenuta
[...]
ne ha correttamente richiamato i presupposti per come più Controparte_1 volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare "efficacia riflessa" nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che:
a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio;
b) i terzi non possano risentire un "pregiudizio giuridico" dalla precedente decisione;
c) l'efficacia riflessa riguardi soltanto l'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento.” (Cass. Sez. 3, 23/04/2020, n. 8101 ex multis).
Ebbene, non è dato ravvisare tali presupposti nel caso di specie, atteso che il danno non patrimoniale da morte del congiunto, in quanto danno-conseguenza, deve essere allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento.
Ciò posto, quanto alla dinamica del sinistro per cui è causa, giova rilevare che la stessa non è stata contestata da parte convenuta Controparte_1
e, pertanto, sulla base del principio di non contestazione di cui all'art. 115
[...]
c.p.c. è possibile ritenere che la responsabilità nella causazione del sinistro è imputabile esclusivamente alla condotta del motociclista, il quale ebbe a pagina 5 di 19 mantenere una condotta di guida imprudente e inosservante delle norme codicistiche della strada.
Quanto, invece, al convenuto contumace rispetto al Controparte_2
quale, in assenza di costituzione in giudizio, non opera il principio di non contestazione di cui all'art. 115, co. I, c.p.c. (cfr. sul punto, da ultimo, Cass. civ.
14623/2009 “L'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio” e S.U. n. 10311/2006), si rileva che la dinamica del sinistro e la responsabilità esclusiva del risulta CP_2
comunque acclarata alla luce del complessivo compendio probatorio, che consta del verbale della Polizia Stradale di UR (v. doc. 2, fasc. att.), delle sentenze penali che hanno affermato la penale responsabilità del CP_2 per il reato p. e p. dall'art. 589 c.p. (v. docc. 3, 4 e 5, fasc. att.), della sentenza n. 7295/2018 pronunciata dal Tribunale Civile di Milano (v. doc. 6, fasc. att.) e
CP_ della relazione tecnica cinematica espletata dall'ing. nell'ambito del procedimento civile R.G.N. 19759/2012 (v. doc. 7, fasc. att.).
Innanzi tutto, dal verbale di incidente redatto dagli agenti della Polizia Stradale di UR intervenuti sul luogo del sinistro – che ha efficacia probatoria fino a querela di falso in ordine ai rilievi e agli accertamenti espletati – emerge che il convenuto è stato sanzionato per la violazione dell'art. 141, co.3 e CP_2 co.8, e dell'art. 122, co.5 e co.8, del Codice della Strada in quanto “percorreva un tratto di strada in curva a velocità non commisurata e perché si esercitava alla guida di motociclo in luoghi molto frequentati” (v. doc.2, pag.5 ,fasc. att.); inoltre, nel predetto verbale sono state raccolte anche le dichiarazioni del teste il quale ha confermato che poco prima del sinistro il sig. Testimone_1 [...]
stava procedendo a piedi mantenendosi lungo il margine sinistro della Parte_5
S.S. 7/Ter, dichiarando quanto segue: “Ho notato sul margine sinistro della S.S.
7/Ter una persona appiedata con un giubbino imbottito, di colore rosso, che con un bastoncino, mentre camminava verso S. Giorgio, frugava nell'erba”, nonché
pagina 6 di 19 del teste , il quale ha confermato di aver visto il convenuto Testimone_2
sorpassarlo a bordo del proprio veicolo a forte velocità poco prima del sinistro
(v. doc.2, pag.11, fasc. att.).
Inoltre, la responsabilità esclusiva del convenuto nella Controparte_2
determinazione del sinistro che ha cagionato la morte di , è Parte_5 stata accertata – con motivazione che si ritiene di condividere – anche dal
Tribunale Civile di Milano con la sentenza n. 7295/2018, pronunciata in data
01.06.2018 all'esito del giudizio civile R.G.N. 19759/2018 instaurato da altri eredi del sig. . Parte_5
Nel corso del predetto giudizio sono stati altresì espletati accertamenti di carattere tecnico cinematico in ordine alla ricostruzione del sinistro da parte del
CP_ c.t.u. ing. il quale, utilizzando tutti gli elementi a sua disposizione, è giunto alla conclusione che la dinamica del sinistro “decisamente più probabile” è quella sostenuta da parte attrice, ovvero “la ricostruzione che vede il motociclista perdere autonomamente il controllo del proprio mezzo, invadere la banchina dell'opposta corsia di marcia investendo il pedone che ivi si trovava avanzando nello stesso senso di marcia” (v. doc. 6 e 7, fasc. att.).
Significativo e convincente il seguente passaggio motivazionale della sentenza n. 7295/2018 di questo Tribunale, Sezione XI civile: “deve in definitiva ritenersi che l'investimento di sia avvenuto in corrispondenza del Parte_5
margine sinistro della careggiata, sulla corsia opposta a quella percorsa dal motociclo e che , a causa di una condotta imperita e/o Controparte_2 imprudente, e comunque non rispettosa delle norme di cui all'art. 141, commi
1,2 e Cds, abbia perso il controllo del veicolo, abbia attraversato la corsia opposta ed abbia dunque travolto il pedone da tergo, facendolo sbalzare oltre il guardrail […] Quest'ultimo, infatti, al momento del sinistro non solo violò il limite di velocità imposto nel tratto percorso (50 km/h), ma non adeguò neppure la propria condotta di guida alle norme di prudenza che le condizioni dei luoghi e le sue stesse condizioni personali imponevano: il teatro del sinistro presentava una curva destrorsa con segnale di pericolo, mentre il pedone era certamente
pagina 7 di 19 visibile dalla visuale del motociclista da lunga distanza […] Pentassuglia, peraltro, come dallo stesso dichiarato in sede di esame nel processo penale, aveva poca esperienza di guida del motociclo che guidava al momento dei fatti.
Né può ritenersi che la presenza di un pedone ai margini della strada state integrasse un evento imprevedibile idoneo ad escludere la responsabilità del convenuto. Invero, al di là del fatto che si trattava di strada extraurbana di congiunzione di due centri abitati (NT e San Giorgio Jonico) tra loro poco distanti e che, dunque, la presenza di pedoni ai margini della strada non poteva reputarsi circostanza del tutto improbabile, nel caso specifico risultano dirimenti due circostanze: in primis che – come si evince chiaramente dalle fotografie in atti – il pedone era certamente visibile da parte del conducente del motociclo da lunga distanza e che, ciò nonostante, il motociclista non è stato in grado di mantenere il controllo del mezzo ed evitare di travolgere il pedone;
in secondo luogo, che la ricostruzione cinematica del sinistro ha consentito di concludere che il perse il controllo del mezzo per cause indipendenti dalla CP_2
presenza del pedone sulla sede stradale (distrazione e/o velocità eccessiva in relazione allo stato dei luoghi) e che il pedone fu travolto sol perché, casualmente, si trovava sulla traiettoria del mezzo che, ormai senza controllo, sarebbe comunque andato a collidere contro il guardrail della corsia opposta di marcia. Nessuna colpa appare invece attribuibile al pedone il quale, senza che vigesse alcun divieto specifico di presenza lungo la carreggiata dalla strada statale percorsa, camminava lungo il margine sinistro della carreggiata, quello opposto alla sua direzione di marcia (con i veicoli che egli provenivano di fronte), tenuto conto che dall'istruttoria espletata non sono mai emersi elementi dai quali poter desumere una condotta anomala da parte della vittima, la quale era stata vista qualche minuto prima del sinistro camminare normalmente lungo il margine sinistro della carreggiata. Deve in definitiva accertarsi l'esclusiva responsabilità di in relazione alla morte di Controparte_2 Parte_5
” (v. doc. 6, pag.10 ss., fasc. att.).
[...]
pagina 8 di 19 Acclarata pertanto la responsabilità esclusiva del convenuto
[...]
nella determinazione del sinistro che ha cagionato la morte del CP_2
sig. , non rimane dunque che concentrarsi sugli aspetti relativi Parte_5
al quantum debeatur per quel che concerne il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale con il de cuius che gli attori Parte_5
vantano quali eredi del prossimo congiunto (fratello del de ER
cuius).
Al riguardo giova rilevare che trattasi di danno che le Sezioni Unite della
Suprema Corte nella nota sentenza n. 26972/08 dicono essere senz'altro risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., in quanto la realizzazione della persona nel quadro dei rapporti familiari costituisce un valore costituzionalmente protetto quale diritto inviolabile (cfr. artt. 2, 29 e 30 Cost.). Così si esprimono al riguardo le Sezioni Unite: “Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato”.
A ben guardare, i criteri orientativi approvati dall'Osservatorio sulla Giustizia
Civile del Tribunale di Milano, con riferimento al danno non patrimoniale delle c.d. vittime secondarie o di riflesso, in ipotesi di morte di familiare, sono perfettamente in linea con i principi espressi dalle Sezioni Unite, in quanto - nel proporre di liquidare tale danno entro un'ampia forbice, della quale sono previsti il limite minimo e massimo, al fine di consentire la massima elasticità nel tenere conto delle peculiarità del caso concreto - si riferiscono all'intero ambito del danno non patrimoniale risarcibile, diverso dal biologico, da intendersi come somma del danno morale soggettivo tradizionalmente inteso come “danno da sofferenza contingente” e del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, inteso come lesione del diritto costituzionalmente inviolabile alle relazioni familiari.
pagina 9 di 19 Peraltro, se è vero che la quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale non può che avvenire in base ad una liquidazione equitativa, vertendosi in materia di lesione di valori inerenti alla persona, e segnatamente della sfera costituzionalmente protetta degli affetti e della solidarietà familiare, è pur vero che non è ammissibile alcun automatismo risarcitorio ovvero alcun minimo garantito da liquidarsi in ogni caso, essendo la parte attrice gravata degli oneri di allegazione e prova, come in tutte le ipotesi di danno-conseguenza.
In particolare deve condividersi l'orientamento ormai consolidato della Suprema
Corte, per cui “il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in “re ipsa”) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire, mentre la sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata.” (Cass. n. 907 del 17/01/2018).
Nel caso di specie, si rileva che gli attori agiscono nel presente giudizio esclusivamente in qualità di eredi (moglie e figli) del sig. ER
(deceduto in data 22.10.2011) per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale con il fratello
[...]
, deceduto in data 04.04.2010 a causa del sinistro de quo. Parte_5
Ebbene, declinando i predetti principi alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che la sofferenza del fratello può ritenersi provata sulla scorta ER
della documentazione fotografica versata in atti da parte attrice che ritrae i due fratelli insieme in varie occasioni e festività (v. docc. 19-21, fasc. att.) e delle pagina 10 di 19 prove orali delegate al Tribunale di NT ed ivi assunte all'udienza
14.10.2021.
In particolare, all'udienza del 14.10.2021 celebrata dinnanzi al Tribunale di
NT sono stati escussi, in qualità di testimoni in ordine all'intensità del legame affettivo tra i due fratelli, i sig.ri e , i quali Testimone_3 Testimone_4
hanno confermato i capitoli di prova di cui alla memoria istruttoria di parte attrice, dichiarando che i due fratelli trascorrevano insieme tutte le festività
(Natale, Capodanno, Pasqua, compleanni e vacanze estive) e anche gran parte dei fine settimana e, comunque, avevano contatti telefonici quotidiani;
inoltre, i testi hanno confermato che era interessato all'andamento del ER lavoro del fratello minore e che quest'ultimo, peraltro scelto dal fratello Pt_5
quale testimone di nozze e padrino del suo primogenito, si prendeva spesso cura dei nipoti (figli di ) organizzando gite ed escursioni (v. verbale Per_1 udienza del 14.10.2021 – Tribunale di NT).
Quanto all'efficacia probatoria delle predette dichiarazioni, tenuto conto che le stesse risultano precise e circostanziate nonché del tutto prive di vizi di contraddittorietà sia intrinseca che estrinseca, non vi è motivo alcuno per dubitare della loro genuinità e dunque dell'attendibilità dei testi.
Ciò posto, in punto di risarcibilità del danno lamentato, deve altresì rilevarsi che, quanto al profilo della liquidazione del danno, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, “per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso”. Più precisamente, “quale fattispecie, l'art. 1226 richiede sia che risulti
pagina 11 di 19 obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale,
l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di
“valutazione equitativa” (così Cass., sentenza n. 10579/2021 e, nello stesso senso, Cass. sentenza n. 28990/2019).
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione.
Difatti, “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” (Cass. n. 10579/2021;
Cass. n. 12408/2011).
In applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte (Cass. n.
10579/2021), si ritiene di dover fare ricorso, nella specie, alle nuove tabelle di
Milano integrate a punti (edizione 2024) ove è stato previsto un punteggio per ognuno dei parametri, indicati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
10579/2021, corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra i due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto” (pari ad
Euro 1.698,00), pervenendo così all'importo monetario liquidabile, nei limiti del cap individuato in Euro 169.830,60 (nel caso della perdita di fratello).
Inoltre, giova rilevare che nel caso di specie il sig. è deceduto ER
in data 22.10.2011, dunque circa un anno e mezzo dopo la morte del fratello e, pertanto, è necessario adottare degli adeguamenti specifici, Parte_5
pagina 12 di 19 alla luce dei consolidati principi affermati dalla Suprema Corte (Cass. Civ.
10579/2021, est. Scoditti), in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, la quale ha affermato che “Garantisce uniformità e prevedibilità una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. […] Nell'assolvimento del compito di questa Corte di garanzia dell'uniforme interpretazione del diritto, in linea con quanto già affermato da Cass. n. 12408 del 2011, deve riconoscersi che proprio le ragioni poste a base di questo importante arresto per il conferimento alle tabelle milanesi di una funzione nazionale impongono di identificare l'adozione di parametri predeterminati per l'uniforme liquidazione anche del danno da perdita parentale. Resta ferma la possibilità, immanente ad un diritto che resta radicato nel caso ed in presenza di una tabella di origine pretoria e non legislativa, di una liquidazione che si distanzi dalla tabella elaborata dall'ufficio giudiziario ove
l'eccezionalità del caso sfugga ad un'astratta schematizzazione, a condizione che la valutazione equitativa si articoli in un complesso di argomenti chiaramente enunciati, ed attingendo ove reputato utile, nella logica del modellamento della regola sul caso specifico, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla tabella milanese” (Cass. Civ.
10579/2021, est. Scoditti).
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto dunque conto di tali circostanze e delle modalità di commissione dell'illecito nonché dei criteri di liquidazione alla luce delle tabelle del Tribunale di Milano (edizione 2024 – tabella integrata per la perdita del fratello/nipote), considerato il carattere colposo del fatto, deve dunque rilevarsi che la vittima aveva 51 anni al momento del Parte_5 dell'evento lesivo, mentre il fratello aveva 53 anni e, dunque, ER
devono riconoscersi punti 12 quanto alla lett. A) e punti 12 quanto alla lett. B); deve inoltre rilevarsi che, come pacifico in giudizio, gli stessi non erano conviventi al momento del sinistro e pertanto nessun punto può essere riconosciuto in relazione al profilo di cui alla lett. C); quanto al profilo di cui alla pagina 13 di 19 lett. D) non possono essere riconosciuti punti in quanto dallo stato di famiglia prodotto sub doc.13, fasc. att., risulta la sopravvivenza di più di tre superstiti, ovvero tre fratelli e la madre;
quanto, infine, al profilo c.d. soggettivo di cui alla lett. E), considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto tra fratelli, come peraltro emerso documentalmente (v. doc.19-21, fasc. att.) e dall'istruttoria orale svolta (v. verbale udienza del 14.10.2021 – Tribunale di
NT), si ritiene opportuno riconoscere punti 10.
In conclusione, attribuendo un totale di 34 punti (12+12+0+0+10) e moltiplicando i punti (34) per il valore punto pari a Euro 1.698,00, si ritiene equo liquidare in favore di il danno non patrimoniale da perdita del ER
rapporto parentale con il de cuius nella complessiva misura di Parte_5
Euro 57.732,00.
Tale somma è da intendersi in moneta attuale, e quindi comprensiva di rivalutazione monetaria. Il predetto importo va ridotto del 30%, in ragione del fatto che, come sopra esposto, il sig. è sopravvissuto solo per ER
un anno e mezzo dopo la morte del fratello (il sig. è deceduto Parte_5
in data 04.04.2010 e il sig. è deceduto in data 22.10.2011), ER così ottenendosi l'importo di € 40.412,40.
Inoltre, si rileva che dal documento n.30, fasc. att., si evince che gli odierni attori, quali eredi del sig. , avevano già percepito a titolo di ER danno non patrimoniale l'importo di € 10.000,00 (in data 10.02.2015) che, rivalutato all'attualità è pari a € 12.160,00, ed Euro 20.000,00 (in data
09.12.2019) che, rivalutato all'attualità è pari a € 23.660,00 (v. doc.30, fasc. att.). Pertanto, il complessivo importo di Euro 35.820,00 (già rivalutato all'attualità), corrisposto in via stragiudiziale dalla compagnia convenuta, deve essere detratto dall'importo qui liquidato di € 40.412,40, così residuando la somma di € 4.592,40, al cui pagamento devono essere dichiarate tenute e condannate in solido le parti convenute.
Sulla predetta somma, espressa in moneta attuale, sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pagina 14 di 19 pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle S.U. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma devono essere computati o sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale sino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cass.
4677/98). Sulla scorta di tale criterio, sugli importi riconosciuti agli attori a titolo di danno, per sorte capitale, vanno applicati interessi compensativi dalla data del decesso di (04.04.2010) al tasso ponderato annuo, ossia al Parte_5
tasso di interesse ottenuto ponderando i tassi di interesse legale vigente con i coefficienti degli indici ISTAT di rivalutazione mensile quali sono cambiati nel periodo compreso tra la data del fatto e la data della decisione. Sulla somma così determinata sono inoltre dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Quanto alla domanda risarcitoria avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale patito dal defunto nel periodo di lucida agonia Parte_5
che ha preceduto il decesso (definito in atto di citazione danno da lucida agonia o catastrofale), trasmesso nei limiti della quota ereditaria anche al fratello
, vanno richiamati i principi così recentemente espressi dalla ER
Suprema Corte: “In caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale deve essere tenuto distinto da quello biologico terminale, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
pagina 15 di 19 mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo” (cfr. Cass. civ. 11719/2021; Cass. civ.
7923/2024).
Questo Giudice ritiene nondimeno di aderire, sulla scorta delle finalità di uniformità di trattamento di casi simili volte a mitigare il principio di equità, ai criteri orientativi elaborati dall'Osservatorio milanese per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale, inteso in maniera omnicomprensiva, ossia tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente, tale da assorbire il danno biologico temporaneo “ordinario”. Il danno terminale così inteso presuppone che tra lesioni e decesso intercorra comunque un lasso temporale minimo – non convenzionalmente individuabile – ma comunque apprezzabile e tale da consentire la prova di una sofferenza psicologica (non istantanea né immediatamente consumatasi). In ogni caso, affinché la vittima percepisca la fine imminente, non deve versare in stato di incoscienza nel tempo intercorso prima del decesso.
Tali presupposti ricorrono nella fattispecie per cui è causa, poiché il sig.
[...]
è sopravvissuto all'evento dannoso per un lasso di tempo Parte_5 sufficientemente apprezzabile – circa 4 ore (è entrato in P.S. alle ore 14:03 ed deceduto alle ore 17:40) – durante il quale il medesimo ha verosimilmente avuto coscienza dell'imminenza della propria morte, tenuto conto che dalla cartella clinica prodotta sub doc.11, fasc. att., emerge che il sig. al Parte_5 momento dell'arrivo dei soccorsi era “cosciente, vigile, agitato ma collaborante”
(v. doc.11, pag.2, fasc. att.); inoltre, dalla scheda ambulanza prodotta sub doc.9, fasc. att., emerge altresì: “risposta verbale: orientata;
risposta motoria: ubbidisce al comando” (v. doc.9, fasc. att.). A nulla rileva in senso opposto,
pagina 16 di 19 contrariamente a quanto sostenuto da il fatto che Controparte_1
al sig. fosse stata somministrata morfina, essendo fatto notorio che la Parte_5
predetta sostanza non è da se sola sufficiente a provocare una perdita di coscienza e tenuto conto altresì del fatto che dalla documentazione in atti non si rileva alcun riferimento ad eventuali perdite di coscienza del durante i Parte_5
trattamenti.
Provata, dunque, la sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'”exitus”, quanto alla liquidazione del predetto danno, si deve fare riferimento, come già detto, ai criteri di cui alle Tabelle di Milano aggiornate al 2024 relative alla liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale, che prevedono per i primi tre giorni di sopravvivenza un importo complessivo fino a
€ 35.247,00. Non si ritiene tuttavia equo, come fa la Compagnia convenuta, rapportare tale importo complessivo, con un calcolo puramente matematico, alle quattro ore in cui è sopravvissuto in stato di coscienza. Parte_5
A ben vedere, infatti, L'Osservatorio milanese, nell'individuare convenzionalmente un numero massimo di 100 giorni al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi (tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario), propone al contempo l'introduzione di un correttivo volto a consentire un'adeguata valorizzazione delle situazioni di eccezionale gravità, che di norma si verificano non istantaneamente (nel qual caso difetterebbe il presupposto della coscienza della fine per un tempo apprezzabile), ma nell'immediatezza dell'evento o, comunque, subito dopo la prima - scioccante - percezione del pericolo di vita: per tale motivo si è ritenuto di prevedere che nei primi tre giorni di danno terminale il Giudice possa liquidare il danno muovendosi liberamente secondo la propria valutazione personalizzata ed equitativa, ma nel rispetto di un tetto massimo convenzionalmente stabilito in € 35.247,00, non ulteriormente personalizzabile.
Ebbene, tenuto conto del presumibile straordinario sconvolgimento emotivo di
, che è stato investito alle spalle e scaraventato a distanza di 15 Parte_5 metri dal punto dell'impatto, ed ha subito plurime lesioni fratturative anche pagina 17 di 19 esposte, mantenendo uno stato di coscienza fino all'arrivo dei soccorsi e provando certamente, oltre che paura della fine, dolore fisico intenso, al punto da indurre i sanitari a somministrargli morfina, si stima equo liquidare un importo pari a € 12.000,00, comunque rientrante nel tetto massimo giornaliero di cui sopra per i primi tre giorni.
Tale importo deve essere ridotto ai sensi dell'art. 571 c.c. tenuto conto dell'esistenza di altri eredi (la madre , i fratelli e Parte_6 CP_4 [...]
e la sorella ), pertanto la somma spettante ad Per_3 Persona_4 [...]
a titolo di risarcimento del danno c.d. terminale è pari a € 1.500,00. Per_1
Sulla predetta somma, espressa in moneta attuale, sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle S.U. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma devono essere computati o sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale sino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cass.
4677/98). Sulla scorta di tale criterio, sugli importi riconosciuti agli attori a titolo di danno, per sorte capitale, vanno applicati interessi compensativi dalla data del decesso di (04.04.2010) al tasso ponderato annuo, ossia al Parte_5
tasso di interesse ottenuto ponderando i tassi di interesse legale vigente con i coefficienti degli indici ISTAT di rivalutazione mensile quali sono cambiati nel periodo compreso tra la data del fatto e la data della decisione. Sulla somma così determinata sono inoltre dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
pagina 18 di 19 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore effettivo della causa e della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia
Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta la responsabilità esclusiva del convenuto
[...]
nella determinazione dell'evento lesivo di causa occorso in CP_2
data 04.04.2010;
2) dichiara tenuti e condanna in solido i convenuti Controparte_1
e , già detratti gli importi corrisposti ante
[...] Controparte_2
causam, a corrispondere in favore del sig. , anche Parte_1
quale procuratore speciale di Parte_2 Parte_3
e , la somma complessiva di Euro 6.092,00, oltre interessi Parte_4
come in motivazione, da ripartirsi tra gli attori in base alle rispettive quote ereditarie, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito iure proprio e iure hereditatis da;
ER
3) dichiara tenuti e condanna in solido i convenuti Controparte_1
e , a rifondere agli attori le spese di lite
[...] Controparte_2 che si liquidano in € 856,10 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Milano, 30.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Grazia Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio R.G. n. 13386/2020 promosso da
(C.F.: ), anche in qualità di Parte_1 C.F._1
procuratore speciale di C.F.: ), Parte_2 C.F._2
(C.F.: ), Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F.: ), tutti nella loro qualità di eredi di C.F._4 ER
(deceduto in data 22.10.2011), quest'ultimo in proprio e quale erede del
[...] fratello (Avv.ti Laura Minoli e Serena De Giglio) – attori – Parte_5
contro
P.I. (Avv.ti Adriana Morelli e Controparte_1 P.IVA_1
Guido Morelli) – convenuto –
– convenuto contumace – Controparte_2
Oggetto: MORTE
Conclusioni
Come da fogli depositati per via telematica.
pagina 1 di 19 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. , anche in Parte_1
qualità di procuratore speciale dei sig.ri Parte_2 Parte_3
e , tutti in qualità di eredi (moglie e figli) del sig.
[...] Parte_4 ER
, nato a [...] il [...] e deceduto a Roma il 22.10.2011, in virtù di
[...]
procura speciale dagli stessi conferita per atto del Notaio in data Persona_2
02/10/2018, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la compagnia e il sig. , chiedendo la Controparte_1 Controparte_2
condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti iure proprio e iure hereditatis dal prossimo congiunto a causa della ER
morte del fratello , derivante dal sinistro stradale occorsogli il Parte_5
giorno 4 aprile 2010.
Narravano gli attori che in data 04.04.2010, alle ore 13.30 circa, il Sig.
[...]
percorreva a piedi il margine sinistro, oltre la linea di delimitazione Parte_5
della carreggiata, della S.S. 7/Ter, prog. Km 8+200, direzione NT/S.
Giorgio Ionico, quando veniva investito dalla moto Ducati Monster 600 (tg.
CF42010), di proprietà e condotta dal sig. , che Controparte_2
sopraggiungeva alle sue spalle a fortissima velocità.
Più precisamente, il convenuto , alla guida del proprio motoveicolo, CP_2 ne perdeva il controllo a causa dell'elevata velocità, superava la linea continua delimitante la propria mezzeria e invadeva la corsia di marcia inversa strisciando contro il guard-rail di sinistra, travolgendo da tergo il sig. Parte_5
, inforcandolo dalla schiena e catapultandolo nella scarpata sottostante.
[...]
A causa del violento urto il sig. subiva gravi lesioni personali e Parte_5 veniva trasportato mediante ambulanza presso il P.S. dell'Ospedale Civile di
S.S. Annunziata di NT, ove gli veniva diagnosticato un “politrauma della strada”. Il sig. sopravviveva alcune ore in uno stato di shock Parte_5
emorragico e successivamente decedeva alle ore 17:40.
Gli attori sostenevano che il sinistro di causa sarebbe occorso per responsabilità esclusiva del convenuto , come emerge dal verbale CP_2
pagina 2 di 19 di incidente redatto dalla Polizia Stradale di UR intervenuta sul luogo del sinistro, dalla sentenza penale di condanna del sig. emessa da CP_2
Tribunale penale di NT (confermata dalla Corte d'Appello di Lecce –
Sezione Distaccata di NT, divenuta definitiva a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione pure proposto dal ), CP_2 dalla sentenza emessa dal Tribunale civile di Milano nell'ambito del giudizio risarcitorio R.G. 19759-19760/2012 instaurato da altri eredi del sig. Parte_5
e dalla perizia cinematica espletata nell'ambito del predetto procedimento
[...] civile e affidata all'ing. CP_3
In punto quantum gli attori deducevano che l'improvvisa morte del fratello in seguito al sinistro oggetto di causa avrebbe sconvolto la vita di ER
, il quale, all'epoca del decesso di , benché non
[...] Parte_5 convivente con quest'ultimo, intratteneva con il medesimo un rapporto affettivo strettissimo connotato da costanti frequentazioni e quotidiane conversazioni telefoniche e, inoltre, era anche stato testimone di nozze del Parte_5
fratello e padrino del suo primogenito. Pertanto, il sig. Per_1 ER si costituiva parte civile nell'ambito del procedimento penale instaurato a carico del sig. e, solo a seguito della pronuncia del dispositivo Controparte_2
della sentenza penale di primo grado del Tribunale penale di NT,
[...]
corrispondeva spontaneamente ad la Controparte_1 ER
somma di Euro 10.000,00 a titolo di provvisionale e, successivamente,
l'ulteriore somma di Euro 20.000,00, somme accettate dagli odierni attori a titolo di acconto.
Dunque, ritenute tali non somme non satisfattive del danno patito, gli attori promuovevano il presente giudizio, avanzando la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali iure proprio e iure hereditatis (c.d. danno terminale o da lucida agonia), quantificati complessivamente in € 170.000,00 (somma da cui detrarre gli importi già corrisposti dalla Compagnia convenuta in via stragiudiziale).
pagina 3 di 19 Si costituiva in giudizio la sola non contestando Controparte_1
l'an debeatur e la responsabilità esclusiva del proprio assicurato nella determinazione del sinistro di causa. La convenuta contestava, invece, il quantum debeatur, ritenendo non provata da parte attrice l'intensità del rapporto parentale con il de cuius e ritenendo satisfattiva la somma già corrisposta ad in via stragiudiziale, specie tenuto conto del fatto che ER quest'ultimo è deceduto un anno e mezzo dopo la morte del fratello. La compagnia convenuta sosteneva, inoltre, che la sentenza civile n. 7295/2018, emessa dal Tribunale di Milano nell'ambito del giudizio R.G.N. 19759-
19760/2012 instaurato da altri prossimi congiunti di , pur Parte_5
passata in giudicato, non potesse produrre effetti neppure in via riflessa nei confronti degli eredi di , atteso che ciascun fratello è titolare di ER
autonoma posizione giuridica in relazione alle pretese risarcitorie derivanti dalla perdita del congiunto, dovendo assolvere autonomamente all'onere della prova in ordine alla natura ed intensità del rapporto parentale con il defunto.
Quanto al danno da perdita della vita richiesto iure hereditatis, la Compagnia convenuta precisava che era sopravvissuto appena quattro ore Parte_5 circa dall'incidente stradale, quindi per un lasso di tempo troppo breve e non sufficientemente apprezzabile per ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento del danno de quo.
Alla prima udienza del 03.11.2020, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., constatata la regolarità della notifica nei confronti del convenuto
, questo giudice ne dichiarava la contumacia e Controparte_2 concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. per il deposito delle memorie.
La causa veniva istruita con l'assunzione di prove orali delegate al Tribunale di
NT in ordine all'intensità del rapporto parentale tra e il de ER
cuius . Parte_5
All'esito dell'istruttoria orale delegata, la causa veniva ritenuta matura per la decisione. Le conclusioni venivano precisate all'udienza del 23.03.2023, che si pagina 4 di 19 teneva con trattazione scritta, e la causa veniva trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
Va preliminarmente rilevato che la sentenza n. 7295/2018, pronunciata dal
Tribunale Civile di Milano in data 01.06.2018, nell'ambito del giudizio civile
R.G.N. 19759-19760/2012 instaurato da altri eredi del sig. nei Parte_5
confronti dei medesimi convenuti odierni, non assume valore di giudicato nel presente giudizio. Invero, ai sensi dell'art. 2909 c.c., l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto soltanto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Quanto poi alle ipotesi di efficacia riflessa del giudicato, parte convenuta
[...]
ne ha correttamente richiamato i presupposti per come più Controparte_1 volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare "efficacia riflessa" nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che:
a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio;
b) i terzi non possano risentire un "pregiudizio giuridico" dalla precedente decisione;
c) l'efficacia riflessa riguardi soltanto l'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento.” (Cass. Sez. 3, 23/04/2020, n. 8101 ex multis).
Ebbene, non è dato ravvisare tali presupposti nel caso di specie, atteso che il danno non patrimoniale da morte del congiunto, in quanto danno-conseguenza, deve essere allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento.
Ciò posto, quanto alla dinamica del sinistro per cui è causa, giova rilevare che la stessa non è stata contestata da parte convenuta Controparte_1
e, pertanto, sulla base del principio di non contestazione di cui all'art. 115
[...]
c.p.c. è possibile ritenere che la responsabilità nella causazione del sinistro è imputabile esclusivamente alla condotta del motociclista, il quale ebbe a pagina 5 di 19 mantenere una condotta di guida imprudente e inosservante delle norme codicistiche della strada.
Quanto, invece, al convenuto contumace rispetto al Controparte_2
quale, in assenza di costituzione in giudizio, non opera il principio di non contestazione di cui all'art. 115, co. I, c.p.c. (cfr. sul punto, da ultimo, Cass. civ.
14623/2009 “L'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio” e S.U. n. 10311/2006), si rileva che la dinamica del sinistro e la responsabilità esclusiva del risulta CP_2
comunque acclarata alla luce del complessivo compendio probatorio, che consta del verbale della Polizia Stradale di UR (v. doc. 2, fasc. att.), delle sentenze penali che hanno affermato la penale responsabilità del CP_2 per il reato p. e p. dall'art. 589 c.p. (v. docc. 3, 4 e 5, fasc. att.), della sentenza n. 7295/2018 pronunciata dal Tribunale Civile di Milano (v. doc. 6, fasc. att.) e
CP_ della relazione tecnica cinematica espletata dall'ing. nell'ambito del procedimento civile R.G.N. 19759/2012 (v. doc. 7, fasc. att.).
Innanzi tutto, dal verbale di incidente redatto dagli agenti della Polizia Stradale di UR intervenuti sul luogo del sinistro – che ha efficacia probatoria fino a querela di falso in ordine ai rilievi e agli accertamenti espletati – emerge che il convenuto è stato sanzionato per la violazione dell'art. 141, co.3 e CP_2 co.8, e dell'art. 122, co.5 e co.8, del Codice della Strada in quanto “percorreva un tratto di strada in curva a velocità non commisurata e perché si esercitava alla guida di motociclo in luoghi molto frequentati” (v. doc.2, pag.5 ,fasc. att.); inoltre, nel predetto verbale sono state raccolte anche le dichiarazioni del teste il quale ha confermato che poco prima del sinistro il sig. Testimone_1 [...]
stava procedendo a piedi mantenendosi lungo il margine sinistro della Parte_5
S.S. 7/Ter, dichiarando quanto segue: “Ho notato sul margine sinistro della S.S.
7/Ter una persona appiedata con un giubbino imbottito, di colore rosso, che con un bastoncino, mentre camminava verso S. Giorgio, frugava nell'erba”, nonché
pagina 6 di 19 del teste , il quale ha confermato di aver visto il convenuto Testimone_2
sorpassarlo a bordo del proprio veicolo a forte velocità poco prima del sinistro
(v. doc.2, pag.11, fasc. att.).
Inoltre, la responsabilità esclusiva del convenuto nella Controparte_2
determinazione del sinistro che ha cagionato la morte di , è Parte_5 stata accertata – con motivazione che si ritiene di condividere – anche dal
Tribunale Civile di Milano con la sentenza n. 7295/2018, pronunciata in data
01.06.2018 all'esito del giudizio civile R.G.N. 19759/2018 instaurato da altri eredi del sig. . Parte_5
Nel corso del predetto giudizio sono stati altresì espletati accertamenti di carattere tecnico cinematico in ordine alla ricostruzione del sinistro da parte del
CP_ c.t.u. ing. il quale, utilizzando tutti gli elementi a sua disposizione, è giunto alla conclusione che la dinamica del sinistro “decisamente più probabile” è quella sostenuta da parte attrice, ovvero “la ricostruzione che vede il motociclista perdere autonomamente il controllo del proprio mezzo, invadere la banchina dell'opposta corsia di marcia investendo il pedone che ivi si trovava avanzando nello stesso senso di marcia” (v. doc. 6 e 7, fasc. att.).
Significativo e convincente il seguente passaggio motivazionale della sentenza n. 7295/2018 di questo Tribunale, Sezione XI civile: “deve in definitiva ritenersi che l'investimento di sia avvenuto in corrispondenza del Parte_5
margine sinistro della careggiata, sulla corsia opposta a quella percorsa dal motociclo e che , a causa di una condotta imperita e/o Controparte_2 imprudente, e comunque non rispettosa delle norme di cui all'art. 141, commi
1,2 e Cds, abbia perso il controllo del veicolo, abbia attraversato la corsia opposta ed abbia dunque travolto il pedone da tergo, facendolo sbalzare oltre il guardrail […] Quest'ultimo, infatti, al momento del sinistro non solo violò il limite di velocità imposto nel tratto percorso (50 km/h), ma non adeguò neppure la propria condotta di guida alle norme di prudenza che le condizioni dei luoghi e le sue stesse condizioni personali imponevano: il teatro del sinistro presentava una curva destrorsa con segnale di pericolo, mentre il pedone era certamente
pagina 7 di 19 visibile dalla visuale del motociclista da lunga distanza […] Pentassuglia, peraltro, come dallo stesso dichiarato in sede di esame nel processo penale, aveva poca esperienza di guida del motociclo che guidava al momento dei fatti.
Né può ritenersi che la presenza di un pedone ai margini della strada state integrasse un evento imprevedibile idoneo ad escludere la responsabilità del convenuto. Invero, al di là del fatto che si trattava di strada extraurbana di congiunzione di due centri abitati (NT e San Giorgio Jonico) tra loro poco distanti e che, dunque, la presenza di pedoni ai margini della strada non poteva reputarsi circostanza del tutto improbabile, nel caso specifico risultano dirimenti due circostanze: in primis che – come si evince chiaramente dalle fotografie in atti – il pedone era certamente visibile da parte del conducente del motociclo da lunga distanza e che, ciò nonostante, il motociclista non è stato in grado di mantenere il controllo del mezzo ed evitare di travolgere il pedone;
in secondo luogo, che la ricostruzione cinematica del sinistro ha consentito di concludere che il perse il controllo del mezzo per cause indipendenti dalla CP_2
presenza del pedone sulla sede stradale (distrazione e/o velocità eccessiva in relazione allo stato dei luoghi) e che il pedone fu travolto sol perché, casualmente, si trovava sulla traiettoria del mezzo che, ormai senza controllo, sarebbe comunque andato a collidere contro il guardrail della corsia opposta di marcia. Nessuna colpa appare invece attribuibile al pedone il quale, senza che vigesse alcun divieto specifico di presenza lungo la carreggiata dalla strada statale percorsa, camminava lungo il margine sinistro della carreggiata, quello opposto alla sua direzione di marcia (con i veicoli che egli provenivano di fronte), tenuto conto che dall'istruttoria espletata non sono mai emersi elementi dai quali poter desumere una condotta anomala da parte della vittima, la quale era stata vista qualche minuto prima del sinistro camminare normalmente lungo il margine sinistro della carreggiata. Deve in definitiva accertarsi l'esclusiva responsabilità di in relazione alla morte di Controparte_2 Parte_5
” (v. doc. 6, pag.10 ss., fasc. att.).
[...]
pagina 8 di 19 Acclarata pertanto la responsabilità esclusiva del convenuto
[...]
nella determinazione del sinistro che ha cagionato la morte del CP_2
sig. , non rimane dunque che concentrarsi sugli aspetti relativi Parte_5
al quantum debeatur per quel che concerne il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale con il de cuius che gli attori Parte_5
vantano quali eredi del prossimo congiunto (fratello del de ER
cuius).
Al riguardo giova rilevare che trattasi di danno che le Sezioni Unite della
Suprema Corte nella nota sentenza n. 26972/08 dicono essere senz'altro risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., in quanto la realizzazione della persona nel quadro dei rapporti familiari costituisce un valore costituzionalmente protetto quale diritto inviolabile (cfr. artt. 2, 29 e 30 Cost.). Così si esprimono al riguardo le Sezioni Unite: “Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato”.
A ben guardare, i criteri orientativi approvati dall'Osservatorio sulla Giustizia
Civile del Tribunale di Milano, con riferimento al danno non patrimoniale delle c.d. vittime secondarie o di riflesso, in ipotesi di morte di familiare, sono perfettamente in linea con i principi espressi dalle Sezioni Unite, in quanto - nel proporre di liquidare tale danno entro un'ampia forbice, della quale sono previsti il limite minimo e massimo, al fine di consentire la massima elasticità nel tenere conto delle peculiarità del caso concreto - si riferiscono all'intero ambito del danno non patrimoniale risarcibile, diverso dal biologico, da intendersi come somma del danno morale soggettivo tradizionalmente inteso come “danno da sofferenza contingente” e del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, inteso come lesione del diritto costituzionalmente inviolabile alle relazioni familiari.
pagina 9 di 19 Peraltro, se è vero che la quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale non può che avvenire in base ad una liquidazione equitativa, vertendosi in materia di lesione di valori inerenti alla persona, e segnatamente della sfera costituzionalmente protetta degli affetti e della solidarietà familiare, è pur vero che non è ammissibile alcun automatismo risarcitorio ovvero alcun minimo garantito da liquidarsi in ogni caso, essendo la parte attrice gravata degli oneri di allegazione e prova, come in tutte le ipotesi di danno-conseguenza.
In particolare deve condividersi l'orientamento ormai consolidato della Suprema
Corte, per cui “il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in “re ipsa”) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire, mentre la sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata.” (Cass. n. 907 del 17/01/2018).
Nel caso di specie, si rileva che gli attori agiscono nel presente giudizio esclusivamente in qualità di eredi (moglie e figli) del sig. ER
(deceduto in data 22.10.2011) per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale con il fratello
[...]
, deceduto in data 04.04.2010 a causa del sinistro de quo. Parte_5
Ebbene, declinando i predetti principi alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che la sofferenza del fratello può ritenersi provata sulla scorta ER
della documentazione fotografica versata in atti da parte attrice che ritrae i due fratelli insieme in varie occasioni e festività (v. docc. 19-21, fasc. att.) e delle pagina 10 di 19 prove orali delegate al Tribunale di NT ed ivi assunte all'udienza
14.10.2021.
In particolare, all'udienza del 14.10.2021 celebrata dinnanzi al Tribunale di
NT sono stati escussi, in qualità di testimoni in ordine all'intensità del legame affettivo tra i due fratelli, i sig.ri e , i quali Testimone_3 Testimone_4
hanno confermato i capitoli di prova di cui alla memoria istruttoria di parte attrice, dichiarando che i due fratelli trascorrevano insieme tutte le festività
(Natale, Capodanno, Pasqua, compleanni e vacanze estive) e anche gran parte dei fine settimana e, comunque, avevano contatti telefonici quotidiani;
inoltre, i testi hanno confermato che era interessato all'andamento del ER lavoro del fratello minore e che quest'ultimo, peraltro scelto dal fratello Pt_5
quale testimone di nozze e padrino del suo primogenito, si prendeva spesso cura dei nipoti (figli di ) organizzando gite ed escursioni (v. verbale Per_1 udienza del 14.10.2021 – Tribunale di NT).
Quanto all'efficacia probatoria delle predette dichiarazioni, tenuto conto che le stesse risultano precise e circostanziate nonché del tutto prive di vizi di contraddittorietà sia intrinseca che estrinseca, non vi è motivo alcuno per dubitare della loro genuinità e dunque dell'attendibilità dei testi.
Ciò posto, in punto di risarcibilità del danno lamentato, deve altresì rilevarsi che, quanto al profilo della liquidazione del danno, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, “per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso”. Più precisamente, “quale fattispecie, l'art. 1226 richiede sia che risulti
pagina 11 di 19 obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale,
l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di
“valutazione equitativa” (così Cass., sentenza n. 10579/2021 e, nello stesso senso, Cass. sentenza n. 28990/2019).
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione.
Difatti, “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” (Cass. n. 10579/2021;
Cass. n. 12408/2011).
In applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte (Cass. n.
10579/2021), si ritiene di dover fare ricorso, nella specie, alle nuove tabelle di
Milano integrate a punti (edizione 2024) ove è stato previsto un punteggio per ognuno dei parametri, indicati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
10579/2021, corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra i due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto” (pari ad
Euro 1.698,00), pervenendo così all'importo monetario liquidabile, nei limiti del cap individuato in Euro 169.830,60 (nel caso della perdita di fratello).
Inoltre, giova rilevare che nel caso di specie il sig. è deceduto ER
in data 22.10.2011, dunque circa un anno e mezzo dopo la morte del fratello e, pertanto, è necessario adottare degli adeguamenti specifici, Parte_5
pagina 12 di 19 alla luce dei consolidati principi affermati dalla Suprema Corte (Cass. Civ.
10579/2021, est. Scoditti), in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, la quale ha affermato che “Garantisce uniformità e prevedibilità una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. […] Nell'assolvimento del compito di questa Corte di garanzia dell'uniforme interpretazione del diritto, in linea con quanto già affermato da Cass. n. 12408 del 2011, deve riconoscersi che proprio le ragioni poste a base di questo importante arresto per il conferimento alle tabelle milanesi di una funzione nazionale impongono di identificare l'adozione di parametri predeterminati per l'uniforme liquidazione anche del danno da perdita parentale. Resta ferma la possibilità, immanente ad un diritto che resta radicato nel caso ed in presenza di una tabella di origine pretoria e non legislativa, di una liquidazione che si distanzi dalla tabella elaborata dall'ufficio giudiziario ove
l'eccezionalità del caso sfugga ad un'astratta schematizzazione, a condizione che la valutazione equitativa si articoli in un complesso di argomenti chiaramente enunciati, ed attingendo ove reputato utile, nella logica del modellamento della regola sul caso specifico, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla tabella milanese” (Cass. Civ.
10579/2021, est. Scoditti).
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto dunque conto di tali circostanze e delle modalità di commissione dell'illecito nonché dei criteri di liquidazione alla luce delle tabelle del Tribunale di Milano (edizione 2024 – tabella integrata per la perdita del fratello/nipote), considerato il carattere colposo del fatto, deve dunque rilevarsi che la vittima aveva 51 anni al momento del Parte_5 dell'evento lesivo, mentre il fratello aveva 53 anni e, dunque, ER
devono riconoscersi punti 12 quanto alla lett. A) e punti 12 quanto alla lett. B); deve inoltre rilevarsi che, come pacifico in giudizio, gli stessi non erano conviventi al momento del sinistro e pertanto nessun punto può essere riconosciuto in relazione al profilo di cui alla lett. C); quanto al profilo di cui alla pagina 13 di 19 lett. D) non possono essere riconosciuti punti in quanto dallo stato di famiglia prodotto sub doc.13, fasc. att., risulta la sopravvivenza di più di tre superstiti, ovvero tre fratelli e la madre;
quanto, infine, al profilo c.d. soggettivo di cui alla lett. E), considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto tra fratelli, come peraltro emerso documentalmente (v. doc.19-21, fasc. att.) e dall'istruttoria orale svolta (v. verbale udienza del 14.10.2021 – Tribunale di
NT), si ritiene opportuno riconoscere punti 10.
In conclusione, attribuendo un totale di 34 punti (12+12+0+0+10) e moltiplicando i punti (34) per il valore punto pari a Euro 1.698,00, si ritiene equo liquidare in favore di il danno non patrimoniale da perdita del ER
rapporto parentale con il de cuius nella complessiva misura di Parte_5
Euro 57.732,00.
Tale somma è da intendersi in moneta attuale, e quindi comprensiva di rivalutazione monetaria. Il predetto importo va ridotto del 30%, in ragione del fatto che, come sopra esposto, il sig. è sopravvissuto solo per ER
un anno e mezzo dopo la morte del fratello (il sig. è deceduto Parte_5
in data 04.04.2010 e il sig. è deceduto in data 22.10.2011), ER così ottenendosi l'importo di € 40.412,40.
Inoltre, si rileva che dal documento n.30, fasc. att., si evince che gli odierni attori, quali eredi del sig. , avevano già percepito a titolo di ER danno non patrimoniale l'importo di € 10.000,00 (in data 10.02.2015) che, rivalutato all'attualità è pari a € 12.160,00, ed Euro 20.000,00 (in data
09.12.2019) che, rivalutato all'attualità è pari a € 23.660,00 (v. doc.30, fasc. att.). Pertanto, il complessivo importo di Euro 35.820,00 (già rivalutato all'attualità), corrisposto in via stragiudiziale dalla compagnia convenuta, deve essere detratto dall'importo qui liquidato di € 40.412,40, così residuando la somma di € 4.592,40, al cui pagamento devono essere dichiarate tenute e condannate in solido le parti convenute.
Sulla predetta somma, espressa in moneta attuale, sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pagina 14 di 19 pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle S.U. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma devono essere computati o sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale sino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cass.
4677/98). Sulla scorta di tale criterio, sugli importi riconosciuti agli attori a titolo di danno, per sorte capitale, vanno applicati interessi compensativi dalla data del decesso di (04.04.2010) al tasso ponderato annuo, ossia al Parte_5
tasso di interesse ottenuto ponderando i tassi di interesse legale vigente con i coefficienti degli indici ISTAT di rivalutazione mensile quali sono cambiati nel periodo compreso tra la data del fatto e la data della decisione. Sulla somma così determinata sono inoltre dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Quanto alla domanda risarcitoria avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale patito dal defunto nel periodo di lucida agonia Parte_5
che ha preceduto il decesso (definito in atto di citazione danno da lucida agonia o catastrofale), trasmesso nei limiti della quota ereditaria anche al fratello
, vanno richiamati i principi così recentemente espressi dalla ER
Suprema Corte: “In caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale deve essere tenuto distinto da quello biologico terminale, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
pagina 15 di 19 mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo” (cfr. Cass. civ. 11719/2021; Cass. civ.
7923/2024).
Questo Giudice ritiene nondimeno di aderire, sulla scorta delle finalità di uniformità di trattamento di casi simili volte a mitigare il principio di equità, ai criteri orientativi elaborati dall'Osservatorio milanese per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale, inteso in maniera omnicomprensiva, ossia tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente, tale da assorbire il danno biologico temporaneo “ordinario”. Il danno terminale così inteso presuppone che tra lesioni e decesso intercorra comunque un lasso temporale minimo – non convenzionalmente individuabile – ma comunque apprezzabile e tale da consentire la prova di una sofferenza psicologica (non istantanea né immediatamente consumatasi). In ogni caso, affinché la vittima percepisca la fine imminente, non deve versare in stato di incoscienza nel tempo intercorso prima del decesso.
Tali presupposti ricorrono nella fattispecie per cui è causa, poiché il sig.
[...]
è sopravvissuto all'evento dannoso per un lasso di tempo Parte_5 sufficientemente apprezzabile – circa 4 ore (è entrato in P.S. alle ore 14:03 ed deceduto alle ore 17:40) – durante il quale il medesimo ha verosimilmente avuto coscienza dell'imminenza della propria morte, tenuto conto che dalla cartella clinica prodotta sub doc.11, fasc. att., emerge che il sig. al Parte_5 momento dell'arrivo dei soccorsi era “cosciente, vigile, agitato ma collaborante”
(v. doc.11, pag.2, fasc. att.); inoltre, dalla scheda ambulanza prodotta sub doc.9, fasc. att., emerge altresì: “risposta verbale: orientata;
risposta motoria: ubbidisce al comando” (v. doc.9, fasc. att.). A nulla rileva in senso opposto,
pagina 16 di 19 contrariamente a quanto sostenuto da il fatto che Controparte_1
al sig. fosse stata somministrata morfina, essendo fatto notorio che la Parte_5
predetta sostanza non è da se sola sufficiente a provocare una perdita di coscienza e tenuto conto altresì del fatto che dalla documentazione in atti non si rileva alcun riferimento ad eventuali perdite di coscienza del durante i Parte_5
trattamenti.
Provata, dunque, la sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'”exitus”, quanto alla liquidazione del predetto danno, si deve fare riferimento, come già detto, ai criteri di cui alle Tabelle di Milano aggiornate al 2024 relative alla liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale, che prevedono per i primi tre giorni di sopravvivenza un importo complessivo fino a
€ 35.247,00. Non si ritiene tuttavia equo, come fa la Compagnia convenuta, rapportare tale importo complessivo, con un calcolo puramente matematico, alle quattro ore in cui è sopravvissuto in stato di coscienza. Parte_5
A ben vedere, infatti, L'Osservatorio milanese, nell'individuare convenzionalmente un numero massimo di 100 giorni al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi (tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario), propone al contempo l'introduzione di un correttivo volto a consentire un'adeguata valorizzazione delle situazioni di eccezionale gravità, che di norma si verificano non istantaneamente (nel qual caso difetterebbe il presupposto della coscienza della fine per un tempo apprezzabile), ma nell'immediatezza dell'evento o, comunque, subito dopo la prima - scioccante - percezione del pericolo di vita: per tale motivo si è ritenuto di prevedere che nei primi tre giorni di danno terminale il Giudice possa liquidare il danno muovendosi liberamente secondo la propria valutazione personalizzata ed equitativa, ma nel rispetto di un tetto massimo convenzionalmente stabilito in € 35.247,00, non ulteriormente personalizzabile.
Ebbene, tenuto conto del presumibile straordinario sconvolgimento emotivo di
, che è stato investito alle spalle e scaraventato a distanza di 15 Parte_5 metri dal punto dell'impatto, ed ha subito plurime lesioni fratturative anche pagina 17 di 19 esposte, mantenendo uno stato di coscienza fino all'arrivo dei soccorsi e provando certamente, oltre che paura della fine, dolore fisico intenso, al punto da indurre i sanitari a somministrargli morfina, si stima equo liquidare un importo pari a € 12.000,00, comunque rientrante nel tetto massimo giornaliero di cui sopra per i primi tre giorni.
Tale importo deve essere ridotto ai sensi dell'art. 571 c.c. tenuto conto dell'esistenza di altri eredi (la madre , i fratelli e Parte_6 CP_4 [...]
e la sorella ), pertanto la somma spettante ad Per_3 Persona_4 [...]
a titolo di risarcimento del danno c.d. terminale è pari a € 1.500,00. Per_1
Sulla predetta somma, espressa in moneta attuale, sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle S.U. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma devono essere computati o sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale sino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cass.
4677/98). Sulla scorta di tale criterio, sugli importi riconosciuti agli attori a titolo di danno, per sorte capitale, vanno applicati interessi compensativi dalla data del decesso di (04.04.2010) al tasso ponderato annuo, ossia al Parte_5
tasso di interesse ottenuto ponderando i tassi di interesse legale vigente con i coefficienti degli indici ISTAT di rivalutazione mensile quali sono cambiati nel periodo compreso tra la data del fatto e la data della decisione. Sulla somma così determinata sono inoltre dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
pagina 18 di 19 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore effettivo della causa e della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia
Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta la responsabilità esclusiva del convenuto
[...]
nella determinazione dell'evento lesivo di causa occorso in CP_2
data 04.04.2010;
2) dichiara tenuti e condanna in solido i convenuti Controparte_1
e , già detratti gli importi corrisposti ante
[...] Controparte_2
causam, a corrispondere in favore del sig. , anche Parte_1
quale procuratore speciale di Parte_2 Parte_3
e , la somma complessiva di Euro 6.092,00, oltre interessi Parte_4
come in motivazione, da ripartirsi tra gli attori in base alle rispettive quote ereditarie, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito iure proprio e iure hereditatis da;
ER
3) dichiara tenuti e condanna in solido i convenuti Controparte_1
e , a rifondere agli attori le spese di lite
[...] Controparte_2 che si liquidano in € 856,10 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Milano, 30.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
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