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Decreto 18 marzo 2025
Decreto 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, decreto 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
3196 2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Giudice Dott. Massimiliano Sturiale,
Letti gli atti
Il Visti gli artt. 281 undecies e 20 del d.lgs. 150/2011;
Letto il ricorso presentato dal difensore in favore con cui veniva Parte_1
chiesto l'accertamento del diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
Rilevato che alla luce dell'art. 5, comma 2 del d.lgs. 150 del 2011 a fronte dell'istanza sospensiva il giudice vi provvede con decreto inaudita altera parte in caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, e che la sospensione diviene inefficace se non confermata entro la prima udienza successiva con ordinanza;
Ritenuto che sussista il requisito del fumus boni iuris, in quanto i motivi posti a sostegno della domanda non appaiono ad una prima valutazione verosimilmente manifestamente inammissibili o infondati;
In particolare si evidenzia che il ricorrente ha fornito prova di un proficuo inserimento lavorativo.
Ritenuto che l'esecuzione del provvedimento oggetto di impugnazione possa essere foriera di grave e irreparabile pregiudizio al diritto del ricorrente alla vita familiare ex art 8
Cedu e al diritto di difesa costituzionalmente garantito ex art. 24 Cost.;
Ritenuto perciò opportuno sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato per il tempo strettamente necessario alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
Accoglie l'istanza sospensiva e, per l'effetto, sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
1 Riserva a separato provvedimento la fissazione dell'udienza per la conferma modifica o revoca del presente decreto nonché per la trattazione del merito della controversia.
Si comunichi
Firenze 14/03/2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Giudice Dott. Massimiliano Sturiale,
Letti gli atti
Il Visti gli artt. 281 undecies e 20 del d.lgs. 150/2011;
Letto il ricorso presentato dal difensore in favore con cui veniva Parte_1
chiesto l'accertamento del diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
Rilevato che alla luce dell'art. 5, comma 2 del d.lgs. 150 del 2011 a fronte dell'istanza sospensiva il giudice vi provvede con decreto inaudita altera parte in caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, e che la sospensione diviene inefficace se non confermata entro la prima udienza successiva con ordinanza;
Ritenuto che sussista il requisito del fumus boni iuris, in quanto i motivi posti a sostegno della domanda non appaiono ad una prima valutazione verosimilmente manifestamente inammissibili o infondati;
In particolare si evidenzia che il ricorrente ha fornito prova di un proficuo inserimento lavorativo.
Ritenuto che l'esecuzione del provvedimento oggetto di impugnazione possa essere foriera di grave e irreparabile pregiudizio al diritto del ricorrente alla vita familiare ex art 8
Cedu e al diritto di difesa costituzionalmente garantito ex art. 24 Cost.;
Ritenuto perciò opportuno sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato per il tempo strettamente necessario alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
Accoglie l'istanza sospensiva e, per l'effetto, sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
1 Riserva a separato provvedimento la fissazione dell'udienza per la conferma modifica o revoca del presente decreto nonché per la trattazione del merito della controversia.
Si comunichi
Firenze 14/03/2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
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