TAR Milano, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 201
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Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione artt. 3 e 10 L. 241/1990, L.R. 14/1998, L.R. 20/2021, Deliberazione Consiglio metropolitano rep. n. 23/2016, eccesso di potere

    Il procedimento ha garantito la massima partecipazione. Le controdeduzioni della ricorrente sono state esaminate e motivatamente disattese. Il privato non vanta un legittimo affidamento alla conferma della precedente pianificazione, specie considerando che l'attività estrattiva non è operativa dal 2006. Le autorizzazioni precedenti sono irrilevanti in quanto riferite a una situazione non più attuale. L'amministrazione ha il potere di rivalutare le proprie determinazioni in base al mutare del contesto. Le criticità ambientali e urbanistiche erano note da tempo. Non vi è erronea interpretazione dell'art. 45 delle NTA del PTC del Parco, poiché lo spostamento dell'ATE avrebbe comportato la creazione di una nuova cava, non un mero ampliamento. La decisione di stralciare l'area è stata ragionevole per ovviare alle criticità evidenziate. Il parere della Regione in sede di Valutazione di Incidenza (VIncA) ha evidenziato criticità ambientali significative. Il parere in sede di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha valutato positivamente la riduzione degli impatti derivante dallo stralcio. La motivazione per relationem basata sui pareri del Parco e del Comune è valida, poiché entrambi evidenziano criticità simili.

  • Rigettato
    Violazione artt. 3 e 10 L. 241/1990, L.R. 14/1998, L.R. 20/2021, Deliberazione Consiglio metropolitano rep. n. 23/2016, eccesso di potere

    Il procedimento ha garantito la massima partecipazione. Le controdeduzioni della ricorrente sono state esaminate e motivatamente disattese. Il privato non vanta un legittimo affidamento alla conferma della precedente pianificazione, specie considerando che l'attività estrattiva non è operativa dal 2006. Le autorizzazioni precedenti sono irrilevanti in quanto riferite a una situazione non più attuale. L'amministrazione ha il potere di rivalutare le proprie determinazioni in base al mutare del contesto. Le criticità ambientali e urbanistiche erano note da tempo. Non vi è erronea interpretazione dell'art. 45 delle NTA del PTC del Parco, poiché lo spostamento dell'ATE avrebbe comportato la creazione di una nuova cava, non un mero ampliamento. La decisione di stralciare l'area è stata ragionevole per ovviare alle criticità evidenziate. Il parere della Regione in sede di Valutazione di Incidenza (VIncA) ha evidenziato criticità ambientali significative. Il parere in sede di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha valutato positivamente la riduzione degli impatti derivante dallo stralcio. La motivazione per relationem basata sui pareri del Parco e del Comune è valida, poiché entrambi evidenziano criticità simili.

  • Rigettato
    Violazione artt. 3 e 10 L. 241/1990, L.R. 14/1998, L.R. 20/2021, Deliberazione Consiglio metropolitano rep. n. 23/2016, eccesso di potere

    Il procedimento ha garantito la massima partecipazione. Le controdeduzioni della ricorrente sono state esaminate e motivatamente disattese. Il privato non vanta un legittimo affidamento alla conferma della precedente pianificazione, specie considerando che l'attività estrattiva non è operativa dal 2006. Le autorizzazioni precedenti sono irrilevanti in quanto riferite a una situazione non più attuale. L'amministrazione ha il potere di rivalutare le proprie determinazioni in base al mutare del contesto. Le criticità ambientali e urbanistiche erano note da tempo. Non vi è erronea interpretazione dell'art. 45 delle NTA del PTC del Parco, poiché lo spostamento dell'ATE avrebbe comportato la creazione di una nuova cava, non un mero ampliamento. La decisione di stralciare l'area è stata ragionevole per ovviare alle criticità evidenziate. Il parere della Regione in sede di Valutazione di Incidenza (VIncA) ha evidenziato criticità ambientali significative. Il parere in sede di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha valutato positivamente la riduzione degli impatti derivante dallo stralcio. La motivazione per relationem basata sui pareri del Parco e del Comune è valida, poiché entrambi evidenziano criticità simili.

  • Rigettato
    Violazione artt. 3 e 10 L. 241/1990, L.R. 14/1998, L.R. 20/2021, Deliberazione Consiglio metropolitano rep. n. 23/2016, eccesso di potere

    Il procedimento ha garantito la massima partecipazione. Le controdeduzioni della ricorrente sono state esaminate e motivatamente disattese. Il privato non vanta un legittimo affidamento alla conferma della precedente pianificazione, specie considerando che l'attività estrattiva non è operativa dal 2006. Le autorizzazioni precedenti sono irrilevanti in quanto riferite a una situazione non più attuale. L'amministrazione ha il potere di rivalutare le proprie determinazioni in base al mutare del contesto. Le criticità ambientali e urbanistiche erano note da tempo. Non vi è erronea interpretazione dell'art. 45 delle NTA del PTC del Parco, poiché lo spostamento dell'ATE avrebbe comportato la creazione di una nuova cava, non un mero ampliamento. La decisione di stralciare l'area è stata ragionevole per ovviare alle criticità evidenziate. Il parere della Regione in sede di Valutazione di Incidenza (VIncA) ha evidenziato criticità ambientali significative. Il parere in sede di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha valutato positivamente la riduzione degli impatti derivante dallo stralcio. La motivazione per relationem basata sui pareri del Parco e del Comune è valida, poiché entrambi evidenziano criticità simili.

  • Rigettato
    Violazione artt. 3 e 10 L. 241/1990, L.R. 14/1998, L.R. 20/2021, Deliberazione Consiglio metropolitano rep. n. 23/2016, eccesso di potere

    Il procedimento ha garantito la massima partecipazione. Le controdeduzioni della ricorrente sono state esaminate e motivatamente disattese. Il privato non vanta un legittimo affidamento alla conferma della precedente pianificazione, specie considerando che l'attività estrattiva non è operativa dal 2006. Le autorizzazioni precedenti sono irrilevanti in quanto riferite a una situazione non più attuale. L'amministrazione ha il potere di rivalutare le proprie determinazioni in base al mutare del contesto. Le criticità ambientali e urbanistiche erano note da tempo. Non vi è erronea interpretazione dell'art. 45 delle NTA del PTC del Parco, poiché lo spostamento dell'ATE avrebbe comportato la creazione di una nuova cava, non un mero ampliamento. La decisione di stralciare l'area è stata ragionevole per ovviare alle criticità evidenziate. Il parere della Regione in sede di Valutazione di Incidenza (VIncA) ha evidenziato criticità ambientali significative. Il parere in sede di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha valutato positivamente la riduzione degli impatti derivante dallo stralcio. La motivazione per relationem basata sui pareri del Parco e del Comune è valida, poiché entrambi evidenziano criticità simili.

  • Rigettato
    Violazione artt. 3 e 10 L. 241/1990, L.R. 14/1998, L.R. 20/2021, Deliberazione Consiglio metropolitano rep. n. 23/2016, eccesso di potere

    Il procedimento ha garantito la massima partecipazione. Le controdeduzioni della ricorrente sono state esaminate e motivatamente disattese. Il privato non vanta un legittimo affidamento alla conferma della precedente pianificazione, specie considerando che l'attività estrattiva non è operativa dal 2006. Le autorizzazioni precedenti sono irrilevanti in quanto riferite a una situazione non più attuale. L'amministrazione ha il potere di rivalutare le proprie determinazioni in base al mutare del contesto. Le criticità ambientali e urbanistiche erano note da tempo. Non vi è erronea interpretazione dell'art. 45 delle NTA del PTC del Parco, poiché lo spostamento dell'ATE avrebbe comportato la creazione di una nuova cava, non un mero ampliamento. La decisione di stralciare l'area è stata ragionevole per ovviare alle criticità evidenziate. Il parere della Regione in sede di Valutazione di Incidenza (VIncA) ha evidenziato criticità ambientali significative. Il parere in sede di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha valutato positivamente la riduzione degli impatti derivante dallo stralcio. La motivazione per relationem basata sui pareri del Parco e del Comune è valida, poiché entrambi evidenziano criticità simili.

  • Rigettato
    Il progetto non prevedeva creazione di nuova cava ma mero ampliamento di quella esistente

    Il motivo è infondato poiché le dimensioni della nuova area e il fatto che vecchio e nuovo ATE avrebbero mantenuto la stessa denominazione non escludono la ragionevolezza delle valutazioni dell'amministrazione. Le autorizzazioni ottenute sono irrilevanti in quanto riferite a un ambito diverso e non vincolano l'amministrazione sine die.

  • Rigettato
    Inesistenza criticità falda e viabilità; interessi naturalistici recessivi rispetto all'affidamento della ricorrente

    Il motivo è infondato. I privati non possono vantare legittimo affidamento in tema di pianificazione. Le misure proposte per mitigare il rischio di innalzamento della falda non sono in grado di eliminarlo completamente. Le criticità alla viabilità non sono state risolte né mitigate. Gli interessi ambientali non sono recessivi, anche in assenza di legittimo affidamento. Il Piano cave deve promuovere lo sviluppo sostenibile, la salvaguardia del giacimento, il ripristino del suolo, la limitazione del consumo di suolo e la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e del paesaggio.

  • Rigettato
    VinCA aveva ritenuto l'ATE compatibile con la ZSC; autorizzazione paesaggistica già ottenuta

    Il motivo è infondato. Le precedenti autorizzazioni sono state rilasciate sulla base di una valutazione non più attuale. Le criticità connesse alla viabilità non sono state risolte. Le prescrizioni sulla falda non eliminano il rischio. La decisione di imporre prescrizioni o stralciare l'ATE è soggetta a valutazione discrezionale dell'amministrazione. Non sono emersi elementi che facciano propendere per l'irragionevolezza delle decisioni.

  • Rigettato
    Mancata valorizzazione del legittimo affidamento della ricorrente

    Il motivo è infondato, poiché, salvo eccezionali ipotesi non ricorrenti nel caso di specie, non sussiste alcun legittimo affidamento in capo ai privati in materia di pianificazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 201
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 201
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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